Custodia cautelare in carcere (d. proc. pen.) (Pre-trial detention in prison)

Rientra tra le misure cautelari personali e si sostanzia in una piena privazione della libertà.
Le esigenze cautelari sottese alla sua irrogazione sono comuni alle altre misure cautelari personali, salvo il ridimensionamento relativo all’art. 274, lett. c), quanto al pericolo di reiterazione di uno stesso reato, per la quale ipotesi è necessario che si tratti di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
In ossequio al principio di gradualità delle misure cautelari (art. 275) la scelta della custodia carceraria costituisce l’extrema ratio alla quale è possibile ricorrere solo in caso di inadeguatezza delle altre misure cautelari; per tale motivo, l’ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare in carcere deve specificare le ragioni per le quali non è possibile ricorrere ad altre misure idonee.
Solo in presenza di alcune categorie di reato (art. 416bis c.p. e i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis), la custodia cautelare diviene obbligatoria, salvo che risultino insussistenti le esigenze cautelari (art. 275, co. 3).
In ogni caso, trattandosi di una misura carceraria, la (—) è detraibile dall’eventuale carcerazione definitiva da espiare. A tal fine si tiene conto anche della (—) sofferta all’estero, sia per l’estradizione, sia in caso di rinnovamento del giudizio (artt. 285 e 722 c.p.p.).
In taluni casi (es. grave malattia) il codice prevede il divieto di applicazione della misura della custodia in carcere [Custodia cautelare in carcere (divieto)], ferma restando la possibilità di applicazione di diversa misura (es. gli arresti domiciliari).
Divieto di (—)
Pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenza cautelari particolarmente gravi, in taluni casi il codice, per ragioni di natura umanitaria, dispone il divieto di applicazione della misura della custodia in carcere, sicché essa non può essere disposta e, se già applicata, deve essere sostituita con altra misura (es. arresti domiciliari). Ai sensi dell’art. 275 c.p.p. sussiste il divieto quando si tratta di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni ovvero il padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a fornire assistenza alla prole; b) persona di età superiore ai 70 anni; c) persona affetta da AIDS conclamata od altra deficienza immunitaria accertata con le metodologie indicate nell’art. 286bis; d) persona affetta da una malattia di tale gravità da rendere incompatibile le condizioni di salute con il regime carcerario.
(—) in luogo di cura
La misura in questione differisce dagli arresti cd. domiciliari in luogo di cura, sia perché la persona sottopostavi è un infermo (totale o parziale) di mente, sia perché la custodia ha luogo specificamente presso una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (e non anche presso altri reparti), sia perché l’insanità fa presumere il pericolo di fuga, sicché sono adottati i provvedimenti necessari per prevenirlo (art. 286 c.p.p.).
Trattandosi di misura privativa della libertà, essa è detraibile dalla eventuale pena definitiva da espiare.
(—) per i minori
La (—) dei minori è una misura sempre facoltativa.
L’imposizione di essa è subordinata non solo al verificarsi dei presupposti comuni a tutte le misure cautelari, ma anche alla necessità di non interrompere i processi educativi in atto.
In ogni caso, non può essere disposta se l’unica esigenza ricorrente è il pericolo di fuga.
Inoltre, la (—) può essere disposta, in particolare, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (e non tre anni, come per l’ipotesi generale) ovvero, per uno di quei delitti consumati o tentati previsti dall’art. 3802, lett. e), f), g) ed h) c.p.p. ed in ogni caso, per il delitto di violenza sessuale.

Rapporto (Report)

È quel rapporto il cui contenuto corrisponde ad una fattispecie contrattuale tipica, ma che, tuttavia, non trova la propria fonte in un negozio giuridico.
Pertanto, caratteristica dei rapporti contrattuali di fatto è che le obbligazioni che gravano sui soggetti e la tutela ad essi accordata trovano il loro fondamento in una semplice situazione di fatto. Si è parlato di (—) relativamente, ad esempio, alla fattispecie contemplata dall’art. 2126, co. 1 c.c. (cd. rapporto di lavoro di fatto) ovvero nel caso della cd. società di fatto.
I (—) vanno, peraltro, distinti da quelle ipotesi in cui un rapporto trae origine da un contratto che viene, tuttavia, a concludersi attraverso comportamenti concludenti (cd. facta concludentia). Esempio tipico di tale figura è il contratto di trasporto pubblico, che si perfeziona allorché l’utente sale sul mezzo pubblico vidimando il biglietto di viaggio nell’apposita obliteratrice.
(—) di cambio (d. comm.)
È quel valore numerico in base al quale i soci di una società partecipante ad una fusione ricevono azioni o quote risultanti da tale operazione. Esso viene stabilito nel progetto di fusione che viene redatto dagli amministratori delle società partecipanti all’operazione. La sua congruità deve essere confermata da una apposita relazione redatta da uno o più esperti per ogni società partecipante.
(—) di causalità (d. civ.; d. pen.)
Nel diritto civile è uno degli elementi essenziali per porre a carico di un soggetto l’obbligo di risarcimento del danno [Danno; Risarcimento del danno] da inadempimento o da ritardo nell’adempimento (art. 1223 c.c.) ovvero da fatto illecito (art. 2043 c.c.) [Responsabilità].
Secondo la teoria della causalità adeguata, il danno deve collegarsi ad un fatto secondo criteri di normalità e verosimiglianza.
Nel caso di responsabilità contrattuale, inoltre, l’art. 1225 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente, se ha agito con dolo, risponde anche dei danni imprevedibili; se, al contrario, ha agito con colpa, risponde solo dei danni prevedibili.
Nel diritto penale il (—) è il nesso di dipendenza causale tra la condotta e l’evento; come tale, rientra nell’ambito della struttura del reato.
Secondo l’art. 40 c.p., nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
La dottrina ha elaborato a questo riguardo diverse teorie.
Secondo la teoria della condicio sine qua non (o della causalità naturale) è causa ogni condizione dell’evento, ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato. Per aversi, quindi, il (—) basta che l’agente abbia realizzato una condizione qualsiasi dell’evento.
La teoria della causalità umana, invece, muove dalla premessa che vengono imputati all’uomo soltanto gli effetti della sua condotta che possono essere da lui dominati in virtù dei suoi poteri conoscitivi e volitivi; per contro, non possono considerarsi causati dall’uomo quegli effetti che sfuggono al suo dominio, vale a dire i risultati che hanno una probabilità minima di verificarsi: in una parola, i fatti eccezionali.
La dottrina più moderna, premettendo che dal punto di vista della mente umana la causalità si presenta come un problema di conoscenza, afferma che questo va risolto alla luce della migliore scienza ed esperienza, cioè alla luce di tutte le leggi scientifiche: leggi universali e leggi statistiche.
Sotto questo profilo un evento può dirsi prodotto dalla condotta dell’agente quando, secondo la migliore scienza ed esperienza è prevedibile come conseguenza verosimile di essa, in base ad un giudizio ex ante, da effettuarsi, quindi, in relazione al momento della condotta.
Alla luce di queste considerazioni, il disposto dell’art. 41 c.p. che afferma che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento va interpretato nel senso che il (—) è escluso quando l’evento è dovuto al sopravvenire di un avvenimento eccezionale. In caso contrario le concause (preesistenti, simultanee o sopravvenute) non escludono il rapporto di causalità (art. 41, c. 1).
(—) di lavoro subordinato (d. lav.)
[Lavoro (subordinato)]
(—) giuridico (d. civ.; d. proc. civ.)
Per ricomprendere in un’unica definizione tutti i rapporti giuridici, anche quelli non caratterizzati da una posizione di diritto-dovere (come il rapporto di coniugio, di parentela, di filiazione), può dirsi (—) ogni relazione interpersonale regolata dal diritto. Nella sua forma più semplice, però, il (—) è la relazione fra il titolare di un interesse giuridicamente protetto (soggetto attivo del rapporto) e chi è tenuto a realizzare o a rispettare quell’interesse (soggetto passivo del rapporto).
Come esempi più comuni possono addursi: il rapporto tra il creditore e il debitore di una somma di danaro, nonché il rapporto fra il proprietario di un bene e tutti gli altri componenti della collettività che devono astenersi dall’impedire il pacifico esercizio del diritto di proprietà.
Il (—) si costituisce nel momento dell’acquisto del diritto da parte del titolare.
Tale acquisto può essere a titolo originario o derivativo [Acquisto].
Il (—) può subire delle modificazioni, sia dal punto di vista oggettivo, ossia nel titolo e nel contenuto, che da quello soggettivo. Nella prima ipotesi si va dalla fattispecie della novazione, che comporta l’estinzione dell’obbligazione originaria e la sostituzione con una nuova (art. 1236 c.c.), a quella della surrogazione reale [Surrogazione] (es.: art. 2742 c.c.).
Nella seconda ipotesi invece, possono aversi le figure della cessione del credito (art. 1260 c.c.), della surrogazione per pagamento [Surrogazione] (artt. 1201-1205 c.c.), della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo (artt. 1268-1276 c.c.).
Anche nel processo si ha un (—) (processuale) quale relazione intersoggettiva tra le parti, rispetto alla quale il giudice è terzo; tuttavia si dice che anche il giudice è soggetto (anche se non parte) del (—) processuale, in quanto esercita un dovere funzionale, la potestà giudiziale, nei confronti delle parti.
(—) obbligatorio (d. civ.)
[Obbligazione].
(—) organico (d. amm.; d. civ.)
Il (—) è quella relazione che intercorre in primis tra l’apparato organizzatorio (organo) e la persona fisica ad esso preposta, nonché il rapporto che intercorre tra l’organo (inteso come centro di competenza) e l’ente di cui è parte.
Il (—) è definito come rapporto d’immedesimazione, per effetto del quale gli atti compiuti dalla persona fisica preposta all’organo, si ritengono compiuti dall’organo e imputati direttamente all’ente di cui l’organo è parte integrante.Quindi le persone fisiche titolari degli uffici o organi non sono soggetti estranei all’ente, ma nell’esercizio delle loro funzioni fanno parte integrante di esso, e sono l’ente stesso.