Sono tutte quelle operazioni che, per fini di utilità sociale, possono riservare originariamente o trasferire, tramite espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, imprese attive nel campo dei servizi pubblici essenziali, delle fonti di energia, ovvero operanti in situazioni di monopolio e che abbiano carattere di preminente interesse generale. È possibile operare una classificazione di tali operazioni a seconda che il pubblico potere che le pone in essere sia:
— l’ente territoriale rappresentativo della collettività (statizzazioni, regionalizzazioni, municipalizzazioni etc.);
— un organismo centrale diverso dallo Stato, di solito un ente pubblico (nazionalizzazione). Tale ipotesi si è verificata nel settore dell’energia elettrica;
— una collettività di settore organizzata che si esprime mediante suoi uffici (socializzazioni).
Oggetto dei provvedimenti di collettivizzazione devono essere imprese, cioè solo attività economiche svolte secondo criteri di economicità (che hanno, cioè, come obiettivo, il pareggio tra costi e ricavi).
Categoria: Glossario
Commissione (Commission)
È un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente da parte di un commissionario che agisce in proprio (artt. 1731 ss. c.c.).
La (—) è sempre onerosa ed il compenso si chiama provvigione.
Il commissionario può essere tenuto, in virtù di patto o di uso, al cd. star del credere, cioè a garantire il buon fine dell’affare concluso: risponderà con il proprio patrimonio qualora il contraente da lui contattato risulti inadempiente e, pertanto, assumerà la qualità di fideiussore avendo diritto, altresì, ad una maggiore provvigione.
È possibile che il commissionario entri nel contratto (art. 1735 c.c.): se il (—) ha per oggetto la vendita o l’acquisto di titoli o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può rispettivamente comperarli o fornirli, salvo comunque il suo diritto alla provvigione.
(—) di conciliazione (d. lav.; d. proc. civ.)
È la (—) dinanzi alla quale può essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale [Conciliazione (stragiudiziale)], quando le parti non intendano avvalersi delle procedure previste dal contratto collettivo.
Esse erano istituite in ogni provincia, originariamente, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione. In seguito alla soppressione di quest’ultimo Ufficio, sono state create le Direzioni regionali e provinciali del lavoro alle quali sono state trasferite le competenze dei predetti Uffici.
(—) d’inchiesta (d. cost.)
È una commissione parlamentare nominata da ciascuna Camera e composta in modo da rispecchiare proporzionalmente l’entità dei vari gruppi parlamentari.
La (—) esercita il potere d’inchiesta, di cui sono titolari le Camere separatamente.
Terminati i lavori, la (—) presenta all’Assemblea plenaria una relazione che viene discussa e votata.
Possono essere istituite, con legge, anche (—) bicamerali, composte cioè da deputati e senatori. La (—) svolge inchieste in materie di pubblico interesse, procedendo alle indagini ed agli esami necessari con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria (art. 822 Cost.); cosicché la (—), senza che sia necessario ricorrere ad una legge che le attribuisca siffatti poteri, è legittimata a citare ed interrogare testimoni, ordinare perizie, richiedere documenti. Essa incontra, allo stesso modo, i limiti derivanti dal diritto di alcune persone (ministri di culto, avvocati, medici ecc.) di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale (art. 200 c.p.p.) e dal diritto di altre (pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio) di astenersi dal testimoniare su fatti coperti da segreto di ufficio o segreto di stato.
Le (—) vanno distinte dalle commissioni di vigilanza (es. commissione per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), sia perché svolgono funzioni parzialmente diverse e sia perché queste ultime sono organi permanenti.
(—) parlamentare (d. cost.)
Organo interno del Parlamento che la Costituzione riconosce come necessario in relazione al procedimento di formazione delle leggi [Procedimento (legislativo)]. Deve rispecchiare, nella composizione, la proporzione dei gruppi parlamentari solo quando ha poteri deliberativi.
Le (—) possono essere:
— speciali (o straordinarie) se costituite occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico interesse (es. Commissioni di inchiesta);
— permanenti se operative in via continuativa in seno a ciascuna Camera, il cui regolamento ne determina la competenza per materia (art. 72 Cost.).
Attualmente esistono 14 (—) sia presso il Senato sia presso la Camera dei deputati.
Le (—) bicamerali miste sono formate da senatori e deputati; possono essere sia straordinarie che permanenti. Tali organismi si sono resi necessari sia per superare il rigido (e talvolta pericoloso) dualismo fra le due assemblee, sia per consentire l’univoco esercizio del potere parlamentare in delicate materie (questioni regionali, controllo sui servizi radiotelevisivi, servizi di informazioni e sicurezza etc.).
(—) per le riforme istituzionali (d. cost.)
È una speciale commissione istituita dal Parlamento [Commissioni parlamentari], alla quale viene affidato il compito di elaborare un progetto organico per la riforma della seconda parte della Costituzione (ordinamento della Repubblica) [Riforme istituzionali].
La prima commissione che ricevette questo incarico fu istituita nel 1983, l’ultma nel 1997.
(—) tributaria (d. trib.)
Organo giurisdizionale cui sono attribuite le controversie tra fisco e contribuente [Contenzioso tributario].
Gli organi speciali di giurisdizione sono:
— le (—) provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni Provincia, cui è demandato il giudizio di primo grado;
— le (—) regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, cui è demandato il giudizio di appello.
Rimane salvo l’ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione e alla competenza, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenza o del procedimento, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
La giurisdizione delle (—) è piena, perché estesa ai tributi di ogni genere e specie, inclusi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo, ora soppresso, al servizio sanitario nazionale. Rientrano nella competenza della giurisdizione tributaria anche le controversie in materia di sovraimposte, addizionali e sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, nonché interessi e ogni altro accessorio.
L’art. 3bis del D.L. 203/2005 (conv. in L. 248/2005) ha ulteriormente ampliato l’oggetto della giurisdizione tributaria a tutti i tributi comunque denominati lasciando così libero il legislatore di far rientrare, di volta in volta, nella suddetta locuzione i tributi previsti dal sistema fiscale in continua evoluzione.
Comunicazione (Communication)
La libertà e la segretezza di (—), tutelata dall’art. 15 Cost., è la trasmissione del proprio pensiero ad una o più persone determinate.
La ratio del riconoscimento di tale libertà è da ricercare nella garanzia costituzionale dell’inviolabilità riconosciuta a tutte le forme di (—), qualunque sia il mezzo adoperato per manifestarla.
Il testo costituzionale disciplina insieme la libertà e la segretezza della (—) in quanto l’una trova fondamento nell’altra e nessuna delle due può trovare piena applicazione senza l’altra.
Non è specificato chi sia il titolare del diritto inviolabile (mittente o destinatario); infatti sono assicurate pari dignità e pari tutela tanto a chi effettua la (—) quanto a chi la riceve. Proprio in merito al rapporto tra autore e destinatario della comunicazione va rilevata la differenza rispetto all’art. 21: in quest’ultimo la tutela della libertà di manifestazione del pensiero [Pensiero (Libertà di)] non implica anche la tutela della sua segretezza, in quanto non è preso in considerazione un destinatario determinato (una o più persone specifiche), ma l’impiego di mezzi di (—) di massa verso destinatari indeterminati.
A tutela della libertà di (—), a differenza di quanto previsto per la libertà personale e di domicilio, non è ammessa alcuna forma urgente di limitazione rimessa all’autorità di polizia da convalidare successivamente da parte del giudice; soltanto un atto dell’autorità giudiziaria può imporre limitazioni (come nel caso delle intercettazioni telefoniche).
(—) di atti (d. amm.)
Attività diretta a dare efficacia ad un atto amministrativo, rendendolo noto al destinatario.
La (—) ha una funzione diversa a seconda che il provvedimento da comunicare sia recettizio o meno: nel primo caso, infatti, costituisce un requisito di obbligatorietà dell’atto in quanto è un presupposto essenziale perché l’atto possa produrre i suoi effetti nella sfera del destinatario; diversamente, per gli atti non recettizi, la (—) serve solo a dare loro legale conoscenza.
La (—) può effettuarsi mediante notifica ovvero, per gli atti di carattere generale o a destinatario non identificato, mediante pubblicazione (da effettuarsi, per gli atti dell’amministrazione centrale, nella Gazzetta Ufficiale; per gli atti dell’amministrazione regionale nel Bollettino Ufficiale delle Regioni; per gli atti delle amministrazioni periferiche, nelle forme stabilite dai regolamenti; per gli atti dell’amministrazione comunale, nell’Albo pretorio).
Condizione (d. civ.) (Condition)
È un elemento accidentale del contratto [Negozio giuridico] posto dalla volontà delle parti, cd. (—) volontaria, al fine di subordinare l’inizio o la cessazione dell’efficacia del negozio al verificarsi, cd. (—) positiva, od al non verificarsi, cd. (—) negativa, di un avvenimento futuro ed incerto (artt. 1353 ss. c.c.).
La (—), quindi, può essere:
— sospensiva, quando da essa dipende l’inizio dell’efficacia del negozio, in tal caso prima della realizzazione della (—) si verifica una fase di pendenza ed il soggetto che sarà titolare degli effetti contrattuali gode di un’aspettativa di diritto [Aspettativa];
— risolutiva, quando il negozio è immediatamente produttivo di effetti, ma essi vengono meno al verificarsi della (—);
— unilaterale: è quella che viene apposta a protezione dell’interesse di uno solo dei contraenti. La caratteristica peculiare di questa (—) è che il contraente nel cui interesse è apposta può, nella sua fase di pendenza, rendere il contratto incondizionato, rinunciandovi oppure dar vita, successivamente al verificarsi o non dell’evento dedotto, ad un negozio di contenuto identico ma incondizionato.
Rispetto alla causa produttrice dell’avvenimento distinguiamo la (—):
— casuale: è quella il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi (es.: se verrà la nave dall’Asia);
— mista: è quella il cui verificarsi dipende in parte dalla volontà di un terzo o dal caso, in parte dalla volontà di una delle parti (es.: ti farò un regalo se l’esame andrà bene);
— potestativa: è quella il cui verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti.
La (—) potestativa va distinta da quella meramente potestativa, il cui verificarsi, invece, è rimesso al mero arbitrio della parte. La (—) meramente potestativa sospensiva rende nullo il negozio (art. 1355 c.c.).
Quando la (—) si verifica (condicio est o existit), la situazione giuridica diventa definitiva con efficacia retroattiva:
— se la (—) è sospensiva, gli effetti del negozio si considerano prodotti ex tunc, cioè dal momento della formazione del negozio, non da quello del verificarsi della (—);
— se la (—) è risolutiva, gli effetti del negozio cadono ex tunc; essa cioè retroagisce facendo venir meno gli effetti prodotti (es.: si dovrà restituire l’orologio dato sotto (—) risolutiva).
Nel caso in cui la (—) è illecita o impossibile, bisogna distinguere se essa sia sospensiva o risolutiva: per la precisione, il negozio condizionato è sempre nullo [Nullità], tranne che si tratti di (—) impossibile risolutiva, che si considera non apposta. Tale disciplina, tuttavia, non vale per gli atti mortis causa, per i quali l’art. 634 c.c. prevede che la (—) illecita o impossibile si considera non apposta, a meno che essa non abbia costituito l’unico motivo che abbia indotto il testatore a disporre (cd. regola sabiniana).
Pendenza della (—)
Nel caso in cui l’efficacia di un contratto sia subordinata al verificarsi di una condizione, fino a che questa non si sia verificata ovvero non possa più verificarsi, ricorre la situazione di pendenza della (—), per cui:
— nel caso di (—) sospensiva l’acquirente (in situazione di aspettativa) è autorizzato al solo esercizio di atti conservativi (artt. 2900 ss. c.c.);
— nel caso, invece, di (—) risolutiva l’acquirente è autorizzato all’esercizio del diritto, salvo gli atti conservativi dell’altra parte.
Le parti durante il periodo di pendenza della (—) devono comportarsi secondo buona fede (art. 1358 c.c.).