Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-12-2011, n. 29733 Associazioni non riconosciute

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 29.12.2006, P.A., quale titolare della ditta Autolinee Piccioni, conveniva innanzi al Giudice di pace di Castelfiorentino, la US Fucecchio 1903, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 903,80, dovutale per servizio di autotrasporto, oltre interessi legali.

Assumeva parte attrice che: la US Fucecchio 1903 le aveva richiesto per la data 13.14 ottobre 2001 un servizio di trasporto, per il quale era stata emessa la fattura n. (OMISSIS) per la somma di 903,80; il pagamento di detta fattura era stato concordato a mezzo bonifico bancario da corrispondersi "60 giorni fine mese"; ogni sollecito non aveva sortito alcun effetto e che a tuttoggi la società convenuta non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. Costituitasi la società convenuta, con la decisione in esame n. 708, depositata in data 14.11.2005, il Giudice di Pace di Castelfiorentino decidendo secondo equità accoglieva la domanda attrice; affermava in particolare che "al di là di ogni altra considerazione di carattere giuridico, si da per certo comunque il credito vantato dal sig. P.A. nei confronti della U.S. Fucecchio 1903, mai smentito da quest’ultima, rilevando, altresì, il disinteresse chiaramente dimostrato dalla società debitrice al pagamento del debito contratto, è prova che non ha attivato alcun canale di trattativa concreta in via stragiudiziale per addivenire ad una soluzione amichevole. Al riguardo, rileva, altresì come la violazione del dovere della buona fede in danno di terzi comporta, comunque, un obbligo di pagamento di natura risarcitoria, a prescindere da norme particolari che disciplinano la singola specie".

Ricorre per cassazione la U.S. Fucecchio 1903 con due motivi (di cui il primo articolato in più censure); resistono con controricorso B.N., P.L. e P.C., quali eredi di P.A..

Motivi della decisione

Col primo motivo, deducendo violazione di varie norme, si afferma che "pare che il primo giudicante abbia erroneamente interpretato il dettato di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, dal momento che nella sentenza in questione viene violato il principio di inderogabilità delle norme processuali o meglio delle norme sostanziali ad efficacia processuale e non è altresì rinvenibile alcuna corretta individuazione della regole di equità seguita dal giudicante". Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in quanto "il giudice ha condannato il sig. G. M. in solido al pagamento della somma vantata da parte attrice, senza che quest’ultima avesse chiesto la predetta condanna solidale".

Entrambe dette censure non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alla prima si osserva che il giudice delle fase di merito ha fatto corretta applicazione della equità di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, ritenendo con piena evidenza fondato il diritto di credito in questione sulla base delle risultanze documentali di causa e ritenendo in particolare violato il principio informatore del rapporto obbligatorio e di cui all’art. 1218 c.c. consistente nell’obbligo di correttezza ex art. 1175 c.c.; già questa Corte sul punto ha infatti ritenuto che in tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello di buona fede nelle esecuzione delle obbligazioni, che è espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale e che costituisce sia un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti (art. 1175 c.c. e art. 1375 cod. civ.), sia un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio.

Inoltre è da rilevare che correttamente il giudice di pace, nel ritenere violato detto principio di correttezza, ha ritenuto il relativo comportamento, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (sul punto, tra le altre, Cass. n. 25047/2009), fonte non di un vizio contrattuale ma del risarcimento del danno, affermando testualmente che "la violazione del dovere di buonafede comporta…..un obbligo di pagamento di natura risarcitoria".

Ancora, priva di pregio è la tesi sostenuta dall’associazione ricorrente in ordine alla "decadenza" della responsabilità del legale rappresentante quale garante dell’obbligazione in questione: a parte la genericità della doglianza, occorre rilevare che già questa Corte ha statuito più volte che la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, di talchè detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti, come nel caso in esame, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l’obbligazione.

Se poi è vero che è applicabile il disposto dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità solidale ex art. 38 c.c. (sul punto, tra le altre, Cass. n. 13946/91, secondo cui la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa; consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, ex art. 1944 c.c., per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore), è altrettanto vero che, non solo il ricorrente manca di autosufficienza sul punto, non evidenziando i precisi termini di proposizione della questione di decadenza ex art. 1957 c.c., ma anche che non censura la ratio decidendi in questione che come detto si fonda sulla violazione del criterio di buona fede e prescinde da detto art. 1957 c.c..

Privo di autosufficienza è poi il secondo motivo, sia riguardo al primo profilo, in quanto parte ricorrente non indica specificamente come e in quale atto processuale fu convenuta in giudizio l’associazione, ai fini di valutare la dedotta violazione ex art. 112 c.p.c., sia, con riferimento al secondo profilo di censura, perchè non evidenzia specificamente i presupposti legittimanti la chiesta riunione di cause, che tra l’altro rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (tranne i casi, in cui la stessa è obbligatoria, non riguardanti però la vicenda in esame); in particolare parte ricorrente si limita a richiamare genericamente il principio di economia processuale. In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34634 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21 maggio 2010 la Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Aosta in composizione monocratica, ha riconosciuto F.M. responsabile del delitto di furto in danno di P.G.. Ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Secondo l’accusa il F., dopo avere sottratto la somma di mille Euro dalla borsa della P. ed essere stato da questa accusato del furto, aveva ammesso la propria responsabilità e promesso di restituire la somma il giorno 27 di quello stesso mese, quando avrebbe riscosso il proprio stipendio; a tanto non avendo egli provveduto, la persona offesa aveva presentato querela.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso, deducendo illogicità della motivazione, contesta l’attendibilità della persona offesa, che assume animata da gelosia, ed insiste nella propria linea difensiva secondo la quale la somma gli era stata volontariamente prestata dalla P., la quale aveva reagito con la querela una volta saputo che lo stipendio dell’imputato era stato destinato ad aiutare economicamente un’altra donna.

Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti.

Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale, accreditando la versione dei fatti fornita dalla persona offesa, ritenuta attendibile per la costanza, linearità e coerenza delle sue dichiarazioni, ha così ricostruito la vicenda: dopo il ripristino di un rapporto sentimentale col F. precedentemente interrotto, la P. si era accorta che il suo compagno le aveva sottratto la somma di 1.000 Euro, corrispondente all’intero ammontare del suo stipendio mensile, da lei riscosso nel pomeriggio e tenuto nella borsetta fino al termine dell’orario di lavoro, quando l’odierno imputato l’aveva accompagnata a casa; contestatogli il fatto, la P. aveva ottenuto dal F. l’ammissione di responsabilità per il furto e la promessa di restituirle la somma il giorno 27 di quello stesso mese, quando egli avrebbe a sua volta riscosso il proprio stipendio; trascorsa inutilmente tale data, aveva appreso dal F. che lo stipendio da lui riscosso era stato destinato, anzichè alla promessa restituzione, ad un aiuto economico a favore di un’altra donna, che era stata la sua convivente; a tale notizia ella si era risolta a presentare la querela.

A fronte di tale ricostruzione del fatto, sorretta da una linea argomentativa immune da vizi logici e giuridici, il tentativo del ricorrente di accreditare la tesi di un prestito, che la P. gli avrebbe volontariamente concesso, per poi penarsene avuta conoscenza della destinazione della somma, si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Al riguardo non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-03-2012, n. 3659 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, respinta con sentenza non definitiva n. 10059 del 1992, l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Comune di Roma e poi riuniti i due giudizi introdotti nel 1988 e nel 1991 dalla s.r.l. Iniziativa Granai di Nerva nei confronti di detto ente e della società cooperativa edilizia "Il 12 maggio" S.r.l, con successiva sentenza definitiva n. 16391/03, condannava in solido le parti convenute, al pagamento in favore della società attrice, della complessiva somma di Euro 50.342,00, oltre interessi legali dal dicembre 1983, per l’avvenuta occupazione espropriativa, di un terreno di proprietà di quest’ultima ed avente natura edificatoria, già oggetto di occupazione temporanea disposta dall’ente locale con delibera del 7 novembre 1978. Dichiarava inoltre il comune tenuto a garantire la cooperativa nonchè a rimborsarle quanto quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere al proprietario in forza della sentenza e respingeva, invece, la domanda di rivalsa svolta dall’ente locale nei confronti della cooperativa.

In parziale accoglimento dell’appello della società e nella contumacia della cooperativa, la Corte di appello di Roma con sentenza del 16.09 – 13.10.2008, ha elevato l’importo dell’indennizzo dovutole ad Euro 90.262,23, corrispondente al valore venale del fondo nonchè all’indennità di occupazione temporanea, aumentati della rivalutazione monetaria, ha modificato il criterio di computo degli interessi legali, ha mantenuto ferma la condanna in solido del comune e della Cooperativa in quanto titolari tanto dell’obbligazione risarcitoria, che di quella indennitaria; ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale condizionato proposto dal comune nei confronti della cooperativa, in quanto non era stato a quest’ultima notificato;

ed ha infine respinto sia l’eccezione di prescrizione riproposta dal comune che la richiesta della società rivolta ad ottenere una valutazione del fondo più elevata di quella di L. 50.683 al mq accertata dal c.t.u. con il metodo sintetico-comparativo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.p.a. Beni Stabili, incorporante la s.p.a. Sviluppi Immobiliari, a sua volta incorporante la Iniziativa Granai,affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria; cui ha resistito con controricorso il comune di Roma che ha formulato ricorso incidentale per due motivi. La Cooperativa intimata non ha svolto attività difensiva. I ricorsi sono stati riuniti.

Motivi della decisione

Il Collegio deve, anzitutto, dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Roma, inerente al rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato da Beni Stabili ed alla mancanza di atti interruttivi del relativo decorso, giacchè il relativo quesito di diritto si rivela generico e non aderente al decisum, laddove il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale in argomento viene in tale quesito apoditticamente anticipato al 1982 in luogo del dicembre 1983, ineccepibilmente individuato dai giudici di merito, in correlazione con la scadenza del periodo di occupazione legittima, intervenuta dopo la irreversibile trasformazione dell’area.

Del pari inammissibile è il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui il Comune denunzia violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. nella parte in cui la sentenza ebbe a gravare il Comune a titolo di rivalsa a beneficio della Cooperativa tanto delle somme versate per risarcimento da occupazione acquisitiva quanto di quelle erogate per indennità di occupazione legittima. L’ente non si avvede (e tampoco impugna) della statuizione della Corte di Appello (pag. 18) che ha dichiarato inammissibile il suo appello incidentale sul punto perchè mai notificato alla Coop. Edilizia Il 12 maggio. In ogni caso, costituiscono punti fermi della controversia accertati nei due gradi del giudizio di merito e non contestati da alcuna delle parti: a) che il Comune nel 1978 ha proceduto all’occupazione temporanea e d’urgenza del fondo della società, autorizzata sino al 28 dicembre 1983; momento in cui, non essendo stato emesso il decreto di espropriazione ma essendo stata realizzata l’opera edilizia, se ne è verificata l’acquisizione a titolo originario all’amministrazione comunale (dichiarata dal Tribunale); b) che quest’ultima ha concesso alla cooperativa il diritto di superficie sul terreno per la costruzione di un programma di edilizia economico-popolare, secondo lo schema della L. n. 865 del 1971, art. 35 senza tuttavia delegarle il compimento di alcun atto della procedura ablativa,nè tanto meno il potere di acquisire direttamente l’area sia pure in nome e per conto dell’ente pubblico ( L. n. 865, art. 60); c) che l’opera edilizia è stata interamente realizzata – e quindi la delega assolta – nel periodo dell’occupazione temporanea.

Al lume di queste circostanze fattuali, dovevano trovare applicazione i principi ripetutamente enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte ( cfr sent. 10922/1995; 24397/2007; nonchè da ultimo:7198/2011) secondo cui: 1) qualora l’amministrazione espropriante avvalendosi dello schema di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, affidi ad altro soggetto, anche mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato ( L. n. 458 del 1988, art. 3), è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale ( artt. 40 e 41 cod. pen.), senza possedere un titolo autorizzativo:

in tal caso, il fatto che l’opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera definitivamente il delegato da responsabilità, ricadendo su di lui l’onere di armonizzare l’attività amministrativa con l’attività materiale, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità; 2) ove invece agli enti ed istituti indicati dal menzionato art. 35 sia stato delegato soltanto il compimento dell’opera, ne può essere affermata la responsabilità nella illegittima vicenda ablativa soltanto se l’irreversibile trasformazione dell’immobile si sia verificata in pendenza di occupazione illegittima (o perchè tale originariamente o perchè tale divenuta per decorso del termine);

3) nell’ipotesi,invece, in cui quest’ultima unitamente alla realizzazione dell’opera siano compiute durante il periodo in cui ne è consentita l’occupazione, non appare possibile configurare, a carico del delegato neppure una situazione di corresponsabilità posto che la delega si esaurisce, per il cessare del suo oggetto, con l’ultimazione dell’opera, senza altri doveri per costui; e che d’altra parte la fattispecie di danno viene in essere, invece, con lo spirare del periodo di occupazione legittima senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione, di cui non spetta al delegato occuparsi. Per cui risulta assorbente, cioè "da solo sufficiente a determinare l’evento" (secondo la formula dell’art. 41 c.p.), il comportamento omissivo dell’ente delegante, che ha trascurato di azionare e/o sollecitare la procedura espropriativa in violazione del dovere "di coordinare i tempi dell’attività materiale e della attività amministrativa".

Dunque, la Cooperativa, delegata alle sole operazioni materiali di realizzazione (ipotesi che nella specie si è affermato essere dimostrata) non avrebbe dovuto rispondere nei confronti di Beni Stabili tanto per il verificarsi della illegittima espropriazione, quanto ed a maggior ragione, per l’obbligazione indennitaria conseguente all’occupazione temporanea del fondo, che grava esclusivamente sull’ente territoriale a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il provvedimento ablatorio (Cass. 11768/2010;12153/2007;539/2004). Pertanto, nel rapporto interno con il Comune, risulta legittimamente attribuito alla cooperativa il diritto, ancora controverso, di sua rivalsa nei confronti dell’ente.

Con il primo motivo del ricorso principale, la società espropriata,deducendo violazione degli art. 37 t.u. espr.; L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 nonchè dei principi contenuti nella sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale, si duole che la Corte di appello dopo quest’ultima pronuncia e la nuova normativa della legge finanziaria del 2007 abbiano mantenuto ferme le valutazioni della consulenza tecnica che si discostavano dal valore reale dell’area mentre invece occorreva rinnovarla, anche per rispondere alle contestazioni contenute nei motivi di impugnazione, onde ricercarne il valore effettivo, idoneo a ristorare il danno subito, come richiesto dalla Consulta.

Con il secondo,deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per non avere fornito alcuna risposta alle contestazioni rivolte alle risultanze della c.t.u., limitandosi a recepirla acriticamente nonchè a rinviare alla motivazione di altra decisione della stessa Corte (peraltro sottoposta a ricorso per cassazione). Con il terzo motivo, deducendo violazione degli art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116 e 196 cod. proc. civ., nonchè vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata: a) per avere proceduto al calcolo del valore venale dell’area, pacificamente ritenuta edificabile, con il metodo-sintetico comparativo, invece che con quello analitico ricostruttivo, assai più affidabile, e nel caso più rispondente alla qualità di imprenditore di essa società;

senza peraltro applicare la giurisprudenza di legittimità che aveva più volte escluso sintetico perchè fondato sulla fluttuazione della moneta nel tempo piuttosto che sui diversi elementi che concorrono a determinare lo sviluppo edilizio di una zona ed a fornire il prezzo di mercato degli immobili in essa compresi; b) per avere il c.t. omesso del tutto di determinare il danno ad essa provocato che doveva comprendere tanto quello emergente, quanto il lucro cessante; e perciò di personalizzare il criterio di calcolo in funzione delle proprie qualità imprenditoriali, necessariamente diverse dalla fattispecie in cui il bene appartiene ad una persona fisica; c) per non avere considerato i numerosi errori e le altrettanto gravi omissioni in cui era incorso il c.t.u. nel determinare i valori anche di aree limitrofe concesse ad altre cooperative, e nel non valutare altri atti di comparazione specificamente indicati o prodotti come accertamenti di valori, stime dell’UTE, consulenze che avevano determinato indennità di espropriazioni, atti dello stesso comune, tutti pervenuti a valori assai più elevati, non inferiori a L. 150.000-160.000 mq. ed inconciliabili con quello di L..90.000 mq. su cui aveva insistito il c.t.

Le suesposte censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Con la prima di queste,infatti,la società mostra di non aver compreso ratio e contenuto della sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale che (unitamente alla coeva decisione 348/2007), lungi dall’aver voluto interferire sui meccanismi estimativi per la ricerca del prezzo in comune commercio dei suoli, ha inciso sui criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto secondo il precetto contenuto nell’art. 42 Cost. all’espropriato in entrambe le ipotesi di ablazione – legittima ed illegittima – degli immobili per la realizzazione di opere di p.u.: dichiarando (per quanto qui interessa) incostituzionale per contrasto con il menzionato precetto e con quello dell’art. 117 Cost. il parametro riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 per le aree edificatorie la cui irreversibile trasformazione si era consumata prima del 30 settembre 1996, che ne aveva stabilito la stima in misura sostanzialmente non superiore al 55% del loro valore venale effettivo. E perciò ripristinando la regola (ora recepita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, sub 2 che ha in tal modo modificato l’art. 55 del T.U.) che nelle espropriazioni illegittime detto indennizzo quale che sia la natura e la destinazione del bene espropriato deve essere liquidato in misura corrispondente al suo valore venale:salvi perciò restando i criteri di estimo più opportuni per accertarlo in concreto (la cui utilizzazione resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice del merito).

Egualmente erronea è la lettura dell’art. 42 Cost., comma 30 prospettata dalla società che nell’ipotesi di espropriazioni illegittime ha rivendicato una sorta di sdoppiamento dell’indennizzo costituito da due distinte poste, l’una comprendente il valore di mercato dell’immobile,e l’altra ogni ulteriore pregiudizio arrecato all’espropriato, comprensivo ex art. 2043 cod. civ. sia del danno emergente che del lucro cessante, e variabile in funzione delle sue qualità; che perciò nel caso avrebbe dovuto tener conto dell’attività imprenditoriale esercitata.

Al contrario la giurisprudenza tanto della Corte Costituzionale quanto di legittimità ha costantemente tratto dal ricordato precetto costituzionale i seguenti principi: a) l’indennità per l’esproprio essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, è unica e non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione (il valore cioè che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato L. n. 2359 del 1865, ex art. 39), e nelle singole fattispecie, neppure quello derivante dal criterio di valutazione posto dalla legge applicabile per determinarlo, 2) il termine di riferimento dell’unica indennità è quindi rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle: essa non può peraltro essere rapportata (all’infuori delle ipotesi previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 15) al pregiudizio che il proprietario risente come effetto del non potere ulteriormente svolgere mediante l’uso dello stesso immobile la precedente o altre attività (industriali o commerciali);

3) a questo regime non si sottrae la c.d. occupazione espropriativa,pur essa appartenente alla materia delle espropriazioni per p.u. considerate dal precetto dell’art. 42 Cost. (cfr. art. 5 bis, comma 6) che d’altra parte riserva al legislatore il potere discrezionale di modulare contenuto, ampiezza e denominazione dell’indennizzo nelle varie fattispecie disciplinate; sicchè proprio in forza di questa norma lo stesso assume nell’espropriazione illegittima la fisionomia di un risarcimento del danno integrale, corrispondente al valore venale pieno dell’immobile espropriato ( L. n. 2359 del 1865, art. 39), si da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale,"la sua massima estensione consentita in luogo del "massimo di contributo di riparazione che nell’ambito degli scopi di generale interesserà pubblica amministrazione può garantire all’espropriato" nell’ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge (Corte Costit. 188/1995; 179/1999; 349/2007; Cass. 10560/2008).

Proprio al dettato di queste pronunce si è attenuta la sentenza impugnata che, ha riformato quella del Tribunale laddove aveva applicato il meccanismo riduttivo della L. n. 662, art. 3, comma 65 dichiarato incostituzionale; ha determinato l’indennizzo dovuto alla società nella misura di L. 50.214.276, corrispondente al valore venale del fondo stimato al dicembre 1983, data della sua acquisizione al patrimonio del comune; ed infine sul presupposto della natura risarcitoria dell’indennizzo nella fattispecie appropriativa, ne ha rivalutato l’importo alla data della decisione, tenendo conto della svalutazione intervenuta dal dicembre 1983, come è peculiare dei debiti di valore.

Egualmente inconsistenti sono le censure rivolte dalla società al criterio di valutazione del terreno utilizzato dalla Corte territoriale.

L’accertamento del relativo valore,infatti, può avvenire indifferentemente sia con metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad individuare quello di trasferimento del fondo; sia con metodi sintetico-comparativi, volti invece a desumere dall’analisi del mercato il valore commerciale del fondo: oggi più non potendosi stabilire dopo il sopravvenire del principio dell’edificabilità legale di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis tra i due criteri un rapporto di regola/eccezione,come era in passato allorchè si attribuiva valore preminente a questi ultimi perchè era sufficiente l’edificabilità di fatto per liquidare l’indennità. Da qui la regola, del tutto pacifica nella giurisprudenza, che rientra tra i compiti del giudice di merito, la scelta del criterio di stima improntato per quanto possibile a criteri di effettività – anche secondo le indicazioni della Corte costituzionale (Cass. 13182/2006;

3034/2005; Corte Costit.305/2003): e quindi la facoltà di stabilire in base alle peculiarità del caso concreto (anche avvalendosi delle indicazioni del consulente tecnico d’ufficio), e senza necessità di motivazione, se sussistono gli elementi occorrenti per la ricerca del presumibile valore comparativo dell’area; se privilegiare quest’ultimo metodo, ovvero i criteri di stima c.d. analitici- ricostruttivi, o ancora metodi diversi da questi; ed infine se utilizzarli entrambi (Cass. 7200/2011; 9639/2010; 12771/2007;

1161/2007; 4885/2006).

Pertanto tutte le doglianze rivolte a contestare le sentenze di merito per aver privilegiato il criterio sintetico-comparativo risultano inammissibili anche perchè la società non ha dimostrato che quello analitico invocato, ove correttamente applicato alla situazione di mercato del 1983 nella specifica zona del PEEP, avrebbe condotto ad una valutazione più elevata del fondo.

D’altra parte è errato anche l’altro presupposto da cui la soc. Beni Stabili muove per contestare la validità del criterio suddetto, che si fondi sulle inaffidabili fluttuazioni della moneta nel tempo, e/o sugli indici calcolati dall’ISTAT per l’aumento del costo della vita:

essendo invece incentrato sulla ricognizione di prezzi storici e certi che, in ragione della loro rappresentatività, si porgono come idonei parametri di determinazione del valore da attribuire al bene oggetto della stima. E siffatta rappresentatività si configura solo allorquando i prezzi di confronto riguardino terreni "omogenei" con riferimento non solo agli elementi materiali – quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili – e temporali, ma anche alla condizione giuridica urbanistica cui sono soggetti.

Consegue che la Corte di appello correttamente non ha preso in alcuna considerazione gli elementi comparativi offerti dalla società quanto meno per la disomogeneità del dato temporale cui essi si riferiscono, riguardando la maggior parte di essi terreni e fabbricati, stimati nel triennio 1995-1998 (taluno nel periodo immediatamente antecedente); laddove la valutazione del terreno espropriato è stata correttamente compiuta nell’anno 1983, in cui se ne è verificata l’acquisizione da parte del comune. Ed in cui, come ha finito per riconoscere la stessa società, il mercato immobiliare inerente al piano edilizio ancora da realizzare per la gran parte non era sotto alcun profilo comparabile con quello del decennio successivo durante il quale erano stati realizzati servizi ed opere di urbanizzazione di ogni genere; e la zona era stata interamente edificata. Senza considerare che di nessuno degli immobili indicati sono state prospettate la disciplina urbanistica nonchè le altre caratteristiche che dovevano renderle analoghe a quelle proprie dell’immobile da valutare,mentre alcuni di detti atti, come l’avviso di accertamento del dicembre 1997 contiene soltanto una proposta di valutazione di cui la società non ha riferito neppure se sia divenuta o meno definitiva, pur essendo di essa destinataria la dante causa Granai di Nerva.

Per converso, la sentenza impugnata non si è limitata a recepire gli accertamenti e le risultanze della c.t., ma: a) ha individuato gli atti di riscontro utilizzati per la valutazione del fondo espropriato nel 1983, correttamente rilevando che per il loro ingente numero – ben 14 – nonchè per le loro caratteristiche analoghe a quelle del fondo espropriato, soprattutto con riguardo alla comune disciplina urbanistica, tanto che ben 10 di essi si riferivano proprio ad un Piano di zona, gli stessi dovevano considerarsi pienamente rappresentativi dei prezzi del mercato immobiliare del tempo: senza alcuna contestazione al riguardo della società; b)ha spiegato anche le ragioni per cui era stato necessario ridurre il valore di alcuni di essi inclusi in zona E ed aventi possibilità di sfruttamento edilizio solo a distanza di un rilevante intervallo temporale; c)ha indicato quale ultimo e decisivo riscontro della congruità della stima compiuta dal consulente, sicuramente favorevole alla società, un atto di compravendita di una vasta area ubicata nella zona da parte della Iniziativa Granai che vi aveva attribuito nello stesso mese di dicembre 1983 il valore medio assai più modesto di circa L. 8136 mq. Con ciò esprimendo le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire il controllo del processo logico adottato per pervenire ad esso, ed esaurendo l’obbligo della motivazione non tenuta ad esaminare particolarmente tutte le deduzioni della società (di cui si è detto avanti) incompatibili con le argomentazioni accolte: perchè implicitamente disattese.

Venendo da ultimo al regime delle spese si osserva che, se il rigetto del ricorso del Comune attinge in parte il solo rapporto tra l’Ente e la intimata, che non ha svolto difese, nel rapporto impugnatorio di legittimità tra Beni Stabili e Comune di Roma, la infondatezza delle censure esposte dalla prima ne impone la condanna, per prevalente soccombenza, alla refusione delle spese a beneficio del secondo (determinate in dispositivo).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile l’incidentale e condanna Beni Stabili alla refusione delle spese di legittimità in favore del Comune, che determina in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2845 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il gravame in oggetto, ritualmente proposto, il ricorrente cittadino extracomunitario ha impugnato l’atto in epigrafe specificato recante il rigetto, in suo danno di domanda di emersione dal lavoro irregolare per l’esistenza, a carico di esso ricorrente, di una condanna ex art.14, comma 5 ter del D.Lgs. n.286 del 1998.

L’istante ha sostenuto che l’atto impugnato sarebbe inficiato dai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto alcuni profili ed ha concluso chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’Interno contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza 10.11.2010 n.1201 questo T.A.R. ha accolto la formulata domanda cautelare.

Alla pubblica udienza dell’8.11.2011, sentito il patrono della Pubblica Amministrazione, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato alla stregua della motivazione della sentenza n. 8 resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria il 10 maggio 2011.

Nella pronuncia succitata, il giudice di appello ricorda, in primo luogo, che il decorso del termine (il 24 dicembre 2010) per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) aveva già reso immediatamente applicabili le prescrizioni della stessa, trattandosi di una sopravvenienza normativa di matrice comunitaria nella materia de qua, le cui disposizioni risultavano sufficientemente precise e incondizionate, e, come tali, suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri, secondo i principi ormai consolidati del diritto comunitario, potendone derivare il venir meno dell’efficacia dei precetti della corrispondente disciplina dettata dalla legge nazionale italiana sull’immigrazione, in quanto non compatibili con gli artt. 15 e 16 della Direttiva, e segnatamente dell’art. 14, comma 5ter del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

Il Collegio richiama, poi, la pronuncia della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU, la quale, premettendo la sussistenza delle condizioni per ritenere l’immediata applicabilità della Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, e che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si presentano sufficientemente precise ed incondizionate, così conclude: "… la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

La suddetta Adunanza Plenaria, premettendo che il legislatore italiano, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dalla Direttiva n. 115 del 2008 (art. 4, comma 3, in tema di disposizioni più favorevoli), ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico e che tale misura non può, tuttavia, essere concretamente accordata dall’Amministrazione ove sia stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286/98 – che punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato – afferma, poi, che la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.

In conformità all’orientamento costantemente seguito dalla Corte di Lussemburgo (a partire dalla sentenza Simmenthal in causa 106/77), e dalla stessa Corte costituzionale italiana (con la sent. n. 170 del 1984 e successive), anche la suddetta sentenza del giudice comunitario del 28 aprile 2011 afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

"L’effetto di tale diretta applicazione- ha puntualizzato la Corte – non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario." (Corte Cost. n. 168 del 1991).

Il supremo consesso amministrativo conclude affermando che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali, non potendo tale retroattività non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

Né, a parere del Collegio di secondo grado, tale conclusione sarebbe ostacolata in modo persuasivo dalla tesi, prospettata dall’ordinanza di rimessione, secondo cui, per il principio tempus regit actum, sarebbero da ritenere comunque legittimi gli atti amministrativi adottati antecedentemente al mutamento della normativa.

Il principio tempus regit actum esplica, infatti, la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, mentre tale circostanza non si verifica ove, come nella specie, siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato.

Si legge, infatti, nella pronuncia succitata che: "Non diversamente da quanto accade a seguito dell’accoglimento della questione incidentale di legittimità costituzionale, benché sulla base di una differente ricostruzione dei rapporti tra le diverse fonti coinvolte, è da ritenere che le disposizioni espunte dall’ordinamento per effetto della diretta applicabilità di norme comunitarie non possano più essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice ".

Alla luce delle suesposte considerazioni, alle quali il Collegio si riporta integralmente, il ricorso deve essere accolto, disponendosi il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.