CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 6 agosto 2010, n.18331 LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perché relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

1. La resistente P. in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale sotto due profili.

1.1. Il primo profilo di inammissibilità si basa sull’asserita nullità della procura alle liti conferita dall’amministratore del condominio (la detta questione ha determinato la rimessione del ricorso a queste Sezioni Unite).

Osserva la P. che l’amministratore non è stato autorizzato a proporre l’impugnazione dinanzi la S.C. da alcuna assemblea condominiale, e quelle indicate al riguardo nell’epigrafe del ricorso (l’assemblea del 7 novembre 2007 e quella del 5 marzo 2008) in realtà si sono occupate di tutt’altro.

Soggiunge che l’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 c.c., non può stare in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea, e l’autorizzazione conferita per un grado di giudizio non legittima l’amministratore a proporre l’impugnazione, ovvero resistere ad essa.

Conclude, quindi, la P. che l’amministratore del condominio ricorrente non è stato autorizzato dall’assemblea condominiale a proporre il ricorso per cui la procura speciale al difensore rilasciata a margine del ricorso è stata conferita da organo privo di tale potere appartenendo questo solo all’organo collegiale (assemblea) al quale è affidata la valutazione in ordine alla proposizione o meno di detto ricorso.

2. La dedotta eccezione di inammissibilità è fondata.

2.1. Preliminarmente va osservato che le due deliberazioni condominiali richiamate dal ricorrente (7.11.2003 e 5.3.2008) risultano inidonee a costituire valida autorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione.

Quanto alla prima (Delib. 7 novembre 2003) è sufficiente rilevare che la stessa è precedente alla sentenza da impugnare e, quindi, non poteva che essere riferita tuttalpiù al precedente grado di giudizio e, giammai, ad un futuro ricorso per cassazione del quale non era dato ancora conoscere neppure l’oggetto (v. Cass. 25.1.2006, n. 1422; 26.11.2004, n. 22294).

Quanto alla seconda (Delib. 5 marzo 2008) essa non contiene alcun mandato all’amministratore di impugnare la sentenza della Corte d’appello di Roma e, quindi, di conferire la relativa autorizzazione, essendosi l’organo assembleare espressamente riservato di valutare successivamente la possibilità di proporre (“eventualmente”) una futura impugnazione.

2.2. Va poi osservato che la presente controversia esula da quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, infatti, conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonchè a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., quando cioè si tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

3. Sulla questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite esistono nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti: il primo (maggioritario) afferma che l’amministratore può costituirsi nel giudizio promosso nei confronti del condominio e può impugnare la sentenza sfavorevole al condominio pur se a tanto non autorizzato dall’assemblea condominiale; il secondo (minoritario) sostiene, invece, che in assenza di tale deliberazione assembleare l’amministratore è privo di legittimazione a costituirsi e ad impugnare.

3.1. Il primo (prevalente) orientamento sostiene che l’amministratore è titolare di una rappresentanza processuale passiva generale che non incontra limiti, posto che l’art. 1131 c.c., prevedendo che l’amministratore “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio”, deve essere interpretato nel senso che l’amministratore non necessita di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per cassazione, in relazione al quale è legittimato a conferire procura speciale all’avvocato iscritto nell’apposito albo speciale (v., tra le tante, Cass. 20/4/2005, n. 8286; 21/5/2003, n. 7958; 15/3/2001, n. 3773).

3.2. Non sussiste quindi alcuna distinzione tra la capacità dell’amministratore di essere convenuto e quella di costituirsi nel giudizio che riguardi una materia non ricompressa nelle sue attribuzioni: l’amministratore che sia stato convenuto in giudizio, quale rappresentante della comunità dei condomini, può sempre impugnare e proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza sfavorevole al condominio senza bisogno di autorizzazione dell’assemblea.

L’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di darne senza indugio notizia all’assemblea: obbligo sanzionato dalla possibile revoca del mandato e con il risarcimento del danno (Cfr. ex multis Cass. 16/4/2007, n. 9093).

4. Il secondo indirizzo evidenzia che la “ratio” dell’art. 1131 c.c., comma 2, – che consente di convenire in giudizio l’amministratore del condominio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio – è quella di favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di poter notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condomini. Nulla, invece, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l’amministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio e a impugnare senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea (Cass. 26/11/ 2004, n. 22294; 25/1/2006, n. 1422).

4.1. Inoltre, secondo tale indirizzo, poiché l’autorizzazione dell’assemblea a resistere in giudizio in sostanza altro non è che un mandato all’amministratore a conferire la procura “ad litem” al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare, l’amministratore, in definitiva, non svolge che una funzione di mero “nuncius” e tale autorizzazione non può valere che per il grado di giudizio in relazione al quale viene rilasciata. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso sentenza sfavorevole al condominio, proposto dall’amministratore di questo senza espressa autorizzazione dell’assemblea (Cass. 20.1.2009, n. 1381).

In sintesi: a) l’amministratore deve munirsi di autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio atteso che la rappresentanza passiva dell’amministratore riguarda solo la notificazione degli atti e non la gestione della controversia; b) la concessa autorizzazione assembleare non legittima l’amministratore ad impugnare spettando tale legittimazione solo all’assemblea.

5. Anche in dottrina, specularmente agli orientamenti della giurisprudenza, si sono affermati due diversi indirizzi culturali.

5.1. L’indirizzo dottrinario maggioritario sostiene che l’amministratore è un rappresentante “ex lege” del condominio nelle liti contro quest’ultimo proposte da un condomino o da un terzo ed ha “ex lege” una rappresentanza generale passiva del condominio in virtù della quale può resistere in giudizio ed impugnare eventuali decisioni sfavorevoli senza l’autorizzazione dell’assemblea. L’art. 1131 c.c., comma 2, – in quanto finalizzato, in base al principio del “minimo impatto”, a facilitare al massimo la vita del condominio e quella di chi deve avere rapporti giuridici con esso – deve essere interpretato in senso ampio allargando al massimo i poteri rappresentativi sostanziali e processuali dell’amministratore, tenendo conto anche delle due diverse espressioni usate (“può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio” e “a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa”).

Da questo ampio potere rappresentativo – e dalla conseguente legittimazione passiva generale dell’amministratore – l’orientamento dottrinario prevalente fa discendere come conseguenza: a) il potere dell’amministratore di impugnare la sentenza sfavorevole senza autorizzazione dell’assemblea; b) l’eventuale inadempimento dell’amministratore all’obbligo di riferire all’assemblea, ovvero di attenersi alle determinazioni di questa, ha rilievo esclusivamente interno, con la conseguenza (art. 1131 c.c., comma 4) che l’amministratore inadempiente può essere revocato e tenuto al risarcimento dei danni provocati al condominio per la propria scelta processuale inopportuna o dannosa, ma rispetto a colui che ha promosso il giudizio resta ferma la legittimazione passiva dell’amministratore e l’opponibilità della sentenza al condominio.

5.1.2. Tale indirizzo culturale pone in evidenza che – una volta configurato l’amministratore quale ufficio di diritto privato assimilabile al “mandatario ex lege” e, quindi, soggetto individuale al quale sono attribuite particolari funzioni (difesa “necessaria”) a tutela delle parti comuni dell’edificio – la dissociazione tra i due momenti processuali del perfezionamento della notificazione e della costituzione in giudizio, connaturale alle persone giuridiche ed a un rapporto organico, appare contestabile in ragione proprio dell’insussistenza della personalità giuridica, perché prefigura una differenziazione, nell’ambito della “eccezionale” legittimazione processuale riconosciuta all’amministratore del condominio, che non trova riscontro nella normativa speciale dettata per il condominio: la rappresentanza legale e la legittimazione processuale concernenti le parti comuni dell’edificio devono ritenersi estese, in mancanza di contraria espressa previsione normativa, a tutti gli effetti tipici connessi perché coessenziale alla ratio dell’istituto ed alla figura dell’amministratore-mandatario speciale.

5.1.3. Pertanto, conclude tale indirizzo dottrinario, l’amministratore, ex art. 1131 c.c., comma 2, primo periodo, è deputato ex lege, non solo a ricevere l’atto di citazione in giudizio, bensì a costituirsi, tempestivamente, in giudizio e a proporre validamente tutte le eventuali impugnazioni, senza la necessità di alcuna preventiva deliberazione autorizzativa – limitatamente alle azioni concernenti le parti comuni dell’edificio promosse nei confronti del condominio – con il solo onere di “darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini”.

5.2. Il diverso indirizzo culturale rileva che l’amministratore è un mandatario del condominio, ed il mandatario non può resistere in giudizio per conto del mandante senza l’autorizzazione di quest’ultimo. Diversamente il condominio sarebbe esposto al rischio di vedersi coinvolto, suo malgrado, in liti giudiziarie resistite avventurosamente dall’amministratore, il quale non può, con la propria scelta, imporre ai condomini una linea di condotta da costoro non condivisa.

5.2.1. È stato pure evidenziato che la decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole non può che competere alla parte in senso sostanziale. Né esiste nel nostro ordinamento un principio generale secondo il quale il destinatario di una notifica è sempre anche titolare di un autonomo potere di iniziativa processuale. Al riguardo, con riferimento all’ipotesi più vicina al condominio, cioè alle associazioni non riconosciute, si evidenzia che altro è la rappresentanza nel processo, altro il potere di decidere come vada condotto; il primo punto concerne i rapporti esterni, il secondo i rapporti e le competenze interne fra i vari organi sociali. Il potere di rappresentanza processuale del presidente è solo un mezzo tecnico per agevolare i rapporti processuali esterni; ma nei rapporti interni anche le decisioni sulla linea di condotta da tenere nel processo rientrano fra le funzioni degli amministratori e non del presidente in quanto tale.

Parimenti nel campo delle società gestite da un consiglio di amministrazione, il presidente ha la rappresentanza processuale, nel senso che è destinatario della notifica di atti processuali e conferisce il mandato ad litem, ma non è titolare di un autonomo potere di iniziativa processuale. Fino alle recenti riforme, sotto il vigore della precedente normativa (R.D. 4 febbraio 1915, n. 148), il Sindaco era destinatario della notifica di atti processuali e conferiva il mandato ad litem, ma a tanto doveva essere autorizzato dal consiglio o dalla giunta.

5.2.3. Pertanto, l’autorizzazione dell’assemblea a resistere si pone quale conditio sine qua non affinché l’amministratore, nella propria vesta di mandatario, possa conferire il mandato difensivo ad un legale e sottoscrivere la relativa procura alle liti. In mancanza, non potrà che concludersi per l’inammissibilità della costituzione in giudizio del condominio.

6. Considerata la criticità del contrasto e i rilevanti risvolti operativi, appare opportuno esaminare ex funditus la questione.

6.1. Come è noto il codice civile del 1865 non dedicava alcuna norma espressa né all’amministrazione dei condomini di edifici, né alla legittimazione dell’amministratore. Fu soltanto il del D.L. 15 gennaio 1934, n. 56, art. 20, commi 2 e ss., a dettare una disciplina in materia, stabilendo che l’amministratore “può essere convenuto in giudizio per qualsiasi oggetto” e “Qualora la citazione … abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini, la quale delibera se resistere nel giudizio o conciliare la vertenza”.

La disciplina di cui al D.L. n. 56 del 1934, art. 20, fu trasfusa negli artt. 320 e 321 del progetto preliminare del Libro della proprietà e, quindi, nel testo definitivo degli artt. 1131 e 1132 c.c., ma con alcune modifiche, nel senso che l’amministratore può essere convento in giudizio “per qualunque azione concernente le parti comuni” e “Qualora la citazione … abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.” La relazione del Ministro Guardasigilli al Re, mentre giustifica la prima modifica (affermando “nel riprodurre le disposizioni del R.D.L. 15 gennaio 1934, art. 20, circa la rappresentanza dei condomini ho sostituito alla formula del comma 2 una formula che amplia l’ambito della rappresentanza conferita all’amministratore nelle liti promosse contro i partecipanti. La rappresentanza passiva è infatti estesa a qualunque azione proposta contro i condomini, e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purché si riferiscano alle parti comuni dell’edificio”), nulla dice in ordine alla seconda modifica, lasciando incerta la giustificazione: intenzione di eliminare l’intervento deliberativo dell’assemblea di condominio, ovvero inutilità di ribadire la necessità, fino allora pacifica, di una delibera dell’assemblea in ordine alla resistenza o meno nel giudizio.

L’art. 65 disp. att. c.c. dopo aver previsto, al primo comma, che “Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o promuovere una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 c.p.c.”, stabilisce, al comma 2, che “Il curatore speciale deve convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.”.

6.2. Dal sistema normativo emerge che l’amministratore di condominio non è un organo necessario del condominio. L’art. 1129 c.c. espressamente richiede la nomina di un amministratore solo quando il numero di condomini sia superiore a quattro. Ne consegue che in materia di condominio negli edifici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, è l’assemblea dei condomini, così come in materia di comunione in generale il potere decisionale e di amministrazione della cosa comune, spetta solo ed esclusivamente ai comunisti (art. 1105 c.c.) e la nomina di un amministratore cui “delegare” l’esercizio del potere di amministrazione è ipotesi meramente eventuale (art. 1106 c.c.).

La prima, fondamentale, competenza dell’amministratore consiste nell’“eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini” (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1). Da tale disposto si evince che l’essenza delle funzioni dell’amministratore è imprescindibilmente legata al potere decisionale dell’assemblea: è l’assemblea l’organo deliberativo del condominio e l’organo cui compete l’adozione di decisioni in materia di amministrazione dello stesso, mentre l’amministratore riveste un ruolo di mero esecutore materiale delle deliberazioni adottate in seno all’assemblea. Nessun potere decisionale o gestorio compete all’amministratore di condominio in quanto tale (e ciò a differenza di quanto accade nelle società, sia di persone che di capitali, dove all’amministratore competono poteri propriamente gestionali). Anche l’art. 1131 c.c., nell’attribuire all’amministratore di condominio un potere di rappresentanza dei condomini e di azione in giudizio, chiarisce che tale potere è conferito “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea”. Ancora una volta, quindi, si legano i poteri dell’amministratore di condominio alle deliberazioni dell’assemblea, proprio a voler sottolineare la derivazione e subordinazione degli stessi alle decisioni dell’organo assembleare.

6.3. L’art. 1131 c.c., comma 2, prevede poi che l’amministratore possa essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio. Mentre il comma terzo aggiunge che qualora la citazione abbia contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio comunicazione all’assemblea.

Detta normativa è stata interpretata, secondo prevalente e risalente orientamento, come affermazione di un autonomo potere dell’amministratore di essere destinatario di atti processuali, nonché del potere di costituirsi in giudizio e di impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente, se rientranti nelle sue attribuzioni, posto che la norma dell’art. 1131, comma 3, sembrerebbe richiedere la necessità di una comunicazione all’assemblea solo nel caso di materie non rientranti nelle attribuzioni dell’amministratore. Secondo altri, va intesa come espressione dell’esigenza di facilitazione dei rapporti tra terzi e condominio. La citazione notificata all’amministratore consente di risolvere le problematiche connesse ad una eventuale notificazione individuale ai singoli condomini, soprattutto nei condomini di notevoli dimensioni.

7. Tale normativa deve essere tuttavia correttamente interpretata alla luce dei principi generali e, soprattutto, del ruolo e delle competenze dell’amministratore di condominio, nonché in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti (art. 1132 c.c.). L’amministratore, come detto, non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c.c.).

Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio.

7.1. Ove tale potere spettasse all’amministratore, questi potrebbe anche autonomamente non solo costituirsi in giudizio ma anche impugnare un provvedimento senza il consenso dell’assemblea e, in caso di ulteriore soccombenza, far sì che il condominio sia tenuto a pagare le spese processuali, senza aver in alcun modo assunto decisioni al riguardo.

Tale soluzione non solo contrasta con il principio che unico organo decisionale nel condominio è l’assemblea, ma conculca anche il diritto dei condomini di dissentire rispetto alle liti (art. 1132 c.c.). La mancata convocazione dell’assemblea per l’autorizzazione ovvero per la ratifica dell’operato dell’amministratore vanifica ogni possibilità di esercizio del diritto al dissenso alla lite che la legge espressamente riconosce ai condomini.

8. L’attribuzione in capo all’assemblea di condominio del potere gestorio e, quindi, della decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole, per cui occorre che l’amministratore sia autorizzato a tanto, va tuttavia raccordata con la legittimazione passiva generale attribuita all’amministratore dall’art. 1131 c.c., comma 2. Invero, tale legittimazione rappresenta il mezzo procedimentale per il bilanciamento tra l’esigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva (urgente) difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, che deve ritenersi immanente al complessivo assetto normativo condominiale.

Pertanto, l’amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) di quell’interesse comune che integra la ratio della figura dell’amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere.

La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l’operato dell’amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell’assemblea, è necessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio o dell’impugnazione, sia per ottemperare al rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine all’amministratore per provvedere.

9. Alla luce delle considerazioni svolte va enunciato il seguente principio di diritto: “L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.

10. Nel caso specifico risulta che il ricorso per cassazione da parte dell’amministratore è stato proposto senza autorizzazione dell’assemblea di condominio. Di fronte all’eccezione, dedotta dalla P., di inammissibilità del ricorso, l’amministratore non ha provveduto a munirsi della necessaria ratifica. Ne consegue che il ricorso principale del condominio va dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale tardivo del R. perde, ai sensi, dell’art. 334 c.p.c., comma 2, ogni efficacia.

In considerazione della complessità e particolarità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e privo di efficacia il ricorso incidentale.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 6 luglio 2011, n.26258 LEGITTIMA LA PRIVAZIONE DI LIBERTA’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. B.L. e D.C.R. venivano assolti, con sentenza del tribunale di Napoli in data 16 aprile 2008, dalle imputazioni loro ascritte.

2. Al B. era stata contestata la violazione degli articoli del codice penale n. 323 e 61 n. 1 (capo A), 605 e 61 n. 2 (capo B), 582 e 585, in relazione agli articoli 576 co. 1 n. 1 e 577 co. 1 n. 4, nonché 61 n.9 (capo C), 368 e 61 n.2 (capo D), 479 e 61 n. 2 (capo E).

3.1 fatti erano commessi in (omissis), in concorso con il collega agente di polizia municipale S.B., in seguito deceduto. Più precisamente, in occasione dell’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada al sig. N.F., obiettore di coscienza intento nell’accompagnamento a scuola di minori a rischio, i due agenti di polizia municipale – per il solo fatto delle sue rimostranze – prima lo colpivano ripetutamente con schiaffi e calci e poi, dopo averlo nel frattempo insultato, lo ammanettavano, lo conducevano a forza nell’autovettura di servizio e lo percuotevano ulteriormente. Nell’occorso venivano cagionate a N.F. escoriazioni multiple e lesioni personali, giudicate guaribili in due giorni. Il N. veniva poi condotto a forza alla locale stazione di polizia municipale e per tale fatto veniva loro contestato il reato di cui all’art. 605 c.p. (sequestro di persona) per ingiustificata privazione della libertà personale. Con denuncia redatta lo stesso giorno, i due agenti di polizia municipale incolpavano il N. dei delitti di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali, pur sapendolo innocente (secondo il capo di accusa). Infine, formando l’atto di cui al periodo che precede, i due agenti attestavano falsamente, nel verbale di denuncia, di essere stati vittima dei reati ivi indicati.

4. Alla D.C., comandante della Polizia Municipale di (omissis) , veniva invece contestata la violazione dell’articolo 317 del codice penale (concussione), a livello di tentativo, per aver cercato di indurre C.V. a ritirare la querela sporta contro il vigile S.B.; detta querela originava da fatti simili a quelli contestati al B., in quanto allo S. veniva contestato di aver percosso il C. in occasione di un controllo di viabilità e di averlo denunciato ingiustamente per fatti da lui non commessi, formando altresì un falso (sotto il profilo ideologico) verbale. Il tentativo del reato contestato alla D.C. si sarebbe realizzato in due tempi: in un primo momento ((omissis) , secondo il capo di imputazione) convocando la madre e lo zio del C. (rispettivamente Co.An. e c.a.), per indurii a convincere il C. stesso dell’opportunità di ritirare la querela. In un secondo momento (la settimana successiva all'(omissis) , secondo la prospettazione accusatoria) convocando il diretto interessato e dicendogli che se non avesse ritirato la denuncia avrebbe avuto problemi con la legge poiché si sarebbe sporcato la fedina penale sì da non prendere più un posto statale o comunale, anche perché lei era un avvocato e avrebbe assistito i suoi colleghi, mentre in caso di ritiro della denuncia lei gli avrebbe annullato la ‘contravvenzione’.

5. Con sentenza n. 4498/10 del 16.06.2010 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, condannava entrambi gli odierni ricorrenti per tutti i reati loro contestati.

6. Contro la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione B.L., adducendo due motivi di nullità:

1. con il primo motivo di ricorso, ex art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p., lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 178 e 525 c.p.p., in quanto vi sarebbe stata una scorretta composizione del collegio giudicante. In particolare, osserva il ricorrente, vi è discordanza tra il verbale di udienza del giorno 16.06.2010 (data di deliberazione della sentenza) e l’intestazione della sentenza. Nel primo figura tra i membri del collegio la dott.ssa Ro..Ca., mentre nell’intestazione della sentenza, ferma restando l’identità dell’altro consigliere e del Presidente, il collegio risulterebbe integrato dalla dott.ssa R..R..

2. Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p., il ricorrente B. denuncia violazione di legge nell’interpretazione dell’art. 605 co 2, n.2 c.p.; in particolare, la difesa afferma che non vi fu illegittima privazione della libertà personale del N., in quanto legittimamente lo stesso fu accompagnato presso la stazione di Polizia per procedere all’identificazione (ex art. 111. 191/78, essendosi egli rifiutato di fornire le proprie generalità, così commettendo il reato di cui all’art. 651 c.p.). In secondo luogo, ove dovesse considerarsi illegittimo il comportamento dell’agente di Polizia B., il fatto dovrebbe essere qualificato, secondo la difesa, come arresto illegale, piuttosto che come sequestro di persona.

7. Contro la sentenza n. 4498/10 del 16.06.2010 della Corte d’appello di Napoli ha proposto duplice ricorso anche D.C.R.: con il primo ricorso, depositato dall’avv. Lepre, dopo alcune premesse in fatto (paragrafi da 1 a 4 del ricorso), venivano esplicitate – per il vero in modo non ordinato e senza l’indicazione specifica dei motivi di censura (con riferimento alle precise fattispecie di cui all’art. 606 c.p.p.) – molteplici doglianze, che si cercherà di sintetizzare e di ricondurre nell’alveo dei motivi di ricorso previsti dall’articolo 606 c.p.p. Riprendendo le generiche richieste di annullamento con rinvio ex articolo 606 lettere b, e ed e del codice di procedura penale (formulate in intestazione), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante sia dal testo della medesima che dagli atti specificamente richiamati nei motivi di gravame, la difesa nei paragrafi cinque e seguenti del ricorso passa ad indicare i motivi di doglianza sulla sentenza impugnata.

8. Sotto il profilo dell’omessa motivazione, vengono dedotte le seguenti circostanze: certezza che la D.C. fosse a conoscenza della denuncia presentata da C. contro S. e della falsità della denuncia di quest’ultimo; certezza che sia stata la ricorrente a convocare presso di sé il c. è il C.; certezza che la D.C. fosse già a conoscenza dei precedenti di abuso violento della propria qualità di pubblico ufficiale da parte dello S.; motivi per cui la D.C. dovesse sottrarsi ai doveri di correttezza ed imparzialità del proprio ufficio per favorire lo S.; data della prima tentata concussione; giudizio di attendibilità delle persone offese; valutazione negativa dell’opzione dell’imputata di non rendere l’interrogatorio e di far acquisire le proprie dichiarazioni al dibattimento; ignoranza da parte della D.C. della differenza tra reati procedibilità ufficio e reati procedibili ad istanza di parte; individuazione del movente dell’illecito della D.C.; elusione dell’implausibilità del secondo incontro concussivo; valenza intimidatoria delle espressioni riferite dalla D.C. al c. ed al C.; assurdità logica dell’atteggiamento dei c. – C..

9. Con riferimento al diverso profilo della contraddittorietà della motivazione, la difesa della D.C. sostiene che l’affermazione della Corte d’appello di Napoli (ove non accoglie la considerazione della difesa, secondo cui furono i c. a compulsare la D.C.) sarebbe contraddetta dalla testimonianza della persona offesa c.d. … e della salsicciaio ca.gi..

10. Sotto il profilo dell’inosservanza di norme processuali, la difesa della D.C. deduce che la Corte di appello ha illegittimamente tratto elementi di addebito dalla circostanza che la ricorrente abbia attivato le norme ex articoli 64 e 513 del codice di procedura penale; sotto lo stesso profilo di censura, la difesa lamenta il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui si nega equipollente valenza dimostrativa ai verbali acquisiti ai sensi dell’articolo 493 numero tre del codice di procedura penale, rispetto al testimoniale assunto nel contraddittorio dibattimentale; analogo discorso fa la difesa con riferimento all’articolo 192 numero due del codice di procedura penale, per aver ritenuto sussistente il movente della concussione su una mera ipotesi indiziaria, in assenza di qualsivoglia altro convergente elemento di suggestione; infine, viene censurata la violazione della norma prevista dall’articolo 521 del codice di procedura penale, che impone la coincidenza del fatto descritto in rubrica con quello ritenuto in sentenza, avendo la corte ha affermato in sentenza che la finalità dell’induzione coercitiva era quella di ottenere dal C. una dichiarazione ritrattatoria, mentre nel capo di imputazione viene indicato che la finalità perseguita dalla D.C. era quella di ottenere il ritiro della querela.

12. Infine, viene dedotta violazione di legge in relazione all’articolo 317 del codice penale, laddove la corte ha riconosciuto valenza di induzione coercitiva alle espressioni utilizzate dalla D.C. per indurre il C. a ritirare la denuncia, sostenendo che ci si troverebbe innanzi a considerazioni colloquiali ineccepibili sotto ogni profilo ed emancipate da qualsiasi forma di intento di prevaricazione in danno di altri.

13. Il secondo ricorso, presentato dall’avvocato U., esponeva, con la dovuta specificità e con i corretti riferimenti ai casi di ricorso indicati dall’articolo 606 c.p.p., 4 motivi di doglianza:

1. Erronea interpretazione della legge penale in relazione agli articoli 49, 56 e 317 c.p. (ex art. 606, co. I, lett. b) c.p.p.), nonché illogicità della motivazione e travisamento del fatto in punto di utilità (ex art. 606, co. I, lett. c) c.p.p.). In particolare, la difesa evidenzia la oggettiva assenza di utilità nel ritiro della denuncia, qualora si verta in materia di reati procedibili d’ufficio, difettando quindi un elemento costitutivo dell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 317 del codice penale. In secondo luogo, la corte territoriale, nella ricerca dell’utilità perseguita dalla D.C., avrebbe indebitamente sostituito al ritiro della denuncia – oggetto dell’imputazione – la ritrattazione della stessa, con ciò travisando i fatti così come risultanti dall’istruttoria dibattimentale, in considerazione del fatto che la ritrattazione è un elemento totalmente estraneo alle predette risultanze istruttorie.

2. Erronea interpretazione della norma di diritto contenuta nell’art. 317 c.p. (ex art. 606, co. I, lett. b) c.p.p.); in particolare, la difesa contesta che vi sia stato abuso di qualità rilevante al fine induttivo in quanto il pubblico ufficiale non avrebbe prospettato una situazione di svantaggio direttamente collegata alle sue qualità di comandante del corpo di polizia municipale; secondo la difesa, non solo l’imputata non era titolare di alcun potere intimidatorio nei confronti dei privati, ma neppure ha fatto loro credere di esserlo. Anche in relazione al metus, quale elemento inespresso della fattispecie, rileva la difesa che anche questo elemento deve insorgere dalla prospettiva che sia il pubblico ufficiale a poter determinare lo svantaggio, mentre non si rientra nella fattispecie tipica allorché il privato si accinga alla promessa o alla dazione in quanto tema un evento indipendente ed incerto, ancorché prospettato dal pubblico ufficiale. Infine, viene rilevata l’assenza concreta, nel caso specifico, del metus publicae protestatis e di qualsiasi altro stato di soggezione, tanto che sia il c. che il C. si rapportarono con la comandante della polizia municipale in modo assolutamente paritetico, né furono in alcun modo intimoriti dalla sua autorità.

3. Erronea interpretazione della norma di diritto in relazione agli artt. 42 co. I, 56 e 317 c.p. (ex art. 606, co. I, lett. b) c.p.p.); omessa motivazione in punto di dolo (ex art. 606, co. I, lett. c) c.p.p.). Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato; in particolare, premesso che la richiesta concussiva deve avere carattere antigiuridico, per cui il tentativo di persuadere un privato al ritiro di una denunzia non fondata sarebbe privo dei caratteri di antigiuridicità richiesti dalla norma, afferma la difesa che anche accertata a posteriori la fondatezza oggettiva delle ragioni dei privati denuncianti, la corte non ha mai ritenuto di porsi dal punto di vista dell’imputata e di vagliarne lo stato soggettivo; laddove, infatti, l’imputata fosse stata nella convinzione che la lite tra il vigile e il privato, cui non aveva assistito personalmente, si fosse svolta nei termini riferiti dal primo, e cristallizzati nella notazione di servizio, la sua condotta non avrebbe potuto considerarsi indebita, risolvendosi nel tentativo di esortare il C. a ritirare una denuncia che riteneva strumentale e priva di fondamento.

4. Carenza assoluta ed illogicità della motivazione in punto di attendibilità dei testimoni (ex art. 606, co. I, lett. c) cp.p.). Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, la difesa deduce la carenza ed illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità dei testimoni persone offese, ed alla corrispettiva ritenuta inattendibilità dei testi della difesa. Sotto questo profilo si rinviene un errore logico della motivazione, per avere la corte d’appello non tenuto conto del fatto che i testi co. da un lato e F. ed O. dall’altro, si riferivano a due colloqui diversi ed in generale vi sarebbe una illogicità della motivazione, in alcune parti tautologica, con riferimento alla individuazione del numero di incontri tra la D.C. e la famiglia dei c. -C. .

Considerato in diritto

Dev’essere prima di tutto esaminata la questione processuale di nullità della sentenza sollevata dal B.; trattasi, in realtà, di un mero errore materiale nell’intestazione della sentenza. La dott.ssa R. (il nome è R. e non R.) aveva fatto parte del collegio in due precedenti udienze (1.04.2009 e 9.10,2009, in cui non era stata svolta alcuna attività istruttoria, essendosi la prima rinviata per ‘sciopero’ degli avvocati e la seconda per impedimento dell’avv. Lepre) ed era poi stata trasferita al tribunale di Napoli in data 11.11.2009 (come risulta dalla certificazione inviata il 24 marzo 2011 dalla Corte di appello di Napoli, agli atti), mentre la dott.ssa Ro..Ca. aveva partecipato alle ultime tre udienze del 2010 (7 aprile, 4 giugno e 16 giugno, data di deliberazione della sentenza). Estensore della sentenza fu il consigliere M., per cui la sentenza risulta firmata dal presidente Ma. e dal suddetto relatore. Dal verbale di causa del 16 giugno, data della deliberazione, il collegio risulta correttamente formato dal consigliere relatore M., dal presidente Ma. e dalla dottoressa Ca.; non vi è, dunque, alcuna difformità tra il collegio che ha proceduto al dibattimento e quello che ha deliberato la sentenza. Semplicemente, per errore dovuto verosimilmente al fatto che la Dottoressa R. aveva partecipato alle prime due udienze di appello, vi è stata un’erronea intestazione della sentenza, tanto che la dottoressa R. viene indicata in essa non con il suo nome (R.), ma con il nome (R.) della collega Ca.. Questa Corte dunque, non può che limitarsi alla correzione di detto errore materiale, non riscontrando alcuna nullità che possa dare luogo ad annullamento della sentenza.

Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606, co. I, lett. b) c.p.p., il ricorrente B. denuncia violazione di legge nell’interpretazione dell’art. 605 co II, n.2 c.p.; secondo la difesa non vi fu illegittima privazione della libertà personale del N., in quanto lo stesso fu legittimamente accompagnato presso la stazione di Polizia per procedere all’identificazione (ex art. 11 1. 191/78, essendosi egli rifiutato di fornire le proprie generalità).

La censura è fondata e merita dunque accoglimento; secondo il Procuratore Generale non vi è prova del rifiuto del N. di fornire le proprie generalità e, in secondo luogo, l’accompagnamento coattivo scaturisce da un comportamento illegittimo degli imputati, che esorbitavano dai propri doveri istituzionali. Ciò avrebbe consentito al N. di opporre legittimamente un rifiuto ai vigili, ai sensi dell’art. 4 del decreto luogotenenziale 14.09.44 n. 288.

Invero, osserva questa corte che l’applicabilità della norma su richiamata poteva al limite discriminare la condotta del N., ma non spiegava alcun effetto sul potere del pubblico ufficiale di condurre il N. presso la stazione di polizia, per procedere alla sua corretta identificazione. L’art. 11 conferisce agli ufficiali e agli agenti di polizia il potere di accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell’identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. Il N. ha dichiarato in dibattimento di avere offerto i propri documenti ai vigili urbani, ma l’altro teste diretto dei fatti, cioè il ragazzo che lo accompagnava, ha invece affermato esattamente il contrario, pur essendo stato più volte interpellato sul punto. Senza trasmodare nella valutazione circa la maggiore o minore attendibilità della persona offesa, rispetto al suo collega che la accompagnava, valutazione riservata al giudice di merito, questa corte rileva che non sono stati valutati adeguatamente i presupposti per l’operatività dell’articolo 11 della legge 191 del 1978. La condotta del B., pur esorbitante e violenta, pare non potersi sussumere con certezza nella fattispecie di cui all’articolo 605 del codice penale, essendo necessario, anche alla luce della rilevata discordanza istruttoria, su cui la motivazione appare carente, valutare se lo stesso abbia agito correttamente (sotto il profilo della temporanea privazione della libertà personale del N.).

Per tale motivo la corte, previo annullamento, dispone il rinvio ad un’altra sezione della corte d’appello di Napoli, per nuovo giudizio in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B).

D.C..

Contro la sentenza n. 4498/10 del 16.06.2010 della Corte d’appello di Napoli ha proposto duplice ricorso anche D.C.R.: con il primo ricorso, depositato dall’avv. Lepre, dopo alcune premesse in fatto (paragrafi da 1 a 4 del ricorso), venivano esplicitate molteplici doglianze, con generiche richieste di annullamento con rinvio ex articolo 606 lettere b), c) ed e) del codice di procedura penale (formulate nell’intestazione), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante sia dal testo della medesima che dagli atti specificamente richiamati nei motivi di gravame.

Sotto il profilo dell’omessa motivazione, vengono dedotte le seguenti circostanze: certezza che la D.C. fosse a conoscenza della denuncia presentata da C. contro S. e della falsità della denuncia di quest’ultimo; certezza che sia stata la ricorrente a convocare presso di sé il c. è il C.; certezza che la D.C. fosse già a conoscenza dei precedenti di abuso violento della propria qualità di pubblico ufficiale da parte dello S.; motivi per cui la D.C. dovesse sottrarsi ai doveri di correttezza ed imparzialità del proprio ufficio per favorire la s.; data della prima tentata concussione; giudizio di attendibilità delle persone offese; valutazione negativa dell’opzione dell’imputata di non rendere l’interrogatorio e di far acquisire le proprie dichiarazioni al dibattimento; ignoranza da parte della D.C. della differenza tra reati procedibilità ufficio e reati con procedibilità ad’istanza di parte; individuazione del movente dell’illecito della D.C.; elusione dell’implausibilità del secondo incontro concussivo; valenza intimidatoria delle espressioni riferite dalla D.C. al c. ed al C.; assurdità logica dell’atteggiamento dei c. – C..

Trattasi evidentemente di censure di merito, spesso generiche, che tendono ad ottenere da questa Corte un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio ed una diversa ricostruzione dei fatti. Nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune; l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile ‘ictu oculi’, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione anche implicita della deduzione difensiva e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. II, 05 maggio 2009, n. 24847). Dunque non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio. La sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta motivata in modo approfondito, con esame di tutti gli elementi costitutivi del reato e con valutazione congrua degli elementi istruttori.

Anche in relazione all’asserito travisamento dei fatti, la censura non coglie nel segno, giacché l’esistenza di elementi di dubbio o di contrasto con le altre prove non rende di per se stessa contraddittoria o illogica la motivazione, tanto più se la stessa indica i motivi della prevalenza riconosciuta ad alcuni rispetto ad altri. Il travisamento della prova, comunque, richiede che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre all’affermazione dell’esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Deve trattarsi, quindi, di un errore che inquini la trama motivazionale dell’intero provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere ‘ictu oculi’ errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell’errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione ‘topografica’, è possibile al giudice di legittimità esaminare quell’atto e procedere all’annullamento della sentenza, ove sia rilevata l’esattezza della deduzione del ricorrente (Cassazione penale, sez. VI, 13 marzo 2009, n. 26149).

Quanto premesso consente a questa Corte di affermare la piena legittimità, sotto il profilo della motivazione, della sentenza impugnata. Peraltro, sul dedotto profilo della contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte d’appello di Napoli non accoglie la considerazione della difesa, secondo cui furono c. e C. a compulsare la D.C., va detto che la circostanza è assolutamente irrilevante ai fini del decidere, giacché la sussistenza del reato contestato alla D.C. non dipende dall’iniziativa dell’incontro, bensì dal comportamento tenuto da quest’ultima in quell’occasione.

Sotto il profilo dell’inosservanza di norme processuali, la difesa della D.C. deduce che la Corte di appello ha illegittimamente tratto elementi di addebito dalla circostanza che la ricorrente abbia attivato le norme ex articoli 64 e 513 del codice di procedura penale, ma la Corte si limita a rilevare che a fronte del rifiuto h rendere l’esame sono risultate utilizzabili le dichiarazioni rese davanti al GIP prive però di specifici riferimenti all’incontro con i c.. Ed è ovvio che la mancata sottoposizione all’esame, pur legittima, rende però meno rilevanti le dichiarazioni dell’imputata, in quanto sottratte al contraddittorio dibattimentale, perché rimangono senza risposta le domande delle parti e manca soprattutto la verifica di attendibilità derivante dalla sottoposizione alle domande incrociate e dalle richieste di chiarimenti.

Analogo discorso si deve fare per quanto riguarda il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui – secondo la difesa – si nega equipollente valenza dimostrativa ai verbali acquisiti ai sensi dell’articolo 493 n. 3 del codice di procedura penale, rispetto al testimoniale assunto nel contraddittorio dibattimentale; la prova ha minore pregnanza perché si sottrae al contraddittorio delle parti e quindi non è possibile far emergere i motivi delle incongruenze ed ottenere dai testi eventuali precisazioni.

Con riferimento all’articolo 192 numero due del codice di procedura penale (laddove si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il movente della concussione sulla base di una mera ipotesi indiziaria, in assenza di qualsivoglia altro convergente elemento di suggestione), sia sufficiente rilevare come tale circostanza sia oggetto di attenta analisi da parte della Corte e di motivazione assolutamente logica, perciò non censurabile in questa sede (cfr. pag. 21 e 22 della sentenza).

Entrambi i difensori della D.C. censurano la violazione della norma prevista dall’articolo 521 del codice di procedura penale, che impone la coincidenza del fatto descritto in rubrica con quello ritenuto in sentenza, avendo la corte ha affermato in sentenza che la finalità dell’induzione coercitiva era quella di ottenere dal C. una dichiarazione ritrattatoria, mentre nel capo di imputazione viene indicato che la finalità perseguita dalla D.C. era quella di ottenere il ritiro della querela. La censura non coglie nel segno; l’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, ben potendo riqualificarsi il ritiro di una denuncia come ritrattazione. Ma il problema, a ben vedere, non è di rispetto dell’art. 521 c.p.p., quanto eventualmente di travisamento della prova (come correttamente osservato dal secondo difensore); secondo la difesa, infatti, la Corte d’Appello avrebbe ritenuto sussistente una ritrattazione anche se i testi avevano parlato di ritiro della denuncia e ugualmente parlava di ritiro anche il capo di imputazione. Il motivo di censura, peraltro, non è condivisibile, perché è evidente che i testi, del tutto inesperti di diritto, hanno usato il termine in modo atecnico, così come vi è stata più volte confusione tra ‘denuncia’ e querela’ (inoltre, deve ritenersi che il ritiro contenga anche in sé, quale evento minore, la semplice ritrattazione, quale modifica del contenuto della denuncia). Ma la questione è anche irrilevante, ai fini di affermazione di responsabilità per la D.C.; che si sia trattato di richiesta di ritiro o di ritrattazione, il risultato non cambia, giacché in entrambi i casi vi era quell’utilitas richiesta dalla norma incriminatrice e di cui si dirà più avanti.

Infine, viene dedotta violazione di legge in relazione all’articolo 317 del codice penale, laddove la corte ha riconosciuto valenza di induzione coercitiva alle espressioni utilizzate dalla D.C. per indurre il C. a ritirare la denuncia, ma qui erra la difesa nel qualificare il vizio, posto che – secondo la stessa argomentazione della difesa – non si tratta di erronea interpretazione della norma incriminatrice, quanto piuttosto di erronea ‘interpretazione’ degli atti istruttori, ossia erronea valutazione della prova. Trattasi dunque di inammissibile, in questa sede, censura di merito.

Passando al secondo ricorso, presentato dall’avvocato Urciuoli per la D.C., si evidenziano i 4 motivi di doglianza:

1. Erronea interpretazione della legge penale in relazione agli articoli 49, 56 e 317 c.p. (ex art. 606, co. I, lett. b) c.p.p.), nonché illogicità della motivazione e travisamento del fatto in punto di utilità (ex art. 606, co. I, lett. e) c.p.p,). In particolare, la difesa evidenzia la oggettiva assenza di utilità nel ritiro della denuncia, qualora si verta in materia di reati procedibilità d’ufficio, difettando quindi un elemento costitutivo dell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 317 del codice penale. In secondo luogo, la corte territoriale, nella ricerca dell’utilità perseguita dalla D.C., avrebbe indebitamente sostituito al ritiro della denuncia – oggetto dell’imputazione – la ritrattazione della stessa, con ciò travisando i fatti così come risultanti dall’istruttoria dibattimentale, in considerazione del fatto che la ritrattazione è un elemento totalmente estraneo alle predette risultanze istruttorie. Sul secondo punto si è già risposto. Quanto alla violazione dell’art. 317 c.p., deve ribadirsi quanto affermato al capoverso precedente, e cioè che non è configurabile una violazione di legge (come si avrebbe, per esempio, se la Corte avesse ritenuto non essenziale l’elemento della utilitas). Qui, peraltro, la difesa molto accorta deduce il vizio anche come illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Ma anche sotto questo profilo la censura è prova di pregio; la sentenza impugnata (pagine 21 – 23) non solo ritiene necessario individuare l’utilitas (e quindi non vi è violazione dell’art. 317 c.p.) ma poi motiva anche perché la ritiene sussistente. La motivazione è logica e condivisibile, se solo si tiene conto della costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale l’utilità, in tema di concussione, indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune (Cassazione penale, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 33843). E non vi è dubbio, come affermato in sentenza, che il ritiro della denuncia o la ritrattazione avrebbero di molto alleggerito la posizione processuale dello S..

2. Erronea interpretazione della norma di diritto contenuta nell’art. 317 c.p. (ex art. 606, co. I, lett. b) c.p.p.); la difesa contesta che vi sia stato abuso di qualità rilevante al fine induttivo in quanto il pubblico ufficiale non avrebbe prospettato una situazione di svantaggio direttamente collegata alle sue qualità di comandante del corpo di polizia municipale; secondo la difesa, non solo l’imputata non era titolare di alcun potere intimidatorio nei confronti dei privati, ma neppure ha fatto loro credere di esserlo. In relazione al metus, quale elemento inespresso nella fattispecie, rileva la difesa che anche questo elemento deve insorgere dalla prospettiva che sia il pubblico ufficiale a poter determinare lo svantaggio, mentre non si rientra nella fattispecie tipica allorché il privato si accinga alla promessa o alla dazione in quanto tema un evento indipendente ed incerto, ancorché prospettato dal pubblico ufficiale. Infine, viene rilevata l’assenza concreta, nel caso specifico, del metus publicae potestatis e di qualsiasi altro stato di soggezione, tanto che sia il c. che il C. si rapportarono con la comandante della polizia municipale in modo assolutamente paritetico, né furono in alcun modo intimoriti dalla sua autorità. Qui la censura è decisamente infondata. Premesso che non è compito di questa Corte rivalutare le prove per giungere ad una diversa valutazione dei fatti, compito riservato al giudice del merito, si deve comunque osservare che la D.C., nel prospettare al denunciante le possibili conseguenze del mancato ritiro/ritrattazione della denuncia, ha evidentemente fatto leva non solo sulla sua posizione di vertice all’interno del Corpo di Polizia Municipale, ma anche sulla sua privilegiata posizione processuale (‘..avrebbero sempre creduto ai vigili urbani..’), derivante certo dalla sua funzione e non dalla sua qualifica di avvocato (l’affermazione relativa alla sua qualifica professionale ed al fatto che avrebbe assistito i suoi colleghi, lasciando intendere che loro ne sarebbero usciti ‘puliti’, mentre lui si sarebbe sporcato la fedina penale, non riuscendo più a prendere un posto pubblico, serve però ad ulterioremente qualificare la condotta sotto il profilo soggettivo). Che poi il C. non abbia ceduto, è fatto irrilevante, di fronte all’idoneità della condotta (essendo il reato contestato a titolo di tentativo). (Ai fini della configurabilità del reato di tentata concussione, che si ha laddove il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere od indurre qualcuno a dare o promettere denaro od altra utilità, è richiesta l’oggettiva efficacia intimidatoria di tale condotta, restando indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione (Cass. pen. 33843/2008)).

3. Erronea interpretazione della norma di diritto in relazione agli artt. 42 co. I, 56 e 317 c.p. (ex art. 606, co. I, lett. b) c.p.p.); omessa motivazione in punto di dolo (ex art. 606, co. I, lett. e) c.p.p.). Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato; in particolare, premesso che la richiesta concussiva deve avere carattere antigiuridico, per cui il tentativo di persuadere un privato al ritiro di una denunzia non fondata sarebbe privo dei caratteri di antigiuridicità richiesti dalla norma; afferma la difesa che anche accertata a posteriori la fondatezza oggettiva delle ragioni dei privati denuncianti, la corte non ha mai ritenuto di porsi dal punto di vista dell’imputata e di vagliarne lo stato soggettivo; laddove, infatti, l’imputata fosse stata nella convinzione che la lite tra il vigile e il privato, cui non aveva assistito personalmente, si fosse svolta nei termini riferiti dal primo, e cristallizzati nella notazione di servizio, la sua condotta non avrebbe potuto considerarsi indebita, risolvendosi nel tentativo di esortare il C. a ritirare una denuncia che riteneva strumentale e priva di fondamento. Ma anche sotto questo profilo la censura non coglie nel segno; innanzitutto si pretende di giungere alla affermazione di inesistenza dell’elemento soggettivo non sulla base di prove, ma in forza di mere congetture prive di riscontro; in secondo luogo, dalle modalità con cui sono state prospettate le conseguenze ingiuste a danno del C. si evince che la D.C. aveva piena contezza di come si erano svolti i fatti o, quantomeno, non aveva la certezza che si fossero svolti come narrato dai suoi sottoposti; non avrebbe senso, al contrario, l’affermazione ‘si sa come vanno a finire queste cose’, né avrebbe senso la promessa di annullamento della ‘contravvenzione’, la quale avrebbe costituito un premio illogico per il C., il quale aveva fatto una denuncia infondata e veniva invitato, a suo esclusivo vantaggio, a ritirarla.

4. Carenza assoluta ed illogicità della motivazione in punto di attendibilità dei testimoni (ex art. 606, co. I, lett. e) c.p.p.). Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, la difesa deduce la carenza ed illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità dei testimoni persone offese, ed alla corrispettiva ritenuta inattendibilità dei testi della difesa. Sotto questo profilo si deduce un errore logico della motivazione, per avere la corte d’appello non tenuto conto del fatto che i testi co. da un lato e F. ed O. dall’altro, si riferivano a due colloqui diversi ed in generale vi sarebbe una illogicità della motivazione, in alcune parti tautologica, con riferimento alla individuazione del numero di incontri tra la D.C. e la famiglia dei c. -C.. Ritiene questa Corte di legittimità che la sentenza della Corte d’appello di Napoli abbia correttamente motivato, con procedimento logico esente da censure; la Corte ha riscontrato l’esistenza di elementi probatori contraddittori, ma ne ha dato conto ed ha valutato la credibilità dei testi dandone ampia motivazione. Senza contare, peraltro, come si è già rilevato in precedenza, che tanto il numero degli incontri quanto l’iniziativa degli stessi in realtà non assumono una rilevanza determinante per la ritenuta sussistenza del reato.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.L. limitatamente al delitto di cui all’art. 605 cp, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame.

Rigetta il ricorso proposto da D.C.R., che condanna alle spese processuali.

Condanna quest’ultima alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Corregge l’epigrafe della sentenza impugnata, nel senso che, ove si legge ‘Dott.ssa R..R. ‘ deve leggersi ‘Dott.ssa Ca.Ro. ‘.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1749

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il P.M. presso il Tribunale di Cosenza ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Acri del 28-5-09, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.M.F. e P. D., imputati del delitto di cui agli artt. 110 e 582 c.p. in danno di M.G. ritenendo l’invalidità della querela per l’omessa identificazione del querelante.

Deduce il ricorrente l’erroneità dell’assunto, atteso che la querela era stata presentata alla Stazione Carabinieri di Acri, dal che doveva evincersi che il querelante era stato identificato, ancorchè nel verbale non ne fosse stato dato atto, aggiungendo che comunque la omessa compiuta identificazione non costituisce un vizio invalidante, ma al più un’irregolarità di carattere amministrativo, che nel caso di specie doveva ritenersi sanata per la circostanza che la persona offesa si era già costituita parte civile, di modo che non v’era dubbio alcuno in ordine alla sua legittimazione come querelante.

Presentava memoria D.M.F. sollecitando il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Come ha più volte ritenuto questa Corte con orientamento ampiamente consolidato (cfr. tra le tante Sez. 2, n. 4409 del 4.11.2008-Rv.

243029; Sez. 5, n. 31980 del 10.7.2008- Rv. 241163; Sez. 2, n. 28184 del 25.6.2010), quando la querela venga presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria e nell’atto le generalità del presentatore risultino indicate, come nel caso in esame, si deve presumere che il predetto sia stato compiutamente identificato, corrispondendo detta attività al preciso compito istituzionale delle Forze dell’Ordine, ancorchè delle modalità di identificazione nel verbale di ricezione dell’atto nulla venga detto.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Acri, che provvedere – a nuovo esame facendo applicazione della regola di giudizio testè enunciata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Acri.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-03-2011, n. 5899 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 maggio 2008, la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame svolto da I.S. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità/inefficacia del licenziamento intimato da Poste italiane s.p.a., nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo fondata sul criterio del recesso nei confronti dei lavoratori che presentavano i requisiti per il pensionamento.

2. La Corte territoriale, premessa l’inammissibilità di alcuni dei motivi di appello per difetto di specificità, riteneva:

– il criterio di scelta dell’anzianità contributiva rispettoso dei crismi della ragionevolezza e obiettiva non discriminatorietà, applicato dalla società secondo correttezza e buona fede, coordinato con le esigenze tecnico produttive, verificate in relazione al complesso aziendale nazionale nel cui ambito andava fatta la comparazione tra appartenenti alla medesima area indipendentemente dal profilo specifico;

– la comunicazione di avvio della procedura alle OO.SS. corredata della completa documentazione in ordine alle eccedenze, riguardanti tutti i settori di articolazione dell’azienda e tutti i profili professionali previsto dal CCNL;

– il raggiungimento dell’accordo finale, in sede ministeriale, il 17/10/2001, in forza del quale era stato possibile ridurre l’esubero del personale inizialmente emerso, costituire elemento indicativo del raggiungimento delle finalità informative delle organizzazioni sindacali;

– la menzione, nella comunicazione di licenziamento, della possibilità di risolvere il rapporto consensualmente, non subordinante l’efficacia all’avverarsi di una condizione, ma esplicativa di quanto concordato, tra le parti sociali, nell’accordo di definizione della procedura con un piano di esodi agevolati;

– il diritto del lavoratore a proseguire il rapporto fino al raggiungimento del 65^ anno di età trovava necessario contemperamento nel diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, ovvero per un’esigenza di riduzione o trasformazione dell’attività lavorativa che rendesse necessaria la soppressione di un numero indeterminato di posti di lavoro.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, I. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, per non aver la sentenza impugnata tenuto presente che il criterio dell’anzianità può rilevare, della predetta L. n. 223, ex art. 5, solo in concorso con l’ulteriore criterio costituito dalle esigenze tecnico – produttive e previa indicazione, nella comunicazione citata L. n. 223, ex art. 4, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente.

5. Col secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, relativamente alle ragioni idonee a sorreggere una procedura di licenziamento collettivo come quella in contestazione (e segnatamente a sorreggere l’atto di licenziamento che ha interessato il ricorrente).

6. L’illustrazione dei motivi si conclude con la formulazione di due quesiti di diritto con i quali si chiede alla Corte di dire se: A) possa mai consentirsi e/o ritenersi legittimo e conforme alla L. n. 223 del 1991, un licenziamento collettivo, attuato in applicazione del solo criterio relativo alla maggiore anzianità lavorativa in rapporto alle mere Aree di inquadramento contrattuale, ma senza una previa individuazione del singolo profilo professionale eccedentario, in ipotesi che un’azienda risultasse costituita da personale riconducibile a due soli profili professionali (quali ad esempio la categoria degli autotrasportatori e la categoria degli impiegati amministrativi, entrambi compresi nella medesima Area di inquadramento) dei quali, i soggetti con maggiore anzianità di servizio fossero tutti autotrasportatori e in quanto tali titolari di mansioni essenziali e imprescindibili per il buon funzionamento aziendale; mentre invece i soggetti più giovani (e dunque esenti da un siffatto licenziamento collettivo rigidamente fondato sul presupposto della sola maggiore anzianità) fossero tutti impiegati amministrativi e dunque destinatari di mansioni meno rilevanti e comunque eccedenti rispetto alle concrete esigenze aziendali?; B) può mai ritenersi legittimo e conforme ai vigenti principi giuridici di validità e/o univocità un provvedimento di licenziamento come quello di cui è causa, in cui la risoluzione contrattuale viene prospettata dall’azienda, contestualmente alla comunicazione di licenziamento e per di più in via eventuale e meramente residuale, per l’ipotesi di mancata adesione del licenziando a una suggerita facoltà di risolvere consensualmente il rapporto, beneficiando di determinati trattamenti economici di incentivazione all’esodo? 7. Osserva il Collegio che i motivi di impugnazione non hanno investito, specificamente, tutte le rationes decidendi (indicante nel punto 2 che precede) a fondamento della conferma della decisione di prime cure.

8. Al riguardo va ribadito quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata, con ricorso per cassazione, una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. ex multis, Cass. 24540/2009; Cass. SU 10374/2007; Cass. 13906/2007; Cass., SU 16602/2005).

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, spese liquidare in Euro 33,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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