Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 11-05-2011, n. 18527 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rente nella persona dell’Avv. ASSUMMA BRUNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15 aprile 2010 il Tribunale di Roma – Sezione per il Riesame – confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p. disposto dal GIP del Tribunale di Roma in data 3 febbraio 2010 limitatamente all’appartamento sito in (OMISSIS) (in comunione al 50% tra i coniugi ZI.Br. e Z.L.), in quanto ritenuto nella disponibilità di ZI.Br., indagato per il reato di cui all’art. 416 c.p. aggravata dalla L. n. 146 del 2006, art. 4, e per il reato di evasione fiscale ai fini dell’IVA previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. annullando il detto provvedimento cautelare per i restanti beni immobili e mobili in quanto di esclusiva pertinenza della stessa Z.L..

Ricorrono avverso la detta ordinanza Z.L. e il suo difensore munito di procura speciale, premettendo, in punto di fatto, che la Z. era titolare quasi esclusiva dell’immobile avendo il di lei coniuge ZI. contribuito all’acquisto in parte minima mediante contrazione di un mutuo per complessivi Euro 150.000,00 e che in data antecedente al sequestro (disposto in data 3 febbraio 2010) la proprietà del detto immobile era stata trasferita su un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 167 c.c..

Ha conseguentemente, denunciato violazione della legge penale (art. 322 ter c.p., e L. n. 146 del 2004, art. 11, richiamante detta disposizione), che nonostante detti elementi fossero stati rassegnati al Tribunale, di essi non era stato immotivamente tenuto conto.

Viene, in particolare, denunciato vizio di motivazione ed illogicità manifesta per avere il Tribunale omesso di considerare la destinazione del bene a fondo patrimoniale, ed ancora la circostanza – pur essa prospettata documentalmente – dell’avvenuto trasferimento a titolo gratuito della quota del 50% dallo ZI. alla Z. contestualmente con la destinazione del bene a fondo patrimoniale.

Viene poi dedotto vizio di motivazione anche con riguardo alla istanza subordinata, disattesa immotivamente ed illogicamente dal Tribunale, con la quale era stata richiesta la riduzione del sequestro in misura direttamente proporzionale alla quota impiegata dallo ZI. nell’acquisto (per Euro 150.000).

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

E’ certamente corretto, in linea astratta il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni cointestati con terzi estranei ma comunque nella disponibilità dell’indagato, in aderenza al principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale la previsione di cui all’art. 322 ter c.p.p., consente che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca, senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali, essendo scopo della norma proprio quello di evitare che i beni che si trovino nella disponibilità dell’indagato possano essere definitivamente dispersi (Cass. Sez. 6^ 29.3.2006, n. 24633. Lucci ed altro, Rv. 234729; nello stesso senso, Cass. Sez. 6^ 14.3.2007 n. 40175, Squillante ed altro, Rv. 238086).

Peraltro come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nemmeno una eventuale cessione dei beni ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita vale ad escludere la possibilità del sequestro, proprio in stretta correlazione con il principio della disponibilità del bene da parte del reo (in questo senso,. Cass. Sez. 2^ 20.12.2006 n. 10838, Napolitano, Rv. 235828). Tuttavia nel caso in esame, a fronte della documentazione offerta dalla difesa – e della quale il Tribunale ha avuto modo di analizzarne i contenuti, dandosene carico nella ordinanza – non è stato adeguatamente motivato il profilo della disponibilità del bene in capo all’indagato, dato per dimostrato sulla base della sola circostanza della contestazione in parti uguali (50%) del bene medesimo tra l’indagato ed il coniuge.

Gli elementi addotti dalla difesa, e, più in particolare, la cessione a titolo gratuito della quota (che si assume, peraltro, essere solo formale) del 50% del valore dell’immobile dallo ZI. alla Z. antecedentemente al sequestro e la destinazione, anche questa antecedentemente al sequestro, del bene al fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., avrebbero dovuto indurre il Tribunale a motivare analiticamente sulla effettiva disponibilità di quel bene in capo all’indagato e anche sulla regolarità – non solo formale – del negozio di cessione tra i coniugi e dell’ulteriore conferimento del bene al fondo patrimoniale.

Invece, soprattutto con riguardo all’elemento rappresentato dalla costituzione di un fondo patrimoniale, nulla ha argomentato il Tribunale, così incorrendo nel dedotto vizio procedurale. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sui punti sopra illustrati dovendo il giudice di merito chiarire se – alla luce degli elementi esposti dalla difesa e delle altre emergenze acquisite – il bene in parola rientrasse, anche in parte nella disponibilità dell’indagato.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19989 Sfratto e licenza

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 6 maggio 2004 la s.n.c. SAIES (oggi s.a.s. Le Ninfee) ha intimato alla s.r.l. Babagula, in persona del rappresentante legale, R.G., sfratto per morosità dal complesso immobiliare condotto in locazione, in (OMISSIS), assumendo che il canone di locazione – convenuto nel contratto stipulato il 6.2.2002 in L. 150 milioni oltre IVA e adeguamento Istat – era stato integrato ed aumentato, con altra scrittura in pari data, a L. 219 milioni, per l’anno 1.3.2002 – 28.2.2003, ed a L. 264 milioni dal secondo al sesto anno di locazione; oltre adeguamento Istat.

Con successiva scrittura senza data, firmata dal R., la s.r.l.

Babagula aveva aderito alla regolamentazione di cui alle due precedenti scritture.

La morosità veniva contestata dalla locatrice per il mancato pagamento delle somme di cui alle scritture aggiuntive.

La società intimata ed il R. hanno proposto entrambi opposizione all’intimazione di sfratto, assumendo di avere pagato l’intero canone contrattuale, ed anzi somma ad esso superiore, ed hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte agli atti diversi dal contratto di locazione. Hanno chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme pagate in eccedenza, la restituzione del deposito cauzionale ed il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili locati.

Nel corso del giudizio si è proceduto alla verificazione delle scritture disconosciute tramite consulenza di ufficio, che ha concluso per l’autenticità delle sottoscrizioni.

Con sentenza non definitiva n. 417/2005 il Tribunale di Pescara ha accertato che l’importo del canone è quello richiesto dalla locatrice sulla base delle scritture integrative e che la conduttrice si è resa morosa. Ha conseguentemente disposto la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, ordinando il rilascio degli immobili e la prosecuzione dell’istruttoria sulle domande riconvenzionali.

La società conduttrice e il R. hanno proposto appello immediato contro la sentenza, appello che la Corte dell’Aquila ha respinto, con sentenza contro la quale pende ricorso per cassazione.

Esaurita l’istruttoria sulle domande riconvenzionali, con la sentenza definitiva il Tribunale ha respinto l’opposizione e tutte le domande proposte dalla conduttrice; ha ritenuto non essere stata pagata alcuna somma non dovuta, a titolo di canoni, a fronte dell’effettivo importo concordato con le scritture integrative. Ha respinto la domanda di restituzione della cauzione, sul rilievo che essa ha lo scopo di garantire il corretto e completo adempimento del conduttore, che nella specie non si è verificato, e la domanda di rimborso delle spese per migliorie, ritenendo non dimostrato che il locatore abbia dato il suo consenso all’esecuzione delle opere, considerato anche il tenore della clausola contrattuale n. 6, secondo cui nessuna modifica poteva essere apportata ai locali senza il preventivo consenso scritto della locatrice.

Proposto appello sia dalla società che dal R. in proprio, con sentenza 18 giugno – 16 luglio 2008 n. 386 la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado.

Con due separati atti, entrambi notificati il 16 luglio 2009, hanno proposto ricorso per cassazione sia il R., sia la Babagula, prospettando ognuno quattro motivi di annullamento della sentenza impugnata.

La Saies ha resistito con controricorso all’impugnazione della società, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Babagula ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1.- I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2.- Il primo, il secondo e il quarto motivo dei due ricorsi Babagula e R. (che possono essere congiuntamente esaminati, perchè di identico contenuto), che tutti denunciano vizi di motivazione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come ha eccepito la resistente.

Manca infatti un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e manca l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dalla legge al fine di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897).

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1592 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha ritenuto insussistente il diritto alla restituzione delle somme spese dalla ricorrente per le migliorie apportate all’immobile, nonchè il diritto al pagamento di un indennizzo, per la mancanza del consenso scritto della locatrice, mentre la norma citata non richiede che il consenso sia prestato per iscritto. Per di più, il Tribunale aveva ammesso ed esperito le prove testimoniali sul punto, prove che avrebbero dovuto essere ritenute inammissibili se effettivamente il consenso avesse dovuto essere prestato per iscritto.

La ricorrente addebita alla sentenza impugnata anche l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto i testi escussi avrebbero confermato che il consenso era stato prestato.

3.1.- Il motivo è inammissibile, perchè sia la formulazione del quesito, sia anche l’illustrazione delle censure, non sono congruenti con le ragioni della decisione.

La Corte di appello, come già il Tribunale, ha motivato la sua decisione con riferimento non all’art. 1592 cod. civ. – di cui si assume la violazione – ma alla clausola n. 6 del contratto di locazione, che richiede il consenso scritto della locatrice per poter apportare qualunque modifica all’immobile locato.

Contro questo principio avrebbero dovuto essere indirizzate le censure dei ricorrenti, mediante l’indicazione delle ragioni per cui la clausola dovrebbe essere ritenuta inapplicabile (in ipotesi, perchè si sarebbe trattato di clausola di stile, o perchè l’art. 1592 sarebbe da ritenere inderogabile in danno del conduttore, o perchè si sarebbe comunque verificato un indebito arricchimento della locatrice a seguito delle migliorie, o per altra causa).

Nulla di ciò risulta dedotto o dimostrato, sicchè le censure proposte non valgono ad infirmare la decisione.

4.- Deve essere parimenti dichiarato inammissibile, perchè generico ed immotivato, l’unico motivo del ricorso incidentale, che lamenta violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese del grado, senza indicarne i giusti motivi.

La Corte di appello ha motivato la sua decisione con riferimento al fatto che la conduttrice ha agito in buona fede, e la ricorrente non specifica per quali ragioni la suddetta motivazione sarebbe da ritenere illogica od insufficiente o non rispondente ai fatti.

5.- Entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.

6.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.
P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 10-06-2011, n. 23442 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18/12/07, dichiarava V. R.G. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 19/10/09, in considerazione della minima entità dell’abuso e del comportamento processuale dell’imputato, ha ridotto la pena a giorni 10 di arresto ed Euro 500.00 di ammenda, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzi del proprio difensore, con i seguenti motivi:

– ha errato il giudice di merito nel non accogliere la istanza di rinnova/ione dibattimentale, con la disposizione di perizia tecnica, che avrebbe permesso di acclarare la insussistenza del fatto reato contestato;

– il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere il procedimento tenuto conto che in corso di causa è stata accertata la sussistenza degli elementi a presupposto per la emanazione della concessione in sanatoria;

– il discorso argomentativo adottalo è viziato in ordine alle ragioni che hanno determinato il decidente ad affermare la colpevolezza del prevenuto; peraltro la Corte distrettuale ha omesso di dare il dovuto riscontro ai motivi di appello libellati.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale. svolta dal decidente a sostegno della affermala responsabilità del prevenuto, si palesa del tutto logica e corretta.

I giudici di merito hanno evidenziato come dalle emergenze istruttorie sia risultato che il V.R. stesse costruendo una veranda, a chiusura parziale del balcone di pertinenza, tamponata su tre lati, realizzata in legno e sovrastata da coppi, insistente sul terrazzo dell’appartamento, sito in (OMISSIS).

La presenza di materiale di risulta, rilevato in loco dagli agenti accertatoli in data 7/6/05, dimostrava il manufatto in corso di edificazione andava a sostituire una precedente opera, ivi posizionata, con diversa struttura realizzativi, in difetto di titolo abililativo, circostanza questa confermata dalle dichiarazioni dello stesso imputato e dalle sommarie informazioni rese dal portiere dello stabile P.M. e da D.C..

Ulteriore prova è indicata dal decidente nei rilievi aerei acquisiti, dimostranti la esistenza nell’anno 2000 di un manufatto di tipo veranda, con copertura di colore bianco, composta da tre fasce orizzontali affiancate, parallele alla tacciata per una dimensione in pianta di circa mt. 4.30 x 4, 70;

mentre dalle riprese aeree, operale nel dicembre 2005, si rileva, in sostituzione del precedente manufatto, una struttura con copertura con tetto a spiovente, di colore rosso mattone, di dimensioni in pianta di circa mt. 4.30 x 5.50.

Balza evidente che il prevenuto, anzichè limitarsi a sostituire ed innalzare la copertura, al contempo ne ha ampliato le dimensioni, previa opera di smantellamento della precedente veranda.

Di poi, lo stesso V.R. ha affermato che le condizioni di vetustà del precedente manufatto, per il quale, a suo tempo, era stata presentata domanda di condono, l’avevano indotto, nel periodo immediatamente precedente al controllo, posto in essere dalla Polizia Municipale, a sostituire i travetti e la copertura della prima struttura, con un innalzamento del tetto di venti centimetri, che aveva determinato un aumento di volume complessivo del vano, differenziantesi, per maggiore ampiezza, da quella dell’opera oggetto del predetto condono.

E’ evidente che, a fronte di tale piattaforma probatoria, il giudice di merito ha ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento, peritale, come invocato dalla difesa del prevenuto, rigettando implicitamente la relativa istanza.

Il discorso giustificativo svolto è del pari condivisibile in punto di irrilevanza della domanda di condono edilizio, proposta dall’interessato, relativa alla struttura abusiva dallo stesso realizzata nel 1994 e, successivamente, sostituita da altra diversa per volumetria e superficie rispetto alla prima. Nè può trovare ingresso la doglianza di sommarietà e carenza della motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza del prevenuto, in quanto il giudice di appello non richiama supinamente la argomentazione adottata dal Tribunale, ma fa proprie le ragioni rappresentate dal primo decidente, ritenutane la ineccepibile correttezza e compiutezza.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il V.R. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma.di Euro 1.000.00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 24-06-2011, n. 25457

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione A.E.R. e A. G.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 23 marzo 2010 con la quale – a parte il riconoscimento del condono al solo A.G. – è stata confermata la sentenza di primo grado, affermativa della loro responsabilità in ordine al reato di minacce gravi commesse, con l’uso di un bastone, ai danni di C.S. nel (OMISSIS).

Deducono:

1) La violazione degli artt. 612 e 339 c.p..

La Corte avrebbe dovuto riconoscere la insussistenza della aggravante contestata atteso che non tutti i bastoni possono essere ritenuti armi improprie.

Ne doveva conseguire il proscioglimento dalla fattispecie semplice, per mancanza di querela ovvero, attese le dichiarazioni della persona offesa a verbale, in ipotesi tali da integrare la condizione di procedibilità, la applicazione della sanzione della sola multa;

2) La violazione di legge in relazione alle statuizioni civili.

In merito alla quantificazione del danno morale nella somma di Euro 1000 complessivamente, il giudice di primo grado non aveva speso alcuna argomentazione. Tale vizio, eccepito dinanzi alla Corte d’appello, avrebbe dovuto da questa essere rilevato, con conseguente declaratoria della relativa nullità, e non emendato con una motivazione integratrice;

3) La stessa violazione di legge con riferimento alla condanna di A.G. al pagamento delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile. Già il giudice di primo grado aveva evidenziato in sentenza che la costituzione di parte civile non aveva riguardato la posizione di A.G. – temporaneamente, all’epoca, separata.

Il giudice dell’appello, includendo anche il graziano tra i soggetti soccombenti ai fini delle statuizioni civili, aveva dunque operato una reformatio in pejus non giustificata;

4)la violazione degli artt. 75 e 541 c.p.p. e nonchè del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110.

La parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al pari degli odierni ricorrenti.

Pertanto gli altri appellanti, non ammessi allo stesso beneficio, non avrebbero dovuto essere condannati al pagamento delle spese della parte civile, in favore della stessa, bensì in favore dello Stato.

Avendo invece il giudice dell’appello pronunciato condanna degli appellanti in solido al pagamento in favore della parte civile, ne deriva che costei è titolata ad agire personalmente anche contro gli odierni ricorrenti, invece ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso di A.G. è fondato nei termini che si indicheranno.

L’ulteriore ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo è invero inammissibile per genericità.

Invero i ricorrenti lamentano la inconferenza della giurisprudenza alla quale si è rifatta la corte nissena, giurisprudenza secondo la quale integra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612 c.p., comma 2, la minaccia fatta con un bastone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585 c.p., comma 2, (Rv. 235776).

Tuttavia non indicano la ragione in fatto per la quale tale giurisprudenza sarebbe non calzante in relazione alla fattispecie concreta e soprattutto non allagano neppure di avere rappresentato tale questione, nei necessari termini di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., al giudice dell’appello. Ne consegue che la intera tematica è preclusa.

Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Costituisce orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il potere di annullamento della sentenza impugnata, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall’art. 604 c.p.p..

Al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, di motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di appello il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e, persino, la integrale redazione della motivazione (Rv. 197335; Rv. 215726; Rv.

231702; Rv. 236181; Rv. 232058; Rv. 236062; Rv. 240554 ;Rv. 244118;

Rv. 246227).

Il terzo motivo, riguardante, come sopra rilevato, la posizione del solo A.G., deve essere accolto.

Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che effettivamente la costituzione della parte civile non ha riguardato la posizione di A.G., il quale, conseguentemente, non è stato condannato, dal Tribunale di Gela al pagamento delle spese della parte civile e tantomeno al risarcimento del danno da questa patito.

Tale situazione era destinata a produrre i propri effetti anche in appello, sicchè la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, di condanna di A.G., in solido con gli altri appellanti, alla rifusione delle spese sostenute in quel grado dalla parte civile, deve essere eliminata.

Infondato infine è l’ultimo motivo di ricorso.

La richiesta della difesa è quella di dare applicazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, che prevede che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento danni della parte civile che sia stata previamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’imputato "non" ammesso al medesimo beneficio deve essere condannato al pagamento delle spese della parte civile "in favore" però "dello Stato".

Ebbene una simile richiesta non può certo più riguardare la posizione di A.G., nei confronti del quale è stata riconosciuta la assenza di costituzione di parte civile, ossia del titolo che, solo, avrebbe legittimato, in questo processo penale, la persona offesa, a richieste di tipo civilistico nei suoi confronti.

Per quanto concerne la posizione di A.E., d’altra arte, si rileva in primo luogo che il ricorrente ha omesso di allegare, anche solo in copia, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato che riguarderebbe sia la sua situazione che quella della parte civile. E già tale lacuna vale a connotare di genericità il motivo di ricorso che, come stabilisce l’art. 581 c.p.p., deve essere specifico e, in base alla costante giurisprudenza, deve essere anche autosufficiente ossia recare in allegato il documento che costituisce la base della censura mossa.

In più la difesa chiede la applicazione della suddetta norma che concerne imputati "non ammessi" al gratuito patrocinio e non anche quelli ammessi, categoria nella quale, stando alle prospettazioni del ricorso, dovrebbe rientrare A.E.. Ogni questione derivante dalla esecuzione del titolo di spesa, d’altro canto, ben potrà trovare soluzione in sede civile mediante la opposizione agli atti esecutivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di A.G.G. al pagamento, in grado di appello, delle spese della parte civile, statuizione che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso del suddetto A.G.G. e rigetta altresì il ricorso di A.E.R., condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.