Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-12-2011, n. 1007 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. Ig.Ta., in seguito a vari accertamenti medici, era stato dichiarato inidoneo al servizio presso il Corpo della polizia penitenziaria, presso cui operava. Sulla base di tale presupposto l’Amministrazione ne ha disposto la dispensa dal servizio e ne ha rigettato anche l’istanza di passaggio ad altra amministrazione (decreto 18.3.1995).

A seguito della insorta vertenza, sono venute la sentenza del T.A.R. Palermo n. 1254/03 del 20.3.2003 e la sentenza del C.G.A. n. 669/06 del 27.10.2006, con la quale questo Consiglio – constatato che l’Amministrazione non aveva ancora espletato la necessaria valutazione circa la possibilità di un ulteriore impiego dell’interessato, come accertato dal Giudice di prime cure – accoglieva in parte l’appello proposto, confermando in particolare la decisione del TAR sul punto in oggetto e dichiarava dovuto un nuovo accertamento medico finalizzato alla compatibilità della condizione medico-sanitaria del sig. Ta. con le nuove funzioni da assolvere. Disponeva conseguentemente l’acquisizione di una dettagliata relazione da parte del Ministero della giustizia, da depositare presso la Segreteria del Consiglio entro un termine assegnato.

Su tale decisione del CGA si è innestato il presente giudizio di ottemperanza, nel corso del quale si sono già avute le precedenti decisioni interlocutorie n. 987 del 2010 e n. 143/2011, con la quale ultima in particolare, ribadita l’utilità, ai fini del decidere, dell’incombente disposto, il Collegio ha disposto "l’affidamento dell’incarico (sottoporre il ricorrente a nuova visita medica) al Direttore dell’Ospedale Militare di Palermo, con facoltà di nominare la Commissione medica, nonché di avvalersi, ove ritenuto, della consulenza di un esperto del settore, con spese a carico del Ministero della Giustizia".

Con comunicazione prot. 0009498 del 7 giugno 2011, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo ha fatto pervenire il provvedimento di idoneità emesso relativo all’agente di Polizia penitenziaria Ig.Ta., a seguito del giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera di Palermo, investita di esso per effetto delle ordinanze di questo Consiglio n. 987/10 e 143/11.

La valutazione di piena idoneità al servizio di istituto nel Corpo comprende, ovviamente, quella di idoneità al transito nell’impiego civile.

Poiché il giudizio di ottemperanza – sulla base della sentenza di cognizione e attraverso le ordinanze sopra citate – si è indirizzato a verificare esclusivamente la idoneità del sig. Ta. al transito nell’impiego civile, il ricorso per l’esecuzione presentato dall’interessato va accolto in questo senso.

Ogni altro motivo o eccezione resta assorbito perché ininfluente o irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Resta confermata la decisione circa le spese di consulenza che sono integralmente poste a carico del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in ottemperanza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2000,00 (duemila/00) per le spese di questa fase del giudizio.

Pone a carico del Ministero della Giustizia le spese della consulenza medica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-06-2012, n. 9781 Stato d’insolvenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Dopo che un creditore aveva rinunciato all’istanza di fallimento proposta nei confronti di B.A., il Tribunale di Mantova, dichiarata estinta la procedura per intervenuta desistenza del creditore istante, ha trasmesso gli atti al pubblico ministero ai sensi e per gli effetti di cui alla L. Fall., artt. 6 e 7, e, a seguito di istanza presentata dal Procuratore della Repubblica, espletata l’istruttoria pre-fallimentare, ha dichiarato il fallimento del predetto imprenditore.

Contro la sentenza dichiarativa di fallimento B.A. ha proposto reclamo ai sensi della L. Fall., art. 18, che è stato rigettato dalla Corte di appello di Brescia con sentenza depositata il 7.10.2009 e, contro tale pronuncia, il fallito ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata, la quale ha depositato memoria nei termini di cui all”art. 378 c.p.c..

2.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. Fall., artt. 6 e 7, richiamando i principi enunciati da questa Corte con sentenza n. 4632 del 2009.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza.

La curatela resistente deduce – tra l’altro l’infondatezza del primo motivo di ricorso evidenziando che, nella concreta fattispecie, all’epoca della dichiarazione di fallimento i locali dell’impresa erano chiusi. Era realizzata, pertanto, la fattispecie di cui alla L. Fall., art. 7.

3.- E’ noto che, prima della riforma, due giudici di merito avevano investito la Corte costituzionale dubitando della legittimità costituzionale della disciplina dell’apertura del fallimento d’ufficio alla luce del nuovo testo dell’art. 111 Cost..

In particolare i rimettenti ritenevano che l’iniziativa officiosa del tribunale per la dichiarazione di fallimento, prevista dal previdente L. Fall., art. 6, confliggesse con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, "di cui il canone nulla iurisdictio sìne actione costituisce l’indefettibile corollario logico". Quando la stessa autorità che deve decidere sì è autonomamente attivata contro la parte cui il provvedimento decisorio è destinato si verificherebbe la violazione, appunto, del principio di terzietà e imparzialità. Dubbio di incostituzionalità esteso al previgente L. Fall., art. 8, nella parte in cui prevedeva che la segnalazione dell’insolvenza dovesse essere fatta al tribunale anzichè al pubblico ministero.

La Corte costituzionale, chiarito che si sottraeva alla censura di illegittimità costituzionale ogni ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento intervenisse a conclusione di un procedimento comunque avviato da soggetto diverso dal giudice decidente, come il creditore sedicente o non legittimato o rinunciante, ovvero dal pubblico ministero or infine, dallo stesso imprenditore che chiedeva l’ammissione ad una procedura concorsuale, così come le ipotesi di fallimento dichiarato d’ufficio in via di estensione L. Fall., ex art. 147 (nel testo previgente), ha argoraentatamente escluso la fondatezza della questione sollevata.

Ha rilevato la Corte che "l’iniziativa officiosa prevista dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – non lede il fondamentale principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell’officiosità dell’iniziativa, il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto super partes ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti". Ha puntualizzato, poi, la Corte che "le prevalenti finalità pubblicistiche, che caratterizzano la procedura fallimentare (Sentenze 141-142/1970, 110/1972, 148/1996), imponevano al tribunale di attivarsi anche in assenza di un’iniziativa di parte, dando così attuazione alla volontà della legge, che ha già valutato, preventivamente e una volta per tutte, l’interesse pubblico sotteso;

di tal che non poteva dubitarsi che il tribunale, procedendo d’ufficio, agisse non come attore, ma nella sua veste giurisdizionale e quindi super partes’ (Sentenza 148/1996)".

La Corte, peraltro, non ha puramente e semplicemente dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, bensì ha precisato, nella parte motiva, che la L. Fall., artt. 6 e 8 (nel testo previgente), "correttamente interpretati", non erano in contrasto con l’art. 111 Cost., comma 2. Ciò ha affermato dopo avere puntualizzato che "soltanto al collegio spetta il potere di disporre l’audizione del fallendo", dopo avere acquisito e delibato legittimamente la notizia decoctionis, questa dovendo provenire ab externo (rispetto al collegio), quale riferimento del giudice civile L. Fall., ex art. 8 (ora abrogato).

La Corte, poi, ha espressamente definito come illegittimo il comportamento del giudice relatore che disponga la comparizione del debitore in luogo dell’organo collegiale che è il "giudice" fornito del potere giurisdizionale di delibare la notizia decoctionis al fine dell’instaurazione ex officio del procedimento prefallimentare.

In altri termini, sulla base delle norme ora modificate, avrebbe potuto il giudice delegato ai fallimenti segnalare al collegio la notizia decoctionis. Il tribunale avrebbe dovuto disporre ulteriore istruttoria, delegando un componente del collegio e, delibata come non manifestamente infondata la notitia decoctionis, avrebbe dovuto ordinare la convocazione del fallendo per contestargli le risultanze dell’istruttoria (o preistruttoria) e metterlo in grado di difendersi.

4.- Il nuovo art. 6 L. Fall. non. prevede più l’iniziativa officiosa del tribunale per la dichiarazione di fallimento mentre il nuovo art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero), introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, dispone che il pubblico ministero presenta la richiesta di cui all’art. 6, comma 1:

1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Il primo comma riprende sostanzialmente il testo previgente della disposizione (Quando l’insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l’imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento) con la significativa variante – per la parte che interessa la questione oggetto dei ricorsi – che l’insolvenza non deve più risultare necessariamente da un procedimento penale "contro l’imprenditore" insolvente ma, semplicemente "nel corso di un procedimento penale".

Ciò denota che il legislatore ha individuato nel Pubblico Ministero l’organo terzo dal quale – secondo la menzionata sentenza della Corte costituzionale – la notizia decoctionis potesse pervenire, "questa dovendo provenire ab externo (rispetto al collegio)", alla pari del "riferimento del giudice civile L. Fall., ex art. 8", essendo egli legittimato – come il debitore o i creditori – a proporre istanza di fallimento ai sensi del nuovo L. Fall., art. 6.

La L. Fall., art. 8, è stato abrogato ed il suo contenuto è stato inserito nell’art. 7, comma 2, con la precisazione (anche qui) che l’insolvenza può risultare dalla "segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile" e non più – come previsto dall’abrogata disposizione – se "nel corso di un giudizio civile risulta(va) l’insolvenza di un imprenditore (che fosse) parte nel giudizio" (e in tal caso, il giudice ne doveva riferire al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento).

La nozione di procedimento civile è diversa e più ampia di giudizio civile e vale a ricomprendere l’istruttoria prefallimentare "disciplinata ex novo dalla L. Fall., art. 15, nel testo introdotto dalla riforma del 2006, come un procedimento speciale a cognizione piena" (Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 2010).

5.- Dalla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali si evince che "la soppressione della dichiarazione di fallimento di ufficio…… risulta bilanciata dall’affidamento al pubblico ministero del potere di dar corso alla istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l’insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (c.d. desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti".

L’intenzione storica del legislatore quale che in concreto essa sia non risulta mai vincolante per l’interprete.

Ma se ciò è vero, nel senso che quell’intenzione non è mai vincolante, tuttavia – ed è agevole constatarlo dall’esame di non poche pronunce della Corte costituzionale – difficilmente da essa si può prescindere qualora sia conforme al risultato del procedimento ermeneutico condotto alla luce dei criteri indicati dall’art. 12 preleggi.

In tal senso è il procedimento ermeneutico da sempre seguito dalla Corte costituzionale, allorquando, ad esempio, pone a base del giudizio di costituzionalità il significato della norma quale risultato di "interpretazione, fatta palese dalla lettera del precetto" che appaia "perfettamente in consonanza rispetto a quanto emerge dai lavori preparatori" e come "si rileva in modo assolutamente inequivoco dalla Relazione al testo definitivo" (C. cost. 7 luglio 1992 n. 340. Per altri esempi di utilizzazione di tale procedimento ermeneutico, cfr. C. cost. 23 marzo 2010 n. 138; C. cost. 3 maggio 2005 n. 282; C. cost. 11 luglio 1985 n. 214; C. cost.

7 maggio 1975 n. 120).

Se i lavori preparatori hanno un valore limitato, esistono alcuni casi in cui è legittimo fare ricorso al c.d. "argomento psicologico", almeno come argomento ausiliario (cfr. Cass., sez. un., 26 gennaio 2004 n. 1338; Cass. 17 gennaio 2003 n. 654; Cass. 16 marzo 1996 n. 2238; Cass. 27 febbraio 1995 n. 2230; Cass. 7 dicembre 1994 n. 10480; Cass., sez. un., 30 ottobre 1992 n. 11843; Cass. 7 dicembre 1994 n. 10480).

Dunque, il nuovo art. 7 L. Fall., va letto nel senso che, ove un giudice civile, nel corso di un procedimento civile, rilevi l’insolvenza di un imprenditore "deve" farne segnalazione al Pubblico Ministero e specularmente – il pubblico ministero presenta la richiesta di cui all’art. 6, comma 1 "quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento Giudice civile è anche il tribunale fallimentare che abbia rilevato l’insolvenza nel corso di un procedimento L. Fall., ex art. 15, anche se definito per desistenza del creditore istante.

6.- Infine, quanto alla conformità al precetto di cui all’art. 111 Cost., della interpretazione innanzi accolta, oltre alla già menzionata pronuncia della Corte costituzionale, depone per essa il rilievo della dottrina secondo cui la trasmissione al pubblico ministero della notitia decoctionis emersa nel corso del procedimento non è un atto avente contenuto decisorio, neppure come precipitato di una cognizione di tipo sommario e non incide – nè direttamente, nè indirettamente – sui diritti di alcuno mentre il giudice che a ciò procede non fa altro che esercitare il potere-dovere di denunzia di fatti che prima facie gli appaiano potenzialmente lesivi dell’interesse pubblico ad eliminare dal sistema economico i focolai d’insolvenza.

Trattandosi di un atto "neutro", privo di specifica valenza procedimentale o decisoria, "il cui impulso riposa su una valutazione estemporanea, che non vincola nessuno", la valutazione decisoria del tribunale non è tecnicamente "pregiudicata" dall’avvenuta segnalazione, perchè il tribunale, all’esito dell’istruttoria prefallimentare, può rigettare con decreto la richiesta del pubblico ministero.

La natura di valutazione prima facie dell’insolvenza e il potere esercitato dal tribunale fallimentare a seguito di cognizione piena, se del caso difformemente da quella prima valutazione, sta a confermare, semmai, la terzietà dell’organo giudicante.

7.- Le considerazioni innanzi svolte inducono la Corte a disattendere il precedente invocato dal ricorrente. Talchè è infondato il primo motivo di ricorso.

8.- Quanto al secondo motivo esso è inammissibile perchè censura soltanto genericamente la sentenza impugnata nella parte in cui ha – con congrua e logica motivazione accertato lo stato di insolvenza del ricorrente evidenziando, tra l’altro, che – erano documentate innanzi al Tribunale plurime esecuzioni forzate, immobiliari e mobiliari; – il credito oggetto delle istanze di fallimento era superiore al tetto minimo normativo di cui alla L. Fall., art. 15, posto che comunque il fallendo "al momento del fallimento" era debitore verso le banche di importo addirittura di Euro 581.972,00, nonchè aveva formulato ben due proposte "di rientro", che erano rimaste entrambe poi inadempiute; – B.A. era, inoltre, al momento della dichiarazione di fallimento debitore delle innanzi riconosciute rilevanti somme verso diversi creditori, talune delle quali già azionate esecutivamente; – non ricorreva, oggettivamente, a breve alcuna concreta e reale possibilità di ripresa di B.A. posto che il medesimo aveva ammesso la sua difficoltà nel ricorso al credito bancario, l’avvenuta ripresa dell’attività imprenditoriale a ritmo solo ridotto (e dopo un periodo di chiusura), inoltre non era stato capace di saldare nemmeno debiti di importo esiguo o di rispettare i piani di rientro concordati; infine, il reclamante, nonostante la consistente esposizione debitoria emersa non aveva non solo mai richiesto nè affermato di possedere le condizioni per richiedere il concordato preventivo.

Il ricorso deve essere rigettato.

Il mutamento di giurisprudenza in relazione al potere di segnalazione del tribunale fallimentare giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-11-2012) 29-01-2013, n. 4510

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Arazzo, con sentenza del 19/10/2009, condannò L.A., giudicato colpevole dei reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 6 e commi 1 e 7, alla pena reputata di giustizia.

2. La Corte d’appello di Firenze, investita dall’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 20/12/2011, rigettò il gravame.

3. Avverso quest’ultima statuizione il L. proponeva ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale, implicante omessa notifica della citazione dell’imputato davanti al giudice d’appello, nonchè omessa pronuncia sul punto.

Il Difensore aveva eccepito all’udienza dibattimentale d’appello del 20/12/2011 il difetto di notificazione della citazione nei confronti dell’imputato, stante che sibbene in calce all’atto d’appello il L. avesse formalmente indicato il proprio domicilio in (OMISSIS), il decreto di citazione in appello era stato notificato presso lo studio del proprio Difensore, come se ivi il predetto fosse elettivamente domiciliato. Alla detta udienza la Corte territoriale, considerato che nel verbale d’identificazione del 7/7/2004 l’imputato aveva eletto domicilio presso il proprio difensore, ne aveva dichiarato la contumacia e nonostante a seguito dell’osservazione della Difesa, la quale aveva dedotto che quella prima elezione di era stata revocata dalla successiva dichiarazione, si era riservata di decidere unitamente al merito, in sentenza nulla aveva statuito o motivato punto.

Stante che la dichiarazione di domicilio, con firma autenticata dal difensore, contenuta nell’atto d’appello deve assimilarsi in tutto a quella trasmessa con lettera raccomandata e che la seconda manifestazione aveva indubbiamente revocato la prima, la Corte fiorentina era incorsa nella nullità di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen., con conseguente effetto caducatorio di tutti gli atti compiuti.

3.2. Con il successivo motivo vengono denunziati vizio motivazionale rilevabile in questa sede e violazione dell’art. 189 C.d.S., art. 192 c.p.p., comma 2, artt. 533 e 530 cod. proc. pen..

La colpevolezza del ricorrente era stata fondata, secondo l’assunto impugnatorio, non su fatti accertati, ma su mere congetture prive di riscontro: gli indizi non presentavano i requisiti della precisione, concordanza e gravità.

In assenza di una vera e propria ricostruzione del sinistro gli unici elementi certi erano costituiti dal fatto che il L., quel giorno, ebbe a cadere dal proprio scooter nella (OMISSIS), nella quale, senza, tuttavia, essere stato individuato il punto esatto, lo stesso giorno, venne raccolta da un’ambulanza la p.o..

Il rinvenimento di parti della carrozzeria del veicolo e documenti appartenentesi all’imputato, non essendo stato Individuato il preteso punto di collisione, assumeva significato neutro.

Infine, non era rimasto neppure accertato che la p.o. fosse rimasta vittima di un sinistro stradale, piuttosto che di un episodio d’aggressione.

5. Rileva la Corte che i reati, siccome prospettato dal P.G., risultano prescritti in epoca successiva alla sentenza di secondo grado (applicata la più favorevole disciplina all’epoca vigente, computato il prolungamento massimo per l’interruzione, ed esclusa la sussistenza di periodi di sospensione, la perenzione si è concretizzata alla data del 7/1/2012, essendo trascorsi anni sette e mesi sei – art. 157 cod. pen., ante riforma di cui alla L. n. 251 del 2005.

L’aver introdotto ritualmente il giudizio di legittimità mediante illustrazione di almeno un motivo non inammissibile (evidentemente il primo, apparendo manifestamente infondato il secondo) impone farsi luogo all’invocata declaratoria.

Non emerge, infine, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d’innocenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-01-2011, n. 700

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Roma in data 15 maggio 2008 e depositato il successivo 6 giugno, espone la società ricorrente di essere titolare di un locale adibito a ristorante – pizzeria in Viale Parioli e di avere presentato nel 1997 una d.i.a. per la realizzazione della struttura antistante al detto locale consistente in un prefabbricato in alluminio poggiante su fioriere ed ancorato al muro di proprietà a sostegno della tenda di copertura dello spazio antistante, occupato in virtù di autorizzazione comunale. Successivamente, in data 12 novembre 1997 la d.i.a. veniva integrata allo scopo di sostituire la tenda di copertura con vetri scorrevoli e di realizzare una porta di accesso amovibile composta da elementi visibili con sovrastante cappottina retraibile.

La realizzazione destava il malcontento dei condomini dello stabile dove il locale insiste che promuovevano ricorso al TAR sia contro il provvedimento tacitamente formatosi di silenzio assenso sulla denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente, sia contro la nota comunale con la quale l’Amministrazione si esprimeva nel senso di ritenere la piena legittimità dell’intervento, avente carattere di precarietà e di pertinenzialità.

Il ricorso veniva deciso in senso favorevole ai condomini con sentenza n. 59/2001, appellata dalla ricorrente con ricorso n. 10087/2002 ancora pendente.

La domanda di sospensione della sentenza n. 59/01 veniva tuttavia rigettata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2031 del 30 marzo 2001.

Conseguentemente il Comune di Roma adottava il provvedimento di cui alla nota n. 24492 del 23 maggio 2001 con cui ingiungeva alla società ricorrente di rimuovere le tende laterali e irrogava la sanzione di L. 1.000.000.

Il condominio, intanto, chiedeva la corretta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 59/2001 con ricorso che veniva accolto con sentenza n. 7479/02 e la cui efficacia tuttavia veniva sospesa dal Consiglio di Stato.

Espone ancora l’interessata di avere presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 in data 3 dicembre 2004 a tutt’oggi inevasa.

In data 11 dicembre 2007 l’Amministrazione disponeva un sopralluogo sulla struttura, riscontrando la presenza di modifiche edilizie apportate alla veranda, sostenendo che esse sarebbero state effettuate dopo l’anno 2002 ed alla fine interveniva la determinazione dirigenziale impugnata.

Avverso essa la società ricorrente deduce:

1. Violazione di legge, violazione degli articoli 10 e 35 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per falsa rappresentazione della realtà;

2. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per falsa rappresentazione della realtà;

3. Violazione di legge; eccesso di potere per carenza della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste.

Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso e rassegnando, comunque, conclusioni opposte a quelle della ricorrente.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 10 gennaio 2011, alla quale il Collegio ha dovuto constatarne la inammissibilità, secondo l’eccezione pure proposta dalla resistente Amministrazione comunale.

Infatti l’ordinanza di sospensione impugnata, notificata alla ricorrente in data 18 marzo 2008, ha cessato di produrre i suoi effetti quarantacinque giorni dopo la sua adozione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 27, comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stante il quale "qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori."; laddove la sospensione gravata non è stata seguita da provvedimenti sanzionatori.

Di conseguenza, per quanto pure osservato dalla costante giurisprudenza in materia, "l’impugnazione delle ordinanze di sospensione divenute inefficaci a seguito del decorso del termine di efficacia previsto dalla legge è inammissibile, ove la perdita di effetti si verifichi prima della proposizione dell’impugnazione, – come è avvenuto nel caso in esame – o improcedibili, ove, al contrario, la perdita di efficacia sopraggiunga nel corso del processo." (TAR Puglia, Lecce, sezione I, 17 novembre 2010, n. 2662). Analogamente anche per questa sezione: TAR Lazio, sezione I quater, 9 febbraio 2010, n. 1782, laddove si pone in evidenza la mancanza di lesività di un atto oramai scaduto.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente L.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore della Amministrazione comunale di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.