Cassazione (ricorso per) (Cassation (appeal to))

Mezzo di impugnazione (disciplinato dagli artt. 360 ss. c.p.c.) esperibile contro le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado:
— per motivi attinenti alla giurisdizione;
— per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
— per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
— per nullità della sentenza o del procedimento;
— per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
Inoltre possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
— i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari (artt. 37 e 41 c.p.c.);
— i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
L’impugnazione si propone mediante ricorso diretto alla Corte di Cassazione e sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo dei cassazionisti (art. 365 c.p.c.).
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
(—) nel processo penale (d. proc. pen.)
Mezzo di gravame esperibile contro le sentenze e i provvedimenti che incidono sulla libertà personale (art. 111 Cost.).
Mentre possono aversi sentenze di primo grado appellabili e non appellabili, non esistono sentenze di secondo grado non ricorribili, né sentenze di primo grado inappellabili che siano sottratte al ricorso per (—).
Ne consegue che quest’ultimo è, per così dire, l’ultima valutazione insopprimibile. Peraltro, il ricorso può costituire l’istanza di giustizia azionabile in relazione a qualsiasi decisione di primo grado, sia perché può essere l’unico mezzo di gravame disponibile allorché non è consentito l’appello, sia perché può elettivamente assurgere a mezzo immediato di impugnazione, omisso medio, per saltum, allorché la parte che abbia diritto di appellare la prima sentenza preferisca avvalersi immediatamente del ricorso.
Anche in sede penale, come in sede civile, la cognizione della (—) è limitata ai soli vizi di legittimità, tassativamente contemplati nell’art. 606 c.p.c., mentre, a differenza del ricorso in sede civile, la proposizione del ricorso sospende l’esecuzione della sentenza.
In particolare, il ricorso per (—) è ammesso solo per cinque ordini di motivi attinenti a:
— esercizio da parte del giudice di potestà riservate ad altri poteri dello Stato;
— violazione della legge penale;
— violazione di norme processuali penali, se a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
— violazione del diritto alla controprova (artt. 190 e 495 c.p.p.), anche per le prove richieste nel corso della istruzione dibattimentale, se tale error in procedendo ha pregiudicato la decisione;
— vizio di motivazione, che si risolva nella mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa e sia ricavabile dallo stesso testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
La tassatività dei casi di gravame provoca la inammissibilità di motivi diversi o sostanzialmente apparenti e manifestamente infondati.
Il cd. pacchetto sicurezza (L. 128/2001) ha introdotto nel codice l’art. 625bis c.p.p., che disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. È noto che la sentenza pronunciata dalla Corte non è impugnabile, essendo il ricorso per cassazione l’ultimo mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze (salvi i casi di revisione).
La nuova disposizione consente alla Corte, su ricorso del Procuratore Generale o del condannato, di correggere errori materiali o di fatto contenuti in suoi provvedimenti.

Clausola di sbarramento (d. pubbl.) (Clause of the barrier)

Clausola che estromette dal procedimento di ripartizione dei seggi quelle liste che non hanno ottenuto una determinata percentuale di voti.
Nel sistema elettorale [Sistemi (elettorali)] della Repubblica Federale Tedesca, essa impedisce la rappresentanza nel Bundestag ai partiti che non raggiungano il 5% dei voti validi su tutto il territorio federale. Non trova applicazione nei confronti delle liste che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.
Nel sistema elettorale italiano è prevista, a seguito della riforma legislativa attuata con L. 270/2005, una (—) per la ripartizione dei seggi sia alla Camera dei deputati che al Senato.
Per le elezioni della Camera, la (—) è del 10% dei voti per le coalizioni, del 4% per i partiti non collegati, del 2% per i partiti coalizzati; è inoltre previsto che al riparto dei seggi partecipi anche la lista che, nell’ambito di una coalizione, abbia raggiunto il migliore risultato, pur non raggiungendo la percentuale del 2%. Per le elezioni del Senato, invece, la (—) è del 20% per le coalizioni, dell’8% per i partiti non coalizzati, del 3% per i partiti coalizzati.

Colpa (Hit)

È, oltre al dolo, l’elemento soggettivo che integra la fattispecie dell’atto illecito.
Essa deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia o prudenza ovvero dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nell’esercizio di una attività.
La (—) si sostanzia nella non volontarietà dell’evento, che è cagionato da un comportamento negligente, imprudente o imperito.
In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra (—):
— lieve, determinata dalla violazione della diligenza media (art. 1176 c.c.);
— grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere;
— lievissima, che si ha quando, per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media.
Il danno cagionato da un comportamento colposo è fonte di responsabilità.
Tali distinzioni non hanno, generalmente, alcuna rilevanza ai fini della sussistenza dell’illecito, salvo quando l’ordinamento non richieda una maggiore intensità della (—) ai fini della rilevanza giuridica del fatto (art. 2236 c.c.).
(—) come elemento soggettivo del reato (d. pen.)
Per l’art. 43 c.p. il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Da tale definizione risulta che per la sussistenza del reato colposo occorre: che la condotta sia attribuibile alla coscienza e volontà del soggetto (art. 421); che manchi la volontà dell’evento, in quanto tale volontà caratterizza il dolo; che il fatto sia dovuto ad imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè sia in contrasto con determinate regole di condotta richiamate dalle qualifiche contemplate dall’art. 43, le quali costituiscono elementi oggettivi della imputazione soggettiva.
La negligenza consiste nella mancata adozione di regole cautelari, e viene identificata con la trascuratezza, mancanza di attenzione e di sollecitudine.
La imprudenza si sostanzia nel porre in essere un comportamento là dove regole cautelari lo sconsigliano; è avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui.
La imperizia consiste nella inosservanza di regole tecniche (cd. leges artis) per ignoranza, incapacità o semplice inapplicazione e quindi è un’imprudenza o negligenza qualificata a seconda che le regole violate prescrivano un facere o un non facere.
Nell’ambito della colpa occorre distinguere la (—) cosciente o con previsione dell’evento, dalla (—) incosciente o senza previsione dell’evento. La prima ricorre quando l’agente ha previsto l’evento, senza averlo voluto; questa specie di colpa è ai confini con il dolo eventuale [Dolo], ma se ne distingue perché il reo agisce con la sicura fiducia che l’evento previsto come possibile non si avvererà.
La previsione rappresenta una circostanza aggravante del delitto colposo e importa un aggravamento di pena (art. 61 n. 3 c.p.).
La seconda si ha quando l’agente agisce con imprudenza o negligenza o imperizia o violando norme cautelari, ma non prevede di causare con la sua condotta un evento antigiuridico. È questa la specie di (—) più ricorrente nei delitti colposi.
Ulteriore distinzione effettuata in dottrina è fra (—) propria ed impropria: la prima comprende le ipotesi tipiche di colpa, accomunate dal fatto che l’evento dannoso non è voluto dall’agente; la seconda comprende quelle ipotesi eccezionali in cui, pur essendo l’evento voluto dall’agente, questi risponde di reato colposo. Ci si riferisce alle ipotesi di eccesso colposo nelle contravvenzioni, di cui all’art. 55 c.p., di erronea supposizione (dovuta a colpa dell’agente) della sussistenza di cause di giustificazione, di cui all’art. 59 u.c., di errore di fatto sul fatto costituente reato, determinato da colpa, di cui all’art. 47.
Si distingue tra previsione dell’evento (è il caso della (—) cosciente) e prevedibilità, la quale ultima è presente nella struttura stessa della (—). Si ha prevedibilità quando un evento poteva prevedersi e non si è previsto; si ha invece previsione quando l’agente ha previsto il verificarsi dell’evento, pur reputando o sperando che l’evento non si verificasse.
(—) professionale (d. civ.)
È quella in cui può incorrere il professionista (es. medico) nell’esercizio della sua attività. Ci si chiede se in tal caso debba farsi riferimento alle regole generali dettate in materia di colpa ovvero, come previsto dall’art. 2236 c.c., il professionista debba rispondere solo per colpa grave, con esclusione, quindi, di responsabilità per fatti commessi con colpa media o lieve. Secondo la giurisprudenza dominante l’operatività della norma civilistica deve essere limitata all’ambito risarcitorio, mentre in campo penale la valutazione della colpa professionale va fatta secondo gli ordinari criteri, sebbene con una certa comprensione, in considerazione dell’incidenza del rischio spesso immanente nell’attività professionale (ad es. del medico).