Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14441 Danno

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tivo, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 dicembre 2006, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame svolto da S.A. contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del ricorso proposto per la condanna dell’Azienda ospedaliera San Sebastiano R.N. di (OMISSIS) al risarcimento del danno per aver effettuato, nel periodo 30 giugno 1998 – 30 settembre 2000, in qualità di dirigente di primo livello, turni di reperibilità passiva in giorni festivi senza godere del riposo compensativo.

2. La Corte territoriale, esclusa la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, per essere ivi compiutamente indicato il petitum e agevolmente identificabile la causa petendi rilevava che l’azienda ospedaliera avrebbe dovuto dedurre l’esclusione dai turni di reperibilità con la produzione del prospetto turni comprovante l’avvenuto godimento, nel periodo, di un numero di giornate di riposo settimanale sufficienti a garantire il riposo settimanale.

3. Quanto al merito della pretesa, la Corte ricostruiva la normativa in tema di diritto al riposo compensativo del dipendente distolto dal godimento del diritto al riposo nei giorni festivi perchè obbligato alla messa a disposizione delle energie lavorative in vista di una possibile chiamata in servizio, poi non realizzatasi (cd. reperibilità passiva), e riconosceva il diritto soggettivo perfetto al riposo, con corrispondente obbligo dell’amministrazione sanitaria di consentirne la fruizione la cui violazione, da parte dell’azienda sanitaria, configurava un illecito contrattuale risarcibile ex art. 1218 c.c.; affermava, inoltre, che il danno da usura psico-fisica, soggetto a presunzione assoluta nell’an, per il mancato godimento del riposo (e non per la limitata fruizione della festività) era risarcibile al 30 per cento della paga base prevista per il lavoro prestato in giorno festivo, in aggiunta alle indennità contrattualmente previste per il servizio di pronta disponibilità, per il numero di turni dedotti nell’atto introduttivo, non oggetto di specifica contestazione.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Azienda ospedaliera San Sebastiano R.N. di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante protempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di rito di cui all’art. 414 c.p.c. e seguenti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Insufficienza e contraddittorietà delle motivazioni di diritto su un punto decisivo della controversia sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Errata interpretazione sull’assenza dei presupposti di cui all’art. 414 c.p.c. – Errata e falsa applicazione dei principi di diritto processuale in merito alla carenza e limitatezza del petitum di primo grado – Carenza di motivazione e comunque errata applicazione della norma di attuazione del diritto preteso – Errata interpretazione in merito alla mancata esibizione e indicazione del relativo contratto collettivo di esecuzione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18 – Errata interpretazione sulla mancanza di prova del credito vantato – Errata valutazione sui conteggi esibiti in primo grado – Errata interpretazione in merito alla mancata identificazione e specificazione delle ore oggetto del riposo compensativo -Errata applicazione delle norme di rito in ordine all’inammissibilità della produzione ed esibizione di documenti nuovi in secondo grado.

Legittimità e fondatezza della motivazione di cui alla sentenza di primo grado.

6. In sintesi, parte ricorrente censura la decisione impugnata per aver la Corte di merito ritenuto il mero generico riferimento ai turni, senza alcuna specificità in ordine alle festività usufruite, alle chiamate di servizio, sufficiente a dare prova dell’identificazione del thema decidendum, e per aver escluso la nullità del ricorso introduttivo nonostante il ricorrente non avesse nè richiamato, nè prodotto in giudizio, la contrattazione collettiva di attuazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto limitatamente ai due profili appena enunciati sicchè solo su di essi si incentra l’esame del Collegio ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009 ( L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 20323/2010).

7. Il motivo è infondato per entrambi i profili. Come statuito in numerose decisioni di questa Corte, da ultimo Cass. 3126/2011, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l’esame complessivo dell’atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell’ipotesi in cui il ricorrente agisca in giudizio, come nella specie, lamentando di aver effettuato turni di reperibilità passiva in giorni festivi senza godere del riposo compensativo indicando i predetti turni nella complessiva cadenza mensile, ciò non precludendo all’azienda sanitaria convenuta, che le turnazioni di reperibilità passiva aveva predisposto, di poter apprestare una compiuta difesa.

8. Quanto all’asserita mancata indicazione del contratto collettivo su cui la pretesa si fonda, osserva il Collegio che, in disparte il rilievo per cui vertendosi in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del Giudice è assolta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (v. Cass. SU 23329/2009), benchè per il contratto integrativo non sia previsto il citato peculiare regime di pubblicità (v., in tema, Cass. 8231/2011), la mancata indicazione della contrattazione collettiva non incide sulla determinazione dell’oggetto della domanda e non comporta, quindi, la nullità del ricorso (cfr., ex multis, Cass. 4889/2002).

9. Con il secondo motivo si denuncia omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, erronea applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1987, art. 18; errata e scorretta interpretazione dell’art. 36 Cost.; errata e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.. Si censura la decisione impugnata per aver la Corte di merito ritenuto che il servizio di pronta disponibilità giustificasse la concessione di un riposo compensativo anche per il lavoratore non chiamato, di fatto, a rendere la prestazione lavorativa, non sussistendo nè usura psicofisica, nè preclusione al godimento del riposo stante la pronta e facile reperibilità attraverso i nuovi sistemi di comunicazione personale. Inoltre, ad avviso della ricorrente, mancherebbe la dedotta violazione dell’art. 36 Cost. e il nesso di causalità tra la mancata connessione del riposo compensativo e il danno da usura psicofisica. Il motivo si conclude con la formulazione di un unico quesito di diritto.

10. Il motivo è inammissibile. Il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è ammissibile, alla stregua della disciplina dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU 7770/2009). Nella specie la formulazione dell’unico quesito non soddisfa la prescrizione imposta dal codice di rito.

11. Con il terzo motivo si denuncia errata interpretazione sulla mancanza di prova del credito vantato, omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; errata e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.; errata interpretazione dei principi regolatori della domanda di risarcimento; mancata prova della domanda risarcitoria e del quantum richiesto. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto incentrato esclusivamente sulla prova del danno per la reperibilità prestata nel giorno festivo, in particolare se trattasi di danno assistito da presunzione assoluta.

12. Il regime imposto dall’art. 366-bis c.p.c. impone al Collegio di esaminare, dell’ampio motivo illustrato, il solo profilo del danno in re ipsa corrispondente al quesito di diritto enunciato.

13. Si discute della sussistenza del danno conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo in occasione della prestazione del servizio di reperibilità passiva in giorno festivo.

La Corte di merito ha ritenuto trattarsi di danno da usura psico- fisica, soggetto a presunzione assoluta nell’an, la ricorrente contesta che il danno possa automaticamente discendere dal mancato riconoscimento del riposo compensativo.

14. La censura è fondata. La Corte di merito ha impropriamente aderito alla giurisprudenza di questa Corte in tema di ristoro del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, applicando la presunzione di sussistenza del danno, affermata dalla Corte unicamente a proposito della usura psicofisica conseguente alla maggiore gravosità del lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, alla ben diversa ipotesi della reperibilità passiva nel giorno festivo, non seguita, per definizione, dall’effettiva prestazione lavorativa (ex multis, Cass. 16398/2004).

15. In realtà, all’obbligo di mera disponibilità ad un’eventuale prestazione lavorativa – qual è la reperibilità passiva del personale sanitario dirigente e non dirigente – non seguito dal godimento del riposo compensativo, non può attribuirsi un’idoneità ad incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore tale da configurare un danno in re ipsa. Il disagio patito per la reperibilità in giorno festivo non seguita da effettiva attività lavorativa è già monetizzato dalla contrattazione collettiva che, nella vicenda in esame, non risulta esser stata disattesa (v., al riguardo, Cass. 27477/2008).

16. Che quel disagio possa trasmodare sino ad incidere sul piano psico-fisico del lavoratore ove questi non possa godere del riposo compensativo, trasformandosi in danno da usura psicofisica, impone non già la mera deduzione, come nella specie, di non aver potuto godere appieno del giorno festivo, sibbene l’allegazione e prova del danno prodotto dalla reperibilità prestata nel giorno festivo. Non è il datore di lavoro a dover provare, come per la reperibilità attiva, l’idoneità dei benefici contrattuali a fornire l’integrale ristoro del mancato recupero delle energie psicofisiche del lavoratore (in tal senso, v. Cass. 3298/2002; Cass. 6161/2002), ma è il lavoratore a dover provare che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo compensativo sia stata produttiva di un danno.

17. In definitiva, il danno da usura psico-fisica, rivendicato nel caso di specie, si iscrive, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass S.U. 24 marzo 2006, n. 6572 o 11 novembre 2008, n. 26972), nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava, pertanto, l’onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).

18. In conclusione il terzo motivo del ricorso deve essere accolto.

Ne consegue la cassazione della decisione impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva di risarcimento del danno per i turni di reperibilità passiva effettuati da S.A. in qualità di dirigente di primo livello, in giorni festivi, senza godere del riposo compensativo, nel periodo 1 luglio 1998 – 30 settembre 2000.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta, per il resto, il ricorso; cassa, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva e condanna l’intimata al pagamento delle spese liquidate per il primo grado in Euro 1.400,00, di cui Euro 600 per diritti ed Euro 800 per onorari; per l’appello in Euro 1.800,00, di cui 700 per diritti e 1.100,00 per onorari e per il presente giudizio, Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, ed Euro 43,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 28-04-2011, n. 16555

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 luglio 2007 il Tribunale di Milano dichiarava, fra l’altro, responsabili:

– S.D. e G.G. del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 318 c.p., per avere negli anni 2002 e 2003, quali appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato (OMISSIS), addetti anche all’Ufficio Stranieri, ricevuto da diversi soggetti beni di vario genere quale retribuzione per atti d’ufficio inerenti a pratiche concernenti il soggiorno di stranieri;

– il G. altresì del reato di cui all’art. 319 c.p., per avere nel (OMISSIS), nella qualità predetta, ricevuto un bene in corrispettivo dell’atto antidoveroso consistito nell’eliminare dalla pratica per il rinnovo urgente del permesso di soggiorno di M. W. (sorella di E.G.F.) il biglietto aereo allegato a una precedente istanza non accolta e nell’accreditare l’urgenza con una dichiarazione, vistata da un notaio, secondo cui la M. doveva essere parte in un atto di trasferimento di proprietà;

– C.V.: – del reato ex artt. 81 e 110 c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, per avere, al fine di trarne profitto, svolto attività dirette a favorire la permanenza in Italia di stranieri, principalmente attraverso la loro simulata assunzione al lavoro; – del reato ex artt. 477 e 482 c.p., per avere contraffatto una patente di guida.

Su appello degli imputati, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 luglio 2009 confermava la pronuncia di primo grado.

Propongono ricorso i prevenuti.

S. deduce l’illegittimo e immotivato rigetto dell’eccezione di indeterminatezza del capo d’imputazione e il conseguente vizio di motivazione nella valutazione delle prove, in relazione in particolare alla correlazione, anche temporale e di proporzionalità, fra le presunte attività compiacenti (in realtà del tutto corrette) e le presunte utilità ricevute.

G. deduce: – l’inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di E.G.F.; – il vizio di motivazione sul reato ex art. 319 c.p., in relazione in particolare alla circostanza dell’esistenza di un archivio delle pratiche rigettate e all’individuazione del corrispettivo della presunta corruzione; – il vizio di motivazione per la mancata risposta a vari rilievi contenuti nell’atto di appello, con riferimento, in particolare, ai punti di cui ivi ai nn. 3, 4 e 5.

Con motivi nuovi la difesa di G. ha ripreso e sviluppato i motivi inerenti ai denunciati vizi di motivazione.

C. denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di contraffazione della patente, non potendosi, a fronte di una risalente data del documento, basarsi, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, sull’epoca di accertamento del reato.
Motivi della decisione

Per quanto concerne S., si osserva che il reato a lui ascritto, commesso fra il (OMISSIS) (epoca in cui – ai primi del mese – l’imputato fu trasferito dal luogo dei fatti), è prescritto e, non ravvisandosi i presupposti per un più favorevole proscioglimento del prevenuto, corre l’obbligo della declaratoria ex art. 129 c.p.p. della detta causa estintiva, che prevale sulla eventuale rilevazione del denunciato vizio processuale e preclude l’esame delle censure attinenti alla motivazione (cfr. in merito Sez. U, n. 17179 del 27.02.2002, Conti).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di S..

Fondato è il ricorso di C.. Il reato di falsità a lui ascritto, infatti, commesso in una data incerta ma compresa fra quella del (OMISSIS), recata dal documento contraffatto e quella del (OMISSIS), di accertamento del fatto, non può ritenersi posto in essere – come ha opinato la Corte di merito – in data prossima a quella del detto accertamento, bensì, in ossequio al principio del favor rei, in epoca corrispondente alla più risalente data possibile del (OMISSIS), con la conseguenza che il reato stesso deve essere dichiarato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di C. limitatamente al reato di falsità di cui al capo 6B. Per quanto concerne il ricorso di G., si osserva anzitutto che l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di E.G.F. è irrilevante, avendo il primo giudice, cui si è nella sostanza richiamato quello d’appello, espressamente affermato che ai fini dell’affermazione di responsabilità degli imputati, tra cui G., da quelle dichiarazioni si poteva del tutto prescindere, in considerazione dell’esistenza di altre e sufficienti risultanze probatorie (costituite dalle conversazioni intercettate).

Relativamente al reato di corruzione propria, il ricorrente contesta la ravvisabilità di atti contrari ai doveri d’ufficio, rilevando che non può attribuirsi tale valenza all’assicurazione data a E.G. di eliminare dalla pratica per il rinnovo urgente del permesso di soggiorno di M.W. (sorella di E.G.) il biglietto aereo allegato a una precedente istanza non accolta, posto che non sarebbe stato adeguatamente dimostrato che le pratiche rigettate venissero conservate presso il Commissariato, non potendosi univocamente interpretare in tal senso (anzichè in quello della conservazione presso la Questura Centrale) la deposizione del teste Fava ed essendo stata la circostanza in questione negata dal teste Z.. Ora, premesso che lo stesso Z. ha riconosciuto che per 20-30 giorni le pratiche respinte venivano conservate presso il Commissariato (avallando così, in relazione almeno al detto periodo, la lettura data della deposizione F.) e che il rinnovo cui E.G. intendeva procedere avveniva in quell’arco di tempo, non c’è dubbio che l’assicurata eliminazione dalla pratica di M.W. della precedente richiesta (che poteva ostacolare l’accoglimento della nuova), ancora ivi presente, costituiva un chiaro atto antidoveroso per il G., cui incombeva di inoltrare la documentazione così come esistente agli atti dell’ufficio.

Oltre a ciò, c’è da dire che i giudici di merito hanno ravvisato un’ulteriore antidoverosità della condotta del prevenuto nella circostanza (su cui nulla si dice nel ricorso) dell’avere egli concordato con E.G. una nuova fittizia (come emerge chiaramente dal tenore della conversazione del 13 ottobre 2003 – riportata a p. 22 della sentenza di primo grado – intercorsa fra E.G. e una collaboratrice dello studio notarile contattato) ragione da porre a base della seconda richiesta urgente di permesso di soggiorno per M.W., consistente nella necessità di stipulare un rogito notarile.

Quanto poi al motivo relativo alla mancata individuazione del corrispettivo della presunta corruzione propria, occorre precisare che nell’atto di appello, al di là di una generale contestazione della determinatezza delle imputazioni, che non è stata ripresa nel ricorso ma solo, e inammissibilmente, nei motivi nuovi, non era stata specificamente formulata una censura riguardante il punto predetto in relazione al reato ex art. 319 c.p., onde non è ora ammissibile una denuncia di vizio motivazionale in proposito.

Per completezza può aggiungersi che nella sentenza di primo grado il corrispettivo in questione veniva specificato non nel televisore indicato nel capo di imputazione, ma nella "cosa pesante" che nella telefonata in data 8 ottobre 2003 (corrispondente all’epoca delle trattative per le pratiche di M.W.) E.G. dice di dover consegnare a G.. Nell’atto di appello questa circostanza è riportata nella parte relativa al reato continuato ex art. 318 c.p., per denunciare che circa "questo episodio, nulla è stato accertato di preciso". Ora, poichè, come detto, la circostanza in esame era stata dal primo giudice concretamente ricollegata, quale elemento attestante il corrispettivo, al reato di cui all’art. 319 c.p., è evidente che la generica denuncia di mancanza di un preciso accertamento sull’oggetto della telefonata, fatta in relazione al diverso reato ex art. 318 c.p., non richiedeva nè doveva ricevere alcuna risposta da parte del giudice d’appello.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata risposta a rilievi contenuti nell’atto di appello, con riferimento, in particolare, ai punti di cui ivi ai nn. 3, 4 e 5, afferenti al reato di corruzione impropria continuata, deve osservarsi che essa assume rilievo solo per gli episodi successivi al (OMISSIS), essendo il periodo precedente coperto dalla prescrizione (considerato il termine di sette anni e mezzo, aumentato di 14 giorni di sospensione per un rinvio dal 14 al 28 novembre 2006). Si tratta, in particolare, degli episodi di cui alle telefonate del 9 luglio 2003, n. 430, e del 19 settembre 2003, n. 1471. Su quest’ultima (attestante una dazione da parte di certo A. in relazione a una pratica di permesso di soggiorno) nessuna contestazione era stata mossa nei motivi di appello.

Quanto alla telefonata del 9 luglio 2003, n. 430, dalla stessa e da quelle dello stesso giorno e dei giorni precedenti, leggibili in dettaglio a p. 18 della sentenza di primo grado, emerge con chiarezza l’interessamento di G. per esigenze rappresentate da E. G. e l’acquisizione da parte del primo di un Home theatre pagato dal secondo. Ora, al riguardo l’imputato aveva, da un lato, contestato, contro l’evidenza delle conversazioni, la connessione della dazione con attività d’ufficio e, dall’altro, dedotto di aver rimborsato il pagamento: di tanto, però, i giudici di merito, sia di primo (v. p. 33 sentenza) che di secondo grado (p. 43 sentenza) hanno rilevato che non è stata data alcuna dimostrazione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di G. limitatamente agli episodi di corruzione di cui al capo 2A fino al 6 luglio 2003, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione dell’aumento di pena da applicare ex art. 81 cpv. c.p. relativamente agli episodi di corruzione del capo 2A di cui alle telefonate del 9 luglio 2003, n. 430, e del 19 settembre 2003, n. 1471.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S. D. perchè il reato continuato a lui ascritto è estinto per prescrizione.

Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di C. V. limitatamente al reato di falsità di cui al capo 6B, perchè estinto per prescrizione. Annulla altresì senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di G.G. limitatamente agli episodi di corruzione di cui al capo 2A commessi fino al (OMISSIS), perchè estinti per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la rideterminazione dell’aumento di pena da applicare ex art. 81 cpv. c.p. per gli episodi di corruzione del capo 2A di cui alle telefonate del 9 luglio 2003, n. 430, e del 19 settembre 2003, n. 1471.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 12-05-2011, n. 18816 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 gennaio 2010 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Venezia (che aveva ritenuto M.M. e F.M. colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1890, art. 73, relativamente all’acquisto al fine, di successivo spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina e condannato il M. – concessegli le circostanze attenuanti generiche – alla pena, così diminuita per il rito, di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 40.000 di multa e il F. alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed Euro 24.000 di multa, oltre le pene accessorie di legge), riduceva la pena inflitta al M. ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa e quella inflitta al F. ad anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 12.000 di multa, applicando la normativa più favorevole in termini di pena minima edittale derivante dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.

A base della propria statuizione – per quel che rileva la posizione del ricorrente M. – la Corte enucleava alcuni elementi ritenuti particolarmente pregnanti quali: a) le dichiarazioni, ritenute intrinsecamente credibili, di P.C.P. (persona non residente in Italia, proveniente dall’aeroporto di Monaco di Baviera ove era stata sorpresa in possesso di oltre un Kg. di cocaina a suo dire destinata a terzi, poi indicati nel F. e, per il maggior quantitativo, nel M.); b) i riscontri oggettivi costituiti dal tenore di una intercettazione di una telefonata in arrivo effettuata ad opera della P.C. sull’utenza domestica dell’abitazione del M. comprovante l’appuntamento da costei dato ai coniugi M. presso la Stazione ferroviaria di Mestre; c) il possesso da parte del M. di una somma di denaro che aggiunta ai precedenti bonifici effettuati in favore della P.C. corrispondeva esattamente al prezzo per il quantitativo di cocaina nella disponibilità della P.C. che costei avrebbe dovuto consegnare al M. vicino la stazione ferroviaria di Mestre (incontro pilotato dalla Polizia Italiana di intesa con la polizia tedesca giunta al seguito della donna, dopo il suo controllo in Germania); d) il contenuto del memoriale depositato dal M. all’udienza del 27 giugno 2000, con il quale questi aveva inteso rispondere alla contestazioni elevategli con l’imputazione, dopo che sia in sede di udienza di convalida dell’arresto sia nel corso dell’interrogatorio di garanzia egli si era avvalso della facoltà di non rispondere: memoriale in cui venivano esposte giustificazioni ritenute dalla Corte irragionevoli o inverosimili sia in ordine all’epoca e modalità di conoscenza interpersonale tra il M. e la P.C., sia in ordine alle causali delle varie dazioni di denaro.

La Corte territoriale aveva anche giudicato inverosimili le giustificazioni contenute in detto memoriale sia in relazione alle modalità dell’incontro a Mestre avvenuto senza la presenza del coniuge del M. (nonostante per sua espressa ammissione e per ammissione della stessa P.C., le due donne si conoscessero da diverso tempo); sia in relazione al falso bonifico con il quale il M. si era presentato all’appuntamento con la P.C. a Mestre.

Inoltre in punto di diritto la Corte aveva ritenuto di dover qualificare il fatto come condotta di acquisto avvenuto in territorio italiano (ancorchè verosimilmente concordato con la donna quando costei si trovava all’estero) e non – come invece preteso dalla difesa – come ipotesi di concorso nel tentativo di importazione.

Ricorre l’imputato M. denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità soggettiva ed intrinseca della P.C., stigmatizzando le argomentazioni svolte dalla Corte in considerazione delle iniziali reticenze della donna nell’indicare i possibili acquirenti cui la droga in suo possesso era destinata.

Denuncia come illogico il ragionamento seguito dalla Corte a comprova della affermata attendibilità delle sue dichiarazioni, laddove aveva ritenuto verosimile l’intenzione della donna di fruire dei consistenti sconti di pena previsti dall’art. 73, comma 7 (in realtà non accordati dal GUP) alla base della sua decisione di collaborare con gli inquirenti dopo il suo arresto a Monaco di Baviera.

Lamenta la carenza di argomentazioni laddove non era stato tenuto conto della versione alternativa offerta dal M. nel suo memoriale (secondo la quale tra i due esisteva un rapporto di debito- credito risalente al tempo in cui era vivo il marito della P. C., autore di un prestito di denaro al M. non restituito, se non in piccola parte. Lamenta, ancora, la illogicità della argomentazione seguita dalla Corte per affermare la attendibilità soggettiva della P.C. nonostante vi fossero chiari indici contrari in tal senso riferibili al suo disordinato, per non dire caotico, regime di vita; ancora, l’illogicità e carenza di motivazione nel ritenere improponibile la tesi difensiva che altri fosse, rispetto al M., nei propositi della P.C. il soggetto acquirente dello stupefacente.

La difesa del ricorrente ritiene, poi, illogica e contraddittoria la motivazione offerta dalla Corte in punto di intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della P.C. tenuto conto che la stessa non era stata, in realtà, libera di renderle, ma pressata dagli organi investigativi desiderosi di scoprire i destinatari finali della droga detenuta dalla donna, con la conseguenza che tali dichiarazioni, in maniera del tutto illogica, erano state qualificate come spontanee, genuine e precise.

Ancora più illogica si profilava a giudizio del ricorrente tale motivazione se comparata con la circostanza – non adeguatamente spiegata dalla Corte – che la donna non ha mai inteso rivelare il nominativo del terzo (in aggiunta al F. ed al M.) destinatario di parte della cocaina che aveva con sè.

Come pure un ulteriore profilo di illogicità si coglieva nelle numerose contraddizioni in cui era incorsa la donna nella sua chiamata in correità in merito alle quali la Corte non aveva fornito spiegazioni convincenti.

Altri aspetti di marcata illogicità caratterizzerebbero – secondo il ricorrente – il costrutto argomentativo della sentenza con specifico riguardo alle causali che avevano determinato la P.C. a dedicarsi all’attività di traffico di stupefacenti in correlazione con il presunto debito contratto verso la madre di una consistente somma di denaro al tempo in cui risiedeva in Guatemala pari a circa 120 milioni delle vecchie Lire).

Anche con riferimento ai riscontri estrinseci individualizzanti indicati dalla Corte, la difesa rimarca vistose illogicità e contraddittorietà nel tessuto motivazionale, sia con riguardo alla spiegazione data alla anomalia di un incontro per strada in auto nei pressi della stazione Ferroviaria tra la P.C. e il M. in assenza di testimoni; sia con riguardo al particolare del falso bonifico con il quale il M. si era presentato all’appuntamento; sia con riguardo al rinvenimento di droga nell’auto con la quale il M. si era recato all’appuntamento; sia con riguardo all’irrilevanza della presenza di un modestissimo quantitativo di hashish nella autovettura (di proprietà della moglie) con la quale il M. si era recato all’appuntamento con la P.C.; con riguardo, ancora, alla diversa causale del rapporto di debito-credito intercorso tra la donna ed il M., intenzionato, a dire della difesa a recarsi all’appuntamento per saldare un vecchio debito e non per acquistare droga.

Altro vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione viene denunciato con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (audizione di testi a comprova del rapporto di debito intercorrente tra la P. C. e il M.) nonostante la Corte avesse rilevato implicitamente la rilevanza della questione nella misura in cui aveva affermato la assenza di prova da parte del M. su tale circostanza.

Un ultimo vizio di inosservanza della legge penale viene dedotto con riferimento alla mancata qualificazione della condotta ascritta al M. come tentativo di importazione e non come acquisto (peraltro non perfezionatosi, stante la mancata consegna della droga) laddove altra Autorità Giudiziaria (Corte di Appello in composizione diversa) aveva qualificato, nel giudicare la P.C., la sua condotta, come tentativo di importazione, dovendosi quindi la condotta dell’acquisto ritenere assorbita in quella di importazione, rimasta allo stadio del tentativo: tanto più che gli accordi tra la P.C. e il M. sarebbero avvenuti prima, e non dopo l’importazione, e soprattutto prima che la P.C. acquistasse all’estero la droga a suo dire destinata in Italia al F. ed al M.. Il ricorso è infondato.

Va premesso, per una migliore comprensione dei contenuti dei motivi di ricorso – particolarmente articolati a fronte, comunque, di una sentenza che non ha di certo lasciati inesplorati i vari punti critici segnalati con l’atto di appello – che al M. è stato dato carico del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 "per avere acquistato, a fini di smercio a terzi, prendendo preventivi accordi per la sua importazione, da P.C.P. (giudicata separatamente) kg. 1.150 di cocaina – fatto accertato in (OMISSIS)".

Tale premessa appare necessaria in correlazione con uno dei motivi di ricorso afferente alla inesatta – secondo la prospettazione difensiva già contenuta nei motivi di appello e reiterata con l’odierno ricorso – qualificazione della condotta attribuita dalla Corte territoriale sulla quale si tornerà in prosieguo.

Altra premessa che appare doveroso esporre è quella concernente i rapporti intercorrenti tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, anche in relazione alla parziale riforma della sentenza del GUP seppur circoscritta – per esclusivi motivi di diritto – al trattamento sanzionatorio; ma con riguardo alle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, occorre precisare che la sentenza di secondo grado si integra e completa con la precedente formando un unico complesso argomentativo, in quanto entrambi le pronunce risultano concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, (Cass. Sez. 1A 26.6.2000 n. 8868; Cass. Sez. 1A 2.10.2003 n. 46350). Sempre per completezza va poi ricordato che in fase di appello il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, bastando invece che vengano enunciate le ragioni a base della decisione: nell’assolvere a tale compito il giudice di merito deve rispettare i canoni della congruità, sufficienza e logicità della motivazione (in termini tra le tante, Cass. Sez. 5A 6.5.1999 n. 7588 Rv. 213630; Cass. Sez. 1A 21.12.1992 n. 1778; Rv 1894804).

Tenuti presenti tali criteri, la motivazione della Corte appare logica, esaustiva, completa avendo peraltro la Corte condotto l’analisi dei vari dati disponibili e delle doglianze difensive mosse in relazione ai punti ritenuti critici della sentenza di primo grado con grande scrupolo e rigore metodologico.

Quanto al problema relativo all’attendibilità sia soggettiva che intrinseca, la Corte ha sottoposto a rigorosa verifica l’attendibilità della dichiarante P.C.P.. Tale verifica, già compiuta dal primo giudice e richiamata dalla Corte in uno all’esame dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni della donna che anche il GUP aveva analizzato con particolare attenzione, si rendeva necessaria essendo proprio la P.C. il soggetto che aveva chiamato in causa il M. quale uno dei destinatari di parte del carico di droga che la donna trasportava.

Come ricordato dalla Corte di Appello, la donna, dopo essere giunta, proveniente dal Sud America, all’aeroporto di Monaco di Baviera con indosso un carico di cocaina, era stata fermata dalla Polizia di frontiera aerea di quel paese che, in collaborazione con la polizia italiana, aveva assecondato l’intenzione – da subito manifestata dalla donna – di collaborare con l’autorità italiana, indicando il nuovo aeroporto di destinazione (Venezia) e due soggetti destinatari di parte del carico ( F.M. e M.M.). Orbene, la Corte si è data carico non solo di riguardare le argomentazioni svolte dal primo giudice (che in proposito aveva anche sottolineato alcuni importanti riscontri esterni altamente dimostrativi dell’attendibilità della P.C.) ma autonomamente rielaborato tali dati processuali, non trascurando le critiche rivolte dalla difesa su tali punti e ha, soprattutto, rimarcato alcuni elementi decisamente sintomatici dell’elevato grado attendibilità correttamente identificati: 1) nell’assenza di qualsivoglia sentimento di rancore o anche semplice risentimento nutrito dalla donna verso il M. anche alla luce del memoriale prodotto dall’imputato; 2) nella serietà e congruenza del motivo che aveva ispirato la donna, da subito dopo il suo "fermo" a collaborare – e quindi fare anche il nome del M. – nell’intento di conseguire la speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 che intanto avrebbe avuto qualche possibilità di successo in quanto le dichiarazioni della donna fossero risultate veritiere.

A tali elementi il giudice distrettuale ha poi aggiunto una considerazione ulteriormente rafforzativa della credibilità, stavolta soggettiva, della P.C., derivante dall’assenza di elementi tali da far sospettare una sua inclinazione in via generale al mendacio.

Ancora più pregnanti appaiono le ulteriori considerazioni spese dalla Corte per asserire l’attendibilità della dichiarante laddove si è data carico di esaminare alcune apparenti defaillances nelle sue propalazioni (il riferimento, come ricordato dalla difesa del ricorrente, è alla parzialità delle dichiarazioni in ordine al reale numero ed identità dei destinatati del carico di cocaina da lei trasportato: anche in questo caso la Corte non si è di certo risparmiata nell’analizzare le possibili incongruità interne a dette dichiarazioni, anzitutto riallacciandosi a quanto sul punto, detto dal GUP, ma soprattutto, soffermandosi con assoluta coerenza logica, su un particolare – il mancato riconoscimento da parte del GUP della auspicata (dalla donna) circostanza attenuante speciale proprio per effetto della parzialità delle sue indicazioni – facendolo assurgere, correttamente, ad indice di maggiore attendibilità (vds. in particolare, pagg. 23-24 della sentenza impugnata): sicchè i rilievi difensivi formulati su tale specifico punto debbono ritenersi inaccoglibili.

Trattandosi di argomentazioni altamente convincenti sul piano logico e oltretutto rispettose anche di dati oggettivi emersi nel corso del processo, deve escludersi che così motivando sulla complessiva attendibilità della P.C. la Corte territoriale sia incorsa nel denunciato vizio logico.

Anche le diffuse considerazioni svolte dalla Corte in merito ai riscontri estrinseci validanti le dette dichiarazioni si sviluppano secondo lo schema sopra ricordato: schema ispirato a logica serrata e cura scrupolosa dei dettagli.

Senza dover ripercorrere nella loro integralità le analitiche spiegazioni offerte al riguardo dalla Corte, a titolo meramente esemplificativo basta por mente alla circostanza – correttamente ed adeguatamente sottolineata dal giudice territoriale – relativa alla condizione psicologica in cui versava la donna al momento in cui ha reso le dette dichiarazioni eteroaccusatorie.

Logica quindi appare l’affermazione della Corte secondo la quale la donna, pur non trovandosi in una ideale situazione di libertà (perchè sostanzialmente scortata lungo il suo tragitto da Monaco di Baviera a Venezia dalla polizia italiana), non per questo doveva considerarsi non spontanea nelle sue propalazioni, anche perchè, come ha giustamente rilevato la Corte, nessuna pressione risulta essere stata esercitata sulla donna affinchè rendesse accuse verso il M., peraltro poi reiterate in più occasioni sia in fase preprocessuale che nel corso dell’udienza dinnanzi al GUP, come puntualmente rimarcato dalla Corte (vds. pag. 25 della sentenza impugnata).

E sulla stessa linea di logicità si collocano anche le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte a proposito della precisione e coerenza delle dichiarazioni della P.C., ai contenuti delle sue propalazioni su due punti focali: a) la rievocazione delle origini e sviluppo della sua pluriennale conoscenza con il M.;

b) la parte, a lei soltanto riconducibile, riguardante l’acquisto della cocaina e gli accordi intercorsi con i propri fornitori in vista della successiva consegna in Italia.

Alcune contraddizioni o imprecisioni (come quella relativa all’importo della somma bonificata dal M.), pur colte dalla Corte, sono state logicamente spiegate senza che i rilievi difensivi sul punto valgano a contrastare la bontà di tale ragionamento: anche perchè le censure svolte al riguardo dalla difesa del ricorrente in realtà prospettano una diversa alternativa non proponibile in sede di legittimità, una volta che la Corte abbia dato prova di affrontare e risolvere il punctum dolens in termini esaustivi e soprattutto apprezzabili dal punto di vista della pienezza e logicità della motivazione.

Risultano rispondere ai medesimi canoni di logicità, coerenza e completezza di motivazione le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte con riguardo ai cd. "riscontri individualizzanti": anche in questo caso, solo per meglio esemplificare la esaustività, soprattutto sul piano logico, della motivazione, basta far riferimento a quel riscontro di tipo "aritmetico" che ha portato correttamente la Corte a far coincidere la somma versata e versanda da parte del M. – ovviamente ispirandosi alle rivelazioni della P.C. – con quella complessiva pattuita pari 85 milioni delle vecchie Lire corrispondenti al prezzo di mercato al grammo dell’eroina in rapporto al quantitativo oggetto della transazione (850 grammi, per come sempre dichiarato dalla donna).

Privo di fondamento appare il rilievo difensivo contenuto nel ricorso (ed al quale, more solito, la Corte ha dato adeguata e convincente risposta) circa la diversa causale dell’esborso di una così consistente somma di denaro da parte del M. verso la sua conoscente guatemalteca: per di più la Corte, dandosi carico di analizzare le specifiche prospettazioni difensive contenute nel memoriale allegato dal M., ha puntualmente e convincentemente disatteso i vari profili (vds. diffusamente pagg. 33-34 e soprattutto pagg. 37-38 della sentenza impugnata).

Ma vi è di più: la Corte ha voluto sottolineare un particolare, a ragione ritenuto altamente significativo sul piano logico, rappresentato dalle inusuali modalità con le quali il M. si era presentato all’incontro sollecitato telefonicamente dalla P. C. nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre: nella circostanza, come opportunamente segnalato dalla Corte, l’imputato si era recato all’appuntamento con un bonifico contraffatto a riprova dell’aspettativa del M. di vedersi consegnata la cocaina promessagli. Quanto alle censure di illogicità contenute nei paragrafi d) ed e) del principale motivo di ricorso, si osserva che le considerazioni svolte in proposito dalla Corte sono tutt’altro che illogiche.

Già si è avuto modo di rilevare come la Corte correttamente avesse preso in esame il memoriale difensivo del M.: l’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale la circostanza del rinvenimento di cinque grammi di hashish nell’auto del M. sia un riscontro oggettivo della scarsa credibilità delle sue prospettazioni difensive è proposizione coerente – contrariamente alla impostazione difensiva, con una premessa di partenza contenuta all’inizio del memoriale (opportunamente evidenziata dalla Corte) laddove il M. ha candidamente negato di avere mai avuto problemi di droga; lo stesso dicasi con riguarda alla mancata dimostrazione – al di là della mera asserzione – di una diversa origine del rapporto economico intercorso con la P.C.; lo stesso dicasi anche con riferimento a quelle modalità dell’incontro (sostanzialmente da condurre in via riservata ed al riparo da occhi od orecchie indiscrete tanto che il M. si recherà all’appuntamento da solo e servendosi dell’auto della moglie) contestate dalla difesa al punto e) concernente il motivo relativo al mancato e/o illogico esame dei riscontri esterni.

Non valgono a superare la valenza dimostrativa delle argomentazioni della Corte i rilievi difensivi sviluppati a proposito della ritenuta inattendibilità soggettiva della P.C., laddove la difesa parla di "eccessiva frammentazione del ragionamento giudiziale" (pag. 7 del ricorso) ovvero ricorda l’insufficienza della affermazione contenuta in sentenza in ordine alla propensione della donna "ad una condotta di vita disordinata" ed "ad uno stile di vita inconsueto e dispendioso" ed adoperata per bollare seccamente come inconsistente la tesi della inclinazione al mendacio caldeggiata dalla difesa: tesi poi riproposta nell’odierno ricorso a riprova di quel giudizio negativo sulla attendibilità soggettiva che la Corte ha invece ritenuto, a ragione, elevatissima.

Così come la proposizione in chiave alternativa, se non proprio in forma interrogativa, di una diversa lettura di determinate circostanze (altro soggetto correo in luogo del M.) non appare tesi sostenibile anche perchè in aperto contrasto con quei limiti interni al giudizio di legittimità che ostano ad un esame sul fatto.

Anche le doglianze contenute nel motivo 1b) del ricorso appaiono infondate, caratterizzate come sono, anche queste, o da interrogativi che propongono soluzioni diverse a fronte di quelle delineate dalla Corte territoriale, assolutamente congrue e assai più razionali: il riferimento è, soprattutto, a quanto dedotto dalla difesa circa la tautologia rinvenibile nell’affermazione della Corte che le dichiarazioni della P.C. fossero comunque spontanee in assenza di pressioni dall’esterno e soprattutto che era ben comprensibile sul piano logico che la donna, superando le iniziale perplessità, si era determinata a coinvolgere nelle sue accuse un soggetto da lei conosciuto tanto tempo prima e inizialmente tenuto al riparo dalle investigazioni.

Anche laddove la difesa stigmatizza il costrutto argomentativo – definito insufficiente ed illogico – della Corte in punto di mancata rilevanza attribuita ad alcune contraddizioni e/o discrasie, si tratta di affermazione che non coglie nel segno, avendo la Corte fornito chiarimenti logici sulla reale portata di tali contraddizioni definite, ben a ragione, secondarie se non addirittura marginali (il riferimento, a mò di esempio, è al particolare della datazione della conoscenza del M. inizialmente indicata come risalente a molti anni prima e poi a due tre anni prima).

Inappaganti sul piano della portata demolitrice delle argomentazioni della Corte sul punto, le prospettazioni difensive riguardanti le inusuali modalità di presentazione all’appuntamento da parte del M. munito di bonifico contraffatto, se solo si considera che la stessa difesa ritiene coerente e logica la deduzione della Corte, salvo poi a definirla apodittica, dimenticandosi del fatto che la Corte aveva ben a ragione parlato di compravendita di droga sulla base di inequivocabili dati processuali.

Logica e coerente poi considerazione della Corte, proprio perchè basata sulla ritenuta – a ragione – elevata attendibilità della P.C., circa il fatto che il M. si apprestasse, servendosi dell’autovettura della moglie, a farsi consegnare la droga: rispetto a tale argomentazione la difesa deduce un vizio di motivazione in realtà improponibile, fondato com’è su una presunta inattendibilità della donna che la Corte ha convincentemente e decisamente escluso.

Le ultime considerazioni ritiene questa Corte di riservarle alle due deduzioni finali contenute nel ricorso e relative, rispettivamente, alla omessa ed illogica motivazione data dalla Corte al diniego di parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sollecitata dalla difesa e alla errata qualificazione giuridica della condotta inquadrarle – secondo il rilievo del ricorrente – nella fattispecie della importazione sotto forma di tentativo.

Entrambe le censure – che la Corte ha esaustivamente esaminato in sede propria – sono infondate.

Quanto alla prima di esse, la Corte ha convincentemente spiegato le ragioni del diniego in termini di non assoluta decisività della nuova prova dichiarativa dedotta trattandosi di prove testimoniali ritenute, a ragione, inidonee a giustificare una diversa ricostruzione dei fatti nel senso auspicato dall’imputato.

Non si profila neanche quella ipotesi di contraddittorietà logica rilevata nel ricorso, in quanto la Corte territoriale, pur avendo in via astratta qualificato come decisiva una prova che fosse stata rivolta a dimostrare una diversa origine del rapporto di debito- credito intercorso tra il M. e la P. rispetto a quanto dichiarato dalla donna, ha, per altro verso, superato tale decisività sulla base delle stesse affermazioni contenute nel memoriale del M., secondo cui non in epoca antecedente al 1992 – come avrebbe dovuto dimostrare la nuova prova testimoniale richiesta – ma nel 1993 la P.C. gli avrebbe erogato un ulteriore prestito: e quanto alla mancata allegazione di documenti comprovanti la circostanza del prestito, una volta affermata da parte della Corte la superfluità della prova testimoniale richiesta ex art. 603 c.p.p., è del tutto evidente che la mancata allegazione del documento dimostrativo di tale circostanza è stato considerato ben a ragione dalla Corte elemento negativo inconciliabile con la richiesta di rinnovazione parziale.

Anche il secondo profilo riguardante la diversa qualificazione del fatto sotto forma di concorso nell’importazione a titolo di tentativo, ascrivibile, a detta della difesa del ricorrente in luogo di quella di acquisto di stupefacente, è infondato: anche in questo caso, infatti, la Corte non solo ha convincentemente enunciato le differenze strutturali tra le due condotte, ma ha poi, altrettanto logicamente, distinto rispetto alla posizione della P. C., la posizione del M., destinatario finale della consegna della cocaina per la cui importazione in Italia da parte della donna si era adoperato, senza tuttavia che concorresse nel delitto di importazione ascrivibile, invece, solo alla P. C.: l’ulteriore spunto difensivo contenuto nel ricorso secondo il quale la Corte non avrebbe tenuto conto della pronuncia di condanna da parte di altra Sezione della Corte di Appello di Venezia in data 19 dicembre 2009 nei riguardi della P.C. per il delitto di tentata importazione è infondato in quanto la Corte veneziana, proprio in correlazione con il diverso ruolo ricoperto dal M. nella vicenda ha attribuito allo stesso la condotta di acquisto desumendola da circostanze sintomatiche quali l’appuntamento in auto a Mestre ed il fatto che egli non si fosse recato all’aeroporto di Venezia per accogliere la donna.

In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorsole il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-09-2011, n. 20000 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 e l’11-7-2003 m.

c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Valledolmo, B.R., O.V., Ba.Se., A.C., I.R., M.G., Ca.An., C.P. e Mi.Ni. e, premesso di essere stato assunto quale netturbino presso il Comune convenuto con Delib. 12 aprile 1988, n. 30 e che il rapporto era stato perfezionato con Delib. G.M. 20 luglio 1988, assumeva che peraltro con successiva Delib. 29 marzo 1999 era stato licenziato; l’attore deduceva l’illegittimità di tale licenziamento, ed aggiungeva di aver vinto nel 1988 un altro concorso per la copertura di un posto di netturbino presso il Comune di Capaci e di avervi rinunciato in quanto vincitore dei concorso indetto dal Comune di Valledolmo.

Il m. chiedeva pertanto la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimo esercizio della funzione pubblica per avere il suddetto ente pubblico constatato in ritardo la insussistenza dei requisiti per l’assunzione, impedendo all’esponente di accettare il summenzionato posto di lavoro presso il Comune di Capaci.

Costituendosi in giudizio il Comune di Valledolmo eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. contestando anche nel merito la domanda attrice.

Il Tribunale adito con sentenza del 15-12-2004 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Proposto gravame da parte del m. cui resistevano tutte le parti convenute nel primo grado di giudizio tranne il Ca. la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 17-9-2009, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato fa giurisdizione dell’A.G.O. ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Trapani per la riassunzione della causa, osservando che il danno dedotto dall’appellante non poteva essere ritenuto una mera conseguenza dell’annullamento dell’atto amministrativo di assunzione, avendo il m. lamentato che tale danno sarebbe stato provocato dalla concorrente e perdurante inerzia del Comune nel controllo di regolarità dell’assunzione stessa, inerzia dalla quale assumeva essergli derivata una perdita di "chance" lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Valledolmo ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo; il m. non ha svolto attività difensiva in questa sede; il B., l’ O., l’ A., l’ I., il M., il C., il Mi. ed il Ba., tutti componenti del Consiglio Comunale di Valledolmo, hanno aderito al ricorso con "comparsa di costituzione e di intervento" notificata alle altre parti chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Motivi della decisione

Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso suddetto non è stato notificato al B., all’ O., all’ A., all’ I., al M., al C., al Mi. ed al Ba., e che quindi costoro non sono stati evocati nel presente giudizio di legittimità, con la conseguenza che essi devono essere configurati degli interventori; ciò comporta l’inammissibilità della loro partecipazione a tale giudizio, considerato che nel giudizio di legittimità non è consentito l’intervento volontario del terzo, mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di primo grado (Cass. 26-5-1999 n. 5126).

Inoltre è opportuno aggiungere che i suddetti interventori, sebbene fossero stati parti nel giudizio di merito, non rivestivano la qualità di litisconsorti necessari rispetto alla domanda già proposta nei loro confronti, ma non più coltivata nel presente giudizio di legittimità.

Tanto premesso, si rileva che con l’unico articolato motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario senza addurre ragioni sufficienti e logiche a fondamento di tale convincimento.

Premesso che la Corte territoriale ha riferito che il m. aveva affermato che il danno subito sarebbe stato provocato dalla "concorrente e perdurante inerzia" del Comune di Valledolmo, il ricorrente sostiene che in realtà il m. non aveva mai lamentato tale asserita inerzia, ma aveva fatto riferimento originariamente alla illegittimità della sua assunzione o alla illegittimità del suo licenziamento, insistendo in grado di appello soltanto sulla prima di tali ipotesi, dopo che la seconda era stata esclusa dal giudice di primo grado.

Il Comune di Valledolmo rileva poi che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato il legislatore della novella del 2000 ha inteso concentrare presso il giudice amministrativo anche la giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni in conseguenza della dedotta illegittimità dell’atto amministrativo.

Il ricorrente inoltre contesta la sussistenza di qualsiasi danno risarcibile subito dal m. da perdita di chance causalmente riconducibile all’Amministrazione esponente.

La censura è infondata.

E’ decisivo rilevare che nella fattispecie il rapporto di pubblico impiego instauratosi tra il Comune di Valledolmo ed il m. è cessato – a seguito della Delibera comunale di licenziamento del suddetto lavoratore del 29-3-1999 – in epoca successiva al 30 giugno 1998, e che con la domanda proposta il m. ha inteso tutelare una sua posizione giuridica afferente il rapporto di lavoro suddetto asseritamente violata dalla inerzia da parte del Comune convenuto in ordine al controllo sui titoli legittimanti la sua partecipazione al concorso, e quindi dal tardivo annullamento del provvedimento di assunzione con la conseguente perdita di "chance" lavorativa.

Orbene sulla base di tali premesse deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, considerato che la riconduzione della presente controversia nell’ambito di tale giurisdizione è giustificata dalla sussistenza di un segmento del rapporto di pubblico impiego intercorso tra le parti temporalmente collocabile dopo il 30-6-1998 (vedi in tal senso Cass. S.U. 8-4-2010 n. 8316;

Cass. S.U. 4-8-2010 n. 18049), e che quindi, in riferimento a questioni successive al 30-6-1998, in presenza della domanda di un dipendente pubblico che agisca in giudizio per la condanna della P.A. al risarcimento dei danni per la lesione di posizioni giuridiche soggettive che si sostenga siano state lese da atti illegittimi da parte di quest’ultima, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Cass. S.U. 27-11-2007 n. 24625; Cass. S.U. 13-3-2009 n. 6058).

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.