Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-06-2012, n. 9595 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

C.P. convenne innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni di Napoli la soc. COPIN per ottenere il pagamento delle giuste indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione legittima in relazione agli interventi ablatori e di asservimento che la sua proprietà immobiliare di (OMISSIS), aveva subito a causa delle occupazioni e degli interventi previsti dalla L. n. 887 del 1984, art. 11, comma 18. Si costituirono la COPIN e la Presidenza della Giunta Regionale della Campania ed il giudice adito con sentenza 13.7.2010, esclusa la legittimazione ad causam della Presidenza Regionale, ha determinato l’indennità di espropriazione dei mq. 180 di area pertinenziale al fabbricato in Euro 115.122,00, l’indennità di asservimento dei mq.

53 delle aree stradali private in Euro 6.325,00, l’indennità di occupazione legittima per le aree espropriate ed asservite in Euro 13.927,40, in Euro 614,25 ed in Euro 453,12, nonchè, relativamente all’indennità di occupazione legittima per le aree occupate ed ancora non espropriate, gli interessi sino all’1.4.2010 sulla somma di Euro 2.017,25.

In motivazione – e per quel che rileva – la GSE di Napoli ha ritenuto applicabile, al fine di determinare il valore di computo delle indennità di espropriazione, la L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, introdotto dopo la sentenza 348 del 2007 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito in L. n. 359 del 1992. In tal prospettiva la GSE ha quindi espressamente "disapplicato" il combinato disposto della L. n. 219 del 1981, art. 80 e della L. n. 2892 del 1885, art. 13 (nella parte in cui si prevede il criterio della semisomma del valore venale e dei fitti coacervati) ed ha pertanto adottato il criterio del valore venale pieno. Con ampia motivazione e richiami alla disposta CTU la GSE di Napoli ha quindi sviluppato i calcoli della spettanza delle varie voci, principali ed accessorie, sulla base dei quali è pervenuta alla determinazione delle spettanze dianzi indicate.

Per la cassazione di tale sentenza COPIN ha proposto ricorso 10.10.2011 con unico motivo al quale si è opposto C.P. con controricorso 22.11.2011 contenente ricorso incidentale articolato su un motivo. La Presidenza della G.R. ha notificato controricorso 21.11.2011. Il C. ha depositato memoria finale

Motivi della decisione

Pronunziando sui ricorsi riuniti ex art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che il ricorso di COPIN sia meritevole di accoglimento nel mentre non abbiano ingresso alcuno le censure proposte, in via incidentale, dal C..

La GSE con la sentenza in disamina ha riconosciuto all’espropriato C. ed a carico di COPIN un complesso di indennità la cui base di computo è frutto della "disapplicazione" della L. n. 219 del 1981, art. 80; tale disposizione, è noto, rinvia al criterio della legge del risanamento di Napoli (n. 2892 del 1885), per il quale il valore di mercato dell’area urbanizzata (pervero privo di alcun valore effettivo stante il degrado della zona "da risanare"), e quindi il reale modesto valore (al di fuori di alcuna irrilevante dicotomia tra valore agricolo o valore edificatorio) veniva assommato al concreto valore dei fitti coacervati del decennio decorso e la somma era dimidiata come "congruo" indennizzo da erogare.

Ebbene ad avviso della GSE di Napoli tale disapplicazione sarebbe imposta dallo jus superveniens (L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90) seguito alla radicalmente innovativa pronunzia della Corte Costituzionale n. 348 del 2007. A fondamento di tale operazione giuridica di "sostituzione" delle nuove norme alle vecchie – operata senza predicare la idoneità delle seconde ad abrogare le prime – la GSE invoca l’orientamento di questa Corte introdotto da Cass. 18844 del 2008 e concluso dai principii contenuti nella pronunzia delle S.U. 26334 del 2009.

Insorge contro tale operazione il ricorso COPIN, osservando che la norma di rinvio alla Legge del 1885 contenuta nella L. n. 219 del 1981, non avrebbe potuto e dovuto essere semplicemente "non applicata" ma, semmai sospetta di illegittimità costituzionale, rimessa alla Corte Costituzionale per il sindacato in via incidentale, sospetto peraltro inconsistente alla luce della natura e della portata emergenziale della legislazione del 1980.

Effettivamente, osserva il Collegio, nel corpo della sentenza del 2009 di queste Sezioni Unite (pervero preceduta da Cass. 18844 del 2008 poco dopo contraddetta da Cass. 28431 del 2008, entrambe della Prima Sezione), sentenza richiamata dalla pronunzia della Giunta Speciale, vi è una affermazione di disapplicazione quale quella citata ma essa, a ben vedere, si riferiva alla ritenuta impossibilità di assumere il vecchio criterio di computo a base non già di un contestato indennizzo di espropriazione bensì della indennità virtuale sulla quale computare l’indennità di occupazione, che era il solo oggetto di contesa in causa.

Quel che rileva, a criterio del Collegio, è che si sia ben diversamente statuito nella successiva pronunzia delle S.U. di questa Corte (2419 del 2011) decisione che si fa carico della apparente diversa impostazione seguita dalla pronunzia del 2009 ed afferma che quella decisione venne adottata per regolare la stima della indennità virtuale di costruzioni e non di aree.

Ebbene, la decisione del 2011, alla quale il Collegio intende dare piena continuità, afferma che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione relativa a terreni siti nel comune di Napoli, il criterio stabilito dalla L. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 – che non da rilievo alcuno alla distinzione tra aree edificabili e non fabbricabili e che è per l’appunto espressamente richiamato dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 80 – continua ad applicarsi, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, pronunziata dalla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale.

E l’affermazione di tale permanente vigenza si coniuga, nella affermazione di queste Sezioni Unite, con la esclusione di alcun dubbio di legittimità costituzionale della conservata previsione del valore dimidiato trattandosi di criterio, speciale, totalmente distinto da quello del citato art. 5-bis e gli effetti della cui permanenza applicativa – nella parte che determina un indennizzo inferiore al valore venale effettivo, di contro imposto dalla decisione 348 del 2007 e recepito, anche all’interno del vigente D.P.R. n. 327 del 2001, dalla L. n. 244 del 2007, art. 2 – si giustificano in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla L. n. 219 del 1981.

Al proposito la manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità sulla "impermeabilità" della legislazione speciale del 1981 all’intervento della Corte Costituzionale (decisioni 348 e 349 del 2007) ed alla conseguente introduzione dei criteri facenti capo al "valore venale", è stata già affermata da queste Sezioni Unite con la decisione 5265 del 2008.

Con tale decisione è stata affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 219 del 1982, art. 80, sollevata per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo della CEDU, nella parte in cui prevede un criterio liquidatolo speciale non dissimile (per il profilo dello scostamento dal valore integrale del bene) da quello adottato, in via generale, dalle disposizioni del più volte citato art. 5-bis e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007 per contrasto con l’art. 1 Primo Protocollo CEDU, "come interpretato dalla Corte di Strasburgo", costituente "parametro integrativo dell’art. 117 Cost." quanto all’ivi prescritto necessario (ragionevole) allineamento dell’indennizzo al valore pieno di mercato del bene espropriato.

Ebbene la sentenza di queste Sezioni Unite del 2008, considerato che secondo la stessa sentenza 348 del 2007 obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misura di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo, ha affermato che ciò si verifica proprio con la L. 14 maggio 1981, n. 219, avente natura speciale, temporanea ed eccezionale, in quanto volta a porre rimedio alle conseguenze degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, come sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, preveda, in via generale, per le espropriazioni finalizzate ad attuare interventi di riforma economico-sociale, una riduzione (del 25%) più contenuta di quella consentita dalla legge del 1981. Questa Corte a Sezioni Unite con la rammentata pronunzia del 2008 ha infatti affermato che deve ritenersi avere rilievo assorbente sia la specialità, temporaneità ed eccezionaiità della legge stessa, sia comunque, ed in linea di principio, il fatto che l’avanzamento, nel prosieguo della legislazione, del livello di garanzia di un valore costituzionale non comporta l’illegittimità della normativa precedente attestata su un livello inferiore di tutela.

La chiarezza del condiviso arresto del 2008, che vede chiaramente coniugata la affermazione della piena e permanente applicabilità della L. n. 219 del 1981, art. 80 (del quale viene esclusa alcuna ipotesi di indebita "disapplicazione" ad opera delle norme sopravvenute) con la valutazione di inesistenza di alcun sospetto di incostituzionalità del conservato criterio riduttivo dell’indennizzo, non viene neanche revocata in dubbio dalla riconferma, in diverso ambito ma in una prospettiva altrettanto generale, de criterio del giusto indennizzo: ci si riferisce alla rimozione del riduttivo e rigido criterio del Valore Agricolo Medio, operata da Corte Costituzionale con la sentenza 181 del 2011. Tanto le due pronunzie del 2007 quanto la più recente pronunzia sugli esproprii delle aree aventi natura agricola, infatti, ridisegnano gli obiettivi – pervero recepiti dal legislatore ed attuati dalla giurisprudenza di questa Corte – di un generale ristoro delle ragioni dei proprietari espropriati sulla base di un reale, effettivo e completo indennizzo ma lasciano intatta la ragionevolezza della scelta effettuata oltre trenta anni fa. La chiarezza della condivisa decisione del 2008 di queste Sezioni Unite nell’affermare la ragionevolezza della previsione di un’area di indennizzi ridotti perchè legati "allo scopo" – temporaneo e localmente definito – di effettuare interventi di vera emergenza sociale, non richiede al Collegio altra illustrazione.

Deve nondimeno farsi carico della ipotesi, affacciata in memoria del controricorrente, per la quale la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – alla luce della clausola di equivalenza sancita dall’art. 52 par. 3 – abbia determinato una trattatizzazione indiretta delle disposizioni della CEDU te volte in cui i diritti previsti dalla Convenzione vengano a trovare una corrispondenza all’interno della Carta di Nizza, si che ravvisandosi siffatta corrispondenza tra la previsione dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione (come inteso dalla nota sentenza 29.3.2006 della Corte Europea nella causa Scordino contro Italia) e la previsione di giusta indennità di cui all’art. 17 par. 1 della Carta di Nizza, ne discenderebbe la collisione della normativa nazionale in disamina con il parametro della "giusta indennità" il quale non può che essere, secondo il dictum della Corte Europea, parametro di ristoro totale. E da tale collisione non potrebbe derivare altro che la diretta applicazione della norma europea da parte del giudice nazionale (disapplicandosi la norma collidente).

Ritiene il Collegio affatto assorbente il rilievo, formulato nelle decisioni 80 e 303 del 2011 della Corte Costituzionale per il quale siffatta applicabilità diretta della Carta di Nizza sia predicabile solo per le ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo e non già, totalmente, da norme nazionali prive di alcun legame con il diritto dell’ Unione Europea. Ebbene, appare evidente come non sia ravvisabile alcuna "disciplina" da parte delle norme dell’I).E. nella generica previsione, nell’art. 17 par. 1 della Carta, del diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse", trattandosi di disposizione che non è espressiva del regolamento di una materia di interesse comunitario ed è priva di attitudine regolatrice di situazioni indeterminate in quanto non inclusiva di alcun criterio o parametro determinativo.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la sentenza della GSE impugnata deve essere cassata in pieno accoglimento della censura proposta da COPIN per la rideterminazione delle indennità spettanti all’espropriato alla stregua del parametro normativo indebitamente disapplicato.

Venendo al ricorso incidentale del C. se ne osserva la evidente inammissibilità che ne preclude l’esame di merito: si tratta infatti di una non chiara sommatoria di doglianze prive di indicazione delle norme violate, prive di autosufficienza espositiva e mai denunzianti puntuali omissioni od illogicità di argomentazione (anche nel recepimento della indicazioni peritali) ma solo la inadeguatezza dei conteggi e la non condivisibilità dei risultati attinti. Si lamenta infatti la "sottostima" dei danni e lo "svilimento" del valore del cespite; si censura la valutazione dell’indennità di occupazione a valori del 2002 nel mentre si doveva pervenire ad una stima nel 2007; ci si duole della omessa considerazione della urbanizzazione dell’area e della sottostima del valore unitario dell’immobile ragguagliato a valori modesti e temporalmente inattendibili. Si tratta all’evidenza di censure alla valutazione del fatto che, come dianzi detto, sono sfornite dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sarà onere della Giunta in sede di rinvio determinare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2012, n. 11837 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna la sentenza App. Salerno 20.1.2005 n. 43/2005 che, rigettando l’appello della stessa A.R. Industrie A. s.p.a. (già C. S. s.r.l.) avverso la sentenza Trib. Nocera Inferiore 5.6.2001 che aveva rigettato l’istanza di insinuazione tardiva di credito proposta ex art. 101 L. fall., ebbe a confermare il diniego dell’ammissione del credito per circa Lit. 5.930 milioni, oltre interessi convenzionali ed in qualità ipotecaria, pretesamente fondato sull’essere divenuta la società ricorrente cessionaria pro soluto (con atto del 23.11.1994), dall’originaria mutuante (in data 26.11.1982) Banca Nazionale dell’Agricoltura (in qualità di incorporante della Banca Gatto e Porpora s.p.a.), del credito da finanziamento assistito da ipoteca (iscritta il 1.12.1982 per Lit. 5 miliardi) su immobili del mutuatario A. V. di P., G. e A. s.n.c., sul presupposto che tali beni (il 21.5.1985) erano a loro volta stati alienati dal debitore finanziato ad E. s.r.l., successivamente dichiarata fallita nel 1988.
L’originaria domanda, avanti al giudice delegato del Fallimento E. s.r.l., dopo il parere favorevole all’ammissione da parte del curatore, fu tuttavia istruita ex art. 101, comma 3, L.Fall. e nel suo corso per la creditrice si costituirono tre avvocati (dopo G., F. e poi D.D.), con precisazione delle conclusioni ad opera di un quarto ( P.) all’udienza fissata per tale incombente. Il collegio rigettò la domanda perchè "sfornita di prova" avendo la parte ritirato il proprio fascicolo non più ridepositandolo. In sede d’appello, A.R. Industrie A. s.p.a. contestò la sentenza, rilevando l’obbligo del giudice di disporre la ricerca del fascicolo, invero mai ritirato e richiamando la qualità di difensore già del P., ribadì la fondatezza della domanda, che comprendeva – in via gradata – anche la partecipazione alla distribuzione del ricavato, insistette per l’ammissione al passivo o per tale soddisfazione sulla liquidazione del bene in garanzia. Avanti alla corte d’appello il curatore eccepì, per la prima volta costituendosi, la tardività in primo grado e la inammissibilità in secondo della domanda svolta in via gradata. La sentenza, pur mutando la motivazione della decisione di primo grado, ne confermò la portata reiettiva delle domande proposte: ammettendo l’utilizzo dei documenti del fascicolo di parte, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., perchè prove precostituite ed invece negando che l’avv. P., investito del mandato fiduciario per l’appello, lo fosse anche nel giudizio di primo grado, così dovendosi considerare la società rappresentata e difesa dall’avv. D.D., ultimo dei procuratori succedutisi nella difesa avanti al Tribunale di Nocera Inferiore.
Nel merito, aggiunse la pronuncia qui impugnata che la "già determinatasi inammissibilità della domanda in primo grado comporta la non proponibilità della stessa in sede di appello" in quanto nuova ed anche perchè proposta da difensore non munito di procura e confermò comunque le medesime ragioni di infondatezza nel merito ritenute dai giudici di primo grado. Si doveva infatti ritenere che il terzo acquirente di immobile ipotecato "non subentra al debitore nel vincolo obbligatorio, nè assume una sua obbligazione verso il creditore ma subentra esclusivamente nel vincolo ipotecario". Tale ultimo soggetto non avrebbe dunque titolo per essere ammesso al passivo, mantenendo invece il solo diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato sui beni. E tuttavia anche sul punto, concluse il giudice d’appello, la domanda è priva di prova, per difetto di riscontro documentale dell’acquisto, da parte di E. s.r.l. dei beni oggetto d’ipoteca ed anzi essendo emersa l’eccettuazione di quelli cui si riferisce l’atto di cessione del credito.
Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui resiste il Fallimento con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico complesso motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 183 e 184 cod. proc. civ. e art. 102 L.Fall. in relazione all’art. 360, n. 3 e insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, contestando che: a) la sentenza abbia omesso di ritenere valida la costituzione in primo grado a mezzo dell’avv. P. e dunque validamente formulate le conclusioni da questi assunte; b) la conclusione gradata – il diritto a potere partecipare alla ripartizione del ricavato del bene – già apparteneva alle conclusioni del primo grado, e comunque costituendo di esse un minus, dunque non potendo la sentenza valutarne la novità in appello; c) che vi fosse un mezzo, diverso dall’ammissione al passivo, per far valere la garanzia sul bene immobile gravato di ipoteca a garanzia del debito di un terzo.
1. Il ricorso è inammissibile. Per quanto la tecnica espositiva del ricorso abbia assommato il vizio di motivazione e l’errore di diritto, la loro astratta delineazione congiunta non è in sè inammissibile, come invece voluto dal controricorrente, da un lato "potendo, infatti, il motivo di ricorso essere articolato con riferimento a diverse e concorrenti violazioni di legge" (Cass. 13868/2010) e, dall’altro, le due tipologie di censura convivere (Cass. s.u. 7770/2009; 27649/2011), come precisato in precedenti relativi al sistema imperniato sul cd. quesito di diritto, ma formati su una premessa da quello indipendente.
2. La pronuncia di inammissibilità, tuttavia, consegue alla constatazione che la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, e tra esse rinviene rilievo centrale raffermato difetto di fondamento di entrambe le domande svolte dall’appellante, cioè sia quella di ammissione al passivo sia quella – subordinata e ritenuta tardiva – di partecipazione alla distribuzione del ricavato in sede di liquidazione del bene in garanzia immobiliare. I giudici di Salerno hanno invero escluso e comunque ritenuto non provato che la società E. s.r.l., rendendosi avente causa dell’immobile dalla A. V. s.n.c., avesse acquistato proprio il bene già costituito dalla dante causa in ipoteca a favore della Banca Gatto e Porpora s.p.a., da cui ebbe a partire il processo dismissivo del credito fino all’attuale A.R. Industrie A. s.p.a.. Ne deriva che, anche per la fattispecie in esame, "l’omessa impugnazione di una di tali rationes decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza" (Cass. 22753/2011; 3386/2011).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo le regole della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi di cui in motivazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 9.200, di cui 9.000 per onorari e 200 per spese, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 86

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Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 10.12.1984 e depositato in data 3.1.1985, il ricorrente, nelle qualità di proprietario di un fondo, sito in S., in località P., alla partita 1028, catast. Fog. 3, part. 176, di qualità seminativeirrigue, classe 1° superficie Ha 2,a 15, ca 60, pervenuto in forza di testamento olografo del nonno omonimo (atto in notar di Transo Rep. n. 53813 del 10.6.1980), lamentava che il suddetto fondo era stato interessato dalla procedura ablativa de qua, mediante gli epigrafati provvedimenti, avverso cui svolgeva i seguenti motivi di diritto:
1) violazione di legge – violazione e falsa applicazione art. 13 della legge 25.6.1865 n. 2359. violazione dei principi in materia di espropriazione per pubblica utilità – eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti – illegittimità derivata;
La delibera di approvazione del progetto che, ai sensi dell’art. 1 della legge 3.1.1978 n. 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, non conterrebbe i termini di inizio e fine dei lavori, ma solo un generico riferimento.
2) Violazione di legge – violazione in particolare art. 10 e 11 della legge 22.10.1971 n. 865 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per difetto dei presupposti – omessa istruttoria;
Non sarebbero stati depositati gli atti della procedura ablatoria de qua, né sarebbe stato inviato l’avviso agli espropriandi.
3) Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 3.1.1978 n. 1- Violazione art. 71 della legge 25.6.1865 n. 2359. violazione del procedimento- violazione artt. 24 e 113 Cost.. Eccesso di potere per travisamento – contraddittorietà ed illogicità omessa istruttoria – ed altri aspetti;
Pur essendo il ricorrente titolare del fondo in forza di testamento olografo del nonno omonimo (atto in notar di Transo Rep. n. 53813 del 10.6.1980), nella Deliberazione di C.C. sarebbe indicato il nominativo del diverso proprietario P.G. fu S., mentre gli atti espropriativi sarebbero stati notificati agli altri eredi, ma non al ricorrente (che sarebbe maggiormente inciso dalla procedura de qua), che non avrebbe ricevuto neanche l’atto di avviso per l’immissione in possesso, almeno 20 giorni prima della data prevista.
4) Violazione di legge – violazione art. 284 e 299 e 300 TULCP 3.3.1934 n. 383. Violazione art. 9 del D.L. 28.2.1983 n. 55. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
Vi sarebbe carenza di copertura delle spese, in quanto sarebbe insufficiente la somma stanziata, che sarebbe coperta soltanto con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 9 del D.L. 228.2.1983 n. 55;
5) violazione di legge. Violazione e falsa applicazione D. Reg. Calabria 30.5.1983 n. 18. Incompetenza. Violazione art. 106 DPR 24.7.1977 n. 616. Illegittimità Costituzionale in relazione agli artt. 5 e 128 Cost. dell’art. 19 della legge regionale 30.5.1983 n. 18. Violazione TULCP 4.2.1915 n. 148;
Trattandosi di competenza comunale delegata, il potere di emanare gli atti ablativi si dovrebbe ritenere attribuito al Consiglio Comunale ex art.131 del T.U. n. 148 del 1915, poiché l’art. 19 della legge regionale n. 18/1983 non potrebbe modificare le competenze comunali anche in relazione a materie trasferite, nella specie per il Sindaco, poiché, in tal caso, sarebbe costituzionalmente illegittimo, ai sensi degli artt. 5 e 128 Cost.
6) Eccesso di potere per manifesta illogicità – difetto di motivazione -omessa ponderazione- sviamento – manifesta incongruità della scelta operata – ed altri profili.
Mancherebbe ogni motivazione in ordine alla localizzazione dell’opera che sarebbe anche illogica, poiché allungherebbe l’originario tracciato.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune intimato per resistere al presente ricorso.
Alla pubblica udienza del 19.11.2010, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione
1. Vengono impugnati gli epigrafati provvedimenti della procedura ablativa avente ad oggetto: "Approvazione progetto per costruzione strada residenziale di collegamento via Manzoni con via Diaz", relativamente al fondo di proprietà del ricorrente, sito in S., in località P., alla partita 1028, catast. Fog. 3, part. 176, di qualità seminativeirrigue, classe 1° superficie Ha 2,a 15, ca 60, pervenuto in forza di testamento olografo del nonno (atto in notar di Transo Rep. n. 53813 del 10.6.1980).
2. Ritiene il Collegio, per ragioni di logicità e di coerenza espositiva, di dover preliminarmente esaminare il terzo profilo di gravame, con cui il ricorrente deduce che, pur essendo titolare del fondo in forza di testamento olografo del nonno omonimo (atto in notar di Transo Rep. n. 53813 del 10.6.1980), nella Deliberazione di C.C. sarebbe indicato il nominativo del diverso proprietario P.G. fu S., mentre gli atti espropriativi sarebbero stati notificati agli altri eredi, ma non al ricorrente (che sarebbe maggiormente inciso dalla procedura de qua), che non avrebbe ricevuto neanche l’atto di avviso per l’immissione in possesso, almeno 20 giorni prima della data prevista.
Ad avviso del Collegio, gli atti della procedura ablativa, fra cui anche il decreto di esproprio possono essere legittimamente notificati all’intestatario catastale del fondo, essendo onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione. Né, nella specie, parte ricorrente allega alcun principio di prova, inteso a dimostrare che, nella specie, sarebbe stato effettuato l’aggiornamento catastale del passaggio della proprietà dal defunto titolare del bene a ciascuno degli eredi e/o che l’Amministrazione era, comunque, a conoscenza dei nominativi degli effettivi proprietari, fra cui il ricorrente. Del resto, la notifica all’intestatario catastale, anziché all’effettivo proprietario dei beni, può, eventualmente, spiegare rilievo soltanto in ordine alla decorrenza del termine per l’opposizione avverso la stima dell’indennità, nonché all’eventuale diritto di conseguire gli interessi ed i danni per la ritardata riscossione dell’indennità stessa, senza incidere sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, e, pertanto, non abilita detto effettivo titolare ad invocare l’abusività dell’occupazione del fondo al fine di ottenere il risarcimento dei danni da essa derivanti (Cons. Stato Sez. IV, 02 giugno 1984 n. 429; Cass. Civile Sez. Un. 2 aprile 1984 n. 2147).
Pertanto, la censura non può essere condivisa.
3.Con il primo motivo, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato non conterrebbe i termini di inizio e fine dei lavori, ma soltanto il generico riferimento, "entro diciotto mesi dall’adozione del decreto di inizio dei lavori" ed all’occupazione "che dovrà convertirsi in espropriazione definitiva entro cinque anni".
Com’è noto, il provvedimento di approvazione del progetto, che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, deve contenere, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, la determinazione dei termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei lavori, affinché, sin dal primo atto del procedimento espropriativo, sia evidenziato con certezza il periodo di compressione del diritto di proprietà. Il che comporta che tali termini devono essere indicati in modo certo e puntuale. Nella specie, i termini precitati, ancorchè non sono espressamente indicati mediante date precise, sono comunque determinabili in modo certo ed inequivocabile, "per relationem", mediante il riferimento al Decreto di occupazione d’urgenza del Sindaco del Comune di S. prot. n. 2813 del 19.9.1984, senza che residui al riguardo alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione.
Poiché, quindi, nella specie, non emerge la possibilità di una illegittima dilatazione del periodo di compressione della proprietà oltre i limiti consentiti, la censura non può essere accolta.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che non sarebbero stati depositati gli atti della procedura ablatoria previsti né a sé stesso, né agli altri comproprietari espropriandi.
Gli adempimenti di cui all’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, concernenti il deposito nella segreteria del comune di una relazione esplicativa dell’opera, correlata dai prescritti documenti, non implicitamente abrogato dall’art. 1 della legge 3.1.1978 n. 1, devono trovare applicazione anche nei procedimenti espropriativi, nei quali l’effetto dichiarativo della pubblica utilità dell’opera discende direttamente dall’atto di approvazione del progetto, anche al fine di garantire che, in tutte le fasi della procedura di espropriazione, i rapporti fra l’amministrazione ed i soggetti titolari delle situazioni soggettive incise dal provvedimento ablatorio siano informati al principio del contraddittorio, nonché al fine di consentire la riconosciuta facoltà di prospettare le proprie valutazioni in ordine alla realizzanda opera pubblica.
Nella specie, quanto alla posizione del ricorrente, l’omissione discende dal (presumibile) mancato aggiornamento catastale che potrebbe aver determinato l’omessa notifica a tutti gli eredi del de cuius, non avendo il ricorrente prodotto alcuna prova in ordine all’avvenuto aggiornamento catastale del passaggio della proprietà dal defunto titolare del bene a ciascuno degli eredi nonché in ordine alla circostanza secondo cui l’Amministrazione sarebbe stata, comunque, a conoscenza dei nominativi degli effettivi proprietari, fra cui il ricorrente.
Quanto alla posizione degli altri coeredi, la censura appare formulata in modo generico e dubitativo e, comunque, non appare supportata da interesse rilevante ex art. 100 cpc, non avendo, peraltro, costoro interposto gravame.
5. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce carenza di copertura delle spese, in quanto sarebbe insufficiente la somma stanziata, che sarebbe coperta soltanto con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 9 del D.L. 228.2.1983 n. 55.
Ad avviso del Collegio, l’art. 284 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, che richiede la copertura finanziaria di ogni spesa dell’amministrazione, deve ritenersi rispettato quando la delibera comunale indichi una previsione di spesa che non appaia "ictu oculi" nè fittizia, nè illogica e risulti che al finanziamento si provvede con i fondi anche in futuro nella disponibilità dell’ente, disponendo a carico del bilancio comunale ogni maggiore spesa.
Ed invero, risulta sottratto alla sede giurisdizionale un giudizio di merito sulla congruità della spesa presunta e, comunque, nella specie, l’indicazione della copertura di spesa può essere considerata non carente, in quanto il finanziamento mediante mutuo erogato dalla Cassa DD.PP. costituisce un ordinario sistema di anticipazione dell’onere economico e posto che non è messa in discussione la possibilità del comune di far fronte agli oneri che ne derivano (conf.: T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 1 aprile 2003, n. 579).
Il motivo è, quindi, infondato.
6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce che, trattandosi di competenza comunale delegata, si deve ritenere che il potere di emanare gli atti ablativi sia attribuito al Consiglio Comunale ex art.131 del T.U. n. 148 del 1915, ma, se si ritiene che l’art. 19 della legge regionale n. 18/1983 detti le competenze comunali anche in relazione a materie trasferite, per il Sindaco, se ne deve dedurre l’illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 5 e 128 Cost.
Va al riguardo osservato che l’art. 18 della legge regionale 30 maggio 1983 n. 18 ha attribuito al Presidente della Giunta Regionale della Calabria le funzioni in materia di lavori pubblici non delegate con la medesima legge, "fino a quando la legge regionale per l’organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".
A sua volta, il successivo art. 19 ha delegato ai Sindaci l’esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta Regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere ed ai lavori la cui esecuzione è di spettanza dei Comuni.
Ma, per come detto, ai sensi del cennato art. 18, l’attribuzione delle funzioni al Presidente della Giunta Regionale sconta un periodo di vigenza temporale ben preciso: "fino a quando la legge regionale per l’organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".
Non si pone, quindi, una questione di legittimità costituzionale in relazione a tale normativa transitoria, peraltro superata dalla sopravvenuta normativa di cui alla legge regionale 13.5.1996 n. 7, con cui la Regione Calabria ha inteso rimodulare la propria organizzazione amministrativa, adeguandola ai principi espressi, a livello nazionale, dal D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tra i quali la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quella di gestione (cfr. art. 12), attribuendo la funzione di indirizzo e controllo agli organi di governo ed agli organi che sono direttamente od indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 16) e quella di gestione ai dirigenti, che sono responsabili sia dell’attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell’organizzazione e dell’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti, se attributari di soli compiti istruttori (art. 17).
Pertanto, la censura va rigettata.
7. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alla localizzazione dell’opera che sarebbe anche illogica per il fatto che allungherebbe l’originario tracciato.
Gli atti di programmazione, pur essendo ampiamente discrezionali, non si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, il quale non può impingere nel merito delle scelte effettuate dalla p.a. e può riguardare solo vizi che "ictu oculi" appaiano di eccesso di potere in alcune figure sintomatiche, quali l’illogicità, la contraddittorietà, l’ingiustizia manifesta, l’arbitrarietà o l’irragionevolezza della determinazione. Ciò, in quanto si tratta di provvedimenti assunti all’esito di complesse procedure, nel corso delle quali sono, di norma, acquisite, discusse e definite tutte le valutazioni connesse con la realizzazione dell’opera pubblica. Nella specie, le osservazioni di parte ricorrente, genericamente riferibili ad un percorso tortuoso, sembrano, piuttosto, tendere ad impingere nel merito delle scelte tecnicoamministrative e non contengono elementi sufficienti per far ritenere sussistenti vizi di macroscopica illogicità.
Pertanto, la censura non merita adesione.
In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
L’omessa costituzione in giudizio esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 9 novembre 2009, n.23678 ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:

1) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’applicazione degli artt. 1130, 1131 cod. civ.:

– per avere il Tribunale, nell’affermare che il fatto della provenienza delle infiltrazioni d’acqua dalla falda freatica afferente al sottosuolo condominiale non risultava essere stato dichiarato dal soggetto titolare del potere di disporre dei diritti spettanti al complesso dei condomini in quanto tale, ossia dall’amministratore legale rappresentante;

erroneamente negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare dell’8.3.1988 relative al riconoscimento della derivazione delle infiltrazioni, nel garage di proprietà del Bianco, da una falda freatica sita nel sottosuolo sottostante l’area di sedime condominiale, nonostante:

A) il potere di rappresentanza dell’amministratore è limitato e circoscritto alle attribuzioni ad esso riconosciute dall’art. 1130 c.c. ed al di fuori di esse dai maggiori poteri loro conferitigli dal regolamento condominiale o dall’assemblea;

B) il conferimento della rappresentanza all’amministratore non faceva venir meno il potere di disporre dei diritti di cui sono titolari, il complesso dei condomini, né condizioni la validità, l’efficacia della volontà dei condomini manifestata nell’assemblea, al riconoscimento formale da parte dell’amministratore.

C) la decisione dell’assemblea dell’8.3.88 di porre le spese, per il ripristino dei danni derivati dalle infiltrazioni al garage del Bianco, a carico del medesimo anziché del condominio sia stata presa sulla base dell’uso più intenso ovvero esclusivo esercitato dal Bianco sul bene comune e non perché fosse contestato che il danno derivasse da una struttura condominiale, fatto pacifico;

2) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2731 e 2735 c.c. per avere il Tribunale, pur provenendo il riconoscimento, della derivazione delle infiltrazioni d’acqua dalla falda freatica sita nel sottosuolo condominiale, operato dall’assemblea condominiale, da soggetti capaci di disporre del relativo diritto, erroneamente negato l’efficacia vincolante della prova legale alla confessione stragiudiziale fatta alla parte;

3) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione alla applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 1136 c.c..

– per avere il Tribunale erroneamente rilevato d’ufficio (senza che controparte avesse sollevato contestazioni né sulla regolarità formale, né sulla corrispondenza fra quanto riportato nel verbale e la volontà manifestata dall’assemblea) la mancanza delle sottoscrizioni del presidente e del segretario nel verbale assembleare, nonché la mancata adozione della delibera all’unanimità, nonostante: 1) le eventuali irregolarità formali del verbale non determinino l’invalidità della delibera; 2) la assembleare si formi con la maggioranza dei consensi.

4) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1117, 1123, 1135 c. civ.:

– per avere il Tribunale erroneamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della delibera assembleare 8.3.88 denunciata per avere l’assemblea, nel disporre lo storno della spesa relativa alla eliminazione dei danni derivati dalle infiltrazioni nel garage di proprietà esclusiva, dalla voce “spese generali” alla voce “spese individuali”, deliberato su un oggetto estraneo alle proprie competenze (esercitabili solo in relazione alle cose comuni), invadendo la sfera di proprietà esclusiva del singolo condomino, disponendo del risarcimento di un danno cagionato ad una proprietà esclusiva da un bene condominiale;

nullità da far valere in ogni tempo e sulla cui domanda, pur proposta in via subordinata, il Giudice aveva il dovere di pronunciarsi, dovere non rispettato;

5) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.:

– per avere il Tribunale ritenuto non provato il nesso eziologico in ordine alla derivazione delle infiltrazioni d’acqua nel garage di proprietà del Bianco, dalla falda freatica del sottosuolo condominiale, nonostante tale circostanza fosse un dato pacifico, ammessa dallo stesso condominio, non contestata da controparte, non sottoposta all’accertamento del Giudice in nessuno dei gradi di merito, ed in quanto fatto pacifico, non necessitante di alcuna prova; risolvendosi, quindi, la pronuncia del Giudice in esorbitanza dai limiti della domanda introduttiva;

6) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

– per non avere il Tribunale fornito ragioni sufficienti ed adeguate sul piano logico e delle massime di esperienza, circa la negata derivazione del danno da una parte comune, e l’omessa pronuncia in ordine alla nullità della delibera assembleare.

Il ricorso non è fondato.

Quanto al primo motivo, premesso che, nella specie, non è rilevante la questione se l’amministratore fosse o meno legittimato a rilasciare una dichiarazione confessoria, perché di fatto, una sua dichiarazione non vi è stata; ciò che, invece, rileva in ordine alla negata valenza confessoria del verbale dell’assemblea 8.3.88, contenente, come si evince dalla sentenza impugnata, l’attestazione della provenienza delle infiltrazioni nel garage Bianco dalla falda freatica afferente il sottosuolo condominiale, è stabilire se i condomini partecipanti alla suddetta assemblea che avrebbero dato come sussistente il nesso di causalità fra il bene condominiale e le infiltrazioni, avevano il potere di attribuire anche ai non partecipanti all’assemblea ed ai dissenzienti la valutazione di certezza di quel dato di fatto (il nesso di causalità) da essi ritenuto tale. La sentenza impugnata si limita a rilevare la mancata unanimità sul punto, riferendola all’adozione della delibera che, peraltro, ponendo la spesa per il ripristino dei danni al garage del Bianco a carico dello stesso disponeva in contrasto con il dato di fatto (nesso eziologico) che sarebbe stato dato per certo nel verbale ed in base al quale il ripristino dei suddetti danni si sarebbe dovuto porre a carico di tutti i condomini pro quota.

Ritiene questo collegio che l’attestazione della sussistenza del nesso eziologico di cui al verbale assembleare, rientrante nell’ambito delle dichiarazioni di scienza non possa avere l’efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all’assemblea, assenti e dissenzienti) in quanto comportando essa l’obbligo di tutti i condomini di risarcire pro quota i danni provocati al garage Bianco e, quindi, l’imposizione di un peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i condomini, non rientrando nei poteri dell’assemblea quello di imporre oneri al di là delle specifiche previsioni di legge.

I presenti all’assemblea 8.3.88 consenzienti non avevano, pertanto, la capacità di confessare anche per gli assenti e dissenzienti, non potendo porre a loro carico oneri non condivisi.

Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso.

Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso in quanto un verbale di assemblea condominiale privo della sottoscrizione del presidente e del segretario, è inesistente come documento e ciò ben può essere rilevato d’ufficio dal Giudice.

Sul punto va, altresì, precisato che il Tribunale usa ad abundantiam tale argomento, basandosi la ratio della decisione sulla negata valenza confessoria del documento e, quindi, sull’assenza di prova del nesso eziologico, come dalle conclusioni della C.T.U. richiamata, prova, necessaria perché i condomini siano ritenuti responsabili ex art. 2051 c.c. e tenuti pro quota a risarcire il danno subito dal condomino Bianco.

Ne consegue la validità della delibera che ha posto a carico del Bianco le spese per il ripristino del suo garage non essendo risultata accertata la derivazione dei danni da un bene condominiale.

Vanno, pertanto, respinti i motivi quarto e quinto del ricorso.

Inammissibile è, infine, il sesto motivo, ripetitivo, in parte, dei precedenti e del tutto generico.

Il ricorso va, perciò, respinto e la sentenza impugnata confermata sia pure con la diversa motivazione di cui sopra.

Nessuna pronuncia sulle spese è dovuta non avendo il condominio svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.