Res fungibili

Tipo di res in commercio che comprendeva tutte le cose quæ pòndere, numero, mensùra consìstunt, cioè considerate non per la loro qualità, bensì per la loro quantità, peso, numero o misura.
Tutte le altre cose considerate per la loro individualità erano infungibili.
Questa distinzione avveniva in tema obbligazioni.

Res nullìus [Cose di nessuno]

Erano così definite in diritto romano le cose non appartenenti ad alcuno e come tali suscettibili di occupàtio [vedi].
Tra le (—) ricordiamo:
— l’ìnsula in mari nata, che diventava di proprietà di chi se ne impossessava per primo;
— le res commùnes òmnium [vedi], se era occupata una parte delimitata di esse, poiché nella loro massa erano considerate extra commèrcium;
— le feræ bestiæ, rispetto alle quali l’occupatio, che assicurava il domìnium [vedi], conseguiva a seguito di caccia (aucùpium) e pesca (piscàtio). Non erano acquisibili per occupazione gli animali sub custodia alièna e le bestie mansuefatte (es. colombi), a meno che non avessero perso l’attitudine a far ritorno dal padrone (ànimus revertèndi [vedi]);
— le res derelìctæ, che, secondo l’opinione prevalente, si potevano acquistare tramite occupatio solo se si trattava di res nec màncipi [vedi], poiché in ordine alle res mancipi [vedi], l’occupatio costituiva solo il momento iniziale dal quale decorreva il termine per l’usucàpio [vedi].
Al pari della derelìctio, anche lo iàctus missìlium (lancio di monete che si soleva fare alla folla durante le pubbliche feste) comportava la possibilità di acquistare la cosa tramite l’occupazione;
— le res invèntæ in lìtore maris [vedi];
— le res hòstium [vedi].

Rubicone

Fiume, situato vicino alla città di Rimini.
In passato delimitava il confine sacro, oltre il quale era vietato portare armi ed esercitare, quindi, il comando militare.
Il primo uomo che varcò la linea sacra al comando del suo esercito fu Cesare, il quale diede inizio alla guerra civile e quindi alla fine della Repubblica.