Cappellano militare Accordo 18-2-1984; L. 25-3-1985, n. 121 (Military chaplain Agreement)

Ufficio della Chiesa Cattolica che ha il compito di assistere spiritualmente le forze armate.
La nomina dei (—) ha luogo con decreto del Capo dello Stato proposto dal Ministro della Difesa, previa designazione dell’Ordinario militare [vedi Ordinariato militare]. I sacerdoti da nominarsi cappellani non debbono aver superato il 35° anno di età, debbono godere dei diritti politici ed essere idonei al servizio militare.
L’art. 11 del Nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 stabilisce che l’assistenza spirituale è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.
Inoltre l’art. 617 c.c. stabilisce che i (—) hanno capacità di ricevere testamento dai militari e dalle persone al seguito delle forze armate dello Stato.

Condizione di Marshall-Lerner

Condizione secondo la quale affinché una svalutazione della moneta (v. Svalutazione monetaria) nazionale determini un miglioramento della bilancia dei pagamenti (v.) e altresì del tasso di copertura degli scambi, è necessario e sufficiente che le esportazioni e le importazioni siano sensibili al tasso di cambio (v.).
Secondo A. Marshall (v.) e A.P. Lerner una svalutazione della moneta determina due effetti contrastanti:
— un aumento dei prezzi unitari delle importazioni e una contemporanea diminuzione di quelli delle esportazioni, con conseguente stallo del volume degli scambi;
— un miglioramento della competitività in termini di prezzo dei prodotti, sia sui mercati esteri sia su quelli nazionali.
Il risultato dei due effetti dipende direttamente dalla sensibilità del volume di scambi ai prezzi. Così quando tale sensibilità è forte, cioè quando la somma delle elasticità in termini di prezzo delle importazioni e delle esportazioni è superiore ad uno, l’effetto competitivo prevarrà su quello in termini di scambio generando un risultato globalmente positivo.

Cimiteri can. 1240-1243 c.j.c. (Cemeteries)

Luoghi destinati alla sepoltura dei defunti.
La Chiesa dovrebbe avere (—) propri per la sepoltura dei fedeli defunti; se ciò non è possibile è auspicabile che vi sia almeno uno spazio, nei (—) civili, benedetto e riservato ai cattolici; se pure questo spazio manca, vanno benedetti di volta in volta i singoli tumuli.
Alle parrocchie e agli istituti religiosi è consentito avere un (—) proprio; anche le altre persone giuridiche (è il caso delle confraternite) o le famiglie possono avere un (—) o un sepolcro che, a giudizio dell’Ordinario, può anche essere benedetto.
La disciplina dei singoli (—) è lasciata alle legislazioni particolari: va comunque precisato che oggi è vietato seppellire cadaveri nelle chiese, fatta eccezione per il Sommo Pontefice e, relativamente alla propria chiesa, per i Cardinali e i Vescovi diocesani anche emeriti.

Confartigianato [Confederazione italiana dell’artigianato]

[via s. Giovanni in Laterano 152, 00184 Roma; tel. 06/703741; internet: www.confartigianato.it]

Organizzazione di categoria costituita nel 1945 che ha, tra gli altri, lo scopo di tutelare in ogni campo gli interessi generali dell’artigianato italiano, di promuoverne lo sviluppo economico e tecnico, di coordinare sul piano nazionale l’azione delle organizzazioni aderenti.
La Confartigianato è organizzata: sul piano settoriale, in organizzazioni nazionali di categoria, raggruppanti i singoli mestieri o gruppi di mestieri omogenei; sul piano territoriale, in organizzazioni provinciali o locali, raggruppanti territorialmente le varie categorie e mestieri, ed in Federazioni regionali aventi lo scopo di assicurare l’unità di azione della Confartigianato in sede regionale.