Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2012) 07-12-2012, n. 47572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Urbino non ha convalidato l’arresto facoltativo di L.C. escludendo sia la gravità del fatto che la pericolosità dell’indagato.

2. Avverso detta pronunzia ricorre il Pubblico Ministero lamentando illogicità della motivazione, non avendo il Giudice valutato le circostanze del fatto che avrebbero dovuto indurlo a ritenere legittimo l’arresto sia sotto il profilo della gravità del fatto che sotto il profilo della pericolosità del soggetto.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di convalida dell’arresto in flagranza, il giudice, ai sensi dell’art. 391 c.p.p., comma 4, deve limitarsi a controllare: a) l’osservanza formale dei termini dall’art. 386, comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1; b) la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, secondo il disposto degli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riferimento al caso specifico, una delle ipotesi criminose che consentono o impongono l’arresto ("fumus commissi delicti"); nonchè c) a valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un "controllo di ragionevolezza" dell’ arresto stesso in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. Tale ultimo controllo deve essere condotto in una prospettiva di lettura che, da un lato, non può riguardare l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato, ex art. 391 c.p.p., comma 5, in combinato con gli artt. 273 e 274 c.p.p., all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), e che, dall’altro lato, non può sconfinare in un apprezzamento dei presupposti per l’affermazione della responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito. Ne consegue, quindi, che la verifica e la valutazione in oggetto vanno fatte in riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali in concreto esercitati dalla polizìa giudiziaria e, ove il giudice ritenga che la polizia abbia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione (Cass., sez. 3^, 24.11.2010, n. 3075).

Nella fattispecie in esame il giudice ha sia pure sinteticamente motivato sulla insussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per poter procedere all’arresto: ritenendo non grave il fatto (consistito nel furto di un telefono cellulare usato) nè pericoloso il soggetto (ossia un giovane, incensurato in Italia, non soggetto a processi penali in corso nè a misure di polizia) con ciò assicurando una base razionale alla decisione, non scalfita dagli ulteriori rilievi fattuali del PM sulla pratica della mendicità e sulla perpetrazione del furto in un luogo già a tal fine precedentemente frequentato.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 78

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Il prof. Gi.Ce. ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. per la XXX, P., Sezione I, 13 luglio 2009, n. 1264.
L’appellante, professore ordinario di medicina interna presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’università di P. e tuttora in servizio come Direttore di Unità operativa complessa, ha esposto quanto segue.
Entrato in vigore il D.P.R. n. 517 del 1999, con delibera del Direttore generale dell’Azienda universitaria policlinico n. 189 del 9 febbraio 2000, veniva disposta la "… rimodulazione delle Unità operative, articolate nei dodici dipartimenti appresso specificati: …8) Dipartimento di medicina interna malattie cardiovascolari e renali". Con la medesima delibera venivano "… individuati i Direttori cui è provvisoriamente attribuita la responsabilità dei Dipartimenti predetti…" (art. 1). Relativamente al "Dipartimento di medicina interna, malattie cardiovascolari e renali", risultava individuato l’appellante, il quale riveste fin dall’istituzione dell’Azienda universitaria la posizione di "Direttore di Dipartimento assistenziale".
Giusta l’art. 6 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ai professori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere-universitarie, compete, oltre al trattamento economico erogato dall’Università, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato.
Tuttavia, l’indennità di posizione non sarebbe stata erogata all’appellante.
Quest’ultimo chiedeva all’Amministrazione l’esatto ammontare delle indennità di posizione e di risultato liquidategli tra gli anni 2000 e 2004.
Dalla nota di risposta del 5 novembre 2004 emergeva che l’appellante era stato considerato come dirigente medico con più di cinque anni con importo ridotto del 50%, in ragione del regime di non esclusività del proprio rapporto di lavoro.
In relazione a siffatta riduzione, l’interessato evidenziava di avere proposto ricorso allo stesso T.A.R., impugnando l’atto con il quale lo si invitata a esercitare l’opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e attività libero-professionale (provvedimento quest’ultimo sospeso, poi da questo Consiglio) e che con ordinanza del T.A.R. n. 186 del 5 aprile 2001 era stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione e che, infine, nelle more del giudizio, aveva esercitato dal 1 gennaio 2006 l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.
2) Con l’impugnata sentenza n. 1264 del 2009, il T.A.R, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Azienda ospedaliera, respingeva il ricorso.
Il giudice di prime cure osservava in particolare che:
a) – l’indennità di posizione sarebbe concretamente condizionata all’approvazione dei protocolli d’intesa tra Università e Regione;
b) – il Protocollo tra la Regione XXX e l’Università di P. è intervenuto solo successivamente al collocamento a riposo del prof. Ce.;
c) – la decurtazione del 50/ sarebbe legittima, in quanto "… è stata operata in forza di previsione ad hoc della contrattazione collettiva per il caso (non contestato) di non esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Università …";
d) – nessuna refluenza avrebbe la mancata opzione da parte del ricorrente tra libera professione e rapporto esclusivo, consentita dall’ordinanza di questo Consiglio, posto che, "… anche ad ammettere l’illegittimità della stessa, non ne discende affatto l’illegittimità di un diverso trattamento economico di chi svolge attività esclusiva rispetto a chi esercita anche la libera professione…".
3) Nel ricorso in appello il prof. Ce., dopo avere premesso che il medesimo è ancora in servizio, come risulta dalle buste paga e dal certificato del 16 novembre 2009 rilasciatogli dall’Università degli studi di P., ha sostenuto che:
a) – a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 517/1999 devono essere garantiti (art. 6), in aggiunta al trattamento economico universitario, almeno i minimi tabellari previsti dalla Dirigenza del S.S.N. collegate agli incarichi dirigenziali;
b) – neppure dopo l’approvazione dei protocolli d’intesa per gli anni 2004 e 2005 gli è stata corrisposta l’indennità di posizione;
c) – la decurtazione del 50% è illegittima in ragione della sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali gli si faceva obbligo di esercitare l’opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e attività libero-professionale;
d) – dall’accordo sull’indennità di risultato (anno 2002) del 6 giugno 2003 risulta che il Direttore di Dipartimento rientra nella categoria "A1", con la conseguenza che è illegittimo l’impugnato accordo di contrattazione decentrata del 17 ottobre 2003.
4) Si costituiva l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "XXX", che eccepiva – in via preliminare – l’inammissibilità del ricorso in relazione ad alcune domande nuove ivi proposte (con particolare riferimento alla richiesta di pagamento relativa alla indennità di posizione degli anni 2004 e 2005, non avanzata in primo grado) nonché il difetto di legittimazione passiva della medesima.
Nel merito, insisteva per la reiezione del gravame, in quanto infondato.
5) Con riferimento alle due menzionate eccezioni di rito proposte dalla resistente Amministrazione, osserva il Collegio che le medesime vanno disattese, non in ragione della loro infondatezza, ma in quanto non contestate con l’odierno atto di appello.
Invero, con il ricorso introduttivo del giudizio (e con l’appello in esame) l’originario ricorrente non ha richiesto anche il pagamento dell’indennità di posizione relativa agli anni 2004 e 2005 né risulta che ciò sia stato riconosciuto dai primi giudici con la gravata decisione.
Pertanto, l’ambito del presente petitum rimane circoscritto al "diritto a percepite l’indennità di posizione e di direzione di struttura complessa fino all’anno 2004".
Per quanto concerne, poi, il "difetto di titolarità passiva" della resistente Amministrazione, essa – riconosciuta dal TAR nell’impugnata decisione – non risulta contestata dalle parti, di tal ché, sul punto, devesi ribadire anche in questa sede le conclusioni dei primi giudici e, cioè, il soggetto obbligato al pagamento del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale universitario che presta servizio in regime di convenzione presso strutture del SSN è l’Amministrazione universitaria con la quale intercorre il sottostante rapporto di lavoro (e non già l’Azienda ospedaliera).
6) Nel merito, il Collegio ritiene che, ai fini della decisione della controversia, sia necessario disporre adempimenti istruttori a carico dell’Università degli studi di P., tendenti ad accertare date e modalità di erogazione al prof. Ce. del trattamento aggiuntivo derivante dall’applicazione dell’art. 6 del decreto legislativo n. 517 del 1999.
Dovrà, inoltre, l’Amministrazione chiarire perché l’appellante, pur avendo ricevuto, con delibera n. 189 del 2000, l’incarico di Responsabile del Dipartimento, abbia percepito, come lo stesso assume, solo a partire dal gennaio 2006 (dopo l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo) l’indennità di struttura complessa, l’indennità di esclusività, nonché la posizione minima contributiva unificata e l’assegno perequativo in misura ridotta.
All’esecuzione del summenzionato incombente istruttorio l’Amministrazione provvederà nel termine nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.
Resta riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione XXXna, in sede giurisdizionale, riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, dispone l’incombente istruttorio indicati in motivazione.
Rinvia la trattazione dell’appello a udienza che sarà successivamente fissata.
Così deciso in P., il 18 maggio 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione XXXna, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

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Cass. pen., sez. I 21-10-2008 (08-10-2008), n. 39331 Concorso di pene tra cui pene non eseguibili per mancata concessione dell’estradizione – Applicazione dell’indulto alle residue pene- Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che A.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 2/4/2008 del Tribunale di Sanremo, reiettiva dell’incidente di esecuzione diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità e la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M. con riguardo al cumulo delle pene di cui alle sentenze di condanna 27/9/2004 e 3/12/2002 del Tribunale di Genova e 10/7/2007 della Corte d’appello di Genova, deducendo la violazione del principio di specialità perchè, pur essendo stato estradato in Italia sulla base di MAE emesso nei suoi confronti limitatamente all’ultima condanna, si era proceduto al cumulo di tutte le pene inflittegli con le sentenze suindicate e, quindi, all’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
che il ricorso è fondato;
che, a norma dell’art. 174 cpv. c.p., nel concorso di più reati l’indulto si applica una sola volta "dopo cumulate le pene";
che, peraltro, le sentenze di condanna per le quali non è stata concessa l’estradizione non possono essere eseguite, sicchè, qualora concorrano più pene delle quali alcune siano ineseguibili per mancata concessione dell’estradizione, l’indulto eventualmente spettante va applicato nella misura consentita soltanto sulle pene suscettibili di immediata esecuzione (Cass., Sez. 5^, 10/12/1975, Bellotti, rv. 132372; Sez. 1^, 5/5/1999, Di Toro Mannarella, rv.
213397);
che, nella specie, si è invece illegittimamente proceduto al cumulo di tutte le pene inflitte con le tre citate sentenze di condanna, ivi comprese quelle ineseguibili in forza del principio di specialità dell’estradizione, ordinandosene l’esecuzione;
che ne consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sanremo.

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Cassazione, Sez. III, ord. 3 marzo 2010, n. 5065 Notai, sospensione di un anno dall’attività se in sede di rogito non è indicato il prezzo della compravendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Premesso in fatto

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – È chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 1.10.2008 e depositata il 10.10.2008 in materia di procedimento disciplinare nei confronti di notaio.

La domanda che ha dato origine al presente giudizio può sintetizzarsi come segue:

“Il notaio O. D.G.proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del 27.3.2008, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per anni uno per la violazione delle norme di cui all’art. 147, lett. a) e b), l. 16.2.1913, n. 89, in relazione ai paragrafi 1, comma secondo, 22, 27, 41, 42 e 49 (ex art. 48) del “Codice Deontologico”, nonché la sanzione pecuniaria di euro 22,26 per la violazione dell’art. 51 n. 5 della stessa legge, a seguito dei rilievi formulati nel verbale di ispezione in data 18.4.2007.

La Corte di Appello, con la sentenza impugnata in questa sede, respingeva il reclamo.

Il D.G.ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il Consiglio Notarile di Milano.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il primo motivo è inammissibile.

Il quesito posto in ordine a tale motivo, per la sua genericità ed astrattezza – riproducendo in sostanza il contenuto di norma deontologica -, non consente di individuare la fattispecie concreta cui è riferita la supposta violazione (v. anche S.U. 11.3.2008 n. 6420; S.U. 12.3.2008 n. 6530; S.U. 9.7.2008 n. 18759; e da ultimo, Cass. ord. 19.2.2009 n. 4044).

Né, sotto il profilo del vizio di motivazione, si evidenzia quale sia il fatto controverso e decisivo, in ordine al quale la motivazione della Corte di merito sarebbe viziata, e non si indicano neppure le ragioni per le quali una motivazione di tal genere sarebbe inidonea a sorreggere la decisione impugnata (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556).

Né sarebbe, a tal fine, sufficiente desumere tali elementi dal motivo che precede il quesito, la cui funzione è soltanto illustrativa, ma non integrativa.

Il secondo motivo non è fondato.

Il ricorrente costruisce tale motivo con la proposizione di un quesito, sul presupposto che la compravendita non sia nulla se nell’atto non è indicato il prezzo, mentre la sentenza impugnata muove dalla diversa considerazione che l’atto, il quale non contenga l’indicazione del prezzo di vendita, pur non essendo nullo, costituisce, per il notaio rogante, comportamento contrario a norme deontologiche – quali quelle richiamate – spiegandone le ragioni.

Un atto di tal fatta, infatti, rende meno protetta la posizione del venditore, qualora la vicenda esecutiva ponga problemi di risoluzione o rescissione.

A tal fine, la Corte di merito indica nella “consapevolezza di quella procurata “instabilità” giuridica degli atti (rogati senza l’indicazione del prezzo) il profilo centrale ed essenziale degli addebiti disciplinari mossi al notaio De Giovanni”, evidenziando che nella stessa memoria presentata dall’odierno ricorrente “questi avrebbe riconosciuto di avere fatto presente che comunque il pagamento del prezzo avrebbe dovuto essere fatto, non in contanti, ma attraverso banca (assegni bancari o circolari non trasferibili o bonifico)”, invitando le parti “a tenersi la fotocopia di tali assegni o bonifici su cui era opportuno scrivere e sottoscrivere che erano stati rispettivamente rilasciati ed incassati in pagamento del prezzo della compravendita” stipulata con il suo ministero e ciò in quanto “il contratto in astratto avrebbe potuto essere impugnato per varie cause”.

Ed in una tale condotta la stessa Corte di merito individua “un comportamento di sicuro rilievo disciplinare, in quanto, da un lato, elegge di fatto a interlocutore esclusivo l’acquirente dell’immobile, al cui vantaggio fiscale è univocamente piegato il meccanismo introdotto dal reclamante, in contrasto con il dovere di equidistanza rispetto agli interessi delle parti che deve permeare l’opera del notaio e che è espressamente sancito dai principi di deontologia della professione notarile; dall’altro, ha il palese effetto di costruire e immettere nell’ordinamento un prodotto privo di completezza, chiarezza e idoneità a regolare efficacemente i rapporti fra le parti, conseguentemente esposte a molteplici rischi giuridici, ed anche sotto questo profilo è indubitabile la contrarietà del comportamento tenuto dal notaio D.G. ai principi deontologici richiamati a sostegno della decisione disciplinare emessa nei suoi confronti”.

La critica che il ricorrente avrebbe dovuto muovere alla sentenza, quindi, avrebbe dovuto dimostrare che le considerazioni svolte dalla Corte di merito – sopra richiamate -, al fine di riconoscere un comportamento deontologicamente scorretto del notaio, non hanno aggancio con alcuna delle norme deontologiche richiamate nella contestazione.

Una tale critica nel ricorso manca.

Il quesito, pertanto, non contestando criticamente la decisione sotto il profilo esaminato, non è di alcun rilievo ai fini auspicati dal ricorrente.

Ad eguale soluzione – per i motivi esposti – conduce l’esame del terzo motivo, in cui, oltretutto, il riferimento ai precedenti giurisprudenziali citati è – come rilevato dalla stessa Corte di merito – inconferente.

Il primo (Cass. 26.8.1996 n. 7848), infatti, riguarda una diversa fattispecie, che non è relativa ad un procedimento disciplinare, ma che attiene alla nullità o meno di un contratto di compravendita in cui, in sede di stipulazione dello stesso, il venditore abbia dichiarato che il prezzo è stato pagato.

In quel caso la Corte di cassazione ha stabilito che non sussiste nullità del contratto per mancanza del requisito essenziale del prezzo, perché l’esigenza della determinatezza o determinabilità del prezzo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l’oggetto dell’obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti; e ciò perché non è concepibile il pagamento di un prezzo, che non sia stato in concreto esattamente definito.

Ma il precedente non rivesta alcuna influenza rispetto al caso in esame, in cui la mancata indicazione del prezzo nel contratto rogato dal notaio acquista rilievo a fini disciplinari.

Il secondo, poi, (Trib. Milano 24.6.2004 n. 140) si riferisce a fattispecie in cui – come si legge nella sentenza impugnata – il giudice di merito ha compiuto un accertamento relativo al rilascio della quietanza in ordine al pagamento del prezzo pattuito, ma che limita a quel giudizio la sua rilevanza.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio all’udienza in data 11.1.2010.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Nessun rilievo può essere attribuito all’indicazione fornita dall’attuale ricorrente di cancellazione dall’albo notarile, non risultando pubblicato, allo stato, il relativo provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, né avendo prodotto lo stesso ricorrente documentazione al riguardo.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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