Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2010) 04-02-2011, n. 4162 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 20 gennaio 2010, parzialmente riformando la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 18 settembre 2008 nei confronti di D.G.L. e C.A., dichiarati colpevoli del reato di rapina impropria aggravata, riduceva la pena inflitta a ciascuno nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 500 di multa.

Secondo l’imputazione, modificata su richiesta del p.m. con assorbimento dell’autonoma contestazione di violenza privata, i suddetti, in concorso tra loro e con F.F., sottraevano a P.O. con destrezza una borsa e adoperavano violenza nei di lei confronti, consistita nel tentativo di investirla con un’autovettura, e nei confronti di Z.L., di cui speronavano l’autovettura, per assicurarsi il possesso della refurtiva.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati personalmente.

C. deduce:

1) mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonchè erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p., e art. 625 c.p.. Il ricorrente ravvisa contraddittorietà tra le dichiarazioni del teste Z.L. e quelle della persona offesa, soprattutto in ordine alla partecipazione al delitto di due o tre persone; inoltre, gli stessi coimputati avevano dichiarato che esso ricorrente al momento dell’azione delittuosa stava dormendo.

Anche ammettendo che esso C. sia l’autore materiale dello spossessamento della borsa ai danni della P., nessun teste lo avrebbe visto incitare il F., che per la fuga si poneva alla guida dell’autovettura, ad investire la persona offesa, e, quindi, non potrebbero attribuirsi ad esso condotte indipendenti dalla sua volontà, con la conseguenza che al più potrebbe considerarsi responsabile ai sensi dell’art. 116 c.p., D.G., dopo aver ricordato che in sede di interrogatorio aveva confessato il furto, negando il coinvolgimento di C., formula nei confronti della sentenza impugnata censure analoghe a quelle proposte dal C. di mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonchè erronea applicazione della legge penale, ritenendo che al più potrebbe ritenersi responsabile del delitto contestato solo ai sensi dell’art. 116 c.p..
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. Premesso che le valutazioni dei giudici di merito dei due gradi di giudizio, non essendovi difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile, deve ribadirsi, con la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte, Sez. Un., 30/4 – 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in particolare, osservando che "la dinamica dei fatti descritta e l’assenza di ogni elemento contrario o dissonante, consentono di escludere in modo deciso che anche uno solo dei tre volesse una fattispecie diversa da quella poi in concreto messa in atto dagli altri due suoi concorrenti e dunque possa giovarsi del più lieve trattamento di cui all’art. 116 c.p., comma 2; certamente non può invocarlo F., che guidava l’auto e pose essere i fatti di violenza ai danni dapprima della vittima P. O., provando ad investirla e poi di Z.L., spingendolo fuori strada con l’auto. Allo stesso modo la condivisione era totale sia per D.G., che era in auto in attesa con F. e dunque svolse la funzione di palo e subito dopo incitò la fuga, sia per C., che scese dalla macchina, si avvicinò alla P., le strappò la borsa la strattonò e subito dopo corse di nuovo dai suoi complici per scappare a bordo della Ford Ka, provando ad investire la persona offesa". Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi, al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-04-2011, n. 8066 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Torino, B.C. evocava in giudizio la TELECOM ITALIA spa e la TNT LOGISTICS ITALIA spa chiedendo:

a) che venisse accertato che il trasferimento del ramo d’azienda logistica della funzione acquisti di "domestic wireline" da TELECOM ITALIA spa alla TNT LOGISTICS ITALIA spa, comunicatole in data 27 febbraio 2003 e 1 marzo 2003, non costituiva trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.;

b) che venisse quindi dichiarata l’inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro alla TNT e dichiarata la permanente sussistenza del rapporto di lavoro con TELECOM ITALIA spa, con conseguente condanna di tale società a reintegrarla nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte fino al 27 febbraio 2003, il tutto con vittoria di spese.

Si costituivano sia la TELECOM ITALIA spa sia la TNT LOGISTICS ITALIA spa, chiedendo la reiezione del ricorso perchè infondato.

Escussi alcuni testi e sentite liberamente le parti, il Tribunale adito, con sentenza del 1 aprile 2005, dichiarava la nullità della cessione del contratto di lavoro della B. da TELECOM a TNT e che il rapporto di lavoro era quindi da intendersi proseguito fra la ricorrente e l’originaria datrice di lavoro ad ogni effetto di legge e di contratto, condannando TELECOM a rifondere alla B. le spese di lite e compensando invece le spese fra la ricorrente e la TNT. Avverso detta sentenza interponeva appello la TELECOM ITALIA spa, chiedendone l’integrale riforma. Si costituiva la B., resistendo al gravame. Con sentenza del 12 ottobre 2006 la Corte di appello di Torino respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società TELECOM ITALIA spa, affidato a tre motivi. Resiste la B. con controricorso. La TNT LOGISTIC ITALIA spa restava intimata.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della TNT LOGISTIC ITALIA in violazione dell’art. 331 c.p.c. Formulava apposito quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Il motivo è infondato.

Ed invero questa Corte ha già più volte affermato che nel caso in cui il lavoratore, agendo in giudizio, affermi l’esistenza del rapporto lavorativo con un datore di lavoro (nella specie, la società cedente il ramo d’azienda) e neghi il rapporto con altro datore (nella specie, la società cessionaria), non sussiste litisconsorzio necessario, in quanto il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo, nè alcuna situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un’utilità rivolgendosi ad una sola persona, ossia il vero datore di lavoro; in tal caso, l’accertamento negativo dell’altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato e l’eventuale contrasto tra giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di altra parte nel giudizio (Cass. n. 13171 del 2009, Cass. n. 25952 del 2005, Cass. n. 237 del 2003).

2. – Con secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., comma 5. La Corte d’Appello di Torino, lamentava che la società ricorrente, del tutto immotivatamente ed in violazione della chiara disposizione di cui all’art. 2112 c.c., comma 5, ha ritenuto insussistente il trasferimento del ramo d’azienda ed ha affermato che nel caso di specie si è verificato uno smembramento di un unico servizio.

Sennonchè questa affermazione non teneva conto della previsione di cui all’art. 2112 c.c., comma 5, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1, comma 1 secondo il quale per trasferimento d’azienda deve intendersi «qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali, il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità".

La Corte d’Appello di Torino violando, secondo la ricorrente, tale disposizione ha negato la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda sul solo presupposto che le attività relative ai negozi sociali sono rimaste in Telecom Italia S.p.A. Ma la circostanza che alcune attività fossero rimaste in Telecom Italia S.p.A., non conduceva alla conclusione affermata dalla Corte d’Appello Torino, vale a dire l’inesistenza del requisito della autonomia funzionale del ramo ceduto. La sentenza della Corte torinese si basava sull’errato preconcetto in base al quale tutti i settori dedicati ad attività di logistica, quasi solo perchè condividono la stessa nomenclatura, avrebbero dovuto essere oggetto trasferimento unitario ed in blocco. Formulava il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se si ha legittimo trasferimento di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., comma 5 in ipotesi di trasferimento di parte delle attività economiche organizzate, costituenti insieme ad altre un settore aziendale, ove permanga nelle attività trasferite la loro autonomia funzionale e la loro idoneità alla produzione di beni e servizi. Il motivo è inammissibile, posto che la soluzione del quesito, meramente riproduttivo della norma di legge, non risulta comunque risolutiva.

Deve innanzitutto evidenziarsi che, applicandosi nella specie l’art. 366 bis c.p.c., "la decisione della Corte di cassazione deve essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione" (Cass. sez. un. 9 marzo 2009 n. 5624).

Giova allora richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui "Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge, Cass. ord. n. 19769 del 2008, Cass. ord. n. 19892 del 2007.

Ed invero il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. ord. n. 4044 del 2009).

Nella specie il quesito si limita a riportare un precetto normativo, sicchè dalla risposta ad esso non discende alcuna conseguenza sulla impugnazione proposta.

3. – Con terzo motivo la società Telecom censura ancora la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., comma 5 in relazione alla preesistenza del ramo di azienda trasferito, formulando il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se il requisito della preesistenza dell’attività economica organizzata legittimante il trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c., comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1, comma 1 debba essere inteso come sussistenza, al momento del negozio traslativo, della presenza nelle attività trasferite di una autonomia funzionale già concretamente in esercizio e non meramente teorica o potenziale". Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già osservato, quanto al trasferimento di azienda precedente, come nella specie, la modifica normativa contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 che per "ramo d’azienda", ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla L. 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito. Ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all’attività rimasta alla società cessionarie, purchè esso mantenga, all’interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell’impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano fare parte del ramo d’azienda, sicchè, peraltro, i rapporti trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. senza necessità di un loro consenso, riguardano i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale (Cass. n. 2489 del 2008, Cass. n. 8017 del 2006). Nè vale richiamare, come fa la ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., la sentenza n. 21481 del 2009 di questa Corte, essendo in essa parimenti evidenziato che nell’ipotesi in esame "deve comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa".

Ora, già dalla lettura del quesito posto, emerge che l’autonomia funzionale dei beni e strutture oggetto del trasferimento non era in essere al momento del trasferimento, e dunque preesistente, ma solo teorica o potenziale.

La corte di merito ha comunque accertato che la funzione logistica, originariamente articolata in 4 strutture (Rete, Clienti Residenziali, Data. Com, Fonia Business), composta da 6 Centri di Raccolta cui si affiancavano 110 micro strutture (magazzini) e completata da un’attività impiegatizia di supporto, venne modificata nel febbraio-marzo 2002: dapprima accorpando le strutture Fonia Business e Data.Com nella struttura Rete che permase, con tale modificazione, assieme alla struttura "Utenti – Residenziali" e poi, nel marzo 2002, creandosi un’unica struttura logistica denominata "Domestic wireline". La corte ha osservato che, come si ricavava dal tenore dell’ipotesi di Accordo del 1 marzo 2003 e dalle lettere inviate alla B. oggetto del trasferimento non è stata l’intera struttura logistica denominata "Domestic Wireline", ma solo una parte di essa, quella relativa alla logistica della funzione "Acquisti di Domestic Wireline", ed ha precisato che la logistica della "rete" (Case Management) e quella dei "clienti privati", afferente l’amministrazione dei negozi TELECOM, non era stata oggetto di cessione. Risultava quindi acclarato che non si trattò di un trasferimento di ramo d’azienda, quanto piuttosto dello "smembramento di un "unico servizio", dal momento che, come risultato dall’istruttoria, anteriormente alla cessione non esistevano diversi rami, funzionalmente ed organizzativamente autonomi, inerenti l’uno la logistica concernente la rete, un altro la logistica concernente i "negozi sociali" (rimasti in TELECOM) ed un altro ancora la logistica afferente i negozi "affiliati" (ceduta a TNT), ma un’unica struttura che si occupava indifferentemente di tutti questi settori di logistica: del resto, estremamente significativo sotto questo profilo (ma anche sotto quello dell’appartenenza della B. al "ramo" ceduto) è il dato che, anteriormente alla cessione, l’appellata venne occupata dapprima nell’ambito della logistica della "rete" per circa due mesi, poi anche in quella dei "clienti privati" e, successivamente, fino al febbraio/marzo 2003 (epoca del trasferimento) sempre della logistica dei "clienti privati" che comprendeva sia la logistica dei negozi "sociali" sia quella dei negozi "affiliati", come emergeva dalla, deposizioni testimoniali.

Doveva pertanto escludersi che nella specie potesse configurarsi una ipotesi di cessione di ramo d’azienda nel senso di trasferimento di una entità, non soltanto organizzativamente e funzionalmente autonoma, ma anche preesistente alla cessione e che quindi, al momento del trasferimento, ha conservato la propria identità, risultando al contrario che il "ramo ceduto" sia stato proprio individuato ed identificato come tale solo al momento del trasferimento.

La ricorrente non contesta adeguatamente gli accertamenti compiuti dalla corte di merito, che, risultando logici e congruamente motivati, non appaiono censurabili in questa sede.

4. – Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 40,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ersamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 4 maggio 2010, depositata in cancelleria il 4 maggio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di M.S. avverso il Decreto 20 novembre 2009 del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che gli imponeva la sorveglianza particolare L. 26 luglio 1975, n. 354, ex artt. 14 bis e 14 ter.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il M. chiedendone l’annullamento ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 1 ter per erronea applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14 ter e per omessa motivazione e illogicità e contraddittorietà della stessa come risulta dal testo del provvedimento e dalla documentazione acquisita. Chiariva di aver subito l’applicazione del regime di sorveglianza particolare a causa di tre episodi di contestata condotta irregolare intramuraria uno dei quali (quello del (OMISSIS)) era stato smentito dalla prodotta documentazione, mentre gli altri due (quelli del (OMISSIS)) non erano da ritenersi sufficienti per giustificare l’applicazione del regime in questione, ancorchè quello del 4 settembre 2009 si connotasse per una certa gravità.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1 – Occorre premettere che l’istituto della sorveglianza particolare è atto discrezionale (come si evince al tenore della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14 bis che fa riferimento alla possibilità della sottoposizione del regime e dalle stesse finalità dell’istituto stesso) che è previsto quale rimedio extra ordinerà di tutela di gravi situazioni di ordine pubblico intramurario che esorbitano dai casi ordinali di sicurezza. I destinatari vanno individuati nei condannati che compromettono con la loro condotta la sicurezza o turbano l’ordine degli istituti ove sono custoditi, che con violenza o minaccia impediscano le attività degli altri detenuti, che nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione di altri detenuti nei loro confronti, ipotesi tutte riconducibili alla prevenzione sociale diretta a garantire le condizioni tranquillità all’interno delle struttura carceraria. Le condotte vietate devono avere carattere di reiterazione e non essere episodiche od occasionali.

3.1.2 – Ciò posto, si osserva che le doglianze avanzate dal ricorrente attengono a una rilettura del dato istruttorio già ampiamente esaminato dal Tribunale di Sorveglianza con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici dando conto dell’iter logico argomentativo seguito. Non è pertanto ravvisatale sul punto nè un difetto di motivazione nè un’ipotesi di motivazione apparente atteso che il giudice ha fatto specifico riferimento alla reiterazione del comportamento ostile del detenuto che si è esplicitato, quanto in particolare all’episodio del 4 settembre, come riconosciuto del resto dallo stesso richiedente in ricorso, con manifestazioni palesi di aggressività e violenza tali da far ritenere sussistenti, nella loro reiterazione e per la connotazione assunta, i presupposti per l’applicazione del regime di sorveglianza particolare.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 23-03-2011, n. 11670 Violazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Procura della Repubblica di Lecce ha esercitato l’azione penale nei confronti di più imputati, tra cui gli odierni ricorrenti, perchè ritenuti responsabili di condotte di frode fiscale riconducigli alle modalità proprie delle cd. "frodi carosello".

A parere dell’accusa, infatti, alcune società che operano nel settore del commercio interno di auto avrebbero ottenuto vantaggi fiscali e tributari grazie ad un meccanismo di importazione di vetture da Paesi comunitari che prevede l’intervento di una società che agisce quale intermediario fittizio, importando formalmente le vetture destinate ai veri acquirenti e trattenendo su di sè un debito IVA che programmaticamente non viene poi assolto.

Gli odierni ricorrenti, quali titolari ciascuno di una delle società che risultano destinatario finali del meccanismo, sono stati ritenuti dalla pubblica accusa responsabili del reato di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, venendo contestate all’intermediario fittizio, il Sig. Z., il corrispondente reato previsto dal successivo art. 8 della medesima legge.

Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha disposto non doversi procedere nei confronti dei due ricorrenti. Afferma il Giudice che alla luce del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 18 e 21 può parlarsi di fatturazione soggettivamente inesistente solo nell’ipotesi che la documentazione non corrisponda ai soggetti economici che effettivamente operarono la transazione commerciale, con la conseguenza che non possono essere considerate fittizie le fatture contestate ai due imputati che posero in essere realmente l’operazione commerciale con il Sig. Z., come risulta dalla documentazione contabile.

Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Afferma il ricorrente che la sentenza contiene l’errata applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, lett. a) e d), e art. 2.

Sussisterebbe, infatti, la prova che la ditta Zamparelli era del tutto priva di strutture e di mezzi idonei a sostenere il vasto commercio risultante dalla documentazione contabile e fiscale e che il suo compito era esclusivamente quello di effettuare le importazioni delle vetture e di provvedere quindi a trasferire le vetture al reale destinatario, facendo così sorgere a proprio carico il relativo debito IVA che non avrebbe invece soddisfatto. Tale meccanismo permetteva ai reali destinatari dell’importazione, cioè gli odierni ricorrenti, di ottenere dal venditore condizioni commerciali vantaggiose proprio grazie alla fittizia interposizione della ditta. Sussistono, dunque, proprio in relazione al regime IVA alle importazioni e alle modalità della frode gli estremi per il rinvio a giudizio degli imputati.

Con memoria difensiva datata 11 Gennaio 2011 la Difesa della Sig.ra G. prospetta ala inammissibilità del ricorso in relazione al vizio previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. e), non essendo consentito sollecitare il giudice di legittimità ad una diversa lettura del materiale probatorio, con la conseguenza che non può essere messa in dubbio la ricostruzione dei fatti operata dal giudice e posta a fondamento della sentenza impugnata dalla Procura della Repubblica.

OSSERVA Ritiene la Corte che la Difesa della Sig.ra G. abbia correttamente richiamato i principi che presiedono al sindacato del giudice di legittimità e che impediscono in tale sede di riesaminare il materiale probatorio e giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso del Pubblico Ministero non può, dunque, essere preso in esame sotto il profilo della ricostruzione accolta dal Giudice dell’udienza preliminare.

Tuttavia, la Corte valuta che la sentenza impugnata sia viziata da errata applicazione delle disposizioni normative e contenga un non condivisibile principio di diritto.

Si legge in motivazione che la sentenza di non luogo a procedere trova un duplice fondamento: a) la disposizione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9, che esclude l’ipotesi di concorso dell’utilizzatore delle fatture nella condotta illecita dell’emittente; b) le previsioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 16 e ss. che impongono ai contribuenti di emettere ed utilizzare fatture indicanti i soggetti che hanno dato corso all’operazione commerciale.

Osserva la Corte che l’impostazione accolta dal Giudice dell’udienza preliminare non si confronta con l’ipotesi formulata in contestazione, che concerne l’esistenza di un soggetto, la ditta Zamparelli, che non può essere considerata l’effettivo interlocutore commerciale dei venditori esteri in quanto difettava radicalmente delle strutture e dei mezzi necessari per attuare un’attività di commercio internazionale di un numero elevato di vetture. Si tratta infatti, di ipotesi che si fonda sul presupposto che l’intermediario rispondesse al compito, tipico delle cd. "frodi carosello", di interrompere la catena dei trasferimenti del debito dell’Iva e di sottrarre in tal modo l’imposta al versamento alla casse dello Stato con lo scopo di favorire economicamente i reali beneficiari dell’intera operazione.

La prospettiva accusatoria individua le operazioni commerciali tra la ditta Zamparelli e le ditte dei ricorrenti come strumento preordinato per evitare il rapporto diretto tra gli effettivi venditori delle auto (i soggetti esteri) e gli effettivi acquirenti (le ditte dei ricorrenti) e per introdurre nella catena commerciale un fattore illecito di vantaggio che consente di lucrare il risparmio di Iva (non versata all’Erario) e di permettere agli effettivi acquirenti condizioni vantaggiose di vendita ai privati.

Tale ricostruzione dei fatti, che la pubblica accusa ha sottoposto al vaglio del giudice, non può essere disattesa sul presupposto, in sè errato, che la coincidenza fra i soggetti indicati in fattura e i soggetti che hanno dato corso ai pagamenti escluda in radice l’esistenza dell’illecito di soggettiva falsità delle fatture. Tale ragionamento, adottato del giudice nella sentenza impugnata, escluderebbe in radice che la preordinata interposizione fittizia di persona possa costituire fatto penalmente rilevante per coloro che delle operazioni commerciali sono, secondo l’accusa, i promotori e gli effettivi beneficiari, arrestandosi la sfera di punibilità al solo intermediario di comodo e, per di più, esclusivamente per le violazioni connesse al mancato versamento dell’imposta.

La Corte ritiene che tale interpretazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 1, 2 e 8 sia errata e che le condotte riconducigli alle cd. "frodi carosello" possano in via di principio dare origine a responsabilità anche per le persone che ricevono ed utilizzano le fatture emesse dall’intermediario di comodo, ovviamente a condizione che sia fornita la prova della consapevole partecipazione di tali persone al meccanismo fraudolento.

Conclusivamente, ricostruite le operazioni commerciali nei termini esposti nella sentenza impugnata, la decisione di non doversi procedere nei confronti degli imputati risulta illogica e non conforme alla "ratio" del sistema normativo che mira a sanzionare tutte le condotte che in modo fraudolento non facciano corrispondere alla formazione di un credito IVA la formazione di un corrispondente debito d’imposta che venga poi onorato e, in tal modo, creino un danno o un pericolo per l’Erario.

Tale conclusione trova un proprio fondamento anche nell’esistenza di un generale obbligo degli Stati membri di evitare frodi in materia di IVA che abbiano riflessi anche sul bilancio comunitario (oggi dell’Unione Europea), obbligo che non troverebbe alcuna risposta nell’impostazione interpretativa delle norme adottata dalla sentenza impugnata.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte annulla senza rinvio al sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.