Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 07-10-2011, n. 36441

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.1.2010, il tribunale di Frosinone, ha confermato la sentenza 10.3.08 del giudice di pace di Ceccano, con la quale A.G. è stato dichiarato colpevole del reato di ingiuria in danno di F.D. e lo ha assolto dal residuo reato di lesioni colpose, in quanto ha ritenuto che la sua condotta fisicamente aggressiva,non avendo cagionato alcun tipo di patologia nella F., non poteva configurare il reato di lesioni, ma quello di percosse. Avendo il primo giudice fondatamente ritenuto che il comportamento aggressivo era da attribuirsi all’ A. a titolo di colpa e non essendo prevista l’ipotesi di percosse colpose,aveva concluso con l’assoluzione dell’imputato. Il tribunale ha confermato la condanna alla pena di Euro 600 di multa, fissata dal primo giudice per i due reati inizialmente contestati, uniti dal vincolo della continuazione, nonchè la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile.

Il difensore dell’ A. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 597 c.p.p.: il tribunale, per avendo assolto l’imputato dal reato di lesioni colpose, non ha diminuito la pena, corrispondente all’aumento per la continuazione e non l’ha portata nella misura fissata per il solo reato di ingiuria, violando così il divieto di reformatio in peius;

2. violazione di legge in riferimento agli artt. 521 e 597 c.p.p.: il tribunale ha confermato la pena, nonostante il mancato aumento per la continuazione, avendola ritenuta congrua, "in quanto trattasi di ingiurie odiose, rivolte a persona anziana ed in presenza di più persone". In tal modo ha ritenuto l’aggravante, prevista dall’ultimo capoverso dell’art. 594 c.p., sebbene non sia stata contestata.

3. violazione di legge in riferimento all’art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost.. L’ A. nei motivi di appello aveva rilevato che il primo giudice non aveva tenuto conto dei rapporti conflittuali con la persona offesa e non aveva esaminato gli interessi che possono aver spinto i testi a fare le dichiarazioni effettivamente rese. Inoltre, il ricorrente aveva rilevato che era stata la donna ad apostrofare malamente l’ A., provocando la reazione, rilevante come esimente ex art. 599 c.p..

4. violazione di legge in riferimento alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile:

all’assoluzione dal reato di lesioni doveva seguire l’annullamento del capo relativo alle statuizioni civili per tale titolo; quanto alla condanna dell’ A. al pagamento delle spese processuali per il grado di appello, il tribunale,avendo modificato la sentenza appellata in maniera favorevole all’imputato, non avrebbe dovuto condannarlo al pagamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata va parzialmente annullata.

A seguito dell’assoluzione dell’ A. dal reato di lesioni, la pena complessiva per i due reati (ingiuria e lesioni) uniti dal vincolo della continuazione, va diminuita, previa eliminazione dell’aumento di Euro 100, calcolato ex art. 81 cpv c.p., per il reato di lesioni.

La pena quindi va ridotta a Euro 500 di multa, per il solo reato di ingiuria.

Va eliminato il risarcimento del danno biologico, nella misura di Euro 118,11, fondato sulla certificazione medica, prodotta in relazione al reato di lesioni, dal quale l’ A. è stato assolto. Va infine rilevato che effettivamente l’accoglimento,sia pure parziale, del gravame dell’appello proposto dall’imputato rende illegittima, ex art. 592 c.p.p. la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il giudici di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso favorevole all’imputato non può condannarlo al pagamento delle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente al rigetto o alla declaratorie di inammissibilità dell’impugnazione (sez. 5, n. 46453 del 21.10.2008, rv 242611) Ugualmente va esclusa la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, per quel grado di giudizio, sussistendo l’ipotesi di loro compensazione, per giusti motivi, ex art. 541 c.p.p., tenuto conto dello spessore del parziale accoglimento del gravame. Le altre doglianze non meritano accoglimento.

Quanto alla censura sulla carente motivazione della sentenza del giudice di appello, va riconosciuta alla decisione una ricostruzione del fatto ex art. 594 c.p. pienamente fedele alle risultanze processuali e conforme alla loro razionale interpretazione. I pregressi rapporti di inimicizia tra i protagonisti del fatto in esame non sono stati delineanti in modo da incidere sulla rilevanza penale della condotta ingiuriosa del ricorrente.

L’esame della credibilità dei testi è stata effettuata del giudice di merito con precisi argomenti e le coerenti conclusioni sulla loro incidenza sulla ricostruzione e sulla qualificazione del fatto sono del tutto insindacabili in questa sede.

Quanto alla censura sull’asserito riconoscimento, da parte della sentenza di appello, dell’aggravante di cui all’ultimo capoverso dell’art. 594 c.p., essa è del tutto infondata, in quanto il richiamo alla presenza di più persone è stato effettuato non per giustificare il riconoscimento dell’aggravante, nonostante la mancata contestazione, ma per giustificare, ex art. 133 c.p., il trattamento sanzionatorio, in relazione alla gravita del fatto e al danno cagionato alla persona offesa. Proprio le conseguenze dannose, sul piano della umiliazione e della conseguente sofferenza emotiva, derivate dalle numerose e gravi espressioni offensive, giustificano il mantenimento della condanna al suo risarcimento, nella misura di Euro 381,89.

La richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, va rigettata, alla luce delle suindicate decisioni sulle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla pena inflitta al ricorrente a titolo di continuazione, pena che, pari a Euro 100,00 di multa, elimina; annulla altresì la predetta sentenza limitatamente alla condanna al risarcimento del danno biologico, fissata in Euro 118,11, che elimina, di conseguenza annulla senza rinvio la suddetta sentenza in ordine alla condanna dell’imputato alle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel grado di appello, dichiarando compensate tra le parti le spese. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-10-2011) 25-10-2011, n. 38507

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Como applicava a Z.H., su concorde richiesta delle parti per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, la pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la mancanza di motivazione e l’insussistenza del fatto.

La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretativa estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1,28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattisecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessari ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatoli della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato. Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti vendicatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis, impone quindi di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena richiesta dalla stesso imputato, con motivazione che, ancorchè succinta, sarebbe in astratto adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che l’incompatibilità è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all’art. 2 cod. pen.. La nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art. 673 cod. proc. pen., non può essere difatti che ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale.

P.Q.M.

La Corte annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41150 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19.2.2011 il Tribunale di Locri, in composizione monocratica quale giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza avanzata da M.L. finalizzata ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., ritenendo sussistenti il presupposti per la continuazione tra due condanne relative al reato di ricettazione di assegni circolari emessi dalla Banca Antonveneta, provento di furto denunciato il 16.5.2002 ed utilizzati dal M. a pochi giorni di distanza nel giugno 2002. Respingeva, invece la richiesta avuto riguardo a tre ulteriori condanne per fatti della stessa natura relativi ad assegni di altri istituti di credito utilizzati dal predetto nell’agosto 2000, nell’ottobre 2001 e nell’aprile 2002, nonchè, con riferimento agli episodi di furto di automezzi commessi nel (OMISSIS) ed alla ricettazione di un ciclomotore commessa nel (OMISSIS).

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, il M. il quale, fatta un’ampia premessa nella quale ricostruisce in fatto le condotte illecite cui si riferiscono le condanne oggetto dell’istanza, lamenta la violazione di legge penale ed il vizio della motivazione della ordinanza impugnata.

Deduce, in particolare, che tutte le condanne relative alla ricettazione degli assegni, così come quelle per le quali il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta, sono evidente espressione, di un originario programma criminoso truffaldino del ricorrente che aveva preordinato nel momento in cui aveva acquistato a "colli di 5000" tutti i blocchetti di assegni rubati e smarriti. Invero, la valutazione del giudice ha travisato gli episodi di ricettazione rispetto a quanto emergeva dagli atti e dalla lettura delle sentenze di condanna senza considerare la unitarietà della condotta, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui sono stati messi all’incasso gli assegni ed altresì, dalla data della denuncia di furto o smarrimento degli stessi. In ogni caso si tratta di fatti commessi a breve distanza tra loro.

Con memoria depositata in data 18.10.2011, il ricorrente ribadisce le censure mosse al provvedimento impugnato che – differenza di quanto ritenuto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte – non può considerarsi motivato adeguatamente ed esente da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 cod. proc. pen..

Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv.

198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).

2. Tanto premesso, il provvedimento impugnato deve ritenersi conforme ai suddetti principi, in quanto il tribunale ha esplicitato, sia pure sinteticamente, con argomenti logici e privi di contraddizioni la valutazione in ordine ai presupposti necessari ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 cod. proc. pen..

Ha evidenziando, In particolare, la distanza cronologica tra i fatti di furto e ricettazione di veicoli commessi nel (OMISSIS), nonchè, la differenza tra le ricettazioni di assegni commesse nel (OMISSIS), per i quali ha ritenuto sussistente la unicità del disegno criminoso e gli altri episodi di ricettazione di assegni.

A fronte di ciò le doglianze del ricorrente si risolvono in censure di mero fatto la cui valutazione è preclusa in questa sede.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 106 Bando del concorso Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte dei Conti, con decreto del 23 aprile 2005, ha indetto una procedura concorsuale a 150 posti, per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1.

Con memoria depositata il 13 ottobre 2009, l’odierno ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di partecipazione nel termine (31 ottobre 2005) fissato nel bando, in quanto in possesso dei prescritti requisiti alla data (21 aprile 2005) a tale riguardo indicata dalla lex specialis.

Escluso dalla procedura concorsuale, il sig. M. presentava ricorso dinanzi a questo Tribunale, definito con sentenza di rigetto n. 10976 del 2007.

A fronte della rinnovata esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, disposta dalla Corte dei Conti, il sig. M. veniva tuttavia ammesso con riserva a partecipare al concorso in esito alla comunicazione di aver interposto appello avverso la decisione come sopra resa in prime cure, al momento, ancora definito con sentenza.

In presenza dell’avversato decreto del 18 giugno 2009, si duole il ricorrente della mancata riapertura dei termini di partecipazione al concorso, proponendo le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge e delle regole della par condicio. Mancata riapertura dei termini relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e alla presentazione delle domande di partecipazione in conseguenza della sostanziale modifica del bando originario con violazione dei principi propri di procedure concorsuali e di principi generali del diritto amministrativo, quali – in termini precipui – quello inerente la dicotomia tra atto ricognitivo e costitutivo e – in termini estensivi – quello del contrarius actus.

Le modificazioni introdotte dalla sopravvenienza del 2009 rispetto al bando originario del 2005 sarebbero rappresentate:

– dalla suddivisione dei 150 posti messi a concorso sulla base di differenti tipologie di attività;

– la richiesta, nei confronti dei candidati che già avessero presentato domanda di partecipazione, di indicare la tipologia di attività per la quale intendessero concorrere;

– la modificazione della prova d’esame (in luogo dello svolgimento di un elaborato, test articolato su 60 quesiti a risposta multipla);

– la modificazione delle modalità di svolgimento e della durata dei corsi di qualificazione.

Assume parte ricorrente che, in ragione dell’illustrata sostanziale modificazione non soltanto dell’oggetto della procedura concorsuale de qua, ma anche dei requisiti previsti per prendere parte alla stessa, la procedente Amministrazione avrebbe dovuto disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tale riapertura, secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato, avrebbe dovuto riguardare anche coloro che non fossero stati in possesso dei requisiti di partecipazione alla data all’uopo originariamente fissata (21 aprile 2005), avuto riguardo all’arco temporale ultraquadriennale intercorso dalla pubblicazione del bando al momento dell’introduzione delle suindicate modificazioni ad esso apportate.

Nel soggiungere come il bando originario sia stato modificato con determinazione avente carattere costitutivo e non ricognitivo, parte ricorrente evidenzia come tale presupposto appieno connoti la dedotta aspettativa ad una riapertura dei termini della selezione de qua.

2) Violazione di legge e della par condicio a conferma della doverosità della riapertura dei termini di cui sopra, vista la natura costitutiva dell’innovato bando. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, giusta previsione di gara che consente il "doppio salto". Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Il bando di concorso (nelle sue previsioni originarie, così come a seguito delle apportate modifiche) sarebbe illegittimo in ragione della consentita partecipazione alla selezione di tutti i dipendenti della Corte collocati in area B.

Verrebbe, per l’effetto, a determinarsi – in violazione dei principi indicati in epigrafe – una consentita progressione per saltum, atteso che l’accesso all’area C sarebbe consentito all’intero novero dei soggetti inquadrati in area B, indipendentemente dalla posizione (B1, B2, B3, B3S) da essi rivestita.

Con motivi aggiunti debitamente notificati e depositati in giudizio il 22 gennaio 2011 è stato, poi, impugnato il decreto in data 13 dicembre 2010, con il quale la Corte dei Conti, in presenza dell’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura selettiva e dell’utile graduazione dell’interessato in esito allo svolgimento delle previste prove, ha nondimeno disposto di non inserire il sig. M. nella conclusiva graduatoria, in attesa dell’esito del presente giudizio.

Assume parte ricorrente che tale atto sia inficiato per illegittima esclusione dalla graduatoria dei vincitori in virtù del principio di assorbimento, in quanto il superamento delle prove scritte ed orali comporta il venir meno della res litigiosa; nonché per violazione del principio di tutela dell’affidamento nell’equa considerazione del "giusto diritto al lavoro".

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Giova, ai fini di una compiuta disamina del presente gravame, brevemente ricostruire le vicende che hanno contrassegnato l’indizione, da parte della Corte dei Conti, della procedura selettiva relativa al corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C (posizione economica C1), di cui n. 3 posti riservati al personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso gli Uffici della Corte dei Conti sede di Bolzano.

Con decreto segretariale n. 446 del 22 aprile 2005 veniva bandito il concorso di che trattasi, individuandosi, fra l’altro:

– il termine per il possesso dei requisiti, fissato alla data del 21 aprile 2005;

– il termine per la presentazione della domande di ammissione (31 ottobre 2005);

– le modalità di articolazione della procedura selettiva (valutazione dell’esperienza professionale, del titolo di studio, dei titoli culturali e professionali; prova scritta d’esame; corso di qualificazione)

– i punteggi attribuibili per i titoli di studio, per la valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione professionali;

– le modalità di svolgimento della prova scritta d’esame (svolgimento di un elaborato tratto dalle materie di cui agli annessi programmi di esame: Allegati A, B e C);

– la durata (non superiore a sei mesi) e le caratteristiche del corso di qualificazione.

Con successivo decreto del 6 febbraio 2007, l’Amministrazione procedente procedeva alla rettifica della data (21 aprile 2005) originariamente indicata ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, determinandone l’allineamento con la data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Prima di procedere all’ulteriore disamina delle modificazioni apportate alla lex specialis, non può omettere il Collegio di rilevare come l’opportunità – o, più propriamente, la necessità – di tale determinazione sia affatto omogenea con le indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 10216, resa dalla Sezione il 10 ottobre 2006.

Tale pronunzia, riguardante proprio la medesima procedura selettiva oggetto della presente controversia, ha infatti disposto l’annullamento del bando nella parte in cui veniva indicata la data del 28 aprile 2005 quale termine per il possesso dei titoli da valutarsi; e ciò in quanto, avuto riguardo alla generale previsione di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487 del 1994 (secondo la quale "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"), tale previsione di lex specialis si è dimostrata "priva di base normativa ed irragionevole … , con conseguente rilievo di illegittimità del provvedimento in esame in parte qua".

Il bando de quo formava, peraltro, oggetto di ulteriore intervento manipolativo ad opera del decreto n. 550/SG/2009 del 18 giugno 2009, oggetto dell’odierna impugnativa.

Con esso l’originaria formulazione della lex specialis di selezione veniva così modificata:

– suddivisione dei posti messi a concorso (nel numero complessivo di 150, rimasto inalterato) per profilo professionale (collaboratore amministrativo, collaboratore informatico, collaboratore tecnico), con riserva di n. 3 posti per il personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso la sede di Bolzano;

– obbligo, per i candidati che avessero presentato tempestivamente la domanda di partecipazione (quindi, entro il termine, come sopra modificato, del 31 ottobre 2005) di rendere una dichiarazione "riguardante la scelta vincolante della tipologia della prova scritta d’esame che verterà sulle materie contenute nei programmi di esame A/B/C allegato al decreto segretariale del 23 aprile 2005";

– modificazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame (non più consistente nello svolgimento di un elaborato, "così come disposto dall’art. 10 del … decreto n. 446 del 23 aprile 2005, bensì in un test articolato su n. 60 quesiti a risposta multipla la cui durata è fissata in un massimo di 45 minuti", comunque "predisposti su argomenti tratti dalle materie di cui ai programmi di esame A/B/C" annessi allo stesso decreto n. 446);

– modificazione della durata del corso di qualificazione ("non superiore, complessivamente, a 30 giorni lavorativi").

2. Come sopra riportati gli essenziali termini di riferimento per una compiuta delibazione del sottoposto thema decidendum, viene in considerazione il primo complesso di doglianze articolato dalla parte ricorrente con l’odierno mezzo di tutela, essenzialmente incentrato sulla mancata riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi.

La rilevanza di tale argomentazione – in termini di interesse alla sottoposizione all’adito organo di giustizia della questione sopra precisata – appieno rileva ove si consideri che parte ricorrente non ha presentato domanda di ammissione al concorso nel termine all’uopo fissato, in quanto non in possesso a tale data dei prescritti requisiti di partecipazione.

Sostiene la parte stessa, al riguardo, che la sostanziale immutazione della lex specialis – veicolata dal decreto n. 550 del 2009 – avrebbe dovuto imporre alla procedente Amministrazione una generale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in discorso, pena la violazione di affermati principi generali dell’ordinamento, nonché delle coordinate di legittimo svolgimento delle procedure selettive.

La doglianza non riveste giuridico pregio e, per l’effetto, non merita accoglimento.

Rileva al riguardo il Collegio come la prospettazione di parte ricorrente sarebbe suscettibile di favorevole considerazione soltanto laddove la rettifica di un bando di concorso venisse ad incidere sui requisiti di partecipazione, ampliandone la portata con riveniente allargamento della potenziale platea dei partecipanti: in tale ipotesi atteggiandosi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, effettivamente, in termini di doverosità, al fine di consentire la partecipazione anche a chi, pur interessato alla procedura, non vi avesse inizialmente partecipato a fronte di una clausola escludente del bando, poi modificata in senso ampliativo.

In tale evenienza, infatti (e, quindi, nel caso in cui la rettifica del bando originario avesse comportato un ampliamento dei potenziali partecipanti) si dimostrerebbe irrazionale (e, comunque, non fondata su alcun apprezzabile interesse pubblico) la scelta di non ammettere al concorso i soggetti che avessero medio tempore maturato i requisiti.

Se, infatti, l’interesse dell’Amministrazione procedente va identificato nell’esigenza di favorire la massima partecipazione dei soggetti astrattamente idonei, al fine di pervenire alla selezione dei candidati "migliori"), allora viene a dimostrarsi priva di ragionevole fondamento la scelta di precludere la partecipazione a coloro i quali, alla data della nuova chiusura dei termini di iscrizione al concorso, avessero maturato i requisiti, ancorché in epoca successiva alla prima indizione, poi rettificata.

Anche la giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di osservare (cfr. T.A.R. Umbria, 28 maggio 2009 n. 262) che, "in materia di concorsi per il pubblico impiego, un principio generale di remota origine giurisprudenziale vuole che, qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito (anche solo, ad es., aumentando il numero dei posti), essa sia tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione", al fine di "dar modo di partecipare a coloro che, valutando le condizioni originarie, avevano ritenuto di non averne interesse": principio, quest’ultimo, che, ancorché "non legificato, ma pacifico in giurisprudenza, si considera derivare dal fondamentale valore dell’imparzialità dell’amministrazione" e "si correla, del resto, anche a canoni di buona amministrazione".

Ferma la sostanziale condivisione dell’orientamento del quale si è dato conto, rileva peraltro la Sezione come le modificazioni apportate all’originario bando di concorso per effetto delle disposizioni introdotte dal gravato decreto del 2009 non rivelino carattere "adeguatamente" sostanziale, tale da indurre – con carattere di obbligatorietà – una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non hanno formato, infatti, oggetto di modifica:

– il numero complessivo dei posti messi a concorso;

– i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;

– l’oggetto della selezione stessa;

– l’articolazione del concorso per titoli ed esami, nonché il "peso", in termini di assegnazione di punteggio, riservato, rispettivamente, alla prova scritta ed alla valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli di studio, culturali e professionali.

Deve quindi escludersi che le imputazioni apportate alla lex specialis abbiano determinato, in capo alla procedente Amministrazione, alcun obbligo di disporre la riapertura dei termini di che trattasi, per come sostenuto dalla parte ricorrente: obbligo la cui immanenza appare predicabile:

– non soltanto laddove il numero dei posti messi a concorso, le regole di articolazione della selezione, ovvero l’oggetto della stessa avessero formato oggetto di incisiva rimeditazione;

– ma, anche, nel caso in cui gli stessi requisiti di ammissione fossero stati modificati, determinando un corrispondente ampliamento della platea dei potenziali partecipanti, a fronte del quale sarebbe stato ben irragionevole non consentire anche ai soggetti (originariamente) non in possesso dei requisiti una rimessione in termini ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

Diversamente da quanto ora osservato, il gravato decreto del 2009 – inalterati il numero dei posti messi a concorso, la configurazione della selezione per titoli ed esami, nonché i requisiti per la partecipazione alla stessa – ha:

– articolato il novero delle posizioni messe a concorso per profili professionali;

– modificato le modalità di svolgimento della prova scritta (non più elaborato, ma test a risposta multipla)

– compresso la durata del corso di formazione.

Nessuna di tali modificazioni è destinata, con ogni evidenza, ad incidere sui requisiti di partecipazione; né alcuna di esse integra una modificazione dell’originario bando in termini sostanziali, tali cioè da indurre – con il carattere di "obbligatorietà" postulato dalla parte ricorrente – la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva de qua.

La censura, dimostratasi infondata, deve pertanto essere respinta.

3. Con ulteriore argomento di censura, si duole parte ricorrente (la cui posizione funzionale di appartenenza è B3) che la consentita partecipazione alla procedura di che trattasi di dipendenti inquadrati in sottordinate posizioni (B1 e B2) consentirebbe a questi ultimi di accedere, in caso di esito vittorioso del concorso, all’area C (posizione C1) mediante una preclusa progressione per saltum.

Va in primo luogo osservato come la posizione legittimante ravvisabile in capo alla parte ricorrente, ai fini della proposizione della censura ora all’esame, riveste debole consistenza, atteso che la mancata partecipazione al concorso de quo (a fronte dell’omessa presentazione della domanda di ammissione, avvenuta in ragione della carenza dei prescritti requisiti) non consente la qualificabilità in termini di personalità, attualità, concretezza e differenziazione dell’interesse fatto valere nel contestare l’ampliato novero dei soggetti facoltizzati a presentare domanda di partecipazione.

Nondimeno, la censura si dimostra infondata anche nel merito; per l’effetto imponendosi la reiezione delle argomentazioni in proposito articolate.

Intende il Collegio, a tale riguardo, aderire all’orientamento dalla Sezione già esplicitato, proprio a proposito del concorso oggetto di odierna indagine, con la rammentata sentenza 10216/2006.

Anche nella vicenda contenziosa definita con la decisione ora richiamata, la parte ricorrente aveva lamentato la violazione dei principi in tema di accesso ai pubblici uffici (nonché la disparità di trattamento e la contraddittorietà insite nella presupposta normativa di matrice contrattuale), in relazione alla possibilità per i dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2 (incaricati dell’espletamento di mansioni esecutive) di transitare direttamente nell’area C senza passare per la posizione B3; ulteriormente rappresentando che tale consentita possibilità – oltre ad essere contraddittoria in riferimento alla espressa previsione, nel contratto collettivo, di una selezione appositamente preordinata al passaggio da B1/B2 a B3- – si sarebbe, ulteriormente, rivelata in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla illegittimità dei "doppi passaggi di qualifica".

La disciplina della selezione interna de qua, così come delineata dalla pertinente contrattazione collettiva (art. 15 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1995; C.C.N.L. del personale delle aree funzionali della Corte dei conti del 12 novembre 2004, che a sua volta rinvia all’art. 8 del C.C.N.L. 12 giugno 2003), non si pone infatti in contrasto con i principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti (cfr. sentenze 24 luglio 2003 n. 274, 4 dicembre 2002 n. 517, 23 luglio 2002 n. 373, 29 maggio 2002 n. 218, 16 maggio 2002 n. 194, 4 gennaio 1999 n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528, 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161), ed in particolare con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.), non configurandosi nella specie una procedura selettiva finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale attraverso l’ingiustificata valorizzazione dell’anzianità di servizio.

In proposito, va osservato come, con le richiamate sentenze nn. 1/1999 e 194/2002, la Corte Costituzionale, richiamandosi agli artt. 97, 51 e 98 e 3 della Costituzione, abbia evidenziato come il pubblico concorso sia imposto anche per l’accesso alla qualifica successiva in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci (rappresentando, quindi, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione).

La Corte, nel censurare la prevista ammissione ai corsi di riqualificazione di dipendenti non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore (in quanto volta a "conferire all’anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme"), ha poi ribadito che "il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci".

Nel caso in specie, le modalità del concorso, con le quali la partecipazione è stata estesa a categorie di personale diverse da quella (B3) immediatamente sottordinata rispetto alla posizione da conferire (C1), in ossequio al principio di salvaguardia dell’anzianità, non attribuiscono al requisito della mera anzianità quella funzione "abnorme" individuata dal Giudice delle leggi, ossia di un criterio elusivo del meccanismo generale del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi.

Al contrario, appare del tutto conforme al principio di eguaglianza, che impone di trattare in maniera differenziata le situazioni in sé diverse, l’operato dell’Amministrazione che, pur permettendo un’ampiata partecipazione alla procedura di selezione, ha tuttavia articolato ed opportunamente valorizzato, in sede di formazione della graduatoria finale, le diverse condizioni personali che avevano legittimato l’ammissione alla fase concorsuale.

È al riguardo sufficiente considerare che i punteggi per l’anzianità sono differenziati in relazione alla posizione di appartenenza degli aspiranti (in particolare: punti 1,00 per i B3; punti 0,75 per i B2; punti 0,50 per i B1), senza che lo scarto previsto sia irragionevole al punto da trasmodare in invalidità della norma.

Per ciascun anno di servizio dei dipendenti B3 è, infatti, prevista l’attribuzione di un punteggio doppio rispetto al corrispondente periodo per i dipendenti B1 (10 anni di servizio dei primi sono equivalenti a 20 anni degli altri); laddove il raggiungimento di 20 punti di anzianità per i B3 richiederebbe, per i dipendenti in posizione B1, un servizio prestato per almeno 40 anni (analogo ragionamento, ancorché in termini aritmeticamente più attenuati, valendo per i dipendenti B2).

Non può quindi ritenersi che il mero fatto del conseguimento dell’anzianità necessaria in profili professionali diversificati conduca ad una pedissequa (quanto ingiustificata) omologazione delle posizioni dei partecipanti, atteso che, in tal modo, verrebbe a realizzarsi un pratico "appiattimento" di esperienze lavorative diverse con riveniente forzata "omogeneizzazione" di mansioni di rilevanza non equiparabile.

La censura, come in precedenza anticipato, è quindi infondata e deve essere disattesa.

4. Nel ribadire l’inaccoglibilità delle esaminate doglianze – nonché dei motivi aggiunti successivamente proposti, aventi contenuto meramente iterativo e/o conseguenziale – non può esimersi il Collegio da disporre, conclusivamente, la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Corte dei Conti per complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

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