Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44079

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 22.2.2011 la Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione, proposta da T.G. con atto depositato in data 17.2.2011 presso la cancelleria della Corte di Appello, nei confronti del Presidente, dott. To.An., e dei componenti del Collegio, d.ri B.C. e S.F., del Tribunale di Mistretta, davanti al quale si svolgeva il procedimento n.244/05 a carico del medesimo T..

Rileva la Corte che, pur essendo l’istanza tempestiva, non era stata prodotta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della prospettata ipotesi di ricusazione (la revoca dell’esame del teste G., per rinunzia del P.M., era stata disposta nonostante l’opposizione della difesa che aveva insistito per l’audizione del teste; in tal modo il Tribunale aveva ancora una volta manifestato pregiudizio nei confronti dell’imputato).

2) Ricorre per cassazione il T., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 37, 38 e 41 c.p.p. ed il vizio di motivazione.

A parte il fatto che dalla stessa ordinanza del Tribunale di Mistretta emergeva il dissenso della difesa alla rinuncia del P.M. all’audizione del teste G., la Corte territoriale ha fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale non univoco (altre pronunce riconoscono al Giudice della ricusazione ampi poteri istruttori). Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 41 c.p.p. ed il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alle deduzioni poste a sostegno della dichiarazione di ricusazione.

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, sia perchè sono limitative del potere di giurisdizione e in specie della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perchè consentono una ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice, e quindi sottratta d’ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Da ciò consegue in generale che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di quella estensiva (cfr. Cass. Sez. 6, 20.5.1997 n.1606).

Il legislatore ha voluto, quindi, circondare di particolare rigore formale la dichiarazione di ricusazione proprio per la gravità e la rilevanza della iniziativa e per consentire alla parte di riflettere sulla opportunità della stessa anche in relazione alle sanzioni che ne possono derivare ( art. 44 c.p.p.).

L’art. 38 c.p.p., nel disciplinare i termini e le forme di ricusazione, stabilisce, così, espressamente che: a) la dichiarazione, con indicazione dei motivi e delle prove, debba essere proposta con atto scritto e presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere; b) la dichiarazione quando non sia fatta personalmente dall’interessato, possa essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale, con indicazione nell’atto di procura, a pena di inammissibilità, dei motivi di ricusazione; c) la dichiarazione debba essere presentata in termini tassativi.

Il "rigorismo formale" è, quindi, voluto dal legislatore, per le ragioni in precedenza esposte, e la Corte di Appello si è limitata ad applicare la norma. Ineccepibilmente ha ritenuto, invero, che la dichiarazione di ricusazione del Collegio del Tribunale di Mistretta fosse inammissibile per violazione dell’art. 38 c.p.p., comma 3.

Ha rilevato, infatti, la Corte territoriale che l’istante non aveva prodotto la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della prospettata causa di ricusazione, avendo solo prodotto l’ordinanza del Tribunale di Mistretta del 15.2.2011, senza allegare il verbale di udienza, volto a comprovare la richiesta della difesa "di audizione del teste e la relativa motivazione".

Irrilevante, poi, è che tale richiesta fosse implicitamente presupposta nell’ordinanza del Tribunale di Mistretta o che fosse acquisibile con i poteri istruttori della Corte, dovendo la documentazione, su cui è fondata la richiesta, essere portata a conoscenza del giudice competente a decidere sulla ricusazione e richiedendo espressamente l’art. 38 c.p.p., comma 3 che essa venga depositata, in quella cancelleria, unitamente alla dichiarazione.

3.2) Quanto al secondo motivo è del tutto evidente che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare nel "merito" della richiesta di ricusazione, avendo preliminarmente ritenuto inammissibile la richiesta medesima per violazione dell’art. 38 c.p.p..

3.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-07-2012, n. 11847 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ricorso depositato il 4 febbraio 2005 dinanzi al Giudice di pace di Ivrea, F.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione per Euro 1.308,81, oltre alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari per un periodo di due anni, ex art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, emessa il 14 gennaio 2005 dal Prefetto di Torino per la violazione dell’art. 2 della citata legge n. 386, a motivo dell’emissione di assegno di lire 6.633.000 senza provvista, tratto sul conto corrente aperto presso la Banca Sella.

1.1. – L’opponente eccepiva la nullità dell’ordinanza-ingiunzione per mancata previa contestazione dell’illecito ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, e, comunque, per esser stata effettuata oltre i novanta giorni previsti per legge; eccepiva, altresì, la prescrizione delle comminate sanzioni per esser stato il provvedimento sanzionatorio notificato oltre cinque anni dopo la commissione dell’illecito, avvenuta il 31 dicembre 1999 (allorchè l’assegno veniva posto all’incasso); eccepiva ancora la carenza dell’elemento psicologico, per essere esso opponente soltanto delegato della titolare ( M.S.) del conto corrente;

instava, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata.

1.2. – Nell’instauratosi contraddittorio tra le parti, il Giudice di pace di Ivrea, con sentenza resa pubblica il 31 ottobre 2005, accoglieva parzialmente l’opposizione dichiarando estinta, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., l’obbligazione di pagamento di Euro 1038,81; dunque, annullava in parte qua l’ordinanza- ingiunzione, mentre la confermava quanto alla sanzione accessoria.

Il giudice adito riteneva fondato unicamente il motivo di opposizione relativo alla tardività della notificazione dell’atto di contestazione dell’illecito, effettuata oltre i novanta giorni prescritti dal combinato disposto della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8 bis, commi 3 e 6, e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14;

tuttavia, circoscriveva l’accoglimento soltanto alla sanzione pecuniaria (con assorbimento quindi della domanda subordinata di riduzione della sanzione stessa), escludendo che potesse reputarsi estinta anche la sanzione accessoria comminata con la stessa ordinanza – ingiunzione ai sensi della L. n. 386 del 1990, art. 5.

2. – Per la cassazione della anzidetta sentenza ricorre F. A., affidando le sorti della proposta impugnazione a tre distinti motivi di censura.

Il Prefetto di Torino, ritualmente intimato, non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al L. n. 386 del 1990, art. 8 bis, e alla L. n. 689 del 1981, art. 14.

Ci si duole che il giudice di pace adito abbia ritenuto validamente notificato il verbale di contestazione dell’illecito ad esso ricorrente benchè la notifica sia avvenuta in Ivrea – presso il domicilio eletto dalla moglie titolare del conto corrente bancario, M.S. – e non presso la residenza di esso ricorrente di (OMISSIS). Con ciò violando la L. n. 689 del 1981, art. 14, richiamato dalla L. n. 386 del 1990, art. 8 bis, che, a sua volta, rinvia implicitamente all’art. 137 c.p.c. e ss..

Peraltro, il F. soggiunge che l’elezione di domicilio da parte della correntista ha effetto soltanto ai fini del preavviso di revoca del conto (L. n. 386), ma non già per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative. Sicchè, il verbale notificato a persona di famiglia (la M.) può avvenire, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., (non derogato dalla normativa sulla notificazione a mezzo del servizio postale), soltanto se il destinatario non è rinvenuto nel comune di residenza, non sussistendo, nella specie, prova della dimora o del domicilio di esso ricorrente in Ivrea, nè essendovi impossibilità della Prefettura di Torino di conoscere la sua residenza ben potendo attingere tale informazione dalla banca trattaria.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il giudice di pace avrebbe erroneamente dedotto la prova del domicilio idoneo ai fini della notificazione ad esso ricorrente "dalle sole dichiarazioni testimoniali della moglie sig.ra M. S.", così facendo prevalere elementi presuntivi sulla presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 14.

Si imputa alla sentenza impugnata di aver ritenuto estinta per tardiva notificazione del verbale di contestazione dell’illecito la sola obbligazione principale di pagamento della sanzione pecuniaria e non già quella accessoria, che, in quanto strettamente dipendente da quella principale, avrebbe, invece, dovuto cadere anch’essa.

4. – Ritiene il Collegio di dover esaminare preliminarmente il terzo motivo di ricorso, il cui accoglimento assorbe l’esame degli altri due precedenti motivi, anch’essi strumentali, come espressamente puntualizzato dal ricorrente, alla cassazione della sentenza impugnata "limitatamente alla parte in cui viene disposta la conferma della sanzione accessoria".

Il motivo, infatti, è fondato.

La fattispecie oggetto di cognizione è quella della contestazione della violazione di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 2, – per emissione di assegno senza provvista – cui è seguita, da parte del prefetto territorialmente competente, l’emissione di ordinanza – ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria, con contestuale irrogazione della sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari per un periodo di due anni, ai sensi della stessa L. n. 336, art. 5.

L’adito giudice di pace ha accertato che l’atto di contestazione all’interessato è stato notificato 92 giorni dopo la ricezione da parte del prefetto dell’informativa proveniente dalla Banca d’Italia, cosi da reputare applicabile la L. n. 386 del 1990, art. 8 bis, comma 3, il quale dispone, in riferimento a persona residente nello Stato, che "entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell’informativa il prefetto notifica all’interessato gli estremi della violazione a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14".

Da ciò lo stesso giudice ha correttamente ritenuto estinta l’obbligazione di pagamento irrogata come sanzione principale al F., posto che la L. n. 689 del 1981, art. 14, richiamato dal predetto art. 8 bis, prevede, all’ultimo comma, che l’"obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

L’impugnata sentenza è, però, errata allorchè ha reputato che non fosse venuta meno anche la sanzione accessoria comminata con la stessa ordinanza-ingiunzione, adducendosi che la L. n. 689 del 1981, art. 14, "non prevede anche l’estinzione della sanzione accessoria", nella specie rilevando quella di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 5.

Invero, il citato art. 14, nel disciplinare la fase del procedimento sanzionatorio relativa alla contestazione e notificazione della violazione, ha riguardo alle sanzioni di carattere pecuniario, come si evince chiaramente già dalla sua formulazione, in quanto tale è la tipologia di sanzioni assunta a modello di riferimento dalla legge n. 689, che, nel suo capo I, le configura come sanzioni di carattere principale rispetto a quelle ad esse accessorie, pur contemplate nella stessa legge del 1981 e cosi definite dagli artt. 20 e 21.

In tal senso, la disposizione di cui all’ultimo comma del medesimo art. 14 non fa altro, però, che mettere in evidenza – questa volta in guisa di principio più generale come la mancata o intempestiva notificazione della violazione determini l’estinzione stessa della relativa obbligazione sanzionatoria, che si incentra, in primo luogo, su quella principale (nel sistema della L. n. 689, di norma, a carattere pecuniario).

Il silenzio della legge, nel caso dell’art. 14 (potendo il legislatore disporre diversamente in ipotesi specifiche), sulla sorte delle sanzioni accessorie – in quanto misure che effettivamente si aggiungono, in relazione di secondarietà e complementarità, ad una sanzione principale, condividendone il carattere punitivo (Cass., sez. un., 3 agosto 2000, n. 52 6; Cass., sez. un., 13 febbraio 1999, n. 59) – non sta a significare, dunque, che l’obbligazione sanzionatoria rimane in vita per quest’ultime, giacchè la mancanza di contestazione della violazione, in cui si traduce il vizio di notificazione tempestiva della violazione stessa, cosi come, a monte, estingue, per decadenza, la potestà sanzionatoria dell’amministrazione di irrogare la sanzione principale per tale violazione, precludendo l’accertamento dell’illecito amministrativo e la conseguente adozione della relativa ingiunzione di pagamento, del pari non può non travolgere anche la sanzione che soltanto si aggiunge alla principale.

Del resto, il vincolo di stretta dipendenza tra sanzione principale ed accessoria è confermato anche dalla specifica disciplina che la stessa L. n. 689 del 1981, art. 20, detta in tema di sanzioni amministrative accessorie, le quali non si rendono applicabili in via provvisoria e, dunque, finchè sia pendente il giudizio di impugnazione sulla sanzione principale, salvo che la legge espressamente disponga in modo diverso (come nel caso della confisca obbligatoria di cui al comma 4 dello stesso art. 20).

Nella specie, l’accessorietà delle sanzioni amministrative di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 5, a quelle principali pecuniarie stabilite dalla medesima L. n. 386, art. 2, è espressamente predicata dallo stesso legislatore, il quale, inoltre, opera, come visto, un rinvio alla L. n. 689 del 1981, art. 14, ed alle altre disposizioni delle sezioni I e II del capo I di detta L. n. 689, "in quanto compatibili", senza derogare espressamente, quanto al profilo che viene in rilievo in questa sede, alla relativa disciplina.

Giova, pertanto, enunciare il seguente principio di diritto: "Salvo che la legge non disponga diversamente, la mancata o intempestiva notificazione della violazione punita con sanzione amministrativa determina, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, u.c., l’estinzione della sanzione prevista come principale e con essa, per il vincolo di dipendenza che le lega, la sanzione accessoria relativa; con la conseguenza, nel caso di specie, che – mancando una diversa previsione legislativa – le sanzioni accessorie contemplate dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 5, si estinguono anch’esse per effetto della tardiva notificazione, ai sensi del combinato disposto della citata L. n. 386 del 1990, art. 8 bis, e L. n. 689 del 1981, art. 14, della violazione di cui alla medesima L. n. 286, art. 2, concernente l’emissione di assegni senza provvista".

5. – L’accoglimento del motivo appena scrutinato consente di decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Infatti, alla luce della illustrata soluzione della questione in diritto consegue che, estintasi per mancata tempestiva notificazione della violazione la complessiva pretesa punitiva dell’amministrazione (dunque, comprensiva di sanzione principale – come già statuito nella sentenza impugnata – e di sanzione accessoria), deve essere accolta l’opposizione di F.A. avverso l’ordinanza- ingiunzione illegittimamente emessa, il 14 gennaio 2005, dal Prefetto di Torino anche in relazione alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari per un periodo di due anni, L. 15 dicembre 1990, n. 386, ex art. 5.

6. – Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione di F.A. avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa il 14 gennaio 2005 dal Prefetto di Torino, anche in relazione alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari per un periodo di due anni, L. 15 dicembre 1990, n. 386, ex art. 5.

Condanna il Prefetto di Torino intimato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 – di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 500,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari – per il giudizio di merito e in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il presente giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2012, n. 13872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2274 del 2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino in accoglimento della domanda proposta da B.V. dichiarava la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro concluso con la s.p.a. P. I. per "esigenze eccezionali" ex art. 8 CCNL 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ. per il periodo 28-6-1999/31-7-1999, con la conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 28-6-1999, e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 19-7-2005, detratto l’aliunde perceptum, oltre accessori e spese.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 17-10-2007, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso introduttivo, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con un unico motivo.
La B. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società lamenta che la Corte territoriale, violando la L. n. 56 del 1987, art. 23 l’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’accordo 25-9-97 e ai successivi accordi integrativi, erroneamente ha subordinato la legittimità del termine apposto al contratto de quo alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione, dovendo, invece, ritenersi legittimo il termine "anche in assenza della prova del nesso causale tra tali esigenze e la specifica assunzione per cui è causa, non avendo le parti collettive previsto nè voluto tale requisito".
Il motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze dello stesso tenore (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1- 2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).
Peraltro la questione, come emerge dalla lettura del ricorso stesso, risulta già ampiamente trattata nel giudizio di merito, avendo la società con l’appello ribadito chiaramente la natura ricognitiva degli accordi attuativi dell’acc. az. 25-9-97.
In specie la decisione impugnata, nella parte in cui ha affermato la illegittimità del termine apposto al contratto de quo, deve ritenersi conforme a diritto anche se la motivazione della sentenza deve ritenersi parzialmente erronea.
In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato per le dette "esigenze eccezionali" dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo.
In tal senso, quindi, va respinto il ricorso, in parte correggendosi, come sopra, la motivazione dell’impugnata sentenza, e, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo la B. svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 25-11-2008 (05-11-2008), n. 43871 Condizioni ostative – Convenzione europea di estradizione – Ipotesi della prescrizione del reato secondo la legislazione della parte richiesta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che si è pronunciata in senso favorevole alla domanda di estradizione avanzata dall’Autorità polacca in funzione del perseguimento del medesimo per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e di ricettazione.
Deduce che:
– entrambi i reati predetti, commessi, il primo, in data (OMISSIS) e il secondo dal (OMISSIS), sono prescritti a sensi della legge italiana, non potendosi certo applicare nell’ordinamento dello Stato richiesto – come erroneamente fatto dalla Corte d’appello – cause di sospensione previste nell’ordinamento dello Stato richiedente;
– alla domanda di estradizione è stato allegato un provvedimento restrittivo non pertinente e non si è tenuto conto di un provvedimento di archiviazione in ordine al delitto di resistenza a p.u..
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l’art. 10 della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957, applicabile nella specie, osta, fra l’altro, alla concessione dell’estradizione la circostanza che l’azione penale sia prescritta "secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta". Il riferimento alternativo alle legislazioni delle Parti richiedente e richiesta implica evidentemente che gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti della detta causa estintiva del reato nell’uno o nell’altro ordinamento siano individuati e valutati esclusivamente in base alla disciplina di ciascuno di essi, autonomamente considerata (cfr. Cass. 30.01.2003, Sajko).
La normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati – quali quelli del caso di specie – per cui, alla data dell’8 dicembre 2005, non sia ancora intervenuta sentenza di primo grado, è costituita, per quel che qui interessa, dal coordinato disposto dell’art. 157 c.p., comma 1, e art. 160 c.p., comma 3, come novellati dalla L. n. 251 del 2005, alla cui stregua il periodo massimo di prescrizione, in riferimento alle relative pene edittali massime, rispettivamente di anni cinque e di anni otto di reclusione, è, per il reato di resistenza, di anni sette e mezzo e, per il reato di ricettazione, di anni dieci. Considerato che, com’è pacifico in atti, i reati di resistenza e ricettazione in relazione ai quali è stata chiesta l’estradizione furono consumati, in ipotesi di accusa, rispettivamente, il 22 marzo 1999 e il 10 aprile 1998, ne consegue che i menzionati termini massimi di prescrizione, per i quali non si ravvisano cause di sospensione, sono decorsi, rispettivamente, per il primo reato, il 22 settembre 2006 e, per il secondo, il 10 aprile 2008, prima ancora, si noti, dell’emanazione, avvenuta il 5 giugno 2008, della sentenza della Corte d’appello. Non può in particolare condividersi, in base al menzionato criterio dell’applicazione esclusiva della disciplina di ciascun ordinamento, l’innesto nella nostra normativa, operato dalla Corte territoriale, di una causa di sospensione (inerente alla mancata previsione del giudizio in absentia) propria dell’ordinamento del Paese richiedente La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, non sussistendo le condizioni per l’estradizione, e il C. deve essere rimesso in libertà se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni per l’estradizione.
Dispone l’immediata liberazione di C.P. se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p. e all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.