T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3017 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 30 giugno 1990, depositato nei termini, la Sig.ra M.C. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Comitato di Gestione della U.S.L. RM/7 adottato nella seduta del 19 aprile 1990, comunicato con nota del 30 aprile 1990, pervenuto a mezzo posta il successivo 16 maggio, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso interno riservato per titoli ed esami per n. 11 posti di psicologo coadiutore presso il Servizio Dipartimento di Salute Mentale indetto con deliberazione 2589 del 20 novembre 1989 ai sensi della legge regionale 16 marzo 1987 n. 25.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione dei principi generali in materia di pubblico impiego. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si sostiene la sussistenza di un regolare rapporto di pubblico impiego dal 1 ottobre del 1980 e non solo dal 3 aprile 1986, con la conseguenza che esiste di fatto l’anzianità richiesta dal bando di concorso (cinque anni nella posizione funzionale di psicologo collaboratore).

2) Violazione della norma di cui al D.P.R. 761 del 20 dicembre 1979 art. 73 e 24 e seg., al D.M. 30 gennaio 1982 art. 21 e 65, e della legge n. 207 del 20 maggio 1985.

Si sostiene che la ricorrente ha ricoperto la suddetta posizione funzionale dal 1980 presso la medesima U.S.L., per cui la domanda della stessa doveva essere accolta.

3) Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti.

L’esclusione della ricorrente dal concorso appare in contrasto con gli attestati di servizio rilasciata alla stessa.

Alla Camera di Consiglio del 12 settembre 1990 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.

Va osservato come l’esclusione della ricorrente dal concorso di cui è causa si basa sulla circostanza che la Dott.ssa C. non risultava in possesso del prescritto requisito della anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di psicologo collaboratore, atteso che il servizio prestato dal 1 ottobre 1980 quale animatore psichiatrico a rapporto convenzionale non poteva essere computato ai fini dell’anzianità di servizio in quanto non "trattasi di rapporto di pubblico impiego".

Premesso che in sede di discussione orale la difesa della ricorrente ha fatto presente il venir meno dell’interesse della stessa alla coltivazione del gravame per quanto concerne l’esclusione dal concorso, residuando l’interesse della ricorrente ad una pronuncia circa la qualificazione del rapporto di pubblico impiego con decorrenza dal 1 ottobre 1980, e ciò ai fini della ricostruzione della carriera, la tesi di parte ricorrente non appare condivisibile.

Va, infatti, precisato che, come risulta dagli atti di causa, la dott.ssa C. era titolare di una convenzione triennale con decorrenza 1 ottobre 1980, la quale escludeva espressamente la configurazione del rapporto di pubblico impiego; successivamente la stessa venne inquadrata nei ruoli nominativi regionali nella posizione funzionale di psicologo collaboratore a decorrere dal 30 aprile 1986 ai fini giuridici e a decorrere dal 1 luglio 1986 ai fini economici, "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità". Sulla base di tali circostanze di fatto deve escludersi che la ricorrente, quale animatrice psichiatrica titolare di un rapporto convenzionale, possa vantare la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, prima del suo inquadramento straordinario in ruolo ai sensi dell’art. 3 della legge di sanatoria n. 207 del 1985, attesa la mancanza, nello svolgimento dell’attività convenzionale, della subordinazione gerarchica costante e continuativa, della volontà dell’Amministrazione di incardinare il soggetto nella propria struttura organizzativa e dell’esclusività delle prestazioni, che costituiscono gli elementi essenziali per qualificare il rapporto di lavoro quale rapporto di pubblico impiego.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16538 Reato continuato e concorso formale

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nza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’assise appello di Catanzaro, giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza avanzata da M.M. e riconosceva la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna pronunziate da quella stessa Corte d’assise d’appello il 6.11.1998 e il 9.10.2009, rideterminando la pena in complessivi 14 anni di reclusione.

Osservava, a ragione, che dimostravano l’unicità del disegno criminoso l’arco temporale ristretto nel quale i reati erano stati consumati (anni (OMISSIS)), la natura ripetitiva degli episodi delittuosi, la riconducibilità degli stessi alla analoga matrice costituita, nell’ambito dell’inserimento organico nel sodalizio criminoso, dalla guerra di mafia instaurata tra i clan Pino – Sena e Perna – Pranno, come già riconosciuto nella seconda sentenza per altro coimputato.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata. Deduce violazione della legge penale dolendosi (come nel richiamato ricorso avverso la sentenza il 9.10.2009) della erronea motivazione in relazione soltanto al lasso temporale esistente tra i fatti e alla loro natura ripetitiva, mancando la dimostrazione di una progettazione originaria dei singoli reati e non potendo ricavarsi questa dalla generica riconducibilità degli analoghi delitti ad obiettivi inscrivibili nelle immutate logiche di contrapposizione tra gruppi mafiosi.

3. Ha prodotto quindi memoria la difesa, chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso, al limite dell’inammissibilità, appare infondato.

In diritto, è indubitabile che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implichi la reiterazione di condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Tuttavia la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte. Siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", e a non risultare necessaria per l’attenuazione del trattamento sanzionatolo nè in base alla lettera delle norme nè alla luce della loro ratio, porrebbe difatti l’istituto fuori dalla realtà, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro normale prevedibilità, quindi, solo per via approssimativa. Essenziale alla nozione normativa della "continuazione" è, invece, che ricorra una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. E la programmazione può essere ab origine anche non dettagliata, purchè i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Dal punto di vista probatorio è dunque soprattutto la unitarietà del fine concreto perseguito che svela la unitarietà del programma e in quest’ottica la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale fungono da indizi della assenza di interruzioni o soluzioni nella continuità della realizzazione del disegno originario:

ragionevolmente potendosi presumere in presenza di tali concorrenti condizioni che gli episodi successivi dettati da eguale intento non sono stati realizzati nel tempo a seguito dell’insorgenza di autonome, rinnovate, risoluzioni antidoverose.

Se dunque deve escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta soltanto sulla base dell’analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati, ovvero solamente in base all’unitarietà del contesto, o, ancora, avuto riguardo alla sola identità della spinta a delinquere, o alla sola brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi; deve però riconoscersi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sè e singolarmente preso "indizio necessario", aggiunto ad altro incrementa la possibilità che i fatti siano riconducibili ad un medesimo disegno criminoso: in proporzione logica e probabilisticamente esponenziale corrispondente all’aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.

2. Nel caso di specie l’apprezzamento del giudice dell’esecuzione in ordine alla riconducibilità dei diversi reati ad un unitario e originario disegno criminoso è stata dunque correttamente fondato sulla concorrente considerazione del ristretto ambito temporale, della serialità dei delitti, della riconducibilità di tutti alla guerra di mafia in corso all’epoca dei fatti. E la valutazione che ne è scaturita, afferendo al merito ed essendo stata plausibilmente e logicamente giustificata, è insindacabile in questa sede.

Mentre il Procuratore generale ricorrente neppure oppone specifici argomenti di segno opposto non valutati e, in tesi astratta, decisivi.

3. Conclusivamente, il ricorso non può che essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 18455 Crediti privilegiati

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Svolgimento del processo

Lo studio legale associato avv. Aniello GAROFALO proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento COMPUTER SUPPORT ITALCARD s.r.l. per ottenere l’ammissione al rango privilegiato, ex art. 2751 bis c.c., n. 2, del proprio credito derivante da attività professionale, riconosciuto al chirografo dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti.

Con decreto 22 dicembre 2008 il Tribunale di Milano respingeva l’opposizione, motivando che il fenomeno dell’associazione tra professionisti dava vita ad un organismo collettivo dotato di struttura organizzativa che non consentiva la concessione del privilegio: riconosciuto solo al singolo professionista dalla norma invocata, insuscettibile di estensione analogica.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, lo studio associato avv. Aniello Garofalo, deducendo la violazione di legge, dal momento che, nella specie, la prestazione professionale restava di natura personale e che lo studio associato, che comprendeva solo due avvocati, non poteva essere assimilato ad un’impresa.

La curatela del fallimento Computer Support Italcard s.r.l. in liquidazione non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 30 giugno 2011 il procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Premessa l’inammissibilità della legittimazione attiva concorrente del singolo professionista e dello studio legale associato ad esigere il pagamento, o come nella specie, l’ammissione al passivo del fallimento del debitore, si osserva come la proposizione della domanda da parte dello studio associato lasci presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale: e dunque, l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2. In caso diverso, infatti, titolare del credito sarebbe il professionista, legittimato ad causam, anche se il contratto sia stato stipulato, formalmente, tra cliente e studio associato.

Ne consegue che appare corretta la decisione del Tribunale di Milano, anche se ne deve correggere la motivazione, dal momento che il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere a priori, potendo essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. In assenza di tale presupposto specifico, che dal testo del decreto impugnato del Tribunale di Milano non risulta allegato in sede di edictio actionis, nè si può certo considerare, in astratto, effetto legale o naturale della partecipazione del professionista allo studio associato, quest’ultimo, quale autonomo centro di interessi, non ha diritto all’ammissione al rango privilegiato, non essendo assimilabile al soggetto individuale favorito dall’art. 2751 bis, n. 2: norma, insuscettibile di estensione analogica, quale jus singolare (art. 14 disp. gen.).
P.Q.M.

– Rigetta il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 26-05-2011, n. 4767 Graduatoria

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a seguito di ordinanza istruttoria di questa Sezione n.1201 del 2011, l’Amministrazione ha rappresentato che con delibera n. 346/PER del 14 aprile 2011, ha disposto la ricostituzione della Commissione esaminatrice al fine di predisporre la relazione illustrativa richiesta dalla predetta ordinanza istruttoria di questo Tribunale;

Ritenuto, altresì, che nelle due sedute del 18 aprile 2011 e del successivo 2 maggio (verbali nn. 1 e 2) la Commissione ha, dapprima, chiarito l’applicazione dei criteri per la sottocategoria del coordinamento di strutture e, successivamente, ha riesaminato la documentazione relativa agli incarichi di coordinamento della ricorrente, rilevando un errore materiale nella precedente trascrizione del punteggio assegnatole, vale a dire il punteggio è risultato essere di punti 3 e non 1,5, come erroneamente riportato nella scheda di valutazione, facente parte integrante del verbale n. 9 del 19 ottobre 2010, sicché il punteggio per i titoli della ricorrente è di 51 punti invece di 49,5, precedentemente assegnati, con un punteggio complessivo pari a punti 79.

Considerato, quindi, che la Commissione ha riformulato la graduatoria finale di merito, dalla quale emerge che la ricorrente, collocandosi al quinto posto, è risultata vincitrice.

Considerato, infine, che seguito di ciò, le parti concordemente, dichiarano la cessazione della materia del contendere.

Ciò stante non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere

Le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Istituto Nazionale di Statistica al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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