Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20096 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 608/05, depositata il 28 novembre 2005, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da G.R., nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa, già Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 770 del 9 dicembre 2003. 2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da G. R. per l’accertamento, ex art. 2103 c.c., della qualifica superiore di segretario tecnico di 1^ classe-8^ categoria, a decorrere dal 30 maggio 1990, o altra data di giustizia, nonchè del diritto alle differenze retributive dal 1 marzo 1999, maggiorate dagli interessi sulle somme rivalutate, riservandosi la quantificazione in latro giudizio.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza di appello ricorre il G., prospettando tre motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana spa, già Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione al CCNL 1990-1992 all. 4 (declaratori delle mansioni) e alle regole di interpretazione dei contratti.

1.1. Con il suddetto motivo il ricorrente deduce, con riguardo alla posizione di staff ricoperta, che pur avendo la Corte d’Appello richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini dell’art. 2103 c.c., l’assegnazione a mansioni superiori deve essere piena, sicchè nel caso di specie riguardante la rivendicazione della posizione apicale fra gli impiegati, la formazione della prova deve avere ad oggetto l’attività svolta in un complessivo ambito di autonomia decisionale, pur nei limiti dei direttive generali e sempre con diretta responsabilità dei risultati, la stessa si è limitata a poche considerazioni con riguardo ad alcuni documenti (doc. 8 bis, O.I. n. 2/92, relativo al coadiuvare i quadri T. e B., ordini di servizio, per es. predisposizione planimetrie antincendio, O.I. 1/93), rispetto ai quali il G. prospetta una diversa valenza, come di seguito in sintesi, precisato.

Sul profilo del compito di coadiuvare, il ricorrente critica la sentenza per avere o ritenuto che tale compito escludeva che esso medesimo potesse essere parificato ai quadri T. e B..

Non era, infatti, tale equiparazione che lo stesso aveva chiesto, tenuto conto, tra l’altro che il T. era quadro di 9^ categoria.

Esso ricorrente aveva affermato di essersi trovato in staff al capo unità e di essere stato collocato in un area assimilabile a quella ricoperta dai quadri di 8^ categoria. Non si trovava quindi in una posizione di dipendenza o di minore autonomia operativa rispetto ai quadri aziendali da coadiuvare, dipendenti, come lui dall’ispettore capo, sostituto del capo unità. Quindi, ad avviso del G., il coadiuvare era funzionale ad un’esigenza di coordinamento con il T. e il B..

Nè poteva assumere rilievo l’essere, lo stesso, destinatario di ordini di servizio (comunicazione 7 gennaio 1993) provenienti dal vice capo ufficio, quali provvedere alla planimetrie murarie antincendio, tenuto conto che dal 14 settembre 1992 era stato preposto allo svolgimento di funzioni relative agli adempimenti relativi alla normativa antincendi fabbricati, centrali termiche, OdS n. 102, Foglio disposizioni n. 6 SL del 13 agosto 1991.

La Corte d’Appello, quindi non avrebbe considerato l’organizzazione del lavoro all’interno della struttura in cui il G. era stato chiamato ad operare e aveva omesso l’obbligatoria analisi della rete di rapporti che concretamente regolava il funzionamento delle microstrutture che componevano l’unità. 1.2. Con riguardo alla sicurezza antincendio il ricorrente deduce che si tratta del settore nel quale erano maggiormente ravvisabili le caratteristiche proprie del quadro 8^ categoria.

L’attività in questo settore, svolta in modo continuativo per il periodo di sei mesi (nel periodo di vigore dell’OI n. 2/1992), ed, in seguito, proseguita, pur in posizione organica differente, fino al gennaio 1994, poteva essere riferita all’area per cui lo steso chiedeva l’inquadramento.

La Corte d’Appello avrebbe errato, non tenendo conto di una dichiarazioni del T. e dando credito ad una dichiarazione del M., nonchè alla deposizione L., nel ritenere che, nel semestre in cui il ricorrente aveva lavorato in staff al capo unità, occupandosi di antincendio, il quadro T. si sarebbe trovato in posizione sopraordinata. Quest’ultimo, infatti diventava superiore del G. solo dal 1 aprile 1993, quando esso ricorrente veniva rimosso dalla posizione staffe assegnato a reparto.

Per tali ragioni vi sarebbe l’illegittimità del processo logico adottato dalla Corte d’Appello nella disamina delle risultanze istruttorie.

Sussisterebbe, altresì, una non corretta valutazione di diritto operata dal giudice di appello. Quest’ultimo, che respingeva le argomentazioni del ricorrente sostenendo che non era sufficiente svolgere solo alcune funzioni da capo impianto per poter ambire al profilo in questione, avrebbe, invece, dovuto vagliare se l’incarico di staff, complessivamente considerato, comportasse la messa in campo di un insieme di professionalità che trovavano riscontro nella declaratoria mansioni propria del Segretario Tecnico Superiore 1^ classe – 8^ categoria.

1.3. E’ opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte sui seguenti aspetti:

– deduzione del vizio di motivazione, anche in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie;

– art. 2103 c.c.;

Sul primo punto questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che: il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis, Cass., sentenza n. 6288 del 2011);

per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base, ovvero che si tratti di un documento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione, e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass., ex multis, sentenze n. 12950 del 2011, n. 14304 del 2005);

ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dall’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dare conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (Cass., sentenza n. 5241 del 2011);

l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che. sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Cass., sentenza n. 17097 del 2010).

Sul secondo punto si richiama il seguente principio affermato, con giurisprudenza costante, da questa Corte (ex multis, Cass,, sentenza n. 16200, del 2010): agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l’attività in concreto svolta ma anche all’assegnazione definitiva alla qualifica superiore – condizione essenziale è che rassegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità diretta e l’esercizio dell’autonomia e della iniziativa proprie della conrispondente qualifica rivendicata.

1.4. Alla luce dei suddetti principi di diritto e in ragione della congruità del percorso logico giuridico della motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna, il motivo non è fondato.

In ordine alla posizione di staff, la Corte d’Appello, nel precisare che il doc. 8, bis, era atto formato dal medesimo ricorrente che non trovava sostegno nei documenti provenienti da controparte e nelle prove, attribuisce rilievo all’ordine interno n. 2/92 del 21 settembre 1992, da cui risulta che lo stesso era stato posto alle dipendente dell’ispettore capo ( G.), ma per coadiuvare i quadri T. e B. secondo un dettagliato mansionario contenuto nel medesimo ordine di servizio, circostanza che ad avviso della Corte d’appello esclude la parificazione agli stessi. Il Giudice di appello ritiene contraddittorio l’invocare da un lato l’inserimento in staff, dall’altro tale compito di coadiuvare. Tale statuizione è congrua ed esente da vizi logici. Non è, peraltro, senza significato che il ricorrente, nel censurare tale statuizione, cerca di mitigare l’oggettivo significato del fatto posto alla base dello stesso – il compito di coadiuvare – prospettando, come mero argomento difensivo, che detto compiuto di coadiuvare avrebbe risposto a esigenze di coordinamento, espressione di ben diverso significato.

In modo analogamente congnio, la Corte d’Appello ha rilevato che la sussistenza di ordini di servizi, mal si conciliava con l’autonomia e la connessa responsabilità che devono caratterizzare i quadri, ciò ancor più se si considera, che, come rilevato dalla Corte di appello, un ordine di servizio riguardava una specifica, definita, attività – predisposizioni planimetrie antincendio – rientrante nell’attuazione della disciplina antincendio, ambito sul quale, invece, il ricorrente deduceva di aver esplicato le mansioni della richiesta qualifica superiore.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione al CCNL 1990- 1992, all. 4 (declaratorie), art. 22 parte normativa e alle regole di interpretazione dei contratti.

Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che l’avere il medesimo svolto attività formativa come docente per personale di superiore livello non rilevava di per sè ai fini dell’attribuzione delle mansioni superiori. Richiama quindi, quale censura, riportandole, le deduzioni formulate nel ricorso in appello sul punto.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può che riguardare la sentenza della Corte d’Appello, che i motivi sottopostele ha o avrebbe dovuto esaminare, e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili e non già i precedenti motivi che a detta sentenza hanno dato luogo, che non sono stati specificati con riguardo alle statuizione della sentenza di cui si chiede la cassazione.

3. Con il terzo motivo d’impugnazione è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 356 c.p.c., comma 1, art. 345 c.p.c., comma 3, art. 281 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2.

Esso ricorrente aveva dedotto in appello l’inadeguatezza dell’istruttoria testimoniale espletata in 1^ grado e ne aveva chiesto la riapertura in appello, in ragione dell’inattendibilità dei testi M. e L., nonchè del modo in cui era stata condotta l’escussione del teste T..

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello nel rigettare tale doglianza, l’irrilevanza dei testi M. e L. era stata tempestivamente e ritualmente eccepita in 1^ grado, prima dello svolgimento delle prove; il carattere non determinante dell’esito dell’escussione dei testi avrebbe dovuto determinare la riapertura;

la frammentarietà del capitolato non escludeva che nell’espletamento delle prove possono essere assunti elementi di fatto ritenuti necessari; le argomentazioni relativi alle ritenute valutazioni del G. sull’esito delle prove erano ultronee.

3.1. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato trascritto l’esatto tenore della richiesta istruttorie non accolta, con riguardo alle modalità dell’oggetto della stessa, nonchè agli specifici profili dell’istruttoria già espletata rispetto al quale il ricorrente prospettava doglianze.

4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 30,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-10-2011, n. 21301 Decreto ingiuntivo leasing

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia è stata promossa dalla Finifi S.r.l. con ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere, nei confronti dell’utilizzatore A.S., i canoni residui ed il valore di "riscatto" dell’auto, ceduta a predetto e finanziata dal leasing, oggetto di furto non risarcito dall’assicurazione in quanto ritenuto avvenuto per colpa dell’utilizzatore. L’ A. si opponeva al decreto ingiuntivo, ritenendo che, in caso di risoluzione, spettasse al concedente solo un equo indennizzo per l’uso del bene; chiamava in causa l’assicurazione contestando che non avesse manlevato il furto e il titolare dell’autolavaggio ove era avvenuto il furto, deducendone la colpa. La Finifi chiedeva la conferma del decreto; i chiamati contestavano la loro responsabilità e la copertura assicurativa essendosi il fatto svolto per esclusiva responsabilità dell’ A. che, riavuto il possesso dell’auto dopo averla fatta lavare all’autolavaggio. la lasciava incustodita con le chiavi inserite nel quadro. Il Tribunale respingeva le chiamate in causa ed i motivi di opposizione; riduceva il credito azionato dalla società in rapporto al valore dell’auto a seguito del suo ritrovamento (secondo la stima del c.t.u.). Avverso la sentenza di appello, depositata il 7 maggio 2009 – che ha confermato quella di primo grado, ritenendo correttamente applicata nella specie la norma di cui all’art. 1523 c.c., conforme alle previsioni contrattuali, secondo cui il rischio in caso di perimento della cosa grava sull’utilizzatore, nonchè esaurito il rapporto di deposito e custodia con il pagamento della prestazione per il lavaggio dell’auto, con correlativa consegna delle chiavi (e conseguente rientro in possesso dell’auto da parte dell’utilizzatore) – l’ A. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Illustrati da memoria. Resistono, con rispettivi controricorsi, la Finifi ed il titolare dell’autolavaggio, B.P., chiedendo il rigetto del ricorso; l’intimata compagnia assicuratrice non ha svolto attività difensiva.

2. Nel proprio ricorso, l’ A. deduce i seguenti motivi:

2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1523 e 1526 c.c., e chiede alla Corte se "l’applicabilità in via analogica alla fattispecie di leasing traslativo della disciplina dettata per la vendita con riserva di proprietà dall’art. 1523 c.c., escluda di per sè l’operatività del disposto di cui all’art. 1526 c.c., in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore". 2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1758 e 1780 c.c., e chiede alla Corte se "nel contratto di deposito qui sotteso al contratto atipico avente ad oggetto il lavaggio di un’autovettura, l’obbligazione di custodire l’autoveicolo con la diligenza di cui agli artt. 1768 e 1176 c.c., spiri con il pagamento del servizio da parte del cliente e se, in caso affermativo, il cessare dell’obbligazione esima il medesimo depositario da qualsivoglia responsabilità per successivi eventi negativi direttamente riconducibili ad una sua qualche particolare e grave negligenza (rivelatasi causalmente idonea alla sottrazione del bene), stante l’assenza di un qualsivoglia interesse interruttivo o modificativo del nesso causale da parte del depositante o di terzi". 2.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1900 c.c. e chiede alla Corte se, ai sensi e per gli effetti di detta norma, "il comportamento tenuto dal ricorrente nel non aver provveduto, immediatamente dopo aver raggiunto la stazione di servizio e pagato il lavaggio, a chiudere l’autovettura – dall’addetto all’autolavaggio parcheggiata aperta e con le chiavi inserite nel quadro di accensione nell’area privata e sorvegliata della stazione di servizio – essendo invece sua intenzione prenderne immediatamente possesso dopo aver soddisfatto un impellente bisogno fisiologico, integra la fattispecie di causazione del sinistro per colpa grave, ovvero se detta causazione sia invece imputabile al negligente comportamento assunto dal gestore la stazione di autolavaggio, ovvero ancora, se nel descritto contesto spazio-temporale, l’agire dell’assicurato e del gestore non possa essere ritenuto agevolativo/causativo dell’intervenuto furto.

2.4. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: 2.4.1 in ordine alla qualificazione del contratto di locazione finanziaria: 2.4.2 circa la consegna delle chiavi al ricorrente, circostanza "fantasiosamente" rappresentata dalla Corte stessa.

3. Resistono con rispettivi controricorsi la Finifi Leasing ed il B.. chiedendo il rigetto de ricorso. La Sasa assicurazioni non ha svolto attività difensiva.

4.1. Le censure del ricorso proposto dall’ A. sono prive di pregio. In primo luogo, i quesiti, come sopra formulati nei motivi che deducono violazione di legge, si rivelano inidonei. Una formulazione del quesito di diritto adeguata alla sua funzione richiede, come noto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769: 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati alla fine dei primi tre motivi, dato che non contengono adeguati riferimenti alla fattispecie oggetto della sentenza impugnata, nè espongono le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, si limitano ad enunciazioni di carattere generale ed astratto che, che presuppongono tutte una valutazione delle risultanze di causa in senso difforme da quella operata dalla Corte territoriale, non riconducibili alla fattispecie esaminata in sentenza, sicchè non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420).

4.2. Senza contare che sussiste, in rapporto ai predetti motivi dal 1^ al 3^ anche un altro profilo d’inammissibilità delle censure, dato che si deve ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.);

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanza di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010: 4178/07; 10316/06: 15499/04). Nei motivi dal 1^ al 3^, infatti, l’assunta violazione di legge si basa sempre e presuppone una diversa ricostruzione delle risultanze di causa (come, nel 1^ motivo, la natura Traslativa o meno del leasing, con conseguente applicabilità o meno dell’art. 1526 c.c.), censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detti motivi (v. paragrafo successivo).

4.2.1 Nel primo motivo, il ricorrente chiede se il contratto concluso tra le parti sia qualificabile come leasing traslativo, al fine di stabilire se sia applicabile il meccanismo equilibratore previsto dall’art. 1526 c.c., a proposito della risoluzione del contratto della vendita con riserva della proprietà, estensibile anche al leasing traslativo per identità causale. Nell’ambito del leasing sono identificabili due diversi tipi contrattuali, il leasing di godimento e il leasing traslativo, che hanno una diversa causa e realizzano un differente assetto di interessi. Circa i tratti identificativi di queste due figure contrattuali, la giurisprudenza di legittimità è consolidata (Cass. 28 novembre 2003 n. 18229, Cass. 3 maggio 2002 n. 6369; Cass. 12 luglio 2001 n. 9417; Cass. 7 febbraio 2001 n. 1715; Cass. 17 dicembre 1997 n. 12790): il leasing di godimento è pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi. In particolare, nel leasing di godimento l’insieme dei canoni è inferiore in modo consistente alla remunerazione del capitale investito nell’operazione d’acquisto e concessione in locazione del bene, lasciando non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l’opzione è di corrispondente altezza. Il leasing traslativo, invece, è pattuito con riferimento a beni atti conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (Cass. 14 luglio 2004 n. 13073. in motivazione). Sennonchè, nel caso di specie – e di qui la non conferenza del quesito di diritto rispetto alla questione di diritto decisa nella sentenza impugnata – non è in discussione l’applicabilità di detto meccanismo equilibratore (tra le prestazioni corrispettive) ma solo la questione della parte contrattuale su cui ricada il rischio della perdita del bene. Al riguardo, deve ribadirsi, conformemente a quanto emerge dalla sentenza impugnata che, in tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poichè essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1S23 c.c., sulla vendita a rate con riserva della proprietà (Cass. n. 6369/2002, cit.). Sotto l’indicato profilo, dunque non è prò spettabile alcuna violazione di legge.

4.3. Inoltre, nel caso, con riferimento al quarto motivo con il quale vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente non ha formulato il richiesto momento di sintesi Difetta, pertanto, la "chiara indicazione" del "fatto controverso" e delle "ragioni" che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, indicati dall’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

4.5. L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata.

5. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle parti costituite in Euro 2.600,00, di cui Euro 2.400,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 29-06-2011, n. 1250

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del 2 maggio 2011 con cui il Comandante della Polizia Municipale di Castelvetrano ha ingiunto al medesimo ricorrente di provvedere alla bonifica e pulizia dei lotti di terreno ivi indicati, dei quali lo stesso si è dichiarato comproprietario;

Considerato che tale ordinanza è conseguita da attività di accertamento susseguente ad un esposto del medesimo ricorrente datato 5 aprile 2011 con cui era stato denunziato l’abbandono di rifiuti da parte di ignoti sul ciglio della strada adiacente e che, con il medesimo esposto, è stata chiesta l’adozione di ogni necessaria iniziativa da parte del Comune di Castelvetrano nella qualità di Ente proprietario della strada;

Considerato che l’emanazione della predetta ordinanza muove dall’asserito obbligo, altrettanto asseritamente violato, in capo al proprietario del fondo di provvedere alla pulizia o bonifica del sito ed a realizzare opere, quali la recinzione dei lotti di terreno, "atti ad inibire a terzi ulteriori azioni di abbandono inconsulto di rifiuti in genere all’interno dei lotti di terreno di proprietà della Società agricola "Eredi G."";

Ritenuto che il ricorso – irrilevante, ai fini del giudizio, la bonifica del sito frattanto intervenuta ad opera della medesima parte ricorrente – si appalesa fondato per le considerazioni di seguito svolte;

Ritenuto, quanto al dedotto difetto di competenza dell’organo dirigenziale (nel caso di specie, Comandante della Polizia Municipale) all’emanazione del provvedimento impugnato, che lo stesso avrebbe dovuto essere formalmente emanato dal Sindaco, stante la previsione di cui all’art. 4, comma 4, della l.r. 8 aprile 2010, n. 9 ("4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell’ambito del territorio comunale");

Ritenuto, quanto al profilo sostanziale della pretesa azionata in giudizio, che sussista la fondatezza delle censure inerenti alla violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990 (Cons. St., V, 25 agosto 2008, n. 4061), all’assenza di uno specifico accertamento circa i profili di responsabilità da inquinamento in capo al ricorrente in termini di dolo o colpa nonché alla mancata recinzione del fondo (Cons. St. V, 19 marzo 2009, n. 1612);

Ritenuto che debbano considerarsi illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione di tale sua sola qualità, in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta (Cons. St., n. 1612/2009, cit.);

Considerato che la parte motiva del provvedimento impugnato non contiene considerazioni, neppure generiche, in ordine alle eventuali specifiche connotazioni del caso di specie quali, al contrario, quelle invocate nella memoria depositata in giudizio;

Ritenuto che ai fini dell’adozione di una ordinanza di sgombero di rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non si possa ravvisare la colpa del proprietario dell’area nel fatto che lo stesso non abbia recintato il fondo, atteso che, per principio generale del diritto (cfr. art. 841 cod. civ.), la "chiusura del fondo" costituisce una mera facoltà del proprietario, e dunque giammai un suo obbligo, e che tale omissione non possa essere considerato elemento sintomatico della "colpa";

Ritenuto che, al contrario in presenza di siffatte situazioni di fatto, il Comune abbia l’obbligo di attivarsi direttamente ovvero a mezzo dell’organismo di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in quest’ultimo caso a mezzo di idonea previsione nel contratto di servizio (l.r. n. 9 del 2010, cit.);

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento di ogni altro motivo irrilevante ai fini del presente giudizio, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, debbano seguire la regola della soccombenza di cui all’art. 26 cod. proc. amm.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato.

Condanna il Comune di Castelvetrano alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 4316 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 2 agosto 2006 n. 6832 il Tar Lazio Sez. III°, ha respinto (spese compensate) il ricorso proposto da R. -. R. T. I. S.p.A., avverso la deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – A. G. Com. 1° febbraio 2006 n. 26, che aveva ordinato alla suddetta emittente la trasmissione di una specifica dichiarazione (riportata nella sentenza del Tar Lazio) al fine di ripristinare la parità di accesso alle trasmissione televisive da parte dei vari soggetti politici.

Con appello ritualmente notificato la Rti S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Cost.le per l’eccepita illegittimità Cost.le del d.lgs. n. 177/2005, art. 7, e della legge n. 28/2000, art. 2 con riferimento all’art. 21, Cost.ne.

Si è costituita in giudizio l’A. G. Com., chiedendo il rigetto dell’appello.

Successivamente con istanza dell’11 aprile 2011 i difensori dell’appellante, preso atto dell’orientamento sfavorevole alla parte privata manifestato dal Consiglio di Stato in un caso analogo con la sentenza 21 marzo 2011 n. 1709, hanno chiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con la compensazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2011, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

Quanto sopra premesso, questo Collegio prende atto che l’appellante non ha più interesse alla decisione della controversia nel merito.

Pertanto l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Considerata la scarsa frequenza di tale specie di contenzioso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate per il presente grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.