Callistrato

Giurista vissuto nell’età dei Severi (III d.C.), probabilmente di origine non romana.
La sua produzione giuridica fu sostanziosa; si ricordano, in particolare:
— i libri II quæstiònum;
— i libri IV de iùre fisci et populi, prima pubblicazione nota al diritto romano, in materia finanziaria;
— i libri VI de cognitiònibus;
— i libri III institutiònum;
— i libri VI ad edìctum monitòrium.

Carcer (Carcere)

La detenzione in (—) non aveva, in Roma antica, funzione punitiva, ma esclusivamente funzione preventiva: con essa si evitava che l’imputato si sottraesse, con la fuga, al giudizio ed alla eventuale pena.
Queste ultime, infatti, erano, generalmente, a carattere fisico: pena di morte, fustigazione, riduzione in schiavitù.
È interessante notare come il termine galera, che oggi indica comunemente il (—), derivi dalla pena ai lavori forzati che, in alcuni casi consisteva nell’impiego dei condannati, come rematori a bordo delle galere appunto, che erano grosse navi da carico.

Cautio ususfructuària (o fructuaria) [Garanzia dell’usufruttuario; cfr. art. 1002 c.c.]

La (—) era una sorta di stipulàtio prætoria [vedi cautio], cioè una promessa solenne, prestata per ordine del magistrato, con cui l’usufruttuario garantiva, al nudo proprietario, l’adempimento delle proprie obbligazioni (conservazione della cosa e sua restituzione), oltre ad un uso della res [vedi] tale da non mutarne la destinazione economica.
Da Ulpiano [vedi] apprendiamo che la (—), in particolare, obbligava l’usufruttuario ad usare la res boni viri arbitràtu (e cioè assumendo le iniziative di un buon amministratore) ed a restituirla alla scadenza del termine, astenendosi da ogni comportamento doloso.