Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1700 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R.Sardegna respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 51 del 2005, proposto dalla signora O.D. avverso il decreto n. 4129 del 12 ottobre 2004 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, con cui la ricorrente era stata esclusa dal concorso riservato a posti d’insegnante di religione cattolica per l’insussistenza del requisito di ammissione della mancata prestazione continuativa del servizio d’insegnamento per almeno quattro anni nel corso dell’ultimo decennio, previsto dall’art. 2, comma 1, del bando, in parte qua ricalcante l’art. 5, comma 1, l. 18 luglio 2003, n. 186.

Il T.A.R. riteneva corretta l’interpretazione dell’Amministrazione, secondo cui il requisito in esame dovesse intendersi nel senso della contiguità consecutiva dei quattro anni di servizio nel decennio, respingendo l’assunto della ricorrente, secondo cui la natura "continuativa" del servizio andasse riferita all’attività d’insegnamento prestata nell’ambito di ciascuno degli anni ricompresi nel decennio.

2. Avverso tale sentenza, notificata il 7 ottobre 2005, interponeva appello la ricorrente soccombente con ricorso notificato il 6 dicembre 2005, sostanzialmente riproponendo le censure dedotte in primo grado, seppur adattate all’impianto motivazionale della gravata sentenza.

3. Costituendosi, l’Amministrazione appellata eccepiva la tardività dell’appello e ne contestava comunque la fondatezza nel merito.

4. All’odierna pubblica udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’eccezione di tardività dell’appello, sollevata dall’Amministrazione appellata, va disattesa, in quanto risulta ex actis che l’impugnata sentenza è stata notificata, su istanza dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, alla ricorrente soccombente presso il procuratore costituito in data 7 ottobre 2005 (data ricezione), mentre il ricorso in appello è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 6 dicembre 2005, e dunque l’ultimo giorno utile ad evitare la decadenza (l’eccezione erroneamente faceva riferimento alla data di spedizione a mezzo posta, da parte dell’ufficiale giudiziario, anziché alla data di consegna al predetto, rilevante invece ex art. 149 c.p.c. e in base ai principi formulati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002).

6. Nel merito, l’appello è infondato.

La previsione del bando, laddove (all’art. 2, comma 1) prescrive quale requisito di ammissione la prestazione continuativa del servizio d’insegnamento per quattro anni nel decennio 19932003, ricalca in parte qua letteralmente l’art. 5, comma 1, l. 18 luglio 2003, n. 186 – secondo cui il concorso, per esami e titoli, bandito per il primo inquadramento in ruolo degli insegnanti di religione cattolica dopo l’entrata in vigore della legge, "è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo".

Ciò premesso, si osserva che in materia si è pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio 2006, n. 297, che ha dichiarato l’infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, sollevata proprio sotto il profilo che "è richiesto il servizio di insegnamento prestato in maniera continuativa per un quadriennio nell’ultimo decennio e non il servizio di durata quadriennale, comunque prestato nello stesso periodo" (v. così, testualmente, la citata sentenza della Corte Cost.).

La Corte ha ravvisato la ragionevolezza della previsione legislativa, sul rilievo della sua natura eccezionale in sede di primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio ad incarico annuale e non in base a concorso.

In assenza di profili nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte, in questa sede il Collegio non può che prendere atto della constatata conformità della disposizione ai principi costituzionali.

Va pertanto condivisa la conclusione del T.A.R., secondo cui la previsione contenuta nell’art. 2, comma 1, del bando, anche per l’inequivoca formulazione letterale della norma sopra citata, deve essere intesa nel senso che sia valutabile soltanto il servizio prestato per almeno quattro anni di seguito nell’arco del decennio, tra di loro consecutivi (v. in tal senso, seppur implicitamente, anche una serie di precedenti di questa Sezione, da cui non v’è motivo di discostarsi: C.d.S., Sez. VI, 30 novembre 2006, n. 7011; C.d.S., Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 31; C.d.S., Sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5260; Sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6374).

7. Per le ragioni sopra esposte s’impone la reiezione dell’appello e la conferma della gravata sentenza.

8. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 17 del 2006, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 500,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14447 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

1) Nel 1999 G.L. e G.M. chiedevano congiuntamente ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento delle proprietà immobiliari oggetto di due distinti contratti preliminari, stipulati l’il dicembre 1998 e il 31 dicembre 1998 con Z. P., quale procuratore di Z.M., nelle more deceduto.

Evocavano in giudizio Z.P., Z.C. e D. B., erede testamentaria del de cuius.

Il tribunale di Gorizia rigettava sia le domande degli attori, sia la riconvenzionale della D., volta a far accertare la nullità dei preliminari, recanti data falsa, e in subordine l’annullabilità dei contratti anche ai sensi dell’art. 428 c.c., in relazione allo stato di salute del de cuius alla data indicata dai contratti.

La Corte d’appello di Trieste, adita dagli attori, contumace Z. P. – citato in proprio e nella qualità di erede di Z. C. – rigettava l’appello il 29 luglio 2005, con sentenza notificata il 5 dicembre successivo e impugnata con ricorso per cassazione il 2 febbraio 2006.

D.B. ha resistito con controricorso. Lo Z. è rimasto intimato.

Con atto depositato il 27 luglio 2006, la sola G. rinunciava al ricorso, che si articola in 4 motivi ed è resistito da controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione

2) In primo luogo va dichiarata l’estinzione del giudizio instaurato da M.G., che ha rinunciato al ricorso, rinuncia accettata, con espressa adesione alla compensazione delle spese, dalla controparte costituita.

3) Il primo motivo di ricorso risulta assorbito da tale pronuncia, poichè riguardava esclusivamente la posizione della G. e in particolare la qualificazione dello stesso quale contratto definitivo di vendita anzichè quale preliminare.

4) Il secondo motivo censura la dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità del testamento olografo di P. Z. per incapacità ex art. 428 c.c..

La Corte ha ritenuto che tale domanda, proposta con memoria ex art 180 c.p.c. dopo la costituzione della D., fosse nuova e inammissibile. Ha osservato che essa non era correlata, nè resa necessaria, dalla domanda riconvenzionale di nullità della procura a vendere rilasciata dal de cuius. Il testamento risaliva infatti al 1996 e non si poteva inferire dalla circostanza che Z. stesse male nel 1998 (allegata dalla D.) il fatto che stesse male anche prima di tale data. Dunque se i G. – G. intendevano contestare la nullità del testamento per incapacità naturale risalente già al 1996 avrebbero potuto e dovuto introdurre tale domanda sin dall’avvio della causa e non introdurla quale reconventio reconventionis.

L’odierno ricorso afferma che la domanda proposta nella memoria ex art. 180 c.p.c. era strettamente correlata alla riconvenzionale, ma tale affermazione è del tutto apodittica. Invano si sostiene che se la D. avesse provato l’incapacità naturale dello Z. nel 1998, al momento del rilascio della procura, il relativo accertamento di incapacità si sarebbe dovuto spingere fino al momento di redazione del testamento.

Come ha rilevato la Corte territoriale, non vi è congruenza logica in questa tesi, ben potendo anzi una persona anziana, ancora integra e capace nel 1996, ammalarsi e declinare due anni dopo, restando così del tutto separati i profili, anche fattuali, delle due controversie.

5) La terza censura lamenta che sia stato respinto il motivo di appello che lamentava ultrapetizione, con riferimento alla qualificazione della D. quale erede di Z., resa in via incidentale dal tribunale e confermata dalla Corte territoriale.

Secondo il ricorrente l’azione proposta ex art. 2932 c.c., prescindeva dalla qualifica di erede riconosciuta alla resistente, contro la quale la domanda era stata proposta solo perchè ella risultava proprietaria intavolata dell’immobile.

Il motivo è infondato. Incidentalmente era necessario per i giudici di merito qualificare l’interesse a resistere della convenuta, che, in qualità di erede, succedeva al dante causa quale controparte contrattuale degli attori. Tale accertamento comportava significative conseguenze probatorie in ordine alla prova della falsità della data della procura a vendere rilasciata dal de cuius a P. Z., il quale in forza di detta procura aveva promesso il bene al G..

Inoltre la D. aveva svolto rituale domanda riconvenzionale volta a conseguire il pagamento di canoni di locazione, domanda in funzione della quale era parimenti necessario stabilire la qualità di erede dell’attrice in riconvenzionale.

6) L’ultimo motivo lamenta con un primo profilo vizi di motivazione sulla prova della veridicità (o falsità) della data apposta nel contratto stipulato dal G..

Sotto un secondo profilo violazione dell’art. 345 c.p.c. "in relazione alla prova per testi formulata in appello". La sentenza impugnata ha ritenuto che la firma del contratto tra G. e lo Z. (quale abusivo rappresentante del de cuius) sia avvenuta dopo la morte del rappresentato, con la conseguente invalidità del contratto.

A tal fine ha ritenuto confluire più elementi di prova: a) il fatto che nel contratto si facesse menzione di un’operazione – la picchettatura del terreno – che si è accertato essere avvenuta successivamente; b) il comportamento dello Z., il quale (secondo due testimoni) dopo la morte del de cuius si era attivato per tentare di vendere l’immobile, pur senza più poteri procuratori, perchè convinto di essere erede e si indusse a far ricorso a un falso dopo la pubblicazione del testamento che deludeva le aspettative; c) la necessaria cooperazione del G. alla falsità della data, cooperazione sintomaticamente provata d) dalla circostanza che l’acquirente avesse sostenuto di aver versato ben L. 340 milioni in contanti, senza indicare le fonti di approvvigionamento e senza che sia stata specificata la destinazione della somma.

La Corte d’appello ha inoltre negato l’ammissibilità della prova testimoniale, offerta solo in grado di appello, circa l’avvenuta esecuzione di una picchettatura informale già in data anteriore alla stipula.

A fronte di questa coerente e logica lettura delle risultanze di causa, parte ricorrente espone solo congetture prive sia di riscontro negli atti, sia di portata probatoria atta a scalfire la decisione sul punto decisivo della data di redazione del contratto post mortem.

Tanto si può dire della illazione tratta dal fatto che nel contratto G. non fosse menzionato il nome del geom. M. autore della picchettatura dopo il 18.12.1998.

E di ancor minore rilevanza è la deduzione secondo la quale il G. disponeva di tanto danaro contante a disposizione perchè era un imprenditore edile dedito agli affari, posto che è fuori da ogni ragionevolezza non depositare in banca una somma così ingente, esponendosi quantomeno al rischio di furti e alla perdita di ingenti interessi.

Inoltre la ricostruzione logica circa la falsificazione della data di stipula viene confutata perchè ritenuta carente di prova e si afferma invece che C. e Z.P. erano venuti a conoscenza del testamento a favore di B. solo nell’aprile 2009 e fino a quella data avrebbero potuto stipulare i rogiti quali (supposti) eredi anzichè adoperare la procura, circostanze che nulla dimostrano e che anzi sono coerenti logicamente con la tesi opposta, della retrodatazione della vendita al fine di sottrarre il bene all’erede testamentaria.

Quanto alla prova che picchettatura, piano di frazionamento e appuntamento dal notaio fossero stati presi prima della morte del de cuius (circostanze sub d), pag. 15 del ricorso) si tratta di mere enunciazioni non supportate da riscontri probatori acquisiti e indicati in ricorso.

Resta da dire infine che la mancata ammissione delle prove testimoniali (relativa alla picchettatura secondo la sentenza) non è adeguatamente censurata, giacchè, in aperta violazione dei criteri di formulazione del ricorso per cassazione, non viene riportato il testo dei capitoli di prova dedotti. Tale adempimento è imprescindibile al fine di consentire alla Corte di valutarne la decisività e di verificare se si trattasse di capi di prova indispensabili ex art. 345 c.p.c.; nè vengono riportati gli atti dai quali desumere – come si sostiene – che la necessità della prova fosse sorta dopo la sentenza di primo grado, tesi peraltro del tutto inverosimile, posto che la questione della falsità era stata introdotta dalla difesa di D.B. sin dalla comparsa di risposta, con il conseguente interesse del G. di addurre immediatamente ogni utile circostanza per provare il contrario.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio quanto alla ricorrente G.M.. Rigetta il ricorso di G.L..

Condanna quest’ultimo alla refusione in favore della controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000 (cinquemila) per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2011, n. 16277 contratto a termine

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 12.3.2007, notificata il 15.6.2007, rigettava l’appello proposto dalla s.p.a.

Poste Italiane avverso la decisione del Tribunale di Perugia che, ritenuta ingiustificata la causale apposta a contratto a termine, stipulato con C.L., con decorrenza dal 1.3.2000 sino al 30.6.2000 (per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi…", ex art. 8 del ccnl 26.11.1994) – per avere gli accordi attuativi dell’art. 8 ccnl 26.11.1994 previsto quale termine finale per procedere alle assunzioni quello del 30.4.1998 e per essere, pertanto, venuta meno successivamente la contrattazione autorizzatoria – aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla data di messa in mora.

Propone ricorso per cassazione, con quattro motivi la società, che ha altresì, depositato memoria illustrativa si sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste, con controricorso, la C..
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce la violazione e l’erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. a nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Asserisce la natura non negoziale ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto, degli accordi successivi a quello del 25.9.1997, rilevando che la norma contrattuale non deve necessariamente avere una efficacia temporale e che assume significato, a fini interpretativi, anche il comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione del patto collettivo oggetto di interpretazione, aggiungendo che occorreva pertanto verificare unicamente la permanenza del fenomeno di ristrutturazione invocato a fondamento dell’apposizione del termine. Pone, a conclusione della parte argomentativa del motivo, specifico quesito, domandando se, in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita di funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione per cui gli accordi successivi a quello del 25.9.1997, non hanno natura negoziale, ma meramente ricognitiva, e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale.

Rileva, ulteriormente, che l’interpretazione del contratto deve essere condotta non fermandosi al senso letterale delle espressioni usate dovendo valutarsi il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del contratto e pone quesito domandando se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che – ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere ti rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine – la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che la Corte territoriale ha trascurato di valutare circostanze quali la durata appena trimestrale del contratto, che i rapporti di lavoro a tempo determinato si erano conclusi senza contestazione alcuna da parte della lavoratrice, che il lavoratore aveva accettato il TFR e le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto senza formulare alcuna riserva e che solo molti anni dopo la cessazione del rapporto il lavoratore aveva contestato la legittimità del termine apposto Con specifico quesito di diritto, domanda se, nel caso di notevole lasso di tempo intercorso tra la data di scadenza del rapporto a termine e quella in cui il lavoratore si e attivato per far valere il diritto di conversione del rapporto di lavoro, il giudice debba valutare – eventualmente in concorso con altre indicative circostanze di fatto – la volontà tacita del lavoratore, espressa per fatti concludenti, di risolvere il rapporto, rinunciando a far valere l’eventuale illegittimità del termine apposto al contratto.

Con il terzo motivo, la società lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 evidenziando che l’aliunde perceptum non può che essere dedotto genericamente dall’istante e che dovrebbe essere onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione e formulando quesito di diritto, con cui domanda se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptium -, il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto.

Infine, con il quarto motivo censura la decisione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e per insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando che il giudice del merito avrebbe ignorato il principio della corrispettività della prestazione, in forza del quale il ricorrente avrebbe avuto diritto alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e domanda, con specifico quesito, se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione dei principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazione, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retribuivo pure in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retribuiva o risarcitorie.

Quanto al primo dei motivi di ricorso, osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento a sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – e sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass SU 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v, Cass. 4-8-2008 n. 21063. v. anche Cass 20-4-2006 n. 9245. Cass 7-3-2005 n. 4862. Cass 26-7-2004 n. 14011).

"Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatali, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste, dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062. Cass 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v, fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n, 2866).

In particolare, quindi come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre. Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n 28450, Cass, 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass, 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr., Cass. 29-7^2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

In ordine al secondo motivo, deve rilevarsi come questa Corte abbia più volte affermato che "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione de rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, la valutazione del significato e della portata dei complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v, Cass. 10-11-2008 n 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390 Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass 11- 12-2001 n 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello, confermando sul punto la sentenza del Tribunale di Perugia, ha osservato, con motivazione immune da vizi logico giuridici, che nella specie non vi era stato alcun comportamento del lavoratore che potesse far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto e che il solo decorrere del tempo tra la cessazione di quest’ultimo ed il tentativo di conciliazione non poteva essere in alcun modo interpretato come volontà di accettazione della risoluzione per mutuo consenso.

Quanto al terzo motivo, deve affermarsene la inammissibilità, atteso che il relativo quesito risulta del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Pure il quarto motivo si conclude con quesito non correttamente formulato, oltre che per le ragioni già indicate con riferimento al precedente di cui al n. 3, anche per la sua parziale estraneità alle argomentazioni sviluppate nell’esposizione del corrispondente motivo di ricorso, osservandosi che con esso si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato che la messa in mora coincidesse con la comunicazione della richiesta de tentativo obbligatorio di conciliazione, e di tale questione non vi e traccia nel quesito stesso.

Infine, osserva il Collegio che con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6, anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass, 27-2-2004 n. 4070), Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Conclusivamente, li ricorso deve essere respinto e la soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite del presente giudizio a carico della stessa.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 48,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 11-05-2011, n. 18578

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e Generale, Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.P., già condannato con sentenza 13.4/12.5.2010 del tribunale di Torino, in composizione monocratica alla pena di Euro 180 di ammenda per detenzione illegale di 162 proiettili per arma comune da sparo – ex art. 697 c.p.-, ricorre per cassazione avverso la predetta decisione, denunciando violazione di legge: il fatto non costituirebbe reato perchè le cartucce, da lui fabbricate, sarebbero state tutte utilizzate lo stesso pomeriggio del sequestro o del giorno successivo al poligono di (OMISSIS) dove non era possibile acquistare munizioni. Dato il breve tempo di detenzione, la denuncia delle munizioni in soprannumero si rendeva di fatto impossibile.

Il ricorso non può essere accolto perchè inammissibile.

Invero non vale richiamare i precedenti di questa Corte, segnalati dal ricorrente, nel senso che l’acquisto delle munizioni per reintegrare il numero di quelle già utilizzate non costituirebbe reato. Se con il richiamo a tale precedente si vuole sottolineare il fatto che la denuncia delle munizioni non occorrerebbe se il tempo di detenzione è talmente breve da rendere impossibile o sommamente e difficoltosa la denuncia, tale situazione non ricorre nel caso di specie per il fatto che il ricorrente ha dichiarato sì di doverle utilizzare, le munizioni da lui stesso fabbricate, lo stesso giorno o il giorno seguente al sequestro, ma non ha per nulla dichiarato il tempo della fabbricazione e quindi il dies a quo della detenzione delle cartucce.

Ed è noto che lo scopo cui è diretto l’obbligo della denuncia delle armi come delle munizioni è quello di porre l’Autorità di pubblica sicurezza in condizioni di conoscere le persone che delle armi e delle munizioni hanno la disponibilità, la quantità e la qualità di queste ed il luogo in cui le medesime si trovano.

Il dato omesso dal ricorrente è l’unico rilevante, perchè senza l’indicazione del giorno iniziale di detenzione, non è per nulla dirimente se il giorno successivo o addirittura lo stesso giorno (al) del sequestro le cartucce sarebbero state utilizzate, rendendo in tesi così inutile la loro denuncia alla Autorità di p.s..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

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