L’espressione (lett. “contro legge”) è adoperata quale sinonimo di illegalità, di violazione della legge.
Categoria: Glossario
Còrpore possidère
Espressione indicante l’elemento materiale del possesso [vedi possèssio].
Il (—) consisteva nell’esercizio di fatto, materiale, di poteri su una res [vedi].
In diritto romano non sempre era richiesto, ai fini dell’esercizio del possesso, un contatto diretto tra soggetto e cosa, infatti:
— per le cose mobili, si riteneva sufficiente la loro presenza nella sfera patrimoniale del possessore, a prescindere da una effettiva apprensione;
— per i fondi, si riteneva che il (—) non si estrinsecasse attraverso una materiale apprensione di ogni zolla del fondo, risultando sufficiente la presenza del possessore in una parte qualunque di esso.
L’evoluzione del diritto romano portò, sin dall’età classica, ad una graduale perdita di rilevanza del requisito del (—), in favore dell’ànimus possidèndi [vedi], che finì col diventare elemento preminente; in particolare, si parlò di possesso nudo animo, esercitato anche in difetto dell’elemento materiale del (—):
— per i sàltus hibèrni et æstivi [vedi];
— per il servus fugitivus (schiavo fuggiasco) [vedi].
In diritto postclassico si finì col ritenere normalmente — come regola generale — sufficiente il solo elemento psicologico (c.d. possessio animo retènta), purché all’inizio del possesso, vi fosse stato anche un possesso materiale (il c.d. còrpus possidèndi).
Crimen àmbitus
Delitto [vedi crimen] consistente nella commissione di quasiasi atto idoneo a realizzare brogli elettorali e, cioè, ad influenzare illecitamente gli elettori, per procurare voti ad un candidato, cagionando uno “sleale ed indebito accaparramento di preferenze”.
Erano considerati come illecito non solo la compera di voti, il (famigerato) voto di scambio (cioè la promessa di ricompense future in cambio di voti), o la corruzione vera e propria, ma anche l’organizzazione di feste e banchetti allo scopo di procurare voti ad un candidato. Non può sfuggire come, al di là delle parole, il diritto penale romano mirasse a tutelare quanto più intensamente possibile la genuinità del voto popolare; al giorno d’oggi, accade, invece, sempre più di frequente che l’incitamento alla moralizzazione pubblica provenga … proprio da feste e banchetti vari, ormai divenuti strumento principe e legale per il procacciamento di voti.
La pena comminata per il (—) mutò, di sovente, nelle varie epoche del diritto romano; in proposito si rinvia alle seguenti leggi:
— lex Cornelia Fulvia;
— lex Cornelia Sullae;
— lex Calpurnia;
— lex Tullia;
— lex Pompeia;
— lex Iulia.
La pena fu gradualmente inasprita dalle varie leggi che si susseguirono; ciò evidenzia con chiarezza che il (—) fu considerato con crescente allarme dalla società romana.
Diversamente, la legislazione imperiale, invertendo tale tendenza, quale segno di una minore rilevanza attribuita al delictum in esame, portò ad un’attenuazione delle relative pene.
Verso la fine dell’impero di Alessandro Severo la lex Iulia de ambitu già non era più applicata in Roma, come si apprende da un brano di Modestino [vedi] dal momento che “la creazione dei magistrati apparteneva oramai alla cura del prìnceps e non al favore del popolo”.
Crimen tèrmini mòti
Delitto [vedi crimen] consistente nella rimozione di pietre di confine (c.d. termini) tra proprietà private.
Le pene previste per il (—) subirono, nelle varie epoche del diritto romano, numerose modifiche:
— nel periodo regio, era prevista la sacèrtas [vedi];
— in periodo repubblicano, e fino agli inizi del Principato, il delitto fu previsto da alcune leggi agrarie, che lo punirono con l’irrogazione di una multa di importo imprecisato;
— l’imperatore Adriano stabilì la pena della relegàtio in ìnsulam [vedi] temporanea per le persone di ceto elevato, della damnàtio in òpus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e della damnatio ad metàlla [vedi] per gli schiavi;
— in periodo postclassico fu prevista la pena della relegatio in insulam [vedi] con confisca di un terzo dei beni, oppure l’esilio [vedi interdìctio aqua et igni] per le persone di ceto elevato, la damnatio (o datio) in opus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e la damnatio ad metalla [vedi] per gli schiavi.