T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 1517 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è proprietaria di una porzione di fabbricato cieloterra, in una corte chiusa, formato da piano terra, seminterrato, primo piano e sottotetto che, a decorrere dal 1992 ha formato oggetto di una pluralità di interventi nel perseguimento dell’obiettivo finale di renderlo idoneo all’abitazione da parte della stessa proprietaria, del marito e del figlio.

In particolare, il 26 marzo 1996, la sig. B. ha presentato domanda per la concessione per l’esecuzione del sopralzo dell’abitazione, creando un sottotetto alto m. 4,00 in colmo e m. 2,10 alla gronda.

Tale istanza è stata rigettata dal Comune il 10 ottobre 1996.

Il successivo 3 marzo 1998, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla formazione di tre abbaini sulla falda del tetto esistente rivolta a sud, nonché di una terrazza in falda: tali interventi sono stati regolarmente autorizzati.

In data 7 settembre 1999, però, la proprietaria ha presentato al Comune una domanda per la concessione in sanatoria relativa al parziale sopralzo del tetto nella falda sud. Tale richiesta è stata respinta (con comunicazione del 29 settembre 1999) – oltre che in considerazione del fatto che, come riportato nel provvedimento, l’area non corrispondeva a quella individuata nella pratica che ha condotto al precedente diniego – per le stesse ragioni che avevano determinato il diniego della preventiva autorizzazione e cioè:

– il fatto che il progetto di ristrutturazione eccedeva la superficie lorda ammessa in zona B1, anche in considerazione della sua erronea esclusione, nel calcolo di tale superficie, di quella relativa a porticato e cantine a piano terra, in difformità all’art. 6.1.10 delle NTA del PRG;

– le porzioni in sovralzo non rispettavano la distanza dai confini laterali est ed ovest;

– parte del semiribaltamento sud ricadeva oltre la linea di confine di proprietà;

– l’intervento risultava disarmonico a causa dell’innalzamento delle linee di colmo e di gronda in lato sud;

– infine, mancava lo schema fognario e l’indicazione delle altezze medie dei nuovi locali.

Secondo la ricorrente, il provvedimento così adottato sarebbe illegittimo in quanto:

1. in contrasto con l’art. 3 della legge n. 241/90, a causa della carenza di motivazione ravvisabile nella mancata indicazione delle norme ritenute violate;

2. violazione delle norme assunte come violate, seppur non richiamate, e più specificamente:

– dell’art. 6 della legge n. 241/90, in quanto la superficie presa in considerazione nel caso di specie è stata quella della dichiarazione effettuata in occasione della precedente pratica urbanistica e non anche quella indicata nella pratica esaminata o meglio quella risultante dalle planimetrie allegate al PRG, in possesso del Comune. Ciò sarebbe ancora più illegittimo se solo si considera che la superficie reale sarebbe ancora superiore di quella dichiarata;

– violazione dell’art. 19 delle N.T.A. ed in specie del criterio di calcolo della superficie lorda ammissibile in applicazione di tale disposizione regolamentare, nonché dell’art. 6.1.10, secondo cui il piano terra (con un’altezza di mt 2,60 e 2,70 in chiave e 1,35 in imposta) dovrebbe essere considerato come un interrato, il quale, se di altezza inferiore a 2,60 metri e adibito a cantina o accessori alle singole unità immobiliari, dovrebbe essere conteggiato nel limite del 50 % della superficie totale. Ne deriverebbe una superficie dell’edificio pari a soli 89,99 mq del piano primo, dovendo essere escluso il piano terra, rientrante nel limite del 50 % della SL totale, oltre a 65,43 mq del sottotetto, per un totale di 155,42 mq, inferiore al limite dei 158,09 mq ammissibili secondo il calcolo operato dalla ricorrente (mentre secondo il comune la SL ammissibile sarebbe pari a 152,84 mq);

– violazione dell’art. 6.1.1., comma 8 delle NTA, in quanto il Comune avrebbe erroneamente ritenuto che il sopralzo fosse superiore al limite di 1,35 ml consentito dal regolamento;

– violazione di non meglio precisate norme laddove il Comune ha ritenuto che il semiribaltamento a sud ricadrebbe in parte oltre il confine di proprietà, mentre, invece, i terreni incisi rientrerebbero comunque nella proprietà della ricorrente, se solo non si fosse equivocato sul fatto che il mappale 2790 risulta destinato ad uso promiscuo con gli altri proprietari degli immobili confinanti;

– violazione della normativa in materia edilizia laddove il diniego del permesso di costruire in sanatoria è stato determinato dal riferimento al fatto che l’intervento sarebbe risultato essere disarmonico rispetto agli edifici attigui;

– lo schema fognario di cui il Comune lamenta la mancanza avrebbe potuto essere richiesto in sede istruttoria.

Con ordinanza n. 1070/02, questo Tribunale ha ordinato al Comune, non costituitosi in giudizio, di depositare documentazione integrativa ed una relazione illustrativa, che, però, non sono mai stati prodotti.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita positivo apprezzamento.

In primo luogo non compete al Comune, il quale abbia riscontrato una difformità nei dati indicati in due diversi procedimenti edilizi, accertare l’effettiva superficie del lotto. Al contrario può ritenersi conforme alla legge applicare una presunzione secondo cui l’indicazione corretta è, ragionevolmente, quella della superficie minore, in assenza di espliciti chiarimenti provenienti dal soggetto richiedente che, nel riproporre la stessa istanza nell’ambito di un procedimento in sanatoria, abbia, senza alcuna motivazione, indicato una superficie del lotto superiore, idonea a consentire il richiesto sopralzo, senza fornire alcun principio di prova dell’effettiva corrispondenza alla realtà e, quindi, dell’errore in cui la stessa richiedente era precedentemente incorsa.

Alla corretta quantificazione della superficie fondiaria del lotto è intimamente connessa la quantificazione, che parte ricorrente vuole errata, della superficie lorda ammissibile.

Con il ricorso in esame non è stato puntualmente confutato il criterio utilizzato per la determinazione della superficie del lotto, essendosi la ricorrente limitata a lamentare l’assenza di un’indagine volta ad accertare la stessa e che, secondo la proprietaria, avrebbe determinato il riconoscimento di una superficie del lotto addirittura superiore (benché non sia dato sapere in ragione di quale motivazione) a quella da ultimo dichiarata nella richiesta in sanatoria.

Ciò comporta che, incontestato il criterio di calcolo utilizzato per ricavare la superficie lorda d’uso dalla superficie fondiaria, la doglianza di cui al primo alinea della seconda censura non possa essere ritenuta meritevole di positivo apprezzamento.

Per quanto attiene alla valutazione della superficie del piano terra, è la stessa ricorrente a dichiarare, nel ricorso, l’altezza di mt 2,60. Poiché il regolamento consente di considerare semiinterrati – e, quindi, di escludere la cubatura degli stessi dal calcolo della volumetria massima ammissibile – solo locali con altezza inferiore a 2,60 metri, la classificazione pretesa risulta essere esclusa in radice da tale circostanza di fatto dalla stessa ricorrente dichiarata. Pur dovendosi ritenere incontestata la circostanza per cui il piano in questione sarebbe interrato per almeno il 75 %, è la stessa ricorrente, a pag. 13 del proprio ricorso, ad affermare: "I locali sono formati da volte a botte ed a crociera con una altezza di mt. 2,60 m. e 2,70 m. in chiave e 1,35 m in imposta. Pertanto, l’altezza media risulta inferiore ai mt. 2,70 necessari per considerare la superficie come residenziale".

In realtà, il parametro che avrebbe dovuto essere dimostrato era l’altezza inferiore a 2,60 metri, la quale non risulta mai nemmeno asserita, con la conseguenza che, pur non superando il 50 % della SL totale e pur avendo una destinazione ad accessori, il piano terra non poteva essere qualificato come interrato e quindi escluso dal computato della superficie lorda.

Anche la considerazione circa il mancato rispetto della linea di confine rispetto al semiribaltamento, risulta in concreto essere stata puntualmente applicata. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, al fine del rispetto della norma vigente, il confine della proprietà risulta violato ogni volta che il semiribaltamento finisce per incidere su un’area destinata a quello che parte ricorrente ha definito un uso "promiscuo", cioè all’uso comune dei proprietari confinanti, in quanto trattasi del "cortile di transito ad uso comune", come risulta dal nuovo catasto edilizio urbano.

Tutto ciò induce a ritenere legittimo il provvedimento adottato, adeguatamente supportato e motivato dalle illegittimità contestate e ritenute ostative alla sanatoria, pur potendosi convenire sulla pretesa, da parte ricorrente, possibilità di chiedere un’integrazione della documentazione con riferimento all’impianto fognario ed una maggiore motivazione con riferimento alla lamentata disarmonia dell’intervento: puntualizzazioni, peraltro, del tutto superflue al fine di legittimare l’adozione dell’impugnato diniego. Il provvedimento appare, infatti, sufficientemente ed adeguatamente motivato dai vizi già evidenziati, rendendo irrilevante, anche nell’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa individuata dall’art. 21 octies della legge n. 241/90, la sussistenza di tali irregolarità formali, atteso che la loro rimozione non avrebbe potuto e non potrebbe comunque determinare un diverso contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento.

Così respinto il ricorso, nulla risulta dovuto per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 6145 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor A. C. aveva impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dal concorso pubblico indetto per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco bandito con decreto ministeriale n.5140 del 6.11.2008, per inidoneità all’esito degli accertamenti psicofisici e attitudinali svoltisi in data 31.8.2010.

In particolare il signor C. veniva escluso a seguito di esame audiometrico per "deficit della capacità uditiva consistente in ipoacusia bilaterale percettiva (neurosensoriale) più accentuata a sinistra per le alte frequenze accertata dall’esame audiometrico".

Il Tar, sul presupposto che il provvedimento impugnato, essendo la naturale conseguenza del giudizio formulato a seguito degli accertamenti sanitari a cui l’interessato era stato regolarmente sottoposto, si configurava come atto dovuto e che la "ipoacusia bilaterale percettiva (neurosensoriale) più accentuata a sinistra…", in base al D.M. 11.3.2008 n.78 è causa di inidoneità alla prestazione del servizio, che inoltre trattavasi di una valutazione tecnico/discrezionale insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non in limiti ristretti, concludeva per il rigetto del ricorso condannando il ricorrente alle spese del giudizio.

2. Nell’atto di appello il signor C. sostiene che la patologia riscontrata dalla commissione medica è del tutto inesistente.

Lo stesso infatti ha prestato la propria opera in qualità di Agente Vigile Aggiunto dal 2004 al 2011 e ha partecipato a precedenti concorsi per Vigile del Fuoco risultando idoneo per l’accesso nel relativo ruolo. Inoltre gli accurati esami audiometrici eseguiti in data 22.09.2010 e in data 27.9.2011 in strutture pubbliche ospedaliere, di cui ai certificati depositati, e la stessa perizia di parte, evidenziano al di là di ogni dubbio un udito nella norma.

L’amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma.

Con ordinanza 2724/11 la Sezione ha disposto un nuovo accertamento istruttorio presso l’Ospedale Militare del Celio di Roma.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2011, fissata per il nuovo esame cautelare, la causa è stata trattenuta dal Collegio per una decisione in forma semplificata.

3. Premette la Sezione che nel caso in esame, relativo agli esiti di un esame audiometrico, non sussiste la irripetibilità della valutazione compiuta dalla commissione medica e dunque è possibile apprezzare secondo parametri oggettivi il percorso diagnostico seguito dall’amministrazione per giungere all’accertamento; d’altro canto la documentazione depositata dall’appellante, di provenienza di strutture specialistiche pubbliche, si pone in evidente contraddizione con le risultanze dell’organo tecnico della amministrazione.

A seguito della ordinanza cautelare della Sezione n. 2724/2011 emessa in data 24 giugno 2011 è stato quindi disposto un nuovo accertamento audiometrico presso il Policlinico Militare di Roma da eseguire tenendo conto del DM dell’11.3.2008 n.78.

La relativa diagnosi dell’apposita Commissione insediata presso il Reparto Otorinolaringoiatrico composta da tre ufficiali medici, in data 3.10.2011 è del seguente tenore: " Ipoacusia neurosensoriale cocleare, bilaterale limitata alle alte frequenze, di grado lieve".

Sulla idoneità al servizio di istituto, la valutazione della suddetta Commissione è del seguente testuale tenore:"Idoneo secondo quanto previsto dall’art. 1, comma g) del Decreto Ministero dell’Interno 11.3.2008 n.78".

In relazione a tale giudizio espresso tenendo presente la specifica normativa di riferimento applicabile al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deve quindi concludersi per la illegittimità della valutazione negativa di idoneità compiuta dalla amministrazione presa a base del provvedimento di esclusione dal concorso impugnato in primo grado.

4. L’appello pertanto merita accoglimento, la sentenza appellata deve essere riformata, il ricorso in primo grado accolto, l’atto impugnato annullato.

5. Sussistono tuttavia motivi per compensare spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado, annulla gli atti impugnati.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 10-11-2011, n. 40922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 21/7/2011 il Tribunale di Catania, adito dall’indagato P.M.G. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere inflitta al predetto con ordinanza del G.I.P. in sede in data 17/5/2011 per i reati di evasione, violazione di domicilio, minaccia e lesioni in danno della convivente R.S..

Il P. era stato tratto in arresto nella quasi flagranza di reato, immediatamente dopo che la R. aveva denunciato di essere stata aggredita poco prima dall’ex convivente, non nuovo a questi episodi, che in regime di arresti domiciliari proprio per reati analoghi in danno della predetta, l’aveva raggiunta nella sua abitazione e dopo avere sfondato la porta di casa l’aveva minacciata e picchiata ripetutamente alla presenza dei suoi figli di età minore.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale ne denuncia la violazione di legge in riferimento al giudizio di gravità indiziaria di cui all’art. 273 c.p.p., e sostiene che il giudice del riesame aveva errato nel ritenere attendibile la denuncia della donna e ininfluente la circostanza che al momento del controllo era a casa dei suoi genitori e che nel procedimento penale a suo carico per reati di maltrattamenti e lesioni in danno della convivente, avesse ammesso i fatti, chiedendo scusa. Ad avviso della difesa la motivazione del provvedimento doveva ritenersi carente nella individuazione del movente, rappresentato dal tentativo di indurre la donna a rimettere la querela nel procedimento, per cui era agli arresti domiciliari, giacchè in perentoria incompatibilità con altri atti del processo, che documentavano incontestabilmente che detta querela era già stata rimessa dalla R., che in quella circostanza aveva accettato le scuse dell’ex convivente.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, – disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza, non consentite ai sensi del comma 3 cit., art., volte, come esse appaiono, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale in sede di scrutinio di legittimità Ed invero nel caso in esame correttamente è stata applicata la norma di cui all’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, che impone in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

La trasgressione, che il ricorrente ha fortemente contestato, trova invece adeguata motivazione nel provvedimento impugnato, laddove si valorizza con argomenti, immuni da vizi logici o giuridici, e quindi incensurabili in questa sede, non solo la denuncia della persona offesa, resa nell’immediatezza del fatto ai verbalizzanti, intervenuti a sua richiesta, ma i riscontri provenienti dal certificato sanitario acquisito e da quanto contestato direttamente dai verbalizzanti, che rinvennero la porta d’ingresso dell’abitazione palesemente forzata e all’interno di essa alcune sedie suppellettili varie, rovesciate a terra. Nè la circostanza che l’indagato fosse stato poi trovato pacificamente nella sua abitazione ovvero che la denuncia della parte offesa fosse inattendibile nella individuazione del movente, avendo costei rimesso la querela a suo tempo proposta contro l’imputato, poteva indurre il Tribunale a diverso avviso, essendo evidente che nelle more dell’intervento e della constatazione dei danni e delle lesioni, il P. ha avuto tutto il tempo di ritornare a casa e mettersi a letto e che la condotta remissiva della parte offesa non impediva alla donna di ricollegare l’aggressione alla mancata eliminazione del reato di maltrattamenti, perseguibile di ufficio.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-01-2012, n. 13 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AGEA relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne del periodo 2001/2002 ex art. 1, comma 5, della L. n. 79 del 2000, nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 5147/2002, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che il Ministero intimato ed AGEA si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, tra le tante di recente, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in L. n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.