Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-03-2011, n. 5734 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 20 aprile 1994 B.T. e C.C. evocavano, dinanzi al Tribunale di Venezia, L.M. esponendo di essere proprietari di un fabbricato in costruzione, sito in (OMISSIS), denominato Condominio "(OMISSIS)", catastalmente censito al foglio 7, sezione unica, mappali nn. 44-46-325, e di avere stipulato con il convenuto, in data 25.1.1992, contratto preliminare di vendita per unità immobiliare sita nello stabile condominiale (appartamento di civile abitazione, posto al piano 1, scala B, interno 3, composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, camera, autorimessa nel piano interrato posto all’int. 7 a destra), prevedendo per la consegna "all’incirca entro la data di dicembre 1992" ed il trasferimento della proprietà a ministero del notaio Pascucci "entro 10 giorni dalla convocazione scritta che la parte promittente farà alla parte promissaria", pattuendo il prezzo di L. 110.000.000, di cui L. 15.000.000 versate a titolo di caparra e la residua somma di L. 80.000.000 da versare in successivi acconti, con il saldo al rogito notarile. Aggiungevano che versata dal promissario la caparra e gli acconti, la consegna dell’immobile avveniva – su richiesta del convenuto – agli inizi di febbraio 1993, ma lo stesso non si presentava all’appuntamento fissato avanti al notaio per la stipula del rogito in data 13.10.1993, mentre compariva al successivo appuntamento del 21.10.1993, rifiutando di saldare il prezzo.

Notificatogli diffida ad adempiere comparendo avanti al notaio il giorno 1.12.1993, prospettando in caso contrario la risoluzione del preliminare, il convenuto avviava una trattativa per un preteso risarcimento dei danni da ritardata consegna dell’immobile, rinviando per la stipulazione al 20.12.1993. Anche quest’ultima data non veniva rispettata, per cui con raccomandata del 14.1.1994 gli attori dichiaravano di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto preliminare, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Tanto premesso, chiedevano che il giudice adito, previa declaratoria di risoluzione del contratto, condannasse il convenuto alla restituzione dell’immobile detenuto senza titolo, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla detenzione divenuta senza titolo (da commisurare quanto meno al canone di mercato di locazione del bene e agli oneri condominiali versati dai proprietari), da compensare con il debito di restituzione delle rate di prezzo versate, detratta la caparra.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva la pronuncia di sentenza di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. oltre al risarcimento del danno da inadempimento, all’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito così statuiva:"rimette in termini il convenuto ai sensi dell’art. 1183 c.c. fissando il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della sentenza per l’adempimento del saldo pattuito oltre interessi legali dalla domanda di adempimento 23.11.1993", e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per le reciproche domande di risarcimento dei danni.

In virtù di rituale appello interposto dal B. e dalla C., con il quale si lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure per avere fissato il termine ad adempiere in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, non sussistendo peraltro i presupposti per l’applicazione dell’art. 1183 c.c. avendo ritenuto di scarsa importanza l’inadempimento del promissario acquirente, cristallizzatosi per di più al momento della proposizione della domanda di risoluzione, la Corte di appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, che eccepiva l’improponibilità del gravame per acquiescenza, in accoglimento di detta eccezione, dichiarava l’appello improponibile per acquiscienza, con compensazione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale riconosceva la fondatezza dell’eccezione di acquiescenza totale alla sentenza avendo gli appellanti accettato, senza alcuna riserva, il pagamento del saldo del prezzo effettuato mediante assegno circolare, regolarmente incassato, in conformità a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata, così attuando un comportamento di acquiescenza tacita alla stessa.

La Corte territoriale, inoltre, affermava che la fattiva cooperazione prestata dalla parte creditrice al debitore per rendere possibile il pieno adempimento del suo obbligo (effettuato rimettendo ai promittenti assegno circolare per il saldo, pervenuto il 9.2.2001 e dagli stessi riscosso, senza apporre la benchè minima riserva), proposto l’appello solo successivamente, nel dicembre 2001, andavano ritenute sussistenti le condizioni per ritenere che nella fattispecie la complessiva condotta dei promittenti configurasse una tacita accettazione della pronuncia non definitiva impugnata.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione il B. e la C., che risulta articolato su quattro motivi.

Non si è costituito il controricorrente.

I ricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di norme del procedimento, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., nonchè la violazione di norme di diritto, di cui agli artt. 1362 – 1371 c.c., e l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. Il giudice del gravame avrebbe attribuito ai comportamento tenuto dai ricorrenti con la riscossione dell’assegno circolare un valore che spettava esclusivamente al titolare del diritto e dell’azione proposta manifestare, esplicitamente e inequivocamente, ma che certo non poteva essere desunta dal semplice silenzio circa l’imputazione unilaterale attribuita dal solvens. Inoltre il giudice del gravame nel fondare l’acquiescenza non aveva considerato l’altro comportamento significativo, ossia la mancata stipulazione del rogito notarile, cui l’appellato li aveva, contestualmente al pagamento, invitati.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono il difetto di motivazione della sentenza impugnata su singoli passaggi fondanti la dichiarazione di improponibilità dell’appello per acquiscienza tacita. In particolare, il giudice distrettuale non avrebbe tenuto conto che i ricorrenti proprio con l’atto di appello avrebbero censurato l’efficacia del pagamento del prezzo eseguito dal L. nel termine assegnatogli dalla sentenza, precisando di avere ricevuto il pagamento in conto del risarcimento dei danni richiesti nel giudizio. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione per avere definito la decisione del giudice di prime cure, priva di efficacia esecutiva, quale pronuncia di natura meramente integrativa o sostitutiva della pattuizione negoziale di pagamento del prezzo, per cui la spontanea esecuzione data dagli appellanti comprovava ulteriormente l’acquiscienza prestata alla sentenza. Del resto se anche i ricorrenti avessero rifiutato l’adempimento eseguito dal L., non avrebbero comunque impedito che questi risultasse adempiente, eseguendo l’offerta del pagamento. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano l’incongruenza e la contraddittorietà della motivazione rispetto al principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui l’accettazione del pagamento di una somma liquidata da sentenza non costituisce acquiescenza tacita, perchè il mancato rifiuto del pagamento può essere determinato dall’intento della parte di sottrarsi agli effetti della mora credendi. La corte distrettuale, infatti, ha disatteso tale principio pur invocato dagli appellanti.

Le quattro censure vanno esaminate congiuntamente attenendo tutte alla pregiudiziale questione del valore da attribuire all’accettazione del pagamento da parte dei ricorrenti dell’importo corrisposto dal resistente in attuazione di quanto stabilito dal giudice di prime cure.

I motivi non sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Dall’esame della vicenda emerge – come la stessa sentenza impugnata riferisce – che i ricorrenti dopo avere inizialmente manifestato la propria intenzione di sciogliersi dal vincolo contrattuale, a seguito della statuizione del giudice di prime cure di "rimette in termini il convenuto ai sensi dell’art. 1183 c.c. fissando il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della sentenza per l’adempimento del saldo pattuito oltre interessi legali dalla domanda di adempimento 23.11.1993", hanno incassato – senza dichiarazione alcuna – l’assegno circolare emesso dal promissorio acquirente in esecuzione della pronuncia Solo successivamente hanno presentato appello alla decisione giustificando la condotta antecedentemente tenuta con la volontà di non incorrere nella mora credendi. Tutto ciò appare, sul piano logico, poco compatibile con il permanere della precedente volontà di scioglimento del contratto e con l’assunto secondo cui si sarebbe prodotta la definitiva risoluzione del contratto medesimo.

Costituisce, infatti, rinuncia all’effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della facoltà di risolvere il contratto, manifesti in modo inequivoco l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto (v. Cass., 11 luglio 2003, n. 10935; Cass., 5 gennaio 2005, n. 167). In tale senso dovendosi interpretare anche qualunque manifestazione della volontà, sia in forma espressa sia in forma tacita, da cui desumere il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (v, Cass., S.U., n. 8453/1998).

Ciò spiega perchè la dichiarazione dei ricorrenti, successiva all’adempimento del debitore alla propria obbligazione, contenuta solo nell’atto di appello, di non accettare la somma versata a titolo di esecuzione del contratto in contesa, ma ai soli fini risarcitori, stante peraltro il tenore dell’art. 1193 c.c. in tema di imputazione del pagamento, appaia priva di qualunque rilevanza.

La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che B.T. e C.C. avevano manifestato con il proprio comportamento concludente una volontà contraria all’intendimento di avvalersi della risoluzione e quindi del gravame, accettando, senza alcuna riserva, la consegna del denaro pacificamente rimesso in esecuzione di quanto previsto nella decisione del Tribunale adito (v. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). Con la conseguenza che l’accertamento del primo giudice doveva ormai considerarsi definitivo. Del resto costituisce orientamento consolidato di questa corte che il contraente non inadempiente, così come può rinunziare ad eccepire l’inadempimento, può allo stesso modo, rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto o della clausola risolutiva espressa o dello spirare del termine essenziale o della diffida ad adempiere, come può anche rinunciare ad avvalersi della risoluzione già dichiarata giudizialmente, ripristinando contestualmente l’obbligazione contrattuale, accettandone l’adempimento (v. Cass, 28 giugno 2004, n. 11967; Cass., 1 agosto 2007, n. 16993; Cass., 24 novembre 2010, n. 23824).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che ci sia carenza di interesse ad impugnare la sentenza di appello e per l’effetto il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di cassazione non essendo parte resistente costituita.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 506 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In via preliminare va osservato che la parte ricorrente, nel corso dell’udienza di discussione del merito della causa, ha richiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ragione del carattere meramente esecutivo delle delibere impugnate rispetto alla deliberazione A.E.E.G. n. 79/07, già annullata dal Tribunale con sentenze della sezione IV (cfr. sentenze n. 7359/2010; n. 7360/2010; n. 7381/2010; n. 7382/2010).

Tanto premesso, il Tribunale, considerato che sul punto la difesa dell’amministrazione resistente non ha svolto alcuna contestazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10110 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

P.M. e L.C., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.U., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere M. E. e FIRS Assicurazioni s.p.a., per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore nell’incidente verificatosi in data (OMISSIS) tra l’autovettura del M.E. e il ciclomotore guidato dal ragazzo.

La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Il giudizio, interrotto a seguito della sottoposizione di FIRS a liquidazione coatta amministrativa, venne riassunto nei confronti, tra l’altro, di Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.).

Con sentenza del 14 marzo 2002 il giudice adito rigettò la domanda.

Ritenne il decidente che l’attore non avesse provato che M. E. era proprietario del veicolo investitore e, come tale, soggetto responsabile ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23.

Proposto gravame da P.U., la Corte d’appello di Napoli, in data 25 ottobre 2005, in riforma della impugnata sentenza, ha condannato in solido FIRS Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, nonchè M.C. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su M.T., R. e G., tutte eredi di M.E., al pagamento in favore di P.U. della somma di Euro 13.244,51, oltre interessi e spese.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione FIRS Italiana di Assicurazioni s.p.a., formulando due motivi e notificando l’atto a P.U., a M.C. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su M.T., M.R. e M.G., nonchè alla Compagnia Generali di Assicurazioni s.p.a..

Solo il primo ha notificato controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Motivi della decisione

1 Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, art. 2697 cod. civ., nonchè vizi motivazionali, ex art. 306 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Le critiche hanno ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la legitimatio ad causam del M. era stata chiaramente evocata dall’attore, posto che nell’atto introduttivo del giudizio questi aveva prospettato di essere stato investito dall’auto del signor M.E.. In tale contesto la questione della titolarità passiva del rapporto non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, non essendo stata sollevata dal convenuto nel termine di cui all’art. 183 cod. proc. civ..

Sostiene per contro l’esponente che il M. era stato citato in giudizio esclusivamente quale conducente e assicurato, di talchè il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti dell’effettivo proprietario del veicolo.

2 Il motivo è infondato.

La Corte territoriale si è mossa nella prospettiva che l’attore non avesse bisogno di provare la proprietà del veicolo investitore in capo al M., avendola affermata nell’atto introduttivo del giudizio, senza che la controparte nessuna contestazione sollevasse al riguardo.

L’affermazione è in linea con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui le deduzioni attinenti alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, in ragione della loro natura di contestazioni di un fatto costitutivo del diritto azionato, integrano sì mere difese, ma sono sottoposte agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata (confr. Cass. civ. 15 settembre 2008, n. 23670) e, in particolare, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum (confr. Cass. civ., 8 agosto 2006, n. 17947).

A ciò aggiungasi che il ricorrente svolge, a ben vedere, censure eccentriche rispetto alle argomentate ragioni della decisione, posto che esse si risolvono nell’astratta evocazione della qualità di litisconsorte necessario del proprietario del veicolo assicurato, che è questione del tutto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

3 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2054 e 2697 cod. civ., art. 116 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali, ex art. 306 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. La censura si appunto contro l’assunto del giudice di merito secondo cui la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente al conducente della Renault, per avere questa invaso la mezzeria, provenendo dall’opposto senso di marcia. Sostiene il ricorrente che, così argomentando, la Corte territoriale avrebbe violato il disposto dell’art. 2054 cod. civ., che al secondo comma sancisce una presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, e ciò tanto più che nella fattispecie il danneggiato non aveva nè allegato nè provato alcunchè in ordine alla propria condotta di guida.

4 Anche tali critiche non hanno pregio.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso (confr. Cass. civ., 5 maggio 2009, n. 10304).

Nella fattispecie il giudice di merito ha motivato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità, il suo convincimento in ordine alla esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. Ne deriva che le censure, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. A ciò aggiungasi che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la valutazione in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di fatto, non scrutinabile da questa Corte, quando sia adeguatamente motivato (confr. Cass. civ. 10 agosto 2004, n. 15434).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.700,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12715 contratti agraria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.E., premesso di essere stato ingiunto, con decreto del tribunale di Aosta dell’1.6.2001 al pagamento nei confronti del Comune di Ollomont, a titolo di canoni di affitto agrario per gli anni 1999 – 2000 dell’alpeggio BY, della somma di L. 34800.000, proponeva opposizione avverso tale decreto. In via riconvenzionale chiedeva il rimorso delle somme versate in eccedenza sull’equo canone, nonchè il risarcimento del danno. Il tribunale dichiarava la propria incompetenza. Il Comune riassumeva la causa davanti alla sez. spec. agraria, davanti alla quale con un successivo ricorso il Comune chiedeva anche la risoluzione del contratto agrario, per inadempimento del L..

Il Tribunale riuniva le cause e con sentenza del 19.10.2004 pronunziava la risoluzione del contratto per inadempimento del L., che condannava al pagamento dei canoni scaduti. La Corte di appello di Torino, adita dal L. rigettava l’appello.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L..

Resiste con controricorso il Comune di Ollomont. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso si conclude con i seguenti quesiti di diritto: Se l’eccepita nullità del contratto per violazione di norme inderogabili in materia agraria ricomprenda anche la nullità per la determinazione del canone in natura, L. n. 203 del 1982, ex art. 9.

Se il giudice di 1^ grado nel rito del lavoro deve d’ufficio esaminare ed accertare la validità e l’efficacia del contratto posto dall’attore e fondamento delle domande. Se l’eccezione di nullità del contratto non costituisce un’eccezione in senso tecnico, ma una semplice difesa e come tale può essere proposta mediante motivo di appello anche se non dedotta nel primo grado di giudizio. Se la declaratoria di incostituzionalità delle norme in materia di equo canone di cui alla sentenza della corte cost. 5.7.2002 debba essere riferita anche al divieto di pattuire canoni agrari in natura. Se la pattuizione contrattuale del canone con riferimento ai prezzi dei beni e merci e quindi trasformato in denaro debba considerarsi nulla per violazione di norme inderogabili in materia di equo canone e segnatamente per violazione della L. n. 203 del 1982, art. 9. 1.2. Il secondo motivo di ricorso si conclude con i seguenti quesiti di diritto: Se il giudice di 1^ grado deve d’ufficio esaminare ed accertare la proponibilità ed ammissibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto agrario. Se l’eccepita carenza di una condizione di proponibilità ed ammissibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto non costituisce un’eccezione in senso tecnico, ma una semplice difesa e come tale può essere proposta mediante motivo di appello anche se non dedotta nel I giudizio. Se la L. n. 203 del 1982, art. 5, richiede che vi sia corrispondenza tra la contestazione dell’inadempimento in sede stragiudiziale e l’inadempimento dedotto nel giudizio per la risoluzione del contratto.

1.3. Il terzo motivo di ricorso si conclude con i seguenti quesiti di dritto: Se il giudice di I grado deve d’ufficio esaminare ed accertare la determinazione dell’oggetto della domanda giudiziale ex art. 125 c.p.c., e art. 414 c.p.c., comma 1, n. 3. Se l’eccepita indeterminatezza dell’oggetto della domanda giudiziale comporta la nullità del ricorso introduttivo in virtù dell’applicazione analogica degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Se l’eccepita indeterminatezza dell’oggetto della domanda giudiziale non costituisce un’eccezione in senso tecnico, ma una semplice difesa, che può essere proposta mediante motivo di appello. Se la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di I grado o comunque l’eccepita indeterminatezza dell’oggetto del medesimo, non rilevata dal giudice e non sanata, determina la nullità riflessa della sentenza in applicazione degli artt. 159 e 161 c.p.c..

1.4.11 quarto motivo di ricorso si conclude con i seguenti quesiti di diritto: Se la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della C.Cost. n. 318 del 2010, relativa alla L. n. 203 del 1982, artt. 9 e 62, spieghi efficacia ex nunc. Se la detta efficacia di incostituzionalità travolga x diritti acquisiti dalle parti in virtù di contratti stipulati ed eseguiti sotto la vigenza delle suddette norme, poi dichiarate incostituzionali. Se la detta efficacia di incostituzionalità travolga i diritti acquisiti dalle pari in virtù di azioni giudiziali introdotte otto la vigenza delle norme, poi dichiarate incostituzionali.

Se, in virtù della dichiarata illegittimità costituzionale dei detti articoli, sia tornata in vigore la disciplina della L. n. 176 del 1978 e n. L. n. 595 del 1979, con la conseguenza che le somme corrisposte dall’affittuario al concedente a titolo di canoni, alle varie scadenze previste dal contratto o dalle consuetudini, hanno l’esclusivo valore di acconti in attesa di calcolare il canone legale e, con esso, gli eventuali conguagli, secondo quanto sarà stabilito da apposita legge, sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali.

2. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed astratto, privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti dal giudice "a quo" e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi (Cass. s.u. 14/01/2009, n. 565).

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c., poichè i quesiti hanno carattere generale ed astratto, sono privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti dal giudice "a quo" e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi. Inoltre nessuno dei motivi relativi ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730).

3. Il ricorso va, quindi dichiarato inammissibile. Esistono giusti motivi, segnatamente la mancata formazione di una consolidata giurisprudenza in tema di quesiti di diritto alla data della redazione del ricorso (luglio 2006), per compensare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.