Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40976

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 18/1/11 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza di M.A.F. (classe (OMISSIS)) volta al riconoscimento della impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia e dichiarava inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliare.

Il Tribunale, ricordato che il M. era stato definitivamente condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso, rilevava come dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risultasse come la sua partecipazione, benchè marginale, fosse comunque tale da porlo ben addentro alla struttura del clan facente capo al fratello C. e quindi in possesso di conoscenze utili per una eventuale collaborazione.

Ricorreva per cassazione la difesa del M., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale aveva sottostimato la marginalità del ruolo associativo riconosciuto dai giudici di merito ed apoditticamente e congetturalmente affermato l’esistenza di spazi conoscitivi su cui il condannato avrebbe potuto riferire. Ciò anche in contrasto con diversa decisione di altro Tribunale di Sorveglianza (Bologna) in ordine ad altro soggetto, M.C. (cl. (OMISSIS)), nei confronti del quale era stata riconosciuta la cd. collaborazione impossibile o inesigibile.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Per condivisibile e condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass., 1^, sent. n. 1545 del 1/3/00, rv. 215815, Russo), "allorchè il condannato prospetti l’impossibilità della sua collaborazione, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari, è necessario che nell’istanza prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa tale impossibilità, giacchè solo in tal caso è possibile valutare se la sua collaborazione, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 1993, n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, sia effettivamente impossibile, perchè fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati e di essi non residuino degli ambiti inesplorati, ovvero irrilevante, perchè la sua posizione marginale nella organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore". (Nella specie, la S.C. ha anche escluso che il riconoscimento, consacrato nella sentenza di condanna, circa la limitatezza del ruolo del condannato in seno all’associazione per delinquere possa essere considerato, di per sè, impeditivo di una qualsiasi forma di collaborazione).

Nel caso in esame tale specifica prospettazione non è stata offerta, al di là del mero richiamo al requisito riconosciuto in favore di altro imputato del processo ( M.C. classe (OMISSIS)), ma trattasi all’evidenza di posizioni soggettive diverse, aventi ognuna le proprie particolarità e la cui valutazione è affidata al giudice di merito.

E nel caso la valutazione del detto giudice in ordine al M. odierno ricorrente è stata puntuale, ricordandosene la partecipazione a fatti specifici ed il ruolo comunque rivestito nel gruppo capeggiato dal fratello C.: partecipazione e ruolo che ben consentivano al soggetto di offrire agli inquirenti una più certa ricostruzione dei fatti addebitati e una più completa individuazione del gruppo di appartenenza. Al rigetto del ricorso segue per legge ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-01-2012, n. 26 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con ricorso notificato il 5 ottobre 2011 e successivo atto di motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la Delib. n. 3 del 3 marzo 2011 e la successiva Delib. n. 19 del 27 settembre 2011, con le quali sono stati fissate le modalità di vendita degli alloggi ex erariali acquisiti ai sensi delle L. n. 449 del 1997 e L. n. 388 del 2000 e esclusi dalla disciplina E.R.P. dall’art. 10, co. 2, lett. d bis, L.R. n. 12 del 1999, deducendo vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere;

Considerato che il Collegio, ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo, ha dato avviso alle parti che a fondamento della sua decisione si pone la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio;

Ritenuto, in particolare, che la controversia ha ad oggetto l’individuazione del criterio per la determinazione del prezzo degli immobili trasferiti in proprietà ai Comuni, ai sensi della L. n. 449 del 1997;

Considerato che si tratta quindi di vertenza che non concerne la fase della assegnazione dell’alloggio, bensì attiene alla tutela di un diritto soggettivo, e, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto di dover richiamare in proposito l’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 aprile 2003 n. 5107), che afferma: "… in materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia, concernente la quantificazione del prezzo della vendita, insorta fra l’acquirente e la pubblica amministrazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (v. Sez. Un. 22.10.2002, n. 14911; 23.1.1998, n. 652; 18.11.1988, n. 6253).

Ritenuto, pertanto, che va affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua, in quanto riservata alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 11-07-2012, n. 11713

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Svolgimento del processo

che:

1. P.S. ha chiesto, con ricorso del 10 ottobre 2008 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con ricorso del 6 marzo 2000 e definita con sentenza del 14 novembre 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 3 anni e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 1.500 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione dell’art.92 c.p.c. e della tariffa professionale forense relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

4. Non svolge difese il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quella di questa Corte che ritiene necessaria una liquidazione pari almeno a 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura giudiziaria e pari ad almeno 1.000 Euro annui per il periodo successivo (Cass. clv. n. 21840 del 14 ottobre 2009).

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 3.940 Euro e al pagamento di tale somma, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

8. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.

provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, liquidato in Euro 3.940 oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 873 euro, di cui 378 Euro per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 665 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 14-02-2013, n. 7351

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Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di A.M., diretta all’applicazione della continuazione tra quattro reati di ricettazione commessi in (OMISSIS); tre reati di furto aggravato e uno di rapina aggravata commessi in (OMISSIS); due reati di evasione commessi in (OMISSIS). Pur suddivisi in gruppi, in relazione a ciascuno dei quali sussiste identità di oggettività giuridica e di luogo di commissione, i reati non evidenziano alcuna preordinazione di fondo, ma dimostrano soltanto che l’ A. ha fatto proprio uno stile di vita delinquenziale. In particolare, non ha ideato, sia pure a grandi linee, fin dal maggio 2003, i reati che avrebbe posto in essere negli anni successivi.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso A.M., deducendo:

– violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale per i minorenni si è limitato a dare una motivazione unitaria, senza operare alcuna, pur breve, distinzione tra i tre gruppi di reati per i quali è stato chiesto il riconoscimento della continuazione. Non ha spiegato le ragioni della non configurabilità della continuazione, non ha affrontato le tre distinte richieste per gruppi omogenei, non ha fatto riferimento agli elementi emersi dalle numerose sentenze. Si rileva, inoltre, che la notifica al difensore del ricorrente è stata effettuata a mezzo fax senza che nell’ordinanza vi sia stata autorizzazione in tal senso e che il procedimento di esecuzione non ha visto la partecipazione del pubblico ministero all’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Deve anzitutto dichiararsi l’infondatezza dei motivi inerenti a vizi procedurali. La notifica a mezzo fax, e quindi più in generale con mezzi tecnici idonei, in favore dei difensori è prevista dall’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, che non pone il requisito di un provvedimento ad hoc del giudice, previsto invece nel diverso schema delineato dall’art. 150 c.p.p..

Questa Corte ha già statuito la legittimità della notificazione di atti al difensore mediante l’uso del fax anche in assenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice, che rileva solo quando il destinatario indichi le ragioni della mancata ricezione dell’atto – Sez. 3, n. 6395 del 28/1/2010 (dep. 17/2/2010), Zahir, Rv. 246256;

cfr., poi, per l’affermazione che l’uso di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori è stato previsto quale sistema ordinario generalizzato, alternativo all’impiego dell’ufficiale giudiziario, Sez. U, n. 28451 del 28/4/2011 (dep. 19/7/2011), Pedicone, Rv. 250121 -.

Si consideri, poi, che la mancata partecipazione del pubblico ministero all’udienza del procedimento di esecuzione è causa di una nullità d’ordine generale a regime intermedio, che non è più deducibile per la parte che all’udienza è stata presente, dato che non ha adempiuto l’onere di eccepirla già in quel momento, secondo la previsione di cui all’art. 182 c.p.p., che indica lo sbarramento temporale di deducibilità per la parte che assiste all’atto nel momento che precede il compimento dell’atto medesimo o in quello immediatamente successivo, per l’ipotesi in cui non sia possibile proporre l’eccezione in via preventiva.

E’ invece fondato il motivo che prospetta un difetto di motivazione dell’ordinanza.

Il Tribunale per i minorenni ha omesso una valutazione specifica degli aspetti rilevanti; ha fatto affermazioni di principio, in linea generale valide, ma ha trascurato di dare conto, con la necessaria concretezza, delle ragioni della decisione.

Il ricorrente ha proposto le istanze di riconoscimento della continuazione in relazione a tre gruppi di reati, al cui interno è possibile apprezzare omogeneità di fattispecie, identità di beni giuridici violati e una non rilevante distanza temporale tra i momenti di commissione.

Il Tribunale per i minorenni avrebbe dovuto procedere ad un esame più approfondito della questioni, calibrando le concrete valutazioni su ciascun gruppo di reati oggetto delle plurime istanze, alla luce del principio di diritto, secondo cui "l’identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi purchè significativi (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008 – dep. 2/12/2008, Lombardo, Rv. 242098).

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per consentire un nuovo esame, da condursi in modo più aderente al principio di diritto appena indicato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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