Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 12-07-2011, n. 27126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di E.L. in ordine al reato di cui all’art. 334 cod. pen., ritenendo che la condotta contestatagli – consistita nell’aver circolato a bordo di un’autovettura di sua proprietà sequestrata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213 e della quale era stato nominato custode -non integrasse l’illecito penale, ma la sola violazione amministrativa prevista dall’art. 193, comma 1, D.Lgs. cit., che punisce il comportamento di chi durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo vi circoli abusivamente. Il giudice di merito ha ritenuto che tra le due previsioni dovesse prevalere quella amministrativa in quanto dotata di elementi specializzanti rispetto all’illecito penale e perchè avente ad oggetto la specifica materia di settore della circolazione stradale.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto direttamente ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, che ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 15 e 334 cod. pen., della L. n. 689 del 1981, art. 9, e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, richiamando la giurisprudenza di questa Sezione e sostenendo che, nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto ritenere il concorso formale del delitto di cui all’art. 334 cod. pen. con l’illecito amministrativo previsto dal citato art. 213, D.Lgs..

Secondo l’Ufficio ricorrente, tra le due disposizioni non vi sarebbe alcun rapporto di specialità, dal momento che la violazione amministrativa è rivolta contro "chiunque" ed è diretta a sanzionare la mera circolazione abusiva del veicolo in sequestro, laddove l’illecito penale contiene invece un espresso riferimento alle condotte di sottrazione, di soppressione, di distruzione, di dispersione e di deterioramento del bene sequestrato da parte di soggetti specificamente indicati, sicchè anche i beni tutelati sarebbero diversi, dovendosi individuare nell’interesse cautelativo tipico del vincolo imposto con il sequestro a protezione del buon andamento della pubblica amministrazione il bene protetto dalla norma penale, leso ogni qual volta siano violati gli obblighi di custodia connessi alla misura applicata e l’uso del veicolo determini il suo deterioramento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Questo Collegio ritiene di doversi adeguare a quanto stabilito, nelle more del ricorso, dalle Sezioni unite in una fattispecie pressochè identica a quella oggetto del presente processo, ovvero che "non è configurabile il reato di cui all’art. 334 cod. pen. nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, che circoli abusivamente con lo stesso, essendo applicabile, in forza del L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, la sola sanzione amministrativa di cui al citato art. 213, comma 4" (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Di Lorenzo, Rv. 248721).

2. Conseguentemente, il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 334 c.p. sul presupposto della prevalenza della norma amministrativa, applicabile nel caso di mera circolazione di veicolo sottoposto al sequestro di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2011) 25-07-2011, n. 29763 Attenuanti comuni generiche

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 14 aprile 2010, ha sostanzialmente confermato, riducendo la pena per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 prevalente alla contestata aggravante, la sentenza del Tribunale di Lucca del 2 maggio 2007 con la quale M.D. era stato condannato per il delitto di furto aggravato di acqua.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente lamentando: l’assoluta mancanza di motivazione in punto sia di condotta causale che di nesso psicologico.

3. Risulta, altresì, depositata memoria "riepilogativa" nell’interesse del ricorrente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da rigettare per un duplice ordine di motivi.

2. In primo luogo perchè il ricorrente non si discosta affatto da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello che sono stati disattesi dalla Corte territoriale.

3. In secondo luogo, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6 15 marzo 2006 n, 10951 fino di recente a Sez. 5 6 ottobre 2009 n. 44914), pur dopo la nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Nella specie la Corte di Appello ha logicamente fatto discendere dal complesso delle indagini istruttorie la penale responsabilità dell’imputato per i fatti ascritti e così come contestati.

I fatti incontroversi (plurime rimozioni dei sigilli del contatore e apposizione di collegamenti per far giungere l’acqua al bar gestito dall’odierno ricorrente) sono stati logicamente ascritti al comportamento del gestore cosciente e volontario, quanto all’elemento soggettivo, nonchè alla finalità di appropriarsi dell’acqua necessaria per l’esercizio dell’attività del bar, quanto al collegamento causale tra manomissione degli impianti e prelievo continuato dell’acqua, non in base ad un ragionamento meramente "giustizialista" bensì sulla base, da un lato, di logico ragionamento sillogistico e, d’altra parte, del mancato esercizio della necessaria attività difensiva volta a dimostrare, di converso a quanto pacificamente risultante dagli atti di causa, il compimento dell’attività delittuosa ad opera di soggetti diversi da quelli realmente interessati al prelievo dell’acqua corrente.

4. Il rigetto del ricorso determina, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-09-2011, n. 5268 Dimissioni dal servizio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente aveva impugnato in primo grado, dinanzi al Tar Toscana, la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL n. 11 di Empoli, n. 1889 del 12 novembre 1996 avente ad oggetto "Dipendente D. G., Ausiliario socio sanitario di ruolo. Risoluzione del rapporto di lavoro dall’1 gennaio 1997" esponendo di essere stato dipendente della U.S.L. n. 17 Valdarno Inferiore (oggi confluita nell’Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli) con la qualifica di ausiliario sociosanitario e di avere presentato, in data 31 agosto 1994, domanda per il collocamento a riposo anticipato con decorrenza 31 dicembre 1994.

Il ricorrente riferiva che con nota n. 18307 del 29 agosto 1995, l’Azienda sanitaria gli chiedeva se intendesse confermare o revocare la domanda di pensione per dimissioni volontarie, comunicazione alla quale egli rispondeva in data 27 novembre 2005 revocando le proprie dimissioni.

Lamentava che, inaspettatamente, con determina n. 1889 del 12 novembre 1996, il Direttore generale dell’Azienda USL n. 11 di Empoli deliberava di non accogliere la richiesta di revoca delle dimissioni volontarie dal servizio e di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Da qui il ricorso notificato alla Azienda Usl n.11 di Empoli e al signor T. F., in qualità di possibile controinteressato, affidato a vari motivi di doglianza.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata contestando analiticamente la fondatezza delle avverse affermazioni e chiedendo una pronunzia di irricevibilità del gravame e nel merito la sua reiezione.

Il Tar respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza del Tar il ricorrente presentava appello assumendo che non gli sarebbe stata mai comunicata la delibera di accettazione della rassegnate dimissioni. Verrebbe quindi in applicazione il principio secondo il quale il lavoratore che non riceva la comunicazione di intervenuta accettazione delle sue dimissioni conserva fino al momento della comunicazione il diritto a revocare la domanda di dimissioni.

Si è costituita la Azienda Usl 11 di Empoli chiedendo il rigetto dell’appello e presentando appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione formulata in prime cure di irricevibilità del ricorso per tardività.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il Tar, sul presupposto che la facoltà di revoca delle dimissioni nel pubblico impiego non è più esercitabile quando intervenga l’atto di accettazione delle dimissioni, ha respinto il ricorso.

Il Signor D. sostiene che non essendogli stata mai comunicata la accettazione della sue dimissioni, aveva conservato il diritto a revocare la domanda di pensionamento. Secondo infatti l’orientamento del Consiglio di Stato il rapporto di pubblico impiego non si esaurisce finché il lavoratore non riceva la comunicazione di intervenuta accettazione delle sue dimissioni conservando sino a tale momento il diritto a revocare la domanda di dimissioni.

3. La Sezione ritiene che sia fondato l’appello incidentale proposto dalla amministrazione sanitaria resistente, inteso a affermare la tardività dell’azione giudiziaria intrapresa in primo grado.

La sentenza appellata aveva ritenuto (a pag. 5) che la comunicazione del provvedimento impugnato, del 18 novembre 1996, ricevuta il 21 novembre 1996 dall’odierno appellante, non potesse costituire il momento della piena conoscenza dell’atto impugnato.

Con l’effetto, sempre secondo il primo giudice, che in "assenza di altri elementi utili ad individuare il momento della piena conoscenza da parte del ricorrente dell’atto impugnato, ai fini della decorrenza del termine impugnatorio, il momento della plena cognitio deve farsi coincidere, presuntivamente, nell’ultimo giorno di pubblicazione della delibera, di talché rispetto a quest’ultima data il ricorso risulta essere tempestivamente proposto".

4. Tale assunto del primo giudice non è condivisibile.

Premesso che il signor F. T. al quale era stato notificato il ricorso in primo grado non risulta avere alcuna posizione legittimante nel presente giudizio nel quale non deve considerarsi parte essenziale, si osserva che la determinazione, comunicata dalla amministrazione con la nota 18.11.1996, pervenuta al ricorrente con r.r. del 21 novembre 1996, ha sicuramente natura di provvedimento negativo sulla istanza presentata dall’appellante.

La comunicazione di cui sopra del 18.11.1996, nella quale è riprodotto il contenuto essenziale del provvedimento, consentiva al signor D. di poter percepire la esatta lesività del provvedimento adottato con conseguente onere di immediata proposizione del gravame.

Al riguardo esiste un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale che ha precisato che benché la piena conoscenza dell’atto, da cui decorre il termine per la relativa impugnazione, si ricollega all’avvenuta individuazione non solo della sua esistenza, ma anche del suo contenuto dispositivo, tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, non deve intendersi che il destinatario debba conoscere l’atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia edotto di quelli essenziali, quali l’autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo (Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6339; sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5873; 10 marzo 2003, n. 1275; da ultimo IV, 29 luglio 2008 n.3750), con la conseguenza che in presenza di siffatti elementi, sull’interessato incombe l’onere della immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale dell’atto emergano ulteriori profili di illegittimità (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2007, n. 4072).

Nel caso di specie, come esattamente rilevato nell’appello incidentale proposto dalla amministrazione, dalla lettura della nota in data 18 novembre 1996 emergeva, senza alcun ragionevole profilo di dubbio, che la revoca delle dimissioni non era stata accolta a seguito provvedimento deliberativo n.1889 del 12.11.1996 e che l’interessato veniva collocato a riposo dal 1° gennaio 1997 ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge n. 724 del 23.12.1994.

Pertanto il ricorrente possedeva tutti gli elementi per intraprendere una azione giudiziaria conoscendo oltre all’Autorità emanante, gli estremi dell’atto lesivo e l’esatta portata del suo contenuto dispositivo, con l’effetto che il ricorso in primo grado, notificato in data 22.1.1997, oltre il termine decadenziale, deve considerarsi tardivo.

5. In conclusione, alla stregua delle precedenti osservazioni, l’appello incidentale della amministrazione deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado, deve essere dichiarato irricevibile, mentre possono essere compensate le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale dell’amministrazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 23-09-2011, n. 34674 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza in data 16-12- 2010 confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.R., emessa dal Gip della stessa sede il 16-11-2010, con la contestazione provvisoria di numerosi reati, tra i quali partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, una serie di cessioni di sostanze stupefacenti, tentato omicidio.

La vicenda maturava, secondo l’impostazione accusatoria, nell’ambito della gestione del narcotraffico nel territorio di (OMISSIS), ad opera di due organizzazioni criminali armate, in concorrenza tra loro.

La valutazione della sussistenza della gravità del quadro indiziario era basata su intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività di videoregistrazione, tabulati telefonici, servizi di controllo, osservazioni, perquisizioni e sequestri di stupefacenti, arresti dei corrieri della droga, dichiarazioni e ricognizioni fotografiche ad opera di consumatori.

Il tribunale, premesso che non era stata contestata la sussistenza del quadro indiziario e cautelare, ma censurata l’adeguatezza della misura, con richiesta di sostituzione della stessa con altra meno gravosa, perveniva alla conclusione, facendo leva sulla gravità dei fatti, della sussistenza in concreto di un forte rischio di reiterazione del reato, fronteggiabile soltanto con la misura coercitiva più grave, richiamando solo da ultimo la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

B. ricorre tramite il difensore avv. Antonio Ingrosso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente censura il significato attribuito dal tribunale alle conversazioni intercettate, che al contrario non darebbero conto nè dell’appartenenza dell’indagato al sodalizio, nè dell’esistenza di questo, e neppure delle altre condotte criminose, ivi compreso il coinvolgimento nel tentato omicidio di un appartenente al gruppo avverso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Premesso che la richiesta di riesame era stata proposta in termini assolutamente generici, e che all’udienza dinanzi al tribunale era stato precisato, come risulta dal relativo verbale, che essa verteva soltanto sull’adeguatezza della misura, inducendo quindi il giudice a quo a concentrare il compito motivazionale su tale aspetto, senza peraltro pretermettere l’esame del quadro indiziario e cautelare, si osserva che il ricorso è totalmente ed esclusivamente incentrato sulla prospettazione di un’interpretazione alternativa delle intercettazioni utilizzate dal tribunale per sostenere l’esistenza del sodalizio e degli altri reati, riportandone stralci fuori contesto o effettuandone resoconti sintetici.

Infatti il ricorrente, pur deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, porta argomenti che si pongono invece come censura sul significato e sulla interpretazione dei dati acquisiti, non prospettabile in questa sede, essendo estraneo al giudizio di legittimità ogni discorso meramente confutativo del significato della prova, e quindi dell’indizio, e della sua capacità dimostrativa: ogni censura, cioè, con la quale si prospetti, in via di mera contrapposizione dialettica, l’esistenza di argomenti che attengono alla plausibilità della valutazione compiuta dai giudici del merito.

D’altra parte nessun brano di verbalizzazione (quali i passi delle trascrizioni delle intercettazioni riportate nel ricorso), per quanto significativo, può essere interpretato fuori del contesto in cui è inserito, che questa corte non conosce e non può valutare. E lo stesso vale, a maggior ragione, per le sintesi del contenuto delle captazioni effettuate dal ricorrente, accompagnate da una interpretazione a suo uso e consumo, trascurando che gli aspetti del giudizio interni all’ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono interamente al "merito", e non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento, i soli rilevanti in questa sede.

Il tribunale ha del resto fornito congrua motivazione del significato delle intercettazioni (con approfondimenti anche circa l’interpretazione del linguaggio criptico utilizzato), e della loro unidirezionalità a sostegno dell’esistenza del sodalizio, dell’appartenenza ad esso dell’indagato, e della commissione da parte di questi degli altri reati, non scalfita dai rilievi del ricorrente (si pensi ad esempio alla telefonata successiva all’arresto del coindagato Be.Fr.Si., in cui B. e P.R. si organizzano per occultare lo stupefacente in possesso della seconda e per assicurare assistenza legale all’arrestato).

Senza contare, poi, che nello stesso ricorso si da atto, in relazione a taluni capi della contestazione provvisoria, dell’esistenza di altro materiale, di cui non si contesta la valenza indiziante (come ad esempio per il riconoscimento fotografico di B. in ordine al capo 91).

Nè va trascurato che, in ultima analisi, il ricorrente mette in discussione soltanto, in linea con l’oggetto della richiesta di riesame, l’adeguatezza della misura laddove afferma, conclusivamente, che "appare, pertanto, in virtù delle considerazioni sopra esposte, oltremodo affittiva la conferma della misura inframuraria in atto".

Ma anche su tale aspetto il tribunale ha fornito ampia motivazione che, facendo leva sull’esistenza in concreto di un forte pericolo di reiterazione delle condotte criminose, desunto dal legame associativo – implicante professionalità e ripetitività delle condotte illecite -, dalla estrema gravità dei fatti -anche di sangue- ascritti, e dalla personalità dell’indagato, già condannato per violazione alla disciplina degli stupefacenti, è pervenuta in modo logico e plausibile alla conclusione della insufficienza di ogni altra misura, potendo i contatti con i sodali essere ristabiliti e mantenuti, anche per interposta persona, nell’ambito di meno afflittive misure cautelari.

Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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