Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I fatti di causa sono così ricostruiti nella sentenza impugnata.
Con citazione notificata nel luglio 2001 B.R. propose opposizione al precetto notificatogli a istanza di Immobiliare D. xxx s.r.l. e de xxx s.r.l., al fine di ottenere il rilascio di un capannone artigianale, con annessa area di pertinenza, sito in (OMISSIS). Espose che il Tribunale di xxx, con sentenza n. 1067/1994 confermata in appello, lo aveva condannato a rilasciare il predetto immobile in favore di xxx s.r.l. e che, notificato titolo e precetto il 27 ottobre 1997, l’escomio era stato eseguito il 15 dicembre 1997.
Dedusse anche l’esponente che successivamente la società xxx aveva venduto il cespite a Immobiliare D. xxx; che questa si era impegnata a cedergli, entro il 1 ottobre 2001, la metà del capannone per il prezzo di L. 600.000.000 da versare ratealmente e con saldo al rogito; che, in forza di tale accordo, egli era stato nuovamente immesso nel possesso della porzione di immobile oggetto della promessa di vendita; che la pacifica convivenza tra le parti era stata interrotta dal suo rifiuto di versare ulteriori acconti sul prezzo pattuito prima della stipula del definitivo; che, invero, a fronte di tale diniego, le esecutanti gli avevano intimato l’impugnato precetto.
Sulla base di siffatte premesse, dedotto che una delle convenute, xxx s.r.l., non più proprietaria dell’immobile, era carente di legittimazione attiva e che, in ogni caso, entrambe non avevano diritto di procedere all’esecuzione forzata in forza dell’originario provvedimento di rilascio, essendo stato lo stesso, a suo tempo, eseguito; che attualmente egli aveva la disponibilità di parte del capannone in contestazione grazie ad accordi successivi e a un titolo diverso da quello in relazione al quale era stata emessa la sentenza che si voleva portare ad esecuzione; che di tale pronuncia le controparti erano riuscite a farsi rilasciare una seconda copia in forma esecutiva, in palese violazione dell’art. 486 cod. proc. civ., chiedeva l’opponente che venisse accertata l’inesistenza del diritto delle stesse a procedere ad esecuzione forzata.
Costituitesi in giudizio, Immobiliare D. xxx s.r.l. e xxx s.r.l. contestarono la domanda, deducendo, in sostanza, che al momento dell’esecuzione del rilascio nel capannone vi erano macchinari costituenti l’azienda di xxx s.r.l., della quale era amministratrice A.M., moglie del B.; che questa aveva assunto l’impegno di rilasciare il capannone entro il 15 gennaio 1998, promessa in realtà non mantenuta, tanto vero che nel marzo successivo aveva venduto gran parte dei predetti attrezzi a Immobiliare D. xxx; che, in realtà, la somma versata in pagamento degli stessi era stata mutuata dalla simulata acquirente alla simulata alienante, la quale avrebbe dovuto restituirla al più presto, ricomprando i beni aziendali, oggetto dell’alienazione; che successivamente, concretizzatosi nel marzo del 2001 il progetto imprenditoriale in vista del quale Immobilare D. xxx aveva acquistato il capannone, l’amministratore della società aveva invitato il B. a restituire il prezzo dei macchinari e a rilasciare l’immobile, invito rimasto inadempiuto.
Nel giudizio intervenne xxx di xxx di xxx & C. s.a.s., contestando la legittimità del mezzo azionato.
Con sentenza del 10 giugno 2003 il Tribunale di xxx rigettò sia l’opposizione che le domande risarcitorie avanzate da B. R. e dalla intervenuta xxx. Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Brescia, in data 7 maggio 2007, ha dichiarato l’inesistenza del diritto di xxx s.r.l. e di Immobiliare D. xxx s.r.l. a procedere all’esecuzione del provvedimento di rilascio intimato con il precetto opposto e ha altresì condannato le stesse al risarcimento dei danni in favore di xxx di xxx Industriale, da liquidarsi in separato giudizio.
Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha rilevato che nel verbale in data 15 dicembre 1992, relativo alle operazioni poste in essere per la esecuzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di xxx, l’ufficiale giudiziario, dato atto della presenza nell’immobile della signora A. e dell’impegno della stessa di rilasciare il bene entro e non oltre il 15 gennaio 1998, effettuato l’inventario dei macchinari presenti e nominato D.P. custode degli stessi, aveva dichiarato "sfrattato dall’immobile il signor B.R. e tutti gli occupanti, diffidandoli a non più accedervi, incorrendo, in difetto, nelle sanzioni di legge", contestualmente immettendo "nel possesso (…) la società xxx in persona del suo legale rappresentante pro tempore".
Sulla base di tanto, ha affermato il decidente che il titolo esecutivo oggetto del precetto aveva avuto compiuta esecuzione, segnatamente rimarcando che su tale, incontrovertibile rilievo, neppure contestato dagli opposti, non poteva influire il rilascio di altra copia in forma esecutiva.
Ha poi aggiunto che dalle risultanze probatorie acquisite, e segnatamente dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di Immobiliare D. xxx nel corso dell’interrogatorio formale, era emerso che B.R. era rientrato nella disponibilità dell’immobile dal quale era stato sfrattato; che il godimento del cespite era stato concesso agli appellanti dalla società, la quale conosceva perfettamente l’utilizzazione che il B. e xxx avrebbero fatto della porzione di capannone loro concessa in godimento; che, ai fini della decisione, non era rilevante stabilire se per l’utilizzazione del bene fosse stato pattuito un compenso o se essa avvenisse a titolo di comodato; che trovandosi il B. legittimamente nella detenzione dell’immobile in virtù di un fatto successivo alla esecuzione, andava affermata l’inesistenza del diritto degli appellanti a procedere ad esecuzione forzata.
Infine, relativamente alle domanda risarcitorie, ha affermato la Corte d’appello che, mentre in ordine a quella proposta da B. R. andava confermato il giudizio di tardività formulato dal Tribunale, la domanda di condanna generica spiegata da xxx nell’atto di intervento doveva ritenersi tempestiva, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le preclusioni sancite dall’art. 268 cod. proc. civ., non si estendevano all’attività assertiva del terzo. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Immobiliare D. xxx s.r.l., formulando quattro motivi illustrati anche da memoria e notificando l’atto a B. R., a xxx di xxx Industriale s.a.s. di xxx & C. nonchè a xxx s.r.l..
Resistono con controricorso B.R. e xxx di xxx Industriale s.a.s..
Motivi della decisione
1 Premette l’impugnante che tra le parti era intervenuto un valido negozio conciliativo in forza del quale Immobiliare D. xxx si era obbligata a non più usare il titolo esecutivo precettato e i B. a rilasciare, entro certi termini contestualmente indicati, l’immobile. In tale contesto la ricorrente non aveva alcun interesse a contestare nel merito l’accertamento della Corte d’appello in ordine alla illegittimità dell’uso, da parte di Immobiliare D. xxx, del titolo esecutivo a suo tempo precettato, posto che tale titolo era stato travolto e rinunciato con la conciliazione giudiziale.
2.1 Nello specifico, con il primo motivo, l’impugnante lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assume che, costituendosi nel giudizio di appello, aveva dedotto che l’esecuzione forzata a suo tempo iniziata era stata subito abbandonata, a seguito di conciliazione giudiziaria intervenuta nella causa di opposizione all’esecuzione, di talchè gli occupanti avevano rilasciato l’immobile in adempimento della promessa fatta in quella sede, senza che il vecchio titolo esecutivo venisse usato da alcun ufficiale giudiziario. E su tale specifica eccezione il giudice di merito non si era affatto pronunciato.
2.2 Con il secondo mezzo denuncia vizi motivazionali in relazione a un fatto controverso e decisivo. Sostiene che l’oggetto del contendere era l’interpretazione dell’avvenuta conciliazione, nella quale le parti avevano dichiarato di rinunciare alle rispettive pretese … impregiudicate tutte le questioni fatte valere nella causa di opposizione a precetto e nella causa pendente ex art. 2932 cod. civ..
3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro intrinseca connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
Valga al riguardo considerare che, in ragione della data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), e in base al comb. disp. del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, il ricorso deve ritenersi soggetto, quanto alla sua formulazione, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg., nel testo risultante dal menzionato d.lgs. n. 40 del 2006. In base a tali norme, e segnatamente, in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione della censura va completata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).
4 Nella fattispecie i motivi in esame, con i quali si denunciano vizi motivazionali, mancano totalmente del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) volto a circoscrivere puntualmente i limiti delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione demandata alla Corte (confr. Cass. civ. 1 ottobre 2007, n. 20603).
5 Sotto altro, concorrente profilo va poi osservato che l’impugnante, contestando l’interpretazione data dal giudice di merito dell’avvenuta conciliazione giudiziale, avrebbe dovuto, in ottemperanza agli oneri imposti dal principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, sia specificarne adeguatamente il contenuto, sia indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo processuale. Non è superfluo in proposito ricordare che le sezioni unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (confr.
Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).
Ora, nella fattispecie, siffatto contenuto espositivo del ricorso è del tutto omesso.
7 In realtà, la doglianza, avendo ad oggetto l’omessa pronunzia su eccezioni formulate dalla parte, doveva essere proposta come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4. Si ricorda, in proposito che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione resa al riguardo. Al contempo, solo la corretta deduzione della doglianza ex art. 112 cod. proc. civ., consente al giudice di legittimità l’esame degli atti dei giudizio al fine di verificarne la fondatezza (confr.
Cass. civ. 24 febbraio 2004, n. 3646; Cass. civ. 23 gennaio 2004, n. 1170; Cass. civ. 17 ottobre 2003, n. 15555; Cass. civ. S.U. 14 gennaio 1992, n. 369).
8 Con il terzo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 1595 cod. civ.. Sostiene che Sistemi di xxx, dichiaratasi semplice inquilina di B.R., non era legittimata a proporre domande concernenti la sussistenza o l’insussistenza del rapporto tra il suo dante causa e il locatore.
Formula quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di stabilire "che il sublocatario detentore dell’immobile non ha legittimazione a eccepire contro il dante causa del suo locatore l’invalidità del titolo che impone a quest’ultimo – e conseguentemente di fatto anche a lui – il rilascio dell’immobile occupato".
9 Anche tali critiche sono destituite di ogni fondamento. A prescindere dalla palese inidoneità del quesito formulato dal ricorrente, in ragione della sua inemendabile astrattezza e dell’assenza di qualsivoglia riferimento alla diversa regula iuris applicata dal giudice di merito, sta di fatto che, nel giudizio di opposizione a precetto, xxx di xxx Industriale s.a.s. di xxx & C. è chiaramente intervenuta ad adiuvandum, al fine di corroborare la linea difensiva di B. R., volta a contrastare il diritto delle controparti di procedere in executivis, e tanto nell’esercizio di una legittimazione pacificamente riconosciutagli dalla giurisprudenza di questa Corte (confr. Cass. civ. 10 novembre 1998, n. 11324; Cass. civ. 8 novembre 2007, n. 23302).
10 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 278 cod. proc. civ.. Sostiene che la domanda di Sistema di xxx s.a.s. al risarcimento dei danni era stata, nel corso del giudizio, illegittimamente trasformata da domanda specifica a domanda generica, senza il consenso della controparte, di talchè la relativa richiesta era inaccoglibile e la domanda, non suffragata da alcun elemento di prova, doveva essere rigettata.
10 La doglianza è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondata.
Con essa, per vero, l’impugnante prospetta una questione del tutto nuova, di talchè, in applicazione del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione devono riguardare problematiche già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello e in applicazione del criterio dell’autosufficienza, già innanzi richiamato, aveva non solo l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).
A ciò aggiungasi che la condanna generica al risarcimento del danno postula, quale presupposto necessario e sufficiente della pronuncia, l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato quello, riservato al giudice della liquidazione, dell’esistenza e dell’entità del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato sull’an debeatur. La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che tale principio trova applicazione non solo nella ipotesi specificamente prevista dall’art. 278 cod. proc. civ. – in cui, risultando accertata la sussistenza di un diritto, ma essendo controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice, su istanza di parte, si limiti a pronunciare, con sentenza non definitiva, la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione; ma altresì nel caso in cui l’attore proponga ab origine domanda limitata alla sola condanna generica, riservando a separato giudizio la richiesta di determinazione della prestazione dovuta. Nè la proponibilità di siffatta domanda è subordinata alla condizione che essa si fondi su di un accordo con il convenuto, comunque ravvisabile, anche tacitamente, nell’assenza di opposizione, posto che la domanda stessa costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall’ordinamento e che è configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’attore al suo accoglimento.
Rispetto a tale domanda, sussiste peraltro certamente l’interesse del convenuto alla negazione dell’esistenza attuale del danno, e quindi alla proposizione di una domanda di accertamento negativo dello stesso (confr. Cass. civ. 22 novembre 2000, n. 15066). Ma, nella fattispecie, l’impugnante neppure ha prospettato di avere proposto una istanza di tal fatta.
In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012
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