Insieme delle collezioni ufficiali di decretali pontificie, emanate dal Decreto di Graziano [vedi Decretum (magistri) Gratiani] in poi. Esso risulta costituito dalle Decretali di Gregorio IX [vedi Liber extra] (1234), dal Libro VI di Bonifacio VIII [vedi Liber sextus] (1298), dalle Clementinae [vedi] di Clemente V, a cui si aggiunsero tre raccolte private: il Decreto di Graziano [vedi Decretum (magistri) Gratiani] (1140), le Extravagantes di Giovanni XXII [vedi Extravagantes Johannis XXII] e le Extravagantes communes [vedi].
Il testo definitivo del (—) fu approntato da una commissione istituita da Pio V e venne promulgato da Gregorio XIII nel 1582.
Il (—) rimase in vigore fino al 1917, quando venne emanato il Codice di diritto canonico [vedi
Categoria: Glossario
Court
(d. comp.)
L’attuale struttura giurisdizionale inglese è nata dalla fusione delle Corti di equity [vedi] e di quelle di Common Law [vedi]. Tutta la materia è attualmente regolata dalla Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act del 1925 (che raccoglie in un unico testo tutti i vari Judicature Acts emanati dal 1873-1875) e dai vari Administration of Justice Acts. Significative innovazioni sono state introdotte dall’Administration of Justice Act del 1970 e dal Courts Act del 1971.
Le Magistrates’ Courts hanno competenza limitata a procedimenti che comportano una pena massima fino a sei mesi di reclusione o un’ammenda fino a 400 sterline.
Le Crown Courts hanno una competenza penale più estesa di quella dei Magistrates’ Courts, anche se tale competenza è vincolata al rango del giudice.
La Court of Appeal (Divisione criminale) costituisce la corte di seconda istanza per i procedimenti penali: può accogliere, respingere o disporre l’annullamento della sentenza di primo grado anche se non può mai aggravare la pena.
La House of Lords è tribunale di ultima istanza competente per tutte le decisioni emesse nell’ordinamento inglese (fanno eccezione i provvedimenti emessi dal giudice penale scozzese).
La giurisdizione civile prevede, invece, in prima istanza il ricorso alle County Courts. Queste hanno una competenza limitata alle controversie che non superano una certa somma e sono istituite in ogni contea.
La High Court of Justice è a sua volta suddivisa in tre diverse sezioni: la Queen’s Bench Division, competente in materie non specificamente assegnate alle altre due divisioni come questioni di diritto civile, commerciale, delle assicurazioni o marittimo, la Chancery Division, competente in materie commerciali (questioni fiscali, trusts pubblici e privati, questioni successorie) e la Family Division, che si occupa di diritto di famiglia. A tali sezioni vanno aggiunti sei circuiti giudiziari (circuit courts) che operano in più contee tra loro limitrofe.
La Court of Appeal (Divisione civile) può confermare, revocare, o modificare una decisione di primo grado, nonché può disporre la revisione del processo.
Giurisdizione penale
House of Lords
Court of Appeal
(criminal division)
Crown Courts
Magistrates’ Court
Giurisdizione civile
House of Lords
Court of Appeal
High Court of Justice
/ / \ \
Queen’s Bench Chancery Family Circuit
Division Division Courts Division
County Courts
Cuiacio Jacopo
(Tolosa 1522 – Bourges 1590)
Giureconsulto francese, il cui vero nome era Jacques Cujas.
Fu uno tra i maggiori esponenti della scuola dei Culti [vedi Culti (scuola dei)], in accesa polemica coi Commentatori [vedi], da lui definiti “prolissi nelle questioni facili, muti in quelle difficili e fumosi in quelle ostiche”.
Insegnò in varie università della Francia e poi a Torino (1566). Legò il suo nome a numerosi scritti, tra cui le Notae alle Istituzioni di Giustiniano [vedi Institutiones Iustiniani], i Paratitla al Digesto [vedi] e al Codice [vedi Corpus iuris civilis], una Expositio alle Novellae e 28 libri di Observationes ed Emendationes.
(—) può senza dubbio essere considerato impareggiabile nella esegesi storica e filologica dei testi romani. Obiettivo fondamentale dei suoi studi scientifici fu quello di restituire alle fonti del diritto romano classico la loro originaria integrità, manipolata ed alterata dai compilatori giustinianei
Bilancio interno del Senato
E’ espressione dell’autonomia contabile che caratterizza l’indipendenza del Parlamento.
Il progetto di bilancio (entrate e spese) del Senato sono predisposti dai Senatori Questori, deliberati dal Consiglio di Presidenza, trasmessi al Presidente della Commissione bilancio, il quale li esamina e ne riferisce all’Assemblea, la quale discute ed approva.
Non spetta alla Corte dei conti il controllo sul Bilancio interno del Senato.