Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 11348 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che C.P.M. e gli altri due soggetti indicati in epigrafe, con ricorso del 26 febbraio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 5 marzo 2 009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per la decisione del ricorso secondo giustizia con compensazione delle spese -, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 12 giugno 2008 -, era fondata sui seguenti fatti: a) il C. e gli altri due predetti ricorrenti, con ricorso del 24 febbraio 1998, avevano promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte un giudizio per ottenere l’annullamento di un provvedimento di aggiudicazione dell’incarico per la progettazione dell’intervento di restauro e consolidamento del patrimonio artistico del (OMISSIS); b) il Tribunale adito aveva dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza del 27 novembre 2006;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato ha affermato che: a) il ricorso proposto a nome dei ricorrenti, nell’originale depositato presso la Corte è del tutto privo della sottoscrizione autografa originale da parte del difensore indicato, ossia del prof. avv. Pietro L. Frisani e reca solamente l’apposizione, effettuata con assoluta evidenza con un mezzo meccanico, di un timbro "Pietro Frisani"; b) del pari, tutte le autentiche delle dieci procure, rilasciate su fogli separati e allegati al ricorso, non recano la sottoscrizione autografa del difensore ma l’apposizione, sempre effettuata evidentemente con mezzo meccanico dello stesso timbro "Pietro Frisani"; c) sia il ricorso, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., comma 1, sia la certificazione del difensore della autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura ad litem, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, debbono essere sottoscritti dal difensore con firma autografa.
Motivi della decisione

che, con i tre motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione – vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione: a) la omessa considerazione che la paternità e la riferibilità dell’atto al difensore, Avv. Pietro L. Frisani, non è mai stata posta in contestazione da alcuno, tenuto conto che parimenti senza contestazione sono state compiute dallo stesso difensore le consuete attività processuali in difesa dei propri clienti; b) la omessa considerazione che l’orientamento della Corte di cassazione risulta "improntato nel senso della riconosciuta prevalenza del rispetto dei paradigmi sostanziali dell’ordinamento anche in presenza di ipotesi astrattamente non rispettose del dato meramente formale degli atti" e che, dunque, l’art. 125 cod. proc. civ., può ritenersi osservato allorquando gli elementi indicati nell’atto notificato rendono possibile desumere la provenienza dell’atto da un difensore munito di mandato; c) l’affermata equiparazione firma=autografia, la quale comporta che la presenza di un segno grafico (timbro) riferibile al difensore viene considerata tamquam non esset, nonostante che l’ordinamento processuale, ispirato alla libertà delle forme, esiga il rispetto della funzione e, conseguentemente, l’idoneità di forme diverse dall’autografia della sottoscrizione, purchè idonee a dimostrare la riconducibilità dell’atto al suo autore,- d) l’omessa considerazione che l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, richiede che il difensore certifichi che la firma del cliente sia autentica, ma non anche che la sottoscrizione dello stesso difensore sia autografa;

che il ricorso non merita accoglimento;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

che, nella specie, dagli atti risultano i fatti – comunque incontestati tra le parti – che: a) l’originale del ricorso, proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, reca in calce non già la sottoscrizione autografa del difensore ma un timbro recante la dicitura "Pietro Frisani"; b) analogamente, le procure ad litem, conferite al difensore su fogli separati materialmente congiunti al ricorso recano in calce, dopo la sottoscrizione del conferente, non già la sottoscrizione autografa del difensore ma lo stesso timbro recante la dicitura "Pietro Frisani";

che la menzionata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2 – disponendo:

"La domanda di equa riparazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d’appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’art. 125 cod. proc. civ." – ribadisce, da un lato, la necessità della sottoscrizione del difensore, imposta dal richiamato art. 125 cod. proc. civ., comma 1, e richiede, dall’altro, che tale difensore sia munito di "procura speciale";

che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte – condivisa dal Collegio – è fermissima nel ritenere che, poichè l’art. 125 cod. proc. civ., prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto, in quanto la sottoscrizione – quale elemento formale cui l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore – è elemento indispensabile per la valida formazione dell’atto di parte (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 1275 del 2011, nonchè la sentenza n. 8042 del 2006);

che inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte – parimenti condiviso dal Collegio -, la funzione del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, e art. 125 cod. proc. civ., comma 1, pur trovando il proprio fondamento in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, in quanto la dichiarazione della parte – con la quale questa assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere – è destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10240 del 2009 e 6047 del 2003);

che, nella specie, la contemporanea mancanza della sottoscrizione del difensore sia in calce al ricorso per equa riparazione, sia in calce alla sottoscrizione delle parti conferenti la procura ad litem impedisce di applicare quel consolidato orientamento della Corte, secondo cui, allorquando tale elemento formale, cui l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi emergenti nello stesso atto, non ricorre alcuna invalidità dell’atto medesimo, come nel caso in cui – con riferimento al ricorso per equa riparazione – la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce al ricorso, risulti tuttavia apposta per certificare l’autenticità della sottoscrizione di conferimento della procura ad litem redatta nelle forme di cui all’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, giacchè, in tal caso, la firma del difensore realizza lo scopo non solo di certificare l’autografia cella sottoscrizione di conferimento del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di equa riparazione e di assumerne, conseguentemente, la paternità (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8042 del 2006 cit. e 9490 del 2007);

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 252 Destituzione e dispensa dall’impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 15/12/1993, il sig. Sa.It., allora dipendente della Polizia di Stato ed in servizio presso la Questura di Messina, all’esito di accertamenti medici volti ad accertarne l’idoneità al servizio di istituto nella Polizia di Stato, veniva giudicato dalla C.M.O. di Messina "inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti".

Con decreto del 28/10/2003, il Sa. veniva quindi trasferito, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti a quello degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, incarico che assumeva in data 6/11/2003.

Con nota prot. n. 757/Ctg. 1.2.12 del 3/2/2006, lo stesso veniva informato che alla data del 10.11.2005 aveva fruito di complessivi giorni 538 di aspettativa continuata.

Con nota prot. 1352/Ctg. 1.2.12 del 28/2/2006, la Questura di Messina gli comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio a decorrere dal 19/2/2006 per il raggiungimento del limite massimo di mesi diciotto di aspettativa continuata.

Con successiva nota prot. n. 1764/Ctg 1.2.12, la suddetta Questura comunicava al Sa. che alla data dell’11/11/2005 aveva fruito di complessivi gg. 529 di aspettativa continuata per motivi di salute.

Con nota prot. n. 2007/Ctg. 1.2.12 del 28/3/2006, la Questura di Messina gli comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio per raggiungimento in data 28/2/2006 del limite di mesi diciotto di aspettativa continuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 70 del D.P.R. 1957 n. 3.

Con nota in pari data, gli veniva comunicato di presentarsi in data 3.4.2006 alla C.M.O. di Messina per essere sottoposto a visita medica collegiale finalizzata all’acquisizione del giudizio previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 3/1957, ordine cui il Sa. ottemperava puntualmente.

In data 12/4/2006, egli veniva dimesso con il seguente giudizio: "non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile in altri ruoli della P. di S. ed in altre amministrazioni dello Stato".

In data 13/4/2006, il Sa. riprendeva servizio.

Con nota prot. n. 4403 Ctg. 1.2.12/Pers. del 7.8.2006, la Questura di Messina, premesso che il Sa. aveva maturato, alla data del 28 febbraio 2006, 540 giorni di aspettativa continuata e che da tale data egli non aveva effettuato tre mesi di servizio attivo, comunicava allo stesso l’avvio della procedura di dispensa dal servizio con contestuale sospensione dello stipendio.

In data 9 agosto 2006, il Sa., in ossequio all’ordine impartitogli con la medesima nota del 7/8/2006, si presentava alla C.M.O. di Messina e si sottoponeva ai prescritti accertamenti medico legali.

In data 23 agosto 2006 veniva dimesso con il seguente giudizio: "Temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto nella P. di S. per gg. 26".

Avverso tale provvedimento, il Sa. proponeva ricorso alla C.M.O. di seconda istanza di Palermo, la quale, in data 19/9/2006, dichiarava il ricorrente "temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto per gg. 90".

Nelle more, con nota prot. cont. 1.2.2/5481 del 15 settembre 2006, la Questura comunicava al ricorrente che il raggiungimento del limite massimo di aspettativa aveva prodotto la sospensione dello stipendio.

Con decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333-E/ROC 4406/17 147/2006, emesso in data 3.10.2006 e notificato in data 9.10.2006, il ricorrente veniva dispensato dal servizio a decorrere dal 5 agosto 2006, per avere superato il periodo massimo di aspettativa.

Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, il Sa. proponeva ricorso al T.A.R. Catania per chiedere l’annullamento degli stessi e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della retribuzione sospesa, a decorrere dalla data di pretesa scadenza del limite massimo di aspettativa e sino a quella di riammissione in servizio, deducendo: "violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 339/1982 nonché dell’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957".

Si costituiva l’Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 1658/08, il T.A.R. adito rigettava il ricorso per infondatezza.

Il sig. Sa. proponeva ricorso in appello avverso detta sentenza, deducendone l’erroneità nella parte in cui ha affermato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalle norme sul procedimento di dispensa dal servizio ( D.P.R. n. 3/1957 e n. 339/1982): ovvero, la manifestazione di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta ed il superamento del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.

Le Amministrazioni appellate replicavano, chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza.

Con decisione di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 1064/2010, l’appello veniva accolto, in quanto, all’atto dell’adozione del provvedimento di dispensa da parte del Ministero dell’interno, erano insussistenti entrambi i concorrenti presupposti richiesti a tal fine dalla vigente normativa, ovvero:

a) la manifestazione da parte degli organi a ciò preposti (C.M.O.) di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta nel ruolo in cui il Sa. era ascritto;

b) il superamento da parte dello stesso del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.

Con il ricorso in epigrafe, il sig. Sa., rappresentando che il Ministero dell’interno si è astenuto dal dare esecuzione alla predetta decisione n. 1064/2010, ne ha chiesto l’ottemperanza.

Il ricorso va accolto.

Attesa l’accertata illegittimità degli atti impugnati in primo grado e, quindi, considerato l’annullamento degli stessi, statuito da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con la decisione di cui l’odierno ricorrente chiede l’ottemperanza in questa sede, il Collegio dispone che il Ministero, entro 60 giorni dalla notifica della presente statuizione, ovvero dalla data di comunicazione della stessa a cura della parte interessata, dia esecuzione alla suddetta decisione n. 1064/2010 e, per l’effetto, provveda a riammettere in servizio il sig. Sa.It., previa ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici maturati nonché con la corresponsione di tutte le retribuzioni fisse, in misura integrale, escluse le indennità connesse all’effettivo svolgimento del servizio, dovute dal 5 agosto 2006, data di decorrenza della illegittima dispensa, alla data della effettiva riammissione in servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondere ai sensi di legge.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone che il Ministero intimato provveda, con le modalità e nel termine indicati in parte motiva, a dare esecuzione alla decisione n. 1064/2010 di questo C.G.A.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 678 Competenza della Regione

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ovanni;
Svolgimento del processo

La ricorrente, con domanda del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla Capitaneria di porto di Gallipoli il rilascio della concessione, per un ventennio, del complesso immobiliare demaniale denominato "Lido San Giovanni".

A seguito di apposito avviso di interesse è stata avviata la procedura comparativa nell’ambito della quale erano stati presentati, oltre al progetto della ricorrente, due progetti da parte della società Lido San Giovanni di Ravenna.

Nell’ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri espressi dal comune di Gallipoli e la conferenza è stata aggiornata nell’attesa delle determinazioni del Ministero dei trasporti.

Il fascicolo è stato poi trasmesso dalla Capitaneria di Porto alla Regione per la definizione del procedimento di concessione demaniale.

A seguito di un’impugnazione da parte della ricorrente sui provvedimenti della Regione e del Comune che avevano dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda presentata dalla ricorrente, il Tar Bari, con sentenza n. 1375/09, ha concluso per la competenza comunale a concludere il procedimento in esame.

Il Comune, con provvedimento del 25 febbraio 2010, ha comunicato il diniego di rilascio della concessione demaniale.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motiv: 1. Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 10bis l. 241/1990; difetto del contraddittorio procedimentale; violazione del giusto procedimento di legge; difformità del contenuto motivazionale; eccesso di potere.2. Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 3 l. 241/1990; insufficiente motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere. 3. Violazione di legge; falsa interpretazione e applicazione dell’art. 17 l.r. 23 giugno 2006, n. 17. 4. Illegittimità costituzionale dell’art. 17 l.r. 23 giugno 2006, n. 17 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.. Illegittimità derivata. 5. Contraddittorietà; illogicità manifesta; eccesso di potere.

Deduce la ricorrente: che il provvedimento di rigetto è sorretto da una motivazione ulteriore rispetto a quella del preavviso di rigetto; la motivazione non chiarisce le specifiche ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento impugnato; che la legge regionale va interpretata nel senso che non sono escluse le modifiche delle concessioni; l’art. 17 l.r. 17/06 determina un blocco sine die di nuove iniziative economiche e si sostanzia in una soppressione del diritto di iniziativa economica; che il Comune, con parere del 7 aprile 2008, aveva ritenuto il progetto assentibile perché le opere e i lavori previsti si limitavano a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; che il Comune avrebbe dovuto comunque procedere alla conclusione del procedimento comparativo e rinviare il rilascio del titolo concessorio all’approvazione del Piano Coste.

Il Comune si è costituito con atto del 23 aprile 2010.

La Lido San Giovanni si è costituita il 26 aprile 2010 con controricorso e ricorso incidentale rilevando: che il provvedimento definitivo non si fonda su motivi diversi da quelli del preavviso di rigetto; che l’art. 17 l.r. 17/2006 deve essere costituzionalmente interpretato e quindi il rinnovo delle concessioni è ammesso anche nei confronti di soggetti diversi con il solo divieto di estendere il regime della concessione a beni demaniali in precedenza riservati al pubblico uso; che comunque in virtù della l’art. 1, comma 8, d.l. 194/2009 il comune avrebbe dovuto rinviare al 2016, cioè a quando scadono le concessioni prorogate ex lege; che non è vero che il progetto della S. reca interventi limitati a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Lido S. Giovanni ha proposto poi ricorso incidentale condizionato in quanto la S. sas non avrebbe comunque potuto partecipare al procedimento comparativo perché verserebbe in una situazione di grave insolvenza. È stato poi proposto un ricorso incidentale autonomo avverso il provvedimento nella parte in cui rigetta le due istanze dodecennale e diciottenale proposte dalla Lido S. Giovanni.

Il Comune, con memoria del 29 aprile 2010, ha eccepito anzitutto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse perché l’art. 1, comma 8, d.l. 194/2009 ha prorogato le concessioni in essere sino al 31 dicembre 2015. Nel merito ha rilevato: che le singole ragioni indicate a supporto motivazionale del provvedimento sono idonee a giustificarne l’adozione; che la domanda della S. sas prevedeva ingentissimi lavori e opere di natura ordinaria e straordinaria; che la l.r. 17/2006 prevede solo il sub ingresso e le modifiche di modesta entità; che le domande presentate sono state fatte prima della l.r. 17/2006.

La Regione si è costituita con atto del 4 settembre 2010 e con memoria del 5 febbraio 2011 ha rilevato l’estraneità al giudizio.

Il Comune, con memoria conclusiva del 18 febbraio 2011, ha ribadito le proprie argomentazioni.

La ricorrente, con memoria del 21 febbraio 2011, ha rilevato che la questione oggetto del contendere non può ritenersi disciplinata dall’art. 17 l.r. 17/2006 e ha ribadito le proprie argomentazioni.

La Lido S. Giovanni, con memoria del 21 febbraio 2011, ha rilevato che il rigetto sulla domanda della S. sas era dovuto e che quindi trova applicazione l’art. 21octies l. 241/1990.

La ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2011, ha controdedotto ribadendo le proprie argomentazioni.

Il Comune, con memoria del 26 febbraio 2011, ha replicato in ordine all’inapplicabilità della l.r. 17/2006 deducendo che la censura in questione è inammissibile per non essere stato oggetto dei motivi proposti con il ricorso originario,e comunque ha rilevato che l’inapplicabilità riguarda solo il regime della competenza.

La Lido S. Giovanni, con memoria di replica del 26 febbraio 2011, ha rilevato che le censure sull’inapplicabilità della l.r. 17/2006 non sono mai state proposte nel ricorso introduttivo.

Nella pubblica udienza del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. È da rilevare, anzitutto, che la fattispecie in questione è disciplinata dalla l.r. 17/2006 perché è un principio consolidato del nostro ordinamento quello per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 112; Cons. St., sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7187; Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3546; Tar Milano, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 12).

Con riferimento alla portata della l.r. 17/2006, la giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio di Stato ha fissato alcuni principi.

In primo luogo, è stato rilevato che in caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa essere inibita – pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio – la possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del rinnovo, l’uso del territorio costiero. Proprio l’interpretazione data alla normativa in commento ha condotto questo Tribunale a ritenere legittimo il diniego di rilascio di una concessione di sei anni, stante la sua natura non transitoria.

Infatti, la lettura costituzionalmente orientata data alla normativa in esame, porta a ritenere che le concessioni non possono essere di durata tale da contrastare con la futura pianificazione ad opera del piano delle coste. (Tar Lecce, sez. I, 5 agosto 2010, n. 1853).Invero,da ultimo questo Tribunale ha ritenuto che l’esigenza di non pregiudicare l’assetto complessivamente previsto dal piano delle coste,nell’imminenza della formazione dello stesso, militasse nel senso dell’accoglimento delle sole istanze di rinnovo delle concessioni;il rilascio di nuove concessione,anche se temporanee, è appunto idoneo a pregiudicare tale assetto a seguito del "rinnovo" delle medesime (sentenza n.2842 del 2010).

Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato "l’art. 17, l. rg. Puglia n. 17 del 2006 affida alla pianificazione la gestione delle coste, prevedendo sempre in via di pianificazione una percentuale minima di aree demaniali marittime, riservate ad uso pubblico e alla libera balneazione (60% del territorio comunale, ex art. 16, l. r. n. 17 citata) e disponendo in via transitoria la possibilità del rinnovo delle concessioni. Ciò comporta che i Comuni sono in primo luogo liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni, potendo anche optare per non rinnovare (a nessuno) la concessione. Se i Comuni decidono che un determinato tratto di costa può essere lasciato in concessione sono in primo luogo vincolati alle condizioni delle concessioni esistenti, non potendo procedere ad un ampliamento delle stesse. Non esiste, invece, anche un vincolo soggettivo in quanto la ratio della norma regionale, inquadrata all’interno dell’intera l. n. 17 del 2006, è solo quella di consentire l’eventuale prosecuzione del regime della concessione su un determinato tratto di arenile, e non anche quella di garantire una sorta di rendita di posizione per i precedenti concessionari" (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145).

Posti questi principi, risulta legittimo il provvedimento impugnato parchè, in applicazione della l.r. 17/2006 così come interpretata dalla giurisprudenza, ha ritenuto non accoglibili le domande per la concessione in esame, sia perché riguardavano un periodo di gran lunga superiore a quello permesso (ventennale,a fronte della durata quadriennale della precedente concessione) e sia perché prevedevano la realizzazione di ingenti opere e la modificazione delle strutture.

Sotto questo ultimo profilo, il progetto della S. sas evidenzia come la domanda di concessione era subordinata alla possibilità di effettuare nuove e ingenti opere e la modificazione delle strutture. Infatti, si legge nel progetto la volontà di "trasformazione del complesso in albergo con funzionalità continua nei 12 mesi dell’anno", di realizzare "una piscina all’esterno dell’albergo" da utilizzare anche l’inverno "previo riscaldamento e copertura con moduli ad arcate in plexiglass" e la "realizzazione di un ambulatorio medico per il pronto soccorso, con antistante zona riservata alla sosta dell’autoambulanza per le urgenze".

Tutti questi elementi, insieme con "l’ingente costo inizialmente occorrente per eseguire le predette trasformazioni (importo complessivo previsto pari a circa Euro 5.015.797,25", denotano che il progetto era diretto a una sostanziale ampliamento dell’oggetto della concessione, attraverso la realizzazione di nuove strutture e che la domanda presentata non era certo diretta a un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Non si può ritenere, come afferma la ricorrente, che il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento comparativo e rinviare il rilascio del titolo concessorio all’approvazione del Piano Coste.

Infatti, la ratio della legge regionale in esame deve essere individuata nella necessità di consentire il rilascio solo a seguito di una visione di insieme a seguito della programmazione di tutto il territorio costiero. Ciò porta a non ritenere ammissibile il rilascio di una concessione, anche se rimandata nel tempo, perché comunque contrasterebbe con la ratio sopra indicata.

3. Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione del’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trova applicazione l’art. 21 octies l. 241/1990, perché il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

4. In conclusione il ricorso deve essere respinto, perché è legittimo il provvedimento del Comune, che, in applicazione della l.r. 1//2007, ha rigettato la domanda di concessione della ricorrente.

5. Il ricorso incidentale proposto dalla Lido S. Giovanni, deve essere dichiarato inammissibile, perché oggetto già dell’ autonomo giudizio,incardinato col numero R.G. 1281/2005.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Lido S: Giovanni. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 720 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.I fatti di causa.

31 maggio 1999: il MAP approva il Patto territoriale del Basso Veronese e Bolognese con i decreti nn. 1068 e 1073. Al Patto aderisce anche la società ricorrente, ottenendo un contributo in conto capitale di Euro 365.982;

13 febbraio 2003: la società F. -che produce e commercia prodotti alimentari in genere, e può costruire e commerciare impianti per la produzione di prodotti alimentari- trasmette alla Provincia di Verona -quale soggetto responsabile del Patto- copia del verbale dell’assemblea dei soci del 30 gennaio 2003 nel corso della quale era stato:

– deliberato lo scioglimento della società;

– conferito al liquidatore l’incarico di concedere in affitto l’azienda, e ciò allo scopo di impedire un blocco immediato dell’attività che avrebbe disperso, con avviamento e clientela, i beni aziendali nel loro valore, a parte azioni di terzi per inadempimento;

– ed era stata fissata la sede della liquidazione presso la sede sociale in Legnago, via Maestri del Lavoro;

6 febbraio 2003: il liquidatore, in esecuzione dell’incarico ricevuto il 30 gennaio, concede in locazione l’azienda per un periodo di un anno;

8 luglio 2003: viene concesso alla ditta F. un ulteriore importo di euro 55.665 a seguito di un "errore nell’algoritmo di calcolo";

– 9 febbraio 2004: il Ministero, con il decreto in epigrafe:

– revoca – ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera b, del d. m. n. 320/00 "tenuto conto dello scioglimento anticipato della Ditta" – i decreti nn. 1068 e 1073 del 31/5/1999, nella parte in cui gli stessi concedevano il contributo in conto capitale di euro 365.982 alla società F., e il decreto n. 1539 dell’8 luglio 2003, di concessione dell’ulteriore importo di euro 55.665. Nelle premesse del decreto è richiamata una nota, pervenuta al MAP il 25 marzo 2003, con la quale il soggetto responsabile del Patto comunica l’avvenuto scioglimento anticipato della ditta, con contestuale nomina del liquidatore fatta con verbale di assemblea del 30 gennaio 2003;

– dispone la restituzione del contributo indebitamente percepito, di euro 88.984, " maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento e di cinque punti percentuali, da calcolarsi decorrere da tale data fino alla data dell’effettivo versamento";

– giugno 2005: il Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Verona trasmette alla società F. una cartella di pagamento di euro 96.332 avente a oggetto: "MAP -Revoca Contributi Patti Territoriali";

21 luglio 2005: l’assemblea straordinaria della società F. delibera:

– di revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2487 ter c. c.;

– di trasformare la società in srl e mutare la sede legale.

Avverso e per l’annullamento del d. d. g. 9 febbraio 2004 di revoca del contributo la società F., con ricorso notificato il 20 -22 settembre 2005 e depositato in Segreteria il successivo 4 ottobre, premessa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia e premessa, altresì, la tempestività del ricorso, dato che il decreto di revoca non è mai stato comunicato e/o notificato alla società; ha dedotto tre censure, concernenti violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241/90, violazione dell’art. 12, comma 3, lett. B), del d. m. n. 320 del 2000 -difetto di istruttoria e di motivazione, errore di fatto, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, censurando infine l’iscrizione a ruolo di un credito inesistente.

All’udienza camerale del 12 ottobre 2005 la sezione, con ordinanza n. 94/05, ha richiesto al MAP di depositare in giudizio i documenti del procedimento conclusosi con il decreto di revoca e ha rinviato la trattazione della domanda di misure cautelari alla camera di consiglio del 9 novembre 2005. In tale udienza camerale, preso atto che l’ordinanza istruttoria non era stata adempiuta, essendosi il MAP limitato a depositare un controricorso "di contenuto generico", il Collegio, sul presupposto che il ricorso presentato appariva sorretto da sufficiente "fumus boni iuris" e che l’attività esecutiva degli atti impugnati era sicuramente da ritenere produttiva di danno grave, ha accolto (v. ord. n. 899/05) la domanda cautelare relativamente all’attività esecutiva di cui alla cartella di pagamento emanata.

2.1.- Sulla giurisdizione.

Va rammentato che il decreto di revoca del contributo si fonda sull’art. 12, comma 3, lett. B) del d. m. 31 luglio 2000, n. 320 -previsione di penali e revoca delle agevolazioni, il quale dispone che il Ministero "provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie… b)qualora vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto; la revoca delle agevolazioni è totale se la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell’iniziativa; altrimenti la revoca è parziale ed è effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l’immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio…".

Ora, di norma, "in tema di contributi, finanziamenti, provvidenze e sovvenzioni il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deriva dalle posizioni giuridiche soggettive del privato interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge… a) nella fase procedimentale che precede l’emanazione del provvedimento favorevole, nella quale è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, le controversie appartengono senz’altro alla giurisdizione amministrativa; b) in quella successiva, viceversa, la posizione soggettiva può assumere una duplice configurazione. Il privato è cioè titolare di diritti soggettivi, e spetta pertanto al giudice ordinario conoscere delle controversie instaurate, tanto per ottenere le somme assegnate, quanto per contrastare l’Amministrazione la quale, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 1490/07, 2161/06, 1893/06 e 127/06; più di recente, sez. III, 134/10). Il privato conserva, invece, una posizione di interesse legittimo nei confronti del potere della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, "ab origine", col pubblico interesse. Detto altrimenti, il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In base ai criteri di riparto di giurisdizione elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella fase "successiva" all’attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso "inadempimento" del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione ecc., purché essi si fondino sull’asserito "inadempimento" da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità sussistenti "ab origine" o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.

Ciò premesso in termini generali, guardando da vicino il caso di specie e seguendo i criteri "ordinari" di riparto della giurisdizione in materia, poiché nella controversia si fa questione di un asserito inadempimento di obblighi, da parte del soggetto beneficiario, posteriore al riconoscimento del contributo, dovrebbe essere declinata la giurisdizione (generale di legittimità) del Tar.

Sennonché, come correttamente rileva la difesa della ricorrente, la fattispecie oggetto del presente giudizio è peculiare, dal momento che si controverte sulla legittimità della revoca di un contributo accordato in esecuzione di un patto territoriale, "strumento di programmazione negoziata" che, coinvolgendo parti pubbliche e private, "unifica in sè, assommandole in una sorta di sintesi evolutiva, le diverse ipotesi di cui alla L. n. 241 del 1990, artt. 11 e 15" (v. Cass., 18630/08 e 6960/09), con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. art. 11, ultimo comma, l. n. 241/90 e, ora, art. 133, comma secondo, cod. proc. amm.). Più in particolare, ai fini della individuazione del giudice fornito di giurisdizione appare decisiva la natura dello strumento dal quale discende il riconoscimento del contributo poi revocato: infatti, il c.d. patto territoriale è pacificamente inquadrato dalla sopra menzionata giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione nell’ambito degli accordi disciplinati dall’art. 11 della l. 241/90 il cui ultimo comma (ora trasfuso nell’art. 133 del cod. proc. amm.) devolve le relative controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (conf. sent. cit. n. 18630 del 2008 con cui le sezioni unite della Suprema Corte hanno statuito che "la cognizione della controversia relativa all’impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private in cui è, tra l’altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l’attuazione di detti accordi, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui all’art. 11, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica" (conf. Cass. 6960/09).

2.2.- Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto con riferimento ai profili di insufficiente istruttoria e carenza di motivazione puntualmente descritti ai punti 4. del ricorso introduttivo e della memoria in data 1° novembre 2005, in relazione al disposto di cui all’art. 12, comma 3, lettera b) del D. M. 31 luglio 2000, n. 320.

Premesso che alla base della disposta revoca del contributo da parte del MAP vi è l’assunto secondo cui lo scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore integrerebbero, di per sé, una ipotesi di totale e definitiva distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto di agevolazione, con ricaduta nell’ipotesi di cui all’art. 12/B) del d. m. n. 320/00, in modo plausibile la ricorrente osserva che il verificarsi di una causa di scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore non determinano, di per sé e in modo inevitabile, la cessazione del rapporto sociale (e l’art. 12/B) del d. m. n. 320/00 presuppone che l’inadempimento degli obblighi connessi al beneficio accordato debba essere certo e irreversibile). Lo scioglimento anticipato dà luogo a una fase ulteriore nel corso della quale la società può cedere in godimento a terzi il complesso aziendale per conservarne l’integrità in vista della liquidazione. Nella specie la società F. non ha cessato di esistere ma, una volta revocato lo stato di liquidazione, si è trasformata in una società a responsabilità limitata e ha ripreso l’attività.

Dalle considerazioni su esposte discende l’illegittimità dell’impugnata revoca, decisa senza un’adeguata istruttoria né una motivazione congrua (cfr. pp. 4. ric. e mem. ric. 1.11.2005).

Assorbito ogni altro profilo di censura non esplicitamente trattato il ricorso va accolto e, per l’effetto, il decreto impugnato e gli atti consequenziali vanno annullati.

Considerate le peculiarità della controversia, spese e onorari possono essere integralmente compensati.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.