Connessione (d. proc. civ.) (Connection)

Due azioni sono connesse se, malgrado siano diverse, abbiano in comune almeno uno degli elementi di identificazione (soggetti, petitum, causa petendi). Conseguenza della (—) è la riunione dei processi.
La (—) può essere di due tipi:
— soggettiva: due azioni, oggettivamente diverse, sono connesse per il solo fatto che sono instaurate fra le medesime persone; la legge consente il loro cumulo in un solo processo (art. 104 c.p.c.); in tal caso il giudice può disporre la loro separazione, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo; infine, il giudice può, se ne ricorre l’esigenza, decidere su alcune delle azioni, ordinando la continuazione dell’istruzione sulle altre, ovvero la rimessione al giudice inferiore di quelle di sua competenza (art. 2792, n. 5 c.p.c.);
— oggettiva: due azioni sono connesse quando hanno in comune uno od entrambi gli elementi oggettivi [Causa petendi; Petitum]. In tal caso possono proporsi congiuntamente in un solo processo, anche se i soggetti sono diversi (si ha in tale ipotesi litisconsorzio) o, se proposte separatamente, possono essere riunite.
Sono ipotesi speciali di connessione: l’accessorietà [Accessoria (Domanda)], la garanzia, la pregiudizialità, la riconvenzionale.
Modifiche alla competenza per ragioni di (—)
L’esistenza di rapporti di (—) tra due o più azioni consente di derogare alle regole ordinarie sulla competenza, stante la primaria esigenza della simultaneità del processo, nel senso che una delle azioni connesse può essere proposta davanti al giudice competente per l’altra, anziché davanti a quello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ad esempio, la domanda di garanzia (chiamata in garanzia) può essere proposta al giudice competente per la causa principale salvo che ecceda la sua competenza per valore. In tal caso egli rimette entrambe le cause al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione (art. 32 c.p.c.). Le modificazioni in esame sono però possibili solo per la competenza per territorio e per la competenza per valore.
In base al nuovo testo dell’art. 40 c.p.c., la (—) può essere eccepita dalle parti o rilevata di ufficio entro la prima udienza.
Inoltre, nel caso in cui debbono riunirsi cause assoggettate a riti diversi, il principio generale è che tutte le cause vengono trattate col rito ordinario, salvo che almeno una causa rientri tra quelle regolate dal rito del lavoro, nel qual caso saranno tutte trattate con questo rito. Se poi si verifica concorso tra più riti speciali, la causa principale attrae quella secondaria, ovvero quella preventivamente promossa o, infine, prevale il criterio del valore.

Contraddittorio (principio del) (d. proc. gen.) (Contradictory (principle of))

Il principio del (—) è espressione del diritto alla difesa, previsto dall’art. 24 Cost., che per essere esercitato richiede la presenza effettiva delle parti nel processo; l’art. 1112 Cost. prevede, infatti, che il processo si svolga nel (—) tra le parti in condizioni di parità davanti al giudice terzo imparziale.
Nel processo civile è espressamente stabilito che il convenuto debba essere regolarmente citato (art. 101 c.p.c.) proprio perché è colui che, secondo quanto si chiede nella domanda, dovrebbe subire gli effetti negativi dell’eventuale accoglimento della domanda stessa e, per il principio della parità delle parti, deve essere messo in condizione di contrastare la richiesta rivolta al giudice contro di lui, eventualmente con la proposizione di una controdomanda [Riconvenzionale (Domanda)].
Nonostante la centralità del principio del (—), l’art. 101 c.p.c., stabilendone l’applicabilità salvo che la legge disponga altrimenti, sembra ammetterne eccezioni. Tuttavia, in tutti i casi nei quali si rinuncia alla pronuncia di un provvedimento a (—) pieno (es.: art. 625 c.p.c., sospensione del processo di opposizione all’esecuzione; art. 641 c.p.c., pronuncia del decreto ingiuntivo; art. 669sexies c.p.c., misure cautelari disposte con decreto; art. 697 c.p.c., provvedimento di eccezionale urgenza), l’instaurazione di un regolare (—) è soltanto differita. Infatti, o è il giudice che, unitamente alla pronuncia del provvedimento, dispone la convocazione di tutte le parti in (—) (art. 669sexies c.p.c); o è la parte che ha ottenuto il provvedimento a dover dare inizio, in un termine perentorio, ad un procedimento a (—) pieno (art. 669octies c.p.c.); o, infine, è la parte contro la quale è stato pronunciato il provvedimento a dover proporre opposizione, instaurando così un processo con regolare (—) (art. 645 c.p.c.).
Il principio del (—) trova attuazione nel processo amministrativo e impone la notificazione del ricorso all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e a tutti i controinteressati. Il principio del (—) tende a garantire l’eguale ed effettiva partecipazione delle parti ad ogni fase del processo, in modo tale che la decisione del giudice si possa presentare come la risultante di una cognizione completa ed armonica della materia oggetto della contesa.
Nel processo penale, il principio del (—) si estrinseca in due fondamentali momenti:
— nella fase delle indagini preliminari, come diritto dell’indagato ad essere informato, perché possa con efficacia esercitare il suo diritto di difesa;
— nel dibattimento, come diritto alla parità di posizioni (artt. 3 e 24 Cost.), che si estrinseca nel diritto (affermato nel c.p.p.) di difendersi provando quanto si afferma.
In particolare, il diritto di addurre prove diverse da quelle addotte dalla controparte è strettamente connesso al concetto di (—), che sottintende l’esistenza di posizioni uguali, pur se contrapposte e distinte. Espressione del principio del (—) sono, ad esempio, gli artt. 187, 190 e 498 c.p.p.

Convenzione (Convention)

Accordo promosso dal Consiglio d’Europa e stipulato nel 1950, il quale ha dato vita ad un vasto sistema di protezione dei diritti dell’uomo; è stata successivamente integrata da 11 protocolli aggiuntivi o modificativi.
La (—) è divisa in due parti: nella prima parte (artt. 1-18) sono enunciati i diritti fondamentali che ogni Stato contraente si impegna ad assicurare a tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione: diritto alla vita, libertà di pensiero, di religione, di riunione ed associazione per citare i più importanti.
Il secondo gruppo di norme è, invece, di carattere procedurale in quanto prevedeva originariamente l’istituzione di due organi, la Commissione e la Corte europea dei diritti umani, e la predisposizione di meccanismi di controllo.
(—) matrimoniale (d. civ.)
Le convenzioni matrimoniali sono quegli atti negoziali, a struttura generalmente bilaterale, diretti ad escludere (con la scelta del regime di separazione), modificare (mediante comunione convenzionale) o integrare il regime di comunione legale fra coniugi. Il legislatore, relativamente ad esse, detta, agli artt. 162 ss. c.c., norme specifiche in tema di forma, pubblicità, modifica, simulazione, capacità.
(—) tra enti locali (d. amm.)
Le (—) tra enti locali sono accordi organizzativi con cui gli enti locali fanno fronte ad esigenze di collaborazione grazie al coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi e attività senza dar vita ad una nuova struttura organizzativa come nel consorzio amministrativo.
L’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 distingue nell’ambito delle (—) due tipologie, a seconda del carattere facoltativo o obbligatorio dell’accordo raggiunto dagli enti.

Costituzione (Constitution)

La (—) in giudizio è l’atto con cui la parte si rende giuridicamente presente nel processo, rimanendo tale per tutta la durata dello stesso, sia che partecipi attivamente allo svolgimento delle attività processuali, sia che invece resti assente (semel praesens, semper praesens). L’attore si costituisce entro 10 giorni dalla notifica della citazione iscrivendo la causa a ruolo [Ruolo generale] cioè depositando in questo registro la richiesta (nota) di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo nel quale devono essere inseriti l’originale della citazione, la procura [Procura (alle liti)] (se rilasciata dopo la notifica della citazione) ed i documenti offerti in comunicazione. Il convenuto si costituisce mediante deposito del proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione. Per la costituzione del terzo interveniente (art. 105 c.p.c.), del terzo chiamato in causa [Intervento] si applicano le disposizioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Avvenuta la (—), tutti gli atti di parte sono compiuti dal difensore, eccettuati quelli che importano disposizione del diritto in contesa, i quali devono essere compiuti dalla parte personalmente.
È opportuno ricordare in materia di (—) le novità introdotte dalla L. 353/90 (in vigore dal 30-4-1995):
— il termine di costituzione per il convenuto passa da cinque (o tre) a venti (o dieci) giorni anteriori alla data della prima udienza;
— nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre i mezzi di prova di cui intende avvalersi e deve, a pena di decadenza, proporre le domande riconvenzionali (art. 167 c.p.c.).
Da ultimo, il D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005, n. 80, ha previsto che, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre, nella comparsa di risposta, anche le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
È consentita la costituzione tardiva del contumace fino al momento in cui la causa è rimessa in decisione, a norma dell’art. 189 c.p.c.
La (—) può avvenire mediante deposito della comparsa, della procura e degli eventuali documenti in cancelleria, o mediante la presentazione degli stessi atti in udienza.
Il contumace [Contumacia] che si costituisce tardivamente accetta la causa nello stato in cui si trova, salva la facoltà di disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice, le scritture prodotte contro di lui.
Tuttavia, egli può chiedere la rimessione in termini (art. 294 c.p.c.): può chiedere, cioè, di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse (es.: deduzione di prove), se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli hanno impedito di avere conoscenza del processo o che la (—) è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice istruttore, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette (quando occorre) la prova dell’impedimento e quindi provvede, con ordinanza, alla rimessione in termini delle parti.
Nel processo penale, prima dell’inizio del dibattimento, il presidente deve controllare la regolare (—): il controllo investe la presenza delle parti nel giudizio, l’esistenza dei poteri di rappresentanza eventualmente richiesti, il patrocinio tecnico del difensore, oltre che la regolarità delle notifiche alle persone offese ed agli enti portatori di interessi generali ex art. 93 c.p.p.
(—) di parte civile (d. proc. pen.)
Rappresenta il modo in cui l’azione civile viene inserita nel processo penale. Essa avviene mediante il cd. atto di costituzione oppure mediante l’atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile già promossa nella sua naturale sede. L’atto di costituzione indica la domanda (petitum), le ragioni che la giustificano (causa petendi) ed il soggetto passivo (imputato o responsabile civile o entrambi). L’atto di trasferimento equivale all’atto di costituzione. Entrambi sono sottoscritti non dal danneggiato, ma dal suo difensore, sulla base della procura speciale a lui conferita dalla parte. Per regola generale, infatti, tutte le parti private, ad eccezione dell’imputato, stanno in giudizio solo tramite difensore. La (—), a seconda del momento in cui interviene, va presentata in udienza ovvero depositata nella cancelleria del giudice investito del processo (art. 78 c.p.p.). Essa presuppone in ogni caso la pendenza dell’azione penale, sicché il momento iniziale di azionabilità della pretesa civilistica coincide con l’esercizio dell’azione punitiva stessa. Infatti, la (—) può avvenire non prima dell’udienza preliminare; trattandosi di una vocatio in iudicium, occorre che del processo sia investito un giudice; il che avviene, per la prima volta, nell’udienza preliminare, mentre nell’incidente probatorio il procedimento versa ancora nella fase pre-processuale delle indagini preliminari e non si ha ancora un imputato.
L’azione civile può essere proposta fino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento, allorché il giudice verifica la instaurazione del contraddittorio tra le parti. Una volta aperto il dibattimento non è quindi più possibile ampliare la lite con l’azione civilistica (artt. 484 e 491 c.p.p.).