Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-01-2012, n. 12 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione I, con sentenza n. 3675 del 22 giugno 2011 depositata l’8 luglio 2011, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso, con motivi aggiunti, proposto dalla BERA Costruzioni s.r.l. (di seguito, BERA) annullando quindi gli atti impugnati relativi ai lavori di rigenerazione urbana – itinerario del percorso del pellegrino, e in particolare le determinazioni comunali recanti la consegna urgente dei lavori, l’aggiudicazione provvisoria a suo favore e la revoca con aggiudicazione provvisoria e definitiva alla seconda classificata ATI Etruria Costruzioni s.r.l. (di seguito, Etruria) con Volturna Group, quindi le varie note della Prefettura di Caserta e delle forze dell’ordine concernenti interdittiva antimafia.

1.2. Il Tribunale, ammessa la sanatoria retroattiva da parte dell’amministratore giudiziario della ricorrente circa la proposizione dell’impugnativa da parte di soggetto privo dei poteri di rappresentanza, ha ritenuto il provvedimento prefettizio interdittivo viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stata debitamente considerata e ponderata la già avvenuta sostituzione dell’amministratore aziendale con un amministratore giudiziario, e tale difetto ha inficiato altresì le conseguenze ostative all’affidamento dell’appalto alla BERA.

Il T.A.R. ha poi affermato l’illegittimità della consegna urgente dei lavori in assenza di aggiudicazione definitiva, così travolgendo le successive aggiudicazioni a favore dell’Etruria, e ha quindi respinto l’istanza risarcitoria, non ricorrendo i presupposti del nesso causale illecito-danno e la colpevolezza dell’autorità prefettizia, "posto che, in presenza di una interdittiva antimafia era comunque preclusa la stipula di un rapporto contrattuale, a prescindere dalla determinazione impugnata di revoca".

2. L’Etruria, in proprio e quale capogruppo dell’ATI, con atto notificato il 21 luglio 2011 e depositato il 28 luglio 2011, ha interposto appello, con domanda sospensiva, ribadendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto da soggetto privo di rappresentanza legale e quindi la sua tardività posto che la ratifica dell’amministratore giudiziario è intervenuta dopo il termine prescritto, a pena di decadenza, di 60 giorni per notificare e presentare la stessa impugnativa, e per di più la procura speciale alle liti non era stato conferita secondo le modalità stabilite dall’art. 83, c. 2, c.p.c..

Soggiunge che la nomina dell’amministratore giudiziario non ha fatto venir meno i condizionamenti malavitosi dell’ex rappresentante legale della BERA e quindi sostiene il carattere di atti dovuti e vincolanti delle conseguenti determinazioni comunali.

Infine la consegna anticipata dei lavori, con riserva di legge, era giustificata, attesa la sopravvenuta situazione di urgenza rappresentata dal Comune (condizioni igienico – sanitarie della zona, lamentele dei cittadini e scadenza del termine per ottenere finanziamenti comunitari), e la BERA aveva opposto di non poter aderire per essere sotto amministrazione giudiziaria.

3. La BERA Costruzioni s.r.l., con atto notificato il 17 agosto 2011 e depositato il 22 agosto 2011, ha proposto appello incidentale replicando motivatamente ai singoli motivi dell’appello principale a sostegno della sentenza impugnata di cui al contempo si chiede la riforma per il capo recante il rigetto dell’istanza risarcitoria, in presenza di accoglimento del ricorso e di danno provato.

Ribadisce altresì la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che ha portato alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria oltreché l’insussistenza delle circostanze poste a base dell’informativa prefettizia interdittiva.

4.1. Il Comune di Casal di Principe si è costituito in data 22 agosto 2011, con argomentazioni ad adiuvandum dell’appello principale e della correttezza dell’operato dell’Amministrazione.

4.2. Parte appellante ha depositato memoria in data 16 novembre 2011 replicando all’appello incidentale della BERA, che ha depositato atto datato 7 dicembre 2011 insistendo in particolare per la richiesta risarcitoria in quanto si ritiene sussistente in ogni caso la colpa dell’Amministrazione.

5. La Sezione, dapprima con decreto presidenziale n. 3402 del 29 luglio 2011 e quindi con ordinanza n. 3616 del 26 agosto 2011, ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2011, la causa, presenti i legali dell’ Etruria e del Comune, è stata trattenuta in decisione.

6.1. Ciò premesso in fatto si ritiene che, non avendo l’appello incidentale effetto " paralizzante ", debba esaminarsi preliminarmente l’appello principale, che si appalesa fondato e da accogliere, così riformando la sentenza impugnata.

6.2. In effetti è ben vero che la consegna anticipata dei lavori segue di norma l’aggiudicazione definitiva, ma oggettivi ed inequivocabili motivi di urgenza nella realizzazione dei lavori consentono la immediata esecuzione dei lavori stessi, sotto riserva di legge, anche dopo l’aggiudicazione provvisoria, e l’ipotesi è contemplata in sede di giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato- V n. 8065 del 16 novembre 2010; T.A.R. Valle d’Aosta n. 41 del 18 marzo 2005).

Tale è il caso di specie in cui sia la precaria situazione igienico-sanitario-ambientale della zona, anche con lamentele dei cittadini, sia la necessità di acquisire il richiesto finanziamento sul POR FESR 2000-2206 da parte della Regione Campania, a pena di decadenza per l’inizio dei lavori entro il termine del 12 agosto 2010, sono stati posti a fondamento della nota del Comune di Casal di Principe n. 528 dell’ 11 agosto 2010, cui la BERA ha corrisposto il giorno successivo manifestando l’impossibilità di firmare la consegna in quanto momentaneamente sotto amministrazione giudiziaria con curatore e quindi ritenendo non opportuno accettare la consegna stessa.

Il Comune, pertanto, anche richiamando il protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Caserta, ha revocato con deliberazione n. 139 del 12 agosto 2010 l’aggiudicazione provvisoria alla BERA a favore dell’ETRURIA, seconda in graduatoria, dandone comunicazione con nota n. 535 del 12 agosto 2010; con deliberazione n. 152 del 13 settembre 2010 veniva poi disposta l’aggiudicazione definitiva alla ETRURIA, comunicata con nota n. 836 del 23 settembre 2010.

Il procedimento quindi, non concordando sul punto con il T.A.R., risulta essersi svolto correttamente, con provvedimenti che, sia pure adottati in tempi ristretti, sono stati congruamente e puntualmente motivati, con l’indicazione degli indispensabili elementi in fatto e in diritto, e nei tempi imposti dalle richiamate circostanze d’urgenza.

6.3. Non ha pregio, pertanto la lamentata mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, tenuto conto dell’oggettiva esigenza di celerità nella definizione dell’affidamento dei lavori nonché della circostanza dell’evidente "coinvolgimento" della BERA, che ha ritenuto autonomamente di non aderire da subito alla consegna dei lavori.

In ogni caso sovviene il chiaro disposto dell’articolo 21-octies della L. n. 241 del 1990, norma procedimentale qui applicabile.

7.1. Per quanto concerne le informative prefettizie interdittive va premesso sul piano generale che la materia di cui trattasi attiene all’applicazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 40 del 1994 e le modalità della loro acquisizione da parte delle Amministrazioni interessate sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 12 del D.P.R. n. 252 del 1998; l’art. 10 in particolare, al comma 7, precisa le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, desunte da provvedimenti adottati in sede giudiziaria, da misure di prevenzione personali e patrimoniali, e dagli accertamenti disposti dal Prefetto e dalle conseguenti valutazioni del quadro indiziario come evidenziatosi nei fatti e nelle circostanze di vario genere e da considerarsi nella loro globalità.

La materia è stata quindi oggetto di più pronunciamenti giurisprudenziali, e la Sezione intende conformarsi agli orientamenti ormai consolidati e ribaditi, ex multis, con numerose proprie sentenze (da ultimo la n. 6427 del 18 novembre 2011 depositata il 7 dicembre 2011) ed esposti anche in sede di TT.AA.RR. e dallo stesso T.A.R. Campania nel caso di specie, e che qui pertanto si richiamano, per economia della sentenza, integralmente.

7.2. Ciò premesso il Collegio ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, che nella fattispecie l’adozione dell’informativa nei confronti della BERA e del suo amministratore unico sia stata senz’altro giustificata sulla base degli elementi indiziari richiamati, anche per relationem, nel provvedimento del Prefetto, e che nessuno dei rilievi addotti riveste consistenza tale da incidere sulla legittimità dell’informativa stessa.

Invero non sussiste alcun difetto di istruttoria e di motivazione, posto che l’informativa all’esame risulta, sia pure sinteticamente, motivata, sorretta da elementi di valutazione puntuali e concreti a carico dell’impresa, sequestrata, e del suo amministratore unico, indagato – anche con ordinanza applicativa di misura cautelare del G.I.P. del Tribunale di Napoli – per il grave reato di sistematica turbativa delle gare per appalti pubblici insieme ad altri pregiudicati appartenenti pure a cosca mafiosa e con frequentazioni di soggetti anch’essi con pregiudizi; elementi nel complesso pertinenti ed adeguati, quindi immuni da vizi di manifesta illogicità censurabili nel merito in questa sede.

D’altra parte il sia pur sintetico contenuto dell’informativa impugnata evidenzia chiaramente il nucleo essenziale delle ragioni che ne hanno determinato l’adozione, con il richiamo specifico ai singoli rapporti degli organi di polizia e del Nucleo Investigativo Interforze, che confermano nel loro complesso quel quadro indiziario, così soddisfacendo l’onere di sufficienza motivazionale potendo, per il dettaglio, riferirsi, per l’appunto "per relationem", agli atti e agli elementi istruttori a completamento della motivazione ( cfr., ex multis, Cons. Stato – VI n. 4724 dell’11 settembre 2001).

7.3. Riguardo poi all’attualità dell’informativa, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente posto in rilievo che la stessa non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, potendo essere supportata anche da elementi sintomatici ed indiziari dai quali emergano gli elementi di pericolo di dette infiltrazioni mafiose.

Ne consegue che le doglianze con le quali si imputa alla Prefettura di non aver tenuto conto di altre situazioni o di eventi che dimostrerebbero, in ultima analisi, la mancanza di condizionamenti da parte di organizzazioni criminali, non scalfiscono in alcun modo il quadro indiziario che è emerso dalla istruttoria posta a base della informativa, e che rende del tutto attendibili le conclusioni cui essa è pervenuta.

Nella fattispecie d’altra parte si rileva che già la citata nota comunale del 12 agosto 2010 faceva cenno alla situazione giudiziaria in cui versava la società, peraltro da quest’ultima comunicata, nonché al protocollo di legalità siglato con la Prefettura, la quale, con note n. 758 del 23 agosto 2010 e 52 del 14 settembre 2010, adottava le informative interdittive di cui trattasi a carico della BERA e dell’amministratore unico Bernardino Novello, dando origine ai provvedimenti comunali impugnati e da qualificarsi come atti dovuti.

Non ha pregio quindi in tale contesto la circostanza, invece valorizzata dal T.A.R., dell’estromissione dell’amministratore dalla gestione aziendale e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario nominato in un momento precedente (26 luglio 2010) alle due interdittive prefettizie.

Quella nomina in effetti non può di per sé azzerare la situazione di condizionamento e i pericoli di infiltrazioni malavitose, depurando così ex tunc la gestione aziendale e gli amministratori da quei condizionamenti e consentendo financo di aggirare la legge. Quella situazione invero, così come configurata, risulta pressoché coeva agli accadimenti occorsi alla BERA e fotografa uno stato di fatto accertato in precedenza e non risalente, anzi presente in quel periodo di tempo, con pregiudizievoli riflessi sui rapporti giuridici intrattenuti dall’impresa e dal suo responsabile ed ancora in corso.

La nomina dell’amministratore giudiziario, con l’integrale avvicendamento nella gestione, e il sequestro dell’azienda sono provvedimenti straordinari e sanzionatori, quindi depongono semmai a conferma di quel quadro indiziario e testimoniano le infiltrazioni mafiose; comunque, come è superfluo evidenziare, non si pone in discussione l’attività dell’amministrazione giudiziaria, che viene invece valutata dal Tribunale ed è volta appunto ad eliminare i motivi che hanno portato a quei provvedimenti e ad operare quindi in prospettiva.

8. Per le considerazioni che precedono l’appello principale è fondato e va accolto, esimendo così dall’esaminare le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso in primo grado proposto dalla BERA, che, quindi, in riforma della sentenza impugnata, va respinto.

Di conseguenza è da rigettare l’appello incidentale della BERA.

Attesa la particolare complessità della fattispecie si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Respinge l’appello incidentale della BERA Costruzioni s.r.l.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 20

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 22 settembre 2010 e depositato il successivo giorno 30, la società M. a r.l. – azienda impegnata nel settore dell’edilizia e nell’esecuzione di lavori pubblici, dotata ai sensi del D.P.R. 34/2000 di attestato di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici per la categoria OG1, classifica IV in corso di validità – ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, relativi alla procedura di gara bandita dal comune di Veroli per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare A. Valente, per un importo di oltre Euro 600.000.

Lamenta la ricorrente di essere venuta a conoscenza del bando solo di recente e di essere stata nell’impossibilità di presentare un’offerta, stante la violazione da parte del Comune resistente degli obblighi di pubblicità del bando e dei termini per la presentazione delle offerte, tali da impedirne la partecipazione.

2) In particolare, a sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione dell’art. 122 comma 5 del D.L.vo 163/06. Violazione del principio di pubblicità per i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a Euro 500.000.

Delle formalità di pubblicazione richieste dalla richiamata norma risulta adempiuta solo quella relativa alla pubblicazione del bando sul "profilo del committente" avvenuta in data 2.8.2010.

A nulla rileva la pubblicazione mediante estratto del bando sulla G.U. n. 86 del 28.7.2010, perché oltre a essere tale e non possedere i requisiti prescritti dalla legge per i bandi, contiene informazioni diverse da quelle pubblicate sul profilo del committente; né rileva la pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio del 22.7.2010, essendo tale ultima formalità prescritta solo per gli appalti di lavori inferiore ai 500.000 Euro.

II) Violazione art. 122 comma 6 D.L.vo 163/06. Violazione dei principi di pubblicità, parità di trattamento, libera concorrenza e non discriminazione.

Non è stato osservato il termine per la ricezione delle offerte (fissato al 1.9.2010) che, ai sensi dell’art. 122 comma 6 lett. e) del Codice Contratti, doveva essere di minimo 40 gg. posto il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva.

III) Violazione degli articoli 64 e 66 del D.L.vo 163/06. Contraddittorietà nel contenuto tra l’avviso di gara e il bando.

IV) Violazione dell’art. 70 comma 10 del D.L.vo 163/06.

Le date per la visita dei luoghi sono state fissate in modo tale da limitare la concorrenza tra imprenditori, siccome irragionevolmente stabilite nei giorni a cavallo di ferragosto.

3) In data 16 ottobre 2010, si è costituito in giudizio il comune di Veroli, eccependo l’irricevibilità del ricorso per inosservanza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando avvenuta dal 22.7.10 al 1.9.10 sull’Albo Pretorio del comune, e l’inammissibilità dello stesso per omessa notificazione ad alcuno dei controinteressati.

4) Con ordinanza n. 458 del 21 ottobre 2010, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

5) Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010, la causa è stata riservata per la decisione.

6) In via preliminare vanno respinte le eccezioni sollevate dal Comune di Veroli.

La prima eccezione (irricevibilità del ricorso), sia perché il termine di trenta giorni in argomento va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre, sia perché il termine di impugnazione decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione, nella fattispecie l’ 1.9.2010.

La seconda (inammissibilità per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati) perché quando, come nel caso di specie, viene impugnato il bando prima della conclusione della gara non sono individuabili soggetti che ricavino un beneficio diretto ed immediato, come tali qualificabili come controinteressati.

7) Nel merito il ricorso è fondato.

8) L’art. 122 del D.L.vo 163/06, al comma 6 dispone che "ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: (…) e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze".

9) Orbene, nel caso che ci occupa, il bando impugnato ha ad oggetto sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare capoluogo A. Valente.

Esso, quindi, doveva prevedere il richiamato termine non inferiore a quaranta giorni per la ricezione delle offerte.

Nel caso di specie, però, l’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie speciale n. 86 del 28.7.2010 e prevedeva il termine per la presentazione delle offerte al 1 settembre 2010, inferiore a quello normativamente stabilito.

10) Né, sul punto, può essere considerata la pubblicazione sull’Albo Pretorio in data 22.7.2010, trattandosi di bando relativo a contratto di importo superiore a cinquecentomila euro.

Infatti l’art. 122 comma 5 del D.L.vo 163/06 prevede che "Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.".

11) In conclusione, quindi il ricorso deve essere accolto, per l’inosservanza del termine di quaranta giorni previsto dall’art 122 comma 6 del D.L.vo 163/06, restando assorbite le restanti censure.

12) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 821/10, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Veroli alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila) a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 24-01-2011, n. 161

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’esponente ha depositato, in data 21.12.2010, dichiarazione con la quale chiede che la causa sia dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate;

la difesa del Comune ha preso atto di tale dichiarazione, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di causa, come evidenziato all’udienza pubblica del 13.1.2011.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile in ogni sua domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 3 luglio 2008, n.26766 TOCCARE LA CAVIGLIA CONFIGURA TENTATIVO DI VIOLENZA SESSUALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Gup del Tribunale di Monza, con sentenza del 2/2/06, condannava P.F.P. alla pena di mesi otto di reclusione, ritenutolo colpevole dei reati di cui agli artt. 56 e 609 bis c.p., u.c., c.p., per avere seguito C.M., di anni 25, per un tratto di strada, fino alla porta dell’abitazione ove costei era diretta, quindi raggiuntala, l’aveva afferrata per i polpacci, intimandole di stare zitta, desistendo per la ferma e decisa reazione della donna, che si liberava dalla presa dell’uomo e, urlando, faceva intervenire in suo aiuto un poliziotto.

A seguito di appello proposto dal prevenuto la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 9/11/07, ha confermato la decisione di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

– mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione – inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 609 bis c.p., rilevando la insussistenza nella condotta posta in essere dal prevenuto degli elementi concretizzanti la fattispecie di reato ascrittogli, in quanto le stesse contraddizioni, rilevabili nelle dichiarazioni rese dalla p.o., avrebbero dovuto indurre il decidente ad escludere la concretizzazione del tentativo di violenza sessuale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La decisione oggetto di gravame appare logicamente e correttamente motivata.

La difesa del P. censura la sentenza in punto di errata valutazione delle dichiarazioni rese dalla C., che avrebbero dovuto permettere di escludere che il prevenuto avesse tentato di porre in essere una violenza sessuale nei confronti di ella.

Infatti, la dinamica dei fatti, se correttamente letta, dava agio di ritenere che il P. aveva voluto fare alla donna uno scherzo, anche se di cattivo gusto, e che, in ogni caso, il fatto di averle toccato una caviglia non avrebbe potuto configurare il reato ascrittogli.

La obiezione mossa è priva di pregio per quanto di seguito si osserva.

Il giudice di merito ha analizzato il quadro probatorio ed ha evidenziato che il prevenuto non ha negato di avere seguito la donna, nè di essersi avvicinato ad essa, fino a toccarle una caviglia, e, di poi, alle grida di costei, di essersi allontanato, ammonendola di stare zitta.

La p.o. ha dichiarato che mentre si incamminava per la via ****, diretta a casa del fidanzato, sentiva alle sue spalle un uomo che fischiava e, pur comprendendo che ciò veniva fatto per richiamare la propria attenzione, proseguiva, fingendo di non averlo sentito.

Accelerava il passo, inseriva la chiave nel portone, e, nell’atto di aprirlo, si sentiva afferrare alle caviglie ed ai polpacci da un uomo che le intimava di tacere e che, rialzatosi dalla posizione china, cercava di toccarla nuovamente, nonostante il suo indietreggiare per allontanare da sè l’individuo, che, vista la ferma reazione della vittima cercava di dileguarsi, ma veniva raggiunto da un poliziotto in borghese, occorso in aiuto della donna.

In dipendenza di quanto rilevato il giudice di merito ritiene che gli atti posti in esser dall’imputato siano da inquadrare nella fattispecie di reato prevista dall’art. 56, 609 bis c.p., evidenziando, preliminarmente, la attendibilità della p.o. e la credibilità dei fatti denunciati dalla stessa, non contestati dalle dichiarazioni del medesimo imputato.

Con il ricorso si contesta che proprio per le modalità in cui si è svolta la vicenda, il decidente avrebbe dovuto assolvere il P., in quanto in esse non sarebbe ravvisabile alcun elemento di attinenza con la imputazione.

Orbene, il giudice di merito osserva che il gesto compiuto dal prevenuto, preceduto da pedinamento, fischi da richiamo e apprezzamento, fosse un chiaro approccio sessuale, prodromico a più approfonditi contatti fisici, laddove la vittima non si fosse opposta, rilevando, peraltro, la sussistenza nella condotta del P. di insidiosa rapidità, così da sorprendere la donna.

Inoltre, tra i due non intercorreva la pur minima conoscenza, circostanza che avrebbe potuto fare ritenere plausibile che il prevenuto avesse voluto fare uno scherzo alla donna.

Devesi rilevare che è configurabile il tentativo di violenza sessuale, di cui all’art. 609 bis, c.p., quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta denoti il requisito soggettivo della intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, elementi ravvisati dal giudicante nella specie.

Inconferente risulta essere la obiezione mossa dal prevenuto, secondo cui il toccamente di una caviglia non può considerarsi atto di intrusione nella sfera sessuale altrui, ciò perchè questa zona del corpo non qualificata erogena, in quanto che se il P. avesse palpeggiato altre parti anatomiche della C., generanti sensazioni erotiche, avrebbe dovuto rispondere di reato consumato e non tentato.

E’ opportuno ribadire che nella verifica della fondatezza o infondatezza del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito del giudice di legittimità non consiste nell’accertare la plausibilità e la intrinseca adeguatezza dei risultati della interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma è quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nella interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 21/9/99, Guglielmi), come ravvisati nel discorso giustificativo della decisione oggetto di gravame.

Peraltro, non è producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, come il P. tenta di prospettare, dato che in tale ipotesi verrebbe, inevitabilmente, invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. 6/5/03, Curcillo; Cass. SU. 19/6/96, Di F.).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.