Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38532 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 27/5/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del 28/4/2008, appellata da D.Y., dichiarato colpevole dei reati di truffa in danno di immigrati extracomunitari (per essersi fatto consegnare somme di denaro asserendo falsamente che avrebbe procurato loro un lavoro), false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare e di agevolazione all’emigrazione clandestina e condannato, con la continuazione, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 3000 di multa. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte ritenuto credibili le dichiarazioni delle parti offese che hanno ottenuto il permesso di soggiorno dopo aver sporto denuncia contro l’imputato, apparendo irrilevanti, ai fini dell’accusa, le dichiarazioni del sovrintendente G.;

b) mancata concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1) Il ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2Asent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

E’ indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa (Cass., sez. 3, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez. 4, 26 giugno 1990, Falduto, m. 185349) che, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. 1, 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916;

Cass., sez. 6, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250; Cass., sez. 2, 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323; Cass., sez. 6, 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251; Cass., sez. 3, 20 settembre 1995, Azingoli, m.

203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. 6, 13 gennaio 1994, Patan, m. 197386, Cass., sez. 4, 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. 6, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. 6, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. 2, 13 maggio 1997, Di Candia, m.

208229, Cass., sez. 1, 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. 3, 26 novembre 1997, Caggiula, m. 209404). A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che riguardano le propalazioni dei coimputati del medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l’esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l’attendibilità.

Nel caso di specie i Giudici di merito, come già evidenziato, hanno sottoposto ad attento controllo le dichiarazioni delle vittime, valutate nel contesto delle emergenze processuali, segnatamente evidenziando le caratteristiche peculiari di precisione, coerenza ed uniformità delle dichiarazioni accusatorie ed estendendo il vaglio anche ad altri elementi (quali il riscontro delle false dichiarazioni, presentate dell’imputato, di emersione dal lavoro irregolare, attestanti falsamente che i lavoratori avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze dell’impresa di V.V. e P.A., le ricevute di conto corrente delle somme versate, comunque riconducibili alla remunerazione di attività illecite del prevenuto) che, pur se giuridicamente non necessari, è stato ritenuto corroborassero ab externo il contenuto delle propalazioni accusatorie.

L’utilizzazione della fonte di prova è stata, quindi, condotta dai Giudici del merito nella corretta osservanza delle regole di giudizio che disciplinano la valutazione della testimonianza delle persone offese dal reato e con adeguata motivazione, che si sottrae a censura in questa sede.

E’ appena il caso di aggiungere che l’esattezza delle suddette valutazioni, non può formare oggetto di contestazione in questa sede, essendo notoriamente preclusi alla Corte di legittimità l’esame degli elementi fattuali e l’apprezzamento fattone dal giudice del merito al fine di pervenire al proprio convincimento. In conclusione si tratta di reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici di secondo grado, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Dalla ritenuta attendibilità dell’accusa discende, quindi, l’esatta affermazione della sussistenza dei contestati delitti, i cui elementi costitutivi sono stati tratti dalle dichiarazioni delle parti offese.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

2) Le doglianze relative al diniego di concessione di attenuanti generiche sono manifestamente infondate in quanto il giudizio sulle circostanze e sulla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la Corte territoriale ne ha negato la concessione con riferimento alla gravità dei fatti che favoriscono e alimentano il diffondersi dell’immigrazione clandestina, fenomeno che turba la quiete pubblica e può accentuare fenomeni di conflitto sociale, costituendo, al contempo, il presupposto per il diffondersi della microcriminalità che incide negativamente sulla sicurezza pubblica, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. 2 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv.

216924).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen,, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 4 novembre 2009 la Corte d’appello di Palermo, respinte le eccezioni di nullità del decreto di citazione a giudizio già disattese dal giudice di primo grado, confermava la condanna inflitta a R.G. per il reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2.

Contro la decisione ricorre l’imputato che, deducendo violazione della legge processuale, reitera le questioni di nullità:

1. della notificazione dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio richiesto ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., comma 3, eseguita nelle mani del difensore di fiducia secondo la modalità prevista dall’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, modalità che – a parere del ricorrente – dovrebbe applicarsi soltanto per le notifiche all’imputato e non anche per quelle destinate all’indagato;

2. della notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita sempre a mani del difensore di fiducia, però erroneamente indicato come domiciliatario di tal che lo stesso non avrebbe avuto consapevolezza dell’onere, su di lui gravante, di informare l’imputato.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il primo, perchè le regole per la notificazione degli atti raccolte sotto il Titolo Quinto del Libro Secondo del codice di procedura penale (dall’art. 148 all’art. 171) si applicano senza distinzione tanto all’imputato quanto alla persona sottoposta a indagini preliminari in forza della regola generale dettata dall’art. 61 c.p.p., comma 2, secondo cui all’indagato "si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito".

Pertanto le disposizioni di cui all’art. 157 c.p.p. in tema di "prima notificazione all’imputato non detenuto", pur menzionando solamente l’imputato, si applicano anche alla persona sottoposta a indagini preliminari, non essendo al riguardo prevista eccezione alcuna.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, perchè il difensore di fiducia, avendo ricevuto la notifica di due copie del decreto di citazione a giudizio contenute in distinti pieghi raccomandati – uno destinato a lui medesimo, l’altro all’imputato – non poteva cadere in equivoco sul fatto che era tenuto a informare il cliente del giorno fissato per la celebrazione del giudizio.

La circostanza, poi, che nel decreto di citazione il difensore di fiducia era stato erroneamente qualificato come domiciliatario non ha determinato la dedotta nullità, giacchè, ai fini della verifica della validità della notificazione, non rilevano le annotazioni di cancelleria, ma il fatto che essa notificazione sia stata o no compiuta secondo le modalità previste dalla legge.

Nel caso concreto, non avendo l’imputato dichiarato nè eletto domicilio, la notificazione a lui destinata poteva essere eseguita a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia.

Così è effettivamente avvenuto e pertanto la notifica, essendo stata compiuta con l’osservanza delle disposizioni di legge, è legittima a dispetto dell’erronea ma ininfluente annotazione della cancelleria.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 26

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. Palermo ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dalla Società oggi appellante avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione su una richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituito l’Assessorato instando per il rigetto dell’avverso gravame.

Con memoria ritualmente depositata la Società ha dichiarato di rinunciare all’appello in quanto l’istanza è stata nel prosieguo sottoposta al parere della Conferenza di servizi.

Di tale rinuncia va quindi dato atto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, visto l’andamento del procedimento amministrativo in controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia all’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 19 ottobre 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti.

Depositata in Segreteria 5 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 276

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti Sanitari del 12 luglio 2010, con il quale, in esito agli svolti accertamenti sanitari, è stato giudicato inidoneo al concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 16 legge 226 del 23 agosto 2004, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, n. 34 del 30.4.2010.

Con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti depositata il 30.11.2010, il provvedimento impugnato è stato considerato illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo le seguenti censure: – l’erroneità del giudizio espresso; – il difetto di istruttoria; – la carenza di motivazione del giudizio di non idoneità; – la contraddittorietà tra quanto rilevato dal Perito selettore e quanto deciso dalla Commissione;

– l’erroneità dei presupposti di fatto sui quali è stato basato il giudizio di non idoneità ed il contrasto con il colloquio condotto con il Perito selettore, con le risultanze del test MMPI/2 e con il questionario informativo, come attestato dalla perizia a firma del Dr. D..

Le censure contestate appaiono infondate per le ragioni di seguito indicate.

Il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione nelle seguenti fasi: area del pensiero; area della modulazione affettiva e relazionale; area della produttività e delle competenze gestionali; area motivazionale. Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione militare. La ratio delle norme sopra riportate, che riservano espressamente gli accertamenti in ordine alla attitudine ad una struttura militare specializzata nel settore del reclutamento (Commissione per gli accertamenti attitudinali), è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi. Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente.

In linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. Ibis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145).

Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente in esecuzione della citata ordinanza collegiale istruttoria, emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale. In particolare, a seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente menzionate, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, risultando alcuni indici non adeguati allo specifico profilo professionale, come risulta dalla Relazione psicologica (doc. 5 di parte resistente), la scheda di valutazione (doc. 6 di parte resistente) ed il Verbale della Commissione attitudinale (doc. 7 di parte resistente).

Ribaditi i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva la Sezione che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua; né lo svolgimento del descritto iter procedimentale – corrispondente alle relative prescrizioni di disciplina – dimostra la presenza di tipologie inficianti. Escluso che, in ragione della lata connotazione discrezionale che caratterizza il giudizio in esame, nonché della peculiarità che assiste lo svolgimento delle sottese indagini, possa essere utilmente preso in considerazione il dedotto profilo inficiante di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a giudizi asseritamente analoghi, rileva conclusivamente il Collegio, in ragione delle esposte considerazioni, la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo respinge;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.