Comitia centuriàta

Assemblea comiziale [vedi comitia] la cui formazione, attribuita al re etrusco Servio Tullio [vedi], si colloca fra la fine del VI e l’inizio del IV sec. a.C.
I (—), a differenza dei comitia curiata [vedi], ebbero, sin da principio, carattere politico.
La loro origine fu essenzialmente militare: la fanteria dell’esercito era divisa in centurie sin dall’età più antica e la stessa organizzazione fu mantenuta, successivamente, finché Roma ebbe un esercito formato da cittadini.
Ad ogni modo verso la fine del periodo regio i (—) avevano già perso l’originario carattere militare, presentandosi come un’assemblea di cittadini con funzioni deliberative, convocata al fine di procedere a votazioni ed a ripartizioni delle imposte. I cittadini erano distribuiti, a seconda del censo in cinque classi, composta ciascuna da un numero fisso di centuriæ (divise, a seconda dell’età, in iuniores, da 18 a 45 anni, e seniores, da 45 a 60 anni) per un totale di 193 centuriæ.
I (—) erano, inoltre, strutturati in maniera tale da dare prevalenza, nelle deliberazioni, ai ceti abbienti. Infatti il sistema di votazione adottato, quello per centuria (ogni centuria costituiva un’unità votante) assicurava un maggior peso politico alle classi più abbienti che, pur contando un minor numero di iscritti, avevano diritto ad un maggior numero di centurie (ben 98), numero che già di per sé rappresentava la maggioranza dei voti espressi dall’assemblea.
Compiti precipui dei (—) erano: l’elezione dei magistrati maggiori (consoli, pretori, censori, gli unici che potevano convocare i (—)); la votazione delle leggi; l’approvazione, sia pure solo formale, della dichiarazione di guerra. Erano investiti, infine, della competenza in ordine ai processi politici nei quali si decideva della vita del cittadino.

Vedi tabella.Vedi tabella.

Concubinàtus [Concubinato]

Era l’unione di un uomo e una donna caratterizzata dalla stabilità e dalla mancanza della volontà di considerarsi marito e moglie.
Il (—), diffuso in età classica, ebbe ancora maggior diffusione a seguito dell’introduzione di divieti matrimoniali ad opera della lex Iulia et Papia Poppæa [vedi lex Iùlia et Pàpia]. Costituì così una sorta di surrogato del matrimonio grazie al quale evitare seconde nozze o aggirare il principio monogamico.
Per tutta l’età classica, i figli nati dal concubinato furono considerati vulgo concèpti, ossia figli di unioni extramatrimoniali, attribuiti, pertanto, alla sola madre.
L’istituto fu legislativamente disciplinato solo in età postclassica.
In epoca giustinianea i figli dei concubini, che potevano essere riconosciuti dal pater con l’istituto della legittimazione [vedi legitimatio] (e che, anche in mancanza di questa, acquistavano limitati diritti di successione), vennero considerati liberi naturales (figli naturali).

Condictio incerti

Espressione adoperata in diritto giustinianeo per indicare che le condictiònes [vedi condictio] erano esercitabili non solo per ottenere la restituzione di una cosa determinata, ma anche per rivalersi di un incertum, cioè dell’utile indeterminato che la controparte avesse ricavato da una determinata attività.

Consistòrium [Concistorio]

Organo consultivo dell’imperatore, istituito da Diocleziano [vedi], nel quadro di un profondo riordinamento delle gerarchie centrali della burocrazia imperiale. Era detto (—) perché i suoi membri erano obbligati a rimanere in piedi davanti all’imperatore che lo presiedeva.
La sua composizione fu profondamente modificata da Costantino [vedi] che fece rientrare, tra i suoi membri, i due capi dell’amministrazione finanziaria imperiale (il còmes sacràrum largitiònum [vedi] ed il comes rèrum privatàrum [vedi]), il capo dei servizi della casa imperiale, detto magìster officiòrum [vedi], il capo del tribunale imperiale (quæstor sacri palatii [vedi]) ed una serie di funzionari imperiali, detti còmites consistoriàni, escludendone, invece, i præfecti prætorio [vedi præfècti].