Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26-05-2011, n. 3152 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ter per delega di Fracanzani, e Brizzolari;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso, affidato a tre motivi, proposto dalla C. D. R. D. F. V. G. s.p.a. (CARIFVG s.p.a.) avverso gli atti della gara, a procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dall’Università degli Studi di Udine con bando pubblicato sulla G.U.C.E. il 23 luglio 2008 (in rinnovazione di precedente analoga gara indetta nel 2005 e annullata con decisione del Consigli odi Stato, Sez. V, n. 6683/2007) per l’affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 e sfociata nell’aggiudicazione definitiva, pure investita dal gravame, in favore della controinteressata U. B. s.p.a. (U.), unica partecipante alla gara assieme alla ricorrente. Dichiarava di conseguenza improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata U., e condannava la ricorrente principale a rifondere alle controparti le spese di causa.

2. Il T.A.R. rigettava il ricorso con le seguenti motivazioni:

a) quanto al primo motivo – col quale la ricorrente aveva denunziato la violazione degli artt. 75, comma 8, e 113 d.lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara, sull’assunto che la dichiarazione relativa all’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (art. 2.4. del disciplinare di gara), presentata da U., non era accompagnata da un documento che comprovasse i poteri di firma del funzionario della B. garante (il dott. E. M. della B. D. I.) -, rilevava che né le norme citate né le previsioni di gara prescrivessero la presentazione di detta documentazione, e che i poteri rappresentativi conferiti al dott. M. ai sensi degli artt. 2206, commi 1 e 2, e 2209 c.c. fossero facilmente ricavabili dall’estratto C.C.I.A.A. prodotto in giudizio;

b) quanto al secondo motivo – col quale la ricorrente aveva lamentato l’illegittimità della formula matematica usata per l’attribuzione del punteggio relativo al tasso passivo offerto sulle anticipazioni di C. che (a differenza dal criterio per l’attribuzione del punteggio relativo al tasso attivo sulle giacenze di C.), in presenza di soli due concorrenti, avrebbe condotto all’azzeramento dell’offerta recante il tasso passivo più basso sulle anticipazioni di cassa -, riteneva che la formula rispondesse a canoni di logicità e ragionevolezza e costituisse espressione di un corretto esercizio della discrezionalità tecnicoamministrativa in sede di formazione del bando;

c) quanto al terzo motivo – col quale la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 84 d.lgs. n. 163/2006, per essere i componenti della commissione di gara privi della necessaria competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’appalto -, rilevava che l’Università resistente, con la nomina del direttore amministrativo e del responsabile del servizio di consulenza legale della stessa Università a membri della commissione, avesse assolto appieno alle prescrizioni della citata disposizione normativa con riguardo al requisito dell’esperienza tecnicoprofessionale dei commissari nel settore cui si riferiva l’oggetto della gara.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente CARIFVG s.p.a., sostanzialmente riproponendo le censure di primo grado, seppur adattate all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

4. Costituendosi, la controinteressata U. B. s.p.a. proponeva appello incidentale avverso la statuizione d’improcedibilità del ricorso incidentale – con il quale era stata censurata la mancata esclusione della ricorrente principale dalla gara per l’omessa indicazione, nell’offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza, in violazione dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 -, lamentando che il T.A.R. erroneamente aveva omesso di esaminare il ricorso incidentale (mirante all’esclusione di CARIFVG s.p.a. dalla gara) con priorità rispetto al ricorso principale, e riproponendo nel merito la relativa censura. Riproponeva, altresì, l’eccezione – ritenuta assorbita dai primi giudici – dell’intervenuta acquiescenza al bando di gara nella parte relativa all’ivi contenuta previsione di accettazione incondizionata del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale, e della conseguente inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale, dedotto ad impugnazione della formula matematica per l’attribuzione del punteggio relativo al tasso passivo offerto sulle anticipazioni di C., contenuta nel disciplinare.

5. Si costituiva altresì l’appellata Università, contestando la fondatezza dell’appello principale e chiedendone il rigetto.

6. All’odierna pubblica udienza la causa veniva discussa e trattenuta in decisione, con pubblicazione della parte dispositiva della sentenza in data 30 marzo 2011.

7. L’appello principale è infondato, con conseguente improcedibilità dell’appello incidentale.

7.1. I primi giudici correttamente hanno disatteso il primo motivo di ricorso, di cui sopra sub 2.a).

La U., tra i documenti di gara, ha prodotto la dichiarazione d’impegno, di cui all’art. 75, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, a prestare la garanzia fideiussoria bancaria per l’esecuzione del contratto ex art. 113 d.lgs. n. 163/2006 qualora la stessa risultasse aggiudicataria all’esito della procedura di gara, rilasciata dalla B. D. I. s.p.a., "e per essa" dal "suo rappresentante E. M., nato a Mordano (BO) il 9/8/1951, nella veste di Procuratore, all’uopo autorizzato" (v. così, testualmente, la dichiarazione d’impegno del 3 settembre 2008), firmata da quest’ultimo e corredata di fotocopia della carta d’identità.

Dal verbale n. 1 del 15 settembre 2008 risulta che la commissione di gara, in risposta al rilievo del rappresentante della CARIFVG s.p.a. sulla mancata allegazione della procura giustificativa dei poteri di rappresentanza del signor M., osservava testualmente: "…non ritiene tale circostanza rilevante, stante anche la dichiarazione dell’interessato, contenuta nella medesima nota, di essere "all’uopo autorizzato"…".

Orbene, va condiviso il giudizio di legittimità sull’operato della commissione di gara, espresso nella gravata sentenza, in quanto:

– in primo luogo, né le previsioni della lex specialis né i citati artt. 75 e 113 d.lgs. n. 163/2006 prescrivono la produzione della procura a corredo della dichiarazione d’impegno (v. art. 2, punto 4., del disciplinare di gara);

– in secondo luogo, sulla base della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado da U. (v. atti depositati nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna e verbale della seduta del C.d.A. della B. D. I. datato 17 dicembre 2005) è rimasto confermato, che il signor M. era munito di procura speciale attributivo dei poteri di rappresentanza e di firma, disgiuntamente e senza limiti di importo, per impegni fideiussori nei confronti di terzi e della pubblica amministrazione, sicché la sussistenza del potere di rappresentanza e firma in capo al predetto è rimasta incontrovertibilmente comprovata;

– in mancanza di una prescrizione formale della lex specialis, la valutazione in fatto dell’idoneità della documentazione di gara ai fini di cui all’art. 2, punto 4., del disciplinare, non era limitata a fonti tipiche o esclusive di prova, ma – anche in applicazione dei principi della proporzionalità degli oneri documentali e del mancato aggravamento con oneri burocratici non espressamente prescritti (arg. ex art. 74, comma 5, d.lgs. n. 163/2006) – doveva ritenersi rimesso al prudente apprezzamento della commissione di gara, la cui valutazione sulla sufficienza della spendita del potere rappresentativo da parte del firmatario della dichiarazione d’impegno si fondava su elementi che, secondo un giudizio prognostico ex ante, erano ragionevolmente idonei a sorreggere siffatta valutazione e ad assecondare la funzione di garanzia propria della dichiarazione d’impegno, a prescindere dal rilievo che le fonti dei poteri di rappresentanza erano in ogni tempo verificabili dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (v. artt. 2206 ss. c.c.);

– l’omesso esercizio, da parte della commissione, del c.d. potere di "soccorso" ex 46 d.lgs. n. 163/2006 – pure dedotto dall’odierna appellante principale quale profilo del motivo di gravame in esame -, poteva essere fatto valere dalla sola partecipante alla gara in ipotesi concretamente pregiudicata da tale omissione (nel caso di specie, dalla U., qualora la stessa fosse stata esclusa per mancato assolvimento al preteso onere documentale), sicché la relativa eccezione, sollevata dalla controinteressata non direttamente lesa, si risolve in un’inammissibile ecceptio de iure tertii, ad essa preclusa.

7.2. Merita, altresì, conferma la reiezione del motivo di cui sopra sub 2. b).

Giova al riguardo premettere che l’eccezione d’inammissibilità del motivo in esame per l’omessa impugnazione del bando di gara nella parte in cui obbligava i concorrenti a dichiarare di accettare incondizionatamente i contenuti del bando, del disciplinare e del capitolato speciale (v. art. 2 lett. h) del bando di gara) – eccezione, ritenuta assorbita nell’impugnata sentenza ed espressamente riproposta nel presente grado -, è manifestamente infondata, essendo invero l’impugnazione proposta avverso la lex specialis nella parte riguardante la formula matematica per l’attribuzione del punteggio relativo al tasso passivo per le anticipazioni di cassa logicamente incompatibile con l’acquiescenza alle prescrizioni di gara, eccepita da U..

Nel merito, si osserva che la modulazione del punteggio da attribuire all’offerta relativa al tasso passivo sulle anticipazioni di C., rispetto a quello da attribuire all’offerta relativa al tasso attivo sulle giacenze di cassa (v. le formule matematiche al riguardo previste nell’allegato "A" del disciplinare di gara), costituisce espressione di una valutazione di natura prettamente discrezionale della stazione appaltante, attributiva di una particolare importanza, nell’economia complessiva del servizio oggetto della gara, al tasso passivo da versare sulle anticipazioni di cassa, e dunque alle operazioni passive; obiettivo, perseguito attraverso un metodo di attribuzione del punteggio (pari a zero per l’offerta peggiore) mirante a incentivare un tasso quanto più vantaggioso possibile per l’Amministrazione.

La scelta discrezionale sottesa al metodo di valutazione delle offerte non appare priva di una sua ragionevolezza intrinseca, se – come puntualmente rilevato nella gravata sentenza – si pone mente alla già da tempo invalsa tendenza politicofinanziaria alla diminuzione dei finanziamenti riservati al settore universitario, giustificativa della particolare rilevanza attribuita dalla statuizione appaltante alle condizioni dell’offerta riguardanti le operazioni passive. Sono proprio tali considerazioni a spiegare a sufficienza "il motivo per cui la peggior offerta di CARIFVG sulle anticipazioni di cassa…le abbia portato zero punti, mentre la peggior offerta di U. sulle giacenze…abbia comunque fruttato 12,7843 punti" (v. così, testualmente, a p. 23 del ricorso in appello) e a fornire una risposta al quesito, posto dall’appellante principale nello stesso atto di gravame, "come mai la minor differenza (0,800) tra le offerte di U. e CARIFVG (favorevole alla prima) relativamente al tasso debitore (1,00 vs -0,200) sia stata più decisiva, ai fini della valutazione, rispetto alla ben più cospicua differenza (1,350) tra le offerte di U. e CARIFVG (favorevole, questa volta, alla seconda) relativamente al tasso creditore (1,850 vs -0,500)" (ibidem, p. 23).

Per le esposte ragioni, la censurata previsione del disciplinare di gara si sottrae al dedotto vizio di eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza, incongruità, antieconomicità e disparità di trattamento.

7.3. Infine, i primi giudici correttamente hanno disatteso il motivo di ricorso proposto avverso la composizione della commissione di gara, rispondendo invero le qualità dei commissari – nominati nelle persone del direttore amministrativo, del responsabile della ripartizione finanziaria e del responsabile del centro legale dell’ateneo – appieno alla specifica competenza ed esperienza tecnica ragguagliata alla tipologia del servizio che si intendeva affidare, senza necessità del ricorso a professionalità esterne, sicché a ragione è stata esclusa la lamentata violazione dell’art. 84 d.lgs. n. 163/2006.

8. Per le esposte ragioni s’impone la conferma dell’impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione, irrilevante ai fini decisori.

In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del grado devono essere poste a carico dell’appellante principale.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale, dichiara improcedibile l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Condanna l’appellante principale a rifondere alle parti appellate costituite in giudizio le spese di causa, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00 in favore di ciascuna delle parti (oltre agli accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 10-06-2011, n. 1035 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. – La ricorrente, seconda classificata nelle graduatorie di quattro gare indette dall’Ambito Territoriale sociale di Gagliano del Capo, con il ricorso in oggetto impugna le determine di indizione del tutte le gare bandite (cinque) dallo stesso Ambito per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare sociale e integrata articolati su diverse aree di bisogno; i provvedimenti di aggiudicazione nei confronti della Cooperativa Sociale C.I.S.S. Onlus, controinteressata; nonché i relativi verbali di gara.

A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 83, comma 4, del d.lgs n. 163/2006, degli artt. 1, 2, 40, 46 e 47 della l.r. n. 19/2006, degli artt. 87, 88 e sg. del Reg. reg. 18 gennaio 2007, come modificato dal Reg. reg. n. 7/2007 e violazione del principio di legalità, efficienza, efficacia economicità, trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa;

b) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità manifesta dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, sviamento, violazione del giusto procedimento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

2. – Si sono costituiti l’Ambito territoriale di Gagliano del Capo e la Cooperativa Sociale C.I.S.S. Onlus, aggiudicataria, entrambi concludendo per il rigetto del ricorso.

La Cooperativa controinteressata ha, altresì, interposto ricorso incidentale, chiedendo, subordinatamente al suo accoglimento, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale per carenza di interesse.

3. – Alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2011 fissata per la trattazione della istanza cautelare la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

4. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di rito sollevata sia dall’Amministrazione intimata che dalla cooperativa controinteressata.

Secondo le resistenti la ricorrente principale sarebbe priva di legittimazione al ricorso avverso la gara di affidamento del servizio alla quale non avrebbe partecipato, atteso che solo alla qualità derivante da tale partecipazione si riconnette l’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata, come tale, meritevole di tutela.

L’eccezione è infondata.

Al riguardo va infatti rilevato che, di norma, nelle procedure pubbliche di affidamento dei contratti la legittimazione al ricorso è correlata a una situazione differenziata risultante dalla partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione, che, tuttavia, sono fatti salvi i casi nei quali il ricorrente contesti, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura o le sue modalità.

Ora, il caso all’esame è sussumibile sotto quest’ultima fattispecie, derogatoria rispetto al regime generale, posto che la ricorrente, tra i primi motivi di gravame, lamenta proprio la violazione del divieto di frazionare artificiosamente le commesse pubbliche (art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006), concretantesi, nella specie, nella scissione in cinque distinte e separate procedure di gara nonostante l’affidamento che ne costituisce l’oggetto concerna servizi sostanzialmente omogenei.

Deve pertanto dichiararsi sussistente la legittimazione al ricorso della ricorrente principale anche per l’impugnativa della gara alla quale non ha partecipato.

5. – Ciò posto, in aderenza all’indirizzo da ultimo espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 4/2011), il Collegio ritiene di dovere esaminare, prioritariamente, il ricorso incidentale proposto dalla cooperativa controinteressata in quanto parimenti diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale sia pure mediante la diversa censura della illegittimità della sua ammissione alle procedure di gara "de quo".

Come specificato dal Supremo Collegio, "detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente", anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura.

5.1. Il ricorso incidentale è infondato.

Le censure sollevate – non esenti, talora, da profili di genericità -, concernono l’assenza di requisiti, quali caratteristiche personali o professionali, ovvero il mancato rispetto di peculiari modalità di esternazione e certificazione dei titoli posseduti, che, sia pure rilevanti ai fini della qualificazione del servizio offerto, non sono richiesti a pena di esclusione dalla "lex specialis" disciplinante le procedure di gara.

Ciò vale, nella specie:

a) per i titoli posseduti dall’Amministratore unico e rappresentante legale della Cooperativa ricorrente principale, attestati mediante "curriculum" non sottoscritto, essendo gli stessi irrilevanti per la funzione rappresentativa svolta all’interno della compagine associativa. La ricorrente principale, ad ogni modo, ha chiarito che la persona che ricopre tale posizione possiede comunque la qualifica di educatore professionale in virtù del disposto di cui all’art. 46 del Reg. reg. n. 4/2007 (laurea triennale, senza alcuna specificazione, o diploma di maturità ed esperienza non inferiore a tre anni nel ruolo di coordinatore di struttura o di servizio) e che per tale funzione non era richiesta la produzione di alcun "curriculum", contrariamente a quanto prescritto per le figure professionali aggiuntive (art. 14, bando);

b) quanto al personale, per la qualifica del coordinatore degli operatori domiciliari e per le eventuali collaborazioni pregresse con altre imprese, ininfluenti;

c) quanto agli altri soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi, per la mancata indicazione delle associazioni di volontariato aderenti al progetto e delle specifiche funzioni svolte dai volontari del servizio civile;

d) quanto alla formazione degli operatori finalizzata a migliorare il servizio verso l’utenza, atteso che nell’offerta sono presenti specifici riferimenti ai percorsi di qualificazione offerti e che appare, altresì, irrilevante, ai soli fini della partecipazione, che il coordinamento possa essere svolto da personale operante in rapporto di collaborazione professionale anche in strutture pubbliche;

e) quanto alle varianti migliorative proposte, essendo ininfluente la mancata precisazione del personale che fornirà i servizi del banco farmaceutico ed alimentare, che, in quanto tali, non richiedono specifica qualificazione professionale;

f) quanto all’esperienza maturata, essendo la medesima relativa a settori omogenei di assistenza domiciliare, come tale valutabile.

5.2. Tanto basta a ritenere l’infondatezza del ricorso incidentale.

6. – Passando all’esame del ricorso principale, il Collegio rileva che fondato e assorbente è il secondo motivo di gravame con cui la ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 83, comma 4, del d.lgs n. 163/2006 nonché l’eccesso di potere.

Invero, la Commissione di gara, nella prima seduta (verbale n. 1 del 31 agosto 2010), per l’attribuzione dei punteggi indicati nei bandi, ha introdotto, pur qualificandoli come criteri motivazionali, nuovi e diversi parametri di valutazione, con relativi elementi ponderali, in aperta violazione dell’art. 83, 4 comma, del d.lgs. n. 163/2006, come novellato dal d.lgs. n. 152/2008, a norma del quale, invece, esclusivamente "Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi".

contratto Con la succitata novella si è così abrogata, in ossequio ai principi di trasparenza imposti dalla sovraordinata normativa comunitaria, la disposizione che assegnava alla Commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, la fissazione, in via generale, dei criteri motivazionali cui attenersi, in sede di attribuzione a ciascun criterio e subcriterio di valutazione dei punteggi tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 7 aprile 2011, n. 182).

In altri termini, il legislatore, con la previsione dell’art. 83 comma 4, del codice dei contratti pubblici, ha effettuato una scelta che trova giustificazione nell’esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l’imparzialità delle valutazioni nella essenziale tutela della "par condicio" tra i concorrenti, i quali sono messi in condizione di formulare un’offerta che consenta di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara (Consiglio Stato, sez. III, 22 marzo 2011, n. 1749)

6.1. Sono pertanto illegittimi i sub criteri integrativi enucleati dalle Commissioni aggiudicatrici che, inerendo all’organizzazione e alle strutture logistiche e di supporto da utilizzarsi nella gestione dei servizi oggetto del contratto, siano direttamente attinenti alle caratteristiche aziendali dei partecipanti alla gara, atteso che la loro importanza deve essere determinata e resa nota ai potenziali concorrenti già al momento della produzione delle loro offerte al fine di evitare il pericolo che la Commissione possa orientare a proprio piacimento ed a posteriori l’attribuzione di un punteggio determinante e, quindi, l’esito della gara (c.f.r. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 2 marzo 2009, n. 1429).

6.2. Nel caso di specie, come lamentato dalla ricorrente principale, nell’ambito del criterio "Qualità organizzativa dell’impresa"(max 30 punti), in relazione al sub criterio "formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l’espletamento del servizio" sono state previste dalla Commissione delle specifiche premialità, in termini di punteggio, in ordine decrescente, con riferimento a figure professionali determinate ed, in parte, non pertinenti con la natura socioassistenziale dei servizi (es. infermiere, psicologo e pedagogista).

Analogamente, con riguardo al criterio "capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali" (max 5 punti), non risulta coerente con il parametro la specifica previsione di attribuire 1 punto (punteggio, tra l’altro, rilevante nell’ambito del criterio di riferimento) per ogni partenariato certificato, includendo enti o soggetti no profit o ancora associazioni private in aggiunta alle istituzioni territoriali pubbliche.

Né appare di immediata percezione o prevedibilità "ex ante" la correlazione tra il subcriterio della "capacità di contenimento del turn over degli operatori", come da bando, e il parametro, introdotto dalla Commissione, della "attività formativa di aggiornamento nei confronti degli operatori già assunti", o, parimenti, la connessione logica e tecnica tra gli "strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro", sub criterio della "lex specialis", e la "presenza di figure che agevolino le relazioni", parametro di valutazione inserito dalla Commissione.

Quanto al subcriterio "fatturato complessivo nell’ultimo triennio per servizi analoghi", previsto dal bando, ancorato dalla Commissione a fasce di reddito, ai fini del parametrazione in termini di punteggio (max punti 3), pur trattandosi della specificazione di un elemento in sé oggettivo, risulta comunque violativo dei principi di imparzialità, correttezza e "par condicio" il fatto che la medesima Commissione abbia immotivatamente ripartito i tre punti massimi in modo identico per quattro delle cinque gare mentre per la quinta, avente ad oggetto un servizio strutturalmente, organizzativamente e funzionalmente omogeneo (servizio di A.D.I. disabili), abbia sensibilmente abbassato le soglie di fatturato.

7. – Tutto ciò premesso e sulla base delle considerazioni innanzi svolte il ricorso principale deve essere accolto e per l’effetto annullati gli atti impugnati, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

8. – Attesa la peculiarità delle questioni affrontate il Collegio ritiene equo compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza:

– respinge il ricorso incidentale;

– accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 23490 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In fatto. – La Corte d’appello di Napoli, con il decreto di cui in epigrafe, ha dichiarato la nullità della procura materialmente congiunta al ricorso di R.A. del 28 novembre 2007 per ottenere l’equa riparazione dei danni da irragionevole durata del processo iniziato davanti al T.A.R. Campania con ricorso del 1999, ancora pendente alla data dell’atto introduttivo.

La procura al difensore, apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo, dopo la modifica dell’art. 83 c.p.c. con L. 27 maggio 1997 n. 141, si considera in genere valida, ma la Corte di merito ha dubitato della riferibilità di essa alla domanda che la precedeva, per la natura seriale del ricorso cui accedeva, simile ad altri cui poteva riferirsi.

Si sono quindi valutati altri elementi, come la diversità dei caratteri a stampa della procura rispetto a quelli del ricorso, lo spazio rimasto in bianco in questo prima della congiunzione materiale, l’assenza della numerazione sui fogli dell’atto aggiunto successiva a quella precedente e la mancanza della data sull’atto conferitivo dei poteri al difensore e del timbro di congiunzione, dichiarandosi nulla la procura perchè non riferibile con certezza alla domanda che la precedeva, che era quindi rigettata.

2. Il ricorso – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 al Ministero dell’Economia e delle finanze di unico motivo articolato in più punti e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte attrice nel merito deduce violazione della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, ed ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., prima dell’udienza pubblica, l’atto oggetto di causa ai fini dell’ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione. Viene dedotto che la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della procura congiunta all’atto introduttivo in violazione delle norme che precedono, per il carattere seriale di questo con altri ricorsi dello stesso tipo che non rileva in ordine alla riferibilità dell’atto aggiunto a quello che lo precede. Neppure sono significativi nel senso della nullità dell’atto la diversità dei caratteri a stampa di esso rispetto a quelli usati per il ricorso, il mancato completamento dello scritto nella pagina anteriore a quella con la procura, congiunta materialmente ad essa. Non comportano nullità della procura l’assenza di numerazione, la mancanza della data o del timbro di congiunzione, avendo rilievo per legge sulla riferibilità al ricorso solo il materiale collegamento dei due atti e la loro notifica contestuale. Non è necessaria una cucitura tra fogli per configurare la materiale congiunzione prevista dall’art. 83 c.p.c., che non impone un corpo unico di ricorso e procura, per cui nessun rilievo ha lo spazio bianco sul ricorso prima dell’atto conferitivo dei poteri e neppure è necessaria la data anteriore della procura rispetto a quella del ricorso, per garantire il carattere speciale del conferimento dei poteri al difensore, nel quale si fa espresso riferimento "al presente atto da incardinarsi dinanzi alla Corte d’appello competente territorialmente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., al fine di richiedere l’equa riparazione spettante per violazione dell’art. 6, par. 1 Convenzione europea dei Diritti dell’uomo". Il riferimento al giudizio per il quale la procura è stata sottoscritta ne conferma la validità, bastando la produzione contestuale di essa con l’atto del giudizio cui accede per assicurare la provenienza dalla parte del potere conferito e per riferire la procura al giudizio di cui si tratta nell’atto cui essa è congiunta, non avendo rilievo le circostanze formali valorizzate della Corte napoletana.

3. La decisione – Il collegio ha disposto che la motivazione sia semplificata e il ricorso deve essere accolto.

La L. n. 141 del 1997, art. 1 ha aggiunto all’art. 83 c.p.c., comma 3 regolante la "procura speciale" apponibile "in calce o a margine della citazione" o degli altri atti per cui sia necessaria l’assistenza tecnica, il seguente periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce". La norma, introdotta per superare una interpretazione formalistica che negava validità alle procure aggiunte e materialmente congiunte all’atto cui si riferivano, parifica tale tipo di procura a quella in calce che, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui ha riguardo l’atto a lato o in fine al quale essa è materialmente apposta (Cass. n. 12558/2003). Anche una formulazione della procura del tipo di quella riportata in ricorso e ritenuta generica dalla Corte d’appello, integra la ipotesi di procura speciale (Cass. n. 15692/2009), cioè relativa al solo processo cui si riferisce l’atto cui è unita, dovendosi essa presumersi riferita a quest’ultimo, non imponendo la norma il richiamo espresso al giudizio cui l’atto che precede la procura si riferisce (Cass. n. 8990/2000 e n. 9670/2003).

Non rileva per la validità dell’atto la mancanza di data della procura (Cass. n. 12568/2004 e n. 22352/2007), desumibile da quella del ricorso cui inerisce, con il quale è notificato a controparte (Cass. n. 15137/2010); negata la necessità del riempimento dell’ultima pagina prima della procura (Cass. n. 7731/04), nessun senso ha la diversità dei caratteri a stampa dei due atti nè possono rilevare, sul piano della validità, altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità ( art. 156 c.p.c.).

La procura è infatti nulla solo quando dal suo contenuto emerga certa l’incompatibilità dei poteri conferiti con quelli da esercitare nel processo di cui all’atto cui è congiunta (Cass. n. 6070 del 2005) e il ricorso deve quindi essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè si pronunci nel merito e provveda pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 12-07-2011, n. 27097 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza depositata il 18.11.2010 il Tribunale di Firenze, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva le richieste di riesame proposte da W.D. e da G.C. contro il provvedimento 25.10.2010 del Gip del Tribunale di Prato che aveva disposto la custodia cautelare in carcere a carico dei predetti, indagati il primo quale mandante di un duplice omicidio avvenuto in (OMISSIS) ed il secondo di favoreggiamento.

Rilevava invero detto Tribunale, richiamata l’ordinanza genetica, come sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi:

per il W. le intercettazioni ne rivelavano il ruolo di organizzatore, in risposta a precedente aggressione subita dal gruppo rivale; per il G. risultava la sua ammissione che gli aggressori erano stati trasportati dalla sua auto.

Le esigenze cautelari imponevano poi la misura cautelare di massimo rigore, atteso il rischio concreto di recidiva, posto che si era evidenziata la rivalità tra gruppi contrapposti di cinesi insediati nella città toscana, dediti a traffici illeciti e senza scrupoli.

2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti indagati che motivavano i rispettivi ricorsi deducendo:

2.1 – Il W.: a) dalle intercettazioni ambientali non si evidenziavano elementi di colpevolezza per il reato di duplice omicidio, al più concordare una difesa per il favoreggiamento inizialmente ascritto anche ad esso W.; b) le dichiarazioni dello X. non sono riscontrate, avendo tale A. reso dichiarazioni ritenute dallo stesso Gip non credibili; non vi era riscontro nelle captazioni fatte in carcere; c) la motivazione per relationem non aveva dato conto di tali critiche difensive; d) mancata trasmissione di tutte le intercettazioni; e) mancanza di esigenze cautelari in relazione alle gravi condizioni di salute, non esaminate dal Tribunale.

2.2 – Il G.: a) la sua affermazione di non aver avuto conoscenza degli antefatti trovava conferma nelle intercettazioni e negli interrogatori nei quali non si faceva mai il suo nome; b) vizio di motivazione carente dell’ordinanza impugnata, motivata per relationem e senza alcun approfondimento dei rilievi critici difensivi; c) mancata trasmissione di tutte le intercettazioni; d) errata valutazione di pericolosità ai fini delle esigenze cautelari.

3. I ricorsi, entrambi infondati, devono essere respinti, con ogni conseguenza di legge.

Va dapprima disattesa la comune doglianza relativa alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutte le intercettazioni, posto che non si assume che trattasi di materiale sul quale è basato il provvedimento restrittivo. Al contrario, dal testo dell’ordinanza impugnata ben risulta che siano state trasmesse le intercettazioni ritenute rilevanti e valutate dal Gip nell’emissione della misura cautelare (delle quali, peraltro, pure i ricorrenti discutono). Non si è verificata, pertanto, alcuna nullità.

Quanto alle doglianze del W., le stesse non hanno pregio.

L’ordinanza impugnata, pur stringata (e con legittimo rimando al provvedimento genetico), ben da conto dei ritenuti gravi clementi di colpevolezza a carico del predetto, integrati dal complesso probatorio costituito dalle intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni dello X. (per avere appreso dallo stesso W. e da A.), con riscontro logico – refluente dalle stesse acquisizioni – derivante dal fatto trattarsi di spedizione vendicativa di precedente sparatoria avvenuta nell’aprile precedente nel locale "(OMISSIS)". Si tratta di utile compendio, dal quale risulta il ruolo di mandante dell’indagato, del tutto correttamente valutato in senso unitario in funzione indiziaria, con motivazione logica e coerente, idoneo – allo stato – a questi fini.

Quanto alle esigenze cautelari, del tutto impropria è la censura di mancata valutazione delle condizioni di salute dell’indagato, posto che un tanto incide non sulla validità dell’ordinanza genetica, unica valutabile in sede di riesame, ma sull’opportunità della permanenza, e sui modi, della misura cautelare (sul punto, cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 48093 in data 08.10.2009, Rv. 245530, Castorina;

Cass. Pen. Sez. 6, n. 1613 in data 30.09.2002, Rv. 223231, Capogna).

Quanto al G., parimenti il ricorso deve essere disatteso.

L’impugnata ordinanza, invero, correttamente motiva in relazione ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla ammissione dell’indagato di avere compiuto attività (trasportare nella sua auto gli autori della condotta omicidiaria) costituente favoreggiamento dal punto di vista oggettivo, con ricostruzione dell’elementi psicologico basato sul ruolo rivestito da esso G. all’interno del gruppo facente capo al W.. Si tratta di valutazione in fatto, logica e coerente, che resiste alle mosse censure, risultando perciò insignificante che nelle captazioni non si parli di esso G..

La valutazione delle esigenze cautelari, fondate sul pericolo di recidiva, in relazione al clima da "regolamento dei conti" all’interno di alcuni gruppi della comunità cinese di (OMISSIS), risulta del tutto corretta.

In definitiva entrambi i ricorsi, infondati, devono essere respinti.

Alla completa reiezione delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti W.D. e G. C. al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.