Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2012, n. 1633 Rinunzie e transazioni

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Svolgimento del processo

II Tribunale di Roma dichiarava il diritto di A.V., già dipendente della Federazione italiana dei consorzi agrari, alla qualifica di quadro dal 13.11.1986 al 20.10.1989 e di dirigente successivamente fino alla cessazione del rapporto, e condannava la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori di tale Federazione in concordato preventivo al pagamento in favore dell’ A. stesso della complessiva somma di L. 204.042.640 a titolo di differenze retributive e della somma di L. 17.789.150 quale differenza di TFR, oltre accessori per il ritardo. Dichiarava inoltre l’UNATA tenuta a manlevare la Liquidazione delle somme dalla stessa erogate in virtù del superiore inquadramento riconosciuto all’ A..

Proponeva appello l’UNITAB, subentrata alla Unata, in via preliminare chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, in considerazione del fatto che tra la Liquidazione e l’ A., dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, era stato sottoscritto, davanti al Tribunale di Roma, un verbale di conciliazione giudiziale con il quale l’ A. aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere nei confronti della Federconsorzi e della relativa Liquidazione in relazione all’intercorso rapporto di lavoro e aveva quindi rinunciato, a titolo esemplificativo, a qualsiasi pretesa di superiore inquadramento nonchè a qualsiasi differenza retributiva e di t.f.r. In via subordinata la UNITAB chiedeva la riforma della sentenza nel merito, con il rigetto della domanda proposta dall’ A..

La Corte d’appello di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla base della rinuncia contenuta nel verbale di conciliazione invocato dall’appellante. Al riguardo osservava che dal testo del verbale di conciliazione emergeva con evidenza la rinuncia dell’ A. a qualsiasi pretesa derivante dal rapporto con la Federconsorzi.

La Liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Unitab resiste con controricorso. L’ A. non si è costituito. Memorie delle parti costituite.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2113 c.c., si sostiene che la conciliazione in data 14.2.2001 tra la Liquidazione e l’ A., essendo intervenuta in una causa diversa dalla presente e avente un diverso oggetto (l’indennità di preavviso di importo di 22 milioni di lire circa), e non menzionando nè presente giudizio, nè la decisione di primo grado nella stessa già pronunciata con il dispositivo del 19.6.20007e tanto meno gli specifici diritti ivi riconosciuti, non investiva questi ultimi e non disponeva riguardo agli stessi.

Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c., lamenta, in subordine, la violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale relativamente all’affermazione che la conciliazione del 14.2.2001 aveva disposto dei diritti azionati dall’ A. nel presente giudizio. Si deduce, in particolare, la violazione del criterio dell’interpretazione letterale, per la mancata considerazione dell’assoluto silenzio delle parti sui diritti in questione, sul relativo giudizio e sul dispositivo che li aveva già riconosciuti;

la violazione del criterio della interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, perchè tale assoluto silenzio delle parti indicava inequivocamente la loro volontà di non transigere tali diritti, e del criterio della interpretazione complessiva delle clausole, perchè la modestia dell’importo riconosciuto in conciliazione (L. 8.500.000) indicava chiaramente che le parti non avevano inteso transigere anche sull’importo di L. 220 milioni oltre accessori già riconosciuto al lavoratore con il dispositivo del primo grado di un altro giudizio.

Il terzo motivo denuncia insufficienza di motivazione per la mancata considerazione del fatto che la conciliazione conteneva un elenco generico di possibili diritti astrattamente ricollegabili al rapporto di lavoro, ma non nominava nè gli specifici diritti oggetto del presente giudizio, nè il dispositivo esecutivo reso nel medesimo giudizio, di importo venti volte superiore a quello riconosciuto con la conciliazione.

I tre motivi, i quali – per la loro connessione sono esaminati congiuntamente, non possono ritenersi fondati.

Dal testo del verbale di conciliazione giudiziale, come è riferito nella sentenza, in cui sono trascritti i passi salienti e specificamente rilevanti dell’atto, e come risulta dalla trascrizione integrale riportata nel ricorso per cassazione, risulta l’esplicita rinuncia del lavoratore non solo alle domande proposte in quel giudizio, ma, a specificazione della dichiarazione di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Federconsorzi e della liquidazione dei suoi beni, anche agli eventuali altri diritti derivanti dal rapporto di lavoro, e specificamente, tra l’altro, a qualsiasi pretesa diretta ad un superiore inquadramento o al pagamento di differenze o conguagli di retribuzione.

Tale espressa previsione, formulata nell’ambito di una pattuizione stipulata da parti assistite dai rispettivi legali davanti dal giudice, è perfettamente riferibile all’oggetto della domanda proposta nel presente giudizio e quindi certamente non si giustifica la doglianza di violazione, da parte del giudice di appello, del criterio di ermeneutica contrattuale dell’interpretazione letterale.

Ma non si giustificano neanche le doglianze di violazione dei criteri della comune intenzione delle parti e dell’interpretazione complessiva delle parti. Infatti non risultano spazi di compatibilità tra la manifestazione di volontà, riferita esplicitamente e anche analiticamente alle varie possibili ragioni di doglianza rispetto al trattamento economico-normativo ricevuto dal lavoratore, e la salvezza dei diritti azionati nella presente sede.

Ne deriva l’infondatezza, oltre che del secondo motivo, anche della tesi formulata con il primo motivo – che risulta, sostanzialmente, alquanto apodittica – e delle doglianze di cui al terzo motivo, il quale fa riferimento a circostanze non decisive e inerenti, semmai, alla convenienza della conciliazione stipulata e alla diligenza delle parti coinvolte nel curare i propri interessi.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, in Euro 70,00 per esborsi ed Euro quattromila per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 06-10-2011, n. 36291 Sequestro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il G.I.P. del Tribunale di Nuoro, con provvedimento del 4 settembre 2010, disponeva – ai sensi dell’art. 322 – ter cod. pen. e della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, (Legge finanziaria 2008) – il sequestro "per equivalente" dei conti correnti intestati a S.G., correlando l’applicazione della misura a condotte illecite alla stessa contestate in relazione al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 (compimento di atti fraudolenti indirizzati a sottrarre disponibilità al pagamento di imposte).

Sull’istanza di riesame presentata nell’interesse dell’indagata, il Tribunale di Nuoro confermava il provvedimento di sequestro con ordinanza del 28 settembre 2010.

Il Tribunale rilevava che:

– S.G., legale rappresentante della s.r.l. "Impresa Cualbu", aveva concorso alla stipulazione di atti di vendita di un ramo di azienda della s.r.l. "Edilcualbu", che avevano il solo scopo di sottrarre beni all’esecuzione esattoriale iniziata da parte di Equitalia nei confronti di quella società per un importo di oltre un milione di euro. Trattasi, in particolare, di un ramo di azienda – per l’esercizio delle attività di movimento terra, costruzioni di edifici e opere stradali – inizialmente ceduto dalla s.r.l.

"Edilcualbu" alla s.r.l. "Co. 1 Costruzioni", (costituita nella stessa data del trasferimento ma priva di una sede effettiva) e successivamente da questa seconda società venduto in parte alla s.r.l. "GTL Costruzioni" ed in parte alla s.r.l. "Impresa Cuatbu".

I beni mobili registrati venivano comunque di fatto utilizzati dalla s.r.l. "Edilcualbu". Tutte le società dianzi citate, inoltre, erano amministrate (legalmente o di fatto) da soggetti facenti parte della famiglia C. ( S.G., nello specifico, risulta essere cognata di C.G., legale rappresentante della s.r.l.

"Edilcualbu" ma anche institore ed amministratore di fatto della s.r.l. "Co. 1 Costruzioni").

– Vi era stato effettivamente un annullamento delle cartelle esattoriali in sede civile esecutiva, ma ciò non incideva sul perfezionamento del reato ipotizzato, considerato che: a) "all’epoca in cui vennero poste in essere le condotte sopra descritte, la procedura di riscossione era in atto e le vendite simulate furono stipulate al solo scopo di sottrarre il patrimonio della società "Edilcualbu" all’esecuzione forzata"; b) la confisca obbligatoria, alla quale il disposto sequestro risulta finalizzato, ha carattere preminentemente sanzionatorio, sicchè non è richiesta alcuna prognosi di pericolosità ricollegabile all’esistenza di valide ed efficaci cartelle esattoriali.

-I beni sequestrati sono riconducibili alla nozione di "profitto del reato", ex art. 322-ter cod. pen., essendo tale profitto "costituito dalla somma oggetto del credito d’imposta alla cui vanificazione erano dirette le vendite simulate".

– Tenuto conto del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore della S., il quale – sotto il profilo della violazione di legge – ha eccepito che:

– non sarebbe configurabile il reato ipotizzato, dovendo considerarsi inesistente il debito di imposta, a cagione dell’intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali in sede civile esecutiva;

– dall’inesistenza del debito discenderebbe altresì l’impossibilità di configurare la realizzazione di un "profitto"; manca inoltre il preliminare accertamento circa l’esistenza obiettiva di un bene costituente profitto del reato, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile.

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato, pur dovendosi parzialmente rettificare alcune delle argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato.

1. Appare opportuno rilevare, anzitutto, che la cd. confisca per equivalente – alla quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all’esito del procedimento – può riguardare (a differenza dell’ordinaria confisca prevista dall’art. 240 cod. pen., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (dir.

Cass., Sez. Unite, 22.1 L2005, n. 41936, Muci).

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con l’art. 1, comma 143, ha esteso la confisca di valore anche ai reati fiscali, prevedendo che "nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322-ter c.p.".

La ratio dell’istituto, in tutti i casi in cui esso è legislativamente previsto, è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume "i tratti distintivi da una vera e propria sanzione" (vedi Cass., Sez. Unite: 2.7.2008, a 26654, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri e 15.10.2008, n. 38834, P.M. in proc. De Maio).

Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e in particolare – in riferimento alla questione concernente la possibilità di applicare l’istituto previsto dall’art. 322-ter cod. pen., esteso dalla legge finanziaria del 2008 anche ai delitti tributari, ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa – ha testualmente affermato che la mancanza di "pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole così una natura eminentemente sanzionatoria che impedisce l’applicabilità a tale misura del principio generale dell’art. 200 cod. pen. secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e possono essere, quindi, retroattive" (così Corte Cost., ord. 2.4.2009, a 97).

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che la prima doglianza svolta in ricorso perviene a non plausibili censure del provvedimento impugnato quanto alla prospettata inconftgurabilità, nella vicenda in esame, del "fumus" del delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, dopo l’intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali in sede civile esecutiva.

In proposito va evidenziato che:

– Nulla di preciso emerge, sia dal ricorso sia dal provvedimento impugnato, con riferimento alle cause ed alle ragioni della disposta ablazione del titolo esecutivo, per cui non può deterministicamente dedursi l’inesistenza del credito vantato dall’erario per mancato pagamento di imposte, di interessi e di sanzioni amministrative.

– A prescindere da tale constatazione deve ribadirsi, comunque, l’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo il quale, la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, è diversa rispetto all’omologa fattispecie, oggi abrogata, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 97, comma 6, (come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 15, comma 4), in quanto – a fronte della identità sia dell’elemento soggettivo costituito dal fine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materiale rappresentata dall’attività fraudolenta – la nuova fattispecie, da un lato, non richiede che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall’altro, non richiede l’evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva.

La nuova fattispecie delittuosa costituisce reato "di pericolo" e non più "di danno" e l’esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione – idoneità da apprezzare con giudizio ex ante – e non anche l’effettiva verificazione di tale evento (vedi Cass.: Sez. 3, 9.4.2008, n. 14720;

Sez. 5, 26.2.2007, n. 7916 e Sez. 3, 18.5.2006, n. 17071).

3. Il provvedimento del Tribunale del riesame appare immune anche dalle censure riferite in ricorso alla impossibilità di configurare la realizzazione di un "profitto".

L’interesse oggetto di tutela diretta da parte della fattispecie incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 non è il diritto di credito del fisco: infatti, pur costituendo questo il fine ultimo perseguito dal legislatore, la sua lesione non costituisce elemento necessario della fattispecie, potendo configurarsi il reato anche qualora, in concreto, dopo il compimento degli atti fraudolenti richiesti dalla norma, avvenga il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori.

Appare condivisibile, allora, l’autorevole orientamento dottrinario secondo il quale il bene giuridico protetto va individuato nella garanzia generica patrimoniale offerta al fisco dai beni dell’obbligato, tenuto conto che il debitore, ex art. 2740 cod. civ., risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le Sezioni Unite hanno rilevato, in proposito, che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della nozione di "profitto del reato" e che tale locuzione viene utilizzata in maniera meramente enunciativa nelle varie fattispecie in cui è inserita, assumendo quindi un’ampia "latitudine semantica" da colmare in via interpretativa (Sezioni Unite, 2.7.2008, n. 26654, Fisia ltalimpianti S.p.a. ed altri). In detta pronuncia (con riferimento alla confisca di valore prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19) sono state richiamate le consolidate affermazioni giurisprudenziali sulla nozione di "profitto del reato" contenuta nell’art. 240 cod. pen., secondo le quali: "il profitto a cui fa riferimento l’art. 240 c.p., comma 1, deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato" (vedi Sez. Unite: 24.2.1993, n. 1811, Bissoli; 17.10.1996, n. 9149, Chabni Samir).

In questa prospettiva il "profitto" deve ritenersi costituito, nella specie, dalla riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio (quello della s.r.l. "Edilcualbu") sul quale il fisco ha diritto di soddisfarsi.

4. La ricorrente è indagata di concorso nel delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 e – avendo la giurisprudenza riconosciuto alla confisca per equivalente una componente essenzialmente sanzionatoria (escludendosi che si verta nell’ambito delle misure di sicurezza) – ben può affermarsi, in linea di principio, che ciascun concorrente possa ritenersi destinatario del provvedimento ablativo a prescindere da ogni accertamento circa il vantaggio economico personale derivante dalla commissione del reato.

Questa Corte ha già rilevato, in proposito, che, in virtù del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, ciascun concorrente può essere chiamato a rispondere dell’intera entità del profitto sul presupposto della corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito. Una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei correi, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi – irrilevante ai fini penalistici – del relativo onere (vedi per tale orientamento, decisamente maggioritario, Cass., Sez. 5, 1.4.2004, n. 15445; nonchè Sez. 2: 14.6.2006, Troso; 21.2.2007, Alfieri).

La più recente giurisprudenza – che il Collegio condivide – ammette la possibilità che il sequestro possa interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto, sebbene la confisca non possa essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso (vedi Cass.: Sez. 5, 19.3.2010, n. 10810; Sez. 6 5.5.2009, n. 18536; SS. UU., 2.7.2008, n. 26654).

Si è altresì fatto rilevare, premessa la natura provvisoria del sequestro, la correttezza di tale soluzione interpretativa con riferimento ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la L. n. 848 del 1955), secondo la lettura sistematica data con le sentenze nn 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale, affermandosi anche che "una volta esclusa l’esistenza di vizi in ordine al futmus di reato nei confronti del ricorrente, nessuna illegittimità può essere ravvisata nel provvedimento di sequestro che, in funzione della futura possibile confisca anche per equivalente, venga disposto sui beni del singolo concorrente avendo come parametro l’intero ammontare del profitto derivante dal reato" (così Cass., Sez. 3, 31.3.2010, n. 12580).

Nella specie non vi è alcuna contestazione specifica circa l’ammontare del profitto (di cui invece viene erroneamente, per le argomentazioni dianzi svolte, prospettata la inconfigurabilità), ed il ricorso, pur affermando condivisibilmente che il profitto stesso non può identificarsi nel credito di imposta, introduce solo genericamente il tema dell’eventuale eccedenza di quanto sequestrato rispetto al vantaggio complessivamente conseguito, omettendo di indicare, però, gli elementi dettagliati necessari per consentire al Collegio una adeguata vantazione ed una corretta pronuncia.

5. Va confutato, infine, l’assunto difensivo secondo il quale alla confisca di valore (ed al sequestro ad essa preordinato) disciplinata dall’art. 322-ter cod. pen. potrebbe procedersi nelle sole ipotesi in cui sia individuato un bene specifico costituente profitto del reato, la cui confisca diretta sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile.

Il comma 2 della norma richiamata, infatti, consente la confisca di valore in tutti i casi in cui la confisca diretta "non è possibile". 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 25-10-2011, n. 38685

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28/1/2011 la Corte di Appello di Trento dichiarava inammissibile l’istanza di revisione della sentenza n. 685/04 in data 28/4/2004 della Corte di Appello di Venezia, con la quale P.A. è stato condannato alla pena di anni due mesi undici di reclusione per i delitti di concussione continuata, commessi in (OMISSIS).

Rilevava la corte di merito come gran parte dell’istanza si sostanziasse in una critica alla valutazione del materiale probatorio, e valutando le prove dichiarative addotte come nuove – l’escussione di sette testimoni, sentite in sede di indagini difensive, come persone informate sui fatti o come presenti a colloqui con terzi dell’istante -ne sottolineava la irrilevanza, la genericità e la inidoneità a scalfire il quadro probatorio, fondato sulla indiscussa presenza del condannato ai contatti intercorsi tra il coimputato F.V. e le parti offese, nel corso dei quali queste ultime erano indotte alla consegna di somme di danaro per il recupero della refurtiva.

Contro tale decisione ricorre l’istante a mezzo del suo difensore, che nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento ne denuncia il difetto di motivazione testualmente rilevabile. Sostiene in sintesi la difesa, quanto al caso G.R. che le nuove prove acquisite attraverso accurate indagini difensive tendevano a dimostrare che l’imputato non aveva mai autorizzato l’Ispettore F.V. all’utilizzo del danaro, che G.V. mettere a disposizione, anzi glielo aveva vietato e non appena era venuto a conoscenza che il dipendente non si era attenuto alle sue disposizioni, gli aveva in modo perentorio ordinato di restituirlo immediatamente alla vittima del furto, così come effettivamente avvenuto il giorno dopo, di guisa che il delitto non poteva essere stato commesso dal ricorrente, se pure era stato commesso da qualcuno, ma certamente, quanto meno, le finalità perseguite non erano e non potevano essere quelle dell’estorsione o della concussione della vittima del furto.

Analogamente quanto al caso (OMISSIS), che peraltro non si identificava nella vera vittima del furto subito, essendo la merce di proprietà della Venex, le diverse prove nuove, acquisite attraverso le investigazioni difensive e offerte al giudizio della corte di merito, tendevano a provare l’ortodossia del comportamento del ricorrente ed in particolare circa il suo intento, mai venuto meno, di mantenersi nei limiti della più rigorosa legalità, soprattutto quando aveva invano cercato di ottenere un premio o una taglia per il confidente attraverso i canali ufficiali del Ministero dell’Interno e ancora quando si era adoperato per ottenere l’autorizzazione a fare uso del danaro, messo a disposizione della vittima, dal magistrato della Procura Circondariale di Padova per le indagini.

Ha fatto poi la difesa seguire una memoria difensiva, pervenuta in data 19/8/2011 in replica alla requisitoria del P.G. di inammissibilità del ricorso, soffermandosi sull’attendibilità del G., che il P.G. aveva escluso senza indicare le ragioni di tale conclusioni, sul dato obiettivo della restituzione del danaro al G. per ordine perentorio dell’istante, nella circostanza infuriato, sul caso (OMISSIS), nel quale la concussione, se pure esistente non poteva essere opera della Polizia veneziana, che non aveva mai contattato la Venex, unica proprietaria della merce, sulla attendibilità delle varie deposizioni testimoniali raccolte.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentite ai sensi del comma 3 cit. art., volte, come esse appaiono, a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale in sede, in sede di scrutinio di legittimità.

Ed invero nel caso in esame la corte distrettuale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni del giudizio negativo in ordine alla proposta istanza di revisione, correttamente rilevando come essa si sostanziasse in gran parte in una critica alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice a quo. In particolare, valutando, sia pure con delibazione sommaria, la prova dichiarativa, proveniente da testi già escussi, come quella del G., nella parte non corrispondente alle dichiarazioni rese in precedenza, ne ha sottolineato la irrilevanza e l’impossibilità di prendere in considerazione la ritrattazione per l’assenza di elementi sicuri deponenti per la falsità di quanto in precedenza dichiarato.

Quanto all’apprezzamento delle addotte nuove prove e del loro impatto sul complessivo materiale probatorio, la corte di merito non risulta essere incorsa in un percorso motivazionale viziato, laddove correttamente e coerentemente argomenta riguardo al caso (OMISSIS), come le ulteriori prove articolate con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’uso di fondi ministeriali vertessero su circostanza già valutata nel processo e considerata non determinante, e ancora, riguardo ad entrambe le vicende, come le prove addotte, consistenti in gran parte in dichiarazioni de relato e/o comunque focalizzate su alcuni passaggi non essenziali, lasciassero immutato il dato, invece determinante in senso accusatorio, della presenza del P. ai contatti tra il F. e le parti offese, in occasione dei quali queste ultime venivano indotte alla consegna di somme di danaro. Non ha poi mancato il giudice a quo di rilevare come il sopravvenire di una assai tardiva e contraddittoria ritrattazione del G., giunto perfino a dichiarare, pur dopo avere confermato le precedenti diverse dichiarazioni, di non avere parlato con il P. della utilizzazione del danaro da lui messo a disposizione, fosse manifestamente inattendibile e inidoneo ad integrare prova nuova, in assenza di un qualsiasi minimo elemento, che inducesse a ritenere la non veridicità delle diverse e precedenti dichiarazioni.

La decisione assunta si rileva dunque in linea con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia, a mente del quale è compito del giudice valutare non solo l’affidabilità della nuova prova, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione, ed inoltre stabilire se i nuovi elementi introdotti, ed effettivamente acquisiti, siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell’istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte (ex multis Cass. 17/6/2006 n. 29486 Cosanzo e altri).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41161 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 20 settembre 2009 e depositata il 25 settembre 2009, il Tribunale ordinario di Benevento, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata dal condannato R.S. per il riconoscimento della continuazione tra sette delitti di ricettazione (uno dei quali commesso in concorso col delitto di truffa e un altro in concorso col delitto di falsificazione di monete), motivando, dopo aver richiamato pertinenti principi di diritto: "non è emerso alcun elemento idoneo a ritenere che i reati posti in essere dal R. siano stati commessi in esecuzione di una medesima risoluzione criminosa"; i fatti sono stati commessi nell’arco di circa due anni; se è pur vero che "il notevole lasso di tempo intercorso tra una violazione e l’altra non vale" di per sè a escludere la continuazione, comportando, piuttosto, la necessità di più pregnanti "indici rivelatori", nella specie il condannato si è "limitato unicamente a una mera elencazione di reati", senza offrire "prove o argomentazioni tali da dimostrare l’unicità del disegno criminoso", semplicemente asserita; la necessità di "garantirsi sia pure illecitamente delle entrate" ha plausibilmente determinato "singole azioni criminose"; senza che, tuttavia, le condotte siano riconducibili "a una visione criminosa di natura unitaria idonea a cementarle nell’ambito del medesimo disegno". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Romolo Vignola, mediante atto del 14 ottobre 2010, col quale denunzia promiscuamente "violazione" dell’art. 671 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento del fatto.

Il difensore deduce: il giudice della esecuzione ha contraddittoriamente negato la continuazione pur avendo riconosciuto che "le condotte erano cementate da una volontà unitaria"; invero la sequela dei reati si connette alle "vicende personali e professionali accadute nel periodo tra l’anno 1999 e il 2000 nel corso del quale il R. maturava la ideazione del programma criminoso", essendosi reso conto "di non poter ereditare il mandato di agente assicurativo del padrè e avendo, quindi, deciso "di commettere una serie di reati sfrullando la sua esperienza nel settore finanziario"; le condotte delittuose furono "concepite e decise nelle loro caratteristiche essenziali sin dal momento iniziale della attività criminosa per conseguire un determinato fine"; i reati furono commessi nell’arco di cinque mesi (tra l'(OMISSIS)), salvo l’ultimo, commesso, sei mesi dopo nel (OMISSIS); mentre erronea è la data di commissione della ricettazione (oggetto del decreto di condanna del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere 19 novembre 2003), indicata nel relativo capo di imputazione e desunta dalla falsa data dell’assegno ricettato ((OMISSIS)), dovendo piuttosto "che la condotta sia avvenuta in epoca prossima" alla iscrizione nel registro delle notizie di reato ((OMISSIS)); il giudice della esecuzione nel supporre un arco temporale "molto più ampio del reale" è incorso nel travisamento del fatto; e concorre la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen..

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 marzo 2001, osserva dopo alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla continuazione: non sono risolutivi il parametro temporale, la omogeneità/eterogeneità dei reati, il modus operandi, i loci commissi delicti; rilevano piuttosto il "nesso funzionale" lo scopo perseguito dall’agente, presupposto della programmazione criminosa; la identità del relativo disegno non necessita della prova al di là di ogni ragionevole dubbio; basta che "l’ipotesi della continuazione raggiunga la soglia della ragionevolezza"; correlativamente il diniego della continuazione richiede la prova al di là di ogni ragionevole dubbio della esclusione del disegno criminoso; nel caso in esame il giudice della esecuzione ha posto illegittimamente a carico del condannato l’onere della dimostrazione della continuazione e ha trascurato di analizzare i singoli reati "alfine di accertare la possibile ricorrenza di elementi di fatto tali da integrare il disegno criminoso". 4.- Il ricorso è infondato.

4.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice della esecuzione esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

4.2 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.

La supposta contraddittorietà della motivazione appare piuttosto frutto della improprietà e incongruenza espressiva della infelice proposizione, contenuta nella ordinanza e riportata dal ricorrente, risultando, invero, palese dal tenore del provvedimento la categorica negazione della "volontà unitarià che avrebbe "cementato" tutte le condotte.

La considerazione della tempistica dei reati – peraltro oggetto, quanto alla ricettazione relativa al succitato decreto di condanna, di mera illazione in punto di fatto del difensore che postula la posticipazione della data di commissione del reato – non assume valenza rilevante in rapporto alla ratio decidendi.

Dirimente è il rilievo, di carattere negativo, del giudice della esecuzione circa la assenza di elementi che accreditino la supposizione che i reati siano frutto di una unica, iniziale risoluzione criminosa.

A tal fine privo affatto privo di pregio è il nebuloso riferimento del difensore alle vicende personali e professionali del condannato tra la fine del (OMISSIS), in mancanza della indicazione di specifiche circostanze che diano positivamente conto della precisa insorgenza del proponimento criminoso e del concepimento unitario e contestuale di tutti i delitti successivamente commessi.

Conclusivamente il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:

Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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