Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Cooperativa Sociale S.D., e la G. – G.S. Coop. Sociale, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Sede di Bologna, per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Sociale Q. Onlus dell’appalto di prestazioni integrative nei servizi di asilo nido per gli anni educativi 2007/2010, bandito con procedura aperta dal Comune di Medicina.
Con motivi aggiunti depositati in data 20 settembre 2007 hanno poi chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Medicina 3 agosto 2007 n. 577, di aggiudicazione definitiva del servizio su richiamato, nonché il risarcimento del danno ingiusto derivante alle ricorrenti dalla mancata aggiudicazione della gara.
Con sentenza in epigrafe il ricorso è stato respinto.
Le medesime cooperative sociali hanno proposto appello per la riforma della sentenza.
Il Comune di Medicina e la Cooperativa Sociale Q. non si sono costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Conviene esaminare prioritariamente i motivi di appello con i quali le ricorrenti contestano in questa sede, come già in primo grado, l’aggiudicazione alla Coop Q. in relazione all’anomalia della offerta, denunciando l’illegittimità del procedimento di verifica posto in essere dal Comune.
1. L’appalto in questione aveva ad oggetto prestazioni nei servizi di asili nido comunali da parte di educatrici e collaboratrici scolastiche. La gara doveva svolgersi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sarebbe stata aggiudicata alla concorrente che avesse ottenuto il maggior punteggio, così ripartito: a) merito tecnico, 20 punti; qualità dei servizi, 35 punti; offerta economica, 45 punti.
Per quanto concerne l’offerta economica, il disciplinare di gara prescriveva di indicare il ribasso unico percentuale sui prezzi a base di gara, e precisamente: costo orario per educatrice, euro 18,50;
costo orario per collaboratrici scolastiche, euro 16,50 (entrambe le voci al netto di I.V.A.).
La normativa di gara prescriveva più volte che l’aggiudicataria era tenuta ad applicare al personale impiegato i contratti collettivi del settore per quanto concerne il trattamento salariale, normativo, assicurativo e previdenziale (ad. es. art. 7 capitolato).
La Cooperativa Q. ha offerto un ribasso del 9,752%, ritenuto dalla Commissione "considerevole" e meritevole della richiesta alla società di "più precisi dettagli sulle voci che costituiscono il costo del personale in rapporto alle tabelle ministeriali" (verbale del 14 giugno 2007).
A seguito di una specifica contestazione dell’offerta economica da parte della odierna appellante, la Commissione di gara ha richiesto ulteriori chiarimenti alla Cooperativa Q. che ha fornito le proprie osservazioni.
La Commissione, in fine, ha concluso il procedimento ritenendo l’offerta congrua e attendibile facendo proprie, sostanzialmente, le tesi della Cooperativa Q., pedissequamente trasferite nei verbali n. 5, n. 6 e n. 7.
2. La doglianza esposta, non condivisa dai primi giudici, si riferisce appunto all’operato della Commissione di gara, che viene censurato, sia per aver aderito ai dati normativi addotti dall’interessata senza sottoporli ad adeguata verifica, che ne avrebbe dimostrato l’erroneità, sia per aver basato la valutazione di congruità su ragioni estranee alle caratteristiche dell’offerta ed afferenti piuttosto alla solidità complessiva della società concorrente.
Le censure sono fondate.
Sotto il primo profilo assume rilievo dirimente la nota 28 settembre 2007 della Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna (doc. 21) con la quale si afferma che i costi orari del personale considerati nell’appalto in questione non appaiono congrui in relazione alla piena e corretta applicazione dei trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi desunti dalle tabelle ministeriali.
Si aggiunge che il calcolo effettuato dall’impresa non prevede l’indennità ex art. 26 del contratto collettivo per le prestazioni part.time, neppure può considerarsi effettuata una adeguata previsione di spesa per oneri contributivi e previdenziali, tenuto conto che anche le cooperative debbono gradualmente uniformarsi al sistema ordinario.
Nella nota trovano conferma le censure avanzate dall’appellante secondo cui, in disparte la diminuzione del costo orario delle prestazioni rispetto alla tabella misteriale (euro 14,27 invece di 15,86 per le educatrici; 13,003 invece di 13,83 per le collaboratrici), immediatamente verificabile:
a) la base imponibile per i contributi INPS e INAIL non poteva fare riferimento al salario medio convenzionale, perché l’art. 1, comma 787 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) aveva previsto un progressivo allineamento del salario convenzionale al salario reale che si sarebbe completato nel 2009. Lo scostamento dell’offerta dalla previsione della specifica tabella ministeriale non risultava colmabile con il modesto incremento definito "alea sui costi del personale", la cui entità era invece, al momento dell’offerta, integralmente computabile.
b) l’offerta non prevedeva il costo della attribuzione al personale degli scatti medi di anzianità in base al rilievo che nel contratto collettivo non sarebbe contemplato un obbligo in tale senso. E’ vero che il contratto collettivo non reca la esplicitazione dell’obbligo in questione, ma lo stesso trova riconoscimento, oltre che nei principi generali in tema di cessione del contratto, nelle tabelle ministeriali che prevedono un costo medio a tale titolo pari a 3 scatti di anzianità. E, d’altra parte, la Cooperativa Q. in data 19 luglio 2007, a ridosso dell’aggiudicazione, ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali assumendo l’impegno a computare le anzianità maturate dalle dipendenti nella precedente gestione.
c) l’importo delle spese generali e dell’utile, che la Commissione, come emerge dal verbale 27 giugno 2007, in primo tempo aveva ritenuto di fissare ad una percentuale del 22,473, è ridotta dall’aggiudicataria al complessivo importo di 7,52, e tale riduzione viene ritenuta "comprensibile", senza adeguata motivazione, e comunque con riserva "di approfondire particolari criticità legate alle previsione di una quota di spese e utile non rilevante".
3. L’insieme delle censure, pertanto, coglie nel segno quando osserva che l’anomalia è stata giustificata con ragioni non sorrette da supporto giuridico convincente e mediante considerazioni sostanzialmente estranee alla sostenibilità economica dell’offerta.
Il Collegio non ignora che la giurisprudenza amministrativa riconosce all’Amministrazione un ambito di discrezionalità alquanto esteso nelle valutazioni con le quali perviene a ritenere una offerta attendibile, consentendo che, al di là di singole inesattezze, attraverso operazioni compensative tra i diversi costi e risparmi, si fornisca la fondata dimostrazione che il servizio potrà essere svolto senza pregiudizio del pubblico interesse.
Occorre però che la sostenibilità dell’impegno che l’aggiudicataria assume sia sorretto da ragioni interne alla offerta presentata, non potendosi consentire che la giustificazione dell’anomalia – come è accaduto nella fattispecie – sia accettata grazie a generiche ragioni aziendali di rafforzamento dell’immagine o di conquista di nuovi mercati, e meno ancora mediante riferimento alla capacità economico finanziaria dell’impresa.
Osserva giustamente l’appellante, a quest’ultimo riguardo, che se fosse sufficiente allegare la dimensione e la solidità aziendale a giustificazione dell’offerta anomala, la disciplina della relativa verifica risulterebbe inutiliter data, consentendosi, inoltre, in violazione del principio fondamentale della libera concorrenza, la formazione di vere e proprie barriere all’ingresso nel mercato da parte di operatori particolarmente solidi e in grado di offrire anche prestazioni a costi non remunerativi.
4. L’accoglimento dell’appello impone l’esame della domanda risarcitoria.
Le ragioni che hanno condotto al giudizio di fondatezza delle censure consente di non indugiare sulla dimostrazione dell’elemento della colpa nella condotta del Comune, posto che l’appellante non aveva mancato di segnalare nel corso della gara l’inconsistenza delle ragioni addotte a giustificazione dell’anomalia, senza peraltro riuscire a modificare l’orientamento assunto dalla Commissione.
Con riguardo all’entità della obbligazione risarcitoria da porre in capo al Comune di Medicina, il Collegio ritiene necessario, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo, stabilire criteri in base ai quali l’amministrazione deve, entro un congruo termine, proporre a favore del creditore il pagamento di una somma di denaro, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, la parte interessata può chiedere al giudice la determinazione della somma dovuta proponendo giudizio di ottemperanza.
Tanto premesso, applicando criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. V. 22 febbraio 2010 n. 1038; Sez. VI, 27 aprile 2010 n. 2384; 2 marzo 2009 n. 1180) il risarcimento, a titolo di lucro cessante, dovrà corrispondere all’utile dichiarato dall’a.t.i. appellante all’atto della presentazione dell’offerta, o desumibile dal tenore complessivo di essa, ovvero dalla documentata dimostrazione che l’appellante sarà in grado di offrire all’Amministrazione.
Quanto al danno emergente, l’importo dovrà corrispondere alle spese sostenute dalla concorrente per la partecipazione alla gara. Il collegio non ignora che, secondo la giurisprudenza tradizionale,. le spese di partecipazione alla gara non sono risarcibili nella considerazione che esse rimangono a carico dei concorrenti in conseguenza della sola partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica e del tutto indipendentemente dal relativo esito (cfr., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2010 n. 808). Tale indirizzo sembra peraltro meritevole di riconsiderazione in quanto il fatto illecito dell’amministrazione obbliga quest’ultima a risarcire il danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno. ( artt. 1223 e 2056 c.c.). Non v’è dubbio che, in caso di fatto illecito, le spese di partecipazione alla gara costituiscano una perdita per il danneggiato quando, come nel caso di specie, esse sono inutili e insuscettibili di qualunque proficuo risultato (cfr. Cass., Sez. II, 31 agosto 2005 n. 17562 e Sez. III, 7 ottobre 2002 n. 14744; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6544);
La somma così determinata dovrà essere incrementata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con decorrenza dalla data dell’aggiudicazione.
Al Comune di Medicina è assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza per la formulazione della proposta risarcitoria, sulla base degli atti di gara e della documentazione prodotta nelle sedi giurisdizionali.
6. Le spese dei due gradi del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati;
condanna il Comune di Medicina al risarcimento del danno in favore dell’a.t.i. appellante con le modalità di cui alla motivazione;
condanna il Comune di Medicina al pagamento in favore dell’a.t.i. appellante delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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