Cass. civ. Sez. VI, Sent., 16-05-2012, n. 7710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, L.I.A. M. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT Auto spa e, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 18.4.2003- 8.12.2003, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Accolta la domanda e proposto appello da parte Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.), la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza impugnata.

La Corte di merito innanzitutto riteneva infondata l’eccezione preliminare di improponibilità della domanda per intervenuta transazione, rilevando che il verbale di conciliazione riguardava solo le possibili pretese relative al licenziamento con collocazione in mobilità successivamente intervenuto.

Nel merito, sulla base di un ampio esame circa il rapporto tra la disciplina posta dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale, e la precedente normativa in materia di cassa integrazione, la Corte riteneva che l’imprenditore fin dall’inizio della procedura avesse l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi delle tuttora operative prescrizioni in tal senso di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7.

Nel caso di specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in cigs dei dipendenti. La Corte osservava peraltro che informazioni specifiche ed adeguate circa i criteri di scelta non erano mai stati forniti dall’impresa, neanche nel corso del giudizio.

Doveva escludersi poi efficacia sanante agli accordi con le organizzazioni sindacali successivamente intervenuti, e specificamente a quello del 18.3.2003, sia perchè neanche gli stessi assolvevano in realtà gli obblighi di informativa, sia perchè il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura. Non doveva quindi distinguersi tra le posizioni dei lavoratori a seconda che essi fossero stati sospesi dal lavoro prima o dopo l’intervento degli accordi con pretesa efficacia sanante.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione FIAT Group Automobiles s.p.a. con sette motivi. La parte intimata resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata 4. Con i primi due motivi di ricorso si lamenta che la Corte d’appello abbia disatteso la riproposta eccezione di improponibilità della domanda derivante dal fatto che il lavoratore, accettando il licenziamento collettivo (collocamento in mobilità) assistito da un incentivo pecuniario e sottoscrivendo il relativo atto di conciliazione in sede sindacale, aveva riconosciuto la legittimità degli accordi sindacali che ne costituivano le premesse. Al riguardo si deduce con il primo motivo violazione dell’art. 411 c.p.c., comma 3, e degli artt. 1965 e 2113 c.c. e con il secondo motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Detti motivi sono qualificabili come manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo deve ritenersi palesemente ingiustificata la relativa tesi, secondo cui la conciliazione contenente la rinuncia, in cambio di una somma di denaro, all’impugnativa del licenziamento conseguente ad una procedura di mobilità, conclusasi con accordo sindacale (richiamato nel verbale di conciliazione), comporti la preclusione anche di ogni azione del lavoratore diretta al riconoscimento di diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro.

Tale tesi è in manifesto contrasto innanzitutto con i principi enunciati da questa Corte in materia di rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, secondo cui a fronte di formule di rinuncia generiche ed omnicomprensive occorre accertare se vi siano state la consapevolezza da parte del lavoratore della possibile esistenza di determinati diritti e la effettiva volontà di rinunciarvi. La stessa tesi collide anche con l’effettivo contenuto letterale della dichiarazione. Quest’ultima, secondo quanto riportato nello stesso ricorso, ha fatto riferimento a pretese, domande o azioni che "nel suddetto licenziamento e conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con FIAT AUTO s.p.a. e collocazione in mobilità" potessero "trovare origine e/o fondamento", e pertanto ha delimitato chiaramente il possibile ambito delle rinunce alle pretese inerenti alla fase del licenziamento, della cessazione del rapporto e del collocamento in mobilità, rimanendovi quindi estranei i diritti relativi alla fase anteriore della sospensione per collocamento in cassa integrazione.

I precedenti rilievi sono assorbenti anche con riferimento al successivo motivo di vizio di motivazione, che non evidenzia alcuna illogicità o insufficienza di motivazione della statuizione sul punto del giudice di appello. In particolare, la circostanza storica della utilizzazione per la cassa integrazione di un criterio di scelta, quale il possesso da parte del lavoratore di una condizione contributiva e di età idonea a facilitare il suo pensionamento, analogo a quello poi utilizzato per il collocamento dei lavoratori in mobilità, è ben lungi da consentire un’interpretazione così estensiva della dichiarazione di rinuncia da attirarvi diritti relativi alla fase di cassa integrazione a cui in alcun modo viene fatto riferimento o allusione.

Quanto ai due precedenti di questa Corte richiamati nel ricorso a proposito dei due motivi in esame (Cass. n. 6391/1992 e 16283/2004), ne è evidente la inconferenza, in quanto in un caso il lavoratore, diversamente che nella specie, aveva dichiarato di rinunciare (anche) a ogni (altro) diritto derivante dal pregresso rapporto di lavoro e nell’altro caso aveva dato atto di aver ricevuto una somma a totale soddisfacimento delle sue spettanze e di non aver altro a pretendere (e la Cassazione aveva ribadito quindi l’esigenza di uno specifico accertamento circa l’effettiva configurabilità dei presupposti oggettivi e soggettivi della riferibilità della rinuncia o transazione al diritto oggetto del giudizio).

5.- I successivi cinque motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere riassunti come segue.

5.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7-8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. La Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, relativo a tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

5.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione, e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

Nel caso di specie, le parti sindacali avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione il 18.3.03, all’esito dell’esame congiunto, dopo che la Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale.

Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

5.3.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo, costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa).

5.4.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in cigs fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

6. Il ricorso può essere qualificato come manifestamente infondato in base alle seguenti considerazioni, che tengono conto delle ripetute decisioni della Corte intervenute sulle medesime o analoghe questioni.

7.- Per quel che riguarda la questione principale (v. 5.1-5.2) deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ( L. n. 223, art. 1, commi 7-8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

8.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

9.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (successivamente ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro ( L. n. 223, art. 1, commi 7-8), precisando, altresì, che la richiamata normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio della procedura a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al cit. D.P.R. n. 218, art. 2, sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

10.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 5.1 e 5.2, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

11.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 5.3).

Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

12.- Neppure può sostenersi che l’accordo 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7-8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

13.- Escludendo il carattere sanante dell’accordo 18.3.03 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4-5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

14.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.2002 sulla posizione del ricorrente (n. 5.4). deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, il quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile da cui non può evincersi il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità. 15.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza. Ne è stata ritualmente chiesta la distrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio in Euro trenta per esborsi ed Euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, con distrazione agli avvocati Giuseppe Pellerito, Benedetto Pellerito e Silvio Chiodo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-11-2011, n. 43671

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12.11.2009 la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna alla pena dell’arresto inflitta nel giudizio di primo grado a L.G. quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 per avere, quale legale rappresentante di un’azienda zootecnica, effettuato uno scarico diretto di acque reflue industriali nel torrente Ponte Fabbrica senza preventiva autorizzazione (accertamento del (OMISSIS)).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando:

– inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità perchè all’udienza fissata alle ore 12 del 24.10.2007 il processo, assente l’imputato, era stato chiamato alle ore 11.50 e rinviato.

Ciò aveva pregiudicato il diritto di difesa;

– contraddittorietà e mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità basata su mere congetture;

– sull’omessa declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Premesso che il primo motivo è manifestamente infondato perchè il mero rinvio del procedimento non lede il diritto di difesa e che il secondo motivo è privo di specificità, va rilevato che l’ultimo è fondato perchè il reato, commesso fino al (OMISSIS), è prescritto essendo il termine massimo di anni quattro mesi sei, aumentato di giorni 20 (per una sospensione del dibattimento per un rinvio richiesto dal difensore), decorso il 30.08.2009 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-12-2012) 25-01-2013, n. 4112 Incompetenza per territorio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Forlì ha affermato la responsabilità di diversi imputati, tra i quali gli odierni ricorrenti, in ordine a plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

Ricorrono per cassazione gli indicati imputati.

2. R. propone due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la richiesta di giudizio abbreviato abbia determinato l’implicita rinunzia alle eccezioni afferenti all’incompetenza del Tribunale di Forlì. La questione, oltretutto, era stata proposta e decisa ben prima dell’ammissione del rito.

2.2 Con il secondo motivo si censura la motivazione per ciò che attiene all’esclusione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 del richiamato D.P.R. n. 309.

3. M. deduce due motivi.

3.1 Con il primo motivo propone questione coincidente con quella esposta da R.: è erronea l’enunciazione secondo cui l’abbreviato implica rinunzia alle questioni afferenti alla competenza.

3.2 Con il secondo motivo si espone che l’abbreviato condizionato è stato celebrato con l’audizione di due testi indicati dalla difesa.

Da tali deposizioni emerge che il percorso di allontanamento dalla droga è culminato con l’accertato distacco definitivo, come documentato da relazione della polizia giudiziaria. Il giudice ha obliterato l’esito dell’istruttoria. La questione è stata dedotta in appello, ma la Corte non si è fatta carico del tema.

Ha fatto seguito la presentazione di una memoria per richiamare la giurisprudenza delle Sezioni unite che ha enunciato un principio di diritto consonante con la tesi difensiva in tema competenza nel rito abbreviato. Si aggiunge, a tale riguardo, che la questione era stata dedotta e respinta nell’udienza preliminare.

4. B. assume che l’affermazione di responsabilità è stata basata su comunicazioni con il coimputato R. che si suppone siano afferenti a stupefacenti, in assenza di riscontri significativi e non essendovi prova che ad ogni appuntamento abbia fatto seguito la consegna di droga. Si imponeva, pertanto, pronunzia assolutoria.

5. B.L. che l’imputazione riguarda modesti atti di cessione di droga a R., consumati in (OMISSIS). La questione d’incompetenza del Tribunale di Forlì è stata erroneamente risolta dalla Corte d’appello assumendo che la richiesta del rito abbreviato implichi rinunzia alla questione. Si chiede, quindi, l’invio degli atti alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

Ha fatto seguito la presentazione di una memoria per prospettare l’estinzione del reato per prescrizione. Si assume che trova applicazione la novellata disciplina dell’istituto che è più favorevole, con la conseguenza che il Termine di sette anni e sei mesi è decorso nel marzo 2010.

6. Il motivo di ricorso afferente alla competenza è fondato ed assorbente.

In proposito la Corte d’appello assume che il tema è precluso dalla richiesta del rito abbreviato, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, anche se l’eccezione è stata proposta e respinta prima dell’ammissione del rito che implica, comunque, la rinunzia alla doglianza.

Tale enunciazione di principio è erronea alla stregua di quanto condivisibilmente ritenuto dalle Sezioni unite di questa Suprema corte: l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (S. U. 29 marzo 2012, Rv.

252313). Nel caso in esame la questione era stata prospettata nell’udienza preliminare dagli imputati M., R. e B.; ed era stata rigettata con ordinanza del 17 novembre 2004.

Sussistevano quindi le condizioni per riproporre la questione nel giudizio abbreviato. L’intreccio dei fatti e delle posizioni lascia allo stato ritenere che si configuri l’effetto estensivo dell’impugnazione a tutti i ricorrenti.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-08-2012, n. 13794

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Svolgimento del processo

Con citazione del 6 marzo 2000 P.G., titolare della ditta "Pianese Giulio Fitofarmaci" convenne dinanzi al Giudice di Pace di Marano P.A., F.P., V., R. e L. chiedendone la condanna al pagamento di L. 3.078.000, oltre interessi e rivalutazione dal 4 febbraio 1992, prezzo di acquisto da parte del comune dante causa F. F. di prodotti fitofarmaci.

Il Giudice di Pace con sentenza n. 1344 depositata il 16 marzo 2004 e pubblicata il 22 luglio 2004 ha rigettato la domanda e compensato le spese.

P.G., con atto di citazione notificato il 14 giugno 2005 alle controparti ha interposto appello dinanzi al Tribunale di Napoli. Gli appellati hanno interposto appello incidentale sulla compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 21 dicembre 2009, pubblicata il 19 febbraio 2010, dopo aver dato atto che l’appellante P. G. in comparsa conclusionale aveva affermato di aver notificato la sentenza di primo grado il 4 ottobre 2004 senza tuttavia provarlo, ha dichiarato l’appello comunque inammissibile a norma dell’art. 327 c.p.c., comma 1, – nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, applicabile alle controversie instaurate prima del 4 luglio 2009 (art. 58, primo comma, legge del 2009 n. 69) – essendo decorso il termine di un anno (e quarantasei giorni ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1) dalla pubblicazione della sentenza che, a norma dell’art. 133 c.p.c., applicabile al procedimento dinanzi al giudice di pace per il rinvio operato dall’art. 311 c.p.c., avviene mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata e di cui il cancelliere da atto, a norma del medesimo ar.t 133 c.p.c., comma 2, apponendo in calce alla sentenza data e firma, e dandone comunicazione entro cinque giorni alle parti costituite, mediante biglietto di cancelleria. Ma da quest’ultimo adempimento, prosegue il Tribunale, non può decorrere il termine per impugnare perchè l’attività partecipativa del cancelliere dell’avvenuta pubblicazione è estranea al relativo procedimento e non integra un elemento costitutivo nè integrativo dell’efficacia della sentenza, potendo anche mancare. D’altro canto la lunghezza del termine annuale consente alla parte diligente di informarsi tempestivamente dell’esito del giudizio che la riguarda e perciò è manifestamente infondata la denunzia di contrasto dell’art. 327 c.p.c., con l’art. 24 Cost., che peraltro la Corte Costituzionale (sentenza 584 del 1990) ha dichiarato inammissibile spettando al legislatore l’eventuale modifica del sistema normativo.

Applicati questi principi alla fattispecie il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello poichè la sentenza del giudice di pace è stata depositata, come attestato con timbro – datario recante il nome del cancelliere, Carmela Aversano, e dalla sua sottoscrizione, il 16 marzo 2004, e "pubblicata", secondo il sottostante timbro – datario, anch’ esso sottoscritto dal cancelliere, il 22 luglio 2004. Perciò questa seconda annotazione dell’ufficio di cancelleria concerne gli adempimenti ad essa incombenti a rilevanza interna, e quindi, impropriamente denominata "pubblicazione della sentenza", non è idonea a modificare gli effetti della già eseguita ed irrevocabile pubblicazione di essa. Ne consegue che il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., è scaduto il 2 maggio 2005, e che la consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario il 10 giugno 2005, è tardiva.

Dall’inammissibilità dell’appello principale consegue l’inammissibilità degli appelli incidentali tardivi, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. G., con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 24 maggio 2010. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Segnalato il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 133 c.p.c., nel caso in cui la sentenza presenti una scissione temporale tra deposito e pubblicazione secondo la duplice attestazione del cancelliere, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 376 c.p.c., e depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con unico motivo il ricorrente deduce: "Falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 327 – 311 e 321 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3", in quanto l’art. 275 c.p.c., riferentesi al Tribunale in composizione collegiale, dispone che rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 190 c.p.c.. Analogamente dispone l’art. 352 c.p.c., per il giudizio di appello e l’art. 281 quinquies per il Tribunale in funzione monocratica, assegnando il termine di trenta giorni per il deposito mentre per il giudice di pace il termine di deposito – art. 321 c.p.c. – è di quindici giorni. Questa è la normativa che attiene al deposito della sentenza da parte del giudice, mentre la pubblicazione è resa dal cancelliere (organo giudiziario ai sensi dell’art. 745 c.p.c.) mediante deposito (cronologicamente certificato) nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata e di questa attività il cancelliere da atto in calce alla sentenza attribuendole un numero progressivo cronologico e divenendone così il depositario ai sensi degli artt. 744 e 745 c.p.c.. Invece con il deposito della sentenza in cancelleria da parte del giudice la sentenza esiste ed ha vita autonoma, tant’è che da quel momento è immodificabile, ma non è pubblica poichè questa attività è successiva ed avviene quando il cancelliere iscrive nel libro – giornale degli atti (cronologico) la sentenza e le conferisce un numero, momento dal quale soltanto la sentenza è giuridicamente esistente per gli interessati e le parti possono chiedere copia ed avere cognizione dell’atto che il cancelliere, divenutone depositario, deve rilasciare, e decorre il termine per l’impugnazione. Una diversa interpretazione sottrarrebbe ingiustificatamente tempo alle parti, non per tutti uguale, per l’impugnazione. Diversa finalità ha la comunicazione alle parti che la sentenza è rinvenibile nei registri di cancelleria, raggiungibile anche con la solerzia della parte.

Il motivo è infondato.

1.1 – La sentenza del giudice esiste giuridicamente e tutti ne hanno scienza legale con la pubblicazione, a cura del cancelliere.

1.2 – Le fasi che precedono la formazione della sentenza sono la deliberazione del giudice ed il deposito in cancelleria del documento che la contiene se la decisione è scritta.

Alla decisione del giudice di pace si applicano (art. 311 cod. proc. civ.) le norme stabilite per la decisione del Tribunale in composizione monocratica capo terzo – bis, inserito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 68, che può avvenire a seguito di trattazione scritta o mista – art. 281 quinquies c.p.c., analogo all’art. 275 c.p.c., per la deliberazione collegiale del Tribunale – o a seguito di discussione orale (art. 281 sexies c.p.c.).

Se la decisione è scritta il giudice può consegnare la minuta al cancelliere per la redazione dell’originale – o per il completamento di alcune parti della sentenza (art. 132 nn. 1, 2 e 3) – secondo l’iter disciplinato per la deliberazione del Tribunale in composizione collegiale (art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. come sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532, art. 6, da coordinare con gli artt. 275 e 276 c.p.c.) dall’art. 119 disp. att. c.p.c., approvato con R.D. 18 dicembre 1941 n. 1368 che infatti dispone:

"L’estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l’estensore (art. 132 c.p.c., u.c.) e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo sotto la sua direzione, a norma dell’art. 132 del codice. Il presidente e il giudice relatore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza". Secondo l’art. 57 c.p.c., comma 1, che prescrive: "Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e modi stabiliti dalla legge, le attività proprie e degli organi giudiziari", questa attività del giudice è attestata con l’apposizione della data e della firma del cancelliere, previa specificazione sul documento che esso contiene la minuta della sentenza. Ma tale fase, successiva alla deliberazione, è ancora interna al relativo procedimento e perciò la decisione contenuta nella minuta può esser modificabile (Cass. 5245 del 2009), e deve esser modificata nel caso di ius superveniens applicabile, processualmente o sostanzialmente, al rapporto controverso (Cass. 5855 dei 2000).

Qualora invece alla redazione integrale della sentenza provveda direttamente il giudice estensore – ormai solitamente in formato elettronico, anche in previsione dell’entrata in vigore delle regole e specifiche tecniche dettate (artt. 15, 16 e 34) dal regolamento contenuto nel D.M. della Giustizia 2011 n. 44 emanato per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e succ. mod. ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010 n. 24 – dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo (art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.), è consegnato ufficialmente in cancelleria – ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) – il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l’ha pronunziata; è legalmente nota a tutti; inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1;

produce tutti i suoi effetti giuridici.

2.- Anche nel codice di procedura civile approvato con R.D. 25 giugno 1865 n. 2366 la minuta della decisione pronunziata dai Tribunali civili e dalle Corti di Appello era consegnata al cancelliere per la redazione dell’originale della sentenza secondo il disposto dell’art. 266: "i motivi della sentenza sono dal giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al presidente, il quale dopo averne data lettura al tribunale ed avervi scritto a margine l’oggetto del giudizio… li sottoscrive unitamente al compilatore, e li consegna al cancelliere. Il cancelliere scrive immediatamente l’originale della sentenza e lo presenta al presidente il quale, verificatane la perfetta concordanza colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti"), e al cancelliere era demandata la pubblicazione della sentenza, che avveniva in forma solenne mediante lettura dei nomi, del domicilio o della residenza delle parti, e del dispositivo (art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 7 e 8, e art. 198 Reg.

Decr. n.2600/1865), in apposita udienza se la sentenza era pronunziata dal Pretore (art. 437 c.p.c., comma 1) e "non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta" da tutti i giudici che l’hanno pronunziata e dal cancelliere (art. 360 n. 9) se la sentenza era pronunziata dai giudici dei Tribunali o di Corte di Appello, "anche in udienza successiva alla deliberazione (art. 357 c.p.c., comma 2)", senza necessità che a detta udienza fossero presenti gli stessi giudici che l’avevano pronunziata.

Per il codice del 1865 però dalla pubblicazione della sentenza derivava la sua esistenza giuridica, immutabilità per il giudice, conoscenza legale per tutti, ma non decorrevano i termini per impugnarla (art. 465 c.p.c.) essendo a tal fine necessaria la notifica (artt. 367 e 467 c.p.c., salvo per le sentenze dei pretori o conciliatori pubblicate alla presenza delle parti: art. 437 c.p.c., comma 2), ad iniziativa di parte o a cura del cancelliere (al domicilio eletto o dichiarato o in mancanza al procuratore, e se mancante alla cancelleria: art. 396 c.p.c. G, commi 1 e 2).

Avvenuta la pubblicazione della sentenza il cancelliere aveva l’obbligo di:

a) partecipare, per mezzo dell’usciere di servizio, il dispositivo ai procuratori delle parti (R.D. n. 2600 del 1865, art. 268); b) apporre alla sentenza la data e un’altra sottoscrizione; c) annotare "immediatamente nel registro dei processi (art. 192 reg. c.p.c., n. 1) se tutte le parti siano state presenti alla pubblicazione, indicando, ove occorra, il nome e cognome degli assenti" (art. 198, comma 2, regolamento), e annotarla in quello delle sentenze (art. 192, comma 1, n. 4, per le sentenze del Pretore e art. 275 n. 4 del regolamento gen. giud. per le sentenze dei Tribunali e delle Corti di appello); d) rilasciare copie della medesima (art. 55 c.p.c.).

2.1- La mancanza di una norma sulla prescrizione del diritto ad impugnare le sentenze, nel codice del 1865 costituiva fonte di dibattito in dottrina e giurisprudenza perchè sussisteva l’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla stabilizzazione degli effetti della sentenza sui rapporti giuridici secondo il dictum imperativo del giudice (res iudicata pro veritate accipitur) e perciò, anche secondo qualche pronuncia di legittimità (Cass. 30 settembre 1955 n. 2729), poteva prendersi a riferimento la costituzione piemontese secondo cui la sentenza era inoppugnabile decorsi trent’anni dalla pubblicazione.

Era quindi ormai improcrastinabile individuare un momento oggettivo ed uguale per tutti a decorrere dal quale, se la sentenza non era impugnata entro un ragionevole lasso di tempo predeterminato, diveniva immutabile, a prescindere dalla scienza effettiva derivante dalla sua comunicazione o notificazione, con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi delle relative attività, ovvero del termine breve di impugnazione dalla notifica della stessa, se successiva allo spirare del termine lungo.

Pertanto nel nuovo codice di rito, approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, stimato congruo in diversi progetti di studiosi il termine di decadenza di un anno, fu individuata la pubblicazione della sentenza come dies a quo (art. 327 c.p.c., comma 1) per proporre l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, e, tra le varie forme di pubblicazione proposte, prevalse quella più semplice dell’attestazione del deposito della sentenza da parte del cancelliere (art. 133 c.p.c.), rimettendo così alla diligenza che il difensore deve in "rebus suis" l’onere di informarsi dell’esito del giudizio, di cui conosce la data della deliberazione, in tal modo garantendo l’indispensabile esigenza di stabilità delle decisioni senza vulnerare il diritto di difesa (Cass. S.U. primo dicembre 1994 n. 954, Corte Costituzionale sentenze nn. 584 del 1990 e 297 del 2008 e ordinanza n. 129 del 1991).

3.- La disposizione contenuta nell’art. 133 c.p.c., consta di due proposizioni: "La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma".

Quindi l’attività del cancelliere per la pubblicazione della sentenza è ricognitiva della completezza del documento, in originale, che la contiene, vincolata nel quomodo – mediante apposizione di data e firma in calce – e nel quando, dovendo egli dare atto del deposito, e perciò nel luogo e nella data in cui avviene (attestazione assistita dalla presunzione di veridicità fino a querela di falso: art. 2700 c.c., Cass. 22 aprile 2009 n. 9622 e 23 luglio 2009 n. 17290). E poichè la norma dispone "la sentenza è resa pubblica mediante deposito", la pubblicazione è effetto legale della certificazione da parte del cancelliere della consegna ufficiale della sentenza, ed in tal modo egli completa il procedimento di pubblicazione che la norma prevede senza soluzione di continuità tra la consegna ed il deposito non avendo il legislatore accolto il progetto secondo cui doveva essere mantenuto l’annuncio del cancelliere in udienza previsto nel codice del 1865 attesa la gravità degli effetti derivanti dalla pubblicazione, volendo privilegiare l’interesse a realizzare immediatamente e direttamente, erga omnes, in modo oggettivamente e legalmente certo – mediante la firma del pubblico ufficiale fidefacente – il fine pubblico della conoscibilità del provvedimento giurisdizionale.

3.1- Similmente, per la mancanza di scansione temporale tra l’attività del giudice e quella del cancelliere, avviene nel caso di decisione a seguito di trattazione orale – art. 281 sexies c.p.c. – in cui la sentenza – documento (semplificata poichè al termine della discussione il giudice da lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) "si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene" "ed è immediatamente depositata in cancelleria", e quindi il deposito deve avvenire subito dopo l’esternazione della sentenza. E poichè la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice equivalgono alla pubblicazione prevista dal precitato art. 133 cod. proc. civ., esonerano il cancelliere dalla comunicazione alle parti, presumendosi iuris et de iure il provvedimento conosciuto dalle stesse (Cass. 24 luglio 2007 n. 16304, 23 settembre 2010, n. 20092), e da questa data decorre il termine lungo per impugnarla (Cass. 22 novembre 2010 n. 22659).

Dunque il cancelliere non ha la facoltà di scindere l’unitario procedimento di pubblicazione della sentenza segmentando in fasi successive l’attività di deposito da parte del giudice della sentenza completa ed originale, dalla sua attività di pubblicazione della stessa.

3.2- Tuttavia talvolta, negli uffici giudiziari particolarmente oberati di lavoro, il cancelliere dapprima attesta, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2699 c.c., e art. 57 c.p.c., la data di deposito della sentenza, originale, completa, non necessitante di integrazione alcuna e successiva collazione; successivamente dichiara, in altra data da egli autonomamente determinata, che la sentenza "è pubblicata".

Quindi il cancelliere provvede da quest’ultima data a: a) documentare mediante iscrizione nel registro cronologico e di repertorio, per gli atti soggetti a registrazione, l’esistenza e la data dei provvedimenti del giudice "appena formati se compilati dal cancelliere o compiuti con il suo intervento", con numerazione progressiva annuale (da riportare a margine dell’atto: art. 34 disp. att. c.p.p. approvato con R.D. 18 dicembre del 1941 n. 1368); b) dare notizia del deposito della sentenza "entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo" "alle parti che si sono costituite" (art. 133 c.p.c., seconda parte, e art. 45 disp. att. c.p.c.); c) trasmettere all’Ufficio del Registro gli originali delle sentenze per la registrazione a carico dei soggetti obbligati (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, n. 3, e art. 13, comma 3, art. 14).

Le persone dal medesimo autorizzate (D.M. Giustizia del 27 marzo 2000 n. 264, sulla tenuta dei registri di cancelleria, art. 16), al momento del deposito, devono inoltre: 1) fare la copia digitale, da conservare nell’archivio di cui all’art. 15, comma 1; 2) acquisire nell’archivio digitale ogni annotazione riportata sull’originale del provvedimento; 3) autenticare la copia informatica del provvedimento e le successive annotazioni mediante la firma digitale", divenendone così depositane ai sensi degli artt. 744 e 745 c.p.c..

3.3 – La data di deposito della sentenza diversa da quella di pubblicazione ha dato origine al contrasto tra due diversi orientamenti di legittimità che queste Sezioni Unite sono chiamate a comporre: il primo e maggioritario secondo cui, per effetto dell’art. 133 c.p.c., la sentenza è resa pubblica mediante il deposito risultante dall’annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, con conseguente irrilevanza della diversa attestazione del cancelliere "sentenza pubblicata" in data successiva a quella in cui la sentenza risulta depositata in cancelleria (ex multis Cass. 732 del 1990, 2382 del 1994, n. 17290 del 2009 cit., 2740 e 24178 del 2011), perchè la suddetta norma prescrive, se al cancelliere è consegnata la sentenza originale e ufficiale, che egli, accertatane la rispondenza ai requisiti prescritti dall’art. 132 c.p.c., da atto del deposito, ed è in questa data che la sentenza "è resa pubblica" (Cass. 2084 del 1992, n. 20858 del 2009), con la conseguenza che l’eventuale successiva data di "pubblicazione", non può attestare un evento già legalmente verificatosi.

L’altro, minoritario, secondo cui se sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di "pubblicazione", indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest’ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione dovendosi considerare la prima data come se fosse stata depositata la minuta della sentenza (Cass. 12681 del 2008, 14862 del 2009, 13179 del 2011).

Ma in tal modo questo secondo orientamento, quoad ad effectum, non distingue tra la consegna al cancelliere della sentenza in originale e completa in ogni sua parte, dalla consegna della minuta per la redazione del testo della sentenza – ovvero per il suo completamento perchè ancora da "controfirmare" dal Presidente ovvero da integrare con "l’intestazione" (cioè con l’epigrafe e le conclusioni delle parti, a cura della cancelleria)" – e rimette al cancelliere di stabilire quando termina la fase endoprocedimentale che secondo l’art. 119 disp. att. c.p.c., finisce con il perfezionamento documentale della sentenza secondo il modello di cui all’art. 132 c.p.c., e la sua consegna ufficiale in cancelleria, e di decidere quando dare atto del deposito "nel senso proprio di cui all’art. 133", sì da poter scandire i tempi di compimento delle successive attività amministrative che le norme gli prescrivono compatibilmente con il carico di lavoro dell’ufficio (Cass. 17613 del 2011, in motivazione).

Invece le norme che disciplinano il deposito della sentenza attribuiscono al giudice la responsabilità di stabilire il momento di compimento dell’attività giurisdizionale di decisione della causa – art. 281 quinquies primo comma: "Il giudice… deposita la sentenza in cancelleria,."; art. 281 sexies: ".. il giudice pronuncia la sentenza.. che si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene.."; art. 321 c.p.c., comma 2:

"La sentenza è depositata in cancelleria.."; art. 132 disp. att. c.p.c., u.c., e art. 119 disp. att. c.p.c.: "il Presidente e il giudice estensore sottoscrivono la sentenza" (Cass. 8979 del 2011, in motivazione), e non lasciano nessun margine di discrezionalità al cancelliere sulla data in cui darne atto.

Quindi l’orientamento minoritario, inconciliabile con l’interpretazione letterale, teleologia e storica dell’art. 133, correlato all’art. 327 c.p.c., comma 1, non può avere seguito neppure per "non sottrarre alle parti una frazione, che può essere anche molto consistente, giungendo in situazioni patologiche ad alcuni mesi, del tempo utile per l’impugnazione". Infatti, come innanzi evidenziato, il difensore ha l’obbligo di svolgere il mandato con la diligenza in rebus suis e perciò non soltanto di informarsi periodicamente dell’esito della causa, ma anche, allorchè è reso edotto che il deposito della sentenza è avvenuto, di compiere da questa data tutte le attività che reputa nell’interesse del cliente, senza confidare su un’interpretazione dell’art. 133 c.p.c., secondo la quale il dies a quo decorre dalla pubblicazione, se successivamente avvenuta, ovvero attendere che questa venga attestata autonomamente dal deposito della sentenza.

3.4 – E’ da aggiungere che la certificazione del deposito della sentenza è formalità estrinseca all’atto cui accede e perciò la sua mancanza o incompletezza non determina la nullità del provvedimento, neanche sotto il profilo del carente coordinamento con lo scopo di determinare il "dies a quo" del termine di impugnazione, atteso che con l’uso della normale diligenza, è possibile identificare la data di deposito attraverso la consultazione dell’originale del provvedimento o delle annotazioni del cancelliere contenute nel registro cronologico e nel registro di repertorio, ovvero desumerla da atti aventi analoga efficacia di certezza legale, quali l’apposizione della formula esecutiva in calce alla sentenza o la comunicazione alle parti (art. 136 c.p.c.).

3.5 – Qualora poi il giudice dell’impugnazione ravvisi, anche d’ufficio, grave difficoltà per l’esercizio del diritto di difesa determinato dall’aver il cancelliere non reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine di decadenza per l’impugnazione, la parte potrà esser rimessa in termini ai sensi del vigente art. 153 c.p.c., comma 2.

3.6 – Deve perciò escludersi, per tutelare l’affidamento generale e a garanzia dell’immediatezza e della certezza degli effetti giuridici che derivano dalla pubblicazione della sentenza, che il cancelliere possa apporre un’attestazione di pubblicazione della sentenza successiva a quella di deposito della stessa, perchè nel caso egli debba attestare ai sensi dell’art. 57 c.p.c., il deposito della minuta della sentenza, lo deve espressamente specificare, e va perciò affermato che qualsiasi ultronea "pubblicazione" in data successiva a quella di deposito è arbitraria perchè il cancelliere non può aggiungere un’attività di pubblicazione che la legge non prevede separatamente dall’attestazione di deposito, nè rendere pubblica la sentenza quando si determina a farlo. Di conseguenza ogni altra data apposta sulla sentenza successivamente a quella di deposito di essa è priva di qualsiasi rilevanza per gli effetti giuridici che la legge fa derivare dalla sua pubblicazione.

4.- Nella fattispecie, avvenuta anteriormente al contrasto tra i due indirizzi di legittimità che queste Sezioni Unite compongono, il giudice di secondo grado ha escluso che P.G. sia decaduto dalla proposizione dell’appello per causa non imputabile (art. 184 bis c.p.c., ratione temporis applicabile), avendo evidenziato che dalla pubblicazione della sentenza, ancorchè avvenuta dopo oltre quattro mesi dall’attestazione di deposito della stessa, alla data in cui è stato consegnato l’atto di appello all’ufficiale giudiziario, sono decorsi undici mesi e perciò ha escluso l’affidamento incolpevole dell’appellante secondo i principi affermati da questa Corte (Cass. 17704 del 2010), e sul punto non vi è impugnazione.

Conclusivamente il ricorso va respinto e ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va enunciato il seguente principio di diritto: "A norma dell’art. 133 c.p.c. la consegna dell’originale completo del documento – sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. E’ pertanto da escludere che il cancelliere, nell’espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell’art. 133 c.c., alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva, e se sulla sentenza sono stati apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito".

Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.