Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14040

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Svolgimento del processo
La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 43/27/09, depositata il 27.4.2009, ha confermato la decisione della CTP di Milano che, su ricorso della S.r.l. T., importatrice dalla Giamaica di prodotti di maglieria, aveva annullato la sanzione ex art. 303 del TULD. I giudici d’appello hanno ritenuto che l’ipotesi, contestata nella specie, di dichiarazione non veritiera relativa all’origine della merce, non era contemplata dalla norma incriminatrice, ed hanno, perciò, escluso la fondatezza dell’interpretazione storico-esegetica sostenuta dalla Dogana, perchè contraria al principio della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative; considerazione che assorbiva l’esame della questione relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico, oggetto del secondo motivo dell’appello dell’Ufficio.
L’Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione di tale sentenza, sulla scorta di due motivi, ai quali resiste con controricorso la Società. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Col primo motivo, deducendo violazione dell’art. 303 del TULD, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente sostiene che la sanzione prevista dall’art. 303 cit. riguarda ogni ipotesi di difformità/falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all’origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente (e non analogicamente) come comprensive anche delle diversità di origine. Sotto altro profilo, prosegue la ricorrente, la CTR ha errato nel non considerare i principi generali che disciplinano il sorgere delle obbligazioni doganali e nel non tener conto che il relativo mancato adempimento costituisce fonte della responsabilità sanzionatoria di cui all’art. 303 del TULD, norma a presidio di ogni irregolarità ascrivibile all’operatore in materia di obblighi di dichiarazione.
Col secondo motivo, la ricorrente denuncia il difetto di motivazione non avendo la CTR fornito adeguata spiegazione delle ragioni per giungere alla sua (errata) conclusione, di escludere dall’ambito della sanzione di cui all’art. 303 del TULD la difformità della dichiarazione circa l’origine della merce.
Il primo motivo è fondato ed assorbente. Va ricordato che questa Corte, con due decisioni del 1999 (nn. 2590 e 10898), ha chiarito che la fattispecie regolata dall’art. 303 del TULD è sostanzialmente unica, in quanto il suo contenuto è delineato nel comma 1, mentre il comma 3 configura solo una circostanza aggravante. Ciò, diversamente dall’assunto dalla contribuente, non è risolutivo: è vero che la norma punitiva menziona, nel descrivere l’illecito amministrativo, solo valore, quantità e qualità della merce, ma la scomparsa del riferimento testuale all’origine è logicamente e giuridicamente irrilevante. E’ noto, infatti, che il concetto giuridico di qualità è inerente alla natura della merce e, secondo la giurisprudenza civilistica, riguarda le differenze di sostanza, di razza, di materia, di tessuto, di fibra, di colore, di metodo e di origine (cfr. in particolare Cass. n. 2544/1970, in tema di mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c.). Del resto, è indiscutibile, sul piano logico, che la qualità di una merce non sia altro che il coacervo degli elementi distintivi di essa e tra i medesimi il dato di origine assume una connotazione del tutto peculiare. Se ciò vale sul piano del linguaggio giuridico civilistico, non si vede perchè il legislatore tributario abbia dovuto adottare, nel 1973, una diversa nozione di qualità, come attinente alla sola sostanza dei beni oggetto d’importazione e non alla loro origine/provenienza da un determinato Paese. L’interpretazione propugnata dall’Ufficio è, poi, coerente all’intero sistema doganale nazionale (D.Lgs. n. 374 1902, art. 8 e art. 4, comma 2; artt. 65, 73, 84, 91, 149, 165, 175 179 etc del TULD) e comunitario (artt. 1 e 4 del Reg 802/68; Cod. Dog. Tit. 2 cap. 2, artt. 58, 133, 147, 220) che, com’è ovvio, si caratterizza proprio per la particolare attenzione ai luoghi di origine e provenienza delle merci.
Nella specie, va rilevato che le merci giamaicane, scortate dall’apposito certificato d’origine EUR. 1, beneficiano di esenzione dal dazio all’atto dell’importazione nell’UE, in virtù dell’Accordo di Cotonou (cfr. artt. 1 e 100; Allegato V, art. 1, e correlato Protocollo 1, artt. 2 n. 1, 15 n. 1, 28 n. 1, 31 n. 1-2 comma 1, 32) tra UE’ e i Paesi dell’Area ACP (Africa, Caraibi, Pacifico): il rilievo centrale della veridicità dell’origine delle merci importate si mostra con tutta evidenza, essendo il presupposto del trattamento daziario preferenziale (v. per un altro esempio il cd. "cumulo regionale" per l’Area ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Vietnam, etc.).
Ne deriva che, seguendo la tesi della CTR, resterebbe privo di copertura – dunque di deterrenza sanzionatoria – proprio il punto più delicato del complesso sistema con il quale TUE accorda preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo, ai sensi del Reg. 2454/93 (art. 66 e segg.), che individua, appunto, nella prova dell’origine della merce il fulcro centrale della prevenzione antifrodi (v. anche Ali. V all’Acc. Cotonou, art. 2 n. 1).
Pertanto, tenuto conto del rilievo imprescindibile e prioritario del concetto di "origine" nelle fonti comunitarie e nazionali e della sua inerenza, logica e giuridica, alla nozione di qualità come tradizionalmente affermatasi nell’esperienza civilistica di diritto interno, si deve concludere che il legislatore del 1973, nel fare trasmigrare il vecchio art. 118 L.D. nel nuovo art. 303 TULD e nell’omettere il riferimento all’origine delle merci, abbia realizzato, solo, una mera semplificazione testuale, ampiamente giustificata, sul piano lessicale, proprio dall’inerenza del dato di "origine" alla nozione riassuntiva e omnicomprensiva di qualità.
Analogamente si è comportato il legislatore del 2012 nel decreto sulla semplificazione fiscale, che ha solo ridisegnato il regime sanzionatorio dell’art. 303 TULD mediante il D.L. n. 16 del 2012, art. 11, comma 4. Anzi, la Relazione (in Atti parlamentari – Senato della Repubblica – n. 3184 – pag. 63) evidenzia che "la norma rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l’efficienza dei controlli" e rileva che si tratta di "norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali" e dirette a sollecitare "l’attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale".
Dunque, dinanzi a una parola dotata di più significati come "qualità", la sua accezione giuridica va contestualizzata in relazione alla disposizione, nella specie sanzionatoria, dove è inserita e al bene giuridico che detta disposizione tutela: ossia, quanto all’art. 303 TULD, la correttezza e la completezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell’efficienza dei controlli, i quali non possono che caratterizzarsi proprio per la particolare attenzione ai luoghi di origine delle merci transfrontaliere.
L’accoglimento del primo motivo, comporta la cassazione della sentenza, restando assorbito il vizio motivazionale denunciato col secondo mezzo, e la causa va rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame della questione relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico, oggetto del secondo motivo dell’appello dell’Ufficio, e per statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 14-10-2008 (01-10-2008), n. 38803 Fatto di particolare tenuità – Previsione autonoma – Esclusione – Prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9.1.2006 il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica dichiarava G.C. colpevole del delitto di ricettazione e lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
A seguito di appello dell’imputato, la Corte di appello di Napoli con sentenza resa l’8.1.2007, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv c.p., rideterminava la pena nella misura di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, con due motivi.
Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), il ricorrente lamenta che la consapevolezza della illecita provenienza del ciclomotore è stata erroneamente tratta dalla sola circostanza del possesso di un certificato di conformità "palesemente contraffatto".
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che, riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv c.p., il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione, essendo stato il reato contestato il (OMISSIS).
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, al riguardo, premettersi che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica dell’assenza in quest’ultima di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione della logica o fondati con dati contrastanti con il senso di realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose ed insormontabili incongruenze, oppure inconciliabili con "atti del processo" specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione.
Conclusioni che restano ferme pur dopo la novella della L. n. 46 del 2000, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", dal momento che alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (cfr., ad es. Cass., sez. 1^, n. 42369/2006; Cass. Sez. 6^, n. 35495/2006).
Il che vale quanto dire che, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità, restando escluso che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, non dovendo accertare la Corte se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma piuttosto verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, (v. ad es.
Cass., sez. 6^, n. 36546/2006; Cass. sez. 2^, n. 7380/2007; Cass. Sez. 4^, n. 4842/2003).
E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, sicchè nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. Ed invero i giudici di merito hanno correttamente posto in rilievo il dato obiettivo che l’imputato si trovava in possesso di un certificato di conformità palesemente contraffatto, in quanto redatto con caratteri di stampa del tutto difformi da quelli originali e tale, quindi, da ingenerare la consapevolezza (in relazione alla rilevante funzione di certificazione svolta da tale documentazione) della provenienza furtiva del mezzo.
In conformità al consolidato insegnamento di questa Suprema Corte che, in tema di ricettazione, esclude che, con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la consapevolezza della provenienza illecita del bene si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, ivi compresi il comportamento dell’imputato o l’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta (v, ad es. Cass. Sez. 1^, n. 13502/2008; Cass., sez. 4^, n. 4170/2006;
Cass. sez. 2^, n. 2436/1997) e che la relativa indagine costituisce accertamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua motivazione (v. ad es., Cass. 31 gennaio 1990, Masaracchio; Cass. 29.4.1988, Ciardi).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
Basti, al riguardo, osservare che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla sentenza di appello, ma non dedotta e rilevata da quel giudice (cfr. SU n. 23428/2005).
Non senza rilevare che, peraltro, nemmeno tale presupposto si è realizzato nel caso in esame.
Ed invero, l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2 non configura una autonoma previsione incriminatrice, quanto una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso).
Ne discende che, ai fini dell’applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell’art. 157 c.p. (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l’ipotesi attenuata.
Sicchè non può ritenersi maturata alcuna prescrizione, nè alla data della sentenza di primo grado, nè di quella impugnata, tenuto anche conto dei periodi di sospensione del processo (per complessivi anni due e giorni uno) risultanti agli atti.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, 15 gennaio 2010, n. 1823 L’assicuratore deve risarcire la parte civile anche se la polizza Rc auto è invalida

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con sentenza del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Ancona, Sezione di Jesi, ha dichiarato D. S. colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo e del reato di guida in stato di ebbrezza e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 800,00 di ammenda nonché, in solido con il responsabile civile, Sai Assicurazioni spa, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, con assegnazione alle stesse di provvisionali.

Si trattava di un incidente stradale così ricostruito. Lo S., alla guida della vettura Fiat Bravo, tg omissis, con a bordo L. Lo., seduto sul sedile anteriore destro, nonché T. C., L. Lu. e C. E., seduti sul sedile posteriore, era uscito di strada, sul lato sinistro, urtando contro un albero di olmo. Per effetto dell’impatto e della successiva rotazione, l’auto si era divisa in due tronconi. Gli occupanti del troncone posteriore erano stati sbalzati fuori finendo a notevole distanza dall’albero di olmo e decedendo.

Con sentenza del 30 ottobre 2006 la Corte di Appello di Ancona, investita delle impugnazioni proposte dai difensori dello S. e da quello del responsabile civile, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine alla contravvenzione ascritta perché estinta per prescrizione e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione, confermando il riconoscimento di responsabilità per il delitto di cui all’art. 589 commi 1 e 3, 61 n. 3 cp e la condanna dello S. e del responsabile civile Fondiaria – Sai spa, a risarcire il danno alle parti civili.

I difensori dello S. hanno presentato, per conto di quest’ultimo, ricorso per Cassazione contro la summenzionata sentenza della Corte di Appello.

Essi si sono doluti, in primo luogo, del fatto che non fosse stata accolta la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per assumere delle prove, in particolare le testimonianze di P. L. e R. L., da cui sarebbe emerso che alla guida del veicolo si trovava altra persona vale a dire L. Lo..

Hanno contestato, altresì, la circostanza che la condanna fosse stata basata sostanzialmente su un apparato indiziario non certo, nonché la mancanza e, comunque, la illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante della previsione dell’evento e alla negata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione.

Anche l’Avv. R.B. ha proposto, per conto del responsabile civile, la Fondiaria Sai spa, ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui aveva confermato la condanna della detta società, quale responsabile civile, a risarcire le parti civili.

Egli ha esposto, in primo luogo, che il giudice di secondo grado aveva errato nel ritenere che lo S., pure intestatario al PRA del veicolo targato omissis, lo stesse guidando al momento del sinistro. Infatti, la vettura da lui condotta, come accertato dalla Polizia Stradale aveva subito la modifica del numero del telaio in quanto quello originale era stato abraso e sopra era stato stampigliato il n. omissis, corrispondente al PRA alla targa omissis. Questa targa risultava impropriamente applicata sul veicolo in quanto, attraverso il numero del motore, si era risaliti alla vettura Fiat Bravo targata omissis di proprietà di tale O. che era stata oggetto di furto avvenuto a omissis la notte del omissis. La vettura condotta dallo S. era, in realtà, targata omissis e ad essa, successivamente, lo stesso vi aveva apposto la targa omissis di un altro veicolo da lui acquistato da tale P. nel omissis. Ne conseguiva che la macchina coinvolta nel sinistro non era quella assicurata avente targa omissis e numero di telaio omissis (così come trascritti al PRA), ma altro veicolo in origine targato omissis.

Il difensore dello S. ha depositato memoria difensiva.

Altrettanto ha fatto il difensore delle parti civili C. A. C., S. D., E. C., A. L., S. A. e L. L. nonché delle parati civili G. T., L. C. e L. T..

Motivi della decisione

I gravami sono infondati.

Quanto alle censure dello S., la corte di appello ha concluso che costui era sicuramente alla guida del veicolo al momento dell’incidente, ritenendo sul punto rilevanti e decisive, ai fini della formazione del suo convincimento, le dichiarazioni delle testi R. C. e G. A.. La prima, infatti, aveva visto il ricorrente, pochi istanti prima che andasse via con la sua auto, fare salire a bordo dal lato guidatore C. E., mentre il L. Lo. aveva fatto altrettanto dall’altro lato con la T.. La seconda, invece, aveva sentito la C. dire che il L. Lo. sarebbe andato avanti accanto al conducente perché aveva mal di stomaco. Il collegio ha pure considerato la posizione assunta dal corpo del L. Lo. dopo l’urto e le spiegazioni date al riguardo dal consulente del PM. Le osservazioni svolte dalla corte del merito, evidenziando che la stessa non dubitava della ricorrenza di una pluralità di elementi dimostrativi del fatto che alla guida del veicolo al momento del sinistro fosse l’imputato, spiegano perché il collegio nulla abbia espressamente detto sulla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale volta: 1) a fare sentire come testi P. L. e R. L. secondo cui il L. Lo., nell’immediatezza dell’incidente, aveva chiesto perdono per quanto era accaduto; 2) a fare acquisire la perizia psichiatrica eseguita sull’imputato che dava conto del fatto che lo S. aveva perso la memoria in conseguenza del grave trauma subito a seguito dell’incidente, che successivamente aveva riacquistato la memoria, ricordando che alla guida della vettura era il L. Lo., che tale ricordo era genuino; 3) ad ottenere l’esame dell’imputato ed il confronto con il L. Lo. ; 4) a disporre una perizia per accertare la posizione degli occupanti il veicolo al momento del sinistro.

Ed infatti, indipendentemente dalle considerazioni fatte nell’ordinanza del 19/10/2006, i giudici di appello, nel momento stesso in cui hanno espressamente escluso che alla guida della vettura non fosse lo S., hanno contemporaneamente disatteso la tesi difensiva secondo cui il mezzo era condotto dal L. Lo., vale a dire da persona diversa dall’imputato; ed implicitamente escluso la necessità, ai fini della decisione da assumere, di rinnovare l’istruzione dibattimentale, non essendo le nuove prove, nella comparazione con gli elementi acquisiti, idonee a determinare un diverso convincimento.

Immune da censura è anche la motivazione con cui la corte del merito ha spiegato che l’evento si presentava all’imputato come altamente prevedibile, essendo egli consapevole che, per le condizioni della strada percorsa, ben conosciute, e per la condotta di guida tenuta, contraddistinta da una velocità elevata, poteva uscire di strada. L’evento, quindi, non si poteva non rappresentare alle capacità intellettive dello S..

Il collegio ha pure giustificato in maniera adeguata e coerente l’esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, in quanto ha ritenuto di non potere concedere le attenuanti generiche dopo una valutazione della gravità del fatto e del grado della colpa ravvisabile nella condotta del prevenuto. Vi è stato quindi, un apprezzamento di elementi, tale da attribuire agli stessi valenza prevalente rispetto ai dati evidenziati dal ricorrente.

Non è ancora maturata la prescrizione, chiesta dal difensore dello S. in sede di conclusioni, trattandosi di reato commesso il omissis e non essendo state concesse attenuanti.

Quanto alle contestazioni del responsabile civile, si osserva, in primo luogo, che non risulta accertato dai giudici di merito che il veicolo condotto dall’imputato al momento dell’incidente fosse quello rubato e targato omissi. Infatti, come si evince dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 13), le cui conclusioni sul punto sono state implicitamente condivise dalla corte di appello, unicamente era emerso che il motore della macchina dello S. era quello della vettura summenzionata, mentre alcuna certezza si era potuta raggiungere in ordine all’identificazione del telaio.

Tanto precisato, si rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza.

Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dall’art. 7 della legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell’8 maggio 2006).

In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009). Sostiene parte ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, in base all’art. 7, comma 4, della legge n. 990 del 1969, il contrassegno assicurativo doveva essere applicato “sul veicolo cui l’assicurazione si riferisce”, mentre, nella specie, venendo in considerazione una macchina avente solo targa identica a quella indicata nel contrassegno, ma diverso telaio e motore, non poteva parlarsi di identità fra il veicolo assicurato e quello coinvolto nell’incidente.

Detto assunto è privo di pregio.

Infatti, il comma summenzionato va letto assieme ai primi tre del detto articolo 7, secondo cui:

1) l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall’assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;

2) l’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile;

3) all’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’assicuratore consegna inoltre all’assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

Inoltre, secondo l’art. 9 del regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969 (D.P.R. n. 973 del 1970), pure richiamato dal responsabile civile a sostegno della propria tesi, il certificato di assicurazione per i veicoli a cui si applica la legge n. 990 del 1969 deve contenere una serie di dati, fra cui, per ciò che qui rileva, il tipo del veicolo, il numero della polizza e i dati della targa di riconoscimento e, solo quando quest’ultima non sia prescritta, i dati d’identificazione del telaio e del motore.

Dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dall’art. 9 del regolamento di esecuzione, si ricava che:

l’esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione;

l’assicuratore risponde nei confronti dei terzi per il periodo ivi indicato;

assieme al certificato è rilasciato un contrassegno dell’assicuratore;

sia nel certificato che nel contrassegno è riportato, ai fini dell’identificazione del veicolo assicurato, il solo numero di targa e non quello del telaio, tranne che in casi eccezionali.

Se ne evince che nel certificato di assicurazione il numero della polizza è associato in linea generale alla targa, che nel contrassegno dell’assicuratore è pure menzionata la sola targa e che, quindi, il “Veicolo cui l’assicurazione si riferisce”, del quale fa menzione il comma 4 della legge n. 990 del 1969, è quello identificato nel certificato e nel contrassegno de quibus con il numero della targa.

D’altronde, non si comprende come potrebbe validamente essere tutelato l’affidamento dei terzi (che, appunto, assume primario rilievo nel loro rapporto con l’istituto assicuratore secondo l’intero assetto normativo vigente) qualora si faccia riferimento al numero del telaio, dato che non può essere considerato di agevole percezione, mentre, invece, è proprio con il numero di targa, facilmente conoscibile, che la posizione dei danneggiati riceve adeguata protezione.

Del tutto irrilevanti sono le considerazioni del responsabile civile in ordine alla vendita di veicolo recante i numeri di telaio o di motore alterati, considerato che in tali casi non viene in questione un problema di risarcimento di danni subiti da soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale previsto obbligatoriamente dalla legge con una disciplina coattiva, ma solo un inadempimento. In particolare, in tali casi si parla di consegna di aliud pro alio, per indicare un’ipotesi in cui le differenze fra la cosa promessa e quella venduta sono talmente gravi da comportare l’applicazione della disciplina sull’inadempimento, piuttosto che quella sui vizi della res alienata, senza che rilevi l’affidamento dei terzi od una normativa specifica che regolamenti i rapporti con questi, imponendo obblighi risarcitori.

Privo di pregio è anche il riferimento della Fondiaria – Sai spa all’art. 8 della legge n. 990 del 1969, che prevede che il trasferimento di proprietà dei veicoli comporta le cessione del contratto di assicurazione, considerato che tale disposizione risponde all’esigenza che sia proprio garantita sempre la circolazione di veicoli coperti da assicurazione.

Pure da respingere è l’ulteriore contestazione del responsabile civile relativa all’inesistenza del contratto di assicurazione per mancanza del rischio assicurato ai sensi dell’art. 1895 c.c. Infatti, è innegabile che, nella specie, il contratto è stato concluso con riferimento ad un veicolo destinato alla circolazione anteriormente alla data del sinistro de quo e che, quindi, sussistono gli elementi fondamentali di un contratto di assicurazione, in particolare la c.d. alea. La Fondiaria – Sai spa ha posto a fondamento della propria doglianza due sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la n. 8460 del 1994 e la n. 7300 del 1991 che, però, concernono fattispecie del tutto diverse da quella in esame. Nel primo caso, viene in questione la nullità di un contratto assicurativo perché stipulato dopo il verificarsi dell’incidente, nel secondo si verte in tema di rapporti fra assicurazione e terzo danneggiante.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili liquidate equitativamente in complessivi euro 3000,00 quanto a C. A. C., S. D., E. C., in euro 3000,00 quanto a G. T., L. C. e L. T.; in euro 3000,00 quanto a A. L., S. A. e L. L., oltre per tutti spese generali ed accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; inoltre, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida equitativamente in complessivi euro 3000,00 quanto a C. A. C., S. D., E. C.; in euro 3000,00 quanto a G. T., L. C. e L. T.; in euro 3000,00 quanto a A. L., S. A. e L. L., oltre per tutti spese ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 3582 Crediti privilegiati; Ripartizione dell’attivo; Fatture Rivalsa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che Z.C., dottore commercialista, aveva svolto attività professionale in favore della s.p.a. Onda Verde, successivamente dichiarata fallita;

che il relativo compenso – pari a L. 2.500.000 – era stato ammesso al passivo del Fallimento della s.p.a. Onda Verde in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2151 bis c.c., n. 2, ed il curatore fallimentare, in esecuzione di un piano parziale di riparto, aveva provveduto al conseguente versamento di detta somma al professionista che, nell’emettere la contestuale fattura, aveva esposto e chiesto il pagamento della ulteriore somma di L. 560.000, di cui L. 510.000 a titolo di rivalsa I.V.A. e L. 50.000 a titolo di contributo previdenziale;

che, negata la corresponsione di tale ulteriore somma in prededuzione, lo Z., con ricorso del 13 aprile 2000, promosse il giudizio di insinuazione tardiva del relativo credito dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendone l’ammissione al passivo in via di prededuzione;

che, in contraddittorio con il Fallimento della s.p.a. Onda Verde – che resistette al ricorso -, il Tribunale adito, con la sentenza n. 6443/2001 del 7 giugno 2001, respinse la domanda di ammissione al passivo di detto credito in prededuzione;

che, a seguito di appello dello Z. – cui resistette il Fallimento -, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 2734/04 del 22 ottobre 2004, respinse l’impugnazione, confermando la sentenza appellata;

che, per quanto in questa sede rileva, la Corte milanese ha affermato che: a) "(…) a norma della L. Fall., art. 111, la qualità di debiti di massa, in quanto tali pagabili in prededuzione, va riservata esclusivamente ai debiti contratti dal curatore per l’amministrazione dei beni fallimentari e alle spese di procedura, cioè alle obbligazioni contratte direttamente dall’ufficio fallimentare (o alle stesse assimilate); non si può quindi pretendere che sorga un debito della massa per effetto del pagamento di debiti assunti dal fallito, in relazione a somme ad essi accessorie (di natura fiscale o previdenziale)"; b) "la natura di debito della massa del credito del professionista per rivalsa I.V.A. è tra l’altro esplicitamente smentita dal disposto dell’art. 2758 c.c., che prende in considerazione i crediti (dello Stato) per i tributi indiretti e i crediti (del privato) di rivalsa per pagamento della imposta sul valore aggiunto: crediti tutti per i quali è solamente previsto il privilegio speciale su determinati beni"; c) "(…) il citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, è norma che ha rilevanza esclusivamente fiscale, con lo scopo evidente di rendere più agevoli le operazioni e gli accertamenti in sede fiscale, ma che non può certamente alterare il sistema civilistico dei privilegi, tra cui il già ricordato art. 2758 c.c., nonchè le regole concorsuali in caso di fallimento, volte a dare attuazione in primo luogo al principio del paritario trattamento dei creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Come bene ha osservato il primo giudice, se fosse vera la tesi sostenuta dall’attuale appellante, si avrebbe una abrogazione della norma (dell’art. 2758 c.c. n.d.r.) per i soli crediti di rivalsa I.V.A. dei professionisti che non hanno ancora emesso fattura al momento dell’apertura del concorso ovvero non hanno chiesto la ammissione al passivo del credito di rivalsa. Si avrebbe quindi un sistema strutturato in modo da far dipendere le regole del concorso e di graduazione dei crediti (indisponibili da parte dei privati) dalle scelte volontarie dei privati…"; d) tale orientamento è conforme a quello seguito dalla Corte di cassazione con le sentenze nn. 11143 del 1996 e 6149 del 1995; e) "In base a quanto si è detto, va ovviamente esclusa la natura di debito di massa anche per ciò che si riferisce al contributo previdenziale";

che avverso tale sentenza Z.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria;

che il Fallimento della s.p.a. Onda Verde, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

Considerato che, con i primi quattro motivi del ricorso, il ricorrente critica la sentenza impugnata – per la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111, dell’art. 2758 c.c., e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 18 e 21, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione -, sostenendo sostanzialmente che: 1) il pagamento in prededuzione delle spese e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento comprende anche l’I.V.A. di rivalsa, se dovuta dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, con la conseguenza che, nella specie, essendo stata la fattura emessa nel corso della procedura fallimentare, il credito per rivalsa I.V.A. deve intendersi sorto all’atto dell’emissione della fattura stessa (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3) e, quindi, da soddisfare in prededuzione; 2) diversamente opinando, si determinerebbe, tra l’altro, un arricchimento indebito del Fallimento a detrimento del professionista, non in grado di recuperare l’I.V.A. non incassata; 3) i precedenti sfavorevoli della Corte di cassazione dovrebbero essere sottoposti a revisione critica;

che, con il quinto motivo, il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella parte in cui afferma la non prededucibilità del credito per rivalsa del contributo previdenziale;

che il ricorso non merita accoglimento;

che esiste un costante e risalente orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio – che esclude il carattere prededucibile del credito per rivalsa I.V.A. del professionista il quale abbia prestato la sua opera in favore dell’imprenditore successivamente dichiarato fallito;

che, secondo tale orientamento: a) il credito di rivalsa I.V.A. di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento (nella specie, a seguito del pagamento del compenso ricevuto in esecuzione di un riparto parziale), non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1), (nella specie, applicabile nel testo originario ratione temporis), in quanto la disposizione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, primo periodo, (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), secondo cui "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo", non pone una regola generale rilevante in ogni settore del diritto – avendo l’emissione della fattura il solo effetto di determinare, ai fini fiscali, la data della cessione di beni o della prestazione di servizi in un momento diverso da quello della stipulazione -, cosicchè in particolare, sul piano civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l’evento generatore del credito di rivalsa I.V.A., autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma a questo soggettivamente e funzionalmente connesso; b) conseguentemente – secondo la originaria formulazione della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1, -, il diritto di rivalsa non è riconducibile nel novero delle spese e dei debiti contratti per l’amministrazione della procedura fallimentare e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, ove autorizzato, perchè esso non è sorto nel corso della procedura fallimentare per effetto del pagamento effettuato dal curatore in esecuzione del piano di riparto e della corrispondente emissione della fattura da parte del professionista, tenuto conto che, ai fini dell’individuazione dei debiti di massa, non è determinante il profilo temporale, bensì quello funzionale, cioè la genesi del debito per atto degli organi fallimentari – e non di un terzo creditore – in occasione e per le finalità della procedura; c) lo stesso credito di rivalsa I.V.A. può giovarsi soltanto del privilegio speciale di cui all’art. 2758 c.c., comma 2, (nel testo sostituito dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, art. 5), nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo – sui quali esercitare la causa di prelazione; d) nell’ipotesi in cui tale credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell’I.V.A. indicata nella fattura, poichè tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale, tenuto conto che per i prestatori di servizi, anche professionali, l’emissione della fattura all’atto della percezione del compenso è una facoltà alternativa all’immediata fatturazione, con registrazione della relativa I.V.A. a debito – nel qual caso nessun dubbio si pone sul carattere concorsuale del credito di rivalsa -, e che il simmetrico vantaggio e pregiudizio ingiusto che tale sistema di contabilizzazione dell’I.V.A. può, ma non necessariamente, determinare rispettivamente nei riguardi del fallimento e del professionista attengono a situazioni fattuali, insuscettibili di modificare la natura giuridica del fenomeno (cfr., ex plurimis, le sentenza nn. 15690 del 2008, 10799 del 1998, 6149, 1227 e 1115 del 1995, 5429 del 1994);

che i Giudici a quibus hanno correttamente applicato alla fattispecie tali principi di diritto, mentre il ricorrente non prospetta argomenti nuovi o diversi che possano indurre questa Corte a mutare il qui ribadito orientamento;

che non è conferente allo scopo neppure la "Risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008", richiamata – soltanto parzialmente e senza ulteriori indicazioni – dal ricorrente con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c.;

che, infatti – a prescindere dall’efficacià meramente interna all’amministrazione finanziaria di tale atto che, in ogni caso, non può collidere nè con la legge nè con gli atti aventi forza di legge – l’atto stesso, adottato in risposta ad un quesito posto da uffici finanziari periferici o da privati, disciplina fattispecie rilevanti soltanto sul piano tributario e che non riguardano comunque la questione in esame, concernente il carattere prededucibile o no del credito per rivalsa I.V.A. nell’ambito della procedura fallimentare;

che il quinto motivo del ricorso è inammissibile, per evidente genericità della censura;

che, infatti, il ricorrente non argomenta in alcun modo le specifiche ragioni per le quali il capo della sentenza impugnata – con il quale è stata esclusa la natura di debito di massa anche del contributo previdenziale -, omettendo in particolare di fare riferimento alla puntuale previsione legislativa che disciplina tale contributo;

che, al riguardo, non può in ogni caso pretermettersi il richiamo dello specifico precedente di questa Corte, secondo cui il credito del dottore commercialista, relativo al suo diritto di ripetere dal cliente – beneficiario di prestazioni professionali – il contributo versato alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, pari ad una percentuale dei corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini I.V.A., è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali, ai sensi della L. 29 gennaio 1986, n. 21, art. 11, comma 2, (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti), e quindi dal privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2), e secondo cui tale credito, in caso di fallimento del beneficiario delle prestazioni, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione, anche se la fatturazione e quindi la ripetibilità intervengano dopo la dichiarazione di fallimento, poichè lo stesso credito riguarda il soggetto fallito e non rappresenta, invece, per la parte passiva, una spesa di procedura o un debito contratto per l’amministrazione del fallimento (cfr. la sentenza n. 6149 del 1995 cit.);

che, pertanto, il ricorso nel suo complesso deve essere respinto;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.