T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 112

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un extracomunitario che ha chiesto l’emersione e se la è vista negare per l’esistenza d una condanna ex art. 14 d.lgs. 286/98,

– sulla idoneità della sentenza di condanna per art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/98 a costituire precedente ostativo si richiama, utilizzando la tecnica del precedente conforme, quanto dedotto nella pronuncia di questo Tribunale, I sezione, n. 3921/2010 ed in tutti i successivi provvedimenti conformi,

– il ricorrente deduce però che occorreva una motivazione ulteriore in quanto la scoperta della condanna era intervenuta dopo la conclusione del procedimento amministrativo e la stipula del contratto di soggiorno, e quindi era assoggettabile ad una motivazione ulteriore per superare l’affidamento nel frattempo formatosi,

– ma nel caso in esame non v’era alcun affidamento formatosi, posto che la domanda di regolarizzazione era stata accolta sulla base dei presupposti autodichiarati dagli interessati, tra cui la inesistenza di sentenze di condanna,

– la dichiarazione falsa dell’interessato che trae in inganno l’amministrazione che concede un beneficio altrimenti non dovuto non genera alcun affidamento (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1189: "occorre una specifica comparazione fra l’interesse pubblico e quello privato solo nel caso in cui l’annullamento in via di autotutela della concessione edilizia discenda da errori di valutazione dovuti all’Amministrazione pubblica; detta comparazione non occorre invece quando l’annullamento sia derivato da comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l’Amministrazione ad emanare un atto risultato, poi, illegittimo"; conforme Tar Basilicata, sez. I, 10 aprile 2006, n. 238),

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500 (oltre accessori, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14819

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Svolgimento del processo
I fatti di causa sono così ricostruiti nella sentenza impugnata.
Con citazione notificata nel luglio 2001 B.R. propose opposizione al precetto notificatogli a istanza di Immobiliare D. xxx s.r.l. e de xxx s.r.l., al fine di ottenere il rilascio di un capannone artigianale, con annessa area di pertinenza, sito in (OMISSIS). Espose che il Tribunale di xxx, con sentenza n. 1067/1994 confermata in appello, lo aveva condannato a rilasciare il predetto immobile in favore di xxx s.r.l. e che, notificato titolo e precetto il 27 ottobre 1997, l’escomio era stato eseguito il 15 dicembre 1997.
Dedusse anche l’esponente che successivamente la società xxx aveva venduto il cespite a Immobiliare D. xxx; che questa si era impegnata a cedergli, entro il 1 ottobre 2001, la metà del capannone per il prezzo di L. 600.000.000 da versare ratealmente e con saldo al rogito; che, in forza di tale accordo, egli era stato nuovamente immesso nel possesso della porzione di immobile oggetto della promessa di vendita; che la pacifica convivenza tra le parti era stata interrotta dal suo rifiuto di versare ulteriori acconti sul prezzo pattuito prima della stipula del definitivo; che, invero, a fronte di tale diniego, le esecutanti gli avevano intimato l’impugnato precetto.
Sulla base di siffatte premesse, dedotto che una delle convenute, xxx s.r.l., non più proprietaria dell’immobile, era carente di legittimazione attiva e che, in ogni caso, entrambe non avevano diritto di procedere all’esecuzione forzata in forza dell’originario provvedimento di rilascio, essendo stato lo stesso, a suo tempo, eseguito; che attualmente egli aveva la disponibilità di parte del capannone in contestazione grazie ad accordi successivi e a un titolo diverso da quello in relazione al quale era stata emessa la sentenza che si voleva portare ad esecuzione; che di tale pronuncia le controparti erano riuscite a farsi rilasciare una seconda copia in forma esecutiva, in palese violazione dell’art. 486 cod. proc. civ., chiedeva l’opponente che venisse accertata l’inesistenza del diritto delle stesse a procedere ad esecuzione forzata.
Costituitesi in giudizio, Immobiliare D. xxx s.r.l. e xxx s.r.l. contestarono la domanda, deducendo, in sostanza, che al momento dell’esecuzione del rilascio nel capannone vi erano macchinari costituenti l’azienda di xxx s.r.l., della quale era amministratrice A.M., moglie del B.; che questa aveva assunto l’impegno di rilasciare il capannone entro il 15 gennaio 1998, promessa in realtà non mantenuta, tanto vero che nel marzo successivo aveva venduto gran parte dei predetti attrezzi a Immobiliare D. xxx; che, in realtà, la somma versata in pagamento degli stessi era stata mutuata dalla simulata acquirente alla simulata alienante, la quale avrebbe dovuto restituirla al più presto, ricomprando i beni aziendali, oggetto dell’alienazione; che successivamente, concretizzatosi nel marzo del 2001 il progetto imprenditoriale in vista del quale Immobilare D. xxx aveva acquistato il capannone, l’amministratore della società aveva invitato il B. a restituire il prezzo dei macchinari e a rilasciare l’immobile, invito rimasto inadempiuto.
Nel giudizio intervenne xxx di xxx di xxx & C. s.a.s., contestando la legittimità del mezzo azionato.
Con sentenza del 10 giugno 2003 il Tribunale di xxx rigettò sia l’opposizione che le domande risarcitorie avanzate da B. R. e dalla intervenuta xxx. Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Brescia, in data 7 maggio 2007, ha dichiarato l’inesistenza del diritto di xxx s.r.l. e di Immobiliare D. xxx s.r.l. a procedere all’esecuzione del provvedimento di rilascio intimato con il precetto opposto e ha altresì condannato le stesse al risarcimento dei danni in favore di xxx di xxx Industriale, da liquidarsi in separato giudizio.
Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha rilevato che nel verbale in data 15 dicembre 1992, relativo alle operazioni poste in essere per la esecuzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di xxx, l’ufficiale giudiziario, dato atto della presenza nell’immobile della signora A. e dell’impegno della stessa di rilasciare il bene entro e non oltre il 15 gennaio 1998, effettuato l’inventario dei macchinari presenti e nominato D.P. custode degli stessi, aveva dichiarato "sfrattato dall’immobile il signor B.R. e tutti gli occupanti, diffidandoli a non più accedervi, incorrendo, in difetto, nelle sanzioni di legge", contestualmente immettendo "nel possesso (…) la società xxx in persona del suo legale rappresentante pro tempore".
Sulla base di tanto, ha affermato il decidente che il titolo esecutivo oggetto del precetto aveva avuto compiuta esecuzione, segnatamente rimarcando che su tale, incontrovertibile rilievo, neppure contestato dagli opposti, non poteva influire il rilascio di altra copia in forma esecutiva.
Ha poi aggiunto che dalle risultanze probatorie acquisite, e segnatamente dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di Immobiliare D. xxx nel corso dell’interrogatorio formale, era emerso che B.R. era rientrato nella disponibilità dell’immobile dal quale era stato sfrattato; che il godimento del cespite era stato concesso agli appellanti dalla società, la quale conosceva perfettamente l’utilizzazione che il B. e xxx avrebbero fatto della porzione di capannone loro concessa in godimento; che, ai fini della decisione, non era rilevante stabilire se per l’utilizzazione del bene fosse stato pattuito un compenso o se essa avvenisse a titolo di comodato; che trovandosi il B. legittimamente nella detenzione dell’immobile in virtù di un fatto successivo alla esecuzione, andava affermata l’inesistenza del diritto degli appellanti a procedere ad esecuzione forzata.
Infine, relativamente alle domanda risarcitorie, ha affermato la Corte d’appello che, mentre in ordine a quella proposta da B. R. andava confermato il giudizio di tardività formulato dal Tribunale, la domanda di condanna generica spiegata da xxx nell’atto di intervento doveva ritenersi tempestiva, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le preclusioni sancite dall’art. 268 cod. proc. civ., non si estendevano all’attività assertiva del terzo. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Immobiliare D. xxx s.r.l., formulando quattro motivi illustrati anche da memoria e notificando l’atto a B. R., a xxx di xxx Industriale s.a.s. di xxx & C. nonchè a xxx s.r.l..
Resistono con controricorso B.R. e xxx di xxx Industriale s.a.s..
Motivi della decisione
1 Premette l’impugnante che tra le parti era intervenuto un valido negozio conciliativo in forza del quale Immobiliare D. xxx si era obbligata a non più usare il titolo esecutivo precettato e i B. a rilasciare, entro certi termini contestualmente indicati, l’immobile. In tale contesto la ricorrente non aveva alcun interesse a contestare nel merito l’accertamento della Corte d’appello in ordine alla illegittimità dell’uso, da parte di Immobiliare D. xxx, del titolo esecutivo a suo tempo precettato, posto che tale titolo era stato travolto e rinunciato con la conciliazione giudiziale.
2.1 Nello specifico, con il primo motivo, l’impugnante lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assume che, costituendosi nel giudizio di appello, aveva dedotto che l’esecuzione forzata a suo tempo iniziata era stata subito abbandonata, a seguito di conciliazione giudiziaria intervenuta nella causa di opposizione all’esecuzione, di talchè gli occupanti avevano rilasciato l’immobile in adempimento della promessa fatta in quella sede, senza che il vecchio titolo esecutivo venisse usato da alcun ufficiale giudiziario. E su tale specifica eccezione il giudice di merito non si era affatto pronunciato.
2.2 Con il secondo mezzo denuncia vizi motivazionali in relazione a un fatto controverso e decisivo. Sostiene che l’oggetto del contendere era l’interpretazione dell’avvenuta conciliazione, nella quale le parti avevano dichiarato di rinunciare alle rispettive pretese … impregiudicate tutte le questioni fatte valere nella causa di opposizione a precetto e nella causa pendente ex art. 2932 cod. civ..
3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro intrinseca connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
Valga al riguardo considerare che, in ragione della data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), e in base al comb. disp. del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, il ricorso deve ritenersi soggetto, quanto alla sua formulazione, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg., nel testo risultante dal menzionato d.lgs. n. 40 del 2006. In base a tali norme, e segnatamente, in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione della censura va completata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).
4 Nella fattispecie i motivi in esame, con i quali si denunciano vizi motivazionali, mancano totalmente del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) volto a circoscrivere puntualmente i limiti delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione demandata alla Corte (confr. Cass. civ. 1 ottobre 2007, n. 20603).
5 Sotto altro, concorrente profilo va poi osservato che l’impugnante, contestando l’interpretazione data dal giudice di merito dell’avvenuta conciliazione giudiziale, avrebbe dovuto, in ottemperanza agli oneri imposti dal principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, sia specificarne adeguatamente il contenuto, sia indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo processuale. Non è superfluo in proposito ricordare che le sezioni unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (confr.
Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).
Ora, nella fattispecie, siffatto contenuto espositivo del ricorso è del tutto omesso.
7 In realtà, la doglianza, avendo ad oggetto l’omessa pronunzia su eccezioni formulate dalla parte, doveva essere proposta come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4. Si ricorda, in proposito che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione resa al riguardo. Al contempo, solo la corretta deduzione della doglianza ex art. 112 cod. proc. civ., consente al giudice di legittimità l’esame degli atti dei giudizio al fine di verificarne la fondatezza (confr.
Cass. civ. 24 febbraio 2004, n. 3646; Cass. civ. 23 gennaio 2004, n. 1170; Cass. civ. 17 ottobre 2003, n. 15555; Cass. civ. S.U. 14 gennaio 1992, n. 369).
8 Con il terzo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 1595 cod. civ.. Sostiene che Sistemi di xxx, dichiaratasi semplice inquilina di B.R., non era legittimata a proporre domande concernenti la sussistenza o l’insussistenza del rapporto tra il suo dante causa e il locatore.
Formula quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di stabilire "che il sublocatario detentore dell’immobile non ha legittimazione a eccepire contro il dante causa del suo locatore l’invalidità del titolo che impone a quest’ultimo – e conseguentemente di fatto anche a lui – il rilascio dell’immobile occupato".
9 Anche tali critiche sono destituite di ogni fondamento. A prescindere dalla palese inidoneità del quesito formulato dal ricorrente, in ragione della sua inemendabile astrattezza e dell’assenza di qualsivoglia riferimento alla diversa regula iuris applicata dal giudice di merito, sta di fatto che, nel giudizio di opposizione a precetto, xxx di xxx Industriale s.a.s. di xxx & C. è chiaramente intervenuta ad adiuvandum, al fine di corroborare la linea difensiva di B. R., volta a contrastare il diritto delle controparti di procedere in executivis, e tanto nell’esercizio di una legittimazione pacificamente riconosciutagli dalla giurisprudenza di questa Corte (confr. Cass. civ. 10 novembre 1998, n. 11324; Cass. civ. 8 novembre 2007, n. 23302).
10 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 278 cod. proc. civ.. Sostiene che la domanda di Sistema di xxx s.a.s. al risarcimento dei danni era stata, nel corso del giudizio, illegittimamente trasformata da domanda specifica a domanda generica, senza il consenso della controparte, di talchè la relativa richiesta era inaccoglibile e la domanda, non suffragata da alcun elemento di prova, doveva essere rigettata.
10 La doglianza è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondata.
Con essa, per vero, l’impugnante prospetta una questione del tutto nuova, di talchè, in applicazione del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione devono riguardare problematiche già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello e in applicazione del criterio dell’autosufficienza, già innanzi richiamato, aveva non solo l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).
A ciò aggiungasi che la condanna generica al risarcimento del danno postula, quale presupposto necessario e sufficiente della pronuncia, l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato quello, riservato al giudice della liquidazione, dell’esistenza e dell’entità del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato sull’an debeatur. La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che tale principio trova applicazione non solo nella ipotesi specificamente prevista dall’art. 278 cod. proc. civ. – in cui, risultando accertata la sussistenza di un diritto, ma essendo controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice, su istanza di parte, si limiti a pronunciare, con sentenza non definitiva, la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione; ma altresì nel caso in cui l’attore proponga ab origine domanda limitata alla sola condanna generica, riservando a separato giudizio la richiesta di determinazione della prestazione dovuta. Nè la proponibilità di siffatta domanda è subordinata alla condizione che essa si fondi su di un accordo con il convenuto, comunque ravvisabile, anche tacitamente, nell’assenza di opposizione, posto che la domanda stessa costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall’ordinamento e che è configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’attore al suo accoglimento.
Rispetto a tale domanda, sussiste peraltro certamente l’interesse del convenuto alla negazione dell’esistenza attuale del danno, e quindi alla proposizione di una domanda di accertamento negativo dello stesso (confr. Cass. civ. 22 novembre 2000, n. 15066). Ma, nella fattispecie, l’impugnante neppure ha prospettato di avere proposto una istanza di tal fatta.
In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Pretura di Pontedera (Pisa) N. 23 – del 28-01-1999 Locazioni, disdetta, atto unilaterale, recettizio (2010-05-27)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Mediante atto notificato il 5.10.1995 B.G. e P.G.,proprietari dell’appartamento posto al primo piano d’un più ampio fabbricato in Palaia Loc.Baccanella,intimavano sfratto per finita locazione nei confronti del conduttore di detto immobile F.L.,citandolo per la relativa convalida all’udienza 24.11.1995.

A sostegno della domanda,gli istanti assumevano che al 30.6.95 era già venuto a scadenza il dedotto rapporto contrattuale,avendolo i precedenti proprietari dell’appartamento disdettato con raccomandata a.r. 28.12.94 sottoscritta peraltro dallo stesso F.per ricevuta.

Il F.spiegava rituale opposizione alla convalida eccependo che,avendo esso intimato ricevuto la lettera di disdetta solo il 3.1.95 (a lui fatta sottoscrivere per ricezione sulla copia ex adverso esibita nell’agosto dello stesso anno),la locazione s’era rinnovata al 30.6.99:l’opponente chiedeva pertanto la reiezione della domanda-in ipotesi-il relativo accoglimento solo per la scadenza indicata da esso conduttore ed infine-in estremo subordine-l’applicazione della proroga biennale ex art.11 della L.n.359/92.

In difetto di istanza ex art.665 c.p.c. veniva disposto il mutamento di rito a mente degli artt.667 e 426 c.p.c. e,previa escussione del teste P.C. (già responsabile dell’Ufficio Postale di Forcoli),all’odierna udienza la causa era decisa come da infrascritto dispositivo di cui era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ pacifico in giurisprudenza che la disdetta della locazione,formulata da una delle parti del rapporto locativo con lettera raccomandata a norma dell’art.3 della L.n.392/78,deve ritenersi dichiarazione unilaterale recettizia ed ha efficacia dal momento in cui la raccomandata stessa sia giunta o deve presumersi giunta a conoscenza del destinatario,con l’adempimento delle formalità connesse al recapito della missiva.

La sottoscrizione da parte del F.per ricevuta in calce alla copia della raccomandata n.5818 del 28.12.1994 esibita dagli attori-in difetto di contrari elementi ed in presenza di esplicita contestazione dell’intimato sull’epoca di tale sottoscrizione-devesi ovviamente presumere apposta successivamente alla spedizione della lettera stessa:non è dedotto nè avrebbe senso che la lettera di disdetta fosse stata prima sottoscritta per ricezione dal destinatario per poi essergli ugualmente spedita.

La missiva in questione (spedita dall’Ufficio Postale di Pontedera in data 28.12.94 e ritirata dal F.in data 3.1.1995) sarebbe pervenuta all’Ufficio Postale di Forcoli in data 30.12.1994 e ritirata dal portalettere per la distribuzione lo stesso giorno:stante l’assenza del destinatario al momento del recapito della lettera al suo domicilio,il portalettere avrebbe lasciato avviso di giacenza "Modello 26" (cfr. attestazione Poste Italiane-Filiale di Pisa Area Servizi Postali Prot.ASP/15228/LT del 15.6.1996).

Al riguardo,s’evidenzia che,mentre sulla data di spedizione e su quella di ritiro del plico in giacenza da parte del destinatario non vi sono dubbi sulla base delle risultanze istruttorie acquisite,la circostanza che l’avviso di giacenza sia stato effettivamente lasciato dal portalettere al recapito del F.sarebbe stato certificato dall’Amministrazione Postale-contrariamente a quanto argomentato dalla difesa di parte attrice in comparsa conclusionale-non già perchè di detto adempimento vi sia traccia nei registri di quest’ultima,bensì per il semplice fatto che "…..la raccomandata fu ritirata presso la sede dell’Ufficio Postale dall’interessato…." (V. deposizione teste escusso).

Ciò che infatti risulta dal "registro di consegna Modello 28" depositato presso l’Ufficio Postale di Forcoli è solo che il giorno 30.12.94 il portalettere avrebbe preso in carico la corrispondenza:rimane invece incerto se l’agente postale si sia recato ed abbia effettivamente rilasciato l’avviso in questione al domicilio dell’intimato il giorno 30.12.94 o in un altro giorno ricompreso tra tale data ed il 3.1.95.

Essendo impossibile reperire l’avviso predetto per verificarne l’emissione e la relativa data (in quanto per prassi viene distrutto al momento della consegna del plico-V.deposizione P.),non può neppure far fede il timbro postale con la data del 31.12.94 apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata de qua:tale timbro a data-come chiarito dal teste P.-deve infatti ritenersi erroneo "…per omesso aggiornamento…" in quanto la relativa apposizione presuppone la firma del destinatario per ricezione del plico.

La firma del destinatario sull’avviso di ricevimento della raccomandata esibita dagli intimanti veniva infatti senz’altro apposta il 3.1.95 (e non il 31.12.94),ossia al momento del ritiro della missiva stessa presso l’Ufficio Postale da parte dell’interessato:l’incomprensibile data "…31-94.." figurante sopra la firma del F.sull’avviso di ricevimento deve intendersi invero 3.1.95,sulla base delle risultanze del registro di consegna Modello 28-cfr. attestazione Poste Italiane-Filiale di Pisa Area Servizi Postali Prot.ASP/15228/LT del 15.6.1996).

In altri termini,non v’è certezza nè del rilascio dell’avviso di giacenza nè soprattutto della data in cui esso sarebbe stato rilasciato dal portalettere per il destinatario,non reperito presso il suo domicilio:non può infatti escludersi-come prospettato dall’opponente-che il ritiro del plico sia avvenuto da parte dell’interessato non già perchè reso edotto da un avviso di giacenza bensì perché semplicemente avvertito informalmente presso lo stesso Ufficio Postale di Forcoli,ipotesi anche questa plausibile per le modeste dimensioni dell’abitato servito da tale Ufficio.

Vale la pena evidenziare che l’ipotesi più verosimile rimane comunque quella che un avviso di giacenza sia stato lasciato al domicilio del Forconi,il quale ebbe così a presentarsi presso l’Ufficio Postale di Forcoli per ritirare il plico (cfr. Punto n.3 della su menzionata attestazione delle Poste 15.6.1996 e dep.P.):ciò che tuttavia non è tuttora provato nè a quanto pare è desumibile dai registri postali-si ripete-rimane comunque la data in cui sarebbe stato lasciato l’avviso di giacenza presso l’abitazione del Forconi.

Poichè tale data è collocabile tra il 30.12.1994 ed il 3.1.1995 devesi conseguentemente escludere la presunzione di conoscenza (cfr.art.1335 c.c.) della dichiarazione unilaterale formulata dai locatori con la citata raccomandata 28.12.94,in tempo utile per impedire alla data 30.6.95 la tacita rinnovazione del rapporto de quo ex art.3 della L. N.392/78 sino al 30.6.1999.

Devesi pertanto dichiarare che la locazione in oggetto verrà a scadenza alla data da ultimo menzionata,essendo comunque ricompresa tale pronuncia nelle conclusioni rassegnate dagli intimanti già con la memoria integrativa ex art.426 c.p.c. depositata il 10.4.1996:avuto riguardo ai criteri di cui all’art.56 della L.n.392/1978 si dispone opportunamente per il rilascio dell’immobile come da infrascritto dispositivo.

L’incertezza della fattispecie induce il giudicante a dichiarare interamente compensate le spese giudiziali inter partes.

P.Q.M.

Il Pretore,definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dagli intimanti B.G. e P.G. nei confronti dell’intimato F.L.,così provvede:

Dichiara che il rapporto di locazione dedotto in giudizio andrà a scadere il 30.6.1999 e-per l’effetto-ordina al F.L. di rilasciare alla piena e libera disponibilità degli intimanti l’immobile di cui in parte motiva entro e non oltre la data del 30.10.1999.

Dichiara interamente compensate le spese giudiziali tra le parti.

Pontedera,lì 28.1.1999

Il Collaboratore di Cancelleria Il Pretore

(Dr.L.Magnesa)

Depositata oggi 28 Gennaio 1999 in Cancelleria

Il Collaboratore di Cancelleria

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. I 27-10-2006, n. 23264 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – ATTIVITÀ FALLIMENTARI – AMMINISTRAZIONE -Beni soggetti a pubblica registrazione – Dichiarazione di fallimento

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Svolgimento del processo

B.G. e C.P. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Ministero della Finanze per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per avere acquistato un immobile da persona il cui fallimento non era stato annotato sul registri immobiliari, con la conseguenza che essi erano stati costretti a versare in via transattiva al fallimento, che intendeva far valere l’inefficacia dell’acquisto, la somma di L. 86.823.400. Il Ministero si costituiva deducendo la legittimità del rifiuto della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento ed indicava, quale unico responsabile dell’omissione il curatore fallimentare L.G., che, evocato in giudizio, contestava la sussistenza di una sua responsabilità.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 novembre 1998, condannava il Ministero al risarcimento dei danni e rigettava la domanda da esso proposta nei confronti del curatore.

Il Ministero delle Finanze proponeva appello, assumendo che legittimamente, in mancanza della nota di trascrizione, non redatta dal curatore, il Conservatore dei Registri immobiliari si era rifiutato di trascrivere la sentenza di fallimento e che, pertanto, il danno era da ascrivere solo, o quantomeno anche, alla condotta del curatore. La Corte territoriale rigettava il gravame, con sentenza dell’11 marzo 2002, osservando che; 1) l’unico onere gravante sul curatore del fallimento i quello ?notificare un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché aia annotato nei pubblici registri" e nella specie il curatore aveva regolarmente provveduto alla notifica dell’estratto; 2) l’annotazione (in realtà trascrizione) di cui alla L. Fall., art. 88 e prescritta nell’interesse pubblico e non nell’interesse dei creditori, già tutelati dal vincolo di indisponibilità decorrente dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento; 3) il Conservatore, quindi, si deve attivare sulla base della sola notifica dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento e non può pretendere la compilazione della nota di trascrizione di cui all’art. 2659 c.c.; 4) non risultava, essendo insufficiente allo scopo l’annotazione "restituito tutto" apposta sul registro dell’ufficio, che il rifiuto di annotazione fosse stato comunicato al curatore e, quindi, si doveva escludere qualsiasi negligenza dello stesso.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del territorio, deducendo due motivi. B.G. e C.P. nonché L.G. resistono con controricorso ed il terzo ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Ministero lamenta la violazione della L.Fall., art. 88, e degli artt. 2659 e 2674 c.c., deducendo che la formalità prevista dalla prima disposizione, pur essendo qualificata come annotazione, in mancanza di una preesistente trascrizione o iscrizione rispetto alla quale debba produrre i propri effetti, e in realtà una trascrizione e, pertanto, deve rispettare la disciplina dettata dall’art. 2659 c.c. nella parte in cui preveda la redazione dalla nota in doppio originale, con la conseguenza che il Conservatore, ai sensi dell’art. 2674 c.c., non può ricevere l’atto che sia sprovvisto della nota.

Il motivo è infondato, la L. Fall., art. 88, comma 2, dispone che "se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri". Si può condividere il rilievo, pacifico in dottrina, secondo cui erroneamente il legislatore ha parlato di annotazione in quanto la formalità in questione non inerisce ad un atto specifico, incidendo sulla sua validità od efficacia. Tale rilievo, tuttavia, anche portando ad una qualificazione della formalità in termini di trascrizione, non consente, tuttavia, di ritenere che nel caso di specie siano applicabili tutte le disposizioni in tema di trascrizione. La L. Fall., art. 88 esaurisce, infatti, la disciplina della fattispecie, tenuto conto delle finalità della disposizione. In proposito, ai deve rammentare che la funzione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento non è quella di rendere la stessa opponibile ai terzi, secondo lo schema comune alla trascrizione degli atti prevista dal codice civile, né quella costitutiva della trascrizione del pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.); la sentenza dichiarativa di fallimento è, infatti, opponibile ai terzi sin dal momento della sua emissione (ed è questa la ragione per cui gli acquirenti, odierni controricorrenti, si sono trovati esposti all’azione del fallimento) e la pubblicità della sentenza è richiesta soltanto per dare ai terzi la possibilità di conoscere della dichiarazione di fallimento, comunque ad essi opponibile. Inoltre, sebbene la notifica dell’estratto sia prevista soltanto quando il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, la trascrizione della sentenza non ha uno specifico riferimento a quei beni, ma al soggetto che è stato dichiarato fallito. Il che, da un lato, é consentito senza difficoltà da un sistema di pubblicità immobiliare basato sulle parsone e non sui beni e, d’altro canto, rende del tutto superflua la redazione di una nota di trascrizione, tenuto conto che gli elementi necessari per svolgere la funzione assegnata dalla norma si sostanziano nelle generalità del fallito e sono tutte contenute nell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.

Con il secondo motivo il Ministero deduce la violazione della L. Fall., art. 38, ed il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso una responsabilità almeno concorrente del curatore, considerato che il curatore, nei cinque mesi trascorsi tra il fallimento e la vendita da parte dal fallito, non si era accertato se la trascrizione fosse stata o meno eseguita e ciò malgrado la prassi consolidata, confortata dalla maggioranza della dottrina, prevedesse che la richiesta del curatore fosse accompagnata dalla nota di trascrizione.

Anche il secondo motivo è infondato. Esclusa la necessità della redazione di una nota di trascrizione, si deve anche escludere una responsabilità del curatore per non avere verificato il buon fine della sua richiesta. Infatti, anche ammettendo l’esistenza di una illegittima prassi delle Conservatorie che richiedeva la presentazione della nota, la responsabilità deve essere esclusa poiché gli obblighi in materia del curatore sono fissati dalla L. Fall., art. 88, ed il dovere di diligenza previsto dalla L. Fall., art. 38, riguarda i doveri dell’ufficio del curatore senza estendersi al dovere di attivarsi a tutela dei terzi in relazione a situazioni che li pongono in pericolo, ma non sono riconducibili alla sua attività, ma solo ad illegittime decisioni del Conservatore dei registri immobiliari. In proposito, se è vero che nell’ordinamento giuridico vigente, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la nozione di omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile (Cass. 8 novembre 2005, n. 21641, Cass. 29 luglio 2004, n. 14484; Cass. 1^ dicembre 2004, n. 22588), si deve escludere che un dovere di agire a tutela dei diritti dei terzi possa configurarsi dopo l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge a tutela di questi stessi diritti. In questo caso, infatti, la legge ha individuato direttamente gli obblighi del curatore ed una diversa individuazione non può derivare dall’illegittima disapplicazione della disciplina legale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna l’Amministrazione ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00, di cui Euro 2.900,00, per onorari, in favore di B.G. e C.P. ed in Euro 5.000,00, di cui 4.900,00 per onorari, in favore di L.G., oltre in entrambi i casi spese generali, IVA e CP.

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