Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2012, n. 4544 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 10.3.1999 N.G. conveniva in giudizio la S.A.I. Spa, quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro avvenuto il 4.9.1998 esponendo che, mentre si trovava alla guida di un motociclo, in via Barriera di Catania era stato tamponato da una Fiat Uno, che si era dileguata ed era rimasta non identificata.

Nel corso del giudizio, in cui si costituiva la SAI contestando la domanda, il Tribunale di Catania con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. ordinava alla Sai di pagare all’attore la somma di Euro 119.633,74 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;

successivamente la Fondiaria-Sai notificava a controparte atto di rinuncia alla sentenza. Proponevano appello principale il N., impugnando il capo della decisione che aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ed appello incidentale la Fondiaria-Sai, deducendo la mancanza dei presupposti giustificativi della condanna. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Catania con sentenza depositata in data 20 ottobre 2009 rigettava entrambe le impugnazioni proposte.

Avverso la detta sentenza il N. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste la Fondiaria-SAI con controricorso.

Motivi della decisione

In via preliminare, deve premettersi che il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Ciò premesso, va osservato che con la prima doglianza, deducendo il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata deducendo che la Corte di Appello avrebbe "omesso ogni motivazione sulle specifiche argomentazioni espresse nella consulenza tecnica di parte del prof. M.S., depositata in grado di appello, con le quali si è evidenziato l’incidenza delle menomazioni accertate sulla capacità di produrre reddito da parte del sig. N.G., con riferimento all’attività di imbianchino svolta dal medesimo all’epoca dell’incidente".

Con la seconda doglianza, il ricorrente ha articolato le sue ragioni attraverso due profili: il primo, fondato sulla violazione dell’art. 32 Cost., artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., L. n. 39 del 1997, art. 4; il secondo, fondato sull’omessa e comunque insufficiente motivazione. Ed invero, la Corte – così scrive il ricorrente – avrebbe errato per il mancato risarcimento del danno patrimoniale e non avrebbe motivato circa l’incidenza delle menomazioni subite dal N. sull’effettiva capacità di svolgimento della attività lavorativa di imbianchino e di qualsiasi attività lavorativa manuale, trascurando che al N. non era possibile dare prova della riduzione del proprio reddito, non avendo una occupazione stabile e regolarizzata, per cui sarebbe stato necessario ricorrere alla prova per presunzioni.

Sia l’una che l’altra censura, che vanno trattate congiuntamente per l’intima connessione che le unisce, sono infondate. Al riguardo, torna utile premettere che il Consulente tecnico d’ufficio, in esito alle indagini peritali svolte, non ha minimamente accennato nella sua relazione ad alcuna riduzione della capacità di lavoro del N., non solo di quella specifica, ma neanche di quella generica e la Corte territoriale ha disatteso l’impugnazione formulato dall’appellante sia perchè dall’indagine medica non erano emerse indicazioni sull’asserita riduzione della capacità di lavoro specifica del N. sia perchè il suo stato di disoccupazione non era certamente dipeso dall’incidente subito.

La premessa torna utile perchè, secondo l’orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente di questa Corte, cui questo Collegio intende aderire, le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo contenuto probatorio. Il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del consulente d’ufficio (Cass. 6089/00, 16030/02, 3480/02, 12116/03). Giova aggiungere peraltro che i rilievi contenuti nella consulenza di parte, come riportati in ricorso, non appaiono particolarmente precisi e circostanziati, riguardo al nesso di causalità, che deve necessariamente intercorrere tra la natura e l’entità delle lesioni patite, da una parte, e l’effettività dell’incidenza, permanente, sulla capacità di lavoro specifica, dall’altra, in modo da poter desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la riduzione della capacità di guadagno del danneggiato.

Peraltro, la prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3A, 14/12/2004, n. 23291). Invero, compete al danneggiato l’onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l’infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (cfr Cass. n. 19357/07). In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un’attività lavorativa produttiva di reddito, nonchè la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (così Cass. n. 10074/2010).

Ne deriva l’infondatezza di entrambe le censure. Con la terza doglianza, articolata sotto il profilo della violazione degli artt. 244, 255 e 184 c.p.c. e art. 2721 c.c., il ricorrente censura la sentenza in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale in quanto la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la genericità degli articolati di prove mentre questi avevano invece ad oggetto circostanze specifiche volte a dimostrare sia l’attività lavorativa effettuata sia il periodo di tempo in cui non era stato possibile svolgere l’attività a causa delle lesioni patite.

Anche tale censura non è meritevole di accoglimento. A riguardo, deve premettersi che, nel caso di specie, il primo dei capitoli di prova non ammessi era ininfluente ai fini della decisione, vertendo su circostanze di fatto, quali la inabilità temporanea del N. per circa sei mesi, già ampiamente riconosciuta dal perito d’ufficio il quale aveva accertato che, in conseguenza del sinistro era derivato al N. un danno biologico temporaneo parti a 120 giorni di inabilità assoluta e 90 giorni di inabilità parziale al 50%, mentre il secondo (vero o no che il sig. N.G. nello svolgere la detta attività lavorativa di pittore edile accusa dolori e si dedica a tale attività in modo ridotto

P.Q.M.

richiedeva ai testi la formulazione di pareri, giudizi e valutazioni.

Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice di merito ha il potere-dovere di rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni dei testi, e non su fatti specifici a conoscenza dello stesso, e sia irrilevante ai fini della decisione. E ciò, secondo il suo discrezionale apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità (cfr Cass. n.2201/07, Cass. 25127/06, Cass. n.18222/04, Cass. n. 5232/2004) Resta da esaminare l’ultimo motivo per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, riguardo all’omessa personalizzazione del danno biologico, fondato sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe "liquidato con tre parole "inconsistente, generica e quindi inammissibile" sia la censura mossa…. riguardo alla quantificazione del danno biologico in via equitativa, sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, senza rendere conto dell’iter logico seguito nella liquidazione del detto danno, non essendo a tal fine sufficiente la mera parametrazione del detto danno biologico al cd. punto d’invalidità, e sia il correlativo diritto del N. ad aver riconosciuta una maggiore liquidazione del danno morale alla luce della personalizzazione del danno biologico spettantegli".

Anche tale doglianza è infondata. A riguardo, corre l’obbligo di rilevare che il criterio di personalizzazione del danno, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, postula che si tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e, dunque, delle particolarità del caso concreto, oltre che della gravità della lesione e della reale entità del danno.

Ciò posto, mette conto di sottolineare che la ragione fondamentale, che ha indotto la Corte territoriale a disattendere l’impugnazione proposta dal N. sul punto, si è basata sul difetto di riscontro in ordine al lavoro, anche in nero, che sarebbe stato da lui svolto prima dell’incidente de quo nonchè sulla mancata prova in ordine all’asserita riduzione della capacità di guadagno dell’appellante, "il cui stato di disoccupazione di certo non è dipeso dall’incidente subito". Ora, appare di ovvia evidenza il carattere assorbente di tali considerazioni rispetto al profilo di doglianza in esame. Del resto, ai fini della liquidazione del danno biologico, il giudice del merito ha fatto riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ed è appena il caso di osservare che le dette tabelle costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.. Ciò, in base all’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.-, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono" (Cass. n.12408/2011).

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che anche la censura in esame va disattesa. Il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-05-2012, n. 6835 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che R.A.M. e G.A.R. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Perugia, in epigrafe indicato, che ha rigettato la loro domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio in materia di lavoro instaurato nel marzo 2003 avanti al Tribunale di Frosinone, concluso in primo grado con la cancellazione dal ruolo nel marzo 2008;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con i due motivi si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 6, p.1, artt. 13 e 41 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, artt. 111 e 117 Cost.) nonchè del vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole la durata ragionevole di cinque anni del giudizio presupposto, non applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea e esponendo motivazioni errate, illogiche e contraddittorie;

che il ricorso è fondato;

che la determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte Europea e da questa Corte; criteri dai quali è consentito discostarsi, purchè in misura ragionevole e dando conto delle ragioni che lo giustifichino;

che nel caso in esame la Corte di merito non si è attenuta a tale principi: ha ritenuto ragionevole un rilevante scostamento di due anni in più dal parametro tendenziale di tre anni per un processo di primo grado, sulla sola considerazione circa la opportunità di un rinvio della udienza di discussione della causa in attesa della decisione da parte della Corte Costituzionale di una questione (sollevata in altra causa avente lo stesso oggetto) rilevante ai fini della decisione, omettendo tuttavia di considerare che, alla data del rinvio, erano già trascorsi quattro anni dall’inizio della causa senza che questa avesse trovato definizione, e che quindi, se l’ulteriore protrazione era giustificata, non altrettanto poteva ritenersi per la violazione del termine ragionevole già verificatasi;

che il decreto è pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento del termine ragionevole, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 750,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di un anno di irragionevole durata;

che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo tenuto conto dell’importo riconosciuto – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 750,00 con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che liquida, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 775,00 (di cui 445 per onorari e 280 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 525,00 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – 1, Sent., 29-05-2012, n. 8590 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato improcedibile – ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, conv., con modif., in L. 6 agosto 2008, n. 133, per omessa presentazione dell’istanza (c.d. di prelievo) ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 – la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dagli attuali ricorrenti, indicati in epigrafe, con ricorso depositato il 16 marzo 2009, riguardante la irragionevole durata di un processo amministrativo dai medesimi introdotto con ricorso al TAR del Lazio depositato il 21 agosto 2000 e ancora pendente, con il n. 13934/2000 R.G., alla data della domanda.

I soccombenti hanno impugnato il predetto decreto con ricorso per cassazione contenente tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è difeso con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che l’improponibilità della domanda di equa riparazione per difetto di istanza di prelievo, ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, cit., non può essere dichiarata ove il processo amministrativo presupposto sia stato introdotto in epoca anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del citato D.L..

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censurano alcune affermazioni fatte dalla Corte d’appello per giustificare la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

3. – Con il terzo motivo, denunciando nuovamente vizio di motivazione, si censura l’affermazione della medesima Corte secondo cui non risultava essere stata presentata l’istanza di prelievo.

4. – Quest’ultimo motivo – che precede logicamente gli altri e va dunque esaminato per primo – è inammissibile.

I ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello abbia "travisato i fatti di causa, come allegati al giudizio", in quanto nel "dettaglio del ricorso" allegato alla domanda di equa riparazione "è riportata chiaramente la circostanza del deposito dell’istanza di prelievo in data 19.10.2006 (all. 1, pag. 2) ", e "il mancato esame dei documenti allegati, nonchè la mancata verifica della effettiva sussistenza o non sussistenza di circostanze ritenute imprescindibili ai fini dell’accoglimento/rigetto del ricorso, da luogo ad un travisamento che si riflette sulla congruità della motivazione, viziandola".

Il richiamo del "dettaglio del ricorso" è inammissibile perchè i ricorrenti non indicano se detto documento sia stato prodotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr. Cass. Sez. Un. 28547/2008, 7161/2010 e successive conformi), posto che l'(all.

1,pag. 2), cui si fa riferimento, è chiaramente un allegato al ricorso per equa riparazione, non al ricorso per cassazione. Per il resto la censura si risolve in una pura e semplice critica di merito.

5. – Il primo motivo è fondato nei sensi che seguono.

La presente fattispecie è caratterizzata da ciò: che il giudizio di equa riparazione è stato promosso con ricorso del 16 marzo 2009, quando era vigente il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, che il processo amministrativo presupposto, iniziato con ricorso del 21 agosto 2000, era ancora pendente a detta data, e che in tale processo non era stata presentata la cosiddetta istanza di prelievo.

Per decidere se in tale fattispecie spetti ed in quale misura, oppure no, il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, devono premettersi, da un lato, il quadro normativo di riferimento e, dall’altro, i consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, finora seguiti.

Quanto al quadro normativo di riferimento – deve precisarsi quanto segue: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 512, comma 2 nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b); b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: al comma 2, dopo le parole "articolo 2, comma 1" sono inserite le seguenti: "della L. 24 marzo 2001, n. 89" e le parole "nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)" sono soppresse; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudico dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, le parole "un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione"; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: al comma 23, le parole "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "71, comma 2"; f) conclusivamente, la disposizione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore:

La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudico dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione".

Questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum. 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nel seguente testo: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nel seguente testo: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.

Dunque, alla fattispecie in esame è applicabile – ratione temporis (ricorso per equa riparazione depositato in data 16 marzo 2009) – il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nel testo dianzi riprodotto sub 1), vale a dire nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo amministrativo (cfr., supra, sub 2), sicchè restano estranee al presente giudizio tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore, possono eventualmente porsi.

Quanto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte finora seguiti, i principi rilevanti finora enunciati sono i seguenti: a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; b) l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; c) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008, 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione introdotta dal citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011).

Va tuttavia puntualizzato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, nel caso, quale quello di specie, in cui non abbia presentato in tale processo l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data.

In particolare, questa soluzione si fonda sui seguenti argomenti: a) la ratio del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, sta in ciò, che la presentazione dell’istanza di prelievo ha la funzione di sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto; b) la formulazione della disposizione della domanda di equa riparazione non è proponibile se … non è stata presentata un’istanza …) mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo è prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione; c) tale qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto processuale – determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto inattuabile la funzione sopra indicata alla lettera a), costituente a un tempo ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame – questo si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1; d) nessun principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa riparazione possa essere esaminata e decisa per "parti" di essa e, quindi, essere accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio, l’art. 277 cod. proc. civ.).

Nella specie, i giudici a quibus in violazione del su enunciato principio di diritto, hanno dichiarato tout court improcedibile (recttus, improponibile) tutta la domanda, omettendo in particolare di operare la distinzione tra la durata del processo amministrativo presupposto fino al 25 giugno 2008, e quella successiva a tale data.

6. – Il secondo motivo di ricorso, riguardante il capo accessorio delle spese processuali, resta assorbito nell’accoglimento del primo motivo, che comporta la cassazione del decreto impugnato.

7. – La causa può peraltro essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Posto che, secondo gli standard consolidati della Corte europea dei diritti dell’uomo, la durata qui rilevante – per quanto sopra detto – del processo presupposto, pari a 7 anni e 10 mesi, ha certamente superato i limiti della ragionevolezza, può liquidarsi, a titolo di equa riparazione, sempre in base agli standard della medesima Corte, la somma di Euro 4.100,00, oltre interessi dalla domanda.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 4.100,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di ciascuno dei ricorrenti;

condanna altresì il predetto Ministero alle spese dell’intero giudizio, che liquida a favore dei ricorrenti in solido in Euro 1.424,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, e in Euro 2.020,00, di cui Euro 1.920,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10854 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Nel novembre del 1995 V. e P.A. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma L.G. e B.F. ed il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’interno, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni a loro dire sofferti rispettivamente in conseguenza: a) delle dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento penale dal L. e dal B., in qualità di collaboratori di giustizia (cd.

"pentiti"), circa l’appartenenza dei ricorrenti, Avvocati del Foro di Reggio Calabria e Professore il primo, ad una loggia massonica "coperta"; b) della pubblicazione, avvenuta in data 19 luglio 1995 – cioè la mattina dopo il deposito di un’ordinanza di rinvio a giudizio di ben 80.000 pagine nei confronti di 502 persone, con contestuale emissione di provvedimenti restrittivi per 319 di esse – delle dichiarazioni dei predetti risultanti dai verbali sul quotidiano (OMISSIS), in un inserto speciale dal titolo "Abbraccio ndrangheta massoneria".

L’illecito addebitato ai pentiti era, per quello che si legge nell’esposizione del fatto nel ricorso, l’infondatezza del fatto dichiarato, e, per quanto concerneva i Ministeri il non avere impedito la diffusione della notizia della dichiarazione, che era stata resa possibile – a dire dei P. – dalla cattiva gestione dei collaboratori e si doveva reputare avvenuta illegittimamente, atteso che le notizie relative ai ricorrenti erano state enucleate in una sola notte dall’intera mole dell’ordinanza. Di detta illegittima diffusione i Ministeri dovevano rispondere ai sensi dell’art. 28 Cost.. I Ministeri dovevano rispondere, altresì, di non aver espunto dai verbali nominativi dei ricorrenti.

p.1.1. Nella costituzione dei pentiti e dei due Ministeri, il Tribunale con sentenza del settembre 2002 respingeva la domanda.

p.1.2. Contro la sentenza i P. proponevano appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, nella resistenza dei due Ministeri e nella contumacia dei collaboratori di giustizia, con sentenza del 29 maggio 2006, rigettava l’appello, con gravame delle spese a favore dei Ministeri.

p.2. Avverso questa sentenza i P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

I Ministeri hanno resistito con congiunto controricorso, mentre non hanno svolto attività difensiva il L. ed il B..

p.2.1. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione di legge art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., artt. 112 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4".

Il motivo è illustrato assumendo che: "Con l’atto di appello – di cui sono stati riportati interamente i contenuti, in adesione al principio di autosufficienza del ricorso – si erano prospettate articolate censure in ordine alla sentenza di primo grado e, in modo particolare, con il primo motivo di appello si era rilevato che il giudice di primo grado aveva illegittimamente delimitato l’ambito della domanda, così eludendo l’applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Si era, inoltre, osservato che la sentenza di primo grado aveva erroneamente qualificato le dichiarazioni rese da L. e B. (secondo motivo di appello), ne aveva erroneamente definita la natura giuridica sotto il profilo dell’obbligo risarcitorio (terzo motivo di appello), aveva disatteso senza adeguata motivazione la dedotta falsità delle dichiarazioni del L. e del B. (quarto motivo di appello), aveva escluso la responsabilità conseguente a tali valutazioni, infine, non aveva adeguatamente valutato la responsabilità delle amministrazioni convenute anche in riferimento all’art. 28 Cost.".

Dopo di che si sostiene che "Di tutti gli indicati motivi non vi è traccia nella sentenza della Corte di Appello di Roma la quale si è limitata a talune apodittiche affermazioni – di cui si dirà più avanti – senza affrontare le tematiche che l’atto di appello aveva proposto". Quindi, si asserisce che "Tale modus procedendi deve considerarsi illegittimo e, pertanto, la sentenza, valutata nell’insieme dell’impianto motivazionale, sembra debba essere cassata".

Di seguito si evoca il dovere di motivazione di cui all’art. 111 Cost., si richiama l’art. 132 c.p.c. come norma che si inserisce nel relativo "contesto", si assume che l’obbligo di motivazione del giudice dell’appello trova "riscontro e conferma nell’art. 342 c.p.c." circa la specificità dei motivi di impugnazione.

Si prospetta, quindi, che "dall’esame delle censure rivolte alla sentenza di primo grado emerge in modo inequivoco che qualora la Corte d’Appello di Roma avesse effettuato le opportune e necessaire valutazioni, avrebbe dovuto accogliere l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta dagli avv.ti P.. Infatti, l’avere falsamente indicato i predetti avvocati come facenti parte di una loggia massonica occulta, peraltro, coinvolta in vicende di evidente rilevanza penale, costituisce lesione dei diritti fondamentali della persona umana, e, in particolare, del diritto all’onore e alla reputazione, costituzionalmente garantito, secondo un ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale".

p. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

p.1.1.1. In tanto l’evocazione congiunta dell’art. 111 Cost., comma 2 e art. 132 c.p.c. in ordine alla motivazione quale requisito della sentenza è in contraddizione con la stessa riserva circa il fatto che la Corte capitolina si sarebbe limitata a talune apodittiche affermazioni, di cui si dice che si argomenterà più avanti: è palese che se tali affermazioni vi sono, l’assunto di una fattispecie di inesistenza nella sentenza impugnata della motivazione (per cui la giurisprudenza di questa Corte richiede quanto segue: "In materia | di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" – agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum"" così, ex multis, Cass. n. 20212 del 2009) è sostenibile, atteso che si è fuori dalla mancanza materiale di una motivazione, solo dimostrando e spiegando perchè esse non valgono ad integrarla.

La riserva di dimostrazione si concreta allora in una manifesta mancanza di adeguata articolazione della censura, che, dunque, non è idonea a raggiungere lo scopo del motivo di ricorso per cassazione, posto che esso, come qualsiasi motivo di impugnazione, postula lo svolgimento di un’attività di critica alla decisione impugnata. Se nell’illustrazione del motivo la critica idonea a dimostrare in iure e/o in facto il motivo non viene svolta esaminando la motivazione, si è in presenza di un non motivo. In proposito, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui "Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo; e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4" (Cass. n. 359 del 2005, ex multis).

Inoltre, la descritta articolazione del motivo si presenta, sotto altro profilo, carente del requisito della specificità. Al riguardo, è stato statuito che "II requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo" (fra tante Cass. n. 4741 del 2005, che argomenta il principio anche per gli errores in procedendo).

Tanto basta per dire inammissibili le censure di violazione delle norme sopra indicate.

p.1.1.2.2. Difetta, invece, del requisito della decisività la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. (peraltro evocante anche senza spiegazione le norme seguenti), se anche la si volesse ritenere ammissibile, ipotizzando che le omissioni di pronuncia denunciate si correlino ai richiami ai motivi (e non, inammissibilmente, a quanto la Corte dovrebbe individuare – con abdicazione all’onere di allegazione del ricorrente in cassazione – dalla lettura integrale dell’atto di appello in precedenza riprodotto, in asserita obbedienza al principio di autosufficienza, ora trasfuso nella norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la quale, però, non postulava certamente la riproduzione integrale del detto atto, ma solo della parte di esso idonea a supportare la deduzione di omessa pronuncia, cioè dello specifico motivo di appello oggetto di omessa pronuncia, oppure la riproduzione mediante argomentazioni indiretta, tuttavia con indicazione della parte dell’atto nella quale l’indiretta riproduzione trovava riscontro, ad esempio con l’indicazione delle pagine ed eventualmente dei righi).

Il difetto di decisività della censura in discorso deriva dal fatto che non v’è alcuna attività assertiva diretta a dimostrare che, se i motivi (in realtà, non meglio individuati ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per quanto osservato) fossero stati esaminati, l’esito del giudizio di appello sarebbe stato diverso.

Tale dimostrazione, peraltro, non si può esaurire, com’è secondo l’ordito dell’illustrazione della censura, nella mera affermazione della idoneità dei motivi a giustificare un diverso esito dell’appello a prescindere dalla motivazione adottata dalla sentenza impugnata, bensì nella dimostrazione che il loro esame avrebbe reso irrilevante o avrebbe superato e contraddetto quella motivazione.

Bisognava, dunque, spiegare perchè l’esame dei motivi sarebbe stato utile in tal senso.

Semmai, una sorta di "recupero" della decisività potrebbe aversi solo se gli altri due motivi prospettati fossero idonei a far cadere la complessiva motivazione articolata nella sentenza impugnata.

p.2. Con un secondo motivo – che è chiaramente rivolto solo nei confronti dei Ministeri e, quindi, riguarda il preteso illecito ad essi addebitato – si lamenta "violazione e falsa applicazione di legge, artt. 2043 e ss. c.c., artt. 2727 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omessa e o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio: art. 360 c.p.c., n. 5".

La censura, sia nella sua illustrazione, sia nei quesiti che la concludono non argomenta quanto alla dedotta violazione dell’art. 2043 c.c.. Svolge considerazioni soltanto con riferimento all’art. 2727 c.c..

L’illustrazione del motivo si appunta su due affermazioni della sentenza impugnata.

La prima è relativa all’avere la Corte territoriale ritenuto basato su una mera ipotetica induzione l’assunto dei ricorrenti in ordine alla diffusione delle notizie recanti l’indicazione del loro nominativo anteriormente alla pubblicazione degli atti del procedimento penale, in quanto desumibile dal fatto che, essendo esse contenute In un atto di 80.000 pagine non si poteva ritenere che fossero state estrapolate nell’arco della mezza giornata fra il deposito del provvedimento e la pubblicazione sulla stampa.

La seconda affermazione censurata è relativa all’affermazione della Corte territoriale che non si sarebbe potuto procedere alla pubblicazione parziale degli atti delle indagini giudiziarie.

p.2.1. La critica alla prima affermazione inizia con un riferimento alla riproduzione nell’esposizione del fatto – si dice in ossequio al principio di autosufficienza – del quinto motivo di appello ed il rilievo che "come appare evidente dalla motivazione della sentenza nessuna delle argomentazioni contenute nell’indicato motivo di appello è stata recepita".

Si tratta di un rilievo che:

a) non è spiegato al lume della intestazione del motivo, nel senso che non si chiarisce se riguardi la violazione di alcuna delle norme indicate, oppure il vizio di motivazione, onde non è dato sapere a quale delle articolazioni del motivo si riferisca;

b) è enunciato comunque in modo generico, atteso che al rinvio al quinto motivo di appello e alla lamentela circa il mancato esame delle argomentazioni colà svolte non si accompagna la spiegazione del perchè tale esame avrebbe potuto essere decisivo per un diverso esito del giudizio di merito e, quindi, l’individuazione stessa del vizio della sentenza impugnata (e d’altro canto non si è dedotto con questo motivo un vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c. di omesso esame del quinto motivo).

La critica alla prima affermazione prosegue con l’argomentazione – evidentemente funzionale alla deduzione del vizio di violazione dell’art. 2727 c.c. (norma che questa volta viene evocata) – che la motivazione con essa espressa non avrebbe "tenuto conto ….

dell’art. 2727 c.c., che ai fini del conseguimento della prova di un determinato fatto, considera idoneo strumento la presunzione", cui segue questa asserzione: "Orbene, nella fattispecie, individuato il fatto noto nella circostanza che la pubblicazione dei verbali è stata effettuata il giorno antecedente alla pubblicazione delle notizie diffamatorie a carico degli avv.ti P. sulla (OMISSIS) e che tali verbali si estendono per oltre 80 mila pagine, è agevole e ragionevole risalire al fatto ignoto, costituito dalla circostanza che le notizie in tali verbali contenute fossero state diffuse prima della loro pubblicazione". A tale asserto segue quello ulteriore che "codesta situazione legittima l’affermazione di responsabilità delle amministrazioni competenti, essendo ragionevole ritenere, sulla base appunto dell’art. 2727 c.c., che vi sia stata la possibilità per i predetti pentiti, ovvero per altri soggetti, dei quali comunque l’amministrazione è tenuta a rispondere ai sensi dell’art. 28 Cost., di dare alla stampa il contenuto delle dichiarazioni dei pentiti prima che tali dichiarazioni fossero rese pubbliche".

p.2.1.1. La censura così rivolta alla prima affermazione è inammissibile sia perchè non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, sia per la sua genericità ed apoditticità, sia perchè basata sulla invocazione di una norma di carattere definitorio della nozione di presunzione, quella dell’art. 2727 c.c., anzichè di quella, l’art. 2729 c.c., che in concreto ne regola l’efficacia probatoria.

Sotto il primo aspetto, si omette di considerare nella sua interezza la motivazione della sentenza impugnata e, particolarmente, proprio quanto alla valutazione che nella sua economia è stata decisiva, cioè quella che ha spiegato la prospettazione dei ricorrenti come meramente induttiva, osservando "che sempre ipoteticamente può essere semplicemente contrastata dalla possibilità che i cronisti del detto quotidiano – interessati da una vicenda giudiziaria, propria del contesto locale – abbiano dedicato particolari risorse personali e temporali alla disamina veloce degli atti relativi".

Ne consegue che viene in rilievo il già richiamato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005.

Sotto il secondo aspetto, le parti dell’illustrazione del motivo sopra riportate rivelano le carenze sopra indicate.

Sotto il terzo aspetto, posto che l’art. 2727 è norma che definisce soltanto il profilo normativo della descrizione, mentre le condizioni per poter applicare la presunzione semplice cioè quella affidata alla valutazione del giudice, e segnatamente quelle per giustificarne il valore probatorio, sono individuate dall’art. 2729 c.c.. Ne consegue che la norma, di cui si doveva denunciare la violazione per postulare un erroneo rifiuto della Corte territoriale di applicare un ragionamento presuntivo, sarebbe stata quest’ultima e, dunque, i ricorrenti avrebbero dovuto articolare il vizio di violazione di legge svolgendo la necessaria attività dimostrativa tesa ad evidenziare che l’essersi la Corte territoriale rifiutata di inferire dal fatto noto indicato il fatto ignoto si è risolto nella negazione della sussunzione della fattispecie prospettata dai ricorrenti sotto la norma dell’art. 2729, cioè sotto i caratteri della precisione, gravità e concordanza, cui allude il suo comma 1.

Si sarebbe dovuto cioè spiegare perchè dalla circostanza che l’ordinanza era stata pubblicata il giorno prima doveva inferirsi, per l’esistenza di un suo valore di inferenza con i caratteri de quibus, la circostanza della diffusione anticipata.

Ma l’illustrazione del motivo non contiene, in disparte la mancata invocazione dell’art. 2729 c.c. ed ammesso che l’omissione potesse superarsi, alcunchè che evidenzi anche indirettamente l’evocazione di quei caratteri.

Va ricordato che questa Corte ha precisato che "In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici" (Cass. n. 6220 del 2005).

Si è pure statuito che "In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatoti della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, (e non già alla stregua del n. 5, stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta." (Cass. n. 17535 del 2008).

Nella specie qui giudicata il giudice di merito si è rifiutato di applicare l’invocata presunzione e lo ha fatto evidenziando che la spiegazione della pubblicazione delle notizie il giorno dopo del deposito dell’atto processuale penale non presentava un’inferenza tale da giustificare che essa dipendesse dalla loro pregressa diffusione, perchè era spiegabile con l’adozione di particolari risorse personali e temporali dei giornalisti. Ha, quindi, fatto applicazione del criterio della gravità negandone l’esistenza nella specie e la negazione appare logicamente corretta, perchè l’ipotesi fatta dalla Corte territoriale, considerata sul piano dell’id quod plerumque accidit, non è di minor valore di quella fatta dai ricorrenti, il che bastava appunto rendere carente il requisito della gravità (ed anzi, osserva il Collegio, si presenta forse di maggiore "gravità" rispetto ad essa, se si tien conto del rilievo del carattere locale della vicenda e si considera che in un documento della lunghezza di quello di cui si trattò è normale che i nomi delle persone coinvolte siano anche facilmente evidenziabili).

p.2.2. Quanto alla critica alla seconda affermazione, il Collegio osserva che è svolta semplicemente assumendosi, senza alcuna spiegazione, limitandosi, infatti, il ricorso a dire che essa non è condivisibile e sostenendo che "non è vietato – anzi è richiesto – anche all’autorità giudiziaria, nella pubblicazione degli atti delle indagini giudiziarie di oscurare i nomi di soggetti menzionati in tali atti, ma che rispetto all’iter procedimentale cui essi si riferiscono non hanno alcuna relazione". La prima osservazione è apodittica e, dunque, non può avere una risposta, la seconda omette totalmente di indicare la fonte che richiederebbe quanto ipotizzato e, pertanto, si connota come assolutamente generica, così impingendo nel principio di diritto già richiamato, di cui a Cass. n. 4741 del 2005.

Non solo: resta oscuro il significato da annettere al fatto che i soggetti menzionati negli atti non avessero alcuna relazione con il procedimento.

Questa parte del motivo (cioè quella relativa all’oscuramento), inoltre, non risulta nemmeno essere argomentata con l’individuazione della parte dell’atto di appello in cui la si era dedotta.

Il motivo è, per le complessive considerazioni svolte, in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il Collegio osserva, inoltre, che la vicenda di cui è causa, se ve ne fosse bisogno, giustificherebbe anche un interrogativo: posto che il danno si assume derivato dalla diffusione della notizia non è dato comprendere come una diffusione ipoteticamente anticipata (di due o tre giorni o di quanto?) sia stata fonte di danno. Anche la diffusione successiva avrebbe prodotto lo stesso effetto.

Ipoteticamente un danno da diffusione anticipata avrebbe potuto riguardare soltanto perdite o mancati guadagni che si sarebbero potuti conseguire prima della diffusione, per così dire, "normale".

Onde la stessa fattispecie di illecito posta a base della domanda risultava di assolutamente incerta configurabilità.

p.3. Con il terzo motivo ci si duole di "violazione e falsa applicazione di legge artt. 2043 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omessa e/o insufficiente motivazione su fatto decisivo: art. 360 c.p.c., n. 5".

p.3.1. L’illustrazione inizia assumendo come oggetto di critica la "seconda parte della motivazione" della sentenza impugnata, che riferisce indirettamente e si identifica in quanto qui di seguito si riporta direttamente: "per quanto riguarda poi la pretesa responsabilità dei …. pentiti in proprio per le loro dichiarazioni rese agli organi giudiziali inquirenti se ne rileva l’insussistenza e tanto per le condivise argomentazioni già svolte dal primo giudice, secondo cui le dichiarazioni rese da soggetti penalmente inquisiti nell’ambito di un’indagine giudiziaria sono tali da implicare una responsabilità risarcitoria aquiliana soltanto allorquando le loro dichiarazioni – altrimenti giustificate dai fini giudiziari – siano calunniose, circostanza questa che non può dirsi sicuramente emergente nella fattispecie in esame e tanto sia per la considerazione che non risulta essere stata esperita al riguardo alcuna iniziativa per denuncia del correlato reato di calunnia da parte del P., sia per la considerazione che non è dato a questa Corte valutare incidentalmente la sussistenza di suddetto reato, in base alle mere argomentazioni fatte dagli appellanti sulla pretesa inverosimiglianza delle dichiarazioni dei suddetti pentiti sulla base delle circostanza da essi riferite sul rinvenimento del detto elenco dei membri appartenenti alla massoneria occulta, argomentazioni sulle quali non sussistono elementi di valutazione e di riscontro per la mancanza degli atti giudiziali relativi al procedimento penale cui si riferisce la menzionata ordinanza di rinvio a giudizio".

La critica a tale motivazione è svolta con un primo argomento che ripropone l’omesso esame dei motivi di appello alla stregua del primo motivo, ma che non solo evoca norme – l’art. 112 c.p.c. e l’art. 342 c.p.c. – che non sono indicate nella intestazione del motivo, ma (superata tale mancata indicazione con la lettura dell’illustrazione e data prevalenza a questa, ancorchè il n. 4, art. 366 esiga l’indicazione dei motivi e delle norme e, quindi, la supponga dovuta con un’espressione riassuntiva che assolva all’onere di indicazione) nuovamente, come a proposito del primo motivo:

a) suppone che la Corte riscontri detto omesso esame dalla lettura dei motivi di appello riprodotti (in asserito adempimento del principio di autosufficienza) nell’esposizione del fatto, senza fare alcuna precisazione rispetto all’oggetto dell’argomentazione così svolta per relationem e, quindi, demandando alla Corte di cercarlo, con inammissibile rischio di tradire l’intento dei ricorrenti e di incorrere in errore;

b) omette di spiegare come e perchè il preteso omesso esame sia stato decisivo, quasi che basti a comportare la cassazione della sentenza di merito il mero riscontro che la sentenza non si è occupata di un certo motivo di appello e non sia, invece, necessario che il ricorrente in cassazione dimostri la decisività dell’omissione, cioè che se l’esame fosse stato compiuto il risultato decisorio sarebbe stato diverso.

Il detto primo argomento è pertanto, inammissibile, perchè non si concreta in una censura idonea ad essere esaminata.

p.3.2. Con una seconda censura ci si duole che la Corte territoriale abbia apprezzato la questione del carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dai pentiti (che sono le sole parti interessate dal motivo in esame) nel convincimento che esse potessero assumere carattere diffamatorio solo se integrative del delitto di calunnia, così trascurando che quando vengono, come nella specie in rilievo diritti della personalità, come l’onore e la reputazione e l’identità personale, l’art. 2043 c.c. consentirebbe di configurare un illecito anche a prescindere dal carattere calunnioso delle dichiarazioni. Nella specie, osservano i ricorrenti, "come ampiamente si era dedotto nell’atto di appello, le dichiarazioni dei cosiddetti pentiti avrebbero attribuito" ai ricorrenti "oltre che l’appartenenza – non veritiera – a Loggia Massonica, anche e soprattutto il coinvolgimento, prospettato come conseguente, in situazioni illecite, al della configurazione di reato".

p.3.3. Con una terza censura ci si duole che sia stato dato rilievo per escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. alla mancata iniziativa dei ricorrenti d’una denuncia per calunnia, atteso che il danneggiato, leso nei suoi diritti inviolabili della personalità, quali l’onore e la reputazione, oltre l’identità personale e professionale, come era accaduto nella specie, avrebbe a sua scelta la possibilità di tutelarsi in sede penale o in sede civile ai sensi della legge aquilia.

p.3.4. Con una quarta censura ci si lamenta dell’argomentazione della sentenza impugnata, nel senso che vi sarebbe stata carenza degli atti processuali relativi al procedimento penale, di modo che non sarebbe stato possibile valutare l’inverosimiglianza delle dichiarazioni dei pentiti. Si sostiene che la mancanza di quegli atti nel giudizio di appello sarebbe conseguita "al fatto che tali atti, ritualmente depositati nel giudizio di appello, dopo che si erano ritrovati, a seguito di ricerche, nella cancelleria del giudice di primo grado, sono stati smarriti anche nella fase di appello" e si asserisce che tale fatto non potrebbe ridondare a danno dei ricorrenti, tento conto che "solo in occasione della formulazione del presente ricorso i relativi fascicoli sono stati ritrovati e sono stati ritirati in data 3 luglio 2007". Dopo di che se ne annuncia il deposito "come da elenco in calce" al ricorso.

Si deduce, comunque, che "in ogni caso, come può rilevarsi dall’ampia articolazione dell’atto di appello, nel quale sono stati analiticamente illustrati, il giudice di merito avrebbe potuto comunque trarre argomenti valutativi per pervenire ad una diversa decisione". Quindi, ribadendo l’asserto che la Corte territoriale avrebbe errato nell’esigere ce il carattere illecito delle dichiarazioni richiedesse agli effetti dell’art. 2043 c.c. la configurazione del delitto di calunnia, si sostiene che Essa avrebbe potuto comunque valutare la configurabilità dei fatti come reato, cioè – in pratica – come altro reato.

p.3.5. La seconda, la terza e la quarta censura sono tutte inammissibili per due gradate ragioni.

In primo luogo, là dove sono argomentate nuovamente con un generico rinvio ai motivi di appello, tecnica della cui irritualità si è già detto.

In secondo luogo, perchè articolate in violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè esse si fondano sul contenuto delle dichiarazioni dei due pentiti, ma riguardo ad esse: aa) non forniscono una indicazione specifica dei documenti nei quali tali dichiarazioni si dovrebbero rinvenire; bb) non riproducono dette dichiarazioni nè direttamente, nè indirettamente con rinvii ai documenti e precisazione delle parti di essi nelle quali l’enunciazione indiretta dovrebbe essere riscontata in modo da poter essere individuata.

Al riguardo, si osserva che gli unici riferimenti alla dette dichiarazioni sono contenuti nella parte del ricorso dedicata allo svolgimento del processo e consistono:

a1) quanto al L., nella pagine due e tre, in un riferimento indiretto a quanto riportato nell’articolo giornalistico, in particolare scrivendosi: ala) che il fatto della loro appartenenza alla Massoneria "coperta", appreso dall’articolo del 19 luglio 1995 della (OMISSIS), risultava "da una deposizione resa dal suddetto pentito, il quale riferiva di aver partecipato a un furto presso la sede principale della Cassa di Risparmio di Reggio Calabria, nel corso del quale venivano aperte diverse cassette si sicurezza, e, in tale occasione, di essere venuti in possesso di una agenda appartenente al Preside Z., noto esponente della massoneria reggina"; a2a) che il L. riferiva di avere portato a casa l’agenda contenente "documenti inerenti la massoneria, nonchè un lunghissimo elenco di nominativi, numeri di telefono e qualifiche di grado massone"; a3a) che in sostanza, sempre secondo il collaboratore di giustizia, si trattava di un "elenco della massoneria deviata"; a4a) che nella medesima deposizione, quindi, che il pentito aveva fatto, tra i vari, i nomi dei fratelli A. e P.V.;

a2) quanto al B. nella seguente affermazione: "a questo punto il servizio giornalistico riferiva anche di indagini svoltesi a Palermo e Catania, e i fratelli P. hanno così appreso che nel verbale di interrogatorio (nello stesso processo) del 24 gennaio 1995, un tale B.F. avrebbe parlato di una loggia massonica segreta cui avevano aderito le più importanti personalità cittadine, – tra le quali anche "il Professore P. e il fratello A."".

Nel ricorso non si rinviene nient’altro che individui le dichiarazioni rese dai due pentiti.

In chiusura del ricorso i ricorrenti, in asserita ottemperanza all’art. 366, n. 6 e senza specificare se si tratti dei documenti riacquisiti a loro dire solo dopo la chiusura del giudizio di appello, hanno indicato come prodotti (ci si limita a quanto sarebbe pertinente alle dichiarazioni) un "inserto speciale" del quotidiano (OMISSIS) a data 19 luglio 1995, due articoli in date successive dello stesso quotidiano (cui mai si è fatto riferimento nel ricorso), un verbale di interrogatorio di F. B. del 24 giugno 2005, un verbale di interrogatorio del L. del 24 settembre 1992 ed altro del 3 marzo 1994, una non meglio precisata sentenza di condanna del B., l’ordinanza di rinvio a giudizio dei 502 imputati.

Ora, l’art. 366 c.p.c., n. 6, norma che costituisce il precipitato normativo della cd. autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, elaborato dalla i giurisprudenza di questa Corte anteriormente alla introduzione di detta norma, esigeva non solo l’indicazione della produzione dei documenti, ma, in ragione dell’esigenza di specificità di essa, che ne fosse individuato il contenuto pertinente alla censura svolta, il che poteva avvenire o con la diretta riproduzione del contenuto del documento nella parte relativa e, quindi, il rinvio alla sua produzione indicata patimenti nel ricorso, o con la riproduzione del contenuto in modo indiretto e riassuntivo e, quindi, la precisazione non solo della indicazione della produzione del documento, ma anche della parte di esso in cui l’indiretta riproduzione doveva riscontrarsi, attraverso le opportune indicazioni atte ad identificare la parte del documento che sorreggeva la censura, ad esempio attraverso la pagina o le pagine ed all’interno della pagina delle righe.

Nessuno di tali criteri tutti necessario contenuto della previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 risulta rispettate dalla combinazione fra le scarne allegazioni sopra riassunte delle pagine due e tre del ricorso, che dovrebbero individuare le dichiarazioni riguardo alle quali si appuntano le censure in esame. In particolare: è indicato genericamente l’articolo di giornale del 19 luglio 1995, è indicata una data di interrogatorio del B. che non trova riscontro, non sono – soprattutto riprodotte le dichiarazioni di cui trattasi, nè direttamente nè attraverso una riproduzione indiretta nei termini sopra precisati, neppure sono indicate la data o le date del o degli interrogatori in cui sarebbe stata o sarebbero state rese la dichiarazione o le dichiarazioni del L., non è fornita alcuna precisazione su dove i riscontri si dovrebbero cercare nell’ordinanza di rinvio a giudizio.

In questa situazione l’art. 366, n. 6 risulta inosservato manifestamente e, quindi, le censure sono inammissibili.

E’ da rilevare, visto che il Collegio ricorre a detta norma quale precipitato del principio di autosufficienza e, quindi, quale previsione normativa di essa, e considerato che nel dibattito dottrinale talune voci muovono critica al principio di autosufficienza, senza, peraltro, percepirne l’ormai consacrato rilievo normativo, che, se ci si chiede qual è o meglio qual era il fondamento del principio di autosufficienza, la risposta sembra che debba essere data considerando in progressione logica i seguenti principi:

a) il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), applicabile anche al ricorso per cassazione, che è una domanda proposta in sede di impugnazione, e la struttura del ricorso per cassazione come mezzo di impugnazione a critica limitata: poichè il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che può proporsi soltanto per certi particolari motivi, come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte nell’atto con cui viene proposta perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c.;

b) la struttura del giudizio di cassazione assegna al ricorso la funzione di sede esclusiva dell’attività di allegazione diretta a sorreggere il mezzo di impugnazione, tanto che le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e la discussione orale, non possono che svolgere funzione meramente illustrativa delle allegazioni del ricorso (salva la deducibilità di fatti nuovi), ed inoltre vede sostanzialmente assente un’attività istruttoria, essendo il processo scritto ed essendo, peraltro, come rivela l’art. 372 c.p.c., nuove produzioni limitate a quanto tale norma consente, mentre il materiale istruttorio formatosi nelle fasi di merito è producibile ed anzi deve esserlo ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma lo deve all’atto del deposito del ricorso. In una logica come questa le allegazioni che sui documenti si fondano debbono necessariamente essere articolate nel ricorso, di modo che tutto ciò che non è dedotto nel ricorso non può entrare più nel processo. E le allegazioni debbono esserlo in modo specifico e non attraverso una generica enunciazione che l’allegazione troverebbe riscontro in un determinato atto o documento e, quindi, con l’affidamento alla Corte del compito di cercarne la conferma nell’atto o documento. Una simile enunciazione darebbe, infatti, alla Corte il potere di procedere a tale riscontro con evidente soggettivismo e, poichè non è prevista l’interlocuzione della Corte con la parte, sia pure nell’udienza (salvo per il potere di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3), l’eventuale riscontro che il relatore avesse ritenuto di rinvenire studiando il fascicolo, non sarebbe soggetto ad alcuna possibilità di verifica di rispondenza all’intentio della parte. Non solo: la controparte sarebbe esposta all’assoluta incertezza del se la verifica della Corte possa dare esito positivo o negativo, sicchè l’autosufficienza assolveva anche alla garanzia dell’effettività del contraddittorio.

Queste essendo le giustificazioni del principio di autosufficienza, il legislatore delegato del 2006 ha ritenuto di codificarle nella norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e lo ha fatto imponendo (con gli indicati contenuti) l’indicazione specifica a pena di inammissibilità del ricorso e, quindi, al suo interno, del motivo ed all’interno del motivo della censura.

La previsione di inammissibilità sottende l’intenzione del legislatore, conforme alla nozione dottrinale di essa, che il principio del raggiungimento dello scopo, previsto nell’art. 156 c.p.c. per le nullità, non può trovare applicazione se non alla condizione che non si alteri la sanzione prevista dal legislatore, siccome ancorata al non avere l’atto un certo contenuto e dal non averlo avuto con riguardo al momento in cui doveva compiersi. Il che, quindi, impone, per un verso che il criterio del raggiungimento dello scopo può essere usato senza contraddire il dettato legislativo solo all’interno dello stesso atto ricorso, cioè se manchi l’indicazione specifica nella parte dell’atto per cui era necessaria, id est il motivo o la censura, ma essa si rinvenga e sia presente in altra parte (ad esempio, nell’esposizione del fatto), e per altro verso che non si possa ricercare aliunde il contenuto mancante e, quindi, nè nella sentenza nè nel controricorso nè nella mancanza di contestazione in esso esistente in ipotesi sul contenuto di cui trattasi. Se quanto appena detto si consentisse, infatti, si darebbe rilievo al raggiungimento dello scopo in un momento successivo a quello in cui lo scopo doveva per valutazione legislativa indisponibile raggiungersi, essendo tale momento quello del deposito del ricorso, pena la contraddizione manifesta con la volontà legislativa di prevedere un requisito a pena di inammissibilità e non di nullità (si veda, in termini, ex multis, Cass. (ord.) n. 15628 del 2009, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, postula che nel detto ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicchè solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso è posto in condizione di sapere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità").

Simile lettura dell’art. 366, n. 6 non si pone in contraddizione nè con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., perchè si risolve solo nell’imposizione di un onere di contenuto del mezzo di impugnazione tutt’atro che eccessivo, ma anzi funzionale alla logica del giudizio, nè con quello di effettività del mezzo di impugnazione, spesso predicato dalla Corte EDU nell’esegesi dell’art. 6 e soprattutto dell’art 13 della Convenzione, nel senso che il legislatore nazionale, libero di prevedere più gradi di giudizio, quando ne assicura uno deve regolarlo in modo che la richiesta di tutela sia effettive e non impedita da formalismi che ne rendano impossibile od anche solo irragionevolmente difficile l’esercizio: è sufficiente osservare che, essendo il processo di cassazione scritto ed essendo mezzo di impugnazione a critica limitata e non un terzo grado di giudizio ed essendo ristrettissima in esso, anche secondo la dottrina, l’istruzione, la parte ricorrente (e quella resistente) deve articolare l’impugnazione nel ricorso in modo chiaro e preciso, sì da mettere la Corte in grado di percepire la ragione della censura ed il suo fondamento quando si tonda su documenti o atti del processo, sì che sia poi agevole riscontrare in essi tale fondamento.

E’ palese che l’onere di specifica indicazione nei termini su indicati è soltanto funzionale proprio ad assicurare l’effettività del diritto di impugnazione, che cioè il ricorso per cassazione venga esercitato in modo funzionale allo scrutinio delle ragioni ce lo sorreggono.

Ed è altrettanto palese che non si tratta di un onere di difficile adempimento.

p.3.6 Con riferimento al presente ricorso il Collegio osserva allora che non si comprenda come la sentenza impugnata possa essere valutata e censurata per non avere attribuito carattere di reato alle dichiarazioni dei due pentiti senza che se ne conosca il loro preciso contenuto e senza che si sappia dove riscontrarlo.

p.3.7. Da ultimo si rileva che i ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato la loro allegazione circa il non essere dipeso da loro che nel giudizio di appello siano mancati all’atto della decisione i documenti sui quali essi fondavano le loro prospettazioni: nessuna attestazione di cancelleria circa il rinvenimento successivo è stata prodotta ed indicata nel ricorso.

p.3.8. Il motivo è, pertanto, rigettato.

p.4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza verso i resistenti e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro diecimiladuecento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, 23 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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