Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32172 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in esito all’udienza del giorno 16/7/2010 la Corte di Appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da T.R., M., P., G. e Ta.Ro., tutti quali eredi di A.M. già sottoposta agli arresti domiciliari quale indagata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e assolta con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Palermo che aveva riformato la sentenza di condanna pronunziata in primo grado.

Gli eredi più sopra identificati hanno proposto a mezzo di diversi difensori, ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Essi denunziano: mancanza o contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento in ordine alla ritenuta sussistenza di colpa grave quale causa dell’ingiusta detenzione con riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. e).

All’udienza camerale del giorno 6/5/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Si deve premettere che secondo regola testuale di legge ( art. 314 c.p.p., comma 1, ultima parte) e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la assoluzione da una imputazione non determina automaticamente il sorgere del diritto a equa riparazione il cui stesso sorgere è condizionato dall’assenza di dolo o colpa grave dell’allora indagato nel dare causa alla misura cautelare poi risultata ingiusta.

Si deve subito dopo evidenziare che il provvedimento impugnato, ancorchè non condiviso dai ricorrenti, è affidato ad una motivazione che analizza i fatti oggetto di controversia, le questioni poste dalla proposizione della domanda di indennizzo per ingiusta carcerazione, ed esplicita le ragioni di rigetto della istanza. Dunque la motivazione non è in alcun modo apparente, omessa o mancante.

Diversamente da quanto affermato in ricorso, la Corte di Appello ha individuato i fatti concreti che integrano l’ipotesi di colpa grave, consistente nella specifica e concreta condotta di aver consegnato in almeno due occasioni su incarico della figlia Ro., almeno due partite di stupefacenti a terze persone. Il provvedimento ha accertato motivatamente la consapevolezza dell’azione che non coincide con la consapevolezza di appartenere ad una associazione a delinquere esclusa dalla sentenza di assoluzione così non incorrendo in contraddizione alcuna. Le conclusioni raggiunte dalla ordinanza impugnata non sono contraddittorie nè per vizio interno posto che gli argomenti utilizzati coerentemente convergono a giustificare la statuizione adottata, nè per vizio esterno posto che i fatti valutati non sono smentiti da circostanze contrarie che siano risultate ritualmente acquisite al processo. Il ragionamento giustificativo proprio dell’ordinanza non contiene violazioni di specifiche regole logiche proprie della logica sillogistica giudiziaria e la circostanza che la ricorrente non condivida i risultati di quel ragionamento giustificativo non determina automaticamente la esistenza di suoi vizi logici. La motivazione ha dato corretta attuazione ai principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell’Economia per questo giudizio di cassazione e liquidate in Euro 750,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell’Economia e liquida le stesse in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-01-2012, n. 1348 Accertamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con provvedimento del 19.4.2007 il Tribunale di Ancona, pronunciando sulle contrapposte domande presentate dagli ex coniugi F.F. e L.M. ai fini della modifica ed integrazione delle condizioni economiche stabilite in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha da un lato respinto la domanda del F. di esser esonerato dal già stabilito assegno divorzile di Euro 350,00 in favore della L., ritenendo che il preteso fatto sopravvenuto prospettato dal F. – la documentata perdita del posto di lavoro – quale fattore di disequilibrio della sua capacità contributiva, non dimostrasse in realtà una complessiva e sensibile decurtazione del quadro globale delle risorse economiche di cui egli poteva disporre e quindi della sua complessiva capacità contributiva, ed ha, dall’altro lato, respinto anche la domanda della ex-moglie di vedersi attribuita una quota parte del TFR percepito dal marito (in proporzione al gradiente di TFR maturato in costanza di matrimonio), ritenendo tale domanda formulata in termini inammissibilmente generici, senza apporto di indispensabili elementi di quantificazione del dovuto.

Pronunciando sul reclamo proposto da entrambe le parti, la Corte di appello di Ancona, con il provvedimento impugnato, in parziale modifica della decisione del tribunale, ha ridotto l’assegno dovuto dal F. a Euro 300,00 mensili e ha attribuito alla L. la somma di Euro 12.976,00 a titolo di quota del TFR maturato dall’ex marito.

Ha osservato la corte di merito che il trattamento pensionistico maturato dal F. (peraltro in assenza di altre entrate) era di entità tale da non discostarsi in misura cospicua dall’ammontare delle retribuzioni percette in costanza di servizio, pur sussistendo un differenziale che giustificava una sia pur moderata riduzione dell’assegno divorzile già concesso alla ex moglie.

Quanto al prospettato, stabile rapporto della ex moglie (anche dal punto di vista della condivisione di risorse) con altro uomo, la corte di merito ha evidenziato che tale circostanza non era stata fatta valere con specifico motivo di reclamo.

In ordine alla domanda proposta dalla L., la corte di appello ha ritenuto che la stessa fosse volta ad ottenere la condanna dell’ex coniuge al pagamento della quota dovuta, di cui aveva chiesto l’accertamento, non potendo essere in possesso dei necessari elementi di calcolo. Il quantum, infine, andava determinato commisurandolo alla "durata effettiva della convivenza matrimoniale", venendo meno con questa la comunione di interessi legata alla condivisione di vita familiare. Contro il provvedimento della Corte di appello L. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo f illustrato con memoria depositata nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il F., il quale ha proposto, altresì, ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

2.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "se la L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, introdotto con la L. n. 74 del 1987, art. 16, commisuri il diritto dell’ex coniuge al quaranta per cento dell’indennità di fine rapporto alla durata del matrimonio da quella dell’effettiva convivenza".

Deduce di avere domandato che il F. fosse condannato a pagare (oltre la somma poi attribuita dalla Corte di Appello di Ancona) "l’ulteriore quota del 40% sul TFR maturato dal F. dal 20.1.1994 al 18.2.1998" e quindi la somma che sarebbe stata determinata a seguito della richiesta di "informazioni alla Indesit Company SpA e/o mediante C.T.U.". 3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale il controricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula i seguenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c.: "a) se la convivenza more uxorio caratterizzata dalla nascita di un figlio costituisce il sorgere di una famiglia di fatto stabile la quale determina il venir meno del diritto a percepire l’assegno di mantenimento; b) se il venir meno del diritto all’assegno di mantenimento fa venir meno anche il diritto a percepire la quota TFR di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis; c) se la domanda di accertamento del diritto ad una quota del TFR, formulata con la memoria di costituzione in 1^ grado in sede di giudizio ex art. 710 può trasformarsi in sede di reclamo in domanda di condanna alla quota di TFR senza violare il principio di immodificabilità della domanda". 4.- I ricorsi, proposti contro il medesimo provvedimento, vanno riuniti.

4.1.- Quanto al ricorso principale, osserva la Corte che l’unica censura formulata è fondata alla luce della giurisprudenza di legittimità (alla quale il Collegio intende dare continuità) secondo la quale ai fini della determinazione della quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis (introdotto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16), all’ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto (Sez. 1, n. 4867/2006; n. 8477 del 1997; Sez. 1, n. 10638/2007). Invero, la cessazione della convivenza non comporta immediatamente e automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi (Corte Cost. 17 gennaio 1991, n. 23).

Il provvedimento impugnato, per contro, fa espresso riferimento alla durata della convivenza.

Esso, pertanto, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 4.2.- Il ricorso incidentale, per contro, deve essere rigettato.

Invero, la censura sub a) è inammissibile perchè la corte di merito ha ritenuto non specifico il motivo di gravame relativo alla mancata valutazione della dedotta convivenza more uxorio e il quesito prescinde da una specifica impugnazione della relativa statuizione.

Il motivo, inoltre, difetta della necessaria autosufficienza.

La censura sub b) è infondata.

Poichè la "ratio" della norma di cui all’art. 12 bis L. div. è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorchè di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall1avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).

Ma se presupposto del diritto alla quota di TFR è il riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno divorzile; è anche vero che il venire meno del diritto all’assegno per circostanze sopravvenute non esclude il diritto alla quota che sia maturato allorquando sussisteva la titolarità dell’assegno, posto che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Sez. 1, Sentenza n. 11913 del 22/05/2009).

La censura sub e) è infondata perchè la corte di merito, con accertamento sorretto da congrua e logica motivazione, ha interpretato la domanda proposta dalla ricorrente correttamente evidenziando che la richiesta di attribuzione della quota di TFR (previo accertamento del relativo ammontare) costituisse idonea formulazione di una domanda di condanna al pagamento della relativa somma e la predetta motivazione non è attinta da specifica censura.

5.- Il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del principio per il quale (cfr. Sez. 1, n. 15299/2007): "In materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, la base su cui calcolare la percentuale della L. n. 898 del 1970, ex art. 12 "bis", comma 1, è costituita dall’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell’articolo citato, che l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento (percentuale prevista dal comma 2), dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo".

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-11-2011, n. 5885 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che la difesa comunale eccepisce la tardività dell’appello;

CONSIDERATO che l’eccezione è fondata, in quanto, mentre la sentenza di primo grado è stata pubblicata mediante deposito in data 30 aprile 2010, l’appello è stato avviato alla notifica soltanto il successivo 24 giugno 2011, e pertanto, anche tenendo nel debito conto il periodo legale di ferie, oltre il termine perentorio di un anno decorrente, giusta l’art. 327 cod.proc.civ., dalla pubblicazione della pronuncia (e non già dalla sua comunicazione prevista dall’art. 87 RD 17/08/1907 n. 642, secondo quanto insegna la giurisprudenza dominante: cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 762 e 15 giugno 2009, n. 3826, nonché Corte costituzionale, 25 luglio 2008, n. 297);

OSSERVATO, per mera completezza, che la decisione appellata di difetto di giurisdizione si presenta comunque ineccepibile;

RILEVATO, infatti, che la Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2009, n. 24185; cfr. anche la convergente 9 febbraio 2011, n. 3170) ha puntualizzato in questa materia:

– che in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il "diritto all’assunzione";

– che a diversa conclusione può pervenirsi (solo) ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in conflitto con la pretesa azionata dall’attore, quale l’indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la contestazione investirebbe, allora, l’esercizio del potere dell’Amministrazione, al quale corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165 del 2001;

RIMARCATO che nella fattispecie concreta, come il primo Giudice ha già posto in luce, la controversia si focalizza unicamente sul preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, anche perché, pur avendo il Comune affidato il posto di Dirigente del neo istituito Settore ad un terzo con contratto a tempo determinato, tale provvedimento non risulta essere stato fatto oggetto di gravame, secondo quanto viene riconosciuto anche nel presente atto di appello;

OSSERVATO comunque, in conclusione, che per quanto premesso l’appello va dichiarato senz’altro irricevibile, con spese da liquidare secondo la soccombenza

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.

Pone a carico dell’appellante le spese processuali del presente grado, che liquida nella misura di mille euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

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Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 22-11-2011, n. 885 Impiegati degli enti locali

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Svolgimento del processo

L’appello è rivolto contro la decisione n. 2265/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, che, accogliendo il ricorso dell’interessato, ha riconosciuto il diritto dello stesso – ex dipendente statale transitato nei ruoli regionali, con decorrenza 1.8.1991 – all’applicazione del trattamento contributivo regionale, in quanto rientrante nell’ambito della deroga di cui all’art. 10 L. n. 21/1986 e perciò sottoposto alle disposizioni dell’art. 2 L. n. 2/1962.

Ha ritenuto invero il giudice, aderendo ad un proprio precedente indirizzo (TAR Catania, n. 683/2005) e nonostante il diverso avviso espresso da questo Consiglio (CGA, parere n. 404/1994), che la normativa succedutasi e alla quale deve farsi riferimento conduce a ritenere che "la posizione del ricorrente, transitato nei ruoli regionali nel 1991, e quindi successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 21/86, rientra nella previsione del comma 2 dell’art. 10 della richiamata L. reg. n. 21/86 in base al quale a coloro che come il ricorrente, siano stati inquadrati nel ruolo regionale transitorio di cui al titolo I della L. reg. n. 53/85, continuano ad applicarsi le disposizioni della L. reg. n. 2/1962, come per i dipendenti regionali prima dell’11/5/1986". E ciò perché la norma di cui si invoca l’applicazione (comma 2, appunto, dell’art. 10 della richiamata L. reg. n. 21/86) "specifica che continuano ad applicarsi le disposizioni della L. reg. n. 2/1962 e successive modifiche ed integrazioni anche al personale contemplato nelle leggi regionali n. 39/1985 e n. 53/1985 che verrà immesso nei ruoli regionali".

Ritiene invece parte appellante che la esegesi normativa proposta vada disattesa e chiede in conseguenza la riforma della decisione impugnata e la conseguente riaffermazione della legittimità del provvedimento di assoggettamento dell’interessato alla contribuzione previdenziale ai sensi della legge n. 335/1995.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Le norme da considerare sono i commi 1 e 2 dell’art. 10 della L. n. 21/1986 e l’art. 58 comma 1 della L. n. 25/1993.

Con la prima legge fu disciplinato il mutamento di indirizzi della legislazione regionale in materia di normativa di quiescenza e previdenziale del personale regionale.

Nel primo comma dell’art. 10 ricordato, si afferma, in particolare, la generale sottoposizione del personale regionale alle norme relative agli impiegati civili dello Stato, quanto a trattamento di quiescenza e prestazioni previdenziali.

Nel secondo successivo comma si afferma anche, tuttavia, in deroga alla precedente previsione del primo comma, che manterranno invece il trattamento regionale di quiescenza e previdenziale già vigente (quello dunque di cui alla L. n. 2/1962): a) il personale regionale in servizio o già in quiescenza (alla data di entrata in vigore della legge, dunque: 11 maggio 1986); b) il personale regionale contemplato nelle LL.RR. 39/1985 (relativa all’inserimento dei giovani nella pubblica amministrazione) e 53/1985 (costitutiva di un ruolo speciale transitorio del personale ex comandato o trasferito, che verrà immesso nei ruoli regionali).

Con la L. n. 25 del 1993 fu previsto poi, all’art. 58 comma 1, un nuovo inquadramento (di personale anch’esso transitato nei ruoli regionali, come nel caso del ricorrente, transitato appunto dai ruoli statali in quelli regionali con decorrenza dal 1.8.1991) nel ruolo speciale transitorio del personale a suo tempo istituito dalla legge 53/1985.

Il problema diviene allora chiarire se anche al personale inquadrato nel ruolo transitorio in forza della legge n. 25/1993 si applichi la deroga stabilita con il secondo comma dell’art. 10 della legge n. 21/1986.

Ha osservato, al riguardo, questo Consiglio (parere 404/1994) che tale estensione non sia sostenuta né dal tenore letterale delle disposizioni in questione, né dalla ratio che le sorregge. E non sussistono ragioni perché questo Collegio debba rivedere tale indirizzo.

Sotto il primo profilo, va osservato come, pur essendovi nella legge n. 25/1993 disposizioni speciali rivolte ad estendere al personale che essa considera norme previste in disposizioni precedenti, manca tuttavia qualunque richiamo a quelle contenute nella legge n. 21/1986. Esse si limitano a considerare infatti soltanto il comma 4 dell’art. 11 e gli artt. 23 e 24 della L. n. 11/1988. Manca dunque qualunque volontà normativa di estendere quell’antica disposizione ai nuovi transitati.

Sotto il secondo profilo, deve escludersi la possibilità di una estensione ai nuovi transitati del disposto del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 21/1986 per ragioni legate alla ratio della disposizione. Mentre infatti coloro ai quali essa era destinata erano nel 1986 soggetti che potevano avere legittimamente fatto affidamento sul regime giuridico previgente (in quanto già dipendenti regionali alla data di introduzione del nuovo regime o in quanto almeno destinati a divenirlo per effetto di procedure di trasferimento già programmate), i soggetti che sono pervenuti (come l’attuale appellante) nei ruoli regionali per effetto di provvedimenti concepiti ed attuati dopo la intervenuta modificazione di regime non possono invocare alcun affidamento in proposito. Quando essi hanno maturato la loro determinazione a transitare nei ruoli regionali, la hanno maturata nella consapevolezza della esistenza del diverso regime introdotto dalla legge del 1986.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.

Condanna l’appellato alle spese del giudizio, che liquida per il doppio grado in Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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