Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 20-07-2011, n. 28879 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4/3/2011 il Gup del Tribunale di Lecce applicava, ex art. 444 c.p.p., a S.V. la pena di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, per il reato di rapina aggravata.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo la manifesta illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5A 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6A 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471).

L’obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p., conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: "in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

Nella specie, il Tribunale ha adempiuto all’obbligo della motivazione, richiamando gli atti dell’istruzione preliminare idonei a comprovare la responsabilità del prevenuto, desumibili dalle fonti di prova indicate dal P.M..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28211 Controversie di lavoro

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Svolgimento del processo

1.- B.R.D., premesso di essere stato dipendente di Del Verde s.p.a. in qualità di dirigente, impugnava dinanzi al giudice del lavoro di Chieti il licenziamento irrogatogli il 30.11.00 e, assumendone l’illegittimità, chiedeva la condanna del datore al pagamento dell’indennità di preavviso e delle indennità ulteriori previste dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali.

2.- Costituitasi in giudizio, la soc. Del Verde era dichiarata fallita, per cui il B. riassumeva la causa nei confronti del Fallimento dinanzi allo stesso giudice del lavoro. Rigettata la domanda, ritenendosi il licenziamento legittimamente irrogato per mancato superamento del patto di prova, e proposto appello dal dipendente, la Corte d’appello di L’Aquila con sentenza del 23.10.08 accoglieva l’impugnazione e dichiarava ingiustificato il licenziamento, condannando il Fallimento al pagamento di L. 147.190,22 a titolo di indennità supplementare, e di Euro 78.501,45 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

3.- La Corte di merito riteneva che il rapporto di lavoro (pur con la riserva di determinare le condizione economiche al momento dell’inizio della prestazione lavorativa) fosse sorto in quanto il lavoratore aveva accettato una proposta negoziale scritta di Del Verde spa, recante la data 19.5.00. lira da ritenere, invece, nulla la fissazione del patto di prova intervenuta in aggiunta al contratto in contratto scritto del 5.6.00, in quanto costituente pattuizione in peius. La Corte rilevava, in ogni caso, l’incongruità della pattuizione, dato che nel contratto 5.6.00 non erano indicate le mansioni assegnate, ritenendo che in ogni caso in questo secondo scritto il datore non avesse espresso la volontà di non considerare superato il periodo di prova, quanto di ritenere impossibile il raggiungimento degli obiettivi che con l’assunzione del dirigente la società si riprometteva. Riteneva, inoltre, incoerente con la tesi del mancato superamento del patto di prova la circostanza, emersa nel corso dell’istruttoria, che al B. il datore avesse offerto un incarico di consulenza commerciale.

Valutato complessivamente l’atteggiamento tenuto dall’azienda in concomitanza con il licenziamento e le contraddittorie motivazioni addotte, il giudice riteneva il licenziamento ingiustificato e determinava in Euro 147.190,22 l’indennità supplementare contrattualmente spettante (ivi compreso l’aumento di cinque mensilità dovuto per l’età del dirigente) e in Euro 78.508,45 l’indennità sostitutiva del preavviso.

4.- Propone ricorso per cassazione il Fallimento Del Verde s.p.a.

B. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

5.- I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere sintetizzati come segue.

5.1.- violazione degli artt. 112 – 116 e 414 c.p.c., con riferimento agli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., censurandosi che il giudice di merito, partendo dalla pacifica circostanza che Del Verde avesse trasmesso a B. la proposta negoziale 19.5.00, abbia presuntivamente quanto immotivatamente ritenuto che il ricevente abbia trasmesso l’accettazione alla controparte, che questa l’abbia ricevuta e che non l’abbia prodotta in giudizio non avendone interesse, nonostante in nessun atto processuale il dirigente abbia affermato (o richiesto di provare) di aver sottoscritto la proposta per accettazione e di averla trasmessa a Del Verde. La mancanza di tale affermazione da parte dell’attore escludeva anche l’onere di contestazione del convenuto, che invece si è attivato per provare che, dopo l’invio della proposta di assunzione, le trattative precontrattuali erano proseguite e si erano concluse solo con la firma del contratto del 5.6.00. 5.2.- Illogicità della motivazione, in quanto dal testo della proposta 19.5.00 risultano elementi tali da far ritenere che il B. non dovesse trasmettere a controparte un secondo originale firmato, ma che dovesse far copia del testo ricevuto e sottoscriverlo, di modo che di tale testo avrebbe potuto estrarre una ulteriore copia e produrla autonomamente in giudizio.

5.3.- violazione degli artt. 1325 – 1326, 1362 – 1363 e 1374, 2103 e 2697 c.c., art. 116 c.p.c., per la parte della sentenza che ritiene l’accordo 5.6.00 mera pattuizione integrativa degli aspetti economici e normativi del contratto, atteso che con la proposta 19.5.00, per il senso letterale del suo testo, si effettuava una mera dichiarazione di intenti con cui si rimandava al contratto definitivo per la definizione di elementi essenziali, quali le mansioni e la retribuzione. Il giudice ha, inoltre, omesso di trarre elementi di convincimento dalle dichiarazioni rese dal teste D.M., capo del personale, il quale ha dichiarato che il B. chiese ed ottenne via telefax copia del testo che poi restituì sottoscritto all’atto di assumere il servizio il 5.6.00. 5.4.- violazione dell’art. 116, con riferimento agli artt. 2103 e 2697 c.c., con cui si contesta il passo della sentenza che ritiene invalido il patto di prova indicato al punto 5) dell’accordo 5.6.00, perche previsto senza l’indicazione specifica delle mansioni oggetto di esperimento, dato che il giudice non si è avveduto che quelle mansioni sono descritte proprio nell’accordo in questione e non nella proposta del 19.5.00. 5.5.- violazione degli artt. 1321 e 1322, 2113 e 2118 c.c., nonchè del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 4, con cui si contesta che la stipula della clausola di prova costituirebbe una abdicazione del B. dai diritti acquisiti, così applicando al rapporto di lavoro l’art. 2113 c.c., mentre invece il rapporto del dirigente è caratterizzato dalla piena libertà negoziale delle parti e dalla libera recedibilità; pertanto, anche a voler ritenere che il contratto 5.6.00 costituisca pattuizione integrativa del primo, la stipula del patto di prova deve ritenersi legittima.

5.6.- violazione degli artt. 115, 116, 216 e 416 c.p.c., in quanto il giudice, nel ritenere che al dirigente fosse stato offerto di sostituire il lavoro subordinato con un incarico di consulenza commerciale, ha ritenuto acclarata la circostanza perchè non contestata dal datore di lavoro, non avvedendosi, invece, che questi – pur non essendovi tenuto, attesa la genericità dell’affermazione – nel costituirsi, l’aveva contestata, di modo che la circostanza stessa, in mancanza di prova ulteriore, avrebbe dovuto considerarsi ininfluente.

5.7.- violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1373 c.c., e art. 116 c.p.c., in quanto nell’interpretare la lettera di licenziamento il giudice ne ha estrapolato singoli passaggi, ponendoli in contrasto tra di loro e non leggendoli in unico contesto, da che sarebbe invece emerso che motivo del licenziamento era il mancato superamento della prova perchè non erano raggiunti gli obbiettivi che con quell’assunzione l’azienda si riprometteva. In ogni caso il datore non era tenuto a dare una motivazione alla dichiarazione di mancato superamento del periodo di prova.

5.8.- violazione della L. Fall., artt. 95, 96 e 98, atteso che la competenza del giudice del lavoro nella specie esiste solo se l’azione è volta ad accertare la legittimità del licenziamento (pronunzia a carattere costitutivo) e non anche per le sue conseguenze patrimoniali, che sono destinate ad influire sulla formazione dello stato passivo e per le quali esiste competenza funzionale del tribunale fallimentare. La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto condannare il Fallimento al pagamento delle somme indicate a titolo di risarcimento, tantomeno avrebbe potuto condannarlo per il pagamento di rivalutazione ed interessi. Inoltre, dato che il B. aveva chiesto l’iscrizione allo stato passivo di quanto spettante a titolo di risarcimento per l’illegittimo recesso e, che dopo la reiezione dell’istanza da parte del giudice delegato, aveva proposto opposizione allo stato passivo, senza coltivarla, si sarebbe formato il giudicato esterno in ordine all’esclusione dallo stato passivo delle sue pretese patrimoniali.

6.- I motivi primo e secondo (nn. 5.1-5.2) debbono essere trattati in unico contesto, in ragione del collegamento tra di loro esistente.

6.1.- La Corte d’appello ha ritenuto che il rapporto di lavoro fosse sorto con l’accettazione da parte del B. della proposta scritta a contenuto negoziale speditagli a mezzo posta da Del Verde s.p.a. e recante la data del 19.5.00. Non essendo acquisita prova scritta ed essendo, anzi, negata l’accettazione dalla società preponente, il giudice di merito ha presunto che quest’ultima fosse in possesso di un documento contenete la proposta e la sottoscrizione di controparte a titolo di accettazione e che la stessa non avesse interesse a produrla in giudizio per non smentire la sua tesi negatoria (testualmente "la copia da lui firmata (dal B.), stante il tenore del documento, si deve presumere sia in possesso dell’appellata, che non ha interesse, al fine di sostenere la sua tesi, di produrla", pag. 3). Tale convinzione del giudice di merito trova fonte non solo nella mancanza di interesse processuale, ma anche nella mancata negazione del possesso del documento recante l’accettazione da parte.

La correttezza del ricorso all’istituto della presunzione (nella specie presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c.) deve essere verificata alla luce delle censura mosse con i due motivi ora in esame.

6.2.- Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (v. per tutte Cass. 11.05.07 n. 10847), con l’unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione (Cass. 10.08.07 n. 17628).

6.3.- Nel caso di specie il giudice di merito ha posto in essere un procedimento logico non conforme a quello imposto dall’art. 2727 c.c., di partire da un fatto noto per giungere all’affermazione di un fatto ignorato. Il ragionamento posto in essere, infatti, basa l’avvenuta accettazione della proposta negoziale non su un fatto concretamente accertato, ma su una valutandone di carattere soggettivo (possesso del documento da parte del preponente, seconda presunzione). La conclusione (esistenza del contratto) è frutto di una presunzione, basata su un’altra presunzione (l’esistenza del documento in possesso della preponente), a sua volta nascente non da un fatto certo, ma da un fraintendimento della tesi difensiva del datore di lavoro.

Quest’ultimo, infatti, non ha dato mai per ammesso di essere in possesso della copia firmata della proposta di contratto (il che avrebbe legittimato la presunzione che la firma fosse stata apposta per accettazione), ma ha sostenuto che il contratto di assunzione sarebbe stato stipulato solo con la sottoscrizione del documento (successivo) recante la data 5.6.00. Ora, se è vero che spetta al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico rilevante ai fini dell’accertamento presuntivo e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, è anche vero che il processo logico deve essere improntato a logicità e congruità del ragionamento decisorio. Nella specie tale congruità è venuta meno per la mancanza di certezza circa l’avvenuta accettazione della proposta 19.5.00, ovvero del fatto posto alla base di tutto il procedimento logico su cui si fonda l’accertamento del giudice.

6.4.- I motivi primo e secondo sono, pertanto fondati e debbono essere accolti con assorbimento di quelli successivi, dal terzo al settimo.

7.- E’ fondato nei limiti di seguito indicati anche l’ottavo motivo (n. 5.8), con cui si contesta la condanna del Fallimento al pagamento della somma accertata dal giudice per le indennità conseguenti alla illegittimità del licenziamento.

7.1.- Quanto alla deducibilità della questione per la prima volta in sede di legittimità, deve rilevarsi che le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda litis ingressus impediens, concettualmente distinta da una eccezione di incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall’art. 38 c.p.c., comma 1, può essere dedotta o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. per tutte Cass. 23.4.03 n. 6475).

7.2.- L’art. 24 della legge fallimentare (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 21, applicabile ratione temporis) rimette al tribunale che ha dichiarato il fallimento tutte le azioni che ne derivano "qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro". Ai fini dell’applicazione di tale norma nelle controversie di lavoro deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro), e le domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale).

Le prime (richieste di pronunzia di mero accertamento o di pronunzia costitutiva) rimangono nella competenza del giudice del lavoro, mentre le seconde (richieste di pagamento di somme di danaro) sono attratte dal foro fallimentare (v. tra le tante Cass. 1.06.05 n. 11674 e 18.06.04 n. 11439).

Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo la dichiarazione di illegittimità del licenziamento nei confronti di imprenditore dichiarato fallito nel corso del giudizio, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche su interessi ulteriori del lavoratore, quali la tutela della sua posizione all’interno della impresa fallita (nel caso venga richiesta la reintegrazione, per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa in caso di esercizio provvisorio, di cessione dell’azienda o di concordato fallimentare), dei diritti non patrimoniali connessi alla dichiarazione di illegittimità e dei diritti previdenziali, estranei alle esigenze della par condicio creditorum. Ne consegue che il lavoratore dipendente può proseguire (o eventualmente intraprendere) davanti al giudice del lavoro solo le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro. (Cass. 29.3.11 n. 7129 e 27.0204 n. 4051).

7.3.- Non avendo il giudice di merito tenuto in alcun conto questa problematica e non avendo compiuto alcun accertamento circa il contenuto della domanda ai fini della determinazione della competenza funzionale del giudice del lavoro, il motivo entro questi limiti deve ritenersi fondato. E’, invece, inammissibile quanto all’ulteriore richiesta di dichiarare l’esistenza del giudicato in punto di reiezione delle pretese del B. dinanzi al giudice fallimentare, trattandosi di questione che non risulta trattata nel giudizio di merito.

8.- Tirando le conclusioni, sono fondati 1 primi due motivi (n. 5.1- 5.2), con conseguente assorbimento dei motivi da tre a sette, e l’ottavo motivo (n. 5.8), nei limiti sopra indicati.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo, il quale, ai fini della permanenza della competenza funzionale del giudice del lavoro accerterà se la domanda proposta dal B. abbia ad obiettivo una pronunzia di mero accertamento o, quantomeno, di carattere costitutivo, oppure sia diretta ad ottenere la condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnata da domanda di accertamento avente funzione strumentale).

Nei limiti in cui abbia accertato la permanenza della competenza funzionale del giudice del lavoro, il giudice di rinvio procederà a nuovo esame della domanda, accertando l’esatto tenore degli accordi intervenuti tra le parti attenendosi ai principi argomentativi in precedenza enunciati sub n. 6.3.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-07-2011) 13-09-2011, n. 33841

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 5-25 giugno 2009 la Corte d’appello di Napoli – in parziale riforma della sentenza in data 19 aprile 2007 del Tribunale di Avellino – confermava la condanna di G.M. per il reato di truffa aggravata, concedendo però il beneficio della sospensione condizionale della pena negato in primo grado.

Avverso tale sentenza la G. propone ricorso deducendo che la condotta addebitatale andrebbe ascritta nella meno grave fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., difettando nella specie gli artifizi ed i raggiri tipici della truffa. Denunzia, inoltre, in modo generico, il vizio di motivazione e richiama per relationem tutti gli altri motivi di doglianza già esposti nell’atto di appello.

Il ricorso è inammissibile.

Com’è noto, a seguito dell’inserimento dell’art. 316-ter c.p. (introdotto nel codice penale dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 4), si è posto il problema di chiarificare i rapporti fra questa nuova fattispecie incriminatrice e quella di truffa ai danni dello Stato, di cui all’art. 640-bis c.p..

La questione è stata risolta da questa Corte osservando che "la fattispecie criminosa di cui all’art. 316-ter c.p., che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, art. 640-bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli artifici o raggiri descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della induzione in errore, può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 o 640-bis c.p." (Cass. 8 giugno 2006, n. 23623; Cass. 12 febbraio 2009, n. 8613; v. pure 18 febbraio 2009, n. 21609).

Quindi, "la linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse va ravvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316-ter c.p. e non quella di cui all’art. 640-bis c.p." (Cass. 26 giugno 2007, n. 30155; v. pure Cass. sez. un. 16 dicembre 2010, n. 7537).

Questa Corte ha dunque chiarito che la qualificazione della condotta va effettuata caso per caso dal giudice del merito, dal momento che pure il silenzio o il mendacio possono assumere natura fraudolenta ed integrare l’elemento oggettivo del reato di truffa. L’induzione in errore, infatti, anche mediante l’affidamento che può essere ingenerato da una condotta meramente omissiva, qualora questa costituisca inadempimento di un obbligo di comunicazione.

Consegue che, qualora il giudice di merito abbia congruamente motivato circa la ricorrenza in concreto degli elementi distintivi – "artifizi o raggiri" e "induzione in errore" – che definiscono in reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) rispetto a quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), la qualificazione giuridica del fatto che ne consegue non è censurabile in sede di legittimità.

Nella specie, la sentenza impugnata assolve a tale obbligo di motivazione, osservando che "l’artifizio rappresentato dalla allegazione di falsa documentazione è vieppiù rafforzato dalla dichiarazione dell’interessata volta ad avvalorare il dato non corrispondente al vero; tanto consente di escludere la sussistenza del meno grave reato di cui all’art. 316-ter c.p., rappresentando proprio detta dichiarazione l’elemento ulteriore finalizzato ad indurre in errore il soggetto passivo". Non sussistono, quindi, i vizi denunziati.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali ed a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-05-2011) 29-09-2011, n. 35360

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 28/10/2010, il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di P. A.A., indagata per il reato di associazione per delinquere volta a commettere truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 bis c.p. ed altri reati, confermava l’ordinanza del Gip di Lamezia Terme, emessa in data 6/10/2010, con la quale, applicata la misura della custodia in carcere nei confronti del medesimo, era stato disposto decreto di sequestro per equivalente dei beni mobili e immobili nonchè"quote societarie fino alla concorrenza di Euro 8.910.460,95.

Il Tribunale rilevava che nella fattispecie sussisteva il "fumus commissi delicti" per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’art. 640 bis c.p. e che pertanto, in virtù del richiamo di cui all’art. 640 quater c.p., trovava applicazione la disciplina della confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, di cui all’art. 322 ter c.p. che prevede, qualora non sia possibile aggredire direttamente il profitto del reato, la confisca per equivalente. Osservava inoltre che, nella fattispecie, non essendo immediatamente individuabile la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente, il sequestro andava disposto per l’intero, salva la possibilità del riparto interno fra i singoli concorrenti in sede di confisca.

Quanto al "fumus" il Tribunale osservava che il procedimento in questione scaturiva da una complessa indagine investigativa della Guardia di Finanza, che aveva tratto origine da una segnalazione di operazioni sospette, ai fini della normativa antiriciclaggio, nei confronti di F.G.; sul conto corrente bancario del F., acceso presso l’UNICREDIT di (OMISSIS), risultava un elevato ammontare di versamenti di bonifici a cui corrispondevano altrettanto rilevanti prelievi in denaro contante, bonifici ed assegni circolari, sino a totale estinzione delle somme versate (a fronte di una movimentazione totale di Euro 1.427.000,00 in dare, corrispondeva una movimentazione di Euro 1.472.000,00 in avere).

Sentito a sommarie informazioni dai finanzieri, il F. riferiva di aver venduto macchinari industriali, di cui non sapeva indicare i fornitori, a varie ditte, ricevendone il pagamento del prezzo alla consegna per contanti, di aver emesso fatture di vendita indicanti un prezzo abbondantemente superiore a quello effettivo, di aver ricevuto attraverso bonifici bancari il versamento del prezzo indicato nelle fatture di vendita, che egli provvedeva a prelevare per contanti e restituire alle ditte che avevano emesso il bonifico a suo favore.

Dalle ulteriori indagini emergeva, quindi, che le ditte indicate dal F. come acquirenti dei macchinari non erano più in possesso degli stessi, avendoli rivenduti a prezzi irrisori e che le medesime ditte avevano ottenuto un finanziamento agevolato, ai sensi della c.d. L. Sabatini ( L. n. 1329 del 1965) per l’acquisto di tali macchinari, rivolgendosi a tale M.V.M., il quale aveva garantito loro l’esito positivo della richiesta di finanziamento, sebbene esse non fossero in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere ai benefici.

Tale legge consente alle imprese l’irrogazione di mutui a tasso agevolato per l’acquisto di beni strumentali nuovi da utilizzare per le attività produttive e prevede una complessa procedura (che prevede anche l’intervento della Cancelleria del Tribunale per la sigillatura dei macchinari), a seguito della quale il venditore riceve il pagamento del prezzo attraverso lo sconto, presso un istituto di credito, degli effetti cambiari rilasciati dall’acquirente; l’Istituto di credito richiede un contributo all’Ente agevolatore e, una volta ricevutolo, a sua volta, lo gira all’acquirente.

Effettuata una perquisizione presso la Creinvest s.a.s. di M. M., ed estese le indagini a tutte le richieste di finanziamento effettuate dal 1/1/2005 al 23/6/2008, emergeva che gran parte dei macchinari di cui era stato finanziato l’acquisto con i meccanismi della L. Sabatini risultavano inesistenti, e che M. V.M., titolare, nonchè gestore di fatto della Creinvest sas (di M.M.), pur avendo denunziato redditi modesti, risultava titolare di un conto corrente acceso presso la BNL di (OMISSIS) sul quale, negli anni 2006, 2007 e 2008 risultavano versamenti in contanti per Euro 169.349,00 e contestualmente pagamenti con assegni a favore di FINANCE SERVICE LTD per Euro 155.570,00. Risultava, inoltre che M.V. M. aveva creato delle società finanziarie intestandole ai figli, in particolare la Gi.EMME Srl, amministrata dal figlio Ma., la DI.EMME SERVICE, intestata alla figlia D. e la Creinvest s.a.s. di M.A.; sui c/c di tali società e sui c/c personali di M.V.M. e dei suoi familiari risultavano effettuati versamenti in contanti per un totale di Euro 808,406,08.

Utili indicazioni sul funzionamento del sistema truffaldino messo in atto per ottenere erogazioni indebite avvalendosi della L. Sabatini erano state fornite da L.B., il quale aveva riferito di essere stato contattato da M.V.M. della Creinvest sas di (OMISSIS) che lo aveva indotto a stipulare tre fittizi contratti di acquisto con la Edilart di V.V. relativi a tre macchinari (che egli aveva già acquistato in passato e deteneva nella sua officina già da diverso tempo) per i quali era stato erogato un finanziamento complessivo di Euro 662.880,00, ricevendo per tale operazione un ritorno in contanti per circa Euro 300.000,00. Precisava di aver portato i tre macchinari nei pressi del Tribunale di Lamezia Terme, e di aver installato le targhette consegnategli dal M., accompagnato da una funzionario del Tribunale, provvedendo egli stesso ad apporre il sigillo a piombo del Tribunale.

Ricostruito – in tal modo – il complesso sistema truffaldino, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, riteneva pienamente sussistente il "fumus commissi delicti", nei confronti di P. A.A., rilevando che non vi erano dubbi in ordine alla sua partecipazione organica alla "societas sceleris". Invero l’indagata ha commesso falsità materiali in atto pubblico nella qualità di pubblico, ufficiale in violazione all’art. 476 c.p., fornendo idoneo ed indispensabile supporto all’associazione mediante la piena e totale collaborazione a redigere falsamente nr. 55 verbali di apposizione dei sigilli, e ad effettuare altrettante apposizioni di targhette recanti gli estremi dei finanziamenti nei confronti dei soggetti compiacenti; "tale illecito comportamento è risultato elemento indispensabile alla commissione dei reati di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p., altrimenti non realizzabile in considerazione che l’atto avrebbe dovuto attestare l’esistenza materiale del bene e la sua identità, seppure non assolutamente tecnica, alla richiesta di finanziamento" (v. pag.18 dell’ordinanza impugnata). Sottolineava, infine, la sussistenza del "periculum in mora", da ravvisare sotto il profilo dell’art. 321 c.p.p., comma 2, essendo prevista dal combinato normativo scandito dall’art. 640 quater c.p. in relazione all’art. 322 ter c.p., in caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., tra l’altro, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello di detto profitto.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagata, per mezzo del suo difensore di fiducia, in riferimento al solo sequestro preventivo per equivalente dei beni per un valore concorrente fino ad Euro 8.379.37,00, deducendo l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), stante l’insussistenza dei presupposti per la legittima adozione della misura, e per la sua esecuzione sui beni che ne sono stati oggetto, oltre che l’inesatta determinazione della somma equivalente individuata. La misura in contestazione deve essere indirizzata, per quanto indicato nelle norme di cui all’art. 322 ter c.p., commi 1 e 2 e art. 648 quater c.p., con necessaria precedenza nei confronti di ciò che costituisce esso stesso il prodotto o il profitto del reato contestato; l’ordinanza applicativa non reca nessun accenno al fatto che, prima di far soffrire anche alla ricorrente il peso della misura imposta, non sarebbe stato possibile aggredire un ipotetico bene quale diretto prodotto o profitto del reato, e men che meno ai motivi di tale solamente presunta impossibilità. Ai fini dell’adozione della misura non è consentito aggredire per ciascuno dei concorrenti beni per un valore eccedente alla parte di accrescimento patrimoniale che si presume rispettivamente lucrata.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti come di seguito illustrati.

1. Ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il sindacato di legittimità va circoscritto alle sole censure di violazione di legge, nonchè alla verifica di un apparato argomentativo non meramente apparente (e, cioè, idoneo a rivelare la ratio decidendi), giacchè solo l’omessa o apparente motivazione si risolve in una violazione di legge.

Premesso che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro, sia esso preventivo o probatorio, non è da includere la fondatezza dell’accusa (Cass.S.U., 23 febbraio 2000, Mariano, Riv. 215840) e tanto meno la colpevolezza dell’imputato, bensì l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, salvo il caso (che qui non ricorre) che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta, rileva il Collegio che sulla sussistenza del "fumus commissi delicti", il provvedimento impugnato fornisce una specifica, analitica e dettagliata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati ipotizzati e sussistenza degli estremi fattuali che giustificano la configurazione dei delitti di associazione e falso contestati alla ricorrente ed agli altri indagati (pagg. 13-18 dell’ordinanza impugnata).

A riguardo, il Tribunale ha evidenziato come la ricorrente abbia fornito all’associazione idoneo supporto, mediante le numerose falsità materiali in atto pubblico dalla stessa commesse in violazione all’art. 476 c.p. nella sua qualità di pubblico ufficiale. Il sistema truffaldino posto in essere poteva, poi, sussistere e sopravvivere solo grazie alla consapevole partecipazione di ciascuno dei soggetti coinvolti, ciascuno chiamato, in base alla funzione svolta e alla ripartizione dei compiti, a fornire il proprio contributo per conseguire ingenti benefici economici grazie all’accaparramento delle prebende pubbliche (v.pag.18).

La motivazione circa il "fumus commissi delicti", è coerente con i principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte in punto di configurabilità del reato associativo ed è priva di vizi logico- giuridici, come tale incensurabile in questa sede.

2. Con gli altri motivi il ricorrente sostanzialmente contesta il quantum, eccependo che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato. Nel caso di specie, secondo l’ipotesi difensiva, il profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non può avere ad oggetto l’intero importo del finanziamento erogato dalle banche, ma soltanto il 5% sul capitale, oggetto dell’intervento pubblico.

3. Tale prospettazione non può essere accolta.

E’ principio oramai da tempo affermato (Cass.S.U. sent. 25 ottobre 2005, n. 4193), secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo avente ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto di uno dei reati di cui all’art. 640 quater c.p. (tra cui la truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., contestata nel caso all’esame quale reato fine dell’associazione). Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare, poi, indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso profitto (cfr. Cass.Sez. 5, Sent. n. 13277/2011 Rv. 249839).

Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente consiste nella percezione della somma concessa a mutuo dall’Istituto finanziario ed è equivalente all’importo erogato tramite il finanziamento indebitamente ottenuto. Nella fattispecie, il danno non è poi limitato alla quota di interessi, ed essendo i finanziamenti erogati in riferimento a beni inesistenti, gli stessi non potevano e non possono in alcun modo costituire alcuna garanzia del debito in tal modo contratto.

La eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite all’Istituto mutuante è poi del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato configurandosi, come un post-factum, ovvero come un’attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato, a norma dell’art. 185 c.p..

Nel caso di specie, pertanto, legittimamente i giudici di merito potevano disporre il sequestro per equivalente, funzionale alla confisca, delle somme di denaro equivalenti all’importo dei finanziamenti indebitamente concessi per effetto dei reati contestati alla ricorrente, fermo restando che la confisca – ove disposta all’esito del procedimento – dovrà comunque essere applicata al vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato, secondo il principio di diritto formulato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26654/2008, secondo cui il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’Ente.

4. Il ricorso va, invece, accolto nella parte in cui la ricorrente si duole che il sequestro di tutte le somme che vanno accreditate sul conto corrente, intestato alla ricorrente, in ragione della sua qualità di cancelliere C1 presso il Tribunale di Lamezia Terme (ovvero l’indennità pari al 50% della retribuzione da lavoro dipendente, essendo la ricorrente sospesa dal servizio) comporta patente violazione ed elusione di quanto disposto dal D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1, 2 e 3, ove è stabilito come regola generale che gli stipendi dei dipendenti pubblici non possono essere sequestrati nè pignorati, se non nella misura di un quinto al netto delle ritenute. L’accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure relative al vincolo cautelare apposto sul conto corrente bancario n. (OMISSIS).

Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al sequestro preventivo di beni impignorabili, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo di beni impignorabili con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

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