Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 11-04-2011, n. 14527 Responsabilità penale Infortuni sul lavoro colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 marzo 2010 la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.L. M. in ordine al reato ascrittogli per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Il M. era imputato del reato di cui all’art. 589 c.p., u.c. in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 168 e 169 perchè, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, ed in particolare nella sua qualità di Direttore del Cantiere e responsabile della sicurezza ex lege n. 55 del 1990 della ditta Consang, consentendo che l’autogrù mod. PH 45, targata (OMISSIS) di proprietà della ditta F.lli Rubino di Pietro Rubino s.a.s. venisse utilizzata in modo non rispondente alle sue caratteristiche (e in particolare per sollevare una trave del peso di 77,5 tonnellate avendo il braccio di estensione di circa m. 11 con un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 41 ed un corrispondente raggio di azione di m. 6,20 ed avendo quindi in realtà, in quelle condizioni, la portata utile di sole 20 tonnellate), nonchè non adottando le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico (e in particolare utilizzandolo con gli stabilizzatori sul lato sinistro solo parzialmente estesi), cagionava la morte di S.A. che, nell’espletamento della sua attività lavorativa presso il cantiere della ditta Consang sito in località (OMISSIS) (ove erano in corso lavori di proseguimento della strada a scorrimento veloce (OMISSIS)), rimaneva travolto dal ribaltamento del predetto mezzo dovuto al fatto che, per le cause sopradette, andava fuori portata, determinando altresì a F.A. lesioni personali dalle quali derivava una malattia della durata superiore a 40 giorni;

fatto avvenuto nel Comune di Valledoria, il 13 dicembre 1999. In presenza della parte civile costituita la Corte territoriale ha motivato comunque la responsabilità del M. in ordine al reato ascrittogli considerando la sua qualità di direttore del cantiere rappresentante del datore di lavoro, e responsabile della sicurezza del lavoro, con conseguente compito del continuo controllo del rispetto della normativa antinfortunistica di tutti coloro che operano nel cantiere ivi compresi i dipendenti delle ditte subappaltatrici. Nel caso in esame, il M. era assente alle operazioni di scarico della trave nel corso delle quali è avvenuto l’incidente in questione, ponendo in tal modo in essere una condotta negligente che si pone in diretto rapporto di causalità con l’evento in quanto, se presente, l’imputato avrebbe potuto verificare lo stato della gru e l’irregolare utilizzo della stessa che ha portato a sopportare un carico superiore a quello della portata consentita, come accertato dalla CTU espletata.

Il M. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, difetto di motivazione in ordine alla sua affermata posizione di garanzia per la tutela delle condizioni di lavoro, in quanto detta posizione, in relazione all’operazione che ha causato l’incidente, avrebbe dovuto cercarsi nell’ambito della ditta Rubino appaltatrice del servizio di trasporto delle travi.

Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in ordine alla nullità della sentenza per mancanza di correlazione fra imputazione contestata e sentenza. In particolare si rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello relativo al profilo di condotta omissiva non compresa affatto nell’imputazione.

Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di norme in ordine alla qualifica prevenzionistica e alla posizione di garanzia dell’imputato. In particolare si assume che la figura del M. sarebbe limitata a quella di Direttore Tecnico di cantiere L. n. 55 del 1990, ex art. 18, comma 8 e, come tale, egli avrebbe dovuto limitarsi a coordinare le imprese operanti nel cantiere e la sua responsabilità sarebbe limitata al solo rispetto del piano da parte delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla valutazione del nesso causale. In particolare si deduce che, dalle risultanze istruttorie, sarebbe emerso che, sebbene il carico della gru fosse indubbiamente superiore alla sua portata, il ribaltamento sarebbe comunque avvenuto ugualmente stante il sovraccarico degli stabilizzatori malfunzionanti, da distinguere dal sovraccarico della gru.

Con il quinto motivo si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nel punto in cui definisce l’imputato quale rappresentante del datore di lavoro, mentre l’incidente è avvenuto nell’ambito dell’organizzazione di lavoro della vittima dell’infortunio, per cui la Corte d’Appello avrebbe equivocato fra la figura del Direttore tecnico di cantiere interessato all’attività della vittima, e la figura del Direttore tecnico esterno prevista dall’art. 18 citato, e che sarebbe tenuto al solo coordinamento dell’attività delle imprese operanti nel cantiere.

Con il sesto motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione per cui l’imputato non era neppure presente in cantiere al momento dell’incidente, quando la eventuale negligenza, nei reati contravvenzionali omissivi, deve essere valutata con la verifica dell’adempimento del dovere di attivazione imposto dalla legge, e non con la verifica della materiale presenza sul posto.

Con il settimo motivo si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in merito alla effettiva causa dell’incidente dovuto, in realtà, all’inefficienza strutturale e manutentiva che ha portato alla rottura del giunto a snodo dello stabilizzatore, vera causa dell’incidente, ed indipendente dal carico eccessivo della gru.

Con l’ottavo motivo si lamenta la nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.

In particolare la qualità dell’imputato e la sua affermata posizione di garanzia, non sarebbero comprese nell’imputazione, per cui l’imputato stesso non avrebbe avuto modo di difendersi su tale punto ritenuto decisivo ai fini dell’affermazione della sua responsabilità.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il primo, terzo e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente riferendosi tutti alla posizione di garanzia rivestita dall’imputato.

Vanno premessi principi affermati da questa Corte assolutamente pacifici e da questo collegio condivisi, in punto di area di operatività della normativa antinfortunistica: principi in base ai quali, da un lato, la posizione di garante della sicurezza, che l’ordinamento addossa all’imprenditore, non è operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati ( D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2), ma si estende alle persone estranee all’ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità (confl. Cass. pen., sez. 4A, 4 febbraio 2004, n. 31303); dall’altro, l’obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che possono derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario del presidio, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confl. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.). Nel caso in esame, come ben messo in evidenza dalla sentenza impugnata, il ruolo del M., gli avrebbe imposto di verificare il corretto utilizzo del mezzo trasportatore della pesante trave da utilizzare nel cantiere di cui era responsabile quale rappresentante del datore di lavoro. Il ricorrente, fra l’altro, confonde la posizione di direttore del cantiere e quella di direttore tecnico, sostenendo di rivestire la seconda qualifica che, ai sensi della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 8, gli conferirebbe il potere e la relativa responsabilità della sola osservanza del piano di sicurezza del cantiere stesso, e non anche dei piani di sicurezza delle singole imprese operanti nel cantiere stesso. Viceversa, come ben posto in luce con la sentenza impugnata, il M. risponde del reato ascrittogli quale direttore del cantiere, e non direttore tecnico, per cui a nulla rileva la suddetta norma richiamata dal ricorrente, che si riferisce, appunto alla figura del direttore tecnico. La qualifica di direttore del cantiere deriva da quella di rappresentante del datore di lavoro che non è contestabile essendo l’imputato la figura di maggior livello della ditta appaltante.

Conseguentemente infondato è pure l’assunto, compreso, in particolare, nel primo motivo di ricorso, secondo cui la responsabilità sarebbe da individuare nel direttore tecnico del cantiere dell’impresa affidataria Rubino, per il medesimo motivo per cui la figura del direttore tecnico è estranea all’imputazione ed alla relativa affermazione di responsabilità.

Nessuna confusione, d’altra parte, può essere operata fra la posizione dell’imputato e quella del responsabile della ditta Rubino affidataria, in quanto, per il principio più sopra affermata, la responsabilità del rappresentante della ditta appaltante si estende alle persone estranee all’ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità. Mentre il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicchè non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cass. 20 novembre 2009 n. 1490), ma, nel caso in questione, non potrebbe neppure ipotizzarsi la totale autonomia del lavoro di trasporto e scarico di pesanti travi nel lavoro di costruzione di un viadotto autostradale.

Il secondo e l’ottavo motivo di ricorso si riferiscono entrambi all’asserito difetto di correlazione fra imputazione e sentenza. La giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente che, in tema di reati colposi, può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell’evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un’ipotesi differente. Se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione suddetta non sussiste. E’ consentito, infatti, al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata (Cass. 19 giugno 2007 n. 35666). Nel caso in esame all’imputato è stata addebitata la colpa per l’incidente e la conseguente morte di un lavoratore, e l’imputato ha avuto modo di difendersi su tutti gli elementi relativi a tale incidente; a tal fine è irrilevante la citazione di un precedente giurisprudenziale citato nella motivazione della sentenza, al fine di determinare la corrispondenza in questione. Mentre il D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 168 e 169 che disciplinano i mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto, e la stabilità del mezzo e del carico sono quelli che concretamente rilevano ai fini della fattispecie in esame, e sono correttamente riferiti all’imputato in funzione della posizione di garanzia da lui rivestita e di cui si è detto.

Il quarto ed il settimo motivo fanno riferimento alla causazione dell’evento. Le relative censure non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonchè l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;

n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell’art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.

D’altronde, la Corte di merito richiama le risultanze istruttorie in modo sufficientemente compiuto e logico richiamando, in particolare, le risultanze della espletata consulenza tecnica d’ufficio. In questa sede può solo ricordarsi che, anche a voler individuare in un motivo diverso dal carico fuori portata la causa dell’evento, il peso di gran lunga eccessivo è stato comunque concausa dell’evento stesso, e su tale evenienza, per quanto sopra detto, l’imputato avrebbe avuto l’obbligo di vigilare, essendo tale carico eccessivo strettamente legato alle esigenze della ditta appaltatrice di cui il M. era rappresentante.

Per quanto riguarda il sesto motivo relativo alla contestata assenza del M. dal cantiere, va considerato che l’imputato, come detto, era Capo cantiere e, in quanto tale era obbligato ad essere presente durante i lavori che si svolgevano nel cantiere stesso. Le considerazioni svolte dal ricorrente relative all’impossibilità concreta della continua presenza "giuridicamente rilevante", ed alla presenza virtuale, si riferisce evidentemente a figure apicali di ditte con vari cantieri operanti contemporaneamente, e non al capo cantiere, figura specifica dell’attuale ricorrente, e che è responsabile del singolo cantiere a cui è preposto.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed alla rifusione delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.800,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 26-04-2011, n. 16320 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- C.M., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con valore alcolemico pari a 5,59 g/l- propone ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Busto Arsizio, del 21 aprile 2010, che ha dichiarato estinto per oblazione il reato contestato ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi.

Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione dell’art. 224 C.d.S. e vizio di motivazione in punto di applicazione della predetta sanzione amministrativa.

2- Deve preliminarmente rilevarsi che la fattispecie contravvenzionale contestata all’imputato, prevista dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – che costituisce l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza alcolica – è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata, con L. 29 luglio 2010, n. 120, attraverso la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 e 2.000,00 Euro.

Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 11-05-2011, n. 18517 modi

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di S.G. in ordine ai reati:

a) di cui all’art. 334 c.p.;

b) di cui all’art. 349 cpv. c.p., a lui ascritti per avere sottratto l’auto Fiat 500 tg. (OMISSIS), sottoposta a sequestro e della quale era stato nominato custode, violando i sigilli apposti dall’autorità alla predetta auto. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata per compiuta giacenza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di norme processuali.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la nullità del giudizio di primo grado e vizi di motivazione della sentenza che ha rigettato l’eccezione sul punto.

Con il motivo di gravame si reiterano le deduzioni in ordine alla nullità della notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, per essere stata eseguita a mani del fratello nel luogo in cui il S. aveva formalmente la propria residenza, ma di fatto non vi abitava, essendosi trasferito presso la sua compagna, nonchè le deduzioni in ordine alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, eseguita presso il medesimo indirizzo e perfezionatasi per compiuta giacenza dell’atto.

Si deduce che a seguito della notifica dell’estratto della sentenza di primo grado nel luogo ove l’imputato aveva la effettiva dimora lo stesso ha provveduto immediatamente a nominare un difensore di fiducia ed a eleggere domicilio, con ciò fornendo la prova che non aveva avuto cognizione in precedenza dell’imputazione contestatagli.

Si conclude affermando che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 604 c.p.p., comma 4, e, per l’effetto, si chiede l’annullamento di entrambe le pronunce di merito. Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ noto che, secondo il consolidato principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in tema di notificazioni, nel caso di consegna dell’atto a mani di persona convivente, come tale indicata nella relazione dell’ufficiale giudiziario, l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. A tal fine è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall’attestazione contenuta nella relata di notifica, considerato che la convivenza può essere anche solo temporanea e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione, (sez. 5^, 6.11.2009 n. 7399 del 2010, Capano, RV 246092; massime precedenti conformi: n. 11471 del 1997, RV 209217; n. 2183 del 1999, RV 214940; n. 9214 del 2005, RV 231487; n. 19035 del 2005, RV 231620; n. 30863 del 2006, RV 235236).

Orbene, il ricorrente non ha neppure chiesto, nel giudizio di appello, di provare che egli non abitava più nel luogo di residenza, dove peraltro il fratello, che ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, si è dichiarato "convivente", come rilevato nella sentenza impugnata e risulta dalla relazione di notifica.

Analoghe considerazioni valgono per la notifica del decreto di citazione per il giudizio, che risulta ritualmente eseguita per compiuta giacenza presso il predetto domicilio anagrafico dell’imputato, in assenza di qualsivoglia prova dell’effettivo trasferimento altrove del S..

Nè tale prova può essere fondata sulla successiva notifica dell’estratto contumaciale presso un altro indirizzo.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 26-05-2011, n. 21238 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2010 il Presidente del Tribunale di Latina ha rigettato l’istanza presentata da P.L., diretta a ottenere la declaratoria di estinzione della pena di mesi sei di reclusione e di Euro 516,46 di multa di cui alla sentenza del 20 ottobre 1999 del Pretore di Latina, irrevocabile il 30 settembre 1999, ritenendo ostativa, in virtù del disposto dell’art. 172 c.p., u.c., la qualità di recidivo infraquinquennale del richiedente, risultante dal certificato penale in atti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, P.L. che denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 172 c.p., u.c., rilevando che la recidiva, non risultante nè dalla imputazione nè dal dispositivo della sentenza di condanna ma solo dalla motivazione della stessa nella parte relativa alla mancata concessione dei benefici di legge, non poteva essere considerata dal Giudice dell’esecuzione come causa di esclusione della estinzione della pena.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo di trasmettere il ricorso, qualificato come opposizione, al Tribunale di Latina, Giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. 2. L’art. 676 cod. proc. pen. prevede che i provvedimenti relativi all’estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, sono riservati al giudice dell’esecuzione che procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

L’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 cod. pen., è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione (tra le tante conformi, Sez. U n. 3026 del 28/11/2001, dep. 25/01/2002, Caspar Hawke, Rv. 220577; Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, dep. 11/10/2004, Tomasoni ed altro, Rv. 230368;

Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, dep. 11/05/2007, P.G. in proc. Siclari, Rv. 237361; Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv. 239076; Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008, dep. 10/04/2008, Rv. 239733; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633).

3. Nella specie, il ricorrente, che aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione della pena in conseguenza del decorso del tempo ai sensi dell’art. 172 cod. pen. non avrebbe dovuto, pertanto, adire questa Corte contro l’ordinanza di rigetto emessa de plano dal Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4. 4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici costantemente affermato.

5. Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Tribunale di Latina.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.