T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 2018 Bando del concorso Impugnativa in sede giurisdizionale Titoli valutazione trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento, in parte qua, della determina dirigenziale del Comune di Roma n. 1074 del 27 aprile 2007 recante approvazione della graduatoria del concorso per il rilascio di n. 150 licenze taxi. Nella detta graduatoria il ricorrente risulta collocato al n. 1234 con punti 44,25 (istr. 0,00; ruolo 0,75; disoccupazione 0,00; sostituzioni 00,00; figli minori 2,5; voto 41,00).

Con il proposto ricorso si contesta, in particolare, la mancata attribuzione di punteggio relativamente alla voce concernente l’attività svolta in qualità di sostituto. Afferma il ricorrente che avrebbe avuto diritto al riconoscimento dell’attività svolta nel periodo dal 25 settembre 2000 al 31 maggio 2003. Il ricorrente ha al riguardo dichiarato in sede di partecipazione al concorso di aver svolto l’attività di sostituto alla guida di cui all’art. 10 della legge n. 21 del 1992. Il richiesto punteggio non è stato però attribuito dalla commissione di concorso poiché ritenuto relativo a titolo non previsto dal bando, rientrando il ricorrente nella categoria dei dipendenti o collaboratori di impresa di noleggio con conducente.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma preliminarmente affermando la inammissibilità del proposto ricorso e comunque rilevandone la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2001 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto ai sensi e nei limiti di cui meglio in prosieguo.

Il Comune di Roma sostiene preliminarmente che il ricorrente, ben consapevole della impossibilità che gli potessero essere valutati, ai fini della formazione della graduatoria di merito, i periodi di attività quale autista dipendente di una impresa di noleggio in quanto costituenti un titolo non valutabile in ragione delle prescrizioni del bando, avrebbe dovuto impugnare la determinazione dirigenziale n. 1395 del 5 agosto 2005 (con la quale il bando è stato approvato) tempestivamente, laddove nel caso di specie alcuna clausola del bando risulta impugnata, ponendo il ricorrente piuttosto solamente una questione di interpretazione del bando.

In ogni caso il Comune fa discendere dalla omessa tempestiva impugnazione di clausola qualificata come immediatamente preclusiva la inammissibilità del ricorso stesso.

Come questo Tribunale ha già osservato con riguardo a fattispecie analoga, l’onere della immediata impugnazione degli atti generali contenenti le prescrizioni disciplinanti una procedura selettiva (gara o concorso pubblici) si manifesta esclusivamente quando le prescrizioni della lex specialis che si ritengono illegittime e che pregiudicano la posizione del concorrente (o dell’aspirante tale, per meglio dire) impediscano di fatto la sua partecipazione tanto che, se l’interessato presentasse la relativa domanda, il soggetto procedente non potrebbe che escluderlo dalla selezione (cfr. T.A.R. Lazio, II Sezione, 5 gennaio 2011 n. 30).

L’onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura selettiva deve, quindi, essere assolto con riguardo a quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e a quelle che integrano un’immediata preclusione alla partecipazione, ossia a quelle clausole che ledano immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale. Ogni diversa questione inerente all’applicazione delle norme regolamentari generali, così come l’impugnazione di norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano peraltro univocamente chiare e vincolanti, può e deve essere proposta unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva (cfr., in termini, da ultimo T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 settembre 2010 n. 32351).

Deriva da quanto sopra che non sussiste attualità dell’interesse a ricorrere allorché si controverta in ordine a disposizioni di un bando di concorso non immediatamente lesive quali la valutazione di titoli e l’attribuzione di punteggi.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra, se ve ne fosse necessità, può riferirsi proprio della vicenda che ha avuto protagonista il concorso in questione, durante il quale la platea dei vincitori è aumentata grazie alla possibilità, stabilita dal Comune di Roma, di rilasciare, oltre alle 150 licenze di taxi (come previsto dal bando), altre 500 licenze, consentendo quindi anche a quei concorrenti che erano stati pretermessi in graduatoria, perché in possesso di titoli non valutabili in ragione di quanto prescritto dal bando, di rientrare comunque tra i vincitori della selezione, in ragione del punteggio acquisito per effetto degli altri titoli valutabili ed in loro possesso.

L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Roma è quindi infondata.

Passando al merito della controversia, appare fondamentale ai fini della decisione esaminare la normativa che regola il settore del rilascio delle licenze per lo svolgimento del servizio di taxi nella parte qui di interesse.

La legge 15 gennaio 1992 n. 21 costituisce la leggequadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed all’art. 1, comma 2, essa precisa che "costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale".

All’art. 5, comma 1, lett. d), la legge affida ai Comuni, tramite la fonte regolamentare, il compito di fissare "i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente". Va detto, per incidens, che con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono state devolute alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia dei trasporti, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato e alle autorità portuali. Ai privati, invece, sono state affidate le funzioni inerenti all’accertamento medico dell’idoneità alla guida degli autoveicoli, e alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti. Tale assetto è perfettamente compatibile con la Carta costituzionale ed in particolare con il novellato art. 117, in particolare commi 2, 3 e 6 (quest’ultimo, specificamente, per quanto concerne la potestà regolamentare degli Enti locali).

Posto che l’art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992 espressamente impone ai Comuni la previa selezione ai fini del conferimento della licenza di taxi ("La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata"), di particolare interesse ai fini dello scrutinio della presente controversia è la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’articolo citato, a mente del quale "L’avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente".

La interpretazione corretta della norma surriprodotta, secondo l’assunto giurisprudenziale prevalente (cfr., sul punto, ad es., T.A.R. Veneto, Sez. II, 30 aprile 2004 n. 1280 e T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 11 giugno 2002 n. 353), deve essere quella di attribuire al concorrente che ha svolto attività di sostituto alla guida del titolare di una licenza di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero (nel senso non disgiuntivo) a colui che, per il medesimo periodo, può dimostrare di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente la preferenza a parità di punteggi all’esito della selezione comunale.

In perfetta aderenza con quanto prescritto dalla leggequadro, la legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 31 (recante disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) nulla prescrive di innovativo e cogente in materia di modalità di rilascio dei titoli abilitativi al servizio di taxi o di noleggio con conducente, ribadendo anzi all’art. 14 che tale compito è affidato ai Comuni – "attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata" (così l’art. 7, comma 1, della citata legge regionale) – attraverso la fonte regolamentare che dovrà indicare tra l’altro "i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente" (così la lettera d).

Se è vero dunque che anche la legge regionale riconosce ai Comuni una ampia discrezionalità nel fissare le regole che andranno applicate alle selezioni per il rilascio delle licenze di taxi, non può sottacersi come anche la legge regionale n. 58 del 1993, riproducendo esattamente l’art. 8, comma 4, della legge n. 21 del 1992, ribadisce che "L’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente" (così l’art. 7, comma 4, della ridetta legge regionale).

Il regolamento del Comune di Roma per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con la deliberazione n. 214 del 12 novembre 1998, nell’affrontare all’art. 11 la tematica dei contenuti del bando di concorso in seguito al quale, a mente dell’art. 10, comma 1, del regolamento, possono essere assegnate le licenze di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C., stabilisce, tra l’altro, che il bando deve stabilire "i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall’art. 8 comma 4 della Legge 21/92 – ed il relativo punteggio requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni" (così alla lettera e).

Nel caso di specie il bando relativo alla procedura selettiva in ordine alla quale è qui controversia, approvato con determina dirigenziale n. 1395 del 5 agosto 2005, dopo aver richiamato e fatto proprie (e quindi estendendone l’applicazione alla procedura in esame) le norme della legge n. 21 del 1992, della legge regionale n. 58 del 1993 e del regolamento comunale approvato con la delibera consigliare n. 214 del 1998:

A) non attribuisce alcuna valutazione, neppure quale titolo di preferenza a parità di punteggio, al periodo, superiore a sei mesi, di svolgimento dell’attività di autista dipendente di una impresa di noleggio;

B) attribuisce punteggi, nella misura di punti 0.03 per ciascun giorno, in ragione dello svolgimento dell’attività di sostituto alla guida, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 21/92, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel periodo compreso tra il 1993 e la data di pubblicazione del bando.

Pur ribadendo il Collegio che al Comune è affidato, dalla disposizioni normative sopra riprodotte o richiamate, il potere di fissare le regole per lo svolgimento delle procedure selettive di assegnazione delle licenze di taxi e, soprattutto, di individuare i titoli che consentiranno di formare la graduatoria dei concorrenti, esercitando tale potere con ampia discrezionalità in assenza di norme di settore che tale esercizio restringano fortemente, deve riaffermarsi la possibilità per il giudice amministrativo, investito della questione di scrutinare la legittimità o meno delle regole di un bando, di svolgere una delibazione attenta delle regole della selezione al fine di evidenziare se nel concreto siano state predisposte clausole valutative che nella loro applicazione diano luogo ad ingiustificate disparità di trattamento.

D’altronde, se è indubbiamente vero che rientra nel potere discrezionale della Pubblica amministrazione indicente un bando di concorso stabilire le modalità di valutazione dei titoli professionali e culturali, valutazione insindacabile dal giudice amministrativo della legittimità, salvo che dette modalità non trasmodino in ipotesi evidentemente illogiche, incongrue e comunque prive di razionalità (cfr., tra le tante e da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III, 11 febbraio 2010 n. 1982), è altrettanto vero che il comportamento delle Amministrazioni deve sempre conformarsi ai principi comunitari e nazionali (si veda, ad esempio, il contenuto dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241) di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, tutela della trasparenza che, nel corretto significato della espressione, può tradursi quale garanzia di medesimo trattamento tra tutti i concorrenti di una selezione pubblica ed aspiranti all’ottenimento del beneficio atteso con la partecipazione. Tali regole basilari dell’agire amministrativo possono essere derogate esclusivamente quando sussista uno specifico e grave motivo che giustifichi tale deroga, altrimenti la disposizione derogatoria va tacciata di irragionevolezza e quindi considerata illegittima.

Nel caso di specie difficilmente si comprende come possa resistere alla critica di disparità di trattamento tra soggetti operanti nel medesimo settore, quello del trasporto pubblico non di linea, la disposizione del bando in questione che limita la valutazione e l’attribuzione di punteggi ai soli concorrenti che possano vantare di aver sostituito alla guida un titolare di licenza di taxi, non tenendo in nessuna considerazione (addirittura neppure quale titolo di preferenza a parità di punteggio) l’attività di autista dipendente (verificata nel suo concreto realizzarsi, ovviamente, non essendo sufficiente il mero requisito dell’essere dipendente) di una impresa di noleggio auto con conducente, laddove sia la leggequadro nazionale sia la legge della Regione Lazio n. 58 del 1993 non attribuiscono nessuna distinzione tra le due tipologie di titolo.

Né può sostenersi – perché una tale interpretazione proverebbe troppo e finirebbe per disvelare valutazioni giuridicamente non condivisibili alla stato della legislazione primaria vigente sia nazionale che regionale, seppur nei limiti costituzionali della rispettiva portata prescrittiva consentita a tali fonti primarie nei confronti dell’ordinamento degli Enti locali – che la disposizione in questione del bando sia giustificata dall’obiettivo di voler privilegiare chi ha già operato quale sostituto nell’attività di servizio di taxi, piuttosto che in quella di conducente di auto di proprietà di una impresa di noleggio, attesa la perfetta identità fenomenica tra il trasporto del pubblico attraverso il servizio di taxi e quello svolto con la formula del noleggio auto con conducente.

Né ancora si possono condividere le pur pregevoli deduzioni sviluppate dalla difesa del Comune di Roma con le quali intendeva convincere che tra i due tipi di servizio, in realtà, vi fosse una differenza tale da giustificare la mancata considerazione nel bando di selezione dell’attività svolta dai concorrenti quale autista dipendente di una ditta di noleggio. La difesa comunale, infatti, ha ritenuto che tale dimostrazione discendesse dalla circostanza che sia la legge nazionale che quella regionale prevedono due titoli diversi e distinti per svolgere il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente.

Orbene, per un verso, la circostanza che il titolo abilitativo all’esercizio delle due tipologie di servizio di trasporto pubblico non di linea è stato diversificato dalla legislazione di settore non dimostra affatto che le due attività nel concreto non siano assimilabili e, soprattutto, non supera l’innegabile equiparazione che proprio la legislazione di settore, nazionale e regionale, opera espressamente ai fini della valutabilità della pregressa esperienza quale titolo di preferenza nelle selezioni per il rilascio dei relativi titoli (cfr. art. 8, comma 4, della legge n. 21 del 1992 e l’art. 7, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 58 del 1993); sotto altro profilo, non appare ragionevole valorizzare l’esperienza pregressa quale sostituto di titolare di licenza di taxi e non attribuire alcun tipo di valutazione all’analoga attività dipendente di una impresa per la conduzione di autovetture per lo svolgimento del trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente.

In altri termini, è la stessa clausola di bando che deve essere letta in maniera "utilmente" legittima, e cioè come non escludente – non essendovi appunto una formale ed espressa esclusione – ai fini di che trattasi il servizio svolto presso soggetti esercenti attività di noleggio con conducente. La clausola del bando, pur letteralmente riferita all’attività di sostituzione alla guida di cui all’art. 10 della legge n. 21 del 1992, non può sul piano interpretativo, avuto riguardo al sottostante chiaro quadro normativo di riferimento, non essere riferita che anche alla analoga attività dipendente di impresa di noleggio con conducente.

Per completezza di motivazione va poi ricordato che, seppure le disposizioni di fonte primaria che attribuiscono rilievo sia all’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, sia di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, quale titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono chiaramente finalizzate ad assicurare una preferenza a chi abbia già maturato una certa esperienza lavorativa nel settore "a parità di punteggio"; ai fini dell’attribuzione dei punteggi di valutazione, invece, il bando ben avrebbe potuto differenziare in ordine al peso dei punteggi con riferimento al tipo di attività svolta dal concorrente, tra le due sopra descritte, ma non appare ragionevole aver escluso totalmente dal novero degli elementi valutabili ai fini della formazione del punteggio – una volta che era considerata valutabile la sostituzione del titolare di licenza di taxi – l’attività di autista dipendente per una ditta di noleggio auto con conducente.

Da quanto sopra deriva, dunque, l’illegittimità della condotta della resistente amministrazione in sede di svolgimento della procedura di concorso e la conseguente illegittimità della avversata graduatoria nella parte in cui esclude la valutazione dell’esperienza pregressa del ricorrente poiché non riferita all’attività di sostituzione di titolare di licenza taxi.

In ragione delle suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure dedotte, il ricorso va accolto con annullamento della graduatoria impugnata nei limiti di cui in motivazione.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 12873 Arbitrato irrituale

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Svolgimento del processo

Con citazione del 1992, E.A. convenne di fronte al tribunale di Napoli C.E. e P.L., esponendo che tra i predetti si era, con atto del 1985, raggiunto un accordo per definire i confini tra le rispettive proprietà, tramite i rispettivi tecnici, con espressa previsione del fatto che ove i predetti non fossero stati d’accordo, ciascuna parte avrebbe potuto chiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un terzo tecnico, cosa che era avvenuta su sua iniziativa; il Presidente con suo decreto, aveva nominato un tecnico, l’ing. Li., il quale, ritenendosi arbitro unico, aveva redatto una consulenza senza la partecipazione dei tecnici di parte. Eccepita formalmente dall’ E. l’avvenuto decorso del termine per il deposito della sentenza arbitrale, il Li. aveva successivamente depositato la sua consulenza.

Sosteneva l’ E. che tale atto non avrebbe potuto avere alcun valore tra le parti, anche per la presenza di errori marchiani;

chiedeva pertanto che, dopo un nuovo accertamento tecnico, fossero determinati i confini, con accertamento dell’avvenuta appropriazione, da parte della C., di un cospicua porzione del suo fondo e dello sconfinamento operato dal P. con un suo muro,con condanna dei predetti alla restituzione di quanto usurpato ed al risarcimento dei danni.

I convenuti si costituivano, resistendo alla domanda attorea sulla base di più argomentazioni; con sentenza del 1994, fu respinta la domanda dell’ E., condannato al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il soccombente, cui resistevano le controparti.

Con sentenza in data 20.10.2004/10.2.2005, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava il confine tra le proprietà C. ed E.; condannava il P. a ad abbattere il muro de quo per mt. 3,40 e compensava le spese.

Osservava la Corte partenopea che con la scrittura privata del 29.10.1985, le parti, considerato il tenore della stessa, non intesero concludere un lodo rituale vero e proprio.

Pur trattandosi quindi di arbitrato irrituale, lo stesso, in ragione di errori di fatto e di tipo ostativo in cui era incorso il Li., era da ritenersi nullo, e quindi, per decidere sulle domande proposte doveva farsi riferimento alle risultanze peritali attendibili, in ragione delle quali, si perveniva alle statuizioni surriportate.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, il P.; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1349 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

la censura si incentra sulla mancata attribuzione all’elaborato del Li. natura di arbitraggio e non di arbitrato irrituale.

Si evidenzia, sotto il profilo della dedotta violazione di legge, che ricorre l’ipotesi di arbitraggio quando due o più parti rimettono ad un terzo la determinazione di un elemento mancante di un negozio tra loro concluso, mentre si ha arbitrato irrituale ove le parti chiedano ad un giudice di dirimere (irritualmente) una controversia tra di loro insorta.

Ovviamente il fulcro della questione va ravvisato nell’interpretazione della scrittura del 29 ottobre 1985; la Corte partenopea ha ritenuto che in ragione del complesso di tale atto ed in applicazione del canone ermeneutico letterale, oltre che logico, le parti avessero inteso devolvere proprio la risoluzione di una controversia tra loro insorta ad un arbitro.

La contraria tesi sostenuta nel motivo in esame sembra prescindere del tutto dalla constatazione secondo cui in base all’art. 1 di detta scrittura, le parti avevano inteso rimettere la intera controversia tra loro insorta, in ragione della incertezza dei confini tra i rispettivi fondi e dei successivi contrasti, ai tecnici da loro stesse nominati, con la previsione della nomina di un terzo in caso di disaccordo.

Premesso che l’interpretazione degli atti è compito istituzionalmente devoluto alla discrezionale valutazione del giudice del merito e che la valutazione da questi effettuata è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dalla legge o di evidente contrasto logico ravvisabile in essa, va rilevato come nella specie, sulla base del dato letterale, sia assolutamente evidente che le parti avevano inteso porre fine ad una controversia, nei suoi multiformi aspetti e non già devolvere all’arbitratore un singolo elemento del negozio.

La semplice lettura della scrittura de qua non lascia dubbi in proposito, in relazione all’ampiezza dei risultati che si volevano raggiungere, tali da elidere qualunque ulteriore motivo di contrasto tra esse, cosa che è sintomo univoco della avvenuta previsione di un arbitrato, sia pure libero, ma non certo di un arbitraggio.

In base alle considerazioni svolte, la lamentata violazione delle norme sostanziali non sussiste.

Ma neppure sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la qualificazione dell’atto come effettuata vale a respingere implicitamente, ma non per questo meno chiaramente, la diversa tesi prospettata sulla natura dell’arbitrato, cosa questa che vale ad escludere il vizio di omessa pronuncia; poichè tale argomentazione elide anche ogni vizio motivazionale al riguardo, il motivo in esame non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1428, 1429 e 1431 c.c. e vizio di motivazione; ci si duole che la sentenza impugnata sia incorsa in gravi imprecisioni nella valutazione della realtà effettiva dei luoghi, sotto il profilo oggettivo ed in relazione agli elementi acquisiti al riguardo, donde la insussistenza di errori di fatto essenziali nell’elaborato del Li., tali da determinare una pronuncia di annullamento del lodo arbitrale.

La questione, come posta, non può trovare accoglimento; le ragioni addotte a fondamento di quelli che sono definiti errori contenuti nella sentenza in relazione allo stato dei luoghi attengono in larga parte ad una operazione di ricostruzione sulla carta della consistenza e della dislocazione dei diversi fondi e comporterebbero quindi una valutazione di fatto, necessitante dell’esame del materiale acquisito da parte di questa Corte, operazione certamente non consentita nella presente sede di legittimità, atteso che non può dirsi emergente al di là di ogni perplessità, l’evidenza delle considerazioni svolte al riguardo in ricorso.

In altre parole, la critica svolta in ricorso con diligenza alle conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata comporta il riscontro delle argomentazioni svolte a sostegno, ma tale riscontro non può avvenire sulla sola base di una tesi di parte, per quanto puntuale, ma necessiterebbe di una articolata analisi del materiale probatorio tutto, che questa Corte, in presenza di denuncia di un vizio attinente a norme sostanziali, non è facultizzata a compiere.

Il motivo in esame deve essere anch’esso pertanto respinto e, con esso, il ricorso. Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 11-04-2011, n. 14474

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avv. Francesco Gianzi del foro di Roma ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 8-10-2009, confermativa di quella del Tribunale di Roma del 19-12-2005, che dichiarava B.P. responsabile del reato di furto di autovettura, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, sul presupposto della sussistenza dell’aggravante anche nel caso di veicolo non chiuso a chiave, con le chiavi inserite nel blocco di accensione e privo di qualunque dispositivo antifurto.

Con l’unico motivo si assumono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 625 c.p., n. 7.

Premesso che il veicolo era parcheggiato sulla pubblica via, il giudice di appello ha omesso di valutare come lo stesso fosse rimasto parcheggiato per lungo tempo, con le chiavi inserite nel blocco di accensione e privo di dispositivi idonei ad impedirne il furto, il che escluderebbe la sussistenza dell’aggravante. Il ricorso è inammissibile, in parte perchè manifestamente infondato e in parte perchè la doglianza esula dal novero dei motivi d’impugnazione tassativamente consentiti dall’art. 606 c.p.p..

Manifestamente infondata è l’asserzione dell’insussistenza dell’aggravante allorchè il veicolo sia lasciato con le portiere aperte e le chiavi all’interno, perchè in contrasto con il principio, asseverato da ripetute enunciazioni giurisprudenziali, e posto a base della propria decisione dal giudice di secondo grado, secondo cui la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste solo qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni Idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa (Cass. 200735872, relativa al caso di autovettura parcheggiata con sportelli aperti e chiavi nel cruscotto, citata dalla corte d’appello; 200844157; 200806682).

Sotto altro profilo il motivo di ricorso, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge e di vizio della motivazione, si risolve nella sollecitazione di un riesame del merito -non consentito in sede di legittimità-, laddove, ad escludere la ricorrenza dell’aggravante in virtù dì un opinabile criterio di imputet sibi in caso di imprudenza e trascuratezza del proprietario, si richiama la lunga permanenza sulla pubblica via del veicolo oggetto di furto, dato peraltro non evidenziato dalle risultanze, ed anzi da escludere alla stregua del rilievo del giudice di primo grado secondo cui il veicolo era stato parcheggiato soltanto circa due ore prima del suo ritrovamento in possesso dell’imputato, il quale doveva averlo sottratto già da tempo, avendolo frattanto trasferito in altro luogo ed essendo intento a togliere alcuni adesivi dalle fiancate, all’evidente fine di renderne più difficoltoso il collegamento al proprietario. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 16412 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Badolato condannava Enel Distribuzione S.p.A. a risarcire a B.S. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00.

L’inadempienza veniva ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. -il contratto di somministrazione.

Con sentenza n. 699, depositata il 1 giugno 2009, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di Enel Distribuzione, respingeva la domanda e condannava il B. al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’art. 1196 c.c. stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la norma è derogabile contrattualmente o per effetto di clausole che vengano inserite automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; il potere integrativo dell’Autorità Garante riguarda in gran parte il rispetto degli standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e l’effetto integrativo del contratto individuale di utenza si limita all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, ma non si estende – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente.

Avverso la suddetta sentenza il B. ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione.

Enel Servizio Elettrico S.p.A., procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista;

in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3^, 11 giugno 2008, n. 15478).

2 – Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento; violazione degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non sono ammissibili per il procedimento di appello;

violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13 giugno 2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281- sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – è norma applicabile anche nel giudizio di appello, in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado (Cass. 27 gennaio 2011 n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3^, 20 novembre 2009, n. 24532).

3 – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare degli art. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente Cass. 25 marzo 2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta; poi la rapporti ad uno schema normativo tipico; infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4 – Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c. Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5 – Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento.

Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Distribuzione sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6 – Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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