T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 20-05-2011, n. 4425 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 9 del 17 febbraio 2011 con cui il Comune di Fara Sabina ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in difformità dal permesso di costruire n. 6 del 02/02/05, di un mutamento di destinazione d’uso di locali da soffitta ad abitativo e nella diversa distribuzione degli ambienti con aumento dell’altezza interna da mt. 2,20 a 3,60 e conseguente incremento di volumetria;
Motivi della decisione

il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento;

Considerato che con la prima e la terza censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 5 e 16 l. r. n. 380/01 nonché i vizi di difetto di motivazione e carenza d’istruttoria perché la demolizione non potrebbe essere eseguita senza pregiudizio per la parte conforme dell’immobile e, quindi, avrebbe dovuto essere sostituita da una sanzione pecuniaria in ordine al cui mancato richiamo non vi sarebbe motivazione alcuna;

Considerato che i motivi sono infondati;

Considerato, in particolare, che l’abuso posto in essere dai ricorrenti, comportando un mutamento di destinazione d’uso con aggravio del carico urbanistico e modifica degli standard previsti dal d. m. n. 1444/68, un aumento di volumetria e un incremento dell’altezza dell’edificio superiore al 10% rispetto al progetto approvato, costituisce variazione essenziale al permesso di costruire secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 comma 1° lettera a) d.p.r. n. 380/01 e 15 e 17 comma ° lettere a) e d) l. r. n. 15/08;

Considerato che le norme in esame non subordinano l’adozione o l’esecuzione del provvedimento di demolizione all’inesistenza di un pericolo di pregiudizio per la parte conforme dell’immobile e, quindi, ogni deduzione dei ricorrenti sul punto non può essere considerata ai fini della valutazione circa la fondatezza del gravame;

Considerato, poi, che, contrariamente a quanto prospettano i ricorrenti, la demolizione non è subordinata all’inesistenza di "prevalenti interessi pubblici" i quali vengono in rilievo solo nell’ipotesi di avvenuta acquisizione del bene ex art. 31 d.p.r. n. 380/01;

Ritenuta, pertanto, alla luce della correttezza sostanziale del provvedimento, l’inesistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione avendo l’amministrazione legittimamente qualificato la fattispecie abusiva;

Considerato che con la seconda censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità della preannunciata acquisizione in quanto proprietari non responsabili dell’abuso;

Ritenuta la fondatezza del motivo in esame;

Considerato, in particolare, che gli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l. r. n. 15/08 prevedono l’acquisizione del manufatto abusivo nel solo caso d’inottemperanza alla demolizione da parte del responsabile;

Rilevato, pertanto, che l’inottemperanza alla sanzione ripristinatoria del proprietario non responsabile (qualifica che rivestono gli odierni ricorrenti alla luce delle specifiche indicazioni contenute nel provvedimento impugnato ove manca ogni riferimento ad una responsabilità degli stessi) non legittima l’acquisizione di diritto del bene;

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta il parziale accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato nella sola parte in cui lo stesso preannuncia l’acquisizione di diritto in caso d’inottemperanza alla demolizione da parte degli odierni ricorrenti, da ritenersi proprietari non responsabili;

Considerato che l’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso nei soli limiti di quanto specificato in motivazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-06-2011, n. 3350

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto da S. I. – Società per azioni (ora I. s.p.a. – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo S. d’impresa), per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. per la Liguria, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha annullato, ritenendolo viziato da difetto di motivazione, il provvedimento con cui S. I. ha deciso di non accogliere la domanda di finanziamento proposta da A..

2. L’appello merita accoglimento.

Come questa Sezione ha già evidenziato in sede cautelare (ordinanza n. 4391/2007, che ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza), il provvedimento di diniego risulta adeguatamente motivato.

S. I., infatti, ha specificamente indicato, sia nel preavviso di rigetto, sia in sede di provvedimento, le ragioni ostative alla richiesta di finanziamento, individuandole, in particolare, nella incompletezza del piano degli investimenti, da cui deriva l’impossibilità di verificare la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto.

L’incompletezza del piano degli investimenti è stata, a sua volta, correttamente desunta dalla circostanza che, pur consistendo l’oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di A. nella realizzazione di una "scuola di vela e patente nautica, noleggio imbarcazione per minicrociere e gite giornaliere", dal piano degli investimenti si evinceva che A. aveva previsto l’acquisto di una sola imbarcazione. Il che rendeva il progetto in parte irrealizzabile, in quanto, l’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 171/2005 prevede che l’imbarcazione destinata a noleggio possa essere utilizzata esclusivamente per tale scopo (mancava quindi l’imbarcazione per l’attività di scuola nautica).

A., in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, ha risposto che, non potendo disporre di una seconda imbarcazione, non avrebbe svolto l’attività di noleggio.

L’attività di noleggio, tuttavia, rappresentava uno degli aspetti caratterizzanti e fondamentali del progetto inizialmente presentato da A.. La rinuncia ad essa, in seguito, al preavviso di rigetto è stato dunque valutato negativamente da S. I., come segnale di scarsa affidabilità dell’iniziativa e di incongruenza del progetto.

Tale valutazione negativa, sebbene espressa in forma sintetica, è presente nel provvedimento e diniego e ne costituisce sufficiente motivazione.

S. I. ha poi individuato nella domanda di A. ulteriori lacune relative all’analisi della concorrenza e all’indagine sulla clientela, ritenute entrambe carenti, e tali da determinare ulteriori profili di inammissibiltà della domanda. Anche in relazione a tali aspetti, il provvedimento risulta adeguatamente motivato.

Benché reso in forma sintetica, e impostato su un format predefinito, il provvedimento finale, infatti, contiene, nella parte dedicata alla c.d. "scheda di valutazione", l’indicazione delle ragioni ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza, sopra sommariamente richiamate.

Si rivela, pertanto, privo di consistenza il ritenuto vizio di difetto di motivazione.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 17-06-2011, n. 24451

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, in data 25 settembre 2010, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal difensore di T. F., per il difetto di motivazione in considerazione dalla omessa indicazione degli elementi di fatto a sostegno della ipotesi di reato configurata, elementi che permettano di individuare in concreto la condotta, di cui valutare, sotto il profilo del fumus del provvedimento impugnato, la riconducibilità alla fattispecie criminosa ipotizzata.

A sostegno dell’impugnazione il p.m. ricorrente ha dedotto:

a) Violazione e/o erronea applicazione della legge penale, art. 606 c.p.p., lett. B).

Il P.M. ricorrente lamenta l’applicazione del principio, non richiesto dalla legge, secondo cui nella convalida del sequestro non è sufficiente che il pubblico ministero indichi il solo titolo del reato per il quale si procede ma sia invece necessaria anche una descrizione sintetica del fatto. In ogni caso, nell’ipotesi in esame, il p.m. sottolinea che il decreto di convalida del sequestro era stato motivato con la necessità di procedere ad accertamenti tecnici sulle apparecchiature, per verificarne eventuali alterazioni volte ad eludere la trasmissione dei dati sulle giocate all’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Tale circostanza avrebbe reso evidente il contenuto della contestazione se rapportata anche al dato nominalistico dell’ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato.

Il ragionamento sull’assenza del dato formale sarebbe dunque erroneo, concretizzando la validità del provvedimento e la sussistenza delle ragioni del mantenimento del vincolo sul bene.

Il ricorso appare fondato.

Il Tribunale di Roma reputa insufficiente il richiamo alle norme penali violate, senza l’indicazione, neppure embrionale o sommaria, degli elementi di fatto che permettano di individuare in concreto la condotta, di cui valutare, sotto il profilo del fumus del provvedimento impugnato, la riconducibilità alla fattispecie criminosa ipotizzata (nel caso di specie l’illustrazione della materialità del contestato delitto di truffa), circostanza che, escludendo la presenza dei requisiti minimi del provvedimento, non consentirebbe l’effettuazione del previsto controllo di legalità.

Osserva il collegio che le valutazioni operate dal Tribunale del riesame non possono essere condivise.

Le considerazioni svolte non appaiono infatti esenti da censure logico – giuridiche con riferimento all’impossibilità di rinvenire nel corpo del provvedimento, al di là della collocazione formale nell’epigrafe dello stesso, la materialità della condotta, in cui si sarebbe concretizzata la ipotesi di truffa contestata. Infatti nella motivazione posta a base dell’acquisizione dei beni sottoposti a sequestro è chiaramente espressa la necessità di verificare l’esistenza di manomissioni sulle apparecchiature per videogiochi sequestrate, tramite l’espletamento di un accertamento tecnico, volto a verificare eventuali alterazioni realizzate per eludere la trasmissione dei dati relativi alle giocate all’Amministrazione finanziaria. Appare evidente che, il reato formale di truffa ai danni dello Stato, ricavabile dall’indicazione numerica dell’articolo del codice contestato, trova concreta specificazione nella indicazione della ratio giustificatrice del provvedimento adottato e della conseguente espressa necessità di verificare la concreta sussistenza di meccanismi truffaldini che avrebbero danneggiato gli interessi finanziari dei Monopoli di Stato. Oggettivamente, dunque, gli elementi presenti nel provvedimento di sequestro consentono non solo di verificare l’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato ed alla qualificazione dell’oggetto come corpus delicti, ma anche la sussistenza o meno, attraverso la dichiarata necessità di espletamento dell’accertamento tecnico, della relazione di immediatezza tra l’oggetto e l’illecito penale per il quale si procede (v. Cass. Sez. 2, 22 marzo 2007, n. 16639, C.E.D. cass., n. 236659).D’altra parte poichè il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l’accertamento dell’esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente qualificabile. La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all’esistenza e alla configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla fase di merito, deve avere principalmente riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come corpi del reato o cose pertinenti al reato (Cass., sez. 5, 8 febbraio 1999, n.703, C.E.D. cass., n. 212778), come è avvenuto nel caso in esame.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

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Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 21-11-2011, n. 24405 Competenza delle Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale di Foggia, adita dall’ufficio finanziario per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perchè il giudice di primo grado aveva ridotto senza esserne richiesto la misura della sanzione irrogata a G. G. dall’Agenzia delle Entrate nel giugno 2003 a norma del D.L. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002 per l’impiego nel suo ristorante – albergo di lavoratori irregolari non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, e dal G. per mancanza di prova sui fatti contestati, ha rigettato, per il principio della perpetuatio iurisdictionis sancito dall’art. 5 cod. proc. civ. in base alla normativa esistente al momento di proposizione della domanda, l’eccezione di difetto di giurisdizione a favore del G.O. in funzione di giudice del lavoro, sollevata con atto del giugno 2010 da G.G. nel corso del giudizio di secondo grado invocando la sentenza del 2008 n. 130 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Quindi i giudici tributari hanno respinto l’appello incidentale del G. avendo l’ufficio ridato conto delle ragioni per cui le due persone trovate all’interno dell’azienda erano addette ad essa, non superabili dalle diverse dichiarazioni rese da costoro secondo cui ogni tanto prestavano attività lavorativa, essendo provenienti da soggetti inattendibili perchè interessati alla vicenda o parente del G..

G.G., in qualità di titolare dell’ omonima impresa, ricorre per cassazione.

Resiste l’Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo deduce: "Difetto di giurisdizione della commissione tributaria in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro" lamentando che il principio della perpetuatio iurisdictionis non si applica allorchè la norma è dichiarata illegittima – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, – stante l’efficacia retroattiva delle pronunce della Corte Costituzionale ed infatti l’Agenzia delle entrate aveva chiarito, con circolare, che le controversie già instaurate dovevano proseguire dinanzi al G.O..

L’Agenzia delle Entrate rileva che la questione è preclusa dal giudicato interno.

Il rilievo è fondato.

Infatti pur se il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ. secondo cui i mutamenti intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione non è riferibile all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità a norma dell’art. 136 Cost. della Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1 e della Legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87, che impedisce al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione (Sezioni Unite del 2 dicembre 2008 n. 28545) – ed in tal senso ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. va corretta la motivazione della sentenza impugnata – è però da ribadire che tale efficacia retroattiva si arresta di fronte al giudicato stante l’opportunità di evitare lo spreco di attività conseguente alla rinnovazione del processo (Sezioni Unite del 13 febbraio 2007 n. 3046; 16 luglio del 2008 n. 19495). Conseguentemente se per effetto della non impugnazione sulla giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo poichè il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso (S.U. n. 28545 del 2 dicembre 2008, 11 febbraio 2010 n. 3200).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" avendo la Commissione Tributaria posto a fondamento della decisione il verbale degli agenti accertatori, le cui dichiarazioni hanno valore di meri indizi, disattendendo le affermazioni dei presunti lavoratori e non valutando la circostanza che l’Ispettorato del lavoro non aveva ravvisato nessuna irregolarità sui dipendenti e che l’azienda era un piccolo albergo a conduzione familiare.

Il motivo, volto ad ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori esaminati dal giudice di merito – accertamento dell’ufficio finanziario e dichiarazioni di terzi ritenute inattendibili con motivazione logica e sufficiente è inammissibile.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

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