CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)

CGIL [Confederazione Generale Italiana del Lavoro]
[c. d’Italia 25, 00198 Roma; tel. 06/84761; internet: www.cgil.it]

Organizzazione sindacale nata nel 1944 in seguito alla fusione della CGL (socialcomunista) e della CIL (cristiana). Questa confederazione unica, guidata da una segreteria a tre componenti (il comunista Di Vittorio, il socialista Lizzardi ed il cattolico Grandi) durò fino al 1950 quando subì una scissione che portò alla formazione di tre diversi sindacati: la CGIL (comunista e socialista), la CISL (democristiana e cattolica) e la UIL (socialdemocratica e repubblicana).

Tentativo (Attempted)

Effettua un delitto tentato chi compie atti idonei, equivochi a commettere un delitto, senza compierlo (art. 56 c.p.).
Si parla di tentativo incompiuto se la condotta non viene posta in essere completamente, al contrario di tentativo compiuto se la condotta viene integralmente posta in essere, ma l’evento non si verifica.
Il codice penale (art. 56) stabilisce per il delitto tentato, la pena base prevista per il reato consumato diminuita da un terzo a due terzi;
Il tentativo comprende:
1) un elemento negativo, cioè il non compimento per intero dell’azione o non verificarsi dell’evento. ;
2)un elemento positivo, cioè l’ idoneità ed univocità degli atti.
Gli atti idonei si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto; sono univoci gli atti che lasciano prevedere come la realizzazione del delitto compiuto.
Il delitto tentato è un delitto doloso, per l’intenzione a commettere il delitto perfetto.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione (d. lav.) è la proposta di domanda relativa ai rapporti di lavoro. Esso viene eseguito presso la commissione di conciliazione che convoca le parti per tentare la conciliazione.
Il tentativo viene espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Se la conciliazione riesce, si esegue un processo verbale, depositato nella cancelleria del Tribunale competente.
Se viene fatto il tentativo si può procedere alla domanda.
Se il giudice accerta la non presentazione, sospende il giudizio e fissa un termine per promuovere il tentativo.

Ciclo Kondrat’ev

Ciclo economico (v.) di lungo periodo, circa 50 anni, caratterizzato da una fase di espansione e una di recessione rilevabili, in particolare, dalle variazioni nel livello generale dei prezzi. Le analisi empiriche hanno riscontrato quattro cicli di lunga durata a partire dal 1790, sebbene non tutti gli studi abbiano confermato tale periodicità.
Il ciclo prende il nome da Kondrat’ev (v.), lo studioso russo che per primo avanzò l’ipotesi di una tale fluttuazione di lungo periodo.

Translatio judicii (trasferimento del processo) (d. proc. civ.) (Transfer process)

Si tratta del trasferimento del processo dal giudice incompetente a quello competente.
L’art. 50 c.p.c. si occupa di questo trasferimento.
Se non avviene in tempo si verifica l’estinzione del processo.
Lo stesso processo continua davanti al nuovo giudice pertanto si conserveranno gli effetti processuali e sostanziali della domanda e saranno utilizzabili gli elementi probatori raccolti.
Questa regola non è utilizzabile tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse o ai casi di incompetenza c.d. per gradi.