Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 774 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, n. 1044 del 29 aprile 2008 che ha respinto il ricorso proposto dal prof. F.B., medico già docente presso l’Università di Bari e di qui transitato con decorrenza 5 agosto 1999 all’Università di Foggia, per l’annullamento del decreto del direttore amministrativo dell’Università di Foggia del 14 novembre 2006, recante il recupero della somma di Euro 90.157,73 che si assumeva indebitamente percepita dal prof. B. a titolo di indennità perequativa per i docenti universitari in servizio presso cliniche o istituti convenzionati (cd. "De Maria"), ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel periodo compreso dal 1 agosto 2000 al 29 febbraio 2004.

Deduce l’appellante prof. B. che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non dovuto questo trattamento indennitario sull’assunto dell’inderogabile inscindibilità, per il personale universitario, tra attività didattica e di ricerca ed attività assistenziale e sul rilievo dell’avvenuto trasferimento del Batoli stesso, con decorrenza 5 agosto 1999, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia.

Egli assume di aver in ogni caso prestato le attività assistenziali in ordine alle quali accampa il credito retributivo, donde l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di recupero.

Si sono costituite in giudizio le parti appellate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

La questione da dirimere (contestuale a quella oggetto del ricorso in appello n. 1118/07) attiene al diritto del ricorrente, docente universitario medico, a percepire, dopo il trasferimento all’Università di Foggia e prima dell’inizio dell’attività assistenziale in struttura ospedaliera posta sotto la direzione di quest’ultima Università, l’indennità spettante ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 al personale medico universitario per finalità perequative rispetto al personale (di pari qualifica e mansioni) appartenente al servizio sanitario nazionale.

A giudizio dell’appellante, detto trattamento differenziale spetterebbe in ogni caso, pur dopo il suo trasferimento dall’Università di Bari a quella di Foggia (ed a prescindere dal luogo di prestazione dell’attività assistenziale), vuoi perché egli sarebbe stato espressamente autorizzato dall’Ateneo foggiano a continuare a svolgere l’attività assistenziale presso il presidio barese, vuoi perché la legge prevede -l’erogazione dell’indennità perequativa al personale medico universitario che svolge funzioni assistenziali (senza altro specificare in ordine alle modalità di prestazione di tale attività medica). Di qui la pretesa all’annullamento dell’atto di recupero del credito, erogato indebitamente secondo l’assunto dell’Università di Foggia.

La censura, in entrambe le declinazioni, non può trovare accoglimento.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, all’interno del rapporto d’impiego del personale universitario non è dato scindere l’attività di ricerca e di didattica da quella propriamente assistenziale, con la conseguenza che il B. non può legittimamente pretendere di essere retribuito dalla Università di appartenenza (Foggia) per un’attività assistenziale prestata in un policlinico aggregato ad altra università ovvero mai prestata in favore di qualsivoglia struttura ospedaliera. E’ d’altra parte presupposto implicito ed incontestabile che le prestazioni assistenziali devono essere svolte dal personale medico universitario presso una struttura ospedaliera che si trovi sotto la direzione della Università di appartenenza, attesa l’unitarietà delle funzioni didattiche e di quelle assistenziali e l’inconfigurabilità di una dissociazione spaziotemporale tra le due complementari attività.

In contrario non rileva che il ricorrente fu autorizzato dalla Università di appartenenza (Foggia) a prestare assistenza medica in una struttura ospedaliera di pertinenza di altra Università (Bari), dato che tale assenso poteva al più valere a legittimare la temporanea persistenza del rapporto di servizio universitario (pur a fronte dell’anomala prestazione dell’attività assistenziale in diverso luogo e presso struttura ospedaliera non facente capo all’Università di appartenenza: che è ciò che, di base, giustifica il fatto stesso del convenzionamento), ma non ai fini del riconoscimento della perequazione economica qui rivendicata; e ciò in considerazione dell’assorbente ragione per cui l’Università di Foggia, quale che ne siano le ragioni, non si è giovata delle prestazioni assistenziali di cui il ricorrente vorrebbe essere pienamente indennizzato, salvo che per i periodi – già riconosciuti dal primo giudice – compresi tra il mese di agosto 2000 ed il mese di febbraio 2001 (in cui il ricorrente è stato destinato a svolgere attività, in qualità di ricercatore universitario equiparato a dirigente medico di primo livello, assistenziali ambulatoriali di chirurgia pediatrica nell’ambito dell’Unità operativa di Chirurgia d’urgenza a direzione universitaria dell’Azienda ospedaliera di Foggia) nonché, con continuità, a decorrere dal 1 marzo 2004, e cioè da quando il B., divenuto professore associato con atto del 16 novembre 2000, è stato chiamato dall’Azienda OspedalieroUniversitària di Foggia a prestare servizio presso l’Unità operativa di Chirurgia Pediatrica in qualità di responsabile di struttura complessa.

In definitiva, il richiamato principio di necessaria e inderogabile inscindibilità, per il personale medico universitario, tra attività didattica a attività assistenziale comporta che deve essere respinta, con l’appello, la pretesa dell’odierno appellante e consistente nel diritto ad incamerare l’indennità dell’art. 31 del citato decreto presidenziale per tutto il periodo compreso dal 1 agosto 2000 al 29 febbraio 2004; per conseguenza, ritenuta la legittimità dell’atto di recupero (ad eccezione dei periodi indicati e già riconosciuti dal primo giudice), va integralmente confermata l’impugnata sentenza.

Le spese di questo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 24-02-2011, n. 7186 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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o che ha senta, concluso per annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania ricorre avverso la sentenza 20 gennaio 2010, del G.U.P. del Tribunale di Siracusa, con la quale, per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, n. 1 commesso dal (OMISSIS), all’imputato B.R. (con le attenuanti generiche equivalenti dichiarate equivalenti alla contestata recidiva e con la diminuente del rito) è stata inflitta la pena complessiva finale di anni 2 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.

Lamenta il ricorrente l’illegalità della pena irrogata:

a) perchè inferiore a quella minima irrogabile in relazione al delitto ascritto all’imputato e ritenuto in sentenza, pur con la riduzione prevista per la riconosciuta diminuente del rito, essendo stata fissata come pena base quella di anni 3 di reclusione ed Euro 18 mila, senza riconoscimento dell’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e con circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva;

b) perchè nel calcolo operato dalle parti e ratificato dal giudice non risulta computato alcun aumento per la ritenuta continuazione.

Il ricorso è fondato nei termini prospettati nell’impugnazione ed il gravame va accolto con annullamento senza rinvio della gravata sentenza e trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2052 sospensione dei lavori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 1442 del 27.10.2010 è stata ordinata al ricorrente la immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia a seguito dell’accertamento da parte del Comune di Roma, municipio XX, unità organizzativa tecnica dell’esecuzione di attività urbanistico edilizia avvenuta in Roma, via Vincenzo Tieri, 249.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il predetto provvedimento e prospetta i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione, omissione eo erronea interpretazione ed applicazione del DPR n. 380/2001 e della legge regione Lazio n. 15/08 vigenti in materia urbanistica, nonché dei principi generali, oltre al difetto di motivazione, eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà, errore di fatto e genericità;

2). eccesso di potere per illogicità;

3). carenza di motivazione.

Il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile; infatti l’ordinanza di sospensione gravata adottata ex art. 27 del Dpr n. 380 del 2001 è provvedimento dotato di una efficacia temporanea limitata perché perde di efficacia decorsi quarantacinque giorni dalla data della sua adozione.

Di qui la improcedibilità del gravame in quanto diretto all’annullamento di un provvedimento non più efficace (cfr., ex multis, Tar Lazio n. 174/2009; Tar Liguria n. 66/2009).

Le spese di giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 268 Demolizione di costruzioni abusive Sospensione dei lavori

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Svolgimento del processo

Con il ricorso qui proposto si impugna l’ordinanza di sospensione dei lavori e ingiunzione alla demolizione n. 613 del 13.12.2001 per lavori abusivi realizzati nel 1993, con i quali è stato costruito un manufatto destinato a civile abitazione.

Con ordinanza collegiale R.O. 271/02 veniva accolta la domanda cautelare di sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il provvedimento qui impugnato il Comune resistente ordina la sospensione dei lavori e ingiunge la demolizione del manufatto destinato a civile abitazione realizzato abusivamente nel 1993.

Relativamente a detto manufatto, venivano presentate in data 01.03.1995, due istanze di rilascio di concessione in sanatoria.

Con memoria depositata il 25.01.2011, il ricorrente riferisce che in data 26 maggio 2006 è stata rilasciata concessione in sanatoria n. 151/2006, con riguardo alla domanda di sanatoria n. 9243. Per tale motivo il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Per quanto riguarda l’altra domanda di sanatoria (n. 9242), essendo la stessa stata presentata prima dell’adozione del provvedimento di demolizione qui impugnato, il ricorso va accolto con riguardo alla censura di violazione di legge (artt. 4 e 38 L. 47/85) in quanto l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi, prima di disporre di provvedimenti sanzionatori, sulle domande di condono presentate dagli interessati. Il ricorso va, pertanto, in parte accolto.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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