Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27726 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 23-08-2011, n. 32819

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano in data 23 dicembre 2010 ha rigettato il riesame proposto avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Sondrio in data 26 novembre 2010, nei confronti di Z.F., indagato per concorso nell’induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di L.S. ed altre cittadine straniere di nazionalità cinese, in (OMISSIS) in data prossima al (OMISSIS).

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in quanto il provvedimento custodiale non è stato tradotto, prima dell’interrogatorio di garanzia, nella lingua cinese – unica conosciuta dall’indagato – e la mancata conoscenza del provvedimento al momento dell’interrogatorio ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa, non potendo valere quale sanatoria la successiva notifica della traduzione, essendo tale nullità stata eccepita con l’istanza di riesame.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio che qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto – una volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (in tal senso Sez. U n. 5052 del 24/9/2003, Zalagaitis, Rv.226717). Comunque se anche l’ordinanza non è portata a conoscenza dell’indagato in una lingua nota la stessa è affetta da nullità a regime intermedio, ed è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 181, 182 e 183 c.p.p. ( Cfr. Sez. 3, n. 17438 del 6/4/2005, Un Ge, Rv. 231387) e la stessa risulta sanata con l’esercizio da parte dell’indagato del diritto di impugnazione (cfr.

Sez. 5, n. 16185 del 6/10/2004, Fusha, Rv. 233642).

Orbene dall’ordinanza impugnata si evince innanzitutto che l’indagato non aveva formalmente eccepito la nullità della quale si lamenta in sede di riesame. Il Tribunale di Milano ha precisato che una richiesta di declaratoria di inefficacia/nullità non è stata più avanzata dalla difesa, in sede di conclusioni dell’udienza camerale.

Inoltre i giudici milanesi hanno dato atto che in sede di interrogatorio di garanzia del 3 dicembre 2010, nel corso del quale l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere, erano stati resi noti allo Z. – attraverso l’assistenza di un interprete – gli elementi indiziari acquisiti a suo carico e l’ordinanza era stata successivamente notificata anche nella versione in lingua cinese, evidenziando anche il fatto che la proposizione dell’istanza di riesame con la quale erano state proposte questioni di merito aveva consentito l’esplicazione di una compiuta attività difensiva.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. Inoltre la Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del dell’11.11.2002, il Tribunale civile di Roma respingeva per difetto di prova, la domanda proposta il 13.02.1993, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di R. G., rimasto contumace, e volta sia al rilascio di un immobile demaniale (di cui in citazione non era stata fornita alcuna altra indicazione circa l’ubicazione e la consistenza), che l’amministrazione assumeva occupato senza titolo dal convenuto e sia alla condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 7.10-10.11.2008, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 11/12/2002 e che di conseguenza il termine lungo per impugnare scadeva il 26/1/2004;

– che il Ministero aveva atteso fin quasi all’ultimo giorno utile per tentare la notifica dell’appello ed il relativo atto era stato consegnato nelle mani dell’ufficiale giudiziario in data 24/1/2004;

che il giorno 26 gennaio 2004 l’ufficiale giudiziario aveva tentato di notificare l’atto di appello al R. presso la residenza indicata dall’Avvocatura e, cioè, in (OMISSIS), attestando però di non essere riuscito ad effettuare la notifica perchè "Da informazioni assunte in via breve il R. non ha mai risieduto in questo indirizzo, dove peraltro gestiva un bar in locali, che da tempo sono rientrati nella disponibilità del locale Comando G.d.F.".

– che, quindi, il Ministero, aveva colpevolmente tentato la notifica in extremis ed in un luogo dove sapeva (i fatti noti ad una articolazione del Ministero quale è la Guardia di finanza debbono intendersi come conosciuti dalla parte) che non sarebbe stato possibile trovare l’appellato;

– che la notifica eseguita presso un indirizzo dove l’appellante sapeva che non avrebbe trovato l’appellato non impediva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;

che la successiva notifica dell’atto di appello, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., soltanto in data 11/2/2004 era tardiva, essendo di gran lunga successiva al 26/1/2004.

Avverso questa sentenza l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., al R., che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze denunziano: "Violazione e falsa applicazione artt. 137, 139, 140, 143, 327 c.p.c.; omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", conclusivamente formulando i seguenti quesiti di diritto:

a) Vero che la per la valida notificazione ex art. 143 c.p.c., l’stante deve necessariamente tentare la notificazione presso i luoghi oggetto delle risultanze anagrafi che ovvero oggetto di ricerche effettuate sulla base della ordinaria diligenza, senza che risultino altri oneri specifici ed ulteriori rispetto a quanto ordinariamente praticabile secondo l’ordinaria diligenza? b) Vero che la circostanza che un ufficio di una Amministrazione statale (Corpo Guardia di Finanza) possa avere conoscenza del luogo di reale residenza del soggetto destinatario della notificazione, diverso da quello risultante dai dati anagrafici ufficiali, non da luogo ad alcuna presunzione assoluta di conoscenza a carico di altro soggetto pubblico interessato e richiedente la notificazione (Agenzia del Demanio), in difetto di un quadro di oggettive risultanze di tale conoscenza? c) Vero che la circostanza che il soggetto destinatario della notificazione abbia dimora in luogo diverso da quello delle risultanze anagrafiche, ai fini della notificazione, non può costituire pregiudizio alcuno per il soggetto istante essendo precipuo onere del destinatario medesimo provvederà agli occorrenti aggiornamenti degli atti ufficiali, sicchè in difetto di tali doverosi adempimenti ne deve assumere le eventuali sfavorevoli conseguenze? Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

In effetti la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio". Come noto, qualora detta notificazione non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Nella specie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, una volta non perfezionatasi la prima notificazione dell’atto d’appello, tempestivamente avviata, e tentata dall’Ufficiale giudiziario nel luogo di residenza del destinatario indicato dal notificante, ha autonomamente proceduto a rinnovare ex art. 143 c.p.c., la notificazione in questione, avviandola l’11.02.2004 e, dunque, dopo la scadenza del termine decadenziale prescritto dall’art. 327 c.p.c..

Tanto premesso, la Corte distrettuale ha irreprensibilmente ritenuto che la prima notificazione non si fosse conclusa positivamente per circostanze prevedibili ed imputabili all’Amministrazione appellante, la quale, quindi, non poteva giovarsi della retrodatazione dell’effetto della seconda intempestiva notificazione, alla data di attivazione del primo procedimento notificatorio, non andato a buon fine perchè, secondo la relativa relata, "da informazioni assunte in via breve il R. non ha mai risieduto in questo indirizzo, dove peraltro gestiva un bar in locali, che da tempo sono rientrati nella disponibilità del locale Comando G.d.F.". In particolare, la Corte di merito appare avere attendibilmente addebitato al Ministero di avere negligentemente tentato di eseguire la prima notificazione nel luogo, da lui stesso indicato, di ubicazione dell’immobile cui si riferivano le domande restitutoria e risarcitoria dal medesimo Ministero inizialmente azionate e disattese dal primo giudice, delle quali in appello era stata dall’Amministrazione riproposta solo la seconda, il che ben poteva lasciare presumere nota anche all’appellante l’intervenuta restituzione del bene, attestata nella relata di notificazione, e, dunque, la sopravvenuta carenza di alcun collegamento di esso con il R., destinatario della notificazione in argomento.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, attesi il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 07-10-2011, n. 36371

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 3.12.2010 la Corte d’Appello di Catania in riforma della sentenza del Tribunale di Catania che, in data 19.4.2004, aveva condannato B.G., alle pene ritenute di giustizia, per il reato di ricettazione di assegno di illecita provenienza e di tentata truffa, dichiarava estinto per prescrizione il reato di tentata truffa e rideterminava la pena in un anno e mesi quattro di recl. ed Euro 400,00 di multa.

Con riguardo specifico ai motivi d’appello la Corte territoriale rigettava la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sottolineando come l’imputato attraverso la stessa contestata condotta aveva dato ampia dimostrazione di essere in condizioni di piena imputabilità al momento dei fatti.

Sottolineava come le consulenze e perizie acquisite in atti, relative a fatti avvenuti in epoca successiva (cioè tre anni dopo), erano irrilevanti rispetto ai fatti per cui si procede. Ricorre per Cassazione personalmente l’imputato deducendo come unico motivo che la sentenza impugnata è incorsa in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente la mancata applicazione della diminuente di cui all’art. 89 c.p., sottolineando come dalle perizie in atti emerga il suo disturbo bipolare che diminuisce fortemente e permanentemente la sua capacità di intendere e di volere.

Il ricorso è inammissibile perchè generico.

La corte territoriale ha motivato in modo congruo e logico – come tale incensurabile in sede di legittimità – osservando che le risultanze processuali non erano tali da poter mettere in dubbio la capacità di intendere e di volere del B.. Non erano tali infatti le consulenze e perizie disposte in altri procedimenti e relative ad altre azioni connotate da diverso disvalore e collocate in altri periodi di tempo, ben tre anni dopo i fatti per cui è processo. I giudici d’appello hanno sottolineato come l’imputato attraverso la stessa incontestata condotta posta in essere – caratterizzata da lucidità d’azione, consequenziali modalità di esecuzione, dimostrazione di percezione della natura e del valore dei beni oggetto delle attività commerciali -, ha dato ampia dimostrazione di essere in condizioni di piena imputabilità al momento del fatto.

E’ evinte infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta specifica al motivo di gravame la pedissequa ripresentazione dello stesso come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.