Cèssio bonòrum [Cessione dei beni; cfr. artt. 1977 ss. c.c.]

Cessione spontanea di tutti i propri beni, fatta dal debitore irrimediabilmente insolvente, in favore dei suoi creditori: essa consentiva al debitore di evitare le conseguenze infamanti della bonòrum vendìtio [vedi], procedimento esecutivo mediante il quale si effettuava la vendita dei beni del debitore a chi, tra i creditori, offrisse la più alta percentuale di crediti. L’istituto fu introdotto da una lex Iulia de bonis cedèndis [vedi] e mirava a favorire il debitore risultato insolvente senza sua particolare colpa.
Qualora il debitore avesse acquistato altri beni dopo che il pretore aveva autorizzato la (—), su di essi potevano agire i creditori rimasti eventualmente insoddisfatti.

Coëmptio

La (—) era una delle forme di costituzione della mànus maritalis [vedi] (insieme alla confarreàtio [vedi] ed all’usus [vedi]).
Si concretava in una mancipàtio [vedi], fatta dalla donna (se sui iùris [vedi]), o dal rispettivo pater (se alièni iuri subiècta), con la quale la donna stessa si assoggettava al futuro marito o a chi esercitava la potestà su quest’ultimo.
L’istituto, tipico del periodo arcaico, sopravvisse, sia pur con applicazioni molto limitate, fino al periodo classico, ma a partire dal IV sec. d.C. scomparve, cadendo del tutto in disuso.
Le fonti parlano, altresì, anche di una (—) alterìus rèi (Gai Inst. 1.114-115 b), fatta cioè per ragioni diverse, e non a scopo matrimoniale: si pensi, ad es., alla (—) tutèlæ evitàndæ causa, detta anche fiduciaria, con la quale una donna, per evitare di esser soggetta ad un tutore indesiderato, si assoggettava alla manus fittizia di un soggetto compiacente (generalmente, molto anziano) (c.d. senex cœmptionalis).
Soltanto la (—) fatta a scopo matrimoniale, oppure quella fiduciaria compiuta con un soggetto che fosse marito della donna in virtù di un matrimonium sine manu [vedi matrimònium], faceva acquisire alla mùlier in manu la posizione di figlia (filiæ loco) e tutte le aspettative connesse relative alla successione (legittima); la donna che poneva in essere una (—) fiduciaria per scopi non matrimoniali (es. per evitare la tutela) non diventava filiæ loco rispetto al soggetto esercente (fittiziamente) la manus.

Collègia [Collegi]

Associazioni private rette da un proprio statuto (c.d. lex collegii) che ne determinava gli organi, le competenze e le procedure di ammissione.
Tali enti, nati per scopi religiosi, e successivamente deputati al conseguimento di fini professionali e culturali, pur non essendo dotati di personalità giuridica, avevano una certa capacità giuridica: difatti potevano essere titolari del diritto di proprietà, acquistare diritti ed obblighi e, in età imperiale, essere istituiti eredi.
La nozione dei (—) come enti distinti dalle persone dei soci e soggetti autonomi di rapporti giuridici si profilò solo in età classica, per effetto della lex Iulia de collegiis, fatta votare da Augusto. La legge dispose lo scioglimento delle associazioni esistenti, salvo di quelle più antiche e prestigiose e impose l’obbligo della autorizzazione del senato per la costituzione di nuove.
I (—) si estinguevano per il venir meno di tutti i loro membri o per il raggiungimento dello scopo.