T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 13-10-2011, n. 7937 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti riferiscono che il Comune di Rieti ha adottato l’ampliamento del Piano di Zona "167" IV Decennio 20012010, effettuato con le deliberazioni indicate in epigrafe, disattendendo i presupposti fondamentali del procedimento per l’attuazione dello strumento di pianificazione territoriale. Lamentano i ricorrenti che da un lato il Comune non avrebbe proceduto a realizzare una nuova verifica del fabbisogno abitativo (agganciandolo, al contrario, a quello effettuato nel 2004 all’atto di adozione del Piano di Zona "167" IV Decennio), dall’altro avrebbe sganciato il prezzo di cessione degli alloggi, previsto all’art.16 dello schema di convenzione adottato, dai parametri imposti dalla Regione Lazio, volti a garantire il mantenimento di una proporzione tra il prezzo di cessione delle aree e il prezzo di cessione degli alloggi realizzati attraverso i finanziamenti regionali. Infatti il Comune, nel momento in cui ha esaurito le aree individuate con il Piano di Zona 167" IV Decennio 20012010 si sarebbe trovato costretto a realizzare un nuovo intervento in variante al predetto Piano di Zona "167" IV Decennio (cd. Ampliamento), non perché ciò rappresentasse la risposta ad una reale esigenza abitativa nel Comune (attesa la lieve decrescita demografica), ma perché avendo ceduto le aree della seconda fase di attuazione ai soggetti non fruenti di finanziamenti pubblici, non era più nella disponibilità di aree da destinare ai soggetti fruitori dei finanziamenti pubblici regionali. Sostengono i ricorrenti che se il Comune avesse riservato la seconda fase di attuazione del Piano "167" IV Decennio 20012010 adottato nel 2004 (secondo la corretta applicazione delle norme sull’edilizia economica e popolare) ai soggetti fruitori di finanziamenti pubblici di cui alla graduatorie regionali del 2008 (e non a soggetti privati non inseriti in nessuna graduatoria regionale) avrebbe guadagnato meno, ma avrebbe preservato – secondo lo spirito della legge n. 167 del 1962 – il territorio del Comune da una cementificazione non necessaria.

Inoltre, il modus procedendi con il quale il Comune ha inteso realizzare l’ampliamento del Piano di Zona 167" IV Decennio 20012010 sarebbe affetto da ulteriori violazioni: a) mancato assoggettamento del Piano ampliamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ossia la mancata applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità VAS di cui all’art.12 del D.Lgs. n. 152 del 2006; b) la mancata conformazione al giudicato della pronuncia del Consiglio di Stato n. 174/2020, che ha confermato la sentenza del Tar Lazio n. 4557/2007 che ha annullato il Piano di Zona adottato dal Comune per il decennio precedente; c)la mancata acquisizione nei termini di legge dei pareri del Genio Civile e delle Circoscrizioni del Comune; d) la mancata pubblicazione sul BURL della deliberazione C.C. n. 33 del 2010 e la conseguente apertura dei termini per la presentazione delle osservazioni e/o opposizioni da parte dei proprietari e aventi diritto.

I sig.ri B. e P. sono proprietari, residenti di immobili ricompresi nelle aree soggette al disposto ampliamento del Piano e saranno interessati dalle procedure espropriative e inseriti nella griglia dei soggetti espropriati nella Planimetria catastale allegata alla Delib. N. 33/2010 impugnata. Inoltre, la ricorrente Cittadinanza Onlus – associazione senza scopo di lucro che agisce per la tutela dell’ambiente e territorio, come tale legittimata a impugnare provvedimenti di adozione del PEEP – dichiara anche di essere un soggetto che per statuto è inserita nell’elenco di cui all’art. 137 cod. consumo e, quindi, legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (art. 2 cod. consumo).

Detti soggetti ritengono che le deliberazioni adottate dal Comune, come meglio indicate in epigrafe, relative all’iter di adozione dell’ampliamento del predetto Piano di Zona, sono illegittime e avverso le stesse ha proposto ricorso allegando cinque argomentati motivi volti a censurare, tra l’altro, la 1) Violazione della Legge n. 167 del 1962 e delle leggi regionali in materia ediliziaurbanistica nn. 12/1999, 14/1999, 38/1999; la violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4555/1963 e l’eccesso do potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento, in quanto l’estensione del Piano (cd. dimensionamento) deve essere fondata sulla valutazione del fabbisogno abitativo da svolgersi con riferimento ad un dato periodo di tempo considerato (art. 3 L. n. 167/1962), mentre nelle delibere impugnate mancherebbero dette valutazioni, risultando carente anche la fase istruttoria, con difetto di presupposti e motivazione. Tra l’altro la stessa violazione è stata censurata riguardo le deliberazioni del C.C. per l’adozione del Piano di Zona relativo al decennio precedente, deliberazioni annullate con sent. Tar Lazio, Roma, n. 4557/2007, confermata dal Cons. di Stato con dispositivo n. 174/2010. 2) Violazione della Legge n. 167 del 1962, n. 865 del 1971; la violazione e falsa applicazione della D.G.R.L. n. 9678/1966 e n. 99/2010. e l’eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento la convenzione con la quale è stato attuato il Piano di Zona relativa al decennio 20012010 e quelle relative al successivo ampliamento non hanno mantenuto lo spirito della legge n. 167/1962 per l’equilibrio tra i prezzi di cessione delle aree e i prezzi applicati dai concessionari nell’alienazione degli alloggi a terzi. 3) Violazione dell’art. 6 e ss del D.Lgs n. 152 del 2006. Violazione della L.R. n. 14 del 2008; la violazione e falsa applicazione della D.G.R.L. n. 169/2010. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento, in quanto il disposto ampliamento del Piano di Zona sarebbestato adottato in violazione degli art.6 e ss. del Testo unico Ambientale tenuto conto della mancata precedente adozione della VAS.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Legge n. 167 del 1962; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Legge n. 64 del 1974. Violazione a falsa applicazione dell’art.9 del Regolamento sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell’ammnistrazione del Comune; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento, la deliberazione n. 33 del 2010, in quanto atto meramente conformativo avrebbe dovuto essere sottoposta ad un nuovo esame da parte dei cittadini interessati, avendo recepitp alcune osservazioni proposte riguardo i contenuti della precedente deliberazione n. 41 del 2009.; inoltre, mancherebbe il preventivo parere del Genio civile di conformità della proposta di piano all’edilizia antisismica, ai sensi della Legge n. 64 del 1974. e comunque, secondo i ricorrenti la riadozione dell’ampliamento di cui alla Deliberazione n. 41/2009 necessitava del prescritto parere della Regione ai sensi della L. n. 64 del 1974 (in tal senso, la pronuncia del Tar sent. n. 4557/2007); 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241 del 1990 e succ. mod.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento, non risulta alcun adeguamento delle delibere al giudicato amministrativo tenuto conto che il PEEP III decennio è stato annullato dal Tar e dal Consiglio di Stato, essendo state incluse nella perimetrazione relativa al IV decennio aree oggetto di esproprio in virtù del III decennio.

Con atto ritualmente notificato i signori meglio indicati in epigrafe hanno proposto intervento ad adiuvandum, con cui hanno confermato i motivi proposti con il ricorso introduttivo chiedendone l’accoglimento.

Il Comune di Rieti si è costituito in giudizio per resistere al gravame eccependo profili di rito del gravame per difetto di interesse e di legittimazione al ricorso, rilevando comunque la infondatezza nel merito.

Si è costituita in giudizio la società controinteressata F. Soc. Coop. Ed. a r.l. per resistere al ricorso contestando preliminarmente la mancanza di interesse dei ricorrenti e chiedendo la reiezione del gravame..

Con atto contenente motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la successiva delibera n. 125 del 27 maggio 2010 – con la quale il Comune ha proceduto all’assegnazione delle aree ricomprese nel Piano di Zona "167 – IV decennio 20012010 – ampliamento ai soggetti attuatori dei PEEEP e fruenti dei finanziamenti regionali – ed ha dedotto argomentati motivi di illegittimità dell’atto gravato relativo alla localizzazione delle aree per la realizzazione del detto Programma costruttivo, concludendo per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.

In replica all’atto contenente motivi aggiunti, il Comune ha confermato la propria posizione precisando che l’operatività della localizzazione è limitata alle aree d’intervento della prima fase del programma, tra le quali non rientrerebbero le proprietà dei ricorrenti.

In prossimità dell’udienza pubblica i soggetti che hanno proposto l’intervento adesivo hanno replicato alle eccezioni relative al difetto di interesse e di legittimazione al ricorso, contrastando la posizione del Comune con argomentate considerazioni.

Anche il Comune ha prodotto memoria conclusionale con la quale ha ribadito le precedenti deduzioni, insistendo sulla carenza di interesse dei ricorrenti e comunque sulla inammissibilità del ricorso

Alla odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

1. La questione posta all’attenzione del Collegio attiene alle contestazioni sollevate dai ricorrenti riguardo l’iter del procedimento di adozione da parte del Comune di Rieti dell’ampliamento del Piano di zona di edilizia economica e popolare IV decennio 20012010.

1.1. Preliminarmente occorre esaminare i profili di irritualità del gravame, eccepiti dal Comune resistente e dalla soc. Coop edilizia F. a r.l.con riferimento alla verifica del concreto e immediato interesse sussistente in capo all’Associazione ricorrente e, quindi, della legittimazione della stessa a proporre ricorso avverso gli atti in questione. nonché riguardo la carenza di legittimazione dei signori G.B. e F.P. e infine, il difetto di interesse dei ricorrenti all’impugnazione di atti non immediatamente impugnabili, trattandosi di deliberazioni relative alla procedura di adozione del Piano, non ancora approvate in sede regionale.

In particolare, iniziando dall’esame dell’eccepita carenza di legittimazione attiva dell’Associazione Cittadinanza Attiva Onlus, va rilevato che la difesa di parte ricorrente sostiene la sussistenza dei requisiti di legittimazione ad agire dell’Associazione in quanto la stessa "si pone all’interno del vasto movimento consumieristico per la tutela dei diritti dei cittadini, siano essi dei consumatori e/o utenti" ed è inserita con DM 21.12.2009 nell’elenco di cui all’art.137 del cod. consumo, con la conseguente legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. L’interesse dell’Associazione alla proposizione del ricorso discende – secondo parte ricorrente – dalla legittimazione dell’ente alla tutela degli interessi dei cittadini comunque connessi all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (art. 2 lett. g) cod. consumo), alla luce anche della considerazione che l’istituto dell’edilizia residenziale pubblica "svolge un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti".

Il Comune resistente ha contestato tali argomentazioni difensive evidenziando che l’Associazione, creata per tutelare la categoria di coloro che aspirano ad ottenere l’assegnazione di alloggi economici e popolari non può, per incompatibilità con i propri scopi statutari, contrastare l’esecuzione di un programma di edilizia economica pubblica per tutelare gli opposti interessi di proprietari di terreni oggetto del programma.

Giova, al riguardo richiamare l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti – in possesso di regolare iscrizione nell’apposito elenco ministeriale, legittimamente correlata ai diritti fondamentali che l’art. 2 comma 2, d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 e succ. mod. (cd. codice dei consumatori) riconosce in favore dei consumatori e degli utenti medesimi – per quanto ampia non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario essere commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti. La legittimazione sussiste, dunque, ove i provvedimenti che si impugnano abbiano effettivamente leso "un interesse collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione. E uno degli indici (da verificare caso per caso) che denunciano la presenza di un "interesse collettivo" è sicuramente dato dal fatto che un tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l’intera categoria a motivo della sua omogeneità ed indivisibilità (cfr. Cons.Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3586; Tar Lazio, Roma, sez. II, 3 giugno 2010, n. 15013).

D’altra parte la legitimatio ad causam riconosciuta ai soggetti collettivi, quali le associazioni di consumatori, non comporta una dequotazione dei principi processuali che regolano il processo amministrativo e imperniati sull’accertamento dell’interesse al ricorso, scaturente da una lesione immediata e attuale, che costituisce comunque ineludibile condizione dell’azione nelle materie devolute alla giurisdizione del G.A.. Ne deriva che deve ritenersi preclusa ai soggetti collettivi, parimenti che ai soggetti individuali, la tutela giudiziale della astratta legalità dell’azione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato, legittimate ad agire a difesa obiettiva dell’ordinamento violato, ma soltanto a presidio di situazioni soggettive incise in modo concreto, diretto e attuale da violazioni del diritto.

Alla luce di ciò, l’eccezione è fondata e sussiste il difetto di legittimazione attiva nei riguardi dell’ Associazione ricorrente alla proposizione dei gravami in esame.

1.2. L’esame del Collegio passa agli ulteriori profili di irritualità avanzati dalla parte resistente riguardo la carenza di legittimazione attiva dei signori G. B. e F. P..

Al riguardo, occorre rilevare, in via generale, che il Piano per l’edilizia economica e popolare è un atto immeditamente impugnabile in quanto la sua "approvazione" comporta la dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere e incide così sul diritto dei proprietari; da ciò discende che il termine per l’impugnazione decorre dalla notifica ai proprietari interessati nella forma delle citazioni dell’avviso di eseguito deposito del Piano (art.8, 5° comma della Legge n. 167 del 1962). Sicchè ai fini dell’impugnazione di un Piano di zona per l’edilizia economica pubblica viene in considerazione la data di notificazione del predetto avviso (non la data di pubblicazione del provvedimento), con cui si dà notizia ai proprietari degli immobili incisi dell’intervenuta "approvazione" del Piano e del deposito degli atti nella segreteria del Comune (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II 15 marzo 2001, n. 1965; idem, n. 4557 del 2007).

Nella specie, con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni relative all’ "adozione" dell’ampliamento del Piano in questione, atti non conclusivi del procedimento di "approvazione" del programma edilizio, in mancanza dell’intervento regionale e dell’atto di avviso agli interessati dell’intervenuta approvazione (atto impugnabile).

Peraltro, va ricordato che l’art.24, secondo comma della L. n. 47 del 1985 prevede a carico dei Comuni la trasmissione dei piani attuativi alla Regione, compresi i PEEP, ciò al fine non solo di soddisfare un’esigenza di mera conoscenza, ma anche di supervisione dell’operato dell’Amministrazione locale, riservando alla Regione la potestà di formulare le osservazioni riguardo le quali i Comuni devono esprimersi. Tale intervento regionale riveste quindi una consistenza intermedia tra quella propria del mero sindacato di legittimità e quella tipica dell’atto di approvazione.

Da ciò discendono i profili di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse a cui si unisce anche il riscontrato difetto di legittimazione attiva dei signori G. B. e F.P., nonché dei soggetti intervenuti ad adiuvandum, tenuto conto della mancanza di una concreta e attuale lesione del diritto di proprietà degli stessi.

Infatti, i predetti ricorrenti G. B. e F.P. hanno riconosciuto nelle osservazioni presentate in data 8 marzo 2010, prot. n. 14832 di essere proprietari della particelle catastali Foglio 66 n. 517 sub 67 (come documentato anche nelle visure catastali allegate), incluse nella perimetrazione del Piano di Zona IV decennio 20012010Ampliamento Micioccoli B, giusta deliberazione C.C. n. 6 del 3 febbraio 2009 -Seconda fase di attuazione, e quindi da attuare in una fase successiva.

Non va sottaciuto, inoltre, che la delibera giuntale n. 125/2010 impugnata da ultimo dai ricorrenti, richiamando l’art.51 della L. n. 865 del 1971 anticipa la localizzazione degli interventi edilizi solo "nelle aree di intervento della prima fase del programma di attuazione comprese nel Piano di Zona "167" IV decennio 20012010, ampliamento" ovvero le zone relative a: Quartiere Borgo S. Antonio; Quartiere di Campoloniano A; Quartiere di Campoloniano B; Quartiere di Campoloniano C; Quartiere di Micioccoli, mentre manca alcun riferimento alla zona Micioccoli B, nella quale i ricorrenti hanno dichiarato rientrante la loro proprietà – parte di Piano che comunque va localizzata in seconda fase, come dichiarato anche nella deliberazione C.C. n. 33 del 2010, in disparte comunque la mancanza di attualità dell’interesse al ricorso nella specifica fase procedimentale a fronte di provvedimento non immediatamente lesivo.

Pertanto, anche riguardo all’impugnativa della delibera G.C n. 125 del 2010, di cui all’ atto contenente motivi aggiunti, si rileva nei confronti dei ricorrenti G. B. e F. P. la mancanza di un interesse attuale e concreto al gravame.

In definitiva, le ragioni fin qui svolte conducono alla conclusione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dell’atto contenente motivi aggiunti per carenza di interesse.

La declaratoria di inammissibilità dei gravami giustifica comunque la compensazione delle spese di giudizio tra le parti sussistendone le ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto contenente motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per carenza di interesse,nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione..

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 06-10-2011, n. 36330 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G.L. e L.D. hanno proposto ricorso avverso il decreto dell’11 agosto 2010, con cui il GIP del Tribunale di Milano aveva disposto "de plano" l’archiviazione degli atti relativi alla querela, da loro proposta nei confronti di N.V. e A.G., per i reati di lesioni volontarie, ingiurie e minacce, ad onta dell’opposizione da loro ritualmente proposta alla richiesta del P.M..

Deducono i ricorrenti la nullità del provvedimento per la violazione del principio del contraddittorio, atteso che il GIP aveva omesso gli adempimenti previsti dagli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per giunta senza motivare in modo alcuno il suo provvedimento, e senza pronunciarsi sulla ammissibilità dell’opposizione. Il ricorso è fondato atteso che, come ha correttamente osservato il Procuratore Generale, la pronuncia "de plano" del decreto di archiviazione nonostante la proposizione di opposizione alla richiesta del P.M., comporta la violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. "C" e la conseguente nullità del provvedimento.

Va peraltro aggiunto che il corrivo decreto di archiviazione impugnato è riprovevolmente costituito da una firma apposta in calce ad uno stampato, nel quale non sono stati neppure riempiti gli spazi vuoti, di modo che ne è evidente il difetto assoluto di motivazione, che comporta a sua volta la nullità del decreto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2012, n. 5805 Contratto preliminare Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto Risoluzione del contratto per inadempimento Surrogazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del gennaio 2005, M.M. espose di avere stipulato con Ro.Ma. quattro distinti preliminari per l’acquisto di due appartamenti e di due box siti in (OMISSIS); che, nonostante il pagamento del prezzo pattuito, il Ro. non aveva provveduto a trasferirle i beni; che successivamente era risultato che proprietaria degli immobili era la s.a.s. Damiano Belgiovine, la quale aveva a sua volta stipulato con il Ro. un contratto preliminare di compravendita, di cui però questi, pur avendo versato il corrispettivo, non aveva mai chiesto l’adempimento. Ciò premesso, convenne in giudizio sia la società Damiano Belgiovane che il Ro., chiedendo in via surrogatoria l’adempimento del contratto preliminare ex art. 2932 cod. civ. intervenuto tra le predette parti e quindi che i beni fossero nuovamente trasferiti in suo favore in adempimento dei contratti preliminari da lei stipulati ovvero, in via subordinata, la risoluzione dei contratti conclusi con il Ro. per inadempimento di quest’ultimo e sua condanna al pagamento delle penali previste in due dei quattro contratti ed al risarcimento dei danni.

Si costituirono distintamente i convenuti, che contestarono la domanda. All’esito dell’istruttoria il Tribunale decise la causa pronunciando la risoluzione dei contratti sottoscritti tra l’attrice ed il Ro. e condannando quest’ultimo alla restituzione del prezzo incassato ed al pagamento degli importi previsti a titolo di penale.

Interposto gravame da parte della M., con sentenza n. 1293 del 28 dicembre 2009 la Corte di appello di Bari confermò integralmente la pronuncia di primo grado, rigettando anche la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. Civ., avanzata dall’appellata società Damiano Belgiovane. Il giudice di secondo grado, respinta la richieste della appellante di sospensione del giudizio ovvero di riunione dello stesso con altra causa intentata dalla società Damiano nel confronti del Ro. per la risoluzione del contratto preliminare tra gli stessi concluso, pendente presso la medesima Corte distrettuale, motivò il rigetto dell’appello affermando che la domanda di adempimento del preliminare intervenuto tra le parti convenute era inammissibile per difetto dei presupposti richiesti dalla legge, atteso che il Ro., quale debitore dell’attrice, non era rimasto inerte, avendo proposto, sia pure successivamente all’introduzione del giudizio da parte della M., nella distinta causa intrapresa dalla società Damiano Belgiovane nei suoi confronti, domanda riconvenzionale di adempimento del contratto ex art. 2932 cod. civ., avanzando altresì appello avverso la sentenza che, accogliendo la domanda della società, aveva disposto la risoluzione per inadempimento del predetto contratto e rigettato di conseguenza la sua domanda di adempimento; aggiunse la Corte che la domanda di adempimento riproposta dall’attrice nei confronti del Ro. era pure inammissibile, non avendo la parte stessa impugnato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della propria domanda avanzata in via subordinata, aveva dichiarato risolto i predetti contratti, statuizione che, essendo divenuta definitiva, non consentiva che sul punto potesse adottarsi una diversa pronuncia; confermò inoltre il rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’attrice, sottolineando che la istante non aveva fornito alcuna prova del pregiudizio sofferto nè aveva allegato circostanze tali da farne presumere l’esistenza;

rigettò infine, per mancanza dei presupposti, la domanda dell’appellata società Belgiovine di risarcimento dei dannò per responsabilità processuale aggravata.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22 marzo 2010, ricorre M.M., affidandosi a quattro motivi.

La società Damiano Belgiovane resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo.

C.A., R.T. e R.N., cui il ricorso è stato notificato in qualità di eredi di Ro.Ma., non si sono costituiti. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle intimate R.T., R.N. e C.A., le quali sono state convenute in qualità di eredi di Ro.

M., che era stato parte nei pregressi giudizi di merito, nel frattempo deceduto. La società controricorrente ha depositato in giudizio l’atto, datato 3 luglio 2009 e registrato in Bari il giorno 10 successivo, con cui le predette parti intimate hanno dichiarato di rinunciare all’eredità del de cuius. Da tale dichiarazione consegue il difetto di legittimazione passiva delle rinunzianti, non potendo esse essere considerati eredi e quindi successori a titolo universale della parte defunta. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, che i successori a titolo universale della parte deceduta nel corso del giudizio succedono nel processo, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., non in forza della pura e semplice chiamata all’eredità, ma in quanto ed a condizione che essi possano considerarsi eredi, per avere accettato, espressamente o tacitamente, il compendio ereditario (Cass. n. 27274 del 2008; Cass. n. 25543 del 2008; Cass. n. 8391 del 1998).

Nè si pone, nel caso concreto, un problema di ammissibilità della produzione dell’atto di rinunzia sopra richiamato, per il fatto che tale documento è stato prodotto non dagli interessati, vale a dire dai rinunzianti, ma da una parte diversa, nella specie la società controricorrente. La produzione di tale documento va invero valutata nell’ambito del più generale onere della parte che dovendo proseguire il processo nei confronti degli eredi della parte defunta, è tenuta quanto meno ad allegare e dedurre che coloro che sono stati chiamati all’eredità abbiano effettivamente assunto la qualità di eredi, atteso che soltanto a tale condizione questi succedono nel processo e diventano parte del giudizio. La produzione in giudizio di tale documento deve pertanto considerarsi pienamente consentita in quanto concorre ad individuare l’effettivo titolare della legittimazione passiva rispetto alla domanda introdotta in giudizio.

A ciò merita aggiungere che l’interesse alla individuazione delle giuste parti del giudizio non è un interesse personale dell’attore, ma un interesse di tutte le parti del processo nonchè un interesse che ha una dimensione pubblicistica, attenendo ad una condizione dell’azione il cui difetto può essere rilevato d’ufficio dal giudice.

La riconosciuta mancanza di legittimazione passiva di R. T., R.N. e C.A. non comporta peraltro la necessità di ulteriori adempimenti a carico della parte ricorrente.

Tra le parti intimate, quali eredi di Ro.Ma., risulta infatti anche R.M., il quale, non figurando tra i chiamati che hanno rinunziato all’eredità, deve presumersi abbia acquistato la qualità di erede e sia pertanto succeduto nel presente giudizio alla parte deceduta.

2. Il primo motivo del ricorso principale avanzato dalla M. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2900 cod. civ. nonchè degli artt. 2966 e 2964 cod. civ. ed omessa, insufficiente o carente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile la domanda ex art. 2932 cod. civ. avanzata in via surrogatoria dalla appellante per difetto del presupposto richiesto dalla legge per l’esercizio di tale azione, costituito dall’inerzia del debitore.

Sostiene al riguardo la ricorrente che la Corte barese ha sbagliato nell’escludere l’ammissibilità della domanda di adempimento proposta in via surrogatoria dall’attrice, in quanto, nel dare atto che il Ro. si era costituito nel giudizio promosso dalla società Belgiovine per la risoluzione del contratto e si era opposto alla relativa domanda e proposto a sua volta domanda riconvenzionale di adempimento, non ha tenuto conto che la sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile tale domanda riconvenzionale, per essersi il convenuto costituito soltanto all’udienza di prima comparizione, in violazione del termine stabilito dall’art. 166 cod. proc. civ. Tale circostanza, se valutata, avrebbe dovuto portare a ritenere l’esistenza dei presupposti per l’esercizio da parte della M., quale creditrice, dell’azione di adempimento in via surrogatoria. Diversamente infatti da quanto sembra affermate la Corte territoriale, l’art. 2900 cod. civ. consente al creditore di sostituirsi al debitore non nel caso di sua inerzia, ma nel caso di sua "trascuratezza", il che porta ad ammettere la legittimazione in parola non solo nei casi in cui il debitore rimanga completamente inattivo, ma anche laddove egli abbia adottato un’iniziativa del tutto inidonea ed insufficiente a tutelare i suoi diritti. Ne consegue che la successiva proposizione da parte del Ro. della domanda di adempimento nel diverso giudizio promosso dalla società Belgiovine, trattandosi di domanda palesemente inammissibile e come tale dichiarata dal giudice di prime cure, non poteva valere ad escludere la legittimazione dell’attrice alla proposizione della domanda di adempimento in via surrogatoria.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. in relazione all’art. 2900, violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101 e 102 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente o carente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere affrontato la questione dell’ammissibilità dell’azione surrogatoria avanzata dall’attrice in una prospettiva interpretativa della disposizione di cui all’art. 2900 cod. civ., ancorata alla sua ritenuta funzione conservativa delle ragioni del creditore, senza considerare, invece, che nel caso di sua proposizione al fine di ottenere l’adempimento di un contratto preliminare a sua volta concatenato con altro preliminare stipulato dal creditore l’azione svolge non una mera funzione conservativa, ma direttamente satisfattiva del diritto di quest’ultimo, come è dimostrato dalla considerazione che la giurisprudenza riconosce la possibilità che, in caso di fondatezza della pretesa, il bene sia trasferito direttamente dal primo promittente venditore all’ultimo promissario acquirente. L’affermazione della Corte, laddove sostiene che la legittimazione della M. a proporre l’azione surrogatoria è venuta meno una volta che il Ro., dopo l’instaurazione del presente giudizio, si era attivato nel confronti della società Belgiovine, è pertanto errata per la violazione del disposto di cui all’art. 2932 in relazione all’art. 2900 cod. civ. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva, vanno entrambi respinti.

Quanto al primo mezzo, risulta in primo luogo inammissibile la censura che lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di merito della sentenza emessa nel diverso giudizio introdotto dalla società Belgiovine nei confronti del Ro., nella parte in cui essa avrebbe dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di adempimento del contratto avanzata da quest’ultimo. Tale sentenza non risulta infatti agli atti del giudizio, circostanza che evidentemente impedisce alla Corte di verificare l’assunto della ricorrente, la quale per di più non trascrive nel proprio ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, le parti del documento su cui ritiene di poter fondare la propria critica. Nè rileva, in tale prospettiva, la produzione di questa decisione che la ricorrente assume di avere fatto nel presente giudizio di legittimità, chiaramente inammissibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. Civ., ovvero la circostanza che essa sia menzionata nella sentenza impugnata, tenuto conto la Corte di appello ne riferisce al solo fine di dar conto che le domande ivi proposte dalla società Belgiovine erano state tutte accolte, senza dire alcunchè in ordine alla statuizione sulla domanda riconvenzionale del Ro., se, vale a dire, essa era stata dichiarata inammissibile ovvero rigettata nel merito.

Le doglianze avanzate dal ricorso appaiono in secondo luogo infondate nel merito.

Come è stato più volte evidenziato, sia da parte della giurisprudenza di questa Corte che ad opera della dottrina, l’azione surrogatoria è lo strumento che l’ordinamento appresta al creditore per consentirgli di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare o tutelare il suo patrimonio, in tal modo menomandolo ed, al contempo, riducendo la garanzia ch’esso rappresenta in favore dei creditori. Tale azione, peraltro, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio d’un diritto altrui, si traduce in un’interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo che ha carattere necessariamente eccezionale, onde, pur essendo nel campo patrimoniale un’azione di carattere generale, esclusa soltanto per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può nondimeno essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, o tale non possa essere comunque considerato, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perchè a lui possa sostituirsi il creditore. A quest’ultimo non può, infatti, essere consentito di sindacare le modalità con le quali il debitore abbia ritenuto – quali che siano stati i motivi, anche solo morali, delle scelte operate e siano risultate o meno, queste, corrette dal punto di vista economico patrimoniale – di gestire la propria situazione giuridica nell’ambito di un determinato rapporto; nè può essergli consentito di contestare, sostituendosi al debitore stesso e denunziandone le scelte, l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti alle stesse dall’ordinamento che, infatti, ha all’uopo preordinato altri specifici strumenti di tutela dei quali, nel concorso dei relativi requisiti, può il creditore giovarsi onde conservare la garanzia delle proprie pretese, quali l’azione revocatoria e l’opposizione di terzo (Cass. n. 1867 del 2000; Cass. n. 7187 del 1997).

Vero è, peraltro, che, come ricorda la ricorrente, l’art. 2900 cod. civ. indica il presupposto dell’azione nella "trascuratezza" e non nella mera "inerzia" del debitore, con ciò innovando, secondo parte della dottrina, alla formula, invero molto generica, adotta dall’art. 1234 cod. civ. del 1965, con la conseguenza che, ai fini della sua esperibilità, non potrebbero farsi differenze tra il comportamento inerte e quello che invece, pur apparentemente attivo, si risolva in iniziative manifestamente inidonee allo scopo. Il rilievo che l’azione surrogatoria possa essere esperita dal creditore anche nel caso in cui l’attività del debitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per la tutela della situazione giuridica del debitore stesso all’interno del rapporto con il terzo, non può, tuttavia, essere dilatato fino al punto da consentire l’interferenza del creditore anche rispetto a quelle attività del debitore che si risolvano in atti di disposizione del diritto stesso, in quanto questo è e rimane nella piena disponibilità del suo titolare e disporne, sia pur con conseguenze negative sulla situazione patrimoniale complessiva, costituisce una esplicita manifestazione della volontà di gestione e non un indice di trascuratezza nell’esercizio di quel diritto; un qual si voglia comportamento positivo posto in essere dal debitore, ancorchè lesivo delle aspettative del creditore, in quanto atto d’amministrazione del proprio patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude pertanto la possibilità d’interferenza da parte del creditore con l’azione surrogatoria, non potendo evidentemente un atto positivo essere equiparato ad un comportamento omissivo od insufficientemente od inidoneamente attivo, unica ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 2900 cod. civ., salvo a costituire oggetto d’azione revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. (Cass. 28.5.88 n. 3665).

Sotto altro e concorrente profilo va poi evidenziato che la valutazione del comportamento del debitore costituisce un tipico apprezzamento di fatto demandato dalla legge al giudice di merito, il quale è così chiamato a valutare, nel caso in cui non ricorra una totale inerzia, se il comportamento tenuto sia, per quanto positivo, tuttavia qualitativamente o quantitativamente inadeguato ovvero se esso configuri comunque una manifestazione di volontà di gestione del proprio patrimonio da parte del debitore, che, come si è visto, è insindacabile nell’ambito dell’esercizio dell’azione surrogatoria.

Tanto precisato, nel caso di specie la valutazione del comportamento del debitore Ro. da parte della Corte di appello si sottrae agevolmente alle censure sollevate dalla ricorrente. Il giudice a quo ha infatti escluso il presupposto dell’inerzia rilevando che il Ro. si era costituito nel giudizio promosso dal proprio promittente venditore, la società Bengiovine, per la risoluzione del contratto preliminare, opponendosi alla domanda, proponendo una domanda riconvenzionale di adempimento ex art. 2932 cod. civ. e, successivamente, presentando atto di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto le domande della controparte. Al di là della stessa insindacabilità di tale giudizio in sede di legittimità sotto il profilo del merito, appare evidente che, per le considerazioni sopra svolte, la valutazione operata dal giudice territroiale appare rispondente ai parametri posti dall’art. 2900 cod. civ. per l’esercizio dell’azione surrogatoria, non potendosi ritenere, sulla base degli elementi sopra evidenziati, che il debitore abbia trascurato l’esercizio dei propri diritti.

In tale prospettiva, non merita adesione l’argomento sviluppato dalla ricorrente, soprattutto con il secondo motivo, in ordine alla funzione satisfattiva che, in caso di preliminari a catena, assolverebbe l’esercizio dell’azione surrogatoria in uno con quella di adempimento ex art. 2932 cod. civ., ammettendosi in questi casi che la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. possa operare il trasferimento diretto del bene dal dante causa del promittente venditore fino all’ultimo promissario acquirente (Cass. n. 25136 del 2008). Invero l’affermazione della funzione satisfattiva in questi casi appare riconducibile più alla constatazione degli effetti pratici del combinato esercizio delle due azioni, piuttosto che alla considerazione di mutamenti di carattere sostanziale. Si vuoi dire che l’aspetto considerato non appare in grado di poter interagire sulla necessaria esistenza del presupposto dell’inerzia previsto per l’azione surrogatoria, che, come sopra già evidenziato, conserva anche in queste ipotesi il suo carattere conservativo. Significativo è, del resto, che lo stesso ricorso non spieghi le ragioni per cui la riconosciuta funzione satisfattiva dell’azione in queste fattispecie reagirebbe, affievolendoli, sui presupposti dell’esercizio dell’azione surrogatoria.

3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in materia di interpretazione della domanda, omessa, insufficiente o carente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., lamentando che la decisone impugnata abbia dichiarato inammissibile la domanda della M. diretta all’adempimento del contratto preliminare per non avere la parte impugnato anche il capo della decisione di primo grado che lo dichiarava risolto. La statuizione, ad avviso del ricorso, è palesemente errata in quanto non ha considerato che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento era stata proposta dalla stessa appellante in via subordinata, sicchè essa non poteva ritenersi passata in giudicato fino a quando la statuizione di rigetto della domanda principale non era divenuta definitiva.

Affermare poi che la statuizione di risoluzione avrebbe dovuto essere impugnata dall’appellante non ha senso, atteso che la domanda era stata avanzata da quest’ultima ed essa era stata accolta, sicchè difettava del tutto il requisito della soccombenza. Il giudice a quo, inoltre, si è contraddetto, laddove ha prima ha dichiarato che l’appellante aveva proposto censure nei confronti del capo della decisione che aveva disposto al risoluzione e poi ha affermato che esso non era stato investito da impugnazione.

Preliminarmente va precisato che il motivo non può considerarsi assorbito in ragione dell’esito delle censure che hanno investito la statuizione di rigetto della domanda avanzata in via surrogatoria, tenuto conto che, non essendo noto l’esito del diverso giudizio, pendente in fase di impugnazione, tra la società Belgiovine ed il Ro., nel quale questi aveva chiesto il trasferimento dei beni ex art. 2932 cod. civ., la parte ricorrente conserva interesse al mantenimento della sua azione di adempimento nei confronti del proprio promittente venditore.

Tanto precisato, il mezzo è manifestamente fondato.

L’affermazione della Corte di appello, che ha dichiarato la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta dalla M. inammissibile per essere stati i relativi contratti preliminari risolti, nello stesso giudizio, per inadempimento del Ro., non appare condivisibile.

Il giudice di merito ha invero del tutto trascurato il dato, da esso stesso riconosciuto, che la domanda di risoluzione era stata proposta dall’attrice solo in via subordinata rispetto a quella di adempimento. In particolare, appare pretermesso il rapporto di ordine logico prima che giuridico che è dato rinvenire tra la domanda principale e la domanda subordinata, in forza del quale quest’ultima è avanzata soltanto a condizione che la prima non risulti accolta.

La relazione impressa dall’attore alle proprie domande fa sì, in questi casi, che la domanda principale resti pienamente efficace finchè essa non sia stata rigettata, nel corso del giudizio di merito, con sentenza passata in giudicato. La subordinazione tra le due domande va infatti logicamente riferita all’evenienza che la domanda principale sia respinta ed il relativo vincolo di subordinazione deve ritenersi rimanga impresso finchè tale rigetto sia divenuto definitivo. Nel caso, pertanto, in cui vi sia incompatibilità tra domanda principale e domanda subordinata, il rigetto della prima e l’accoglimento della seconda non preclude alla parte di riproporre nel giudizio di impugnazione la propria domanda principale, atteso che il vincolo di subordinazione rimane pienamente efficace per tutto il corso del giudizio. La debolezza del ragionamento svolto dal giudice di merito appare del resto evidente nell’argomentazione della sentenza secondo cui la statuizione che avrebbe risolto il contratto sarebbe divenuta ormai definitiva, precludendo ogni altra decisione sul punto, per non essere stata oggetto di impugnazione ad opera della parte medesima. Non ci si è avveduti in tal modo che, come esattamente rilevato dal ricorso, tale impugnazione non avrebbe mai potuto essere proposta e, se proposta, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non potendosi l’attrice considerare, rispetto ad essa, soccombente. In realtà la relazione che, in caso di accoglimento in appello della domanda principale, è dato riscontrare tra tale statuizione e quella di primo grado che ha accolto la domanda subordinata trova soluzione nello stesso rapporto di subordinazione impresso tra l’una e l’altra, che, tenuto conto della prevalenza data alla prima, fa sì che il suo accoglimento determini anche la caducazione della statuizione che ha accolto la domanda subordinata, in modo non dissimile dal fenomeno descritto dall’art. 336 cod. proc. civ., secondo cui la riforma di una decisione in sede di impugnazione estende i suoi effetti anche ai capi non impugnati, ma da essa dipendenti.

4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., censurando la sentenza per avere respinto la domanda di risarcimento del danno.

Il mezzo va dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento del terzo motivo, investendo un capo della decisione dipendente da quello che aveva disposto la risoluzione del contratto.

5. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla società Damiano Belgiovane denunzia violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando il rigetto della sua richiesta di condanna della appellante per responsabilità processuale aggravata.

Anche questo mezzo va dichiarato assorbito, tenuto conto che esso investe la pronuncia accessoria che, in quanto tale, risulta investita dall’esito del presente giudizio.

6. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, vanno rigettato i primi due motivi e dichiarati assorbititi il primo ed il ricorso incidentale. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i primi due e dichiara assorbititi il quarto ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2012, n. 7644 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 dicembre 2004 il Tribunale di Roma ha condannato la Plastimoda s.p.a. a corrispondere ad A.A. la somma di Euro 18.000,00 a titolo di provvigioni, indennità di risoluzione del contratto e differenza di indennità di preavviso. Con sentenza del 12 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma di detta sentenza di primo grado, ha condannato la stessa Plastimoda a corrispondere all’ A. la minore somma di Euro 6.763,79. In particolare la Corte territoriale ha considerato che, sulla base della documentazione in atti, alcuni ordini erano stati duplicati e per altri vi era stato il mancato pagamento per cui ha proceduto ad una revisione del conteggio delle provvigioni spettanti all’ A.; inoltre ha rigettato la domanda di indennità ex art. 1751 cod. civ. in mancanza di prova di avere procurato nuovi clienti o di avere sviluppato affari con clienti già esistenti e di avere, quindi, prodotto sostanziali vantaggi alla società; ha parimente rigettato la domanda relativa all’indennità di preavviso essendo risultato che l’agente aveva lavorato nell’ultimo mese di preavviso invocato. La Corte romana ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale relativa allo star del credere avendo il giudice di primo grado erroneamente applicato il nuovo testo dell’art. 1746 cod. civ. ad un rapporto cessato nel 1997 prima dell’entrata in vigore del divieto della clausola, e quella relativa alla restituzione della merce del campionario, essendo tale merce specificamente indicata e non potendosi ritenere conseguentemente generica la domanda.

L’ A. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso la Mandarina Duck s.p.a. succeduta alla Plastimoda.

La controricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro con particolare riferimento all’art. 1746 c.c., comma 3, relativo allo star del credere, all’art. 1750 cod. civ. per il mancato pagamento dell’ultimo mese di preavviso, ed all’art. 1751 cod. civ. relativo all’indennità di clientela. In particolare si deduce che alla data di entrata in vigore del divieto della clausola, il rapporto non era cessato non essendo ancora state definite alcune pendenze. In ordine al preavviso si rileva che la somma liquidata a tale titolo dal giudice di primo grado non comprenderebbe l’ultimo mese del rapporto. Riguardo all’indennità di cui all’art. 1751 cod. civ. si lamenta che la Corte territoriale avrebbe applicato la norma nella sua nuova formulazione mentre la precedente formulazione, giustamente considerata dal giudice di primo grado, prevedeva la presenza anche di uno solo dei presupposti dell’indennità in questione ai fini della sua concessione.

Con secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento agli artt. 1751 e 1746 cod. civ. In particolare si lamenta che la Corte territoriale avrebbe escluso il diritto all’indennità di cui all’art. 1751 cod. civ. sul presupposto di un difetto di prova, senza considerare il valore probatorio dei bilanci, considerati dal primo giudice, e che attesterebbero un incremento del volume di affari. Con riferimento allo star del credere di cui all’art. 1746 cod. civ. si lamenta che sarebbe stata immotivatamente esclusa l’applicazione della norma nel testo novellato nonostante fosse stata dedotta la costanza del rapporto all’epoca dell’entrata in vigore della norma nella nuova formulazione, essendo il rapporto all’epoca interrotto ma non definito.

Il ricorso è infondato. In ordine allo star del credere di cui all’art. 1746 cod. civ. va considerato che la norma di cui all’art. 1746 c.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 65 del 1999, art. 28, comma 2) che vieta ogni patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità anche solo parziale per l’inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente ed a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell’agente con riferimento a singoli affari, si applica, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda l’applicazione retroattiva, unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o tutt’al più alle obbligazioni nate da tali patti successivamente alla data indicata e non anche alla fase di adempimento di tali obbligazioni (Cass. 6 giugno 2008 n. 15062). La Corte territoriale ha dato corretta attuazione a tale principio negando l’indennità in parola sul presupposto della cessazione del rapporto in epoca anteriore all’entrata in vigore del testo nella sua nuova formulazione.

Anche la statuizione relativa al diniego dell’indennità sostitutiva del preavviso non è censurabile, non avendo il ricorrente dedotto alcunchè per opporsi all’accertamento secondo cui aveva lavorato durante l’ultimo mese di preavviso rivendicato.

Riguardo all’indennità di cui all’art. 1751 cod. civ. va osservato che, in tema di cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 17 della direttiva n. 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, c-465/04, nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un’indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest’ultima non assicuri all’agente un trattamento più favorevole (cfr. Cass. 23966/2008). Lo stesso art. 1751 cod. civ. sempre da interpretare (anche nel testo precedente al D.Lgs. n. 65 del 1999) in conformità della disciplina comunitaria, va inteso nel senso che l’attribuzione dell’indennità è condizionata alla produzione, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente, mentre il requisito della rispondenza ad equità dell’attribuzione costituisce un criterio di temperamento da applicare in considerazione delle circostanze del caso concreto, ma, comunque, dopo avere verificato la presenza degli altri presupposti. Anche alla luce di tale principio deve ritenersi corretta la decisione impugnata che ha negato l’indennità in parola non ritenendo provati i presupposti per la sua concessione.

La complessità e parziale novità delle questioni trattate, e la stessa difformità dei due giudizi di merito inducono alla compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.