Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 25575 Colpa presunzione in caso di scontro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nella causa di risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale, proposta da T.A., che viaggiava in sella ad una bicicletta, contro S.P. e la spa MEIE Assicurazioni, il Tribunale di Milano ha ritenuto di non poter ricostruire il fatto, addebitando la responsabilità ai due conducenti in ugual misura (art. 2054, comma 2). Ha condannato i convenuti al risarcimento della metà dei danni subiti dal T., quantificati in Euro 209.580,00, e quest’ultimo a pagare alla controparte Euro 2.467,00, sempre in risarcimento della metà dei danni.

Era dubbio, in particolare, se l’automobile avesse investito il ciclista da tergo, viaggiando nella sua stessa direzione, o se invece il ciclista provenisse dalla direzione opposta a quella dell’automobile ed avesse invaso la corsia di pertinenza di questa, come sostenevano i convenuti.

Nel giudizio di appello il T. ha prodotto sentenza del Tribunale penale di Monza, divenuta irrevocabile, che ha condannato il S. per lesioni colpose, ricostruendo le modalità dell’incidente conformemente alla versione dei fatti da lui resa, cioè nel senso che i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione.

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

Il T. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione di varie disposizioni di legge e vizi di motivazione, il ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile, perchè tardivamente proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, la sua domanda di risarcimento del danno esistenziale.

Fin dall’atto di citazione, infatti, egli ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, menzionando nelle argomentazioni difensive il grave pregiudizio che le ferite riportate nel sinistro hanno arrecato alla sua vita di relazione ed all’espressione della sua personalità.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il danno esistenziale non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma configura solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto, nell’adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto (Cass. civ. 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975).

Rileva che in sede di precisazione delle conclusioni egli ha solo quantificato (in Euro 200.000,00) l’importo a suo avviso dovuto in riparazione dell’aspetto esistenziale dei danni non patrimoniali subiti, ma che la domanda era stata inequivocabilmente formulata fin dall’inizio, nell’ambito della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.

1.1.- Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha erroneamente interpretato come domanda risarcitoria autonoma la quantificazione dell’aspetto esistenziale del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, sulla premessa che il danno esistenziale costituisce autonoma voce di danno, distinta dal danno patrimoniale, dal biologico e dal morale, il cui risarcimento deve costituire oggetto di apposita domanda, non potendo ritenersi incluso nella generica richiesta di risarcimento di "tutti i danni diretti e indiretti e dei danni morali", formulata con l’atto di citazione.

La giurisprudenza citata dal ricorrente ha chiarito, per contro, che i danni non patrimoniali di cui all’art. 2059 cod. civ., costituiscono un’unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi: dal danno biologico, medicalmente accertabile, alle sofferenze fisiche ed emotive che concretizzano il c.d. danno morale;

ai pregiudizi di carattere estetico od alla vita di relazione, al c.d. danno esistenziale, ecc.).

Ciò significa che – nei casi simili a quello in esame, in cui le lesioni personali abbiano provocato un danno biologico – all’importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc..

A tale scopo non occorre che il danneggiato proponga fin dall’atto di citazione una specifica domanda risarcitoria per ognuno degli aspetti di cui sopra, ma è sufficiente che manifesti inequivocabilmente la volontà di ottenere il risarcimento "di tutti i danni non patrimoniali"; sempre che specifichi, nelle argomentazioni difensive e nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso, e sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque attendibili.

La sentenza impugnata deve essere su questo punto cassata.

2.- Con il secondo ed il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 651 cod. proc. pen., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto all’accertamento delle modalità dell’incidente e delle responsabilità, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto del fatto che egli ha prodotto in giudizio, con la comparsa di risposta e di appello incidentale, copia autentica della sentenza n. 714/2004, letta in udienza il 15 marzo 2004 e divenuta irrevocabile il 1 giugno successivo, con cui il Tribunale penale di Monza ha ricostruito le modalità del sinistro nel senso che l’automobile condotta dal S. viaggiava nella stessa direzione del ciclista e l’ha investito sopraggiungendo alle sue spalle, ed ha condannato il S. ad otto mesi di reclusione per lesioni gravi, addebitando a sua colpa la responsabilità del sinistro.

Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha applicato la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, poichè detta sentenza si fondava sul presupposto dell’impossibilità di ricostruire il fatto, a fronte delle opposte dichiarazioni dei due conducenti, di cui il ciclista affermava che l’automobile era sopraggiunta alle sue spalle, mentre l’automobilista affermava che il ciclista proveniva dalla direzione opposta alla sua ed aveva invaso la sua corsia di marcia.

3.- Le censure sono fondate.

La sentenza penale di condanna del S. è stata emessa il 15 marzo 2004, prima della notificazione dell’atto di appello (avvenuta il 22 marzo 2004); è divenuta irrevocabile nel giugno 2004 ed è stata prodotta in giudizio dal T. con la comparsa di risposta contenente l’atto di appello incidentale.

Essa avrebbe dovuto essere presa in esame dalla Corte di appello, la quale avrebbe dovuto quanto meno indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di potersi discostare dai relativi accertamenti.

E’ noto che, a norma dell’art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, e quanto all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre la valutazione della colpevolezza, ed in particolare dell’eventuale concorso di colpa della vittima, rimane riservata al discrezionale apprezzamento del giudice civile (Cass. civ. Sez. 3, 28 settembre 2004 n. 19387;

Cass. civ. Sez. 6/3, 14 luglio 2011 n. 14648, fra le altre).

La sentenza impugnata – confermando la sentenza di primo grado in punto responsabilità – ha formulato un giudizio incompatibile con gli accertamenti in fatto risultanti dal giudicato penale, poichè ha ribadito l’impossibilità di ricostruire le modalità dell’incidente – cioè in quale direzione viaggiassero l’automobilista ed il ciclista mentre il giudice penale ha positivamente accertato che l’automobile proveniva da tergo ed ha urtato la bicicletta, viaggiando nella sua stessa direzione.

Trattasi di contrasto su circostanze rilevanti ai fini del giudizio sulle responsabilità, poichè in base al suddetto accertamento, passato in giudicato, il concorso di colpa del ciclista – pur in astratto ipotizzabile – non poteva essere presunto, ma avrebbe dovuto essere motivato da una qualche infrazione da lui commessa.

Gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza penale imponevano cioè il riesame della controversia ed un nuovo giudizio sulle responsabilità. 4.- Il quarto motivo, che denuncia vizi di motivazione quanto all’accertamento della responsabilità del S. ed all’entità dei danni da lui subiti, risulta assorbito.

5.- Il quinto motivo, che censura il giudizio della Corte di merito circa l’importo delle spese di cura, è inammissibile sia per la genericità ed astrattezza del quesito, che non contiene la chiara indicazione del fatto controverso, nè l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a giustificare la decisione (art. 366 bis cod. proc. civ.); sia perchè investe esclusivamente le valutazioni di merito in base alle quali la Corte di appello ha quantificato l’importo delle spese.

6.- In accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto di cui ai precedenti parr. 1.1. e 3 (evidenziati in corsivo).

1.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso;

dichiara assorbito il quarto motivo e inammissibile il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-12-2011, n. 27381

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 17-08-2011, n. 32187 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) P.P. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 21 maggio 2010 della Corte d’Appello di Salerno che ha respinto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, dal 4 giugno 2002 al 31 dicembre 2003 (dal 30 giugno 2002 agli arresti domiciliari), a seguito dell’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per reati per i reati di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, di acquisti e cessioni delle medesime sostanze ( D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74) nonchè per illegale detenzione di armi comuni da sparo.

La Corte ha ritenuto che il diritto alla riparazione dovesse essere escluso perchè l’istante, con il suo comportamento gravemente colposo, aveva dato causa alla custodia cautelare applicata nei suoi confronti.

In particolare, secondo quanto riferisce l’ordinanza impugnata, l’istante aveva tenuto un atteggiamento di connivenza non meramente passiva sull’attività di spaccio di stupefacenti da parte del marito.

2) A fondamento del ricorso si deduce un unico motivo di censura con quale si denunziano i vizi di violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto diversi profili perchè la Corte di merito avrebbe ritenuto l’esistenza di una connivenza neppure provata nel giudizio di merito.

In ogni caso, si sostiene nel ricorso, non si comprende come avrebbe l’istante potuto impedire che il marito si dedicasse alle illecite attività. 3) Ciò premesso va osservato, sul tema dell’esistenza della colpa grave preclusiva della riparazione, che il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare, o negare, i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e sulla gravità della colpa o sull’esistenza del dolo.

A questi fini il giudice della riparazione deve valutare i fatti accertati dal giudice penale per verificare se, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, nelle condotte della persona sottoposta a custodia cautelare possano ravvisarsi elementi di dolo o colpa grave che abbiano avuto efficacia causale nel provocare la privazione della libertà personale.

Nel giudizio di riparazione può anche essere accertata l’esistenza di fatti diversi, che non abbiano formato oggetto dell’accertamento penale (nel senso che siano stati esclusi in quel giudizio) anche con il riferimento ad- atti non acquisiti al procedimento penale purchè, naturalmente, riguardino fatti che abbiano influito sull’emissione della misura cautelare.

Quello che il giudice della riparazione non può fare è di ritenere l’esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo (o di escludere l’esistenza di fatti accertati) ben potendo, però, rivalutare (non ai fini dell’accertamento della penale responsabilità ma) ai fini dell’accertamento del diritto alla riparazione i fatti, anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici del merito. E’ dunque obbligo del giudice della riparazione verificare se questi ulteriori elementi esistano e, nel caso di risposta positiva, se la condotta dell’istante fosse connotata da dolo o colpa grave.

4) Nel caso in esame l’ordinanza impugnata si è attenuta a questi principi.

La Corte di merito ha ritenuto gravemente colposa la condotta dell’istante rilevando che la condotta della medesima non era caratterizzata da una presenza passiva alle illecite attività del marito ma, pur non essendo stato provato che concorresse nei reati da questi commessi, è emerso che riceveva il danaro dagli acquirenti e lo consegnava ai venditori, si interessava che il marito esigesse i crediti dai debitori, usava un linguaggio criptico nelle conversazioni telefoniche con il marito mostrando di essere a conoscenza dei suoi illeciti traffici.

Deve dunque ritenersi che i giudici di merito abbiano fornito di adeguata e non illogica motivazione la loro valutazione sull’esistenza della colpa e sulla sua gravità fondando questa valutazione sulle condotte descritte accertate nel giudizio sulla responsabilità; condotte che hanno creato la falsa apparenza della sua partecipazione ai reati e quindi provocato l’emissione della misura cautelare nei suoi confronti.

Queste valutazioni, essendo esenti dai vizi denunziati, si sottraggono al sindacato di legittimità avendo, i giudici di merito, individuato condotte macroscopicamente imprudenti quali quelle descritte la cui astratta idoneità ad integrare la colpa grave ipotizzata non appare seriamente contestabile.

5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spese compensate tra le parti.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2012, n. 1383

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 26329 del 2008, pubblicata il 31 ottobre 2008, questa Corte accoglieva il ricorso principale (iscritto al N.R.G. 22588 del 2003) proposto da V.A. avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di L’Aquila il 25 giugno 2002 e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale formulato nell’interesse di V.P. per invalida notificazione dell’integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza del 21 giugno 2007.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., il V.P., basato su un unico motivo, al quale ha resistito, con controricorso, il solo V. A., mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Predisposta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., ed avviato il ricorso al procedimento in camera di consiglio, il collegio designato, con ordinanza interlocutoria n. 12022 del 2011 (depositata il 13 giugno 2011), rimetteva la trattazione del ricorso in pubblica udienza, non ricorrendo l’evidenza decisoria della inammissibilità dell’istanza di revocazione.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo dedotto il ricorrente ha denunciato che l’impugnata sentenza della Corte di cassazione sarebbe affetta ed inficiata da un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consistente – secondo la sua prospettazione – nell’avere la Corte, nella indicata sentenza n. 26329 del 2008, omesso di tener conto che, alla propria ordinanza del 21 giugno 2007 (con la quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio del ricorso incidentale ad altre parti), era seguita l’ordinanza in data 11 gennaio 2008, con la quale ne era stata ordinata la rinnovazione nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, ritualmente eseguita nei riguardi di V.I.. A corredo di tale doglianza il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: "essendo stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale sul presupposto che, nonostante fosse ormai trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata ed il destinatario dell’atto si fosse già costituito nel giudizio di legittimità, la notificazione dell’atto d’integrazione del contraddittorio era avvenuta nel domicilio che il destinatario stesso aveva eletto per il solo precedente grado, per cui doveva ritenersi avvenuta in violazione dell’art. 330 c.p.c.: ebbene, simile pronuncia d’inammissibilità è o non affetta da un decisivo errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, considerando, invece, che dell’atto così notificato era stata ordinata la rinnovazione, che il suo destinatario non si era costituito nei confronti del notificante nè gli aveva in alcun modo resa nota l’avvenuta sua costituzione, ed, in ogni caso, che la notificazione di cui era stata disposta la rinnovazione era stata eseguita, oltre che a quel medesimo domicilio elettivo "ad abundantiam", anche a mani proprie?". 1.1. Il motivo di ricorso per revocazione, così come prospettato e ricondotto all’ipotesi enucleata nell’art. 395 c.p.c., n. 4), (come richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., in ordine alla sentenze della Corte di cassazione), è inammissibile.

In primo luogo il collegio rileva che, applicandosi nella fattispecie la disciplina dell’art. 366 bis c.p.c. (poichè la sentenza impugnata risulta pubblicata il 31 ottobre 2008), il ricorrente non si è attenuto alla rigorosa osservanza di tale norma nell’individuazione del necessario quesito di diritto (cfr. Cass., S.U., n. 26022 del 2008, ord.) poichè la formulazione di quest’ultimo – non propriamente specifica e del tutto chiara nel suo svolgimento complessivo – non permette, in modo preciso, univoco ed immediatamente intellegibile, di evincere l’indicazione del fatto che si assume aver costituito oggetto dell’errore con l’esposizione delle ragioni per cui l’errore presentava i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c., n. 4 (concludendosi con la proposizione dell’interrogativo rivolto a questa Corte di verificare la eventuale sussistenza di detto errore senza, però, precisarne, ancorchè sinteticamente, i presupposti giuridici che avrebbero dovuto indurre a ravvisarne la configurabilità).

Ad ogni modo il collegio ritiene che, nel caso di specie, non si verte nell’ipotesi di un errore di fatto revocatorio tale da legittimare la proposizione del ricorso ex art. 391 bis c.p.c., con riferimento al successivo art. 395, n. 4.

Sul piano generale si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 5075 del 2008, ord.; Cass., S.U., n. 26022 del 2008, ord., cit.; Cass. n. 16136 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 22171 del 2010), l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; pertanto, l’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio.

E’ stato, poi, in particolare, affermato (cfr. Cass. n. 16447 del 2009, ord.) che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità.

Orbene, nella fattispecie, il ricorrente si duole che, nella sentenza n. 26329 del 2008, questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dello stesso V.P. sul presupposto che l’integrazione del contraddittorio (disposta con ordinanza del 21 giugno 2007 nei confronti di V.I., della s.a.s. Publi Auto e della s.a.s. Beta Tre) era stata effettuata in violazione dell’art. 330 c.p.c. (ovvero non eseguendola alla parte personalmente nel termine perentorio assegnato, bensì nei domicilio eletto per il giudizio di secondo grado), senza tener conto che, con successiva ordinanza adottata l’11 gennaio 2008, era stata ordinata la rinnovazione della stessa notificazione, che era stata eseguita personalmente a mani del destinatario V.I..

Occorre, tuttavia, rilevare che, con l’impugnata sentenza, questa Corte non è, in effetti, incorsa in un errore di fatto avendo provveduto ad una corretta applicazione del principio scaturente dal combinato disposto degli artt. 330 e 331 c.p.c., considerando, conseguentemente, inammissibile l’integrazione del contraddittorio sulla scorta della prima invalida notificazione, con la specificazione che il V.P. aveva rivolto il suo ricorso solo nei confronti di V.A., senza che potesse attribuirsi alcuna efficacia sanante alla costituzione nel giudizio di legittimità dello stesso V.I., che era intervenuta prima della suddetta notificazione e che era stata riferita esclusivamente all’impugnazione proposta con il ricorso principale da V.A.. Provvedendo in tal senso, sul piano della mera interpretazione di una questione giuridica risolta nei riportati termini, questa Corte, mediante l’impugnata sentenza, ha inteso ravvisare l’inammissibilità del ricorso incidentale sulla scorta dell’assorbente motivo evidenziato, sul presupposto implicito dell’irrilevanza della notificazione successivamente eseguita dalla difesa del V.P. (ancorchè a seguito della richiamata ordinanza di rinnovazione) perchè comunque superata dalla violazione del termine perentorio riguardante la prima notifica. A tal proposito, con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte ha inteso uniformarsi – nel porre riferimento, quale adempimento da valutare in via esclusiva, all’invalidità della prima notificazione e alla improrogabilità del relativo termine assegnato (così intendendo rilevare "a posteriori" l’insussistenza dei presupposti per far luogo all’emissione della successiva ordinanza di rinnovazione della notificazione, da considerarsi, quindi, implicitamente revocata e, comunque, tale da non incidere decisivamente sul vizio rilevato con riguardo alla prima notificazione, dovendosi ritenerlo insanabile) – al principio della stessa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4861 del 2006;

Cass. n. 7528 del 2007; Cass. n. 749 del 1009) alla stregua del quale il termine assegnato ex art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione è perentorio e il mancato rispetto di esso, da rilevarsi d’ufficio indipendentemente dalle eccezioni o difese della controparte e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione di quest’ultima, non può essere prorogato, neppure sull’accordo delle parti, per l’espresso divieto fattone dall’art. 153 c.p.c., sicchè l’eventuale proroga concessa dal giudice è da considerarsi affetta da nullità, anch’essa rilevabile d’ufficio (come deve ritenersi che la Corte abbia inteso, sulla scorta di un passaggio argomentativo logicamente presupposto, sostenere nel caso di specie). Anche recentemente, al riguardo, è stato statuito (cfr. Cass. n. 17416 del 2010) che, nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto, precisandosi, peraltro, che il termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l’impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda, nella sussistenza di questa sola eventualità, nuovo termine per provvedere alla notifica (eventualità, questa, pacificamente non dedotta nella fattispecie e della quale, comunque, non ricorrevano le condizioni).

2. In definitiva, alla luce delle esposte ragioni, non può ritenersi che questa Corte, con l’impugnata sentenza, sia incorsa in un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4), tale da legittimarne la revocazione, avendo risolto, in applicazione di appositi principi e di un’adeguata interpretazione normativa, una determinata questione giuridica implicata dall’inosservanza di un necessario adempimento processuale sottoposto al rispetto di una specifica modalità notificatoria e di un termine perentorio ed improrogabile.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012
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