Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-09-2011, n. 34654 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 15.12.2010, il tribunale di Messina ha rigettato l’appello e ha confermato l’ordinanza 21.9.2010, con la quale il tribunale della stessa sede ha rigettato la richiesta presentata da D.L.S., nella qualità di legale rappresentante della società Progetto Unico snc, diretta a ottenere la revoca del sequestro preventivo dei locali in cui ha sede la società medesima.

La D.L., attraverso il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, l’ordinanza ha richiamato la posizione processuale dell’appellante, il cui procedimento è stato definito con sentenza di applicazione della pena, a norma dell’art. 444 c.p.p.; in tal modo il giudice ha posto la premessa per giungere a una conclusione errata e fuori tema, in quanto la richiesta di revoca del sequestro preventivo e l’impugnazione sono state proposte non dalla D.L. in proprio, ma nell’interesse della società, la cui posizione è sottoposta alla cognizione del tribunale di Messina, in ordine all’accusa ex L. n. 231 del 2001.

Secondo la ricorrente è condivisibile l’argomento stilizzato dal tribunale, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo di beni di terzi, ove sussista il collegamento con il reato per cui si procede. Secondo il tribunale questo collegamento esiste, poichè nei locali oggetto del vincolo reale la società gode di un consolidato avviamento commerciale, sicchè potrebbe avere un interesse concreto al mantenimento dei medesimi luoghi come sede operativa. Questa affermazione sul consolidato avviamento è del tutto priva di fondamento in quanto non tiene conto che sin dal 15.7.2009 è stata emessa misura cautelare personale nei confronti dei soci, unitamente alla misura coercitiva reale nei confronti delle somme per equivalente e dei locali.

Il giudice ha già escluso il pericolo di reiterazione dei reati in relazione alla misura coercitiva personale degli imputati e quindi il collegamento tra il reato e la persona; anche se si può ritenere che, in sede di misura coercitiva reale nella valutazione del pericolo di reiterazione abbia rilievo il legame tra il bene e il reato, si deve comunque tener conto delle ulteriori emergenze processuali.

L’ordinanza impugnata ha omesso l’esame di proposizioni fattuali e documentali difensive che valgono a consentire la verifica della ragionevole sussistenza dei presupposti e condizioni legittimanti la misura cautelare ex art. 321 c.p.p..

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto è perfettamente conforme proprio alle risultanze processuali l’affermazione della persistenza del collegamento tra i locali sequestrati e i reati contestati alla D.L. e ai correi, in ordine ai quali il procedimento è stato finora definito con sentenza Gip del tribunale di Messina 25.3.2010. Risulta, infatti, che la sentenza ha ad oggetto sia il reato di associazione per delinquere, contestato alla ricorrente, quale socio amministratore della Progetto Unico snc e quale capo, promotrice o comunque organizzatrice dell’associazione, sia alcune diecine di reati di truffa in danno dalla A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Messina,sia alcune diecine di reati di falso ex art. 479 c.p. e falso ex artt. 476 e 482 c.p..

Il reato associativo, unitamente ai numerosi reati fine, ha come "base operativa" la sede de Progetto Unico di Messina, di Stefania De Luca & C..

Va rilevato che il provvedimento di sequestro preventivo dei locali – richiamato dall’ordinanza 21.9.2010- ha motivato, rilevando che "la loro disponibilità può agevolare la commissione di fattispecie analoghe, atteso che in detti locali gli indagati svolgono la loro attività (procedono a visite sommarie di clienti, sostitutive di quelle specialistiche necessarie ai fini del rilascio della prescrizione e del collaudo delle protesi acustiche") Nell’ordinanza del tribunale del riesame si afferma che il cessato pericolo di recidiva specifica, che ha consentito la revoca della misura cautelare personale, applicata alla D.L. e ai correi C. e M., deriva proprio dal mantenimento della indisponibilità dei locali: "invero, proprio l’indisponibilità dei locali consente di ritenere improbabile la reiterazione da parte degli imputati di reati della stessa specie, integrando una misura idonea ad impedire – in uno alle altre misure cautelari applicate nei confronti della società (la misura interdittiva e il sequestro per equivalente delle somme in misura corrispondente al profitto delle truffe) nonchè in alternativa a quelle personali- la prosecuzione dell’attività illecita".

Pertanto, ritenuta la mancata indicazione di fattori che abbiano modificato il quadro storico così delineato, in relazione allo stretto collegamento tra i locali e la massiccia attività illecita sin qui accertata, deve rilevarsi l’assoluta infondatezza della tesi, secondo cui la revoca della misura cautelare personale – per una sorte di giudicato cautelare – possa favorire la revoca della misura cautelare reale, in quanto è risultato proprio il contrario: è stato il mantenimento del sequestro a incidere positivamente sulla misura cautelare personale, consentendo ai giudici di ritenere il venir meno delle esigenze di prevenzione speciale, ax art. 274 c.p.p., lett. c), grazie all’indisponibilità dei locali, e di revocare la misura coercitiva personale. Il venir meno del sequestro preventivo e quindi il ripristino della disponibilità dei locali – oltre che ingiustificato – non potrebbe non ripristinare il pericolo di reiterazione in sede di libertà personale della D.L., socio amministratore della società, locataria dell’immobile in sequestro.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-03-2012, n. 3517 Accertamento

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Svolgimento del processo

A seguito di indagini di polizia tributaria, dalle quali era risultato che alcuni macchinari oggetto di contratti di leasing non erano mai stati consegnati all’utilizzatore, l’Agenzia delle Entrate rettificò la dichiarazione dei redditi della Ital Discount Leasing s.p.a. accertando maggiori redditi Irpeg ed Ilor per l’esercizio 1983/1984. In primo grado il ricorso della curatela del fallimento della società contribuente fu accolto. La CTR accolse in parte l’appello dell’Ufficio. Entrambe le parti adirono la Commissione Tributaria Centrale, che accolse il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e respinse quello della contribuente. Che propone ricorso per la cassazione della decisione. L’Ufficio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione di legge ( art. 112 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42, L. n. 212 del 2000, art. 7) ex art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta che l’"impugnazione del fallimento … è stata esaminata assai sbrigativamente", sicchè la CTC "non ha ravvisato alcun inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di provare le circostanze poste a fondamento delle rettifiche".

Il motivo è inammissibile, perchè non contrappone una diversa interpretazione delle norme che lamenta violate a quella offerta dalla sentenza impugnata, ma critica il giudizio espresso sulle risultanze processuali, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della coerenza logico-giuridica.

Per la stessa ragione va disatteso il secondo motivo, col quale del pari si denuncia violazione di legge ( artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42, L. n. 212 del 2000, art. 7) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, criticando non la interpretazione della normativa in riferimento ma il giudizio sui fatti cui ne è stata fatta applicazione, (Si sostiene che il mancato reperimento dei macchinari presso l’utilizzatore non avrebbe giustificato la conclusione che i contratti di leasing fossero fittizi, come ritenuto dai giudici di merito. Con argomenti alquanto confusi sembra altresì sostenersi l’inutilizzabilità di prove raccolte dalla polizia tributaria presso terzi, problematica mai sollevata nei gradi di merito).

Va rigettato anche il terzo motivo, fondato sulla medesima premessa (contrastante con l’accertamento contenuto in sentenza) che i contratti di leasing fossero reali. Ne conseguirebbe la deducibilità delle relative "quote di ammortamento ed accantonamento", negata dall’Ufficio.

Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 51, 52, 54, 55, 56, 68, 74 e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42.

La censura è inammissibile perchè non chiara. Sembra sostenere che l’Ufficio ed i giudici di merito avendo ritenuto l’inesistenza dei macchinari che figuravano concessi in locazione finanziaria, avrebbero duplicato la considerazione della medesima posta contabile ravvisando sia l’indeducibilità del costo al passivo del conto economico che una corrispondente plusvalenza all’attivo. Ma la doglianza (se così andasse intesa) avrebbe dovuto svilupparsi in una censura di vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) e non di violazione di legge (giacchè non prospetta una interpretazione delle norme in riferimento diversa da quella adottata dalla CTC, ma ne contesta la applicazione fattane).

Col quinto motivo "La ricorrente, in via di estremo subordine e nella denegata ipotesi in cui non siano accolti i motivi sopra scritti di impugnazione, formula richiesta di non applicazione delle sanzioni amministrative irrogate nell’atto di accertamento originario".

L’istanza è inammissibile perchè non implica censura alla decisione impugnata (non risultando che la questione sia stata proposta nei giudizi di merito), e presuppone accertamenti (circa "la partecipazione della ricorrente alle frodi ipotizzate" e l’affermazione "che le violazioni di norme tributarie asseritamente compiute dalla I.D.L. … sarebbero evidentemente frutto di un errore sul fatto) che dalla sentenza non risultano.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.100,00 (di cui 10.000,00 per onorari) oltre spese prenotate a debito.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2863

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovuto all’esistenza di una sentenza di condanna per reato ritenuto ostativo.

A tal fine faceva presente di aver ottenuto il primo permesso di soggirono in data 4.3.1996 in conseguenza della sanatoria del 1995 e di aver ottenuto i rinnovi fino al 2006 fin quando all’esito di un procedimento durato oltre tre anni veniva adottato il provvedimento oggetto del presente ricorso.

Il ricorrente faceva presente di aver ottenuto il ricongiungimento familiare con la moglie e i due figli già nel 1999 tanto è vero che gli stessi hanno sempre frequentato le scuole in Italia.

Nell’unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 4 L. 189\2002 che ha modificato l’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 e dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 dal momento che non si possono far rientrare nel campo di applicazione del nuovo testo dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 che ha sostituito il giudizio di pericolosità in concreto con una valutazione ex lege di pericolosità a seguito di condanna anche non definitiva per una serie di reati indicati dalla norma, i reati commessi prima dell’entrata in vigore della modifica restrittiva.

Inoltre secondo il disposto dell’art. 5,comma 5, per i soggetti che hanno effettuato il ricongiungimento familiare il giudizio di pericolosità deve comunque essere operato in concreto tenendo conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ".

Nel caso di specie il reato per cui il ricorrente è stato condannato in primo grado riguarda condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commesse fino all’agosto 2002 ed il ricorrente come sopra ricordato ha conseguito il ricongiungimento familiare con la moglie e i due figli nel febbraio 1999.

Inoltre il provvedimento riportava anche l’esistenza di una denuncia per ricettazione per la quale è incorso il processo presso il Tribunale di Monza senza che vi sia stata una pronuncia di condanna e pertanto tale fatto non poteva avere riflessi circa il giudizio di pericolosità sociale.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Presidente della sezione con decreto inaudita altera parte del 18.6.2010 concedeva in via provvisoria la sospensione dell’efficacia del provvedimento, con decisione confermata dall’ordinanza cautelare assunta alla camera di consiglio del 22.6.2010.

Il ricorso merita accoglimento.

La giurisprudenza è unanime nell’affermare che l’effetto ostativo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno prodotto dall’esistenza di condanne per i reati indicati al terzo comma dell’art. 4 T.U. Imm., non si verifica laddove le condanne in questione riguardino reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina modificativa del precedente disposto dell’art. 4 che è avvenuta il 10.9.2002 (si veda ex multis Consiglio di Stato 1894\2010 e 2239\2010).

Inoltre laddove colui che chiede il rinnovo del permesso abbia ottenuto ilo ricongiungimento familiare il giudizio sulla pericolosità non potrà essere presunto anche in caso di condanna per i reati qualificati come ostativi dal legislatore, ma dovrà tenere conto dei parametri indicati dall’art. 5,comma5, T.U. Imm. sopra riportati.

Il riferimento all’esistenza di un processo pendente per ricettazione non appare come significativo mancando una sentenza che accerti la responsabilità e comunque non trattandosi di reato ostativo.

Il provvedimento merita di essere annullato poiché l’amministrazione formuli un nuovo giudizio sulla pericolosità in concreto che tenga conto di tutti i fattori che la legge chiede di valutare.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-12-2011, n. 6581 Carriera inquadramento Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente originario aveva stipulato con la Regione Campania una convenzione in base all’art.60 della legge n.291/1981, in forza della quale aveva assunto funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate.

Il rapporto convenzionale era stato più volte prorogato, finché, ai sensi della legge n.730/1986, ne veniva disposta l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento a seguito del superamento di apposita procedura concorsuale.

In un primo tempo la Regione inquadrava il ricorrente nella settima qualifica funzionale. Successivamente, con la delibera impugnata la Regione procedeva al riesame dell’ originario inquadramento e attribuiva l’ottava qualifica funzionale, fissando la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dal 18/4/1990, data di immissione nel ruolo speciale, mentre fissava quale dies a quo, ai fini della decorrenza del trattamento economico, il giorno della successiva sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il ricorrente chiedeva, con il ricorso di prime cure, che anche la decorrenza economica dell’inquadramento venisse ancorata alla data dell’ instaurazione del rapporto convenzionale e, in via subordinata, a quella dell’approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n.730/1986 ovvero, ancora, dell’immissione nei ruoli regionali.

A sostegno del gravame l’interessato deduceva profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso.

L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resiste la Regione Campania.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie ai fini dell’illustrazione delle rispettive tesi difensive.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’ udienza del 22 novembre 2011.

2. L’appello è fondato nei limiti di seguito specificati.

2.1. Va, in prima battuta, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione con la quale l’Amministrazione deduce che, trattandosi di domanda inerente ad un rapporto di lavoro pubblico, e segnatamente di inquadramento disposto successivamente al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’ orientamento, già espresso dalla Sezione con riferimento a controversie analoghe alla presente (cfr. decisioni nn. da 89 a 94 dell’11 gennaio 2011), secondo cui il legislatore, in base all’art. 45, comma 17, d.lg. n. 80 del 1998 (le cui disposizioni sono ora contenute nell’art. 69, T.U., approvato con d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), nel trasferire al giudice ordinario la cognizione delle questioni relative ai rapporti di impiego pubblico interessati dalla privatizzazione, ha posto il rammentato discrimine temporale avendo riguardo non al momento di instaurazione della controversia o, ancora, a quello di adozione degli atti amministrativi oggetto di contestazione ma, in coerenza con i caratteri di un giudizio imperniato su un rapporto di matrice privatistica, al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Ciò che in definitiva rileva, affinché la domanda possa essere proposta davanti al giudice amministrativo, è che il fatto generatore della pretesa si collochi in un torno di tempo anteriore al 30 giugno 1998, purché presentata non oltre il 15 settembre 2000.

Nel caso di specie il periodo di maturazione dei crediti azionati è anteriore al 30 giugno 1998 mentre le date di compimento degli atti di gestione del rapporto non assumono rilievo, alla stregua delle ragioni esposte, con riferimento ad un petitum sostanziale che si concentra su rapporti economici che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo.

2.2. Venendo al merito, la Sezione reputa, infatti, che non sussistano ragioni per discostarsi dall’orientamento interpretativo già di recente espresso (decisioni nn. da 89 a 94 dell’11 gennaio 2011) secondo cui deve essere riconosciuta, anche a fini economici,la decorrenza dell’ inquadramento nell’ottava qualifica a far data dal 18 aprile 1990, quando sia dimostrato, come nella specie, l’espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica fossero all’atto dell’immissione nei ruoli speciali ad esaurimento.

La Sezione reputa, infatti, che non merita condivisione la linea difensiva seguita dalla regione secondo cui nel periodo intercorrente tra il primo inquadramento nel settimo livello di istruttore direttivo ed il successivo reinquadramento dell’ottavo livello, il ricorrente avrebbe sempre svolto le mansioni inerenti al settimo livello funzionale, con conseguente correttezza della decisione di riferire gli effetti economici del reinquadramento alla data di effettivo espletamento delle mansioni rispondendo alla nuova qualifica.

Rileva, infatti, il Collegio, in conformità all’indirizzo espresso con le decisioni prima rammentate, che le conclusioni dell’appellante sono smentite dall’atto deliberativo impugnato ove si afferma che nella fase concorsuale per l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento la Regione Campania non aveva tenuto in debita considerazione la modificazione dell’originario rapporto di lavoro conseguita alle determinazioni commissariali che hanno attribuito nuove funzioni all’appellante producendo una novazione del rapporto originario nel quadro di una riorganizzazione delle strutture in aree, servizi e uffici.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata la delibera impugnata dava quindi atto che il deducente aveva svolto le mansioni corrispondenti a quelle comprese nella ottava qualifica funzionale dell’ordinamento organico. Infondata è, pertanto, l’ affermazione della Regione appellata secondo cui il successivo reinquadramento nell’ ottava qualifica funzionale sarebbe stato adottato in via di eccezione per conformarsi al contenuto delle note del Ministero della Protezione Civile dal momento che il precedente inquadramento è stato riconosciuto come erroneo dallo stesso ente regionale.

In definitiva il reinquadramento è stato effettuato sulla base delle mansioni che il ricorrente risultava già effettivamente avere svolto, erroneamente ricondotte in un primo momento ad una qualifica inferiore e successivamente rivalutate in ragione dell’acclarata corrispondenza tra le funzioni svolte e le qualifiche regionali individuate dalle leggi regionali nn. 27/1984 e n. 23/1989.

In conclusione quanto alla decorrenza economica del reinquadramento, la determinazione impugnata si pone in contrasto con gli accertamenti istruttori in base ai quali la Regione Campania è pervenuta al provvedimento di ricognizione della effettiva posizione rivestita dal deducente nell’ambito della organizzazione amministrativa regionale.

3. L’appello pertanto merita accoglimento limitatamente alla richiesta retrodatazione, anche a fini economici, dell’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale mentre non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica dirigenziale.

Va quindi accolta la domanda dell’appellante relativa al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all’ottava qualifica a far data dal 18.4.1990, con conseguente condanna della Regione Campania alla corresponsione delle relative somme oltre accessori di legge ex art. 429 c.c., da computare in base ai principi stabiliti dalla decisioni nn. 3/1998 e 18/2011 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio.

Spese ed onorari possono essere compensati in ragione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie in parte e, per l’effetto, accoglie la domanda dell’appellante relativa al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all’ottava qualifica funzionale a far data dal 18.4.1990 e condanna la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche somme oltre accessori di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.