Giurista vissuto nell’età dei Severi (III d.C.), probabilmente di origine non romana.
La sua produzione giuridica fu sostanziosa; si ricordano, in particolare:
— i libri II quæstiònum;
— i libri IV de iùre fisci et populi, prima pubblicazione nota al diritto romano, in materia finanziaria;
— i libri VI de cognitiònibus;
— i libri III institutiònum;
— i libri VI ad edìctum monitòrium.
Categoria: Glossario
Carcer (Carcere)
La detenzione in (—) non aveva, in Roma antica, funzione punitiva, ma esclusivamente funzione preventiva: con essa si evitava che l’imputato si sottraesse, con la fuga, al giudizio ed alla eventuale pena.
Queste ultime, infatti, erano, generalmente, a carattere fisico: pena di morte, fustigazione, riduzione in schiavitù.
È interessante notare come il termine galera, che oggi indica comunemente il (—), derivi dalla pena ai lavori forzati che, in alcuni casi consisteva nell’impiego dei condannati, come rematori a bordo delle galere appunto, che erano grosse navi da carico.
Causa Curiàna (Case Curiàna)
Famoso processo centumvirale, celebratosi all’epoca di Silla, nel quale si decise per la prima volta che una substitùtio pupillàris [vedi] inutile potesse valere come substitutio vulgàris [vedi].
Cautio ususfructuària (o fructuaria) [Garanzia dell’usufruttuario; cfr. art. 1002 c.c.]
La (—) era una sorta di stipulàtio prætoria [vedi cautio], cioè una promessa solenne, prestata per ordine del magistrato, con cui l’usufruttuario garantiva, al nudo proprietario, l’adempimento delle proprie obbligazioni (conservazione della cosa e sua restituzione), oltre ad un uso della res [vedi] tale da non mutarne la destinazione economica.
Da Ulpiano [vedi] apprendiamo che la (—), in particolare, obbligava l’usufruttuario ad usare la res boni viri arbitràtu (e cioè assumendo le iniziative di un buon amministratore) ed a restituirla alla scadenza del termine, astenendosi da ogni comportamento doloso.