T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8805 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 31-10-2011, n. 39304

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.D. ricorre personalmente avverso la sentenza 17 maggio 2011 della Corte di appello di Brescia che ha pronunciato decisione favorevole all’estradizione richiesta dal Governo della Repubblica ucraina, per reati in tema di sostanze stupefacenti, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la vicenda processuale.

Risulta agli atti la seguente scansione dei fatti processualmente rilevanti. a) il 19 gennaio 2011 il cittadino ucraino P.D., nato a (OMISSIS), veniva tratto in arresto, ex art. 716 c.p.p., in quanto colpito da mandato di cattura internazionale emesso il giorno 11 novembre 2009 dal Tribunale di Leninskyi (Ucraina) per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti;

b) l’arresto veniva convalidato, con ordinanza in data 20 gennaio 2011 dal Presidente della Corte di appello che disponeva, contestualmente, la misura della custodia in carcere, sostituita dalla Corte, in data 26 gennaio 2011, con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS);

e) il 13 aprile 2011 il Ministro della Giustizia faceva pervenire alla Procura Generale presso la corte distrettuale la richiesta di estradizione formulata dal Governo della Repubblica di Ucraina nei confronti del P.;

d) dalla detta richiesta constava la pendenza a carico dell’estradando,avanti all’A.G. ucraina, di un procedimento penale avente ad oggetto più condotte di acquisto, in concorso con altre persone, detenzione e trasporto di sostanza stupefacente (paglia di papavero) poste in essere in (OMISSIS) (fatti previsti e puniti dagli artt. 307 e 311 c.p. ucraino);

e) risultava altresì che il P., era stato sorpreso, nel corso di una perquisizione personale eseguita nei suoi confronti in data (OMISSIS), in possesso della borsa contenente la sostanza in questione, borsa della quale egli si era liberato dandosi alla fuga;

f) per detti fatti sussistono numerose testimonianze e chiamate in correità, puntualmente riassunte nella documentazione inviata;

g) il 20 gennaio 2011 l’interessato, interpellato dal Presidente della Corte di appello, dichiarava di non acconsentire alla estradizione;

h) all’udienza del 17 maggio 2011 la Corte di appello ha pronunciato sentenza favorevole all’estradizione a sensi dell’art. 705 c.p.p..

La corte distrettuale, dopo aver verificato conformità del provvedimento alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 ( L. 30 gennaio 1963, n. 300), ha ribadito la presenza del requisito della doppia punibilità, poichè i fatti per i quali si procede a carico del P. costituiscono anche nel nostro ordinamento illecito penale ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), ed è prevista in entrambi gli ordinamenti una pena superiore al limite stabilito dall’art. 2 della citata convenzione.

La gravata sentenza infine ha inoltre ribadito:

1) che la "paglia di papavero" è espressamente contemplata dalla tabella n. 1 ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14;

2) che, quanto alla sussistenza dei gravi indizi, trattandosi di richiesta di estradizione ai sensi della sopra citata Convenzione, è preclusa alla corte distrettuale la valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, dovendosi il Collegio limitare ad un esame "formale" della documentazione trasmessa dall’Autorità richiedente;

3) che, comunque, la perquisizione risulta essere stata operata proprio nei confronti del P., mentre lui e tale M. I.A. (già condannato per quei fatti) si accingevano ad entrare nell’abitazione del primo e che, a carico dell’estradando sussistono tutta una serie di ulteriori convergenti elementi;

4) che vi è in atti la documentazione del provvedimento restrittivo, in copia anche tradotta in lingua italiana, nonchè copia dell’originario ordine di arresto in data 11 novembre 2009 del Giudice del Tribunale Distrettuale di Leninskii, e copia di quello successivamente emesso in data 26 gennaio 2011 dal medesimo Tribunale;

5) che per il reato in questione è prevista anche la privazione della libertà fino a tre anni;

6) che dal complesso degli atti trasmessi si evince con certezza che gli stessi si riferiscono tutti ai medesimi fatti oggetto al procedimento n. 02320472, "derivato" da uno stralcio del n. 02320226. 2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo:

a) della manifesta illogicità del giudizio in ordine alla attribuzione del ricorrente della disponibilità della borsa contenente lo stupefacente ed in ordine alla presenza in atti del provvedimento restrittivo;

b) della mancata previsione, per il delitto de quo, della sanzione della reclusione;

c) della non corrispondenza tra il numero indicato nell’istanza di estradizione e quello invece annotato dal giudice ucraino. d) della mancata valutazione del corretto comportamento e condotta in Italia dell’estradando, incensurato e dedito a lavori stagionali.

Il motivo in tutte le sue prospettazioni è inammissibile. Quanto alla doglianza sub a) va ribadito che, per costante giurisprudenza di questa sezione, in tema di estradizione per l’estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando, come nella specie, siano ufficialmente comunicati e trasmessi per il solo esame formale da compiere su di essi (Cass. pen. sez. 6, 15626/2008 Rv.

239673), e la presunzione di sussistenza dei gravi indizi può risultare superata soltanto quando i fatti allegati appaiano in modo palese e manifesto del tutto inconciliabili con essa (Cass. pen. sez. 6, 34355/2005, Ilie Petre): circostanza questa, nella vicenda, radicalmente da escludere.

Per ciò che attiene alla deduzione sub b), va a contrario osservato che la violazione ex art. 307 c.p. ucraino, comma 2 prevede la sanzione della reclusione da 5 a 10 anni e la violazione, contestata ex art. 311 c.p. ucraino, comma 1, stabilisce la sanzione della privazione della libertà fino a 3 anni, in alternativa con la pena della multa.

La questione proposta al punto sub c) ha trovato ampia e ragionevole spiegazione da parte della Corte di appello con argomentazioni ignorate e non valorizzate nelle contrarie conclusioni del ricorrente, con derivato difetto di specificità della lamentela.

Da ultimo, quanto alla buona condotta serbata in Italia dell’estradando, notoriamente, essa non può rilevare agli effetti del procedimento in corso.

L’impugnazione quindi va dichiarata inammissibile, attesa la sua palese infondatezza, avuto riguardo alla coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42597

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 09.02.2010 la Corte d’appello di Venezia integralmente confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato il moldavo G.A. colpevole del reato di concorso in tentato omicidio plurimo (fatto del 13.10.2008), così condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo errata valutazione degli elementi indiziari.

3. Con atto in data 20.10.2011, qui pervenuto tramite il difensore, il G. espressamente rinunciava al proposto ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con ogni dovuta conseguenza di legge.

Deve rilevare invero questa Corte come la rinuncia all’impugnazione, nella fattispecie formalmente effettuata dal G. con dichiarazione resa in data 20.20.2011, induca in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 589 c.p.p., e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Ciò preclude l’esame del ricorso nel merito.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente G. A. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45401

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’I 1/6/10 il Gip del Tribunale di Lecce, giudice dell’esecuzione, a modifica di quanto statuito nel proprio decreto di archiviazione (per prescrizione) del 19/3/10 nei confronti di M. A. + 87 per il reato di traffico illecito e trasporto non autorizzato di rifiuti, revocava la confisca dei veicoli e dei mezzi a suo tempo sequestrati e disponeva il dissequestro e la restituzione degli stessi agli aventi diritto (anche non ricorrenti).

Si trattava di una serie di ditte che avevano ricevuto in appalto dall’Enel l’incarico di smobilitare linee elettriche dell’ente e che, così facendo, si erano trovate a gestire accumuli di pali e materiale vario, qualificabili come rifiuti, senza i necessari requisiti ed autorizzazioni. Di qui la confisca prevista dalla legge (D.Lgs. n. 22 del 1997, ora D.Lgs. n. 152 del 2006) dei veicoli abusivamente utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, beni strumentali alla commissione dei reati.

Melius re perpensa, il giudice dell’esecuzione riteneva che in tema di smaltimento di rifiuti (esclusa la previsione di intrinseca illiceità dell’art. 240 cpv. c.p.) la legge non prevedesse (come in altre aree di intervento repressivo come la lottizzazione abusiva o il contrabbando doganale) la confisca obbligatoria anche in caso di definizione del processo penale diversa dalla condanna o dall’applicazione di pena. Perchè ciò fosse era necessaria un’espressa disposizione, che nel caso mancava. A conforto richiamava la sentenza della sez. 1, della S.C. del 21/1/09, ric. Squillante:

nè a diversa conclusione poteva portare la sentenza a Sez. Un. della stessa S.C. del 10/7/08, ric. De Maio, posto che la normativa doganale che quella aveva in esame ordinava "sempre" la confisca e non, come nel caso dei rifiuti, in caso di condanna o di applicazione di pena.

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo erronea interpretazione della legge. Premesso che la sentenza a S.U. De Maio estende ai casi previsti dalle legislazioni speciali le ipotesi di confisca obbligatoria fin lì limitate alle ipotesi di cui all’art. 240 cpv. c.p., tale era il caso anche della legge sui rifiuti, non diversa in questo da quelle sull’urbanistica e il contrabbando, differenti solo sul piano lessicale (nelle une la confisca è sempre disposta, nell’altra lo è – espressamente – in caso di condanna e di applicazione di pena e lo è – tacitamente o implicitamente – negli altri casi). Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo la scelta interpretativa del ricorrente, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Venivano depositate distinte memorie difensive per alcuni soggetti interessati. L’avv. Bonsegna – per la Site srl, la Nuovapanelettric srl, la Alfieri Donato srl, la Agap srl, la ditta individuale Alfieri Donato Antonio – deduceva la tassatività dei casi di confisca obbligatoria previsti dal codice o dalle leggi speciali e l’impossibilità di estendere in malam partem, in via analogica, una pronuncia giurisdizionale, al di là degli stretti ambiti della pronuncia medesima (per altro verso non tutti i mezzi sequestrati erano strumentali al reato; contestate anche le singole responsabilità). L’avv. Cacciapaglia – per la ditta individuale ing. C.P. – negava in radice la correttezza della stessa interpretazione del Pm (riguardando le normative casi diversi di confisca obbligatoria e/o facoltativa). Chiedevano tutti l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il ricorso va diversamente qualificato. Il giudice dell’esecuzione ha proceduto ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, espressamente richiamato (in tema di confisca) dall’art. 676 c.p.p., comma 1.

Il suo provvedimento (emesso de plano) andava pertanto opposto dalla parte interessata, provocando una decisione in contraddittorio.

La procedura delineata dall’art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4 non è derogabile. Tuttavia, in ossequio al principio di conservazione delle impugnazioni espresso dall’art. 568 c.p.p., comma 5, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti vanno trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce per il corso ulteriore.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Lecce per il corso ulteriore.

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